29 marzo 2017 – Ho un sogno 247 – 2

Il n. 247 di Ho un Sogno (marzo 2017) è prossimo alla distribuzione on line. Andate al sito www.partecipazione-fvg.net e, scendendo di poco dall’inizio, troverete l’indicazione di Ho un sogno che vi permetterà di raggiungere il numero ora ‘in costruzione’ e alcuni numeri precedenti.

Come ho fatto ancora riporto un mio articolo perché desidero resti anche nella memoria del mio blog

Il superiore interesse del minore: una beffa?

Recita l’art. 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, la Convenzione fu ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991. Purtroppo però da noi il principio del “superiore interesse del fanciullo” sembra non aver avuto fortuna. Restiamo agli esempi più evidenti.

Mentre già aveva ascolto il dibattito sulle Unioni Civili  (che sarebbero diventate legge n. 76 il 20 maggio 2016) era stata approvata la legge n. 173/2015 che riconosce il diritto alla continuità dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare. Si sa bene quanto lunghe siano le procedure per un’adozione – e quindi quanto penose le liste d’attesa – ma, quando per un minore in affido si realizzino le condizioni per l’adozione, il piccolo non viene tolto alla famiglia che lo ha ospitato ma questa è la prima ad essere considerata per evitagli un altro strappo nella vita che ne è già segnata.. Sembrava ovvio quindi che, nel caso di una coppia gay con un figlio, il genitore non riconosciuto tale per legge lo potesse adottare.  Quindi,  se un qualche evento sfortunato avesse interrotto la continuità della vita familiare, si sarebbe affermato quel  “diritto alla continuità affettiva” da poco diventato legge. Sarebbe stata la stepchild adoption.. E invece no. Vi fu chi nel dibattito sulle Unioni Civili riuscì a prevaricare e a imporre – a segno della propria squallida vittoria – il capro espiatorio, identificato nel piccolo che rimanesse senza genitore e quindi condannato per legge allo stato di abbandono, non avendo l’altro papà diritto alcuno a prendersene cura.

E non basta. Nel 2009, quando fu approvato il così detto ‘pacchetto sicurezza’, si decise che per registrare la dichiarazione di nascita di un figlio, fosse necessario presentare il permesso di soggiorno che evidentemente i migranti irregolari non hanno. Dal 2009 quindi figli che loro nascano in Italia diventano centri di identificazione ed espulsione (di carne e senza oneri per lo stato) dei loro genitori, inducendoli forse a occultarli per non vederseli strappare. In sette anni il parlamento non è riuscito ad abrogare poche parole che negano l’esistenza giuridicamente riconosciuta di un bambino e il suo rapporto con sua madre e suo padre..

Quando e dove si realizza quel superiore interesse cui siamo tenti per legge? Un recentissimo caso ha riproposto il problema. Due cittadini italiani. omossessuali che vivono in Gran Bretagna, dove hanno celebrato il loro matrimonio, hanno recentemente ottenuto la registrazione in Italia dell’adozione di due piccoli figli, regolarmente avvenuta in Inghilterra secondo la legge di quello stato. Ora quei bambini, oltre ai due genitori, hanno anche nonni e zii cui possono far visita in Italia senza correre il rischio di poter essere sottratti ai loro genitori, inesistenti come tali prima della registrazione dell’adozione. Naturalmente a tanto ha provveduto la magistratura che sembra diventata il soggetto idoneo a supplire alle incapacità decisionali del parlamento. Forse non era questa l’ipotesi di Montesquieu.

29 Marzo 2017Permalink