24 dicembre 2019 – Natale?

Il coraggio della responsabilità
Questa mattina ho inserito nel mio blog la notizia dell’assoluzione di Marco Cappato, accusato di aiuto al suicidio, “perché il fatto non sussiste”.
Cappato aveva accompagnato il dj Fabo a morire in Svizzera. Sapeva che sarebbe potuto incorrere in conseguenze  anche pesanti ma poiché credeva in ciò che faceva si era assunto la sua consapevole responsabilità fino in fondo.
Condivido totalmente le ragioni di Cappato e vorrei poter essere certa che il Parlamento si decida ad affrontare il tema, importantissimo, del ‘fine vita’ per cui mi piace riprendere una breve citazione che ho trovato nel comunicato dell’Ansa. Precedentemente al processo c’era stata una sentenza della Corte Costituzionale che, come ha detto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, al “principio di sacralità della vita (…) sostituisce la tutela della fragilità umana”.

La fragilità umana
E proprio quel richiamo alla “fragilità” mi richiama un annoso problema, quello dei nati in Italia cui è negato il certificato di nascita per essere i loro genitori, migranti non comunitari, privi del permesso di soggiorno.
Qui la fragilità, una condizione personale evidente e naturalmente riconoscibile, diventa condanna perché si accompagna all’opportunismo che si gloria di produrre un danno irrimediabile al nemico, usando ferocemente del ricatto che, per il danno irrimediabile al figlio, nei genitori può tradursi in paura, il primo limite della libertà .
La tutela della fragilità umana in questo caso dovrebbe essere sostenuta dalla volontà espressa della richiesta della modifica della legge e da un appello ai sindaci perché assicurino pubblicamente e nonostante tutto il diritto fondate ogni altro alla registrazione della propria nascita.
Se singole persone capiscono, le associazioni che si dicono impegnate (e spesso lo sono) alla tutela di precisi soggetti fingono di non capire la necessità di proteggere questi piccoli senza nome

Intanto ho trovato una fotografia che gira sui social e allego.
Non so se abbia un significato storico.
Certamente ha un forte valore simbolico e perciò la riproduco mentre non dimentico altre
     situazioni nel mondo ricordate da Bansky con il “muro di Betlemme” in questo terribile
Natale.

24 Dicembre 2019Permalink

24 dicembre 2019 — Cappato assolto. Un promeria in attesa di considerazioni

Redazione ANSA 23 dicembre 2019
Fine vita: assolto Marco Cappato, ‘il fatto non sussiste’
Applausi in aula a Milano dopo la lettura della sentenza
La corte d’Assiste di Milano ha assolto Marco Cappato con la formula ‘perché il fatto non sussiste’. L’esponente dei radicali era imputato per aiuto al suicidio per la vicenda di dj Fabo. Applausi, in aula, dopo la lettura della sentenza.
Marco Cappato era accusato di aiuto al suicidio per aver accompagnato Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo, a morire in Svizzera nel febbraio 2017.
Al processo, oltre a Cappato, presente anche la fidanzata di dj Fabo, Valeria Imbrogno. “Quello che posso dire è che Fabiano oggi, insieme a me, avrebbe festeggiato perché è una battaglia in cui credeva fin dall’inizio. E’ una battaglia per la libertà di tutti”, ha detto Valeria Imbrugno, la fidanzata di Fabiano Antoniani.
La sentenza della Corte costituzionale al “principio di sacralità della vita (…) sostituisce la tutela della fragilità umana”, ha detto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano nella requisitoria durante la quale ha spiegato che nel caso di dj Fabo ricorrono tutti e 4 i requisiti indicati dalla Consulta che ha tracciato la via sulla non punibilità dell’aiuto al suicidio, reato di cui risponde Marco Cappato. Per questo ‘il fatto non sussiste’ e il pm ha chiesto l’assoluzione per l’esponente radicale.
La difesa di Cappato aveva chiesto l’assoluzione dell’esponente dei radicali con la formula “perché il fatto non costituisce reato” chiedendo alla Corte di fare “un passo avanti” e di avere “coraggio giuridico”.
Durante il processo Cappato, presente in aula a Milano, ha ricevuto la notizia della morte della madre, malata da tempo. I legali dell’esponente radicale hanno quindi chiesto e ottenuto una breve sospensione dell’udienza che è poi ripresa.

