7 agosto 2018 – Nella fine il mio principio

Ricopio per intero un articolo che riguarda la mia città perché vi si citano- oltre alle minacce all’infettivologo Bassetti, anche altri casi di minacce a medici che doverosamente chiariscono la posizione della scienza sui vaccini.
E, in questo caso, il rispetto della scienza è rispetto della deontologia.
Il 4 agosto avevo pubblicato, sempre nel mio blog, un limpido articolo della scienziata senatrice Elena Cattaneo. Oggi riferisco di una politica che fra poco mi porterà indietro nel tempo, appunto al “mio principio”.

7 agosto 2018 – A Udine scoppia il caso vaccini: minacce a Matteo Bassetti
Nella notte, le vetrate della Clinica di malattie infettive sono state tappezzate di scritte contro il primario
Resta altissima la tensione sulla questione vaccini. Dopo le polemiche per il rinvio dell’obbligo per l’iscrizione a scuole dell’infanzia e nidi previsto dal Governo all’interno del decreto Milleproroghe (la cui votazione, molto probabilmente, slitterà a settembre), non si abbassano i toni.
E nel mirino è finito anche Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive di Udine. Contro il primario, da sempre in prima linea nella difesa dell’importanza delle vaccinazioni, sono comparse nella notte una serie di scritte, che hanno tappezzato le vetrate del padiglione 9 dell’ospedale di Udine.
Minacce pesanti nei confronti dell’infettivologo, insultato da una mano evidentemente ‘no-vax’. Le scritte sono già state rimosse e l’Azienda sanitaria ha deciso di sporgere denuncia. Sul caso sta indagando la Polizia, per tentare di risalire al responsabile.
Bassetti non è l’unico medico che, in questi mesi, è finito al centro dello scontro tra favorevoli e contrari alle vaccinazioni. Anche il virologo Roberto Burioni, impegnato in una campagna, anche sui social, a difesa della scienza, è stato più volte minacciato, anche di morte. L’ultimo atto di questa triste pagina è il fotomontaggio nel quale il volto di Burioni compare al posto di quello di Aldo Moro, nell’immagine simbolo del sequestro, dove si vede lo statista imbavagliato davanti alla bandiera delle Brigate Rosse.
“Quando un rispettabile membro della comunità scientifica viene colpito in maniera così barbara, come accaduto al primario di infettivologia, Bassetti, ci troviamo di fronte alla sovversione non solo delle istituzioni, ma anche della scienza e del progresso. In questo caso la politica deve assumersi la responsabilità di ristabilire la legalità e frenare questa deriva”. A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro, componente della III commissione Salute, commentando la serie di frasi ingiuriose comparse contro Bassetti.
“La solidarietà verso tutta la comunità scientifica va espressa con forza soprattutto in momenti come questi. Dal virologo Burioni, minacciato di morte, a Bassetti stiamo assistendo a vergognosi e infami attacchi dai no vax. Questo, la politica non lo può permettere. Noi del Pd abbiamo sostenuto anche ultimamente la necessità di stringere un dialogo forte con la comunità scientifica, convinti che debba essere proprio chi è chiamato a tutelare la salute pubblica, a guidare il dibattito su temi delicati come quello dei vaccini”.
“Ribadiamo la forte necessità di audire medici come Bassetti in commissione Salute. Ma oltre questo, fondamentale è una presa di posizione forte del presidente Fedriga: non crollerà il mondo se per una volta la smettesse di emulare Salvini e prendesse una decisione autonoma, come hanno fatto altre Regioni, visto che in gioco c’è la salute dei nostri bambini e il futuro della nostra comunità. Condanni anche Fedriga questi indecenti comportamenti dei no vax: è proprio il silenzio e l’ambiguità delle istituzioni e di chi ha responsabilità di governo ad avvelenare il clima politico e sociale, sfociando poi in episodi del genere”.

Lasciamo per ora la scienza responsabile e troviamo il ministro dell’interno /segretario della Lega che ha dichiarato proponendosi in una linea di bizzarro caso esemplare (‘ho vaccinato miei figli’) e custode di una libertà senza vincoli ( “E’ giusto che a inizio anno, nelle scuole e negli asili, possano entrare tutti”)
6 agosto 2018 Vaccini, Salvini: “Bisogna educare, non obbligare”
«Ho vaccinato i miei figli, però ritengo che il diritto all’educazione non possa essere negato a nessuno ». Così Matteo Salvini, parlando dell’obbligo vaccinale. «È giusto che a inizio anno, nelle scuole e negli asili, possano entrare tutti. Molti Paesi al mondo non obbligano ma educano», ha quindi aggiunto il ministro dell’Interno

Ma possono i medici prendere ordini da un qualsivoglia esponente politico disposto ad asservire la conoscenza a una linea stabilita dal governo?
Il codice deontologico, su cui ogni medico giura all’inizio dell’esercizio della sua professione, all’art. 1 afferma:
“Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro:
 di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di
comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà
e l’indipendenza della professione”

Io credo che il pastrocchio in sede parlamentare sia nato durante la campagna elettorale quando anche medici candidati con il M5S non trovarono nulla da dire sull’impegno a soddisfare le aspettative degli elettori “ no vax “ per trovarsi poi in difficoltà a votare lo slittamento di un anno dell’obbligo alla vaccinazione per l’iscrizione ai nidi e alle scuole dell’infanzia, slittamento previsto dal decreto Mileproroghe.
Così lo ha definito la senatrice Cattaneo : «un incomprensibile “bilanciamento politico” tra diritto alla salute e all’inclusione scolastica… »
Personalmente credo che i dubitanti dovrebbero fare una scelta fra parlamento e professione, rinunciando all’una o all’altra dato che non si tratta di un nuovo argomento ma di un problema che li ha già impegnati in campagna elettorale quando non mi sembra abbiano espresso dissenso alcuno dal parere del gruppo di appartenenza.
Ora la sen. Fattori ha votato in dissenso dal suo gruppo. Vedremo cosa farà l’on Trizzino quando il decreto Milleproroghe arriverà alla Camera. Ma la loro posizione, espressa ora, nulla modifica nel merito.

