9 luglio 2013 – Figli nati fuori dal matrimonio, il governo cancella le discriminazioni

Ricopio pedissequamente un ampio tratto da un articolo de La repubblica (da cui riprendo anche il titolo)  che potete raggiungere alla fonte anche da qui

All’approvazione del Consiglio dei ministri un testo che elimina le differenze tra figli naturali e figli legittimi, introducendo il principio dell’unicità dello stato di figlio. Introdotto anche il principio che la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti dell’intera parentela di PIERA MATTEUCCI 

ROMA – Mai più differenze tra i figli nati fuori o nel matrimonio. Il Consiglio dei ministri approverà nella prossima seduta un decreto legislativo che modifica la normativa in vigore per quanto riguarda i figli, con lo scopo di eliminare qualsiasi discriminazione ancora presente nel nostro ordinamento e garantendo la completa uguaglianza giuridica. 

Le modifiche, proposte dal presidente del Consiglio, dai ministri dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con il ministro dell’Economia, riguardano il codice civile, quello penale, quelli di procedura civile e penale e le leggi speciali in materia di filiazione e, in particolare, introducono il principio dell’unicità dello stato di figlio (anche se adottivo). Vengono, dunque, eliminati tutti i riferimenti ai figli legittimi e a quelli naturali presenti nelle norme attuali, sostituendoli appunto con la semplice dicitura di ‘figlio’. Inoltre la norma prevede che la nascita di figli fuori dal matrimonio produca effetti, per quanto riguarda la successione, nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori.

Ma c’è di più: la nozione di ‘potestà genitoriale’ viene sostituita con quella di ‘responsabilità genitoriale’ e sono previste modifiche anche alle disposizioni del diritto internazionale privato in modo che possa essere attuato il principio dell’unificazione dello stato di figlio.

Gli articoli che saranno modificati. Questi gli articoli che subiranno probabilmente le modifiche:
art. 18: riguardante i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità, in particolare si segnala il comma 4, ai sensi del quale l’azione del padre e della madre non può essere intrapresa quando sono decorsi cinque anni dalla nascita: dopo questo termine, infatti, la norma fa prevalere sul principio di verità della filiazione, l’interesse del figlio alla conservazione dello stato; l’azione rimane imprescrittibile solo per il figlio. La modifica recepisce la giurisprudenza della Corte Costituzionale sull’art. 244 del codice civile;
art. 27: che reca modifiche all’art. 262 del codice civile; l’articolo si adegua ai principi delineati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.297 del 25 luglio 1996 con la quale era stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome fosse divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale;
art. 28: in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, introducendo per l’autore del riconoscimento il termine di cinque anni per l’impugnazione decorrente dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita e, pertanto, dal momento in cui l’atto viene pubblicizzato, ritenendosi che oltre questo termine prevalga l’interesse del riconosciuto al mantenimento dello stato di figlio;
artt. 39 e segg.: in attuazione del su menzionato principio dell’unicità dello stato di figlio, viene raggruppata in un unico titolo, il IX del libro I del codice civile, (artt. 316-371) la disciplina relativa ai diritti e doveri dei figli ed alla responsabilità genitoriale, sia nella fase per così dire “fisiologica” del rapporto genitoriale che in quella “patologica” in cui si dissolva il legame matrimoniale o di fatto tra i genitori ed il giudice sia chiamato ad omologare, prendere atto di accordi, ovvero dettare provvedimenti di affidamento e di mantenimento dei figli (attualmente la disciplina dei rapporti fra genitori e figli si rinviene anche nel titolo VI del I, che detta disposizioni in materia di matrimonio);
art 42: l’introduzione del diritto degli ascendenti a mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
art. 53: che introduce e disciplina le modalità dell’ascolto dei minori, che abbiano compiuto dodici anni o anche di età inferiore, se capace di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano. Tale previsione tiene luogo di numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. UU. 21 ottobre 2009 n. 22238, Cass. 16 aprile 2007 n. 9094, Cass. 18 marzo 2006 n. 6081, Cass. 26 gennaio 2011, n. 1838, Cass. 4 dicembre 2012 n. 21662) che hanno sottolineato che il mancato ascolto dei minori costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, salvo che ciò possa arrecare danno ai minori stessi                                   (fine della citazione)

Una precisazione e un commento

Seguono considerazioni sugli articoli 69, 71, 88 che riguardano problemi relativi all’eredità (chi ne sia interessato potrà giovarsi della lettura integrale dell’articolo).
Ho voluto però capire perché le misure descritte vengono proposte con decreto che alla sua scadenza (mi sembra di 90 giorni) richiederà una approvazione parlamentare, anche se mi rendo conto che la mia analisi non è abbastanza approfondita.
La Legge 10 dicembre 2012, n. 219 ‘Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali’ così intitola l’art. 2 ‘Delega al Governo per la  revisione  delle  disposizioni vigenti in materia di filiazione’.
Quindi questo decreto di prossima approvazione realizza doverosamente una previsione di legge dove però identifico un buco di cui mi piacerebbe (ma non so se lo faranno) i deputati si ricordassero quando il decreto verrà discusso.

Perché se i figli naturali e adottivi sono equiparati a quelli nati fuori del matrimonio ci sono figli cui è negato avere dei genitori?
Ho scritto mille volte della vergogna della norma che tanto prevede, figlia naturale del ministro Maroni, battezzata da coloro che allora gli sono stati complici, avendo affidato il loro cervello all’indifferenza della globalizzazione.
Rinvio per una descrizione della questione al mio scritto del 17 giugno e al tag anagrafe e non mi ripeto qui. Spero di trovare un formula sintetica per porre la domanda a deputati e senatori (se i balletti sulle prescrizioni berlusconiane non ci porteranno a nuove elezioni a norma suina prima del dibattito sul decreto che ho descritto sopra).
Se la troverò – e se la porrò- e se avrò improbabili risposte registrerò il tutto nel mio diario.
Sarebbe bello lo facesse anche qualcun altro.

10 Luglio 2013Permalink