9 giugno 2015 – Bambini ostinatamente invisibili

Faccio seguito alla relazione pubblicata il 2 maggio scorso inserendone una più completa proposta a fine maggio nel contesto delle iniziative del Festival della Costituzione di San Daniele del Friuli

Il certificato di nascita: un diritto personale assoluto

Dal 1991 è legge in Italia la ratifica della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che all’art. 3 recita: “Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi”. La registrazione alla nascita infatti, afferma Geeta Rao Gupta, Vicedirettrice dell’Unicef « è più di un semplice diritto. Riguarda il modo in cui la società riconosce l’identità e l’esistenza di un bambino» ed «è fondamentale per garantire che i bambini non vengano dimenticati, che non vedano negati i propri diritti o che siano esclusi dai progressi della propria nazione».  [i]

L’articolo 10 della Costituzione conferma la conformità dell’ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute [ii]  e, per ciò che riguarda il minore, l’art 3 della Convenzione e conseguentemente della legge 176/1991, precisa ancora che il suo superiore interesse debba essere la considerazione preminente, comunque, in ogni decisione [iii] . Ciò non bastasse anche Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata il 18 dicembre del 2000 riprende questi principi  [iv]

Sembra che l’alto significato etico e politico di queste norme sia entrato in qualche modo nella cultura del nostro paese e così quando mi capita di riferire che “Dall’8 agosto del 2009 ad alcuni bambini che nascono in Italia è ostacolata l’acquisizione del  certificato di nascita”  in alcuni interlocutori scattano anche atteggiamenti di democratico, fiducioso negazionismo. C’è chi infatti drasticamente rifiuta  tale possibilità, forse forte di una fresca o lontana memoria dell’avvenuta dichiarazione di nascita dei propri figli e della garanzia loro assicurata proprio dal certificato che li accompagnerà per  tutta la vita [v] . Purtroppo chi non crede nella legale possibilità del rifiuto del certificato di nascita ha torto ma per capire il pasticcio legislativo che conduce a tanto bisogna ripercorrere la storia della norma in questione.

Il permesso di soggiorno fra istituzione e legittimo abuso 

Il permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e per gli apolidi fu istituito nel 1998 con la cd legge Turco-Napolitano  [vi] . Ma non era un assoluto. Già in quella norma ne venivano indicate deroghe alla necessità di presentazione di quel documento  relative e chi venisse in Italia per esercitare “attività sportive e ricreative a carattere temporaneo” e per chi richiedesse “atti di stato civile” (cioè la registrazione della dichiarazione di nascita, matrimonio e morte). La dichiarazione di nascita riguardava e riguarda evidentemente chi nasce in Italia, e non è cittadino italiano perché viene registrato necessariamente a seguito della cittadinanza dei genitori. Il permesso di soggiorno invece doveva – e deve – essere opportunamente esibito “agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero” Quattro anni dopo la norma  fu mantenuta senza modifiche anche con la legge nota come Bossi Fini  [vii] Sette anni dopo, nel 2oo9, il cd ‘pacchetto sicurezza’ cancellò le parole ‘inerenti agli atti di stato civile’, vanificando così l’eccezione già prevista,  e imponendo quindi la presentazione del permesso di soggiorno per chi volesse sposarsi o dichiarare la nascita dei propri figli  [viii]E insisto per evitare equivoci: “dei proprio figli che nascono in Italia”. L’aspetto surreale della questione è che il permesso di soggiorno viene chiesto anche a chi, essendo irregolare, non possiede quel documento per definizione ma nello stesso tempo deve assicurare la dichiarazione di nascita al proprio figlio perché essere registrato all’anagrafe è un diritto proprio del bambino.

La conseguenza della norma quale si presenta oggi è quella di offrire agli amministratori e alle forze dell’ordine l’opportunità di far uso dei figli per identificare i genitori da espellere. A quei poveri cosini inconsapevoli è affidata la stessa funzione dei centri di identificazione ed espulsione ma a costo certamente inferiore.

In realtà la norma originaria era più radicale. Si prevedeva infatti che– in un intervento dovuto a chi si presentasse o venisse presentato in stato di necessità a una struttura sanitaria- i medici chiedessero il permesso di soggiorno e, in assenza, ne dessero  comunicazione alla questura per la conseguente espulsione. Evidentemente il legislatore di allora ignorava norme fondamentali della deontologia professionale dei medici e si manifestò quindi una reazione forte della categoria a livello nazionale  e la norma decadde ancor prima di venir discussa in parlamento. Non mancarono anche reazioni locali. Scriveva il dr. Conte, presidente dell’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri e ripercorrendo nel suo comunicato un elenco che troviamo nell’art. 3 della Costituzione: «Il medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia”, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera» [ix]. La sua presa di posizione da noi ebbe solo il sostegno del Gruppo locale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni che ne diffuse lo slogan “Siamo medici e infermieri, non siamo spie”. Non accadde altrettanto invece per la questione degli atti di stato civile dando luogo a una situazione che in un suo scritto anche il dr. Salvatore Geraci, in quegli anni presidente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni,  [x]  definiva «inutile per aumentare sicurezza e dannosa per il convivere sociale».

Ma è tempo di tornare ai neonati che da allora – era il tempo del quarto governo Berlusconi, ministro dell’interno l’on. Maroni – continuano ad essere presenti in legge come fragili ma implacabili presidi delle condizioni per l’espulsione dei loro genitori.

Ministro Maroni: un acrobata

Quando la legge 94 (il cd pacchetto sicurezza, approvata il 15 luglio 2009) entrò in vigore – era l’8 agosto – il ministero dell’interno aveva emanato da 24 ore una circolare, evidentemente finalizzata ad evitare penalizzazioni internazionali, che affermava ciò che la legge negava e tuttora nega  [xi]. Ce ne illustra il significato una risposta data dal sottosegretario di stato Davico (della Lega Nord) ad una interrogazione presentata dall’allora parlamentare Leoluca Orlando (a tanto sollecitato dalla nostra corregionale Paola Schiratti, allora consigliera provinciale). Scriveva il sottosegretario: «Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 <…>, volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”. E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale  [xii], indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico». Quindi il governo di allora, dimostrandosi ben consapevole della funzione del certificato di nascita, sventolava lo spauracchio dei “matrimoni di comodo” come copertura dello sfregio costituito dalla negazione del certificato di nascita stesso. Certamente il problema dei matrimoni di comodo era reale e non poteva essere ignorato. Ciò che non sembra essere tollerabile è lo strumento scelto per provvedere e soprattutto  l’uso che ne venne fatto per creare un coacervo confuso in cui inserire anche i neonati. E’ buffo ma –per una piccola ma non insignificante eterogeneità dei fini – proprio lo scritto ministeriale che ho letto mi ha suggerito il titolo di questa relazione. Bambini che non esistono, diceva il sottosegretario. E io chioso: se non devono esistere non si vedono, sono invisibili.

Come dicevo a fronte di una legge negazionista fu approvata – probabilmente allo scopo di evitare penalizzazioni internazionali – la circolare che consente ciò che la legge nega. Non dimentichiamo che una circolare è atto di rango inferiore alla legge e che potrebbe venir cancellata senza neppure darne notizia al parlamento, così come per atto unilaterale del ministero era stata stilata.

Il 10 luglio 2014 è stata presentata in senato una proposta di legge (e non è la sola) che ha lo scopo di cancellare la norma che nega un  diritto di nuovi nati in Italia e nella relazione che l’accompagna leggiamo che quella circolare non è per sé in grado di assicurare la certezza nel bloccare gli effetti perniciosi della legge: «… il contrasto fra le indicazioni della circolare ministeriale e la lettera della norma mantiene una incertezza interpretativa che non agevola la gestione univoca di situazioni analoghe nei diversi uffici dei diversi enti locali. Questo ha prodotto nel tempo diversi casi di mancata registrazione all’anagrafe della nascita dei propri figli da parte di genitori provenienti da Paesi non comunitari per paura di denunce e di espulsioni. Dal canto loro gli uffici di alcuni enti locali, nella situazione di dubbio sulla corretta applicazione della norma, rifiutano di accettare la registrazione della nascita da parte di genitori sprovvisti di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale». Analoghe affermazioni troviamo negli annuali rapporti del Gruppo Convention on the Rights of the Chid dove 80 associazioni, coordinate da Save the Children, affermano che [xiii]: «Il timore, …, di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori. Pur non esistendo dati certi sull’entità del fenomeno, le ultime stime evidenziano la presenza di 544 mila migranti privi di permesso di soggiorno  Questo può far supporre che vi sia un numero significativo di gestanti in situazione irregolare». E non bastasse questo il 23 aprile 2014, durante una trasmissione di RAI 3, un avvocato del foro di Roma, membro dell’Associazione Giuridici Immigrazione dichiarava che: « c’è un problema relativo a una questione  molto più grave.  Cioè la possibilità da parte di due persone che senza permesso di soggiorno, ma anche senza un documento di identità (la donna che è priva di un passaporto) di poter riconoscere il proprio figlio. Nel senso che sicuramente la normativa nazionale e internazionale le  riconosce questo diritto. Però questo diritto è stato posto in discussione più volte. Addirittura qualche anno fa il governo aveva tentato sostanzialmente di imporre una regola opposta, cioè quella per la quale per riconoscere il proprio figlio era necessario avere un documento di identità, quindi un passaporto sostanzialmente o permesso di soggiorno». [xiv] Non ho voluto ignorare questa inquietante testimonianza che aggrava certamente il problema ma di cui non è stato possibile sapere più nulla.