Se quello che ho descritto sopra è la fine (ma non credo sia finita qui) ora
un cenno al principio.
Nel 2008, quando si preparava l’ingresso in aula del decreto che sarebbe poi diventato la legge 94/2009 (il cd pacchetto sicurezza) venne proposta una modifica della legge Turco Napolitano che incideva proprio su un principio del codice deontologico che afferma il dovere
 di rispettare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che
mi è confidato, che osservo o che ho osservato, inteso o intuito nella mia
professione o in ragione del mio stato o ufficio;
Era accaduto si proponesse che « il medico curante deve segnalare se il paziente è un irregolare. Se è clandestino deve essere segnalato per la sua situazione di clandestinità’ ed espulso»
La norma venne cancellata prima che il decreto fosse presentato al parlamento, dopo aver suscitato una forte reazione dell’Ordine dei medici a livello nazionale, responsabilmente condivisa a livello locale.
Cito dal comunicato dell’allora presidente dell’Ordine dei medici di Udine, il compianto dr. Luigi Conte: «L’Ordine dei Medici di Udine accoglie e sottoscrive l’appello di un grande numero di colleghi e cittadini e della SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni) per chiedere il ritiro degli emendamenti sopra specificati e ripresentati. Qualora dovessero passare i provvedimenti annunciati dal governo, i medici dovranno rifiutarsi di denunciare i pazienti immigrati irregolari, esercitando l’obiezione di coscienza per non venir meno ai principi etici e deontologici della loro professione. »

Nel 2008 su quel punto si affermarono competenza, razionalità, etica.
Restò però – e ancora permane – la richiesta di presentazione del permesso di soggiorno per registrare la nascita in Italia di un figlio di migrante non comunitario.
Dice il Terzo Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (novembre 2017. cap.3.1):
«Rispetto … al diritto di registrazione alla nascita, si fa presente che l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, avvenuta con la legge 15 luglio 2009 n.94 in combinato disposto con gli artt. 316-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza delle irregolarità di un migrante. Tale prescrizione condiziona i genitori stranieri che, trovandosi in situazione irregolare, spesso non si presentano agli uffici anagrafici, proprio per timore di essere eventualmente espulsi».
Perché non ci si faccia illusioni sulla possibilità di eliminare facilmente questa norma ricordo (a prescindere dalla posizione civile e limpida di alcune persone ) la grave negligenza del Pd a farsi carico di una possibile modifica – che non si è realizzata nell’arco di nove anni e quattro governi.
Per ciò che concerne questo problema al Pd si sono assimilate, le varie forza di sinistra che si riconoscono oltre il Pd stesso e soprattutto la riottosità di cittadine e cittadini a farsi carico del problema pur ostentando amore per i propri figli.
Ma i piccoli fantasmi senza nome sono “figli degli altri” una categoria ormai così consolidata da potersi estendere, se del caso, anche ai “figli nostri”.
E per gli uni e gli altri arriva la nuova formula dell’obbligo non obbligante inventata per i vaccini.
Così la fine ci riporta al principio: ma il cerchio non tarderà ad allargarsi.

I link di riferimento si trovano nel testo che segue. Sono dissociati per non appesantire il trasferimento su facebook.

7 Agosto 2018Permalink

15 febbraio 2018 – Testo della legge cd ‘fine vita’

Il testo della legge cd ‘fine vita’ è corredato da note (presenti nella Gazzetta Ufficiale, riportate in carattere corsivo)-

LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
(GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1 Consenso informato

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico.
Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché’ riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.
Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.
Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze
di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell’equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche ele circostanze consentano di recepirla.
8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale.
10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.
11. E’ fatta salva l’applicazione delle norme speciali che disciplinano l’acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Si riporta il testo degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:
“Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
“Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, ne’ qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
– La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”
“Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”.
– Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea:
«Art. 1 (Dignità umana). -1. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
«Art. 2 (Diritto alla vita). -1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, ne’ giustiziato.
Art. 3 (Diritto all’integrità della persona).
– 1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.».

Art. 2 Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita

1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico.
A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n.38.
2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Note all’art. 2:
– La legge 15 marzo 2010, n. 38, reca “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”.

Art. 3 Minori e incapaci

1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1.
Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.
3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell’articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.
4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata.
Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.
5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

Note all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art. 414 del codice civile:
“Art. 414. Persone che possono essere interdette.
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.”.
– Si riporta il testo degli articoli 406 e seguenti del codice civile:
“406. Soggetti.
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’art. 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’art. 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
(Omissis).
417. Istanza d’interdizione o di inabilitazione.
L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.”.
Il Capo I del Titolo XII del libro I del codice civile e’ stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, relativa all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché’ relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

Art. 4 Disposizioni anticipate di trattamento

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze
delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché’ il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
3. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell’articolo 3.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del
comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma
7. Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste
dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.

Art. 5 Pianificazione condivisa delle cure

1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all’articolo 1, comma 2, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione
con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.
3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l’eventuale indicazione di un fiduciario.
4. Il consenso del paziente e l’eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 4.

Art. 6 Norma transitoria

1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.

Art. 7 Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8 Relazione alle Camere

1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull’applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 22 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo legge:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg

Novità introdotte dalla legge 219/2017
http://www.altalex.com/documents/news/2017/12/18/legge-sul-biotestamento
Pubblichiamo la tabella redatta dal Dott. Giuseppe Buffone, che illustra le novità previste dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12.
Tabella novità
http://www.altalex.com/~/media/altalex/allegati/2018/allegati%20free/legge-biotestamento-tabella-novita-buffone-giuseppe%20pdf.pdf

15 Febbraio 2018Permalink

3 dicembre 2017 – Quello che le donne (ancora) non dicono

La violenza e il silenzio

Leggo della dottoressa violentata durante il suo orario di lavoro, nel luogo i lavoro dove operava come guardia medica notturna.
La denuncia del fatto è stata presentata dopo nove mesi, necessari per superare il ritegno imposto dall’angoscia e purtroppo il senso di vergogna della donna offesa.
Ma la legge impone il limite di sei mesi dal fatto per poter presentare la denuncia che il ‘ritardo’ ha reso non proponibile e il violentatore è stato scarcerato.
Ora ci sono parlamentari che parlano di modificare la legge e di allungare i tempi possibili per denunciare una violenza sessuale.
Nessuno – che io sappia – dice che si potrebbe tener conto anche di un altro strumento (ho scritto ‘anche’ non ‘invece’ perché su questo punto l’incomprensione è dominante e la strumentalizzazione dilagante) e di quello strumento la nostra regione potrebbe dare un esempio importante.
Non è più fra noi Paola Schiratti, già consigliera provinciale, donna intelligente, competente e attivissima che, per quanto io la ricordi, aveva una mente aperta e curiosa (per me la curiosità è una grande de poco praticata virtù a meno che non si umili al pettegolezzo).
Non si era mai lasciata incasellare dentro le gabbie di obiettivi precostituiti e aveva elaborato un protocollo finalizzato a prevenire e reprimere la violenza domestica e a sostenere le vittime in modo coerente nel loro eventuale trascorrere fra i vari soggetti che possono (devono?) intervenire in una vicenda di violenza, dalle autorità di polizia ai servizi sanitari e sociali.
Se quel protocollo fosse applicato ogni vittima di violenza sessuale potrebbe trarne il conforto della garanzia di indagini rispettose, coerenti e non violente nell’approccio con chi deve indagare.
So che ci sono associazioni di donne che, anche dopo la scomparsa di Paola (e sono già passati più di due anni!), hanno lavorato per continuarne l’impegno. Ne ho notizie frammentarie perché così usano i nostri mezzi di informazione.
Sarebbe opportuno che i parlamentari che dicono di volersi occupare del problema ne tenessero conto per non affidare sempre la legislazione alla più volatile delle inaffidabilità che si gioca fra l’incompetenza e l’indifferenza, scoprendo improvvisamente lo stimolo pre elettorale.

