20 settembre 2019 – Una conclusione per me inevitabile a partire dalla spiaggia di Milano Marittima

Pubblicato il: 19/09/2019 18:48
«I tre poliziotti della scorta dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini sono stati interrogati da indagati in procura a Ravenna ieri con i loro avvocati in relazione alla vicenda del giro sulla moto d’acqua della polizia di cui fu protagonista il figlio dell’ex vicepremier.
Il fatto avvenne il 30 luglio scorso a Milano Marittima, quando il figlio 16enne di Salvini venne ripreso dal videomaker Valerio Lo Muzio mentre faceva un giro a bordo di una moto d’acqua della Polizia di Stato.
“Se c’è stato un errore, prendetevela con me. Indagate me, interrogate me, processate me”. Così Matteo Salvini, in diretta Facebook»          [fonte 1]
Pubblicato il: 19/09/2019
«Sono indagati e sono stati interrogati ieri in Procura a Ravenna, alla presenza dei loro avvocati, i tre poliziotti della scorta dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che il 30 luglio si trovava a Milano Marittima: quel giorno il figlio del leader del Carroccio fece un giro in mare su una moto d’acqua della Polizia pilotata da un agente. I tre, formalmente identificati dopo richiesta al Viminale, rispondono per quanto avvenne dopo l’episodio, ovvero quando un giornalista di Repubblica Valerio Lo Muzio, cercò di riprendere la scena».      [fonte 2]

Mi chiedo. Il senatore si offre come agnello al sacrificio anche per rispondere degli gli ostacoli frapposti a un giornalista per registrare la scena?

Ieri avevo scritto nel mio blog e ricopio
Un tale che poteva legittimamente collocarsi sul palco di Pontida, affacciandosi a una massa evidentemente ignorante dei diritti dei minori e del rispetto loro dovuto (fermo il principio del loro superiore interesse), ha solleticato emozioni primitive e rozze di persone che se sono rimaste lì quando MS ha sventolato una bambina in una situazione difficile e dolorosa.
La strumentalità confusa della situazione ha lasciato intendere che l’abitazione della piccola fosse da riferirsi al comune di Bibbiano con le conseguenti considerazioni su quel luogo (elemento importante da usare nella propaganda spregiudicata del sullodato) .
Mi vergogno a scrivere queste note ma non posso farne a meno anche se questa è una situazione che sporca anche chi, impotente, ne riferisce, ma vado avanti per un’altra considerazione.
Molti giornalisti si sono affannati a dire che l’indicazione del luogo originario di abusi era sbagliata e per rendere nota la fonte originaria si sono affannati a descrivere quella autentica.
Mancava l’indirizzo e il numero di telefono della povera piccola abusata e ancora abusata.

La Carta di Treviso
A questo punto interviene la conoscenza (almeno mia) della Carta di Treviso (ne indico in calce il link che consente di raggiungere il testo aggiornato al 2006).
La Carta di Treviso costituisce norma vincolante di autoregolamentazione per i giornalisti italiani, nonché guida ideale e pratica per tutta la categoria dei comunicatori
Alla base c’è il principio di difendere l’identità, la personalità e i diritti dei minorenni vittime o colpevoli di reati, o comunque coinvolti in situazioni che potrebbero comprometterne l’armonioso sviluppo psichico. Stesse garanzie sono assicurate anche ai soggetti marginali nella società.
Il minore non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il suo equilibrio psicologico, e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori.
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (AGIA), istituita nel 2011 per diffondere la conoscenza e promuovere l’attuazione dei diritti dei minorenni ha qualche cosa da dire dopo Pontida?

Cercando di documentarmi ascolto la rassegna stampa di radio3 e devo constatare che l’abuso delle informazioni per alcuni è finalizzato a penalizzare la scelta del sen. Salvini, per altri a segnalare quella che ritengono la cattiva conduzione del caso. Non trovo alcuna attenzione al riserbo dovuto ai minori.
Faccio riferimento a quello che ho scritto sopra a proposito della negletta Carta di Treviso                                                                                          [fonte 3]
e aggiungo l’autopresentazione del sito dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza di cui rilevo il silenzio per me insostenibile sulla vicenda Pontida e sulla sua conduzione

«Nel 1991 l’Italia ha assunto un impegno fondamentale nella storia dei diritti di bambini e adolescenti ratificando la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Primo testo internazionale vincolante in materia, la Convenzione costituisce un grande traguardo per la tutela e la promozione dei diritti delle persone di minore età che, fino ad un secolo prima, non trovavano alcuna protezione giuridica. Strumento entrato in vigore in tempi record e ratificato dal maggior numero di Stati al mondo (attualmente 196 Stati), rappresenta il primo testo che proclama insieme i diritti civili e politici con quelli economici, sociali e culturali e che riconosce esplicitamente i bambini e gli adolescenti come titolari attivi dei propri diritti. I suoi principi-guida sono l’interesse superiore e la non discriminazione di bambini e adolescenti, che pongono le basi e la non discriminazione di bambini e adolescenti, che pongono le basi per poter garantire tutti gli altri diritti di cui sono titolari le persone di minore età.
Per assicurare a livello nazionale la piena attuazione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti secondo le disposizioni della Convenzione, la legge n. 112 del 12 luglio 2011 ha istituito l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza».

La conclusione per me inevitabile
Anni fa ho cominciato ad occuparmi della norma contenuta nella legge 94/2009 che impone la presentazione del permesso di soggiorno alle persone non comunitarie che si presentino allo sportello del comune di competenza per registrare la nascita di un figlio (insisto: nato in Italia, non portato da un qualsiasi ‘altrove’).
Tale misura così è commentata dal Terzo Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (novembre 2017. cap.3.1):
«Rispetto … al diritto di registrazione alla nascita, si fa presente che l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, avvenuta con la legge 15 luglio 2009 n.94 in combinato disposto con gli artt. 316-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza delle irregolarità di un migrante. Tale prescrizione condiziona i genitori stranieri che, trovandosi in situazione irregolare, spesso non si presentano agli uffici anagrafici, proprio per timore di essere eventualmente espulsi».
E il rapporto ancora raccomanda «di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini ad essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori ».                                                                                    [fonte 4]

La misura atta a sopprimere l’esistenza legale dei nati in Italia se figli di sans papier fu fortemente voluta (la legge 94 venne approvata con voto di fiducia) nel contesto del quarto governo Berlusconi e mantenuta intatta e intangibile nel tempo dei governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1 e Conte 2.
Penso che chi vuole usare i nati in Italia come spie dei loro genitori (gli 007 costano: queste creature fanno tutto il danni di cui sono stati caricati senza oneri per lo stato) possa stare tranquillo (anche ‘sereno’): nell’aprirsi del nuovo governo il sui bambini fantasma per legge è assoluto e totale. Si parla e si sparla d’altro.                                                                              [fonte 5]

[fonte 1]
https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2019/09/19/figlio-salvini-moto-acqua-indagati-poliziotti_aYpfX8QY72VUWOadOLcmsL.html

[fonte 2]
https://www.ilmessaggero.it/italia/salvini_figlio_moto_acqua_indagati_poliziotti_oggi_ultime_notizie-4744985.html

[fonte 3] https://www.privacy.it/archivio/cartaTV2006.html

[fonte 4]  https://www.asgi.it/famiglia-minori/convenzione-onu-infanzia-italia/

[fonte 5]
https://www.simmweb.it/8-consensus-e-congressi-simm/444-xiii-congresso-simm

20 Settembre 2019Permalink

15 maggio 2018 – Qualcuno si occuperà di esseri umani che la legge vuole fantasmi dalla nascita?

Premessa: le note non sono collegate per difficoltà del PC ma segnalate e si trovano in calce con i link funzionanti

Domenica 13 marzo a Udine abbiamo deciso il quadro politico del comune, pienamente conforme a quello della Regione il cui presidente appartiene alla Lega.
Non dimentichiamo che una norma diventata legge nel 2009 inquina ancora la nostra convivenza.
L’aveva voluta l’on. Maroni, ministro dell’interno nel quadro del quarto governo Berlusconi che se ne fece garante. Non ne è stata compresa la gravità e ha resistito impavida, scivolando dalla XVI legislatura alla XVII, assicurata dalla continuità dell’indifferenza dei governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni.
Ora passerà alla XVIII legislatura nel contesto di un quadro politico che attraversa le istituzioni dallo stato al al Comune che potrebbe diventare il luogo in cui si nega esistenza a chi nasce sul nostro territorio.

Mi riferisco alla negazione per legge del certificato di nascita ai nati in Italia, figli dei migranti non comunitari privi del permesso di soggiorno.

Provo a ripercorrerne la storia di vicenda sconcertante

Provo a ripercorrerne la storia senza dimenticarne il riferimento indispensabile, l’art. 3 della Costituzione.

« Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Quando il fenomeno delle immigrazioni divenne ineludibile se ne occupò la cd legge Turco-Napolitano (legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 6) indicando, tra l’altro, le circostanze in cui lo straniero non doveva esibire il permesso di soggiorno altrimenti necessario.
Il termine “fatta eccezione”, che ritroviamo nell’art. 6, diventerà determinante nel prosieguo del discorso perché su quelle due parole si fonda un segnale di riconoscimento dei diritti civili, affermato nella legge Turco Napolitano e vanificato poi da altre norme.