Torniamo alla  dichiarazione del sottosegretario Davico perché non  possiamo permetterci di trascurare un paradosso che vi è insito. Infatti lo spauracchio “matrimoni di comodo” (giustificativo – secondo il legislatore – della negazione del certificato di nascita anche ai neonati) non esiste più. Quindi gli unici penalizzati restano i neonati, dimenticati fra il segreto sanitario rispettato e i matrimoni  che non richiedono la presentazione del permesso di soggiorno.

Sì ai matrimoni con sans papier protetti. NO ai neonati

Ancora nel 2009 infatti una coppia ‘mista’ richiese di poter contrarre matrimonio, ricevendo in risposta – per lui, cittadino del Marocco – un decreto di espulsione. Ricorso al Tribunale, che sospese l’espulsione e si rivolse alla Corte Costituzionale che, con sentenza 245 del 2011  [xv], riportò la situazione a quella precedente il 2009 che non richiedeva la presentazione del permesso di soggiorno per presentare la richiesta di pubblicazioni di matrimonio. I ‘promessi sposi’ erano adulti, avevano evidentemente denaro per pagare gli avvocati che li sostennero nella causa, conoscenze per muoversi in forma corretta. Tutte opportunità negate a neonati che non hanno voce se non per piangere quando hanno fame, e insieme opportunità negate ai loro terrorizzati genitori.

Sulla residua norma funzionale a penalizzare una definita categoria di neonati così si è espressa la dr. Mellina Bares, garante regionale in FVG dei diritti della persona  «l’attuale formulazione della norma potrebbe indurre gli ufficiali di stato civile ad impedire la registrazione della nascita del bambino in condizione di irregolarità – in conseguenza dell’irregolarità del soggiorno dei genitori – con conseguenze gravissime per l’effettiva fruizione da parte del medesimo di fondamentali ed inalienabili diritti civili (diritto al nome, all’identità personale…) » e ha aggiunto, nella sua veste di garante regionale dei diritti della persona, che « ritiene che data la delicatezza della questione, che investe diritti fondamentali del minore, sussista la necessità che venga assicurata piena certezza giuridica alla materia,»  – che – «dovrebbe trovare consistente ed esplicita espressione nella norma legislativa»  [xvi].

E’ un importante passo avanti perché viene esplicitata la richiesta dell’approvazione delle proposte di legge già presentate, una alla camera [xvii] e l’altra in senato [xviii] (che ho ricordato poco fa), identiche nell’obiettivo e nella quasi totalità del testo (la proposta senatoriale contiene un elemento in più di cui dirò fra poco). Il problema della dichiarazione di nascita ostacolata nel pacchetto sicurezza sarebbe infatti risolto se venissero messe a calendario le due proposte che ripristinano la dizione che prima del 2009 escludeva la dichiarazione di nascita dalla presentazione del permesso di soggiorno e che non prevedono alcun onere di spesa. Ma così non è. [xix]

Proibiti in Svizzera, invisibili in Italia

Che i figli vengano divisi dai genitori è una tragedia non nuova nella storia d’Europa. Anche prescindendo dalla rovina della Shoà, che strappò figli ai genitori, in Europa conosciamo almeno un’altra esperienza di bambini impediti per legge a vivere con chi li ha generati, quella dei “bambini proibiti”, come si intitola uno studio loro dedicato  [xx] .

Erano i bambini che venivano separati dai loro genitori, lavoratori emigrati in Svizzera, perché la presenza di piccoli che necessitano di cure avrebbe potuto limitarne la capacità lavorativa e imporre allo stato gli oneri della presenza di minori non ammessi sul territorio. Non è accaduto in tempi lontani: la legge svizzera che prevedeva la negazione della famiglia ai figli degli emigranti lavoratori fu abrogata solo nel 2002 quando però la situazione aveva già conosciuto modifiche dovute all’efficace intervento della società civile, quell’intervento che in Italia oggi spesso si nega. Ripeto che a mia conoscenza solo la Società di Medicina delle Migrazioni si è espressa in Italia a sostegno della modifica di legge e più tardi le ha fatto eco anche l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione   [xxi]. Per il resto silenzio e, se voci di singoli parlano, restano inascoltate. E inascoltato è stato anche il piccolo mensile locale, Ho un sogno, che di tutto questo ha dato nel tempo puntuale informazione.

Comunque la diversa intitolazione della mia relazione e dello studio che ho ricordato già ci permette una precisazione: i bambini vittime delle norme svizzere erano proibiti ma esistenti, anche se la loro esistenza si consumava lontano dai genitori, con i nonni nel paese d’origine, in atroci istituti appositamente organizzati al confine italo svizzero o chiusi in stanze svizzere in cui veniva insegnato loro a non muoversi per non scoprire la loro presenza. Se fossero stati scoperti i genitori sarebbero stati cacciati e avrebbero perso il lavoro. I bambini penalizzati dalla legge italiana invece non devono esistere e perciò sono invisibili Bambini proibiti in Svizzera. Bambini invisibili in Italia,  invisibili perché inesistenti. E, insisto,  inesistenti per legge

Si può rimediare, ma …

Ho detto poco fa che la proposta di legge senatoriale contiene un elemento che non è presente nella proposta della camera e precisamente l’indicazione della non presentazione del permesso di soggiorno dei genitori che iscrivano i figli alla scuola dell’obbligo.

La precisazione della proposta senatoriale è in realtà ripetitiva della norma che si trova già nella legge in vigore, introdotta a suo tempo  su indicazione dell’allora presidente della camera, on. Fini  [xxii] Certamente quella norma, apparentemente solidale verso chi ha il diritto di andare a scuola ma rischiava di esserne escluso dalla condizione burocratica dei propri genitori (secondo lo stesso meccanismo che scatta ancora per le nascite), contiene un limite molto ambiguo. Si definisce infatti l’ambito del diritto all’istruzione nel quadro della scuola dell’obbligo e nulla si dice del nido e della scuola dell’infanzia dove l’apprendimento della lingua potrebbe trovare il suo luogo naturale in una adatta fase della vita infantile. E’ davvero conforme al superiore interesse del minore presentarsi alla scuola dell’obbligo con una scarsa conoscenza della lingua italiana? Costruire una situazione di grave difficoltà non contribuirà a quel fenomeno della dispersione scolastica che ci dicono essere fonte anche di danno finanziario? Come contabilizzeranno le conseguenze di questo problema i futuri presidi manager?. E quando finisce il tempo dell’obbligo che accade per l’iscrizione a scuola dei figli degli irregolari?

Invisibili a scuola

Su questo piano il prossimo anno scolastico si presenta come un anno particolare. Vi accederanno infatti i primi bambini nati in Italia da genitori non comunitari privi di permesso di soggiorno. Però il gruppo Convention on the Rights of the Child (CRC) e la relazione alla proposta di legge del senato ci lasciano intendere che alcuni potrebbero non avere il certificato di nascita e saranno quindi privi persino di un nome legale. Ammesso che possano accedere alla scuola come potranno rivolgersi loro gli insegnanti?

Resi invisibili e anonimi per legge, rispuntano con autorevole provocazione fra due articoli della Costituzione, proprio quelli iniziali, il numero due e tre   [xxiii]     E’ chiesto alla Repubblica, quindi non all’entità astratta dello stato bensì a tutti noi, “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. E’ affidato alla Repubblica il compito di affermare con efficacia che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. E’ sconvolgente pensare che per alcuni nuovi nati nella nostra terra gli ostacoli non derivano da una sorte avversa ma da norme che, insieme a loro ci umiliano tutti. E’ un  fatto che personalmente mi pesa in una forma insopprimibile perché rende vivo e attuale, sia pur nella forma lattiginosa dell’alba di un giorno cupo, il razzismo che ritenevo da noi solo fenomeno presente nella conoscenza dovuta allo studio. Per questo ringrazio la Società di Medicina delle Migrazioni (SIMM) che bloccò il primo sfregio e ha rilanciato la necessità di modificare la legge, il Gruppo Convention on the Rights of the Child (CRC)  che a quella richiesta si associa e la cui voce viene sia pur tardivamente replicata dall’Associazione per gli Studi Giuridici dell’Immigrazione (ASGI) e ringrazio anche il piccolo mensile Ho un Sogno che di tutto ciò ha fatto negli anni costante memoria. E naturalmente ringrazio il direttore dr. Vecchiet chi mi ha dato la possibilità di parlare in questa sala e l’accoglienza nell’ambito degli incontri ‘Aspettando Festival Costituzione’, che precedono il Festival stesso, promosso dall’associazione per la Costituzione di San Daniele del Friuli.. L’approvazione della proposte legislative già presentate da deputati e senatori consapevoli risolverebbe la radice del problema. Chi gode di autorevolezza parli e solleciti il parlamento a provvedere.

NOTE

[i] http://www.unicef.it/doc/5228/registrazione-alla-nascita-nel-mondo-un-terzo-dei-bambini-resta-invisibile.htm   

[ii] Art. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

[iii] Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo –  New York, 20 novembre 1989 Ratificata in legge 27 maggio 1991, n.176 Articolo 3

  1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
  2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

Preambolo alla Convenzione Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonchè l’uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà, Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari, Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione, In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui Diritti del Fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – in particolare negli articoli 23 e 24 – nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali – in particolare all’articolo 10 – e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo “il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita”, Rammentando le disposizioni della dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale ed internazionale; l’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing-Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione, Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, hanno convenuto quanto segue:

 

[iv]  http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

http://www.sulleregole.it/approfondimenti/convenzioni-internazionali/carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione-europea/

18.12.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/1

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

(2000/C 364/01)  Fatto a Nizza, addì sette dicembre duemila.

PROCLAMAZIONE SOLENNE Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea il testo riportato in appresso

Articolo 21  Non discriminazione

  1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
  2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 24  Diritti del bambino

  1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
  2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente

 

[v] LEGGE 27 maggio 1991, n.176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, pubblicata sulla G.U. n. 135 del 11-6-1991 – Suppl. Ordinario n.35,  Entrata in vigore della legge: 12/6/1991

Art. 7

  1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
  2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

art. 3 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
“Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di  una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento».