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/12/23/fine-vita-a-milano-processo-a-cappato-attesa-assoluzione-_008d8499-75f1-4229-a971-f94452ae45d3.html

24 Dicembre 2019Permalink

17 febbraio 2018 – Il 31 gennaio è entrata in vigore la legge 219

Il 15 febbraio ho pubblicato nel mio blog il testo della legge 2 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Li stesso giorno ho trovato un articolo della filosofa Michela Marzano che ho ricopiato parola per parola per poterlo conservare.

15 FEBBRAIO 2018 Il confine tra legge e dignità
Così il principio dell’autodeterminazione diventa il pilastro sul quale ricostruire il nostro ordinamento di Michela Marzano
Ogni persona è libera di decidere come e quando morire: è un principio cardine non solo della Convenzione dei diritti dell’uomo, ma anche della nostra Costituzione. Ce lo ha ricordato la Corte di Milano, riconoscendo che Marco Cappato non ha rafforzato la volontà di Dj Fabo di porre fine alla propria vita, e chiedendo al tempo stesso alla Consulta di pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio.
Una decisione storica, quindi, nonostante l’apparente neutralità, visto che il processo a Cappato è stato sospeso in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale. Solo la Consulta può d’altronde stabilire fin dove può spingersi il diritto all’autodeterminazione di ciascuno di noi e quale sia la relazione esatta tra la dignità della persona e l’autonomia individuale.
Al di là della mancanza di coraggio da parte di un pezzo importante del mondo politico italiano, la v vicenda di Fabiano Antoniani e la decisione ci Marco Cappato di accompagnarlo in Svizzera, ci costringono a riflettere sullo spazio che la nostra società è disposta a dare al desiderio profondo di chi, costretto dalla sorte a ritrovarsi in un limbo di sofferenza e impotenza, vorrebbe solo mettere fine a una vita che, di vita, ha ormai molto poco. E’ una questione delicata sia dal punto di vista giuridico, sia, soprattutto, del punto di vista etico.
Ma dalla quale non è più possibile esimersi, visto che sono numerosissime le persone che aspettano che il proprio diritto all’autodeterminazione, nel momento in cui decidono di accedere al suicidio assistito, sia finalmente preso in considerazione.
In nome di quale principio si può d’altronde obbligare un’altra persona a comportarsi come alcuni pensano che si debba comportare? In nome di quali valori si può anche solo pensare di cancellare la soggettività altrui e di imporre agli altri la propria concezione del mondo e dell’esistenza?
La vita è sempre sacra, si sente ripetere da chi, forse, non si è mai dovuto confrontare con quella sofferenza profonda e quell’assenza di speranza – perché non c’è più nulla da far se non aspettare che finisca quella
«notte senza fine», come diceva Dj Fabo parlando della propria esistenza dopo l’incidente – che talvolta tolgono alla vita ogni dignità. Uccidere è un reato, si sente dire da chi, forse, non ha mai fatto lo sforzo di capire la differenza che esiste tra il “far morire” e il “lasciar partire”, il privare della vita chi, quella vita la vuol vivere e il liberare dal peso dell’esistenza chi, quell’esistenza, l’ha già abbandonata da tempo.
«Ho visto polmoni respirare da soli su un tavolo, macchine che sostituiscono cuori … Ma è vita questa?», si era chiesta la pm Tiziana Siciliano durante la requisitoria, chiedendo ai giudici o l’assoluzione di Marco Cappato o l’eccezione di legittimità costituzionale. Il cuore del problema, per lei, era proprio il senso che ha il termine “vita” quando non si ha più la possibilità di esercitare la propria dignità. Non è allora anodina la scelta della corte d’assise di tramettere gli atti alla Consulta: significa aver deciso che la questione dell’autodeterminazione non è più solo il cardine dell’etica contemporanea ma anche il pilastro attorno al quale ricostruire il nostro ordinamento giuridico. Certo, l’ultima parola spetterà al legislatore. Ma come potrà il legislatore tirarsi indietro una volta stabilito che è in nome della dignità umana che nessuno può giudicare cosa possa essere o meno degno per un’altra persona, compreso l’accesso al suicidio assistito?