«Art. 6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. [NOTA 1]»

Alla legge Turco Napolitano fece seguito la cd Bossi Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) che, nonostante l’impegno ad appesantire le norme della legge precedente, non osò toccarne l’art.6.

Ma nel quadro del quarto governo Berlusconi l’allora ministro Maroni riuscì ad imporre la sua volontà e a far approvare il cd “pacchetto sicurezza” (ossia la legge 94/2009) con voto di fiducia che naturalmente garantì anche la norma che ora ricopio.

«Articolo 1 comma 22 lettera g
g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»

Attenzione: le parole “sono sostituite” implicano la cancellazione delle parole oggetto della sostituzione e precisamente dell’espressione “fatta eccezione per i provvedimenti … inerenti gli atti di stato civile o all’accesso ai pubblici servizi”.
Di conseguenza la domanda di registrazione degli atti di stato civile da allora richiede la presentazione del permesso di soggiorno e l’assenza di quel documento potrebbe determinare l’espulsione di chi ne è privo come si può evincere dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero [NOTA 2]

Fra doppiezza e indifferenza

E infine si arriva a misurare il significato dell’inclusione degli atti di stato civile fra quelli per cui risulti necessaria la presentazione del permesso di soggiorno facendo riferimento a un passaggio critico che, in prima battuta, si legge in una interrogazione dell’allora parlamentare Leoluca Orlando e nella risposta del sottosegretario di stato Michelino Davico. [NOTA 3]
Il 7 agosto 2009 era stata emanata la circolare n. 19 secondo la quale in Ministero dell’Interno, con una sorprendente interpretazione, affermava che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto». [NOTA 4]

E’ molto interessante osservare che il sottosegretario firmatario della circolare apparteneva politicamente alla Lega – il partito che, nel quadro del quarto governo Berlusconi, poteva con governativo conforto impegnarsi coraggiosamente nella lotta al nemico più debole: i neonati. [NOTA 5]
Lo aveva fatto imponendo l’approvazione del ‘pacchetto sicurezza’ con voto di fiducia (sostenuto con forza dall’allora Ministro dell’Interno on. Maroni), ed emanando immediatamente la circolare n. 19.

(Per il testo integrale della interrogazione dell’on. Orlando e relativa risposta vedi dossier 1).

Nel 2016 la Mozione, votata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Udine, ben ne definì il significato sul piano giuridico (Per il testo integrale della mozione del Consiglio Comunale di Udine vedi dossier 2)
«Considerato che la circolare ministeriale, sebbene abbia contribuito a dirimere il dubbio iniziale circa l’interpretazione dell’articolo 6 onde evitare che tale disposizione si ponesse in contrasto con l’articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale, non può ritenersi idonea a garantire la certezza del diritto in quanto, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, può essere disapplicata dagli Uffici di Stato Civile dei Comuni atteso il suo contenuto, di fatto modificativo della norma di legge». [NOTA 6]

Ricordando anche le reiterate richieste del gruppo Convention on the Rights of the Child (gruppo CRC), perché la lettera g del comma 22 dell’art. 1 sia modificata, mi limito a proporne la pubblicazione più recente in cui il Gruppo CRC presenta il 3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia [NOTA 7] [NOTA 8]

«29. Il Comitato, richiamando l’accettazione da parte dello Stato Italiano della raccomandazione n. 40 dell’Universal Periodic Review, al fine di attuare la Legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza italiana, in modo da preservare i diritti di tutti i minorenni che vivono sul territorio nazionale, raccomanda all’Italia:
a) di assicurare che l’impegno sia onorato tramite la legge e di facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia;
b) di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori;
c) di facilitare l’accesso alla cittadinanza per i bambini che potrebbero altrimenti essere apolidi.                                CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 29».

E ancora. Il 7 giugno 2013 l’Asgi (Associazione Studi Giuridici Immigrazione) aveva pubblicato un comunicato stampa in cui annunciava la pubblicazione di uno dei tanti rapporti CRC che contiene un passaggio di particolare interesse, ricopiato di seguito [NOTA 9]

«Le stime più recenti sulla presenza di immigrati in situazione irregolare fanno supporre che vi possa essere un numero significativo di gestanti in situazione irregolare che potrebbero, per paura di essere identificate, non accedere alle cure ospedaliere ed alla registrazione anagrafica del figlio. A seguito dell’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale previsto dalla Legge 94/2009, risulta, infatti, un obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali che rappresenta un deterrente per quei genitori che, trovandosi in situazione irregolare, non si presentano agli uffici anagrafici per la registrazione del figlio per paura di essere identificati ed eventualmente espulsi. Rispetto a questa tematica si deve nuovamente sottolineare come non sia stato sufficientemente pubblicizzato il contenuto della Circolare del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno, dove si specifica che non è necessario esibire documenti inerenti al soggiorno per attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile). La raccomandazione del Comitato ONU in cui si incoraggia il Governo ad intraprendere una diffusa campagna di sensibilizzazione appare disattesa».

Facendo forza sulla esistenza della circolare 19, si è potuto ottenere la modifica di un dépliant dell’ospedale di Udine che, disponendo di un apposito servizio per la registrazione delle dichiarazioni di nascita, aveva in un primo tempo richiesto la presentazione del permesso di soggiorno salvo poi correggersi nel 2013.
Preciso che tanto è stato possibile a seguito di una segnalazione privata nell’assenza di interventi istituzionali.

Esistenti per la Camera, annullati in Senato

La preziosa mozione votata dal Comune di Udine (si veda nota 2 nel dossier finale) ricorda anche il ddl 2092 – trasferito al Senato il 13 0ttobre 2015 affermando:
«Preso atto che il “ripristino” del testo originario dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs 25 luglio 1988, n. 286, è stato recepito nel ddl n. 2092, avente ad oggetto: “Modifiche alla L. 5/2/92 n. 91 e altre disposizioni in materia di cittadinanza”, approvato dalla Camera dei deputati il 13/10/2015 e trasmesso in pari data al Senato per l’esame da parte della competente Commissione che ha avviato i suoi lavori il 19/2/2016 » [NOTA 10]

Ecco il testo del ddl 2092 (art. 2 comma 3):

«3. Al comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

Come è evidente l’obiettivo del dl 2092, art. 2 comma 3 era quello di ripristinare le parole «per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile». Se fosse stato approvato riconosciuto il diritto di esistere di tutti i nati in Italia secondo quanto affermato dall’art. 7 della legge 176/1991, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20/11/1989.

«Legge 27 maggio 1991, n. 176 Art. 7     
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide».

Prima di chiarire la natura del comma 3 dell’art 2 del ddl 2092 e la particolarità della sua collocazione in altra norma (di cui si dirà più avanti) è importante segnalare due proposte di legge potenzialmente risolutive della questione. Il Parlamento le ignorò nell’indifferenza dei partiti di maggioranza in tutto il corso dei governo Monti (XVI legislatura), Letta, Renzi e Gentiloni (XVII legislatura che ora si chiude). [NOTA 11] [NOTA 12]

Per meglio capire torniamo al 2008.
Prima di considerare l’ascesa e caduta dell’articolo 2 comma 3 del ddl 2092 sarà opportuno far memoria della situazione alla fine del 2008 quando nacque la legge 94/2009.
In quel primo testo era prevista anche una norma secondo la quale i medici che avessero curato in una pubblica struttura un non comunitario privo di permesso di soggiorno avrebbero dovuto denunciarlo alle autorità di pubblica sicurezza.
Comunicato stampa dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Udine: preoccupazione su proposta emendamento del c.d. “pacchetto sicurezza”.                       OMCeO Udine – 20 novembre 2008

« Il Medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera” ».
E continua
« Qualora dovessero passare i provvedimenti annunciati dal governo, i medici dovranno rifiutarsi di denunciare i pazienti immigrati irregolari, esercitando l’obiezione di coscienza per non venir meno ai principi etici e deontologici della loro professione». L’impegno nazionale e locale fece sì che il “pacchetto sicurezza” arrivasse in parlamento senza la figura del medico spia.

Puoi sposarti ma se nasci non esisti

Spie della irregolarità-colpa dei genitori erano però i neonati che nel 2011 sarebbero rimasti soli ad esercitare la non commendevole funzione.
Infatti, considerando che gli atti di stato civile, oltre alla registrazione delle dichiarazione di nascita, comprend0no la registrazione della domanda di pubblicazioni di matrimonio, è opportuno ricordare che dal 2011 i matrimoni di sans papier o con sans papier erano stati messi al sicuro della Corte Costituzionale.[NOTA 13]
La subdola risposta del sottosegretario Davico (segnalata con nota 3) all’on. Orlando veniva così destituita di ogni fondamento. La pretesa che la norma del pacchetto sicurezza (cui dal 2009 era dovuta la modifica dell’ordinamento precedente) fosse finalizzata ai matrimoni di comodo veniva svelata come falsa nei fatti: a resistere come capro espiatorio da usare e distruggere non erano più gli sposi ma solo i neonati, strumento per indurre paura, mezzo surrettizio di governo di una politica securitaria avanzante.