Per chi fosse interessato a conoscere quel protocollo ne ho scritto nel mio blog il 18 marzo 2014, in un testo già allora intitolato: “Quello che le donne non dicono”. Da quel testo c’è la possibilità di raggiungere con un clic anche il protocollo di Paola.
Si trova con il link che trascrivo: https://diariealtro.it/?p=3006

3 Dicembre 2017Permalink

19 maggio 2017 – All’on Kyenge , lettera aperta

Gentile on. Kyenge

L’on. Borghezio, europarlamentare della Lega Nord, è stato condannato dalla quarta sezione penale del tribunale di Milano per il reato di “diffamazione aggravata da discriminazione razziale” commesso nei suoi confronti. Mi permetta di considerare la sentenza emessa a Milano un riconoscimento dovuto alla sua persona (e di ciò sinceramente mi compiaccio) ma di aggiungere che è anche sostegno e conforto alla dignità di tutti noi, offesi dall’espressione di razzismo da parte di un componente di un’assemblea parlamentare. Come sappiamo l’on. Borghezio aveva usato grossolane espressioni offensive nei suoi confronti per essere lei di origini congolesi e prima ministra afroitaliana. Come lei stessa ha dichiarato: “L’odio razziale non può essere mai strumento di lotta politica perché avvelena la società e discrimina una persona, non giudicata degna di fare il ministro della Repubblica, per il solo colore della sua pelle”. E ha aggiunto di volere devolvere il risarcimento riconosciutole “a progetti di accoglienza e alla causa dell’antirazzismo”. Mi permetto ora di riferirmi a nostri precedenti incontri, durante un suo comizio a Udine e nel corso di una sua partecipazione a un’iniziativa di associazione di San Daniele del Friuli. Le avevo ricordato allora che dal 2009 una legge italiana nega ai nati in Italia, figli di migranti privi di permesso di soggiorno, il diritto (non solo umano ma anche affermato da convenzioni internazionali) ad avere il certificato di nascita. Come le è noto si tratta della legge 94/2009 che tanto prevede all’art. 1, comma 22, lettera g. Mi sembra che tale esclusione da un diritto altrimenti ineludibile possa rientrare nel quadro di una discriminazione ‘di razza’ per essere il legame con genitori “irregolari” ciò che caratterizza la colpa di questi piccoli. Il parlamento italiano ha ignorato le due proposte che avrebbero cancellato questo vulnus di civiltà (Camera 740/2013 e 1562/2014 Senato), proposte il cui significato essenziale sarebbe ora assicurato dalla approvazione della legge “Disposizioni in materia di cittadinanza” dove compare come comma 3 dell’art. 2. Purtroppo la commissione Affari Costituzionali del Senato – dove la proposta è approdata dopo l’approvazione della Camera – lavora sul problema delle modifiche alla cittadinanza con una lentezza preoccupante e tutto il lavoro fatto finora rischia di essere affossato se non sarà concluso prima delle prossime elezioni. E c’è di peggio: la Commissione senatoriale infatti deve affrontare non solo la solita quantità di emendamenti presentati esclusivamente per essere ostacoli alla scorrevolezza del dibattito ma anche uno specifico emendamento soppressivo del comma 3 dell’art. 2 che cancellerebbe la decisione devastante della negazione dell’esistenza giuridica di nuovi nati in Italia (di cui ho scritto sopra)  . Ne sono firmatari otto senatori, tutti appartenenti a FI-PdL, partito che nel 2009 fu sodale (o dovrei dire complice?)  della Lega nel dichiarare inesistenti per legge i figli dei sans papier(non dimentichiamo che allora, quarto governo Berlusconi,  l’on. Maroni era Ministro dell’interno)  . Ora lei può parlare autorevolmente da vittima di un’offesa riconosciuta da un tribunale  italiano e di ciò sono felice. Ed è proprio in nome della autorevolezza che la sua parola ha e dell’ascolto privilegiato che in questo momento può avere che le chiedo di pronunciarsi solidale a piccole vittime che non hanno voce alcuna in un’esistenza volutamente negata per legge.

Conto su di lei
Augusta De Piero

19 Maggio 2017Permalink

6 febbraio 2017 – Oggi è la giornata mondiale contro le Mutilazioni genitali femminili

Ricevo dal GrIS (di cui sono socia – vedi nota in calce) la lettera che trascrivo.
Non dimentico che proprio il consapevole impegno del GrIS del FVG portò ad affrontare, in un congresso della SIMM, la questione del rifiuto in legge della registrazione della dichiarazione di nascita con una posizione chiara che purtroppo altre associazioni non sanno manifestare

Carissime e carissimi soci del GrIS,

come saprete, oggi , 6 febbraio, in tutto il mondo, si celebra la Giornata Internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili.

Le MGF, messe al bando dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2012, rappresentano una grave violazione dell’integrità fisica, psichica e morale delle donne e di uno dei diritti umani fondamentali che è il diritto alla salute.

Secondo le stime dell’UNICEF, nel mondo, vi sono 200 milioni di donne che sono state sottoposte a Mutilazioni Genitali Femminili; la pratica è diffusa principalmente in 30 Paesi, di cui la maggior parte si trova in Africa.

La presenza numericamente sempre più importante della componente femminile tra la popolazione immigrata ha reso visibile anche nei paesi occidentali e quindi anche in Italia il fenomeno delle Mutilazioni Genitali Femminili.

Secondo le stime del Parlamento Europeo, in Europa vi sono 500.000 donne portatrici di MGF, 39.000 in Italia.

Colgo l’occasione per ricordarvi che nel nostro paese esiste una legge “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile” varata nel 2006 , per il contrasto delle MGF.