https://rep.repubblica.it/pwa/commento/2018/02/14/news/processo_a_cappato_il_confine_tra_legge_e_dignita_-188867430/?ref=RHPPTP-BH-I0-C12-P1-S1.4-T1

 

17 Febbraio 2018Permalink

15 febbraio 2018 – Testo della legge cd ‘fine vita’

Il testo della legge cd ‘fine vita’ è corredato da note (presenti nella Gazzetta Ufficiale, riportate in carattere corsivo)-

LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
(GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1 Consenso informato

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico.
Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.
3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché’ riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.
Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione del trattamento. Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.
Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze
di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell’equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche ele circostanze consentano di recepirla.
8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.
9. Ogni struttura sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale.
10. La formazione iniziale e continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative.
11. E’ fatta salva l’applicazione delle norme speciali che disciplinano l’acquisizione del consenso informato per determinati atti o trattamenti sanitari.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:
– Si riporta il testo degli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:
“Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
“Art. 13. La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione di ispezione o perquisizione personale, ne’ qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
– La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”
“Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”.
– Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea:
«Art. 1 (Dignità umana). -1. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
«Art. 2 (Diritto alla vita). -1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, ne’ giustiziato.
Art. 3 (Diritto all’integrità della persona).
– 1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.».

Art. 2 Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita

1. Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico.
A tal fine, è sempre garantita un’appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l’erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n.38.
2. Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente.
3. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Note all’art. 2:
– La legge 15 marzo 2010, n. 38, reca “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”.

Art. 3 Minori e incapaci

1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1.
Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.
2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.
3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell’articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.
4. Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata.
Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.
5. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

Note all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’art. 414 del codice civile:
“Art. 414. Persone che possono essere interdette.
Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.”.
– Si riporta il testo degli articoli 406 e seguenti del codice civile:
“406. Soggetti.
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’art. 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all’art. 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
(Omissis).
417. Istanza d’interdizione o di inabilitazione.
L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l’interdicendo o l’inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’interdizione o l’inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.”.
Il Capo I del Titolo XII del libro I del codice civile e’ stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, relativa all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché’ relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

Art. 4 Disposizioni anticipate di trattamento

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze
delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché’ il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
3. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell’articolo 3.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del
comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma
7. Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste
dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.

Art. 5 Pianificazione condivisa delle cure

1. Nella relazione tra paziente e medico di cui all’articolo 1, comma 2, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione
con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.
2. Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia sono adeguatamente informati, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, in particolare sul possibile evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative.
3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico ai sensi del comma 2 e i propri intendimenti per il futuro, compresa l’eventuale indicazione di un fiduciario.
4. Il consenso del paziente e l’eventuale indicazione di un fiduciario, di cui al comma 3, sono espressi in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso video-registrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
5. Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 4.

Art. 6 Norma transitoria

1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.

Art. 7 Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni della presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8 Relazione alle Camere

1. Il Ministro della salute trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dall’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sull’applicazione della legge stessa. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero della salute.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 22 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo legge:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/16/18G00006/sg

Novità introdotte dalla legge 219/2017
http://www.altalex.com/documents/news/2017/12/18/legge-sul-biotestamento
Pubblichiamo la tabella redatta dal Dott. Giuseppe Buffone, che illustra le novità previste dalla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), pubblicata in Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12.
Tabella novità
http://www.altalex.com/~/media/altalex/allegati/2018/allegati%20free/legge-biotestamento-tabella-novita-buffone-giuseppe%20pdf.pdf

15 Febbraio 2018Permalink