 

[vi] legge 6 marzo 1998, n. 40. “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.”  http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm

 

[vii] legge 30 luglio 2002, n.189. “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo http://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm

 

[viii] http://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/57195 Atto a cui si riferisce: C.4/08314 [Tutela della maternità della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie] Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426 All’Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando. Risposta – Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo». È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.  Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie. Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia. Il Sottosegretario di Stato per l’interno Michelino Davico

 

[ix]  Comunicato stampa dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Udine   Il Medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera”. Lo afferma Luigi Conte, Presidente dell’Ordine dei Medici di Udine parlando della proposta di emendamento al cosiddetto Pacchetto sicurezza ripresentato all’esame del Senato, nonostante il ritiro deciso nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia di Palazzo Madama. Inoltre esprime profonda preoccupazione per la notizia delle agenzie di stampa del 14 novembre u.s. secondo cui il governo intende attuare rapidamente il “Pacchetto Sicurezza” (atto 733) in discussione al Senato. Ed a tale proposito, ancora più preoccupazione desta la posizione espressa dal Ministro Sacconi che ha precisato che “il medico curante deve segnalare se il paziente è un irregolare. Se è clandestino deve essere segnalato per la sua situazione di clandestinità’  ed espulso”, manifestando così , da ministro della salute, completo disinteresse per i principi di solidarietà a fondamento della professione medica. I due emendamenti depositati da alcuni Senatori della Lega Nord (prot. 39.305 e 39.306), chiedono rispettivamente la modifica del comma 4 e l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull’immigrazione) . La modifica al comma 4 introduce un rischio di discrezionalità che amplificherebbe la difficoltà di accesso ai servizi sanitari facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione (in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile strumento di esclusione, certamente compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni . Ma in particolare è di estrema gravità l’abrogazione del comma 5. Esso prevede infatti che “l’accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere che territoriali) da parte dello straniero non in regola con le norme di soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. La sua cancellazione metterebbe in serio pericolo l’accesso alle cure mediche degli immigrati irregolari, violando il principio universale del diritto alla salute, ribadito anche dalla nostra Costituzione. L’art. 32 recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Si creerebbe inoltre una ‘clandestinità sanitaria-, pericolosa per l’individuo e per la collettività. Ma soprattutto pretenderebbe di costringere il medico ad andare contro le norme morali che regolano la sua professione contenute nel codice deontologico. La professione medica si ispira a principi di solidarietà e umanità (art.1) e al rispetto dei diritti fondamentali della persona (art. 20). Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione (art. 10). La relazione tra medico e paziente è basata infatti su un rapporto profondamente fiduciario, incompatibile con l’obbligo d i denuncia.   <omissis >  OMCeO Udine – 20 novembre 2008

[x] www.saluteinternazionale.info › Aree di Salvatore Geraci  La nuova legge sulla sicurezza è ingiusta, dannosa e pericolosa. Inserito da Redazione SI on 12 luglio 2009 – 20:27 Nel merito, l’ultimo provvedimento prevede una serie di atti, a nostro avviso inutili per aumentare sicurezza e dannosi per il convivere sociale, e che schematicamente riassumiamo: Obbligo di dimostrazione della regolarità del soggiorno ai fini dell’accesso ai servizi (con esclusione di sanità e scuola dell’obbligo) e ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita – bambini invisibili, riconoscimento del figlio naturale – figli invisibili, registrazione della morte)

[xi]  Settore: Anagrafe Circolare n. 19 del 7 Agosto 2009, concernente indicazioni operative in materia di anagrafe e stato civile in applicazione della legge 15 Luglio 2009, n.94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

[xii]  http://www.altalex.com/index.php?idnot=63746

La cancellazione del riferimento al figlio ‘naturale’ è stata determinata dal Decreto legislativo 28.12.2013 n° 154 leggibile dal link

Il testo del provvedimento stabilisce (restando a ciò che qui più ci interessa):

  • l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
  • la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;

Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di:

  • limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità;
  • introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
  • introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;

[xiii]  Rapporto CRC        I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 5° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, anno 2011-2012      –  capitolo III.1     pag.36 http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/5o_Rapporto_di_aggiornamento__Gruppo_CRC.pdf

[xiv]  Tutta la città ne parla 23 aprile 2014

Giornalista: ….  C’è un punto …. che volevamo affrontare in chiusura. Riguarda un elemento specifico della vita di chi poi arriva senza documenti, senza permesso di soggiorno nel nostro paese.  Partorire un figlio, farlo nascere in Italia e non potergli garantire un certificato di nascita Questo prevedeva la legge italiana, poi c’è stata un circolare che se non  abbiamo capito male ha rimosso questo  divieto perché, come diceva l’ascoltatrice, vivere poi e fare tante cose che sono normali nella vita senza un proprio certificato di nascita è un grosso problema. Vogliamo cercare di capirne qualche cosa di più nei minuti conclusivi e abbiamo chiesto aiuto all’avv. Salvatore Fachile. Buongiorno Avvocato: Buongiorno, buongiorno a tutti. Giornalista: Lei si occupa di immigrazione, protezione internazionale, diritto minorile. Fa parte di un network che più volte abbiamo ospitato qui a La Città, l’ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione). Fachile, allora come stanno le cose riguardo a questo punto specifico ‘certificato di nascita per i figli di chi non ha permesso di soggiorno’. Avvocato: Guardi, non c’è un problema relativo ai certificati di nascita, c’è un problema relativo a una questione  molto più grave.  Cioè la possibilità da parte di due persone che senza permesso di soggiorno, ma anche senza un documento di identità (la donna che è priva di un passaporto) di poter riconoscere il proprio figlio. Nel senso che sicuramente la normativa nazionale e internazionale le  riconosce questo diritto. Però questo diritto è stato posto in discussione più volte. Addirittura qualche anno fa il governo aveva tentato sostanzialmente di imporre una regola opposta, cioè quella per la quale per riconoscere il proprio figlio era necessario avere un documento di identità, quindi un passaporto sostanzialmente o permesso di soggiorno. Questo pericolo è stato poi sventato in  parlamento perché  si è riusciti comunque a inserire una clausola che evitava che si dovesse richiedere a una donna un documento di identità; però la normativa rimane una normativa valida. Per cui non è raro – purtroppo non è raro – il fatto che al momento del parto venga negata alla persona, alla donna che ha partorito in ospedale, la possibilità di riconoscere il figlio senza documento di identità, per cui una serie di strutture mediche trovano escamotage tipo per esempio la richiesta di testimoni che possano testimoniare che quella donna ha partorito quel figlio o anche altri stratagemmi assolutamente stravaganti. La verità è che la normativa non è chiarissima. E’ chiara soltanto la normativa generale per cui ovviamente un bambino non può che essere riconosciuto dalla madre  anche senza un documento di identità. Però nella pratica mancando delle specifiche direttive nei confronti del pubblico ufficiale quello che  succede è che .. Giornalista:  che succede nella vita di una persona, di un bambino qualora gli stratagemmi non funzionassero, quelli che ci ha indicato lei, che succede nella vita concreta di una persona che non ha un certificato di nascita? Avvocato:  Il pericolo non è quello di non avere un certificato di nascita, il pericolo è addirittura maggiore Giornalista:  E’ il mancato riconoscimento. Avvocato:  L’ospedale che non consenta il riconoscimento alla madre … Giornalista:  Si diventa minori non accompagnati Avvocato: Diventa un minore assolutamente abbandonato, perché il bambino non viene fatto uscire dall’ospedale .. Giornalista: Ma numericamente (mi scusi ma abbiamo pochi secondi però è interessante capire). Quante persone riguarda un fenomeno di questo tipo? Avvocato: Abbiamo provato in più occasioni a capire numericamente ed è veramente impossibile perché si tratta di una [due parole incomprensibili] che riguarda tutti gli ospedali d’Italia ovviamente […] e una prassi così diversificata da ospedale a ospedale che non si capisce poi in quanti rimangono impigliati nelle maglie della burocrazia impossibile  con conseguenze drammatiche rispetto appunto all’impossibilità di riconoscere il proprio bambino. Quantitativamente è impossibile fare … Giornalista: avvocato Salvatore Fachile la ringrazio per questa precisazione. http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-e439e539-9696-480c-9f08-561c44f5de68.html#

Il link che ho trascritto consentiva inizialmente un facile accesso al parlato della trasmissione. Ora c’è qualche complicazione tecnica che non so superare. E’ una testimonianza che introduce un elemento inquietante su cui non è stato possibile avere delucidazioni ulteriori. Voglio sottolineare però che il 28 agosto 2014, successivamente alla denuncia dell’avvocato Fachile, la sua associazione di appartenenza l’ASGI pe r la prima volta si pronunciava in favore della pdl 740 e faceva menzione del 7mo rapporto CRC http://www.asgi.it/notizia/garantire-nati-genitori-stranieri-presenti-irregolarmente-registrazione-dei-figli-allatto-nascita/

[xv]  http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=245

 

[xvi] Così la garante regionale in una lettera del 24 settembre scorso alla Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, lettera  del cui testo dispongo ma che non riesco a collegare direttamente con link. Si trova però allegata alla pagina del mio blog del 5 ottobre 2014      https://diariealtro.it/wp-content/uploads/2014/10/6918.pdf

 

[xvii]  Proposta di legge n. 740, presentata alla Camera il 13 aprile 2013    “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=740&sede=&tipo=

 

[xviii] Disegno di legge n.1562 presentato al Senato il 10  luglio 2014 Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione. http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44666.htm

 

[xix] Ne ho scritto al presidente Mattarella la cui segreteria mi ha risposto a giro di posta assicurandomi di aver inviato al ministro dell’Interno la nota informativa. La mia lettera e la scansione della risposta si trovano https://diariealtro.it/?p=3653

 

[xx]  Marina Frigerio Martina.  Bambini proibiti – Storie di famiglie italiane in Svizzera tra clandestinità e separazione Collana Orizzonti pp. 208 Casa editrice Il Margine  Trento “Lo Statuto degli stagionali è stato modificato nel 1996 ma abolito solo nel 2002. Quindi, formalmente almeno fino a quella data il problema dei bambini nascosti era presente, anche se ridimensionato grazie a varie campagne di stampa e di informazione (tra cui il libro di Frigerio e Buergeer del 1992)”.