Questa norma – che il mitico re Erode avrebbe potuto rivendicare – sarebbe stata corretta nel quadro della legge che il 13 ottobre 2015 passò al Senato dalla Camera che l’aveva approvata. [NOTA 14]
Purtroppo nulla fu fatto. I partiti di maggioranza non seppero –o meglio non vollero – farne un punto dei loro impegni. I Senatori se la tennero paciosamente in attesa finché, alla fine del 2017, venne lasciata cadere perché non c’erano i numeri per approvarla.
Per capire l’evolversi della situazione è opportuno ricordare che l’art. 2 comma 3 (il cui testo si legge a pag. 3) faceva parte delle Disposizioni in materia di cittadinanza, impropriamente chiamate ius soli, una proposta nata da iniziativa popolare e via via discussa. Le aspettative anche di molti ragazzi venero tradite e la beffa peggiore si può leggere in una dichiarazione dell’on. Boschi (settembre 2017) «… purtroppo, le cose stanno così. I numeri non ci sono, mi spiace molto. Speriamo nella prossima legislatura».
Quello che sarebbe stata la ‘prossima XVIII legislatura’ lo hanno dimostrato i fatti che una arroganza impudente prevedeva si sarebbero manifesti in una direzione che la realtà ha negato.

E non posso dimenticare, oltre alla governativa impudenza, l’atteggiamento esplicitamente punitivo ancora una volta riservato ai neonati nel quadro evidente del disprezzo “esemplare” di soggetti che si sono voluti deboli fino a negar loro il nome.
Infatti prima che le Disposizioni in materia di cittadinanza fossero dichiarate non votabili per mancanza di numeri c’era stato un inizio di dibattito e, a prescindere dalle migliaia di emendamenti del solito senatore Calderoli, il comma 3 dell’art. 2 del ddl 2092 aveva meritato un secco emendamento soppressivo.
Lo avevano firmato otto senatori di PdL, evidentemente complici di chi si era adoperato per questo sfregio di civiltà misurato sull’identità negata a nuovi nati in Italia
Ne riporto i nomi perché otto adulti, certamente più che alfabetizzati, che si coalizzano per dire a un neonato “Tu non esisti” devono restare almeno nella memoria digitale del mio blog.
Si tratta di Paolo Romani, Bernini, Gasparri, D’alì, Malan, Pelino, Floris, Fazzone.
D’Ali e Pelino non sono stati eletti.

A proposito del ‘superiore interesse del minore’ [NOTA 15]

Negli ultimi decenni non sono mancate leggi adatte a dare corpo ai diritti dei minori secondo il principio del ‘superiore interesse’ ma i neonati senza nome e senza identità sono trattati come uno di quei sassolini che si possono scalciare da parte senza che risulti compromessa l’estetica di un ordinato vialetto.
Vediamo alcune leggi
Nel 2012 venne approvata una legge che rendeva giustizia ai figli, quale che fosse la condizione (matrimoniale o meno) di chi li aveva generati e cancellava nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali» sostituendole con la dizione «figli». [NOTA 16]
Veniva inoltre modificata la legge sulle adozioni per assicurare l’adozione dell’orfano da parte dei parenti o da parte di chi avesse già con lui un rapporto stabile e duraturo, maturato anche nel corso di un affidamento familiare, l’adozione del figlio del coniuge, l’adozione del minore per cui quali risulti la “constata impossibilità di affidamento preadottivo”. [NOTA 17]
Tutti ottimi provvedimenti ma in ognuno di questi restava l’angolo della negazione dei figli dei sans papier, inesistenti per legge nessun provvedimento poteva essere loro applicato.

Ma in questa situazione, che offende tanto la logica quanto l’etica, il peggio doveva ancora venire e fummo costretti a constatarlo quando fu discussa in Parlamento una legge importante, che affrontava apertamente situazioni di fatto relative alla «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze». [NOTA 18]
Un punto dirimente riguardava ancora una volta i minori per cui era prevista la stepchild adoption [NOTA 19]
Su questo punto il dibattito raggiunse vertici tali da rendere imbarazzante l’ascolto delle sguaiataggini, urlate da alcuni parlamentari, incapaci di concentrarsi sul fatto che si sarebbero dovuti occupare del ‘superiore interesse del minore’ di fronte a minori esistenti. Coloro che erano stati capaci di ridurre a fantasmi i neonati e, ove questi minacciassero di diventare un corpo vivente con una propria identità, di ripetere l’infame manovra negazionista, non riuscendo ad impedire l’approvazione della legge sulle unioni civili, misurarono la propria vendetta sulla stepchild adoption.
Così mentre passavano le Unioni Civili restava ben chiaro che le famiglie che si formassero a seguito di quelle unioni dovevano costituire una situazione di pericolo per i minori su cui doveva rovesciarsi la paura del futuro. Solo con questo sacrificio al moloch dei benpensanti la legge passò.

E quanti sacrifici di minori chiederà il moloch del prossimo governo?

NOTE

[nota 1] legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 5 comma 8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal ministro dell’Interno, in attuazione dell’azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996.

[nota 2] Dlgs 286/1998 www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione
Articolo 6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2, e 148) 2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

[nota 3] Atto presentato il 2/8/2010 cui fu data risposta il 31/1/2011.

[nota 4] http://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n19-del-7-agosto-2009

[nota 5] Siamo nel quadro della XVI Legislatura (29 aprile 2008 – 23 dicembre 2012), è in carica il quarto Governo Berlusconi (8 maggio 2008 – 16 novembre 2011) sostenuto dalla coalizione politica PdL, Lega Nord e MpA

[nota 6] Art. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalle legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici

[nota 7] Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC) è un network attualmente composto da 91 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed è coordinato da Save the Children Italia.
Per vedere l’immagine dei presidenti delle organizzazioni con il 9° Rapporto CRC, cliccare qui.            http://www.gruppocrc.net/-chi-siamo-

[nota 8] http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/rapportocrc-x2017.pdf Cfr cap 3.1 pag. 60

[nota 9] http://old.asgi.it/home_asgi.php%3Fn=2760&l=it.html

[nota 10] http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46079_testi.htm
Si veda l’emendamento art. 2 comma 3

[nota 11] http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=740
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44666.htm

[nota 12] XVI Legislatura (dal 29 aprile 2008 al 23 dicembre 2012)
XVII Legislatura (dal 15/03/2013 fino allo scioglimento delle camere in vista delle elezioni del 4 marzo. Governi Letta ; Renzi; Gentiloni (dal 12/12/2016)

[nota 13] http://www.altalex.com/documents/news/2011/07/26/immigrati-consulta-anche-irregolari-possono -sposarsi

[nota 14] Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza.  http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46079.htm

[nota 15] Si pensi, in via esemplificativa, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il cui art. 3, par. 1, disciplina il rilievo del superiore interesse del minore nelle decisioni che lo riguardano.
Il principio, sancito dall’art. 3 della Convenzione, prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente.
Parimenti, l’art. 24, par. 2. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dichiara: «in tutti gli atti relativi ai bambini (…) l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente»
La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176.
Si va ora diffondendo, in opposizione al vetusto termine ‘fanciullo’ una diversa traduzione della parola Child, spesso resa in italiano come: infanzia e adolescenza.

[nota 16] Legge 10 dicembre 2012, n. 219 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

[nota 17] http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/30/adozioni-modifiche-alla-legge-184

[nota 18] Si trattava della legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, nota anche come legge Cirinnà.  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg

[nota 19] La stepchild adoption (in inglese “adozione del figlio affine”), adozione del configlio o adozione in casi particolari è un istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner (unito civilmente o sposato) del proprio genitore.

 DOSSIER 1
Interrogazione a risposta scritta 4-08314 presentata da LEOLUCA ORLANDO lunedì 2 agosto 2010, seduta n.363
 LEOLUCA ORLANDO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che: in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»; alla lettera g del comma 22 dell’articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali ‘articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »; questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure; in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana; con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione; al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»; a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa -: se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare. (4-08314)

Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426
All’Interrogazione 4-08314 presentata da  LEOLUCA ORLANDO
Risposta. – Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo».
È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico.

DOSSIER 27 giugno 2016 – La mozione 48 in sintesi

Il 31 maggio il Consiglio comunale di Udine ha approvato all’unanimità la mozione n. 48 Registrazione anagrafica dei bambini stranieri nati in Italia da genitori non regolarmente soggiornanti”, prima firmataria la consigliera comunale Chiara Gallo

Si può leggere da qui   https://diariealtro.it/?p=4424

15 Maggio 2018Permalink

20 luglio 2016 – Finalmente

Il precedente in questo blog: 24 dicembre 2015. Buon Natale da Pontoglio (Lombardia)

19/07/2016 Le tradizioni religiose non possono essere strumentalizzate per discriminare: condannato il comune di Pontoglio

Con l’ordinanza di ieri, il Tribunale di Brescia ha dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Comune di Pontoglio che, con deliberazione del 30 novembre 2015, aveva disposto il posizionamento ai vari ingressi del paese di cartelli a sfondo marrone recanti la scritta «Pontoglio è un paese a cultura occidentale di profonda tradizione cristiana, chi non intende rispettare la cultura e le tradizioni locali è invitato ad andarsene».