E’ nostro impegno, quali operatori sociali e sanitari, offrire azioni di supporto e aiuto   alle donne presenti nel nostro paese portatrici di MGF e cercare di impedire con tutti i mezzi a disposizione (informazione, sensibilizzazione, segnalazione ecc.) che bambine e ragazze siano sottoposte alla pratica in Italia o nei paesi di provenienza dei genitori durante un periodo di soggiorno nei medesimi, come spesso avviene, ad esempio durante le vacanze estive.

Rimango a vostra disposizione per qualsiasi informazione o approfondimento sull’argomento,

un caro saluto Caudia Gandolfi

GrIS FVG

NOTA per saperne di più: GrIS – Gruppo Immigrazione e Salute – vedi https://www.simmweb.it/coordinamento-nazionale/gruppi-immigrazione-e-salute/15-gris-friuli-venezia-giulia

SIMM – Società Italiana di Medicina delle Migrazioni – vedi www.simmweb.it

Avevo segnalato la ricorrenza del 6 febbraio nel calendario del mio blog che pubblico il primo giorno di ogni mese

6 Febbraio 2017Permalink

3 febbraio 2017 – Anche il mio blog ricorda il dr. Luigi Conte

E’ morto ieri il dr. Luigi Conte, segretario generale della FOMCeO (Federazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), che nel 2008 era presidente dell’ordine dei medici di Udine.

Lo ricordo per un gesto di civiltà e dignità purtroppo non consueto.

Nel 2008 era in discussione quello che l’anno successivo sarebbe diventato il “pacchetto sicurezza” (legge 94/2009). Fra le norme indegne che conteneva e contiene c’era anche l’obbligo per i medici e gli operatori sanitari di denunciare chi si presentasse per cure (o vi capitasse dopo un incidente) a un qualsiasi servizio sanitario pubblico senza permesso di soggiorno. Il dr. Luigi Conte reagì col comunicato che riporto di seguito (come reagì l’ordine dei medici a livello nazionale) e la norma infame non arrivò nemmeno al dibattito parlamentare quando sarebbe stata blindata come la condanna dei figli dei sans papier a non esistere.
Fra tanta persistente barbarie fa piacere ricordare un gesto di civiltà

COMUNICATO STAMPA DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI UDINE
PREOCCUPAZIONE SU PROPOSTA EMENDAMENTO DEL C.D. “PACCHETTO SICUREZZA”

Il Medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera”.

Lo afferma Luigi Conte, Presidente dell’Ordine dei Medici di Udine parlando della proposta di emendamento al cosiddetto Pacchetto sicurezza ripresentato all’esame del Senato, nonostante il ritiro deciso nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia di Palazzo Madama. Inoltre esprime profonda preoccupazione per la notizia delle agenzie di stampa del 14 novembre u.s. secondo cui il governo intende attuare rapidamente il “Pacchetto Sicurezza” (atto 733) in discussione al Senato. Ed a tale proposito, ancora più preoccupazione desta la posizione espressa dal Ministro Sacconi che ha precisato che “il medico curante deve segnalare se il paziente è un irregolare. Se è clandestino deve essere segnalato per la sua situazione di clandestinità’ ed espulso”, manifestando così , da ministro della salute, completo disinteresse per i principi di solidarietà a fondamento della professione medica.

I due emendamenti depositati da alcuni Senatori della Lega Nord (prot. 39.305 e 39.306), chiedono rispettivamente la modifica del comma 4 e l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull’immigrazione) .

La modifica al comma 4 introduce un rischio di discrezionalità che amplificherebbe la difficoltà di accesso ai servizi sanitari facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione (in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile strumento di esclusione, certamente compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni .

Ma in particolare è di estrema gravità l’abrogazione del comma 5.

Esso prevede infatti che “l’accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere che territoriali) da parte dello straniero non in regola con le norme di soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.

La sua cancellazione metterebbe in serio pericolo l’accesso alle cure mediche degli immigrati irregolari, violando il principio universale del diritto alla salute, ribadito anche dalla nostra Costituzione. L’art. 32 recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Si creerebbe inoltre una ‘clandestinità sanitaria-, pericolosa per l’individuo e per la collettività.

Ma soprattutto pretenderebbe di costringere il medico ad andare contro le norme morali che regolano la sua professione contenute nel codice deontologico.

La professione medica si ispira a principi di solidarietà e umanità (art.1) e al rispetto dei diritti fondamentali della persona (art. 20). Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione (art. 10). La relazione tra medico e paziente è basata infatti su un rapporto profondamente fiduciario, incompatibile con l’obbligo d i denuncia.

Il Presidente della FNOMCeO, Amedeo Bianco, ha scritto il 23 ottobre u.s. al Presidente della Commissione Giustizia del Senato, al Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato e, per conoscenza, a tutti i Componenti delle due commissioni, evidenziando la conflittualità insostenibile tra il provvedimento proposto e le norme d i deontologia medica .

L’Ordine dei Medici di Udine accoglie e sottoscrive l’appello di un grande numero di colleghi e cittadini e della SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni) per chiedere il ritiro degli emendamenti sopra specificati e ripresentati. Qualora dovessero passare i provvedimenti annunciati dal governo, i medici dovranno rifiutarsi di denunciare i pazienti immigrati irregolari, esercitando l’obiezione di coscienza per non venir meno ai principi etici e deontologici della loro professione.

L’approvazione degli emendamenti di cui sopra comporterebbe una fuga degli stranieri irregolari dalla sanità pubblica rendendoli non più controllabili dal punto di vista sanitario con la creazione di una sanità parallela clandestina, fuori dal controllo del Ssn, con evidenti ripercussioni sulla nostra sanità pubblica per l’aumento del rischio di diffusione di patologie anche gravi non più presenti nei cittadini italiani”.

“Con questo non si vuole negare la giusta e condivisibile attenzione che va posta al problema della sicurezza, ma riteniamo che essa vada coniugata con uguale attenzione con i principi civili e sociali del nostro Paese, da sempre ispirati alla solidarietà, all’accoglienza e alla tutela della salute, senza tralasciare la doverosa attenzione ai principi etici e deontologici fondamentali della Professione Medica”.

OMCeO Udine – 20 novembre 2008

NOTA: Le sottolineature in grassetto sono mie. A.

