28 maggio 2018 – Lettera aperta all’assessore alla cultura del comune di Udine

28 maggio 2018 – Oggetto: lettera aperta

Egregio assessore
mentre si appresta a ricoprire il suo ruolo di “assessore alla cultura e alle politiche comunitarie” voglio ricordarle che dal 2009 una legge dello stato italiano ostacola gravemente la registrazione della dichiarazione di nascita di nati in Italia che siano figli di migranti non comunitari privi di permesso di soggiorno.
E’ la condanna, comminata a bambini identificati per una caratteristica burocratica di un genitore, a non avere il certificato di nascita, quindi a non esistere giuridicamente.
Per assicurare scorrevolezza di lettura e insieme doverosa documentazione a supporto delle mie affermazioni trascriverò in calce i puntuali riferimenti alle fonti via via citate [1].
L’inesistenza di registrazione anagrafica è caratteristica che accomuna questi piccoli agli schiavi di un tempo – negli USA e in Europa – per cui non esisteva la possibilità di registrazione della nascita mentre di alcuni di loro, liberati, si conosce la data della morte.
Del rifiuto in legge alla registrazione anagrafica in Italia e delle necessità del suo superamento fa fede anche il 3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. [2]
E’ ben vero che nel momento stesso in cui fu approvata la legge nota come ‘pacchetto sicurezza’ fu emanata una circolare che invece ammetteva tale registrazione di cui la mozione 48 approvata all’unanimità due anni fa dal consiglio comunale dice: « Considerato che la circolare ministeriale, sebbene abbia contribuito a dirimere il dubbio iniziale» a proposito della registrazione dovuta delle dichiarazioni di nascita «onde evitare che tale disposizione si ponesse in contrasto con l’articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale, non può ritenersi idonea a garantire la certezza del diritto in quanto, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, può essere disapplicata dagli Uffici di Stato Civile dei Comuni atteso il suo contenuto, di fatto modificativo della norma di legge» [3].
Di fatto però, constatato che la legge del 2009 è sempre in vigore, ora non resta che far fede alla circolare assicurandone il rispetto da parte del comune che non può negare l’esistenza di chi nasce sul suo territorio. Per questo mi rivolgo all’assessore alla cultura che non può assimilare un dovuto atto di civiltà a un gesto pietoso e benefico, affidato alla precarietà dei buoni sentimenti.
E’ una civiltà costruita in Europa a partire dall’illuminismo, oscurata nel periodo nazifascista, ma riaffermata nella nostra Costituzione di cui ognuno di noi, se occorre, ha il diritto-dovere di farsi garante. Dice l’art. 3 della Carta: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso , di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta ` e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana …»
E la Repubblica, cortese assessore. siamo tutti noi
Augusta De Piero

Documentazione:
[1] l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, così come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1 comma 22 lettera g).
[2] http://www.gruppocrc.net/ anno 2016-2017
Il Gruppo CRC presenta il 3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia, alla cui redazione hanno contribuito 144 operatori delle 96 associazioni del network di cui nel sito si può leggere il testo integrale.
[3] C O M U N E D I U D I N E N. 48 d’ord. OGGETTO: Mozione del Consigliere Gallo e altri avente ad oggetto “Registrazione anagrafica dei bambini stranieri nati in Italia da genitori non regolarmente soggiorna, approvata all’unanimità il 31 maggio 2016.
« Considerato che la circolare ministeriale, sebbene abbia contribuito a dirimere il dubbio iniziale circa l’interpretazione dell’articolo 6 onde evitare che tale disposizione si ponesse in contrasto con l’articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale, non può ritenersi idonea a garantire la certezza del diritto in quanto, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, può essere disapplicata dagli Uffici di Stato Civile dei Comuni atteso il suo contenuto, di fatto modificativo della norma di legge».
Aggiungo anche l’adesione all’appello di alcuni soggetti privati registrata nella mozione firmata dai consiglieri di maggioranza del Consiglio regionale il 30 maggio 2017 su iniziativa dell’allora consigliera Silvana Cremaschi.

conclusione

Constatata l’indifferenza al problema delle forze politiche in genere ho mobilitato una figura istituzionale nella speranza che sappia promuovere il rispetto almeno delle norme internazionali nel quadro dell’art. 3 della Costituzione.
Vedremo.
Preciso che l’assessore mi conosce e sa che non sono e non sarò una sua elettrice.

28 Maggio 2018Permalink