«Il punto non è se tale proposizione corrisponda o meno al vero – si legge nell’ordinanza -, la questione è che detto stato di cose … non può essere strumentalizzato da un ente pubblico per ostacolare o condizionare, foss’anche nella semplice forma della persuasione, il libero esercizio dei diritti costituzionali da parte di coloro che non si riconoscono nel substrato culturale del Comune». Lo Stato italiano, come viene ricordato nell’ordinanza, non è confessionale bensì «improntato al principio di laicità (articolo 19 Costituzione)» e «ragioni di razza e religione non possono pregiudicare l’eguale godimento dei diritti fondamentali dell’individuo (art 3 Costituzione), fra i quali figura quello della libertà di circolazione e soggiorno (articolo 16 Costituzione). «Se l’obiettivo del comune fosse stato quello di richiamare i residenti ad una forma di rispetto reciproco delle rispettive tradizioni e credenze religiose, i cartelli di certo non avrebbero avuto il contenuto, unilaterale, oggi censurato», conclude il giudice. Ne deriva che le tradizioni religiose non possono essere strumentalizzate dalla pubblica amministrazione per discriminare e che il principio supremo di laicità impone condizioni di parità e rispetto reciproco per favorire l’inclusione e la convivenza tra persone di fedi religiose differenti.

Il giorno precedente all’udienza di precisazione delle conclusioni, il comune aveva rimosso tutta la cartellonistica stradale presente sul territorio (non limitatamente ai cartelli discriminatori). Il giudice ha comunque accertato, come stabilito dall’art 7 della Direttiva 2000/43, il carattere discriminatorio del comportamento tenuto, precisando che “il ripristino della situazione fisiologica – nessun cartello con messaggi estranei ai contenuti tipici previsti dal codice della strada – è la migliore risposta alla precedente situazione di discriminazione”.

http://www.asgi.it/notizia/le-tradizioni-religiose-non-possono-strumentalizzate-discriminare-condannato-comune-pontoglio/

20 Luglio 2016Permalink

18 dicembre 2014 – Garanti, competenti e il rispetto di giovani studenti – 3

 Prima di passare a Kant un po’ di storia.

Il parlamento italiano legiferava nella sua XVI legislatura.

Era precisamente il 2 agosto 2010, un anno dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza e la notifica della circolare che precipitosamente, per la registrazione delle nascite, lo contraddiceva mantenendolo in vigore e un allora deputato interrogava: LEOLUCA ORLANDO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che:

in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

alla lettera g del comma 22 dell’articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali ‘articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »;

questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese,

in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure;

in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana;

con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione;

al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»;

a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa -:

se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare.

Passavano altri sei mesi e l’interrogazione riceveva risposta

All’Interrogazione 4-08314 presentata da    LEOLUCA ORLANDO
Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni   «  fittizi  »   o di   «  comodo  »  .

È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.

Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.

Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico. (Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011    nell’allegato B della seduta n. 426)

Da parte mia la riportavo integralmente nell’articolo pubblicato in data 15 marzo 2011 dal mensile ‘Il Gallo’. Si può leggere anche da qui 

Passavano altri nove mesi (una gravidanza!) e il 7 novembre 2011 l’allora deputato  Orlando presentava la proposta di legge n.4756 

Proposta di legge: LEOLUCA ORLANDO: “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” (4756)

Non ne riporto il testo perché è identico a quello della pdl 740 che ho trascritto nel mio blog il 17 giugno 2013 e poi citato non so più quante volte.

Il parlamento italiano legifera anche nella XVII legislatura

La ripresentazione della pdl si era resa necessaria perché il 22 dicembre 2012 – a seguito delle dimissioni del governo Monti – il Presidente della Repubblica aveva sciolto le camere e si era andati a nuove elezioni. Iniziava così la XVII legislatura (15 marzo 2013). Durante il governo Letta (28 aprile 2013 – 22 febbraio 2014) veniva presentata la pdl 740.
Si può leggere anche da qui

Il 22 febbraio 2014 entrava in carica il governo Renzi (sessantatreesimo Governo della Repubblica Italiana
) e l’11 settembre veniva presentato in Senato il ddl 1562: “Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione”.
La bella relazione che ne spiega il contenuto si può leggere nel mio blog in data 24 ottobre 2014. In quella pagina si trova anche il link per il testo, identico nell’obiettivo alla pdl 740 ma più ampiamente articolato. 

Tutta questa spiegazione avrebbe un che di ridicolo se non fosse in atto una specie di damnatio memoriae per cui su questo argomento molti sembrano svegliarsi ogni mattina segnalandone la novità se non  l’azzardo di fronte a un’opinione pubblica culturalmente impreparata (come è accaduto nella sede degli uffici udinesi della regione il 10 dicembre). La vicenda però ha anche un altro significativo risvolto perché

Questo matrimonio non s’ha da fare
L’allora sottosegretario Davicoper spiegare una circolare che imponeva un comportamento contrario a quello previsto dalla legge – aveva precisato all’on Leoluca Orlando che ciò che si voleva impedire non era l’iscrizione dei nuovi nati nei registri dello stato civile, interdizione – diceva con indecente improntitudine –  che “andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico”.
Si voleva bensì verificare la “regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni   «fittizi» o di «comodo»  “.

A realizzare tale scopo provvedeva ormai il codice civile che, all’art 116 prescriveva: “Matrimonio dello straniero nello Stato Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.)”. Inoltre, a seguito del comma 15 dell’art. 1 della legge 94/2009, aveva aggiunto il seguente comma: “All’articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»”.

Per chiarezza e prudenza sono andata a verificare i contenuti deli articoli citati di cui riporto i titoli e il testo essenziale, facilmente verificabile
– Art. 85  Interdizione per infermità di mente Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.
– Art. 86 Libertà di stato. Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente
– Art. 87.Parentela, affinità, adozione.
Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
– Art. 88. Delitto. Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
– Art. 89. Divieto temporaneo di nuove nozze. Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio

Correva l’anno 2009

e in Sicilia una coppia mista (lei italiana lui marocchino) aveva deciso di contrarre matrimonio. Ne riporto la storia dalla sentenza 245/2011della Corte Costituzionale, leggibile da qui.
Il giudice a quo di cui si legge nella sentenza è il magistrato che aveva bloccato il decreto di espulsione comminato al fidanzato marocchino che, per contrarre matrimonio, aveva scoperto l’irregolarità della sua presenza in Italia:

“Il 31 agosto 2009, l’ufficiale dello stato civile aveva motivato il diniego alla celebrazione del matrimonio per la mancanza di un «documento attestante la regolarità del permesso di soggiorno del cittadino marocchino», così come previsto dall’art. 116 cod. civ., come novellato dalla legge n. 94 del 2009, entrata in vigore nelle more.

1.2.— Tanto premesso in fatto, il giudice a quo prospetta l’illegittimità costituzionale della norma suddetta, giacché essa contrasterebbe:

con l’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

con l’art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza;

con l’art. 29 Cost., per violazione del diritto fondamentale a contrarre liberamente matrimonio e di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sui quali è ordinato il sistema del matrimonio nel vigente ordinamento giuridico;

con l’art. 31 Cost., perché interpone un serio ostacolo alla realizzazione del diritto fondamentale a contrarre matrimonio;

con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)”.

 

La conclusione della sentenza dell’Alta Corte che si può leggere anche da qui: www.asgi.it/wp-content/uploads/public/corte_costituzionale_sentenza_245_2011.pdf

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

La mia conclusione è una domanda che articolo in tre punti

I signori che ho ascoltato il 10 dicembre mi hanno fatto sapere che“se io sento che una fetta della popolazione è spaventata dall’immigrato io devo lottare per riconoscere il diritto di riconoscere il diritto dei suoi figli e creare le condizioni per cui si abbassi una tensione sociale che non ci consente di essere puri, trasparenti e vedere il problema per quello che è”
E ancora: “se tu i diritti li imponi dall’alto e non c’è una comunità, un terreno che li riconosce e li implementa faremo un buco nell’acqua”. Si sentono codesti signori di dire all’Alta Corte che ha fatto un buco nell’acqua per non aver verificato la accettabilità della sua decisione con preventivo sondaggio? E se un sindaco di fede lego-razzista si rifiutasse di celebrare un matrimonio di cui uno dei due contraenti sia (come loro dicono) un clandestino – è già accaduto – che fare? Prevale la legge o la ‘sensibilità’ collettiva?