3 Febbraio 2017Permalink

25 gennaio 2015 – Documento GrIS-SIMM.

logo grisSono 107.917 i cittadini stranieri residenti in regione di cui 56.532 donne, secondo i dati Istat 2014: anche nella nostra regione, le dinamiche della immigrazione sono venute modificandosi in questi ultimi anni: rispetto al periodo antecedente la crisi,  i flussi d’ingresso di nuovi lavoratori  sono diminuiti e la  crescita della popolazione straniera è legata principalmente ai ricongiungimenti familiari e alle nuove nascite: i nuovi nati, che conservano la  cittadinanza straniera dei loro genitori, negli ultimi anni sono oltre 1500 ogni anno. E’ in questo contesto che il costante arrivo di stranieri richiedenti protezione internazionale è stato descritto come “emergenza profughi”  soprattutto in alcuni momenti che apparivano di maggior criticità sociale, anche se in realtà la nostra regione fin dai tempi delle guerre balcaniche non è nuova a questi fenomeni.

E’ ben noto che nella nostra regione sono due le vie di ingresso da parte dei richiedenti una protezione internazionale:

  1. Richiedenti asilo arrivati in Italia attraverso il Mediterraneo (operazione Mare Nostrum, poi Triton) e sbarcati sulle coste siciliane, quindi trasferiti nelle varie regioni italiane tra cui anche il FVG, secondo indicazioni ministeriali;
  2. Richiedenti asilo che fanno ingresso in Italia via terra, provenienti principalmente dall’Afganistan e in minor misura dal Pakistan, dopo viaggi altrettanto lunghi e pericolosi; in questi casi l’ingresso in area Shengen avviene evidentemente in altro paese europeo e spesso la situazione giuridica può essere più complessa.

Il GrIS Fvg non può non evidenziare come le modalità di accoglienza per richiedenti asilo differiscano secondo le porte di ingresso:

  1. I primi vengono giustamente soccorsi già in mare e qui ricevono una prima assistenza sanitaria a cui fa seguito un successivo controllo all’arrivo sulla terra ferma e un altro ancora all’arrivo in regione (area di emergenza dell’ospedale di Palmanova); infine, all’interno dei progetti di accoglienza e con la  collaborazione degli operatori degli enti gestori, nelle provincie di Udine e Trieste, i Dipartimenti di Prevenzione si fanno carico degli accertamenti e dei percorsi sanitari, secondo protocolli condivisi e collaudati  da molti anni che comprendono l’affidamento ai medici di medicina generale.
  2. I secondi entrano in regione  solitamente dall’Austria, singolarmente o a piccoli gruppi; e non possono usufruire di nessun percorso predefinito e così ripetutamente si ricade nella logica dell’emergenza.  Dalle zone di confine (dove magari, se individuati,  ricevono un foglio di via) raggiungono comunque in breve tempo le città  capoluogo sede di questura e quindi luogo di potenziale avvio della procedura di riconoscimento, probabilmente richiamati dal passaparola. A Trieste esiste  un percorso  accettabile di primissima accoglienza: non così  a Gorizia, a Udine  e a Pordenone, dove con l’arrivo in città inizia un periodo di durata indeterminata (dalle settimane, al mese o più) di sopravvivenza con mezzi di fortuna, in luoghi assolutamente inidonei ad accogliere chichessia (fabbriche o case abbandonate, improbabili tende o baracche, pensiline o stazioni), privi di servizi igienici, con sovraffollamento e condizioni di vita inaccettabili e che inevitabilmente possono favorire anche l’insorgere e il diffondersi di malattie sociali. Quando i numeri e la conseguente visibilità  fanno scattare l’allarme sociale allora viene attivato un piano di emergenza per trovare collocazione più adeguata a queste persone, che fino a quel momento hanno potuto contare solo sul sostegno spontaneo dei cittadini.

Il GrIS Fvg sottolinea che queste situazioni sono inaccettabili e insostenibili anche dal punto di vista sanitario:  è fondamentale  ridurre al minimo la fase del disagio sociale, quella più a rischio anche per la salute; è indispensabile che le persone possano accedere da subito, senza pregiudiziali,  ad un’accoglienza minima ma dignitosa, che fornisca loro un letto e servizi igienici , in attesa di un’accoglienza più strutturata.

Il GrIS Fvg ribadisce che questa primissima accoglienza  richiede logisticamente di individuare per ogni area territoriale (ad esempio per ogni azienda sanitaria) un luogo spartano ma dignitoso: un tetto, un letto, una doccia, un pasto sono prerequisiti irrinunciabili per la tutela della salute dei “profughi” e la sicurezza di tutta la popolazione. Gli operatori addetti a questa primissima accoglienza valuteranno la eventuale necessità di un intervento infermieristico e/o medico:  è fondamentale che  sia garantito e facilitato  l’accesso ai servizi sanitari, superando anche le barriere burocratiche e amministrative sia attraverso l’assegnazione in prima istanza del codice STP sia accelerando i tempi per il rilascio della documentazione necessaria per  l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale così come previsto dalle normative vigenti.

I problemi  più frequenti (come dimostrano i dati derivanti dall’esperienza locale ma non solo),  strettamente dipendenti dalle condizioni di vita, sono rappresentati da infezioni respiratorie intercorrenti, dolori osteoarticolari, disturbi psicosomatici. Poi c’è la scabbia:  patologia  dovuta proprio alle cattive condizioni igieniche che si evita avendo a disposizione una doccia, vestiti e letto puliti.   Durante questa fase transitoria che non dovrebbe superare un paio di settimane, l’assistenza sanitaria potrebbe essere garantita dalla disponibilità di un supporto infermieristico territoriale e/o  da un medico convenzionato con l’ASS territorialmente competente (un medico di medicina generale o di continuità assistenziale) oppure  da un infermiere o un medico volontario di  una associazione coinvolta nei programmi di accoglienza, che garantiscano la reperibilità diurna/notturna con visite all’interno del centro, in analogia con quanto già avviene, ad esempio, nei centri di accoglienza per minori non accompagnati.
Secondo il GrIS Fvg è opportuna una adeguata attività di informazione e formazione sulle questioni sanitarie ed è necessario definire percorsi chiari e condivisi qualora sia necessario ricorrere alle strutture sanitarie per una valutazione  dello stato di salute in presenza di segni o sintomi di malattie acute o di situazioni di rischio per gli operatori o per l’immigrato stesso: tempi, modi, orari, accessi, operatori di riferimento dei centri di accoglienza e delle strutture sanitarie sia ospedaliere per il pronto soccorso sia territoriali per successive prese in carico ma anche per una valutazione di eventuali misure preventive o  solo di una rapida consulenza telefonica.

