6 agosto 2011 – La situazione migliora ma io sono sempre turbata.

Il 31 luglio ho scritto della sentenza della Corte costituzionale che cancella il comma dell’articolo 116 del codice civile (aggiunto a seguito dell’approvazione del ‘pacchetto sicurezza’ – legge 94/2009) che impone allo straniero che voglia contrarre matrimonio la presenta zione del titolo di soggiorno

E’ stata immediatamente emessa una circolare che comunica tale sentenza anche ai sindaci,
 E allora perché continuo ad interrogarmi e a non sentirmi tranquilla?

Le ragioni sono tre:

–         la prima è che la sentenza della Corte nulla dice in merito al permanere della modifica all’art. 6 comma 2 del testo unico relativo alla disciplina dell’immigrazione, di cui tante volte ho scritto riferendo della norma che cancella la deroga alla presentazione del titolo di soggiorno per gli atti di stato civile (ho scelto di riferirmi non al sito in cui ritrovare la circolare in questione ma a un testo che ne spiega la natura, assicurandone nel contempo il link);

–         la seconda è la constatazione che la sentenza della Corte non si estende al problema delle nascite e delle dichiarazioni di morte (né lo poteva fare dato che in queste materie a quanto mi consta non vi erano denunce che l’attivassero);

–         la terza è la delusione in merito alla insignificanza della società civile e conseguentemente di una politica che –vuoi per l’ignoranza di chi è deputato a decidere a tutti i livelli istituzionali o quasi, vuoi per la ricerca del consenso ad ogni costo, obiettivo se non unico almeno prioritario di scelte che furono politiche – si dimostra indifferente al problema dei diritti civili.

A questo punto comunque:

–         la possibilità di celebrare matrimonio anche per chi non disponga di titolo di soggiorno è affermata per legge;

–         la possibilità di registrare le nascite è assicurata da una circolare (anche qui ho scelto di riferirmi non al sito in cui ritrovare la circolare in questione ma a un testo che ne spiega la natura, assicurandone nel contempo il link)

–         della possibilità della denuncia della morte di un proprio congiunto in condizioni di sicurezza non si sa nulla.

Voglio riportare alcune delle norme citate nella recente sentenza della Corte Cost,   
Resta pur sempre fermo – come questa Corte ha di recente nuovamente precisato – che i diritti inviolabili, di cui all’art. 2 Cost., spettano «ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani», di talché la «condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi» (sentenza n. 249 del 2010)”.

Vorrei che queste parole fossero lette anche da chi ha ridotto il soddisfacimento dei diritti dei migranti ad azioni di beneficenza, che – per quanto nobili –sempre beneficenza restano.

La Corte inoltre ci ricorda che anche il contrasto della negazione  a contrarre matrimonio per chi sia privo di titolo di soggiorno con l’articolo 117 della Costituzione che afferma: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”.
In merito ai matrimoni la “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (C.E.D.U.), firmata – nel suo testo originario- a Roma il 4.novembre 1950, afferma all’art. 12 cheUomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto”

E infine la Corte ci ricorda che: È, infatti, evidente che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare. Ciò comporta che il bilanciamento tra i vari interessi di rilievo costituzionale coinvolti deve necessariamente tenere anche conto della posizione giuridica di chi intende, del tutto legittimamente, contrarre matrimonio con lo straniero.
Ed è anche evidente a questo punto la necessità di un intervento del Parlamento su norme già originariamente confuse se non criptiche e ora spezzettate dagli interventi della Corte Costituzionale, che ne richiedono un intervento organico.

Ci sarà un deputato o un senatore che abbia la competenza e la volontà di provarcisi anche se eletto in una lista bloccata secondo la garanzia prioritaria dell’appartenenza e della fedeltà a un partico come che sia?

6 Agosto 2011Permalink