 

[xxi]  http://www.asgi.it/notizia/garantire-nati-genitori-stranieri-presenti-irregolarmente-registrazione-dei-figli-allatto-nascita/

 

[xxii] La legge 94 è stata approvata nel 2009; siamo nel 2015 quindi il prossimo anno scolastico i bambini nati ‘nell’era del pacchetto sicurezza’, andranno a scuola. Certamente sarebbe un problema per i sindaci se nei comuni venissero identificati bambini che, pur avendone l’età, non frequentano la scuola dell’obbligo. Le soluzioni sarebbero due, entrambe paradossali: o quei bambini (che legalmente non hanno genitori) vengono loro sottratti o vengono iscritti a scuola senza presentazione alcuna di permesso di soggiorno (ma come fare se non hanno il certificato di nascita? come ne viene certificato il nome che non hanno?). Certamente la dichiarazione di nascita, pur se accolta a norma di circolare, risolverebbe almeno il problema immediato, Però a quei bambini sono stati negati il nido e la scuola dell’infanzia. Saranno stati  quindi gravemente penalizzati nell’uso della lingua italiana. Con che impudenza esponenti politici e benpensanti della società civile proclamano l’uso corretto della lingua come strumento essenziale di integrazione quando hanno negato o contribuito a negarne l’apprendimento naturale?

 

[xxiii] Art. 2  La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

10 Giugno 2015Permalink

18 dicembre 2014 – Garanti, competenti e il rispetto di giovani studenti – 3

 Prima di passare a Kant un po’ di storia.

Il parlamento italiano legiferava nella sua XVI legislatura.

Era precisamente il 2 agosto 2010, un anno dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza e la notifica della circolare che precipitosamente, per la registrazione delle nascite, lo contraddiceva mantenendolo in vigore e un allora deputato interrogava: LEOLUCA ORLANDO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che:

in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;

alla lettera g del comma 22 dell’articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali ‘articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »;

questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese,

in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure;

in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana;

con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione;

al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»;

a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa -:

se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare.

Passavano altri sei mesi e l’interrogazione riceveva risposta

All’Interrogazione 4-08314 presentata da    LEOLUCA ORLANDO
Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni   «  fittizi  »   o di   «  comodo  »  .

È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.

Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.

Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.

Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico. (Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011    nell’allegato B della seduta n. 426)

Da parte mia la riportavo integralmente nell’articolo pubblicato in data 15 marzo 2011 dal mensile ‘Il Gallo’. Si può leggere anche da qui 

Passavano altri nove mesi (una gravidanza!) e il 7 novembre 2011 l’allora deputato  Orlando presentava la proposta di legge n.4756 

Proposta di legge: LEOLUCA ORLANDO: “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” (4756)

Non ne riporto il testo perché è identico a quello della pdl 740 che ho trascritto nel mio blog il 17 giugno 2013 e poi citato non so più quante volte.

Il parlamento italiano legifera anche nella XVII legislatura

La ripresentazione della pdl si era resa necessaria perché il 22 dicembre 2012 – a seguito delle dimissioni del governo Monti – il Presidente della Repubblica aveva sciolto le camere e si era andati a nuove elezioni. Iniziava così la XVII legislatura (15 marzo 2013). Durante il governo Letta (28 aprile 2013 – 22 febbraio 2014) veniva presentata la pdl 740.
Si può leggere anche da qui

Il 22 febbraio 2014 entrava in carica il governo Renzi (sessantatreesimo Governo della Repubblica Italiana
) e l’11 settembre veniva presentato in Senato il ddl 1562: “Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione”.
La bella relazione che ne spiega il contenuto si può leggere nel mio blog in data 24 ottobre 2014. In quella pagina si trova anche il link per il testo, identico nell’obiettivo alla pdl 740 ma più ampiamente articolato. 

Tutta questa spiegazione avrebbe un che di ridicolo se non fosse in atto una specie di damnatio memoriae per cui su questo argomento molti sembrano svegliarsi ogni mattina segnalandone la novità se non  l’azzardo di fronte a un’opinione pubblica culturalmente impreparata (come è accaduto nella sede degli uffici udinesi della regione il 10 dicembre). La vicenda però ha anche un altro significativo risvolto perché

Questo matrimonio non s’ha da fare
L’allora sottosegretario Davicoper spiegare una circolare che imponeva un comportamento contrario a quello previsto dalla legge – aveva precisato all’on Leoluca Orlando che ciò che si voleva impedire non era l’iscrizione dei nuovi nati nei registri dello stato civile, interdizione – diceva con indecente improntitudine –  che “andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico”.
Si voleva bensì verificare la “regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni   «fittizi» o di «comodo»  “.

A realizzare tale scopo provvedeva ormai il codice civile che, all’art 116 prescriveva: “Matrimonio dello straniero nello Stato Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.)”. Inoltre, a seguito del comma 15 dell’art. 1 della legge 94/2009, aveva aggiunto il seguente comma: “All’articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano»”.

Per chiarezza e prudenza sono andata a verificare i contenuti deli articoli citati di cui riporto i titoli e il testo essenziale, facilmente verificabile
– Art. 85  Interdizione per infermità di mente Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.
– Art. 86 Libertà di stato. Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente
– Art. 87.Parentela, affinità, adozione.
Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;
– Art. 88. Delitto. Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
– Art. 89. Divieto temporaneo di nuove nozze. Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio

Correva l’anno 2009

e in Sicilia una coppia mista (lei italiana lui marocchino) aveva deciso di contrarre matrimonio. Ne riporto la storia dalla sentenza 245/2011della Corte Costituzionale, leggibile da qui.
Il giudice a quo di cui si legge nella sentenza è il magistrato che aveva bloccato il decreto di espulsione comminato al fidanzato marocchino che, per contrarre matrimonio, aveva scoperto l’irregolarità della sua presenza in Italia:

“Il 31 agosto 2009, l’ufficiale dello stato civile aveva motivato il diniego alla celebrazione del matrimonio per la mancanza di un «documento attestante la regolarità del permesso di soggiorno del cittadino marocchino», così come previsto dall’art. 116 cod. civ., come novellato dalla legge n. 94 del 2009, entrata in vigore nelle more.

1.2.— Tanto premesso in fatto, il giudice a quo prospetta l’illegittimità costituzionale della norma suddetta, giacché essa contrasterebbe:

con l’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

con l’art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza;

con l’art. 29 Cost., per violazione del diritto fondamentale a contrarre liberamente matrimonio e di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sui quali è ordinato il sistema del matrimonio nel vigente ordinamento giuridico;

con l’art. 31 Cost., perché interpone un serio ostacolo alla realizzazione del diritto fondamentale a contrarre matrimonio;

con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)”.

 

La conclusione della sentenza dell’Alta Corte che si può leggere anche da qui: www.asgi.it/wp-content/uploads/public/corte_costituzionale_sentenza_245_2011.pdf

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

La mia conclusione è una domanda che articolo in tre punti

I signori che ho ascoltato il 10 dicembre mi hanno fatto sapere che“se io sento che una fetta della popolazione è spaventata dall’immigrato io devo lottare per riconoscere il diritto di riconoscere il diritto dei suoi figli e creare le condizioni per cui si abbassi una tensione sociale che non ci consente di essere puri, trasparenti e vedere il problema per quello che è”
E ancora: “se tu i diritti li imponi dall’alto e non c’è una comunità, un terreno che li riconosce e li implementa faremo un buco nell’acqua”. Si sentono codesti signori di dire all’Alta Corte che ha fatto un buco nell’acqua per non aver verificato la accettabilità della sua decisione con preventivo sondaggio? E se un sindaco di fede lego-razzista si rifiutasse di celebrare un matrimonio di cui uno dei due contraenti sia (come loro dicono) un clandestino – è già accaduto – che fare? Prevale la legge o la ‘sensibilità’ collettiva?