Superata questa fase transitoria di primissima accoglienza, il GrIS Fvg condivide le proposte di una accoglienza diffusa secondo il modello dello SPRAR che coinvolga enti e comunità locali e che permetta attività di inclusione sociale, civile e culturale. Con l’ingresso nei programmi di accoglienza  strutturati è possibile realizzare appropriati  percorsi di  accoglienza sanitaria  con una gestione ordinaria e non emergenziale, in un’ottica multidisciplinare, in rete con il territorio, con interventi di prevenzione secondaria e con azioni finalizzate a “prendersi cura” della salute dei migranti, degli operatori e della collettività.
Grazie anche al lavoro del GrIS Fvg, degli enti dello SPRAR della rete “voikrucigo/crocicchio”, delle Caritas diocesane,  e dei Centri di accoglienza, coinvolgendo Dipartimenti di Prevenzione e Distretti Sanitari  e MMG, da molti anni questi percorsi sono concretamente realizzatti nei diversi contesti territoriali, contribuendo prevenire accessi inappropriati ai Pronto Soccorso, a evitare allarmismi, incomprensioni ed eccesso di prestazioni, migliorando serenità e sicurezza delle comunità, capacità relazionali degli operatori, appropriatezza delle scelte cliniche e modalità di accesso ai servizi sanitari, superando  barriere burocratiche e culturali, stereotipi, paure e pregiudizi.

Il GrIS Fvg ha deciso di  indirizzare  alle autorità competenti proposte concrete e  formali  richieste di intervento affinché:.

  • in ogni area territoriale dei cinque enti del servizio sanitario regionale, sia previsto l’allestimento in tempi brevi di  una idonea struttura deputata alla “primissima accoglienza”, dotata di servizi igienici e gestita da operatori in grado di riconoscere i bisogni primari e di lavorare in rete, come prerequisito essenziale per la tutela della salute e della sicurezza
  • sia garantito un costante coinvolgimento degli enti locali per una accoglienza diffusa e inclusiva, condivisa con le comunità ampliando i posti disponibili nel modello SPRAR
  • la  Direzione centrale Salute della Regione  emani  direttive chiare per le modalità di fruizione del diritto alla salute, previsto dalle normative in vigore, dei richiedenti protezione internazionale, onde evitare disomogeneità territoriali e  difficoltà per gli operatori
  • l’Assessorato regionale alla Salute ribadisca l’opportunità di applicare diffusamente e omogeneamente, seppur con modalità operative differenti a seconda delle diverse organizzazioni territoriali, i  protocolli regionali per  percorsi sanitari di screening e di accoglienza sanitaria, a tutela della salute del singolo e della comunità, sperimentati fin dall’avvio del progetto Codroipolis  e ulteriormente   condivisi e consolidati nelle circolari regionali nel 2011 in occasione della cosiddetta emergenza nord-Africa
  • venga riattivato quanto prima presso la Direzione centrale Salute e Protezione sociale un Gruppo di Lavoro Tecnico per la salute dei migranti  a cui partecipino operatori socio-sanitari che in questi anni hanno maturato esperienza sul campo, designati da ciascun ente del Servizio sanitario regionale  e che rilevi e analizzi le diverse problematiche proponendo soluzioni pratiche derivanti anche dalle buone pratiche già in atto, ascoltando anche associazioni ed enti competenti sulla tutela e la promozione della salute dei migranti.
  • in attesa  di conoscere i tempi dell’iter della nuova legge regionale sull’immigrazione, presso l’Assessorato regionale competente  venga comunque attivato subito, senza indugi un tavolo permanente sulla Protezione internazionale e umanitaria   costituito dai rappresentanti degli Enti Locali, delle Prefetture, delle Questure,  delle Aziende Sanitarie, degli enti gestori del Sistema SPRAR e delle associazioni aventi pluriennale e comprovata esperienza nella gestione dei servizi di tutela, accoglienza e mediazione culturale  dei richiedenti asilo e  dei rifugiati.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Immigrazione Salute della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni  –  Friuli Venezia Giulia

Zugliano di Pozzuolo del Friuli, 22 gennaio 2015

 

25 Gennaio 2015Permalink

3 ottobre 2014 – La salute dei migranti fra strumentalizzazione e attenzione competente

Dal sito della Società Italiana di Medicina delle migrazioni

Settembre 2014. Tubercolosi e immigrazione. Inutile e pericoloso allarmismo. “Non c’è assolutamente una epidemia di Tbc” e “l’allarmismo non aiuta. È giusto creare l’attenzione sui problemi ma non banalizziamo e cerchiamo di dedicare al tema la giusta attenzione, mettendo in atto una serie di risposte concrete”. È quanto afferma, in una intervista al Sir, Giovanni Baglio, coordinatore scientifico della SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni) e medico epidemiologo dell’Inmp (Istituto nazionale salute, migrazione e povertà), a proposito della polemica in Italia a seguito di un post lanciato sul blog di Beppe Grillo e il relativo hashtag in rete “tbcnograzie” sul rischio Tbc tra i poliziotti che vengono in contatto con i migranti. “Questo degli immigrati che portano le malattie è un vecchio cliché che periodicamente viene riproposto. In realtà è un cliché che non trova conferma dalle statistiche – precisa Baglio rispondendo alle domande di Patrizia Caiffa -. Il  problema della Tbc è assai complesso, quindi è necessario evitare le banalizzazioni e non scatenare gli allarmismi”. Secondo i dati del ministero della Salute forniti dall’esperto c’è stato un aumento assoluto del numero dei casi di Tbc tra i migranti: erano 1.600 nel 2003, sono saliti a 2.000 nel 2009. “Ma se poi questi dati si mettono in rapporto con l’aumento della popolazione straniera in Italia, il tasso di incidenza diminuisce drasticamente: era di 100 su 100.000 abitanti nel 2003, si è addirittura dimezzato nel 2009, con 50 su 100.000. Questo vuol dire che non c’è assolutamente una epidemia di Tbc”. “La Tbc è una tipica malattia che colpisce le classi più povere – spiega Baglio -. È chiaro che il rischio tra gli stranieri, che vivono in situazioni di più elevata marginalità e degrado, è 5/6 volte maggiore rispetto a quello degli italiani. Ricordiamo che le persone possono avere anche solo l’infezione senza la malattia. L’infezione si può curare tranquillamente, e anche la Tbc è curabilissima con un anno-quindici mesi di terapia. Non siamo di fronte a scenari di peste boccaccesca”. Il problema, a suo avviso, si affronta, “con una risposta non allarmistica ma fondata sulle buone pratiche: prevenzione individuale, tutela dei lavoratori impegnati nelle attività più rischiose, per evitare il contagio e gestirlo al meglio, attraverso sorveglianza e screening periodici. Serve uno sforzo costante per la prevenzione e l’accesso ai servizi sanitari da parte della popolazione straniera”. “Abbiamo tutti gli strumenti a disposizione – conclude – usiamoli. L’allarmismo non aiuta. È giusto creare l’attenzione sui problemi ma non banalizziamo e cerchiamo di dedicare al tema la giusta attenzione, mettendo in atto una serie di risposte concrete”.