  1. Perché il Parlamento non approva le proposte di legge che consentirebbero il certificato di nascita ai nuovi nati in Italia (sia jus sanguinis o soli, la cittadinanza deve comunque essere registrata da qualche parte) facendo uso degli stessi argomenti con cui la Corte Costituzionale ha riscattato il diritto a sposarsi? Stiano tranquilli e continuino pure così: anche il Sinodo sulla famiglia dell’autorevole chiesa cattolica si è con paciosa autorevolezza disinteressato dei bambini cui è negato il certificato di nascita e non parliamo quindi delle aggregazioni politiche (si dicano partiti o movimenti) e delle associazioni che da anni ci raccontano di essere finalizzate a sostenere i diritti dei migranti, mentre non si accorgono di aver umiliato la propria dignità di cittadini proni a una norma razzista.
  2. Ho letto nei quotidiani del 1938 le cronache relative all’inizio dell’anno scolastico e –trovando descrizioni di insegnanti, direttori didattici, presidi e ispettori scolastici – che se ne stavano in piedi perché in ginocchio il saluto romano in cui si impegnavano sarebbe stato incongruo, ho sghignazzato. Elogiavano senza riserve la cacciata degli insegnanti e degli studenti dalla scuola, pronti ad affrontare gioiosamente le loro classi mutilate. Ho sghignazzato. Chi sghignazzerà di me fra 76 anni? e che ne sarà stato della vita di quei bambini cui dal 2009 neghiamo il diritto di esistere? 
18 Dicembre 2014Permalink

17 dicembre 2014 – Gruppo CRC: in Italia esiste una cultura dell’infanzia ma non una strategia

L’articolo che trascrivo (e che si può leggere anche da qui) è pubblicato nel sito della Associazione Studi Giuridici Immigrazione in data 20 novembre.

A 25 anni dall’approvazione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza si afferma una cultura dell’infanzia ma non una strategia: ancora difficoltà nel mettere a sistema gli interventi e nel programmare risorse adeguate. Manca un Piano infanzia dal 2011; scarsi gli investimenti sulla prima infanzia: solo  il 13,5% dei bambini 0 – 3 anni ha accesso a nidi comunali  o servizi integrativi

In 25 anni dall’approvazione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), avvenuta il 20 novembre 1989 si sta lentamente affermando in Italia una cultura dell’infanzia ma c’è ancora da fare in termini di programmazione e risorse dedicate ai bambini e agli adolescenti. La Convenzione ha compiuto una “rivoluzione culturale” , riconoscendo il minore non soltanto come oggetto di tutela e assistenza, ma anche come soggetto di diritto, e quindi titolare di diritti in prima persona.

In questi 25 anni in Italia sono stati adottati provvedimenti importanti, a partire dalla ratifica  della Convenzione (Legge 27 maggio 1991 n. 176), e dei suoi due Protocolli Opzionali1(con Legge 46/2002), alla Legge 285/97 che aveva creato un Fondo Nazionale per l’Infanzia e l’adolescenza (poi superato da un fondo unico indistinto per le politiche sociali), la Legge 451/97 che ho previsto organismi di coordinamento specifici dedicati all’infanzia quali: la Commissione parlamentare infanzia, l’Osservatorio nazionale infanzia, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia, ed infine nel 2011 (Legge 112/2011) l’istituzione del Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza che affianca i Garanti regionali presenti in alcune Regioni.

Tuttavia il sistema così come pensato fatica ad andare a regime, e l’assenza di un Piano Nazionale infanzia dal 2011, peraltro senza copertura finanziaria, ben riflette il ritardo nella programmazione organica degli interventi per i minori e relativi investimenti.

Negli ultimi quattordici anni il Gruppo CRC, un network composto dalle principali associazioni che si occupano attivamente della tutela e promozione dei diritti dell’infanzia in Italia, ho monitorato l’attuazione della Convenzione in Italia, attraverso l’elaborazione di rapporti di aggiornamento e l’organizzazione di incontri istituzionali di confronto con le istituzioni competenti a livello centrale e locale.

Ancora oggi solo il 13,5% dei bambini 0 – 3 anni  ha accesso a nidi comunali  o servizi integrativi. A questa percentuale si stima vada aggiunto un ulteriore 4% di bambini accolti da servizi privati non sovvenzionati da fondi pubblici. Al Sud e nelle Isole la situazione è più difficile: solo il 2,5% di bambini in Calabria che ha accesso ai nidi, seguita dalla Campania con il 2,8%.

La difficoltà principale che emerge dall’ultimo Rapporto del Gruppo CRC è quella di “mettere a sistema” le politiche per l’infanzia e l’adolescenza nel nostro Paese. Si è infatti assistito a un decentramento delle politiche sociali verso le Regioni, senza la definizione dei Livelli Essenziali di Prestazioni concernenti i Diritti Civili e Sociali (LEP) e soprattutto con la progressiva e costante diminuzione delle risorse destinate alle politiche sociali nel corso degli anni.

Inoltre, non esiste un monitoraggio compiuto a livello istituzionale delle risorse dedicate all’infanzia e all’adolescenza e proprio dall’analisi realizzata dal Gruppo CRC risulta evidente che manca una strategia complessiva e una visione di lungo periodo.

Anche sul fronte raccolta dati sull’infanzia, si resta un passo indietro. Permane la carenza del sistema italiano di raccolta dati inerenti l’infanzia e l’adolescenza; lacuna che non permette di stimare l’incidenza di importanti fenomeni e costituisce un impedimento per la programmazione e la realizzazione di politiche ed interventi idonei e qualificati.

Il Gruppo CRC sollecita da anni il Governo a rendere operative la Banca Dati Nazionale dei Minori Adottabili e delle Coppie Disponibili all’Adozione e la banca dati in relazione al fenomeno dell’abuso sessuale dei minori. Rispetto alla prima infanzia inoltre, mancano dati sui bambini con disabilità nella fascia di età 0-5.

“Oggi in occasione dei 25 anni della CRC – dichiara Arianna Saulini coordinatrice del Gruppo CRC –  interveniamo al Convegno organizzato in Parlamento dalla Commissione Infanzia ed incontriamo i Presidenti di Camera e Senato chiedendo loro che lo stesso Parlamento s’impegni a portare a termine importanti provvedimenti a favore dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese. Alla Camera ci sono proposte di legge importanti come quelle di riforma della legge sulla cittadinanza e la proposta per misure di protezione e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, così come altri provvedimenti urgenti al Senato, quali la Ratifica del Protocollo opzionale della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia sulle procedure di comunicazione o la proposta di legge per un Sistema integrato di educazione e istruzione 0 – 6 anni. Il nostro auspicio è che da questo 20 novembre in poi si faccia un salto di qualità e che si passi da un’affermata cultura dell’infanzia anche a politiche e provvedimenti lungimiranti”.

NOTA GRUPPO CRC

Il Gruppo CRC impegnato nella tutela e promozione dei diritti dell’infanzia, opera a partire dal 2000 è nato per preparare un Rapporto indipendente, supplementare a quello governativo, da sottoporre al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La CRC (Convention on the Rights of the Child) prevede un sistema di monitoraggio che si basa sulla presentazione di rapporti periodici al Comitato ONU da parte degli Stati che l’hanno ratificata, e da parte di coalizioni di ONG (organizzazioni non governative). Negli oltre dieci anni di lavoro il Gruppo di lavoro per la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Gruppo CRC2) ha pubblicato sette Rapporti di aggiornamento annuale e due Rapporti Supplementari  che sono stati inviati al Comitato ONU per contribuire, insieme al Rapporto governativo, all’analisi dello stato di attuazione della Convenzione in Italia.

Oggi il Gruppo CRC, coordinato da Save the Children Italia, è composto da 87 soggetti del Terzo Settore che hanno dato vita ad un sistema di monitoraggio permanente, indipendente e condiviso sull’attuazione della CRC in Italia.

Il Gruppo CRC è composto dalle seguenti 87 associazioni: Fondazione ABIO Italia onlus, ACP – Associazione Culturale Pediatri,Fondazione ACRA – CCS, AGBE, Agedo – Associazione di genitori, parenti e amici di omosessuali, AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori, Ai.Bi. – Associazione Amici dei Bambini, ALAMA – Associazione Laziale Asma e Malattie Allergiche, Ali per giocare – Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche , AMANI – Associazione di volontariato, Anfaa – Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, Anffas Onlus – Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, ANPE – Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani, ANPEF Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari, Associazione Antigone, Associazione Bruno Trentin -ISF – IRES, Archè – Associazione di Volontariato Onlus, Archivio Disarmo – Istituto di Ricerche Internazionali, Arciragazzi, ASGI – Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, Associazione Bambinisenzasbarre, Batya – Associazione per l’accoglienza, l’affidamento e l’adozione, CAM – Centro Ausiliario per i problemi Minorili, Camina, Caritas Italiana, CbM –Centro per il bambino maltrattato e la cura della crisi famigliare, Centro per la Salute del Bambino onlus, Centro Studi Hansel e Gretel, Centro Studi Minori e Media, Centro Studi e Ricerche IDOS/Immigrazione Dossier Statistico, Cesvi Fondazione Onlus, CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia, CIES – Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo, CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso dell’Infanzia, Cittadinanzattiva, CNCA – Coordinamento Nazionale delle Comunità d’Accoglienza, CND – Consiglio Nazionale sulla Disabilità, Comitato Giù Le mani dai bambini onlus, Comitato italiano per l’Unicef Onlus, Coordinamento Genitori Democratici onlus, Coordinamento La Gabbianella onlus, CSI  – Centro Sportivo Italiano, CTM onlus Lecce, Dedalus Cooperativa Sociale, ECPAT Italia, FederASMA e ALLERGIE Onlus – Federazione Italiana Pazienti, FISH onlus – Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, Fondazione Fabiola De Clercq-ABA onlus, Associazione Figli Sottratti, Geordie Associazione onlus, Associazione Giovanna d’Arco Onlus, Associazione Gruppo Abele Onlus, Gruppo Nazionale nidi e infanzia, IBFAN Italia, Il Corpo va in città, Intervita onlus, IPDM – Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile,IRFMN – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Associazione L’abilità Onlus, Fondazione L’Albero della Vita onlus, L’Altro diritto onlus, La Gabbianella ed altri animali, La Leche League Italia Onlus, Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, M.A.I.S. – Movimento per l’Autosviluppo l’interscambio e la Solidarietà, MAMI – Movimento Allattamento Materno Italiano Onlus, On the Road Associazione onlus, Opera Nomadi Milano, OsservAzione – centro di ricerca azione contro la discriminazione di rom e sinti, OVCI la Nostra Famiglia, Fondazione PAIDEIA, Associazione Pollicino e Centro Crisi Genitori Onlus, Fondazione Roberto Franceschi onlus, Save the Children Italia, Saveria Antiochia Omicron, SIMM – Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, SINPIA – Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, SIP – Società Italiana di Pediatria, SOS Villaggi dei Bambini onlus, Terre des Hommes, UNCM – Unione Nazionale Camere Minorile, UISP – Unione Italiana Sport Per tutti, Valeria Associazione Onlus, VIS – Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, Fondazione Emanuela Zancan onlus, Associazione 21 Luglio