  1. Perché il Parlamento non approva le proposte di legge che consentirebbero il certificato di nascita ai nuovi nati in Italia (sia jus sanguinis o soli, la cittadinanza deve comunque essere registrata da qualche parte) facendo uso degli stessi argomenti con cui la Corte Costituzionale ha riscattato il diritto a sposarsi? Stiano tranquilli e continuino pure così: anche il Sinodo sulla famiglia dell’autorevole chiesa cattolica si è con paciosa autorevolezza disinteressato dei bambini cui è negato il certificato di nascita e non parliamo quindi delle aggregazioni politiche (si dicano partiti o movimenti) e delle associazioni che da anni ci raccontano di essere finalizzate a sostenere i diritti dei migranti, mentre non si accorgono di aver umiliato la propria dignità di cittadini proni a una norma razzista.
  2. Ho letto nei quotidiani del 1938 le cronache relative all’inizio dell’anno scolastico e –trovando descrizioni di insegnanti, direttori didattici, presidi e ispettori scolastici – che se ne stavano in piedi perché in ginocchio il saluto romano in cui si impegnavano sarebbe stato incongruo, ho sghignazzato. Elogiavano senza riserve la cacciata degli insegnanti e degli studenti dalla scuola, pronti ad affrontare gioiosamente le loro classi mutilate. Ho sghignazzato. Chi sghignazzerà di me fra 76 anni? e che ne sarà stato della vita di quei bambini cui dal 2009 neghiamo il diritto di esistere? 
18 Dicembre 2014Permalink

9 ottobre 2014 – Lettera aperta al Sindaco di Udine che vuol trascrivere i matrimoni di coppie omossessuali

Egregio prof Honsell sindaco di Udine

mi rivolgo a lei perché non ho titolo né modo per scrivere a tutti i sindaci che hanno rivendicato la loro scelta di trascrivere i matrimoni di persone dello stesso sesso celebrati all’estero. Ha dichiarato di averlo fatto (e che continuerà) poiché non esiste nel nostro ordinamento legge che lo vieti e, di conseguenza, non c’è nessuno che lo possa proibire come vorrebbe invece la circolare annunciata dal Ministro Alfano. Il giurista Stefano Rodotà ha in proposito dichiarato “Il nostro ministro dell’Interno si chiude in una lettura formalistica della legislazione vigente e sfugge ad una precisa responsabilità politica, quella che da anni spetta al Parlamento” (La repubblica 8 ottobre 2014) Anche Lei ha fatto richiamo alla responsabilità del Parlamento e, con sbrigativa efficacia, ha dichiarato in una recente intervista che non ”ci faremo fermare da una circolare amministrativa” Nell’apprezzare la sua posizione, che fa seguito a una pagina di civiltà aperta dai cittadini omosessuali nel dichiararsi tali sfuggendo all’oscurità cui un tempo li condannavano le convenzioni sociali che ne volevano il nascondimento, desidero però porle un problema che, a mio parere, ha forti analogie con quanto ho sopra ricordato. Dal 2009 Lei, come ogni altro sindaco (e spero non ci siano eccezioni) registra la nascita dei figli dei migranti senza permesso di soggiorno non più a norma di legge ma di circolare, trattata questa in forma opposta a quella cui ho fatto riferimento finora. Infatti dal 2009 la legge 94 (all’art. 1 comma 22 lettera g che si può leggere anche nel testo coordinato del Testo Unico sull’immigrazione) prevede che, per registrare gli atti di stato civile – fra cui evidentemente l’atto di nascita – sia necessario presentare il permesso di soggiorno. A pochi giorni dall’approvazione della legge lo stesso ministero dell’interno emanò la circolare che, per la registrazione dell’atto di nascita, dice non essere necessaria la presentazione del permesso di soggiorno. Così fu motivata la scelta della circolare in una risposta ministeriale a interrogazione parlamentare: “La mancata iscrizione nei registri dello stato civile andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato” La legge esclusiva però è rimasta a garanzia dei sindaci che, ignorando la circolare, possono negare ai nuovi nati la dignità di persone destinatarie delle regole dell’ordinamento giuridico. Che esistano genitori costretti a nascondere i loro figli sia dall’insipienza delle amministrazioni italiane dei comuni dove sono nati, sia dalla paura di vederseli strappare a norma di occhiuta burocrazia, ce lo dice il gruppo CRC per cui “Il timore […] di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori”. Non sia superfluo ricordare che l’acronimo CRC corrisponde a Convention on the Rights of the Child, organizzazione di associazioni italiane che opera al fine di garantire un sistema di monitoraggio indipendente sull’attuazione della Convenzione sui diritti del minore (ratificata in Italia con legge 176/1991). Se fosse approvata la pdl 740, già affidata da più di un anno alla commissione Affari Costituzionali, il problema sarebbe risolto almeno nella sua radice giuridica. In questo momento Lei è stato sollecitato a proporsi come istituzione di frontiera, chiamata ad impegnarsi per diritti di cittadini che hanno finalmente trovato parola e, sia pur contradditorio,  ascolto. Io le chiedo di impegnarsi anche per sollecitare l’approvazione della proposta di legge che assicurerebbe un diritto fondante tutta l’esistenza di chi parola non ha ma necessita del medesimo rispetto e protezione.

Distinti saluti  (firma)

Per non dimenticare il contesto

Il 28 di maggio 2013 (governo Letta) è Ministro dell’Interno l’on. Angelino Alfano, il sostenitore dei ‘valori non negoziabili’, che non impedisce l’espulsione di una minore con la sua mamma. E’ il caso Shalabayeva. Per farne memoria riporto qui il link con un articolo de La Repubblica.

Leggo che domani verrà interrogata dai magistrati di Perugia, non come persona informata sui fatti, ma in qualità di indagata, Stefania Lavore,. Giudice di Pace. Dovrà spiegare la sua versione dei fatti in merito a presunte omissioni contenute nel verbale di espulsione di Alma Shalabayeva e della piccola Alua, rispettivamente moglie e figlia del banchiere e dissidente kazako Muchtar Ablyazov. Omissioni che, oggi, costano al giudice l’accusa di falso e abuso d’ufficio.

Riscontri
10 ottobre – pubblicata da il Gazzettino
Girata da esponente SNOQ ai propri aderenti

9 Ottobre 2014Permalink

29 agosto 2014 – Ragionando su un documento confuso

Hypotheses non fingo

Ieri ho pubblicato un documento dell’Asgi (con tutti i link che oggi mi risparmio) e l’ho definito ‘confuso’ perché in calce al testo datato 26 agosto riporta suoi importanti documenti del 2009 senza contestualizzare il periodo di latenza durante il quale mai, a mia conoscenza, ne ha fatto menzione.
Scrivo per esperienza personale ma non così privata dato che sono andata a un convegno importante a Sasso Marconi, ho partecipato ad aggiornamenti promossi dall’ASGI, sempre sui problema dei minori e, quando segnalavo il problema della registrazione degli atti di nascita all’anagrafe ai solerti rappresentanti dell’illustre associazione mai ne è stato fatto riferimento.
Perché?
A 299 anni dalla saggia prudenza scientifica di Newton tengo le mie ipotesi per me e mi limito a considerare ciò che conosco del periodo di ASGI-latenza salvo una piccola contestualizzazione: nel 2009 regnava il presidente Berlusconi (e il trono del cav era sostenuto dalla Lega Nord).
Oggi invece…basta così, se non per ricordare come la cultura dell’inciviltà, abilmente diffusa, sia diventata dilagante senso comune.
Nonostante questo l’ASGI ha riesumato i suoi documenti.
Vedremo se ne farà uso oltre quanto ha scritto sulle squadrette di calcio negate ai figli dei sans papier (si veda mio blog dell’8 maggio) e sugli ostacoli rilevati nelle linee di indirizzo del Miur a proposito dell’iscrizione dei figli dei sans papier alla scuola dell’obbligo (si veda il mio blog del 16 maggio).

Correva l’anno 2009
e la legge, nota come pacchetto sicurezza (aggiungo io: sicurezza del pregiudizio là custodito e promosso attraverso norme assicurate se non da un rissoso consenso diffuso, almeno da un pacioso silenzio), non aveva ancora meritato l’approvazione con voto di fiducia. Sarebbe accaduto nel mese di luglio.
Fu allora che mi avvicinai al GrIS regionale, strumento operativo locale di quella ‘rete di reti’ che è la Società di Medicina delle Migrazioni, quando sostenne una campagna che riuscì a coinvolgere anche l’Ordine dei medici (ricordo il coraggioso pubblico comunicato dell’allora presidente dell’Ordine del FVG).
La campagna, condotta con competenza e determinazione, riuscì a far  rimuovere dalla proposta di legge l’articolo che avrebbe imposto ai medici la violazione del segreto sanitario se avessero curato o comunque soccorso un sans papier.
Quella fu una campagna vincente.
Al corrente degli ostacoli che sarebbero stati frapposti alla registrazione degli atti di stato civile scrissi al sindaco di Udine, nell’illusione che i sindaci si sentissero onorati dall’assicurare l’esistenza giuridica a chi nasce sul loro territorio. Non mi rispose e un assessore, da me contattato, negò il problema.
La lettera g del comma 22 dell’art. 1 del pacchetto sicurezza passò.
Nel 2011 la Corte Costituzionale (sentenza 245 – si veda tra l’altro il mio scritto del 26 giugno 2014) ristabilì la legalità per ciò che concerne i matrimoni (per due anni negati ai sans papier) ma nulla fece per i nuovi nati, la cui estromissione dal consorzio civile era ormai ratificata nell’indifferenza della complicità diffusa.
La proposta di legge 740 – che fa seguito a quella precedentemente presentata dall’on Orlando (si vedano i miei blog del 15 marzo 2011 e del 17 giugno 2013) – potrebbe porre rimedio a questa ferita di civiltà (che anche l’ONU ci chiede di rimuovere  si veda tra l’altro il mio blog dell’11 agosto) ma, se non ci sarà una spinta da parte della società cd civile, penso non ne sarà fatto nulla.