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Ottobre 2014.

A Brescia un corso SIMM su “Immigrazione e Malattie Infettive”. La maggior parte di chi giunge in Italia è fondamentalmente in buona salute. Si osserva, infatti, il cosiddetto “effetto migrante sano”, una forma di autoselezione all’origine secondo cui decide e può emigrare solo chi è in buone condizioni di salute. Una volta nel nostro Paese, però, gli immigrati vedono progressivamente il loro stato di salute impoverirsi, poiché esposti a molti fattori di rischio legati a condizioni di vita a volte precarie. Molti sono i fattori che condizionano il profilo di salute dei migranti. Prima dell’arrivo nel Paese ospite, questi comprendono l’esposizione a eventuali fattori di rischio (ambientali, microbiologici, culturali, ecc) e l’accesso a servizi sanitari preventivi e curativi nel Paese di origine e/o d’immigrazione intermedia. A questi si aggiungono le conseguenze delle difficoltà fisiche e psicologiche affrontante durante il percorso migratorio. Dopo l’arrivo nel paese ospite, diventano invece rilevanti le condizioni di vita (economiche, ambientali, ecc) e l’accesso ai servizi socio-sanitari. Diversi studi hanno dimostrato come condizioni di vita caratterizzate da marginalità e degrado e uno scarso accesso ai servizi clinici e di prevenzione possono favorire l’insorgenza e lo sviluppo di patologie. Quest’aspetto è particolarmente rilevante per le malattie infettive, patologie che si diffondono più facilmente in condizioni di scarsa igiene e sovraffollamento. L’assistenza sanitaria al cittadino straniero in Italia è regolata da alcune norme nazionali e condizionata da politiche locali. Le buone norme, tuttavia, non bastano a garantire l’accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie. In tutto questo diventa basilare e di primaria importanza la formazione degli operatori sanitari, per un’efficace presa in carico dei migranti. Inoltre, per favorire l’integrazione, diventa sempre più imprescindibile l’informazione-mediazione verso gli stranieri e la comunicazione verso la società ospitante.

3 Ottobre 2014Permalink

29 agosto 2014 – Ragionando su un documento confuso

Hypotheses non fingo

Ieri ho pubblicato un documento dell’Asgi (con tutti i link che oggi mi risparmio) e l’ho definito ‘confuso’ perché in calce al testo datato 26 agosto riporta suoi importanti documenti del 2009 senza contestualizzare il periodo di latenza durante il quale mai, a mia conoscenza, ne ha fatto menzione.
Scrivo per esperienza personale ma non così privata dato che sono andata a un convegno importante a Sasso Marconi, ho partecipato ad aggiornamenti promossi dall’ASGI, sempre sui problema dei minori e, quando segnalavo il problema della registrazione degli atti di nascita all’anagrafe ai solerti rappresentanti dell’illustre associazione mai ne è stato fatto riferimento.
Perché?
A 299 anni dalla saggia prudenza scientifica di Newton tengo le mie ipotesi per me e mi limito a considerare ciò che conosco del periodo di ASGI-latenza salvo una piccola contestualizzazione: nel 2009 regnava il presidente Berlusconi (e il trono del cav era sostenuto dalla Lega Nord).
Oggi invece…basta così, se non per ricordare come la cultura dell’inciviltà, abilmente diffusa, sia diventata dilagante senso comune.
Nonostante questo l’ASGI ha riesumato i suoi documenti.
Vedremo se ne farà uso oltre quanto ha scritto sulle squadrette di calcio negate ai figli dei sans papier (si veda mio blog dell’8 maggio) e sugli ostacoli rilevati nelle linee di indirizzo del Miur a proposito dell’iscrizione dei figli dei sans papier alla scuola dell’obbligo (si veda il mio blog del 16 maggio).

Correva l’anno 2009
e la legge, nota come pacchetto sicurezza (aggiungo io: sicurezza del pregiudizio là custodito e promosso attraverso norme assicurate se non da un rissoso consenso diffuso, almeno da un pacioso silenzio), non aveva ancora meritato l’approvazione con voto di fiducia. Sarebbe accaduto nel mese di luglio.
Fu allora che mi avvicinai al GrIS regionale, strumento operativo locale di quella ‘rete di reti’ che è la Società di Medicina delle Migrazioni, quando sostenne una campagna che riuscì a coinvolgere anche l’Ordine dei medici (ricordo il coraggioso pubblico comunicato dell’allora presidente dell’Ordine del FVG).
La campagna, condotta con competenza e determinazione, riuscì a far  rimuovere dalla proposta di legge l’articolo che avrebbe imposto ai medici la violazione del segreto sanitario se avessero curato o comunque soccorso un sans papier.
Quella fu una campagna vincente.
Al corrente degli ostacoli che sarebbero stati frapposti alla registrazione degli atti di stato civile scrissi al sindaco di Udine, nell’illusione che i sindaci si sentissero onorati dall’assicurare l’esistenza giuridica a chi nasce sul loro territorio. Non mi rispose e un assessore, da me contattato, negò il problema.
La lettera g del comma 22 dell’art. 1 del pacchetto sicurezza passò.
Nel 2011 la Corte Costituzionale (sentenza 245 – si veda tra l’altro il mio scritto del 26 giugno 2014) ristabilì la legalità per ciò che concerne i matrimoni (per due anni negati ai sans papier) ma nulla fece per i nuovi nati, la cui estromissione dal consorzio civile era ormai ratificata nell’indifferenza della complicità diffusa.
La proposta di legge 740 – che fa seguito a quella precedentemente presentata dall’on Orlando (si vedano i miei blog del 15 marzo 2011 e del 17 giugno 2013) – potrebbe porre rimedio a questa ferita di civiltà (che anche l’ONU ci chiede di rimuovere  si veda tra l’altro il mio blog dell’11 agosto) ma, se non ci sarà una spinta da parte della società cd civile, penso non ne sarà fatto nulla.