È possibile scaricare il 7°Rapporto CRC completo dal sito: www.gruppocrc.net

NOTE MIE
1.
Mentre mi predisponevo a organizzare il materiale che ho raccolto per una terza puntata della serie  “Garanti, competenti e il rispetto di giovani studenti” sono andata a dareun’occhiata al sito dell’ASGI e ho trovato quanto ho trascritto sopra. E’ un articolo importante perché dice con dovizia di particolari quello che è il Gruppo CRC che tanto spesso ho citato (e citerò). Noto però una mancanza: fra le associazioni che formano il gruppo CRC c’è la SIMM che, come ho scritto più volte nel mio blog, nel suo ultimo congresso ha approvato la seguente raccomandazione: «approvare una legge che garantisca il diritto alla registrazione anagrafica per tutti i figli indipendentemente dalla situazione giuridico–‐amministrativa dei genitori, senza la necessità di esibire documenti inerenti al soggiorno, in modo da evitare che ci siano “nati invisibili” con conseguenze aberranti di ordine sociale e sanitario» Non sono citate neppure le proposte di legge (740 Camera e 1562 senato) che rimedierebbero al vergognoso pasticcio relativo alla registrazione alla nascita che in Italia è norma di legge dal 2009. Contemporaneamente è segnalato (ed è scaricabile) il 7mo rapporto CRC che chiede quella specifica modifica. Ne ho scritto il 21 giugno  https://diariealtro.it/?p=3139

2. Faccio notare che, secondo il rapporto CRC in Italia mancano le strategie per l’infanzia cui invece è stato fatto positivo riferimento durante l’evento che è descritto ieri e l’altro ieri. In quel contesto le ‘strategie’ costituivano il ragionevole possibile avvio di un percorso verso principi troppo lontani per essere raggiungibili e comunque tali d risultare inaccettabili a una popolazione ‘spaventata dall’immigrato’.

17 Dicembre 2014Permalink

5 ottobre 2014 – In Friuli Venezia Giulia c’è una Garante per i diritti della persona … e parla!

Ho ricevuto la lettera che si trova in allegato, scritta alla commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza dalla Garante regionale dei diritti della persona: Mi ha fatto piacere venir a sapere che un organismo regionale si fa carico del problema della segnalazione della pdl 740, di cui tanto si trova in questo blog.

testo della lettera della Garante

Così ho risposto: 

Gentile dr. Mellina Bares, La cortese dr. D’Orlando mi ha inviato copia della sua lettera alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza su cui  mi permetto, per la personale conoscenza che ho del problema alcune precisazioni. Lieta del sostegno da Lei manifestato alla pdl 740 e della consapevolezza espressa relativamente al danno che una persona subisce se privata (e a tanto in Italia provvede la lettera g del comma 22 dell’art. 1) della registrazione della nascita, sento però il dovere di alcune precisazioni.

Lei scrive che il ‘rischio paventato’ di mancata registrazione anagrafica ‘non ha trovato probabilmente effettiva realizzazione’ e cita, quale elemento di tutela dei nuovi nati, la circolare datata 7 agosto 2009 (cui fa riferimento con il n. 0008899). Il 23 aprile scorso l’avvocato Fachile, membro della Associazione Studi Giuridici Immigrazione, esprimeva alla radio tutta la sua consapevole preoccupazione (trasmissione Tutta la città ne parla – radio 3  – Rai). Le allego il testo del suo intervento che ho trascritto. Inoltre, per ciò che riguarda il problema specifico, il gruppo Convention on the Rights of the Child – CRC (http://gruppocrc.net) – così scrive nel suo quinto rapporto 2011-2012, lamentando la scarsa conoscenza della circolare da lei citata: “Il timore […] di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori.

Pur non esistendo dati certi sull’entità del fenomeno, le ultime stime evidenziano la presenza di 544 mila migranti privi di permesso di soggiorno. Questo può far supporre che vi sia un numero significativo di gestanti in situazione irregolare” (cap.3.1).

E ancora, dopo aver ripetuto tali considerazioni nel successivo e sesto rapporto, nel settimo e più recente pubblica la seguente raccomandazione del comitato ONU, che parzialmente riporto sempre dal cap. 3.1 “Il Comitato ONU è preoccupato per le restrizioni legali e pratiche al diritto dei minorenni di origine straniera di essere registrati alla nascita. In particolare, il Comitato esprime preoccupazione per come la L. 94/2009 sulla pubblica sicurezza renda obbligatorio per i non cittadini mostrare il permesso di soggiorno per gli atti inerenti il registro civile. Il Comitato [..], raccomanda all’Italia: di assicurare che l’impegno sia onorato tramite la legge e facilitarlo registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia”

Voglio aggiungere – a riprova della constatata inefficacia della circolare – che è di mia conoscenza una informazione errata, diffusa dal 2009 – successivamente all’approvazione della legge 94/2009 – e contenuta in un dépliant informativo dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine che indicava il permesso di soggiorno fra i documenti da presentarsi per la registrazione di nuovi nati che poteva e può essere eseguita nell’ambito ospedaliero. A seguito di mia personale segnalazione il dépliant veniva ritirato e l’anno successivo ripubblicato corretto. Con una cortese lettera il Direttore dell’Azienda mi informava non essere mai stati frapposti ostacoli alla registrazione delle nascite ma resta il fatto che per più di quattro anni l’opinione pubblica aveva ricevuto un’informazione distorta da fonte autorevole. Considerando che ci sono gestanti che scelgono (secondo la testimonianza dell’autorevole gruppo CRC) il parto nascosto a domicilio non è difficile evincere l’urgenza della modifica legislativa da Lei stessa sostenuta. Permetta però a una cittadina italiana, priva di qualsiasi ruolo politico e autorevole nella società civile di affermare con forza che il diritto inalienabile a un’esistenza giuridicamente riconosciuta deve, per la dignità di noi tutti, essere affidato alla legge e non a uno strumento di rango inferiore, quale una circolare che, per sua stessa natura, potrebbe essere revocata senza che vi sia neppure dibattito parlamentare.

Le dichiarazioni dell’avv. Fachile (citato come allegato) si trovano in questo blog in data 6 maggio

Ma non basta. Chi volesse andare nel rinnovato, ottimo sito dell’ASGI e volesse seguire la voce famiglia/minori dell’archivio ben organizzato, retrocedendo al 2009 troverà una voce datata 29 settembre di quell’anno, titolo
“I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/2009”

E non basta ancora Se visiterà il testo del cinque agosto troverà un pezzo straordinario scritto sotto forma di appello con il titolo “Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti dopo la legge n. 94/2009”. Le riporto per intero ricordando che in finale ci sono le firme (parecchie pagine!) a seguito di un appello al Governo e uno alle regioni.

Ecco il sintetico testo: “La legge n. 94/2009 (c.d. “pacchetto sicurezza”) prevede una norma che, se interpretata restrittivamente, potrebbe impedire la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolari. L’A.S.G.I. e altre Associazioni, al fine di chiarire che l’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno previsto da tale norma non si applica alla dichiarazione di nascita ed al riconoscimento del figlio naturale, in quanto tra le possibili interpretazioni della legge, questa viene ritenutala sola conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali, ha inviato in data 5 agosto 2009 un appello al Governo e alle Regioni al fine di emanare disposizioni attuative” .

Intristita e un po’ disgustata rimando i miei commenti alla prossima volta. Intanto se qualcuno legge ci pensi su!