Voltare la testa. Una storia di interventi beffati
Mi limito ai titoli e poco più. Le date (se non c’è altra indicazione) si riferiscono alla pubblicazione nel blog
15 marzo 2011 e 21 dicembre 2012. Due articoli pubblicati dal mensile Il Gallo, di Genova.
Neppure quella storica pubblicazione riuscì a scuotere  la tetra totale indifferenza del mondo cattolico.
20 luglio 2010 Restando alle chiese cristiane devo registrare lo stesso atteggiamento nel mondo protestante, sebbene sia comparso anche di recente un nuovo articolo sul mensile Confronti.
Il mensile locale Ho un sogno (pure citato il 20 luglio 2010, reperibile presso la libreria CLUF di via Gemona 22 – Udine)  ha seguito costantemente la questione e ne ho sempre pubblicato gli articoli nel blog.
21 dicembre 2013 Neonati “clandestini” invisibili per lo Stato, articolo di Tommaso Canetta e Pietro Pruneddu sul quotidiano Linkiesta
9 giugno 2014 – Bambini “clandestini” e diritti negati  articolo di Paolo Citran nella rivista Insegnare del Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti.
11 giugno 2914Il XIII Congresso della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni scrive tra l’altro nelle raccomandazioni conclusive: «Il minore non è soltanto “oggetto di tutela e assistenza”, ma anche e soprattutto “soggetto di diritto”, e quindi titolare di diritti in prima persona […]  E prosegue con le raccomandazioni:  approvare una legge che garantisca il diritto alla registrazione anagrafica per tutti i figli indipendentemente dalla situazione giuridico–amministrativa dei genitori, senza la necessità di esibire documenti inerenti al soggiorno, in modo da evitare che ci siano “nati invisibili” con conseguenze aberranti di ordine sociale e sanitario»
22 giugno 2014 Una nota del MoVI (Notizie dal MoVI n 23-2014)e un articolo di Elia Beacco con le interviste a Frigerio e a me che si possono raggiungere dai link che trascrivo

http://www.moviduepuntozero.it/bambini-proibiti/

http://www.moviduepuntozero.it/bambini-invisibili/

6 maggio 2014 – Una misera petizione
Lo scorso mese di novembre ho scritto su change.org una petizioni e per l’on. Boldrini chiedendole di impegnarsi per la promozione della pdl 740.
Le avevo già scritto appena presentata la proposta e in entrambi i casi mi ha dato riscontro, facilitando anche – nell’ambito delle sue competenze- l’attribuzione della proposta alla commissione Affari Costituzionali, un luogo evidentemente di lunga giacenza (la proposta sta in quel contenitore dal 21 giugno 2013).
La petizione  – in dieci mesi – ha ottenuto 531 firme e, per assicurare un illuminante confronto quantitativo, segnalo che una petizione per impedire la caccia all’orso nei boschi del trentino ha ottenuto in pochi giorni più di 65.000 firme.
Per l’opinione pubblica italiana i bambini non sono una specie protetta e ai loro diritti si può applicare a rovescio l’art. 3 della Costituzione dove gli ostacoli da rimuovere diventino nei loro confronti (non nei confronti degli orsi, per carità!) segnali per la discriminazione.

Infine le donne

Ho più volte citato i rapporti della Convention on the Rights of the Child dove, in particolare nei rapporti 5 e 6 (2012 e 2013) si ricorda che «Il timore di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori».
Dovrebbe essere considerato quindi non solo il danno al neonato, cui viene negata un’esistenza giuridicamente riconosciuta, alla vita familiare (di cui tanto si starnazza) ma anche alla salute della donna che partorisce di nascosto.
Da parte delle associazioni femminili – che ormai hanno evidentemente acquisito un concetto esclusivo di solidarietà nazionale e poco più– il silenzio è totale.
Non esistevano le ‘pari opportunità’?

29 Agosto 2014Permalink

2 agosto 2014 – Nel ricordo della strage di Bologna (1980) la mia attenzione va anche alla violenza del capro espiatorio.

Un incrocio di ruoli nella continuità del linguaggio

Il ministro Alfano, secondo quanto ho letto, “va giù duro al termine del comitato nazionale per l’ordine pubblico e la sicurezza convocato nella prefettura di Caserta.
«Non accetteremo che un immigrato prenda il posto di lavoro di un italiano»”
Lo fa in una riunione nella prefettura di Caserta alla presenza dei sindaci del casertano.
L’on Kyenge – parlamentare europea – non condivide:  «Irresponsabili parole del Ministro Alfano che alimenta lo scontro tra poveri per il lavoro in un casertano già in fiamme»
Conclusione? Certamente no.
E’ molto interessante che il ministro del Nuovo  Centro Destra (nuovo ?!) operi – probabilmente senza accorgersene  – uno stravolgimento cronologico.
Nel 2009 l’on Alfano era Ministro della Giustizia nel quarto governo Berlusconi, Ministro dell’Interno era l’attuale governatore della Lombardia, Maroni.
Oggi Ministro dell’Interno è lui, Angelino Alfano.
Ma – in omaggio all’ideologia che gli occupa evidentemente  cervello e cuore – usa le parole dell’inimicizia.
Torno a scriverle: «Non accetteremo che un immigrato prenda il posto di lavoro di un italiano».
L’on Kyenge ha controbattuto ma, secondo me, non ha colto la centralità del messaggio alfaniano. L’italiano  è indicato esplicitamente come vittima della presenza non comunitaria, un incitamento all’inimicizia tra persone di diversa nazionalità.
E’ la scelta del capro espiatorio che consente di voltare la testa di fronte a molti altri problemi.
Così ho scritto nella pagina facebook della on. Kyenge
«Con queste parole (non a caso pronunciate in prefettura durante una riunione con i sindaci del casertano) il ministro Alfano si  conferma malsano portatore della cultura diffusa dalla Lega e ormai consolidata nella consapevolezza di molti.
Non a caso il parlamento italiano non discute la proposta di legge n. 740 che, se approvata, cancellerebbe lo sfregio di civiltà introdotto nel 2009. Con questa norma (legge 94/2009, art. 1 comma 22 lettera g) i cittadini non comunitari privi di permesso di soggiorno nel momento in cui denunciano la nascita del figlio corrono il rischio dell’espulsione.
Ciò fa sì che vi siano bambini nascosti e privi di esistenza giuridica e madri che non partoriscono in ospedale ma si assoggettano al nascondimento con tutti i rischi che comporta alla salute propria e del bambino (ce lo testimonia il Gruppo Convention on the Rights of the Child –CRC – che ha il compito di monitorare la Convenzione di new York sui diritti del minore.
Le ricordo che inizialmente la norma che ho citato riguardava anche i matrimoni: nel 2011 una sentenza della Corte Costituzionale sottrasse questi atti alla presentazione del permesso di soggiorno per tutelare questo diritto umano fondamentale. Ma non fu chiamata ad occuparsi dei nuovi nati su cui perciò continua a pesare quella minaccia.
On Kyenge questo minaccia la riguarda anche come parlamentare europea: può accettare che in Europa vi sia uno stato – il suo- – che viola principi fondamentali internazionalmente affermati?
Sarebbe interessante sapere se fra i bambini abusati – che saranno identificati dalla polizia italiana e tedesca per proteggerli – ci sono anche bambini con le caratteristiche previste dalla lettera g, del comma 22, dell’art. 1 della legge 94/2009, cioè i figli degli immigrati privi di permesso di soggiorno per cui la possibilità di registrare la nascita del figlio è pesantemente ostacolata.
E’ possibile chiedere al ministro competente un’indagine in proposito?.
Oltre che all’identificazione dei pedofili e dei loro complici vogliamo parlare anche delle responsabilità remote?
Non dimentichiamo che la mancanza del certificato di nascita rende una persona giuridicamente inesistente e quindi più esposta ad ogni rischio.
I bambini senza certificato quindi diventano soggetti di cui è più facile l’abuso»

Pedopornografia conclamata

Non a caso sono passata dalla questione lavoro negato alla questione esistenza negata ai minori figli di sans papier.
Leggo su La Repubblica on line di ieri (testo completo leggibile da qui):
«Maxi operazione della polizia italiana e tedesca. L’inchiesta è partita dalla Procura di Catania

Agenti della polizia postale al lavoro CATANIA Scaricavano e diffondevano su internet video di pornografia minorile, con abusi sessuali e anche torture su bambini di pochi anni. Due persone sono state arrestate e 34 indagate nell’ambito di una maxi operazione internazionale della polizia di Stato italiana e tedesca contro la pornografia minorile on line. La Procura distrettuale di Catania ha disposto numerose perquisizioni domiciliari in diverse città d’Italia, eseguite dalla Polizia Postale».

La biografia del Ministro Alfano non può essere ignorata

Non sarebbe rispettoso ignorare la biografia di una persona pubblica così importante quale un ministro dell’interno già della giustizia.
Nella significativa storia delle sua vita politica c’è anche la piccola Shalabayeva.
Forse non se ne è accorto ma per me è un macigno, simbolico (perché non è certo l’unica piccola vittima) ma insuperabile.
Ne avevo scritto nel mio blog il 14, 16 e 20 luglio 2013.
Legge sempre da La Repubblica del 30 luglio scorso:
« Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Muktar Abliazov, non doveva essere espulsa dall’Italia e il provvedimento di rimpatrio è viziato da “manifesta illegittimità originaria”. Lo afferma la Cassazione che ha accolto il ricorso della Shalabayeva contro il decreto del giudice di Pace di Roma del 31 maggio 2013. Tra le anomalie c’è inoltre il fatto che l’irruzione notturna nell’abitazione di Casal Palocco dove risiedeva la Shalabayeva, effettuata dalle forze dell’ordine, era stata fatta per cercare suo marito e non per finalità di prevenzione e repressione dell’immigrazione irregolare».

Chi volesse andare all’intero articolo (e può farlo anche da qui) troverà un richiamo all’archivio del caso.
Da parte mia voglio ricordare il lavoro efficace di Emma Bonino (Ministro degli esteri dall’aprile 2013 al febbraio 2014 – governo Letta).
Contribuendo in modo risolutivo alla soluzione di quel problema ha consentito, a chi voglia pensare, di identificare nodi della politica minori/capri espiatori.
Qualsiasi generale in guerra sa che bisogna attaccare il fronte dove è debole. E i minori sono deboli. Attaccando i ‘figli dei clandestini’ è assicurata la vittoria più importante, il consenso dell’opinione pubblica.

