02 dicembre 2009 – Una circolare ministeriale

Il Ministero dell’interno ha emanato una circolare (n. 12 / 27 novembre 2009) che ribadisce la validità del divieto di segnalazione degli stranieri irregolari che si presentino alle strutture sanitarie.
Il pacchetto sicurezza infatti non ha cancellato l’art. 35 del Testo Unico, in cui tale segnalazione è stata esplicitamente vietata, anche a seguito della campagna intelligente condotta con determinazione dagli operatori sanitari..
Anche se l’ho più volte citato voglio chiarire che per Testo Unico si intende il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 – S.O. n. 139).
L’art. 35 comma 5 del Dlgs 286 recita: L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.
E fino qui tutto è/sembra chiaro e la circolare conferma –come vuole la legge- il dovere del rispetto del segreto sanitario.

Ma c’è un passaggio della circolare 12/2009 che mi pone dei problemi che ora non posso né approfondire né chiarire e quindi li offro a chi se ne voglia far carico.
Spero che ci sia chi se ne voglia occupare.
Da parte mia se ci saranno interventi esplicativi li pubblicherò nel mio sito.

Il penultimo paragrafo della circolare n. 12 del 27 novembre, recita:

“Occorre infine chiarire, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 22, lettera g della legge 94, cit, relative alla esibizione dei documenti inerenti al soggiorno per l’accesso a prestazioni della pubblica amministrazione, che non é richiesta l’esibizione di tali documenti per le prestazioni di cui all’art. 35 cit, come espressamente previsto dall’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 286/1998, cit, e successive modificazioni’”

L’articolo 1 comma 22 lettera g, modificando l’art. 6 del decreto 286, precisa non essere necessario presentare il permesso di soggiorno per ‘l’accesso alle prestazioni sanitarie previste dall’art. 35’ e per le ‘prestazioni scolastiche obbligatorie’ e non fa riferimento alla registrazione degli atti di stato civile che erano invece presenti nel Testo Unico come atti esenti dalla presentazione del permesso di soggiorno.

Successivamente la circolare ministeriale n. 19 del 7 agosto aveva riaperto la possibilità di registrare la nascita dei figli dei sans papier affermando:

“Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6” ”.(comma 2, del d.lgs. n. 286/1998).

La circolare n 12 del 27 novembre non mi sembra altrettanto chiara.
Siamo ancora autorizzati a ritenere che, essendo le registrazioni di atti di stato civile non “provvedimenti nell’interesse dello straniero” ma dichiarazioni “di interesse pubblico”, nella richiesta di atti di stato civile –e, nello specifico, della registrazione della nascita – il permesso di soggiorno non debba essere né esibito né richiesto?

Credo che a questo punto sarebbe necessario un intervento forte ed esplicito dei comuni a tutela dei cittadini che nascono sul loro territorio, non solo per garantirne la registrazione anagrafica ma per aiutare i genitori a superare quello stato di paura che potrebbe indurre i sans papier a non registrare la nascita dei figli.
Mentre ci sono comuni che organizzano la caccia all’uomo non ne ho trovati altri capaci di processi di civiltà, quale che sia il colore politico dei loro governi.

2 Dicembre 2009Permalink