Voltare la testa. Una storia di interventi beffati
Mi limito ai titoli e poco più. Le date (se non c’è altra indicazione) si riferiscono alla pubblicazione nel blog
15 marzo 2011 e 21 dicembre 2012. Due articoli pubblicati dal mensile Il Gallo, di Genova.
Neppure quella storica pubblicazione riuscì a scuotere  la tetra totale indifferenza del mondo cattolico.
20 luglio 2010 Restando alle chiese cristiane devo registrare lo stesso atteggiamento nel mondo protestante, sebbene sia comparso anche di recente un nuovo articolo sul mensile Confronti.
Il mensile locale Ho un sogno (pure citato il 20 luglio 2010, reperibile presso la libreria CLUF di via Gemona 22 – Udine)  ha seguito costantemente la questione e ne ho sempre pubblicato gli articoli nel blog.
21 dicembre 2013 Neonati “clandestini” invisibili per lo Stato, articolo di Tommaso Canetta e Pietro Pruneddu sul quotidiano Linkiesta
9 giugno 2014 – Bambini “clandestini” e diritti negati  articolo di Paolo Citran nella rivista Insegnare del Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti.
11 giugno 2914Il XIII Congresso della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni scrive tra l’altro nelle raccomandazioni conclusive: «Il minore non è soltanto “oggetto di tutela e assistenza”, ma anche e soprattutto “soggetto di diritto”, e quindi titolare di diritti in prima persona […]  E prosegue con le raccomandazioni:  approvare una legge che garantisca il diritto alla registrazione anagrafica per tutti i figli indipendentemente dalla situazione giuridico–amministrativa dei genitori, senza la necessità di esibire documenti inerenti al soggiorno, in modo da evitare che ci siano “nati invisibili” con conseguenze aberranti di ordine sociale e sanitario»
22 giugno 2014 Una nota del MoVI (Notizie dal MoVI n 23-2014)e un articolo di Elia Beacco con le interviste a Frigerio e a me che si possono raggiungere dai link che trascrivo

http://www.moviduepuntozero.it/bambini-proibiti/

http://www.moviduepuntozero.it/bambini-invisibili/

6 maggio 2014 – Una misera petizione
Lo scorso mese di novembre ho scritto su change.org una petizioni e per l’on. Boldrini chiedendole di impegnarsi per la promozione della pdl 740.
Le avevo già scritto appena presentata la proposta e in entrambi i casi mi ha dato riscontro, facilitando anche – nell’ambito delle sue competenze- l’attribuzione della proposta alla commissione Affari Costituzionali, un luogo evidentemente di lunga giacenza (la proposta sta in quel contenitore dal 21 giugno 2013).
La petizione  – in dieci mesi – ha ottenuto 531 firme e, per assicurare un illuminante confronto quantitativo, segnalo che una petizione per impedire la caccia all’orso nei boschi del trentino ha ottenuto in pochi giorni più di 65.000 firme.
Per l’opinione pubblica italiana i bambini non sono una specie protetta e ai loro diritti si può applicare a rovescio l’art. 3 della Costituzione dove gli ostacoli da rimuovere diventino nei loro confronti (non nei confronti degli orsi, per carità!) segnali per la discriminazione.

Infine le donne

Ho più volte citato i rapporti della Convention on the Rights of the Child dove, in particolare nei rapporti 5 e 6 (2012 e 2013) si ricorda che «Il timore di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori».
Dovrebbe essere considerato quindi non solo il danno al neonato, cui viene negata un’esistenza giuridicamente riconosciuta, alla vita familiare (di cui tanto si starnazza) ma anche alla salute della donna che partorisce di nascosto.
Da parte delle associazioni femminili – che ormai hanno evidentemente acquisito un concetto esclusivo di solidarietà nazionale e poco più– il silenzio è totale.
Non esistevano le ‘pari opportunità’?

29 Agosto 2014Permalink

11 giugno 2014 – Chiamarmi fuori? [Quarta puntata]

Il desiderio di non occuparmi più della questione relativa alla mancata registrazione anagrafica è sempre più forte ma accade che si manifestano piccoli segnali alla cui lettura non riesco a sottrarmi.
E questa volta il segnale non è così piccolo.

Il XIII Congresso della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni.

Nelle raccomandazioni conclusive – che neritano di essere integralmente lette – ha detto a proposito della registrazione anagrafica qualche cosa di estremamente chiaro, valido e pertinente, ricordando anche i 25 anni trascorsi dalla firma della Convenzione di New York..

Ricopio alcuni passi:
«Il minore non è soltanto “oggetto di tutela e assistenza”, ma anche e soprattutto “soggetto di diritto”, e quindi titolare di diritti in prima persona […] In questo quadro, si riconosce l’importanza del riconoscimento della cittadinanza, come diritto ad avere diritti e punto di partenza per ogni possibile percorso di inserimento sociale»

E prosegue con le raccomandazioni: 

->  «Accelerare l’iter di riforma della legge sulla cittadinanza per garantire ai minori nati o cresciuti in Italia una piena inclusione e contemporaneamente portare avanti un nuovo concetto di cittadinanza per un’Italia più inclusiva e meno discriminatoria;

->  approvare una legge che garantisca il diritto alla registrazione anagrafica per tutti i figli indipendentemente dalla situazione giuridico–‐amministrativa dei genitori, senza la necessità di esibire documenti inerenti al soggiorno, in modo da evitare che ci siano “nati invisibili” con conseguenze aberranti di ordine sociale e sanitario»

E buffo ma trovo consolante la chiara distinzione fra cittadinanza e registrazione anagrafica, e la correttezza della loro connessione, trattandosi di concetti il cui significato sfugge – a mia più volte verificata conoscenza –  anche a politici e amministratori che di ciò si occupano o dovrebbero occuparsene.

Segnalo ancora che per la prima volta a mia conoscenza un documento che proviene da un’organizzazione della società civile indica con chiarezza l’elemento politicamente fondante della questione: approvare una legge che garantisca il diritto alla registrazione anagrafica per tutti i figli indipendentemente dalla situazione giuridico–amministrativa dei genitori

Spero che la Simm abbia un ascolto migliore di quello che non ho ottenuto io.

La documentazione specifica a questo punto si infittisce.
Per ora segnalo le più recenti puntate precedenti:
6 maggio 2014 –https://diariealtro.it/?p=3051;
8 maggio 2014 –https://diariealtro.it/?p=3056
16 maggio 2014https://diariealtro.it/?p=3070

A queste aggiungo  documenti pubblicati il 25 maggio https://diariealtro.it/?p=3081,
il 7 giugno   https://diariealtro.it/?p=3090  e il 9 giugno  CIDI   https://diariealtro.it/?p=3100

 

11 Giugno 2014Permalink