2 Agosto 2014Permalink

26 giugno 2014 – Vorrei tirare le somme [Settima puntata]

Vorrei concludere questa serie ma la recentissima scoperta dell’impegno internazionale dell’Unicef per la garanzia del certificato anagrafico ai neonati del paesi del terzo mondo mi ha sconvolto per la sua grossolana contraddizione con ciò che avviene in Italia dove la legge che vuole i figli dei sans papier privi di certificato di nascita trova il suo punto di forza nei silenzi della società civile, comprese le locali sezioni dell’Unicef.
Il 22 corrente ho pubblicato ampia documentazione scrivendo un post la mattina e uno la sera e rinvio ai collegamenti .
Per darmi una spiegazione di questa situazione non so immaginare altro che un retropensiero del tipo: «I certificati di nascita? Ora lo spieghiamo al Terzo Mondo!
Noi … noi siamo i padroni e abbiamo ripreso l’antica tradizione euro-americana per cui la nascita degli schiavi non si registrava».
E così, per non restare invischiata nel neo colonialismo di cui non avevo immaginato l’esistenza e per capire …

… torno alle origini

Nel 2010 (l’anno precedente era stata approvata la legge 94/2009) anche l’allora deputato Leoluca Olando voleva capire (poi divenne sindaco di Palermo e non manifestò ulteriori curiosità) e il 2 agosto presentò al Ministro dell’Interno Maroni l’interrogazione che trascrivo limitatamente all’aspetto concernente le nascite di figli dei sans papier.

L’on Orlando chiede

«in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana;

con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione;

al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»;

a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa –

se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare».

e il Ministro risponde

Il 31 gennaio dell’anno successivo ricevette una risposta scritta

 « All’Interrogazione 4-08314 presentata da LEOLUCA ORLANDO
Risposta.

Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni fittizi o di comodo.

È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.

Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico».

Identità di pensiero

L’identità di pensiero fra l’allora sottosegretario Davico (appartenenza Lega Nord) e l’Unicef inteso come agenzia della Nazioni Unite (United Nations Children’s Fund)  è perfetta.
Il vicedirettore esecutivo dell’Unicef stessa ha dichiarato: «La registrazione delle nascite è di vitale importanza. E’ la chiave per garantire che i bambini non vengano dimenticati e che non vengano negati i loro diritti. Il certificato di nascita è il passaporto di un bambino».
E allora per quale ragione non c’è impegno a far sì che in Italia sia garantito a tutti i nuovi nati il certificato di nascita su cui verrà scritta la cittadinanza qualche che sia, anche oggi a norma jus sanguinis e domani, se il nuovo principio passerà, a norma jus soli?

Le astuzie della ragione e le ragioni del pregiudizio

Poiché siamo europei possiamo permetterci un riferimento a un illustre figlio dell’Europa quale fu Georg Wilhelm Friedrich Hegel e quindi faccio uso di una sua espressione che perfettamente si collega alla grottesca situazione che vado srotolando.
Leggendo con un po’ di attenzione la ridondante dichiarazione del già sottosegretario Davico emerge il diritto del bambino, in termini tanto solenni quanto inadatti ad essere rappresentati da una circolare e non essere invece fondati su una legge.
Ma un’attenzione che non sia beota aiuta a leggere in controluce lo squallore sotteso a quelle proclamazioni.
Certamente si volevano impedire i matrimoni di comodo ma la strada scelta di impedire la celebrazione dei matrimoni tout court sembra incongrua e contorta, tanto più considerando la folle associazione ai matrimoni degli atti di nascita.
Poi … la ragione ha le sue astuzie e capitò che il  ‘lui’, di una coppia mista, a seguito della richiesta di pubblicazione dell’atto di matrimonio, ricevesse il decreto di espulsione essendo risultato privo di permesso di soggiorno. Evidentemente si trattava di adulti avveduti, cui evidentemente non  mancavano le relazioni e i mezzi intellettuali e finanziari per premetterselo, e fecero risorse al decreto arrivando fino alla Corte Costituzionale.
Con sentenza n. 245 dd. 25 luglio 2011.L Corte dichiarò «l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
Ne avevo scritto in questo blog il 31 luglio 2011 (e comunque la sentenza è facilmente raggiungibile per una lettura integrale anche da qui) esprimendo la speranza che quella lettura sostenesse l’ipotesi di una modifica della legge.
Da un anno l’ipotesi è diventata progetto ma l’astuzia del pregiudizio fa sì che, probabilmente in ossequio al consenso di un’opinione pubblica che si presume asservita alla diffusa lego cultura e quindi disposta fare la guerra anche ai neonati ‘diversi’, neppure i deputati proponenti della pdl 740 che risolverebbe la questione si prendano cura di farla approvare.

Segnalazione puntate precedenti (tutte contengono documenti)
6 maggio 2014 –https://diariealtro.it/?p=3051    (petizioni Boldrini)
8 maggio 2014 –https://diariealtro.it/?p=3056   (calcio negato ai minori stranieri)
16 maggio 2014 – https://diariealtro.it/?p=3070 (Asgi – Miur)
11 giugno 2014  –  https://diariealtro.it/?p=3110  (congresso SIMM)
13 giugno 2104    https://diariealtro.it/?p=3128   (Asgi – MCE)
21 giugno 2014  https://diariealtro.it/?p=3139 (ASGI pubblica 7 mo rapporto CRC)

A questo elenco aggiungo, oltre i documenti citati nel testo, quelli pubblicati

24 giugno 2014  -documento di lettera 22
22 giugno 2014 documenti dell’Unicef e del MoVi
—————— https://diariealtro.it/?p=3145  https://diariealtro.it/?p=3148
9 giugno 2014      articolo Paolo Citran – CIDI  https://diariealtro.it/?p=3100
7 giugno  2014    Cittadinanza ai figli dei rifugiati   https://diariealtro.it/?p=3090 .
25 maggio 2014  Lettera Kyenge   https://diariealtro.it/?p=3081
21 dicembre 2013 – Figlio di clandestini  https://diariealtro.it/?p=2852
—————-Il primo articolo scritto da altri, Tommaso Canetta e Pietro Pruneddu
15 marzo 2011 Il gallo – Il mio primo articolo oltre il blog  https://diariealtro.it/?p=673

FINE della serie o almeno provvisoria conclusione

26 Giugno 2014Permalink

26 agosto 2013 – Il silenzio non è calato sul CIE di Gradisca d’Isonzo 6

Dichiarazione a margine della manifestazione avvenuta davanti al Cie di Gradisca d’Isonzo sabato 17 agosto

“Ieri, a Gradisca d’Isonzo, si è svolta davanti al CIE una manifestazione di sensibilizzazione, di pacifica protesta e di civile impegno. Come tale molti l’hanno sostenuta e condivisa.
Spiace però constatare che gli esponenti delle istituzioni regionali non abbiano potuto accedere al CIE. Come già da me più volte auspicato riteniamo sia essenziale che questi luoghi possano essere accessibili attraverso più semplici protocolli.
Ma quello che più mi preoccupa è che l’accaduto possa vanificare il processo fin qui sviluppato. E’ evidente che la nuova situazione di crisi all’interno del CIE deve essere ricomposta: coloro che ne hanno la competenza istituzionale si attivino quanto prima.”

NOTA MIA

Il 31 luglio sette consiglieri regionali erano entrati al CIE. Io avevo trovato al notizia nell’intervento su fb della consigliera regionale Cremaschi e ne avevo dato notizia nel mio blog del 15 agosto, raggiungibile anche da qui                   
Perché è intervenuto il rifiuto di ingresso per i parlamentari locali, i sindaci e i loro rappresentanti?

Link ad articolo de Il Piccolo 17 agosto

COMUNICATO STAMPA   20 agosto 2013

Alla riapertura di oggi della Camera dei deputati , la parlamentare Serena Pellegrino ha depositato proprio in queste ore un interpellanza urgente : il Governo spieghi quali politiche intende attuare per affrontare concretamente le continue situazioni di crisi al CIE di Gradisca d’Isonzo.

 L’interpellanza inquadra il problema nell’architettura normativa vigente e ne illustra gli sviluppi in ordine a palesi violazioni delle leggi italiane, delle direttive europee , dei principi umanitari e dei diritti universali, delle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto tra Prefettura e cooperativa che gestisce il CIE.

 Pellegrino, oltre a ribadire la necessità di una revisione della legge italiana in materia di immigrazione, chiede un controllo regolare sulle condizioni attinenti il rispetto della dignità umana e delle norme igienico sanitarie all’interno della struttura di Gradisca d’Isonzo. Si rivolge al Ministro dell’Interno affinché le istituzioni competenti alle pratiche di identificazione dei trattenuti – in primis ambasciate e consolati – svolgano con maggior sollecitudine gli adempimenti necessari.