5 Ottobre 2014Permalink

26 settembre 2014 – Una petizione fallimentare che non demorde

La petizione presentata lo scorso novembre per sollecitare l’approvazione della pdl 740 ha ottenuto solo 547 firme. Ma i diritti sono diritti a prescindere dal loro peso commisurato al numero delle persone che si espongono per sostenerli, non necessariamente e non sempre disposte a sottomettersi alla logica del voto di scambio pur a mio parere dominante. So bene che a volte (ma non sempre per fortuna) le associazioni che si dicono finalizzate alla promozione dei diritti delle persone sono attente invece al consenso che si avvita fra istituzioni e ‘senso comune’. E’ un consenso che può produrre contributi (o almeno notorietà) e quindi la premura a non dare fastidio diventa quasi ossessiva e porta a scelte anche squallide.
Considerato che la proposta di legge (di cui ho pubblicato il testo il 17 giugno 2013) resta proposta ho così scritto alla presidente Boldrini, ai deputati firmatari della pdl 740 e all’on. Kyenge, segnalando un interesse, tanto raro quanto pregevole, di realtà associative, fermo restando il mio rispetto e la mia gratitudine per chi si è impegnato a firme personali. Al solito, per lo sviluppo delle informazioni, rinvio al tag anagrafe nel blog e, in calce, riporterò il sito di change.org da cui è ancora possibile firmare la petizione.

Gentile presidente Boldrini, le scrivo quale prima firmataria della petizione con cui le viene chiesto di garantire, secondo le sue competenze istituzionali, la proposta di legge 740 (primo firmatario on. Ettore Rosato) che è all’attenzione della Commissione Affari Costituzionali da più di un anno. Se approvata cancellerebbe la discriminazione che da cinque anni nega il certificato di nascita ai figli dei migranti privi di permesso di soggiorno. Si tratta di bambini che nascono in Italia cui è negato il diritto, affermato dalle norme internazionali e nazionali, di avere un’esistenza giudicamene riconosciuta con tutto ciò che ne consegue nella vita di una persona e, in particolare, di una persona debole, messa a rischio senza difese non solo dalla violenza che in tanti modi si esercita nella nostra e in altre società ma direttamente dalla legge. Ce lo chiede anche il Comitato Onu per i diritti dell’infanzia (come riferisce il settimo rapporto della Convention on the Rights of the Child)  facendo esplicito riferimento a quanto previsto dalla legge 94/2009. Pochi giorni fa la petizione è stata firmata anche dal segretario del Movimento di cooperazione educativa che ha accompagnato la sua firma con questo commento: «Gent. Presidente, in qualità di segretario nazionale del MCE-Movimento di Cooperazione Educativa, riteniamo che l’educazione alla convivenza democratica, alla pace, alla mondialità, all’intercultura non possano essere ristretti ai cittadini ufficialmente riconosciuti da uno stato ma a tutti coloro che vi vivono e/o vi sono nati, senza preclusioni. Una scuola inclusiva e democratica presuppone una società inclusiva e aperta. Ringraziando vivamente per l’opportunità, Giancarlo Cavinato». Tale adesione, motivata e consapevole, si accompagna a quanto raccomandato a seguito del recente congresso dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni: «approvare una legge che garantisca il diritto alla registrazione anagrafica per tutti i figli indipendentemente dalla situazione giuridico amministrativa dei genitori, senza la necessità di esibire documenti inerenti al soggiorno, in modo da evitare che ci siano “nati invisibili” con conseguenze aberranti di ordine sociale e sanitario». Queste voci sono state raccolte anche dalla Associazione Studi Giuridici Immigrazione che il 26 agosto scorso ha scritto in un comunicato pubblicato nel proprio sito web: «L’ASGI sostiene la proposta di legge presentata da un gruppo di Deputati per reintrodurre esplicitamente gli atti di stato civile tra quelli per i quali non è necessaria l’esibizione dei documenti di soggiorno». Non posso naturalmente citarle le parole di singole persone consapevoli che hanno cercato di far sentire la propria voce su questo problema, firmando la petizione e con altri strumenti di cui si sono voluti giovare. Contando sulla sua attenzione, porgo distinti saluti

Augusta De Piero – Udine

https://www.change.org/p/laura-boldrini-mai-pi%C3%B9-bambini-invisibili-agli-occhi-dello-stato-italiano

 

26 Settembre 2014Permalink

29 agosto 2014 – Ragionando su un documento confuso

Hypotheses non fingo

Ieri ho pubblicato un documento dell’Asgi (con tutti i link che oggi mi risparmio) e l’ho definito ‘confuso’ perché in calce al testo datato 26 agosto riporta suoi importanti documenti del 2009 senza contestualizzare il periodo di latenza durante il quale mai, a mia conoscenza, ne ha fatto menzione.
Scrivo per esperienza personale ma non così privata dato che sono andata a un convegno importante a Sasso Marconi, ho partecipato ad aggiornamenti promossi dall’ASGI, sempre sui problema dei minori e, quando segnalavo il problema della registrazione degli atti di nascita all’anagrafe ai solerti rappresentanti dell’illustre associazione mai ne è stato fatto riferimento.
Perché?
A 299 anni dalla saggia prudenza scientifica di Newton tengo le mie ipotesi per me e mi limito a considerare ciò che conosco del periodo di ASGI-latenza salvo una piccola contestualizzazione: nel 2009 regnava il presidente Berlusconi (e il trono del cav era sostenuto dalla Lega Nord).
Oggi invece…basta così, se non per ricordare come la cultura dell’inciviltà, abilmente diffusa, sia diventata dilagante senso comune.
Nonostante questo l’ASGI ha riesumato i suoi documenti.
Vedremo se ne farà uso oltre quanto ha scritto sulle squadrette di calcio negate ai figli dei sans papier (si veda mio blog dell’8 maggio) e sugli ostacoli rilevati nelle linee di indirizzo del Miur a proposito dell’iscrizione dei figli dei sans papier alla scuola dell’obbligo (si veda il mio blog del 16 maggio).

Correva l’anno 2009
e la legge, nota come pacchetto sicurezza (aggiungo io: sicurezza del pregiudizio là custodito e promosso attraverso norme assicurate se non da un rissoso consenso diffuso, almeno da un pacioso silenzio), non aveva ancora meritato l’approvazione con voto di fiducia. Sarebbe accaduto nel mese di luglio.
Fu allora che mi avvicinai al GrIS regionale, strumento operativo locale di quella ‘rete di reti’ che è la Società di Medicina delle Migrazioni, quando sostenne una campagna che riuscì a coinvolgere anche l’Ordine dei medici (ricordo il coraggioso pubblico comunicato dell’allora presidente dell’Ordine del FVG).
La campagna, condotta con competenza e determinazione, riuscì a far  rimuovere dalla proposta di legge l’articolo che avrebbe imposto ai medici la violazione del segreto sanitario se avessero curato o comunque soccorso un sans papier.
Quella fu una campagna vincente.
Al corrente degli ostacoli che sarebbero stati frapposti alla registrazione degli atti di stato civile scrissi al sindaco di Udine, nell’illusione che i sindaci si sentissero onorati dall’assicurare l’esistenza giuridica a chi nasce sul loro territorio. Non mi rispose e un assessore, da me contattato, negò il problema.
La lettera g del comma 22 dell’art. 1 del pacchetto sicurezza passò.
Nel 2011 la Corte Costituzionale (sentenza 245 – si veda tra l’altro il mio scritto del 26 giugno 2014) ristabilì la legalità per ciò che concerne i matrimoni (per due anni negati ai sans papier) ma nulla fece per i nuovi nati, la cui estromissione dal consorzio civile era ormai ratificata nell’indifferenza della complicità diffusa.
La proposta di legge 740 – che fa seguito a quella precedentemente presentata dall’on Orlando (si vedano i miei blog del 15 marzo 2011 e del 17 giugno 2013) – potrebbe porre rimedio a questa ferita di civiltà (che anche l’ONU ci chiede di rimuovere  si veda tra l’altro il mio blog dell’11 agosto) ma, se non ci sarà una spinta da parte della società cd civile, penso non ne sarà fatto nulla.

Voltare la testa. Una storia di interventi beffati
Mi limito ai titoli e poco più. Le date (se non c’è altra indicazione) si riferiscono alla pubblicazione nel blog
15 marzo 2011 e 21 dicembre 2012. Due articoli pubblicati dal mensile Il Gallo, di Genova.
Neppure quella storica pubblicazione riuscì a scuotere  la tetra totale indifferenza del mondo cattolico.
20 luglio 2010 Restando alle chiese cristiane devo registrare lo stesso atteggiamento nel mondo protestante, sebbene sia comparso anche di recente un nuovo articolo sul mensile Confronti.
Il mensile locale Ho un sogno (pure citato il 20 luglio 2010, reperibile presso la libreria CLUF di via Gemona 22 – Udine)  ha seguito costantemente la questione e ne ho sempre pubblicato gli articoli nel blog.
21 dicembre 2013 Neonati “clandestini” invisibili per lo Stato, articolo di Tommaso Canetta e Pietro Pruneddu sul quotidiano Linkiesta
9 giugno 2014 – Bambini “clandestini” e diritti negati  articolo di Paolo Citran nella rivista Insegnare del Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti.
11 giugno 2914Il XIII Congresso della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni scrive tra l’altro nelle raccomandazioni conclusive: «Il minore non è soltanto “oggetto di tutela e assistenza”, ma anche e soprattutto “soggetto di diritto”, e quindi titolare di diritti in prima persona […]  E prosegue con le raccomandazioni:  approvare una legge che garantisca il diritto alla registrazione anagrafica per tutti i figli indipendentemente dalla situazione giuridico–amministrativa dei genitori, senza la necessità di esibire documenti inerenti al soggiorno, in modo da evitare che ci siano “nati invisibili” con conseguenze aberranti di ordine sociale e sanitario»
22 giugno 2014 Una nota del MoVI (Notizie dal MoVI n 23-2014)e un articolo di Elia Beacco con le interviste a Frigerio e a me che si possono raggiungere dai link che trascrivo