22 agosto
Nei giorni scorsi, dopo aver vissuto le vicende del CIE di Gradisca, da dentro e in un periodo dell’anno molto particolare in cui l’Italia intera sembra sopita, devo esprimere un sentito grazie e manifestare la mia stima nei confronti del Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Luigi Manconi. Avendo saputo che mi stavo interessando in prima persona del CIE, mi ha contattato e mi sono relazionata con lui quotidianamente, ferragosto e domeniche incluse.
L’interesse e il modo in cui ha preso a cuore l’evento, ben aldilà di quanto la carica istituzionale chieda, ha dato a tutti la possibilità di sapere quanto sia uomo di grande valore umanitario.
Mai incarico istituzionale è stato assegnato così appropriatamente.
Grazie sen. Luigi Manconi

24 agosto

Prima di dirigermi verso il Comune di Gradisca, alla riunione congiunta indetta dal Sindaco, sono passata dal CIE.
Vengo a sapere che uno di loro è ricoverato in ospedale per aver ingerito un quantitativo eccessivo di psicofarmaci ma che per fortuna è fuori pericolo.
Comunico alla questura il mio arrivo, il senatore Francesco Russo di Trieste mi chiama ieri e mi chiede se è possibile entrare al CIE. Certo che si può entrare! tutti i parlamentari possono entrare! è curioso, è come se mi chiedesse il permesso. Effettivamente in questi giorni si è instaurato un rapporto con tutti, dai poliziotti, ai soldati presenti, agli operatori “in maglietta arancione”, agli “ospiti” – mi ostino a chiamarli così perché così vuole la legge e perché è così che dovrebbero essere considerati – che sembra familiare.
Rimango piacevolmente stupita. La prima telefonata istituzionale che ricevo dopo quindici giorni da quando ho denunciato i primi episodi e scopro che fa parte anche lui della commissione per i diritti umani: gaudio!
Arrivo al CIE. Mi annuncio al telefono e mi dicono che è già presente in struttura l’onorevole Gigli.  BENE!
Porto con me Matteo Negrari. Aspettiamo il Sen. Russo ed entriamo nelle “vasche”. Mi accolgono come se fossi una loro sorella. Una gioia indiscriminata. Lo stupore dei presenti è forte. Anche il mio.
Trovo pulito, in ordine, nel limite delle potenzialità della struttura, i vetri riparati la rete ripristinata.
La gabbia è di nuovo intatta.

Quante speranze, quante aspettative nei confronti della riunione di oggi.    Non voglio illuderli.
Con chiarezza gli dico che l’incontro di oggi non è risolutivo perché non è quello il luogo dove si decidono le sorti del CIE di Gradisca.
Arrivo in Comune, i ragazzi delle associazioni fuori! sempre fuori dal muro! Ma oggi è importante che ascoltino anche loro il pensiero degli amministratori. Gli dico di seguirmi.
Ottengo, senza grande difficoltà, la loro presenza. Ci siamo tutti.

La riunione congiunta a Gradisca, ospiti del sindaco Tommasini gli amministratori del comune di Gradisca, della provincia di Gorizia, della regione e della Presidente Serracchiani, ha evidenziato una voce unanime: il CIE va chiuso e la Bossi/Fini superata.

Le analisi sono chiare ed è evidente a tutti che è arrivato il momento di far sentire la propria voce.
Tutti i parlamentari presenti Brandolin, Malisani, Pegorer, Russo sono intervenuti – tranne Lorenzo Battista del movimento 5 stelle e parlandoci successivamente capisco che proprio l’argomento gli è poco chiaro.

Il CIE questo sconosciuto. Per tanti, molti, troppi in Friuli il CIE è sempre stato un universo sconosciuto.

Il mio intervento: narro in parte quanto accaduto in queste due settimane ma mi addentro subito su chi e che cosa può essere fatto.
Chi può incidere sulle sorti del CIE di Gradisca: Viminale, Prefettura a cui fa riferimento la Questura, l’ente Gestore.

Il Parlamento è l’organo di controllo e può legiferare.
Regione, Provincia e Comune hanno il compito di vigilare, tutelare e far emergere le criticità del proprio territorio.
Ecco perché in tutti questi anni ognuno, una volta interrogato ha detto: “non è di mia competenza”.
Ma ora, tutti al tavolo, per dichiarare e far valere la propria posizione e il proprio pensiero.
Questa volta credo che ci siano le persone giuste a ricoprire i ruoli giusti.

La due giunte, comunale e regionale, hanno elaborato di concerto una nota da inoltrare al Governo.
E finalmente oggi la finestra si è aperta.
Un altro piccolo passo.

Nota mia – Una preghiera a Serena
Non dimenticarti, non far dimenticare l’esigenza di far riferimento anche alle norme del pacchetto sicurezza.

Non si dica solo eliminiamo/rivediamo la Bossi Fini. Il pacchetto sicurezza voluto dal Ministro Maroni aggiunge altri disumani  e incostituzionali elementi.
Prima che mi si contesti l’attributo di incostituzionali ricordo che la norma che prevedeva il rifiuto della registrazione dei matrimoni (unitamente a quella che ancora prevede il rifiuto della registrazione delle nascite, che si trova alla lettera g del comma 22 dell’art. 1 del pacchetto sicurezza) è stata cancellata dalla Corte costituzionale con  sentenza n. 245 del 20 luglio 2011 (depositata in cancelleria il 25 luglio 2011).
Serena, chiedere al padre e/o alla madre il permesso di soggiorno che non  hanno perché manifestino la loro condizioni di irregolari (e conseguentemente possano essere espulsi) significa fare del figlio il CIE vivente dei genitori
Così ho scritto a Serena.
Aggiungo che ne ho già scritto in questo blog  
Poiché mi si è detto (ed è questione su cui dovrò tornare che ‘chiedere il permesso di soggiorno o in alternativa altro documento’  lascia al migrante irregolare libertà di scelta, ricordo che il titolo della sentenza dell’Alta Corte  suona “Illegittimità costituzionale dell’art. 116, primo comma, Codice Civile, per richiesta esibizione del permesso di soggiorno ai fini del matrimonio”.
Non sempre la cura grammaticale di burocrati, ideologicamente orientati o meno essi siano, è utile a capire.

26 Agosto 2013Permalink

9 luglio 2013 – Figli nati fuori dal matrimonio, il governo cancella le discriminazioni

Ricopio pedissequamente un ampio tratto da un articolo de La repubblica (da cui riprendo anche il titolo)  che potete raggiungere alla fonte anche da qui

All’approvazione del Consiglio dei ministri un testo che elimina le differenze tra figli naturali e figli legittimi, introducendo il principio dell’unicità dello stato di figlio. Introdotto anche il principio che la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti dell’intera parentela di PIERA MATTEUCCI 

ROMA – Mai più differenze tra i figli nati fuori o nel matrimonio. Il Consiglio dei ministri approverà nella prossima seduta un decreto legislativo che modifica la normativa in vigore per quanto riguarda i figli, con lo scopo di eliminare qualsiasi discriminazione ancora presente nel nostro ordinamento e garantendo la completa uguaglianza giuridica. 

Le modifiche, proposte dal presidente del Consiglio, dai ministri dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con il ministro dell’Economia, riguardano il codice civile, quello penale, quelli di procedura civile e penale e le leggi speciali in materia di filiazione e, in particolare, introducono il principio dell’unicità dello stato di figlio (anche se adottivo). Vengono, dunque, eliminati tutti i riferimenti ai figli legittimi e a quelli naturali presenti nelle norme attuali, sostituendoli appunto con la semplice dicitura di ‘figlio’. Inoltre la norma prevede che la nascita di figli fuori dal matrimonio produca effetti, per quanto riguarda la successione, nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori.

Ma c’è di più: la nozione di ‘potestà genitoriale’ viene sostituita con quella di ‘responsabilità genitoriale’ e sono previste modifiche anche alle disposizioni del diritto internazionale privato in modo che possa essere attuato il principio dell’unificazione dello stato di figlio.

Gli articoli che saranno modificati. Questi gli articoli che subiranno probabilmente le modifiche:
art. 18: riguardante i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità, in particolare si segnala il comma 4, ai sensi del quale l’azione del padre e della madre non può essere intrapresa quando sono decorsi cinque anni dalla nascita: dopo questo termine, infatti, la norma fa prevalere sul principio di verità della filiazione, l’interesse del figlio alla conservazione dello stato; l’azione rimane imprescrittibile solo per il figlio. La modifica recepisce la giurisprudenza della Corte Costituzionale sull’art. 244 del codice civile;
art. 27: che reca modifiche all’art. 262 del codice civile; l’articolo si adegua ai principi delineati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.297 del 25 luglio 1996 con la quale era stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome fosse divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale;
art. 28: in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, introducendo per l’autore del riconoscimento il termine di cinque anni per l’impugnazione decorrente dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita e, pertanto, dal momento in cui l’atto viene pubblicizzato, ritenendosi che oltre questo termine prevalga l’interesse del riconosciuto al mantenimento dello stato di figlio;
artt. 39 e segg.: in attuazione del su menzionato principio dell’unicità dello stato di figlio, viene raggruppata in un unico titolo, il IX del libro I del codice civile, (artt. 316-371) la disciplina relativa ai diritti e doveri dei figli ed alla responsabilità genitoriale, sia nella fase per così dire “fisiologica” del rapporto genitoriale che in quella “patologica” in cui si dissolva il legame matrimoniale o di fatto tra i genitori ed il giudice sia chiamato ad omologare, prendere atto di accordi, ovvero dettare provvedimenti di affidamento e di mantenimento dei figli (attualmente la disciplina dei rapporti fra genitori e figli si rinviene anche nel titolo VI del I, che detta disposizioni in materia di matrimonio);
art 42: l’introduzione del diritto degli ascendenti a mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
art. 53: che introduce e disciplina le modalità dell’ascolto dei minori, che abbiano compiuto dodici anni o anche di età inferiore, se capace di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano. Tale previsione tiene luogo di numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. UU. 21 ottobre 2009 n. 22238, Cass. 16 aprile 2007 n. 9094, Cass. 18 marzo 2006 n. 6081, Cass. 26 gennaio 2011, n. 1838, Cass. 4 dicembre 2012 n. 21662) che hanno sottolineato che il mancato ascolto dei minori costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, salvo che ciò possa arrecare danno ai minori stessi                                   (fine della citazione)

Una precisazione e un commento

Seguono considerazioni sugli articoli 69, 71, 88 che riguardano problemi relativi all’eredità (chi ne sia interessato potrà giovarsi della lettura integrale dell’articolo).
Ho voluto però capire perché le misure descritte vengono proposte con decreto che alla sua scadenza (mi sembra di 90 giorni) richiederà una approvazione parlamentare, anche se mi rendo conto che la mia analisi non è abbastanza approfondita.
La Legge 10 dicembre 2012, n. 219 ‘Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali’ così intitola l