http://www.moviduepuntozero.it/bambini-proibiti/

http://www.moviduepuntozero.it/bambini-invisibili/

6 maggio 2014 – Una misera petizione
Lo scorso mese di novembre ho scritto su change.org una petizioni e per l’on. Boldrini chiedendole di impegnarsi per la promozione della pdl 740.
Le avevo già scritto appena presentata la proposta e in entrambi i casi mi ha dato riscontro, facilitando anche – nell’ambito delle sue competenze- l’attribuzione della proposta alla commissione Affari Costituzionali, un luogo evidentemente di lunga giacenza (la proposta sta in quel contenitore dal 21 giugno 2013).
La petizione  – in dieci mesi – ha ottenuto 531 firme e, per assicurare un illuminante confronto quantitativo, segnalo che una petizione per impedire la caccia all’orso nei boschi del trentino ha ottenuto in pochi giorni più di 65.000 firme.
Per l’opinione pubblica italiana i bambini non sono una specie protetta e ai loro diritti si può applicare a rovescio l’art. 3 della Costituzione dove gli ostacoli da rimuovere diventino nei loro confronti (non nei confronti degli orsi, per carità!) segnali per la discriminazione.

Infine le donne

Ho più volte citato i rapporti della Convention on the Rights of the Child dove, in particolare nei rapporti 5 e 6 (2012 e 2013) si ricorda che «Il timore di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori».
Dovrebbe essere considerato quindi non solo il danno al neonato, cui viene negata un’esistenza giuridicamente riconosciuta, alla vita familiare (di cui tanto si starnazza) ma anche alla salute della donna che partorisce di nascosto.
Da parte delle associazioni femminili – che ormai hanno evidentemente acquisito un concetto esclusivo di solidarietà nazionale e poco più– il silenzio è totale.
Non esistevano le ‘pari opportunità’?

29 Agosto 2014Permalink

28 agosto 2014 – Un documento confuso. I commenti domani

La pagina dell’ASGI che ricopio e commenterò, corrispondente all’indirizzo
che ricopio interamente

http://www.asgi.it/notizia/garantire-nati-genitori-stranieri-presenti-irregolarmente-registrazione-dei-figli-allatto-nascita/

26/08/2014

Garantire ai nati da genitori stranieri presenti irregolarmente la registrazione all’atto di nascita

L’ASGI sostiene la proposta di legge presentata da un gruppo di Deputati per reintrodurre esplicitamente gli atti di stato civile tra quelli per i quali non è necessaria l’esibizione dei documenti di soggiorno.

Nel 2009 con la legge n. 94 (c.d. “pacchetto sicurezza”) l’art. 6 del Testo Unico sull’Immigrazione 286/98 era stato modificato, diventando una norma che, se interpretata restrittivamente, poteva impedire la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolari.
L’ASGI e altre Associazioni aveva avviato una campagna per evitare tali modifiche e successivamente lanciando un appello al Governo e alle Regioni al fine di emanare disposizioni attuative che potessero chiarire che l’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno come modificato dal “Pacchetto sicurezza” non si applicasse alla dichiarazione di nascita ed al riconoscimento del figlio naturale, in quanto tra le possibili interpretazioni della legge, questa era ritenuta la sola conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali.

Con la circolare n.19 del 7 agosto 2009,il Ministero dell’interno ha dato chiarimenti in tal senso .

Tuttavia diverse associazioni che perseguono la tutela dei minori e rappresentanti politici richiedono da tempo che venga operata una modifica legislativa affinché si chiariscano definitivamente i dubbi.

Nell’ultimo Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione Onu sull’infanzia e l’adolescenza e i suoi Protocolli Opzionali il Gruppo CRC ribadisce la mancanza di modifiche normative necessarie ad assicurare la sicura registrazione anagrafica per i minori stranieri figli di cittadini presenti irregolarmente, così come già richiesto nel precedente rapporto e chiede alla presidenza del Consiglio dei Ministri di promuovere la riforma dell’art. 6 del Testo Unico sull’Immigrazione in modo da reintrodurre gli atti di stato civile tra i documenti per i quali non è necessaria l’esibizione del permesso di soggiorno.
Il 13 aprile 2013 un gruppo di Deputati del Parlamento italiano ha, perciò presentato una proposta di legge che mira a reintrodurre esplicitamente gli atti di stato civile tra quelli per i quali non è necessaria l’esibizione dei documenti di soggiorno all’interno dell’art. 6 del Testo Unico sull’Immigrazione 286/98.

“Lo Stato” – si legge nella premessa al testo della proposta di legge – “deve garantire anche ai nati da genitori stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale la registrazione all’atto di nascita. Per fare ciò occorre accogliere l’interpretazione della circolare di cui si diceva, la quale inseriva anche la dichiarazione di nascita e di riconoscimento di filiazione tra i provvedimenti che non dovrebbero richiedere l’esibizione da parte dello straniero dei documenti di soggiorno, così da consentire anche agli stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale di effettuare tale registrazione”.
La circolare diramata qualche giorno prima dell’entrata in vigore della legge 94/2009 secondo i parlamentari “non è riuscita a dirimere il dubbio circa l’interpretazione del citato articolo 6 e, va aggiunto, non potrebbe evitare il contrasto della norma con l’articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta.
Per ottenere la piena efficacia dell’articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo e per garantire una uniforme applicazione del diritto su tutto il territorio nazionale si ravvede la necessità di una modifica legislativa dell’articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concludono i parlamentari italiani.

A questo scritto fa seguito l’indicazione “Per saperne di più”, cui fanno
ancora seguito due titoli, preceduti da un breve testo,  che riporto
con il link che trascrivo integralmente

http://www.asgi.it/famiglia-minori/dichiarazione-di-nascita-e-riconoscimento-del-figlio-naturale-da-parte-di-cittadini-stranieri-irregolarmente-soggiornanti-dopo-la-legge-n-942009/

05/08/2009

Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti dopo la legge n. 94/2009- l’appello delle associazioni 

La legge n. 94/2009 (c.d. “pacchetto sicurezza”) prevede una norma che, se interpretata restrittivamente, potrebbe impedire la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolari.
L’A.S.G.I. e altre Associazioni, al fine di chiarire che l’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno previsto da tale norma non si applica alla dichiarazione di nascita ed al riconoscimento del figlio naturale, in quanto tra le possibili interpretazioni della legge, questa viene ritenuta la sola conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali, ha inviato in data 5 agosto 2009 un appello al Governo e alle Regioni  al fine di emanare disposizioni attuative .

Appello al Governo – dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti

Appello alle Regioni – dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio naturale da parte di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti

Con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile, il Ministero dell’interno ha dato chiarimenti in tal senso .

Gli appelli, lunghi e circostanziati, identici – fatta eccezione nel secondo
del richiamo al ruolo delle regioni –sono entrambi raggiungibili.
Entrambi sono datati 5 agosto 2009.
Il secondo titolo merita attenzione per la cronologia e per il testo che si avvale di un linguaggio particolarmente fermo e determinato.  

10/03/2009

L’art. 45, comma 1, lett. f) del disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza”, approvato dal Senato e attualmente all’esame della Camera (C. 2180), introduce l’obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti riguardanti gli atti di stato civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita.
L’ufficiale dello stato civile non potrà dunque ricevere la dichiarazione di nascita né di riconoscimento del figlio naturale da parte di genitori stranieri privi di permesso di soggiorno.
La norma che impedisce la registrazione della nascita si configura come una misura che oggettivamente scoraggia una protezione del minore e della maternità.

Una simile norma appare dunque incostituzionale sotto diversi profili.

La lettera dell’ASGI e dell’AIAF alle Istituzioni
AIAF: Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori

28 Agosto 2014Permalink

27 agosto 2014 – Una lettera a parlamentari

Così ho scritto ai parlamentari firmatari della pdl 740 e ai consiglieri regionali firmatari della ‘mozione 21’.
Ho scritto anche – per le competenze europee in fatto di diritti umani – alla on. Kyenge.

http://www.asgi.it/famiglia-minori/garantire-nati-genitori-stranieri-presenti-irregolarmente-registrazione-dei-figli-allatto-nascita/

Ai deputati firmatari della pdl 740 e p.c. ai consiglieri regionali del FVG firmatari della ‘mozione 21’.

Nel sito della Associazione per gli Studi giuridici sull’Immigrazione (ASGI) è stata pubblicata un’ampia documentazione relativa alla lettera g del comma 22 dell’art. 1 della legge 94/2009 perla cui modifica avete presentato la pdl 740.

Ve ne trascrivo l’incipit: ”L’ASGI sostiene la proposta di legge presentata da un gruppo di Deputati per reintrodurre esplicitamente gli atti di stato civile tra quelli per i quali non è necessaria l’esibizione dei documenti di soggiorno”.

Spero che questo vi conforti in un’azione di sollecito per l’approvazione della pdl da voi presentata

Augusta De Piero –  Udine

 

27 Agosto 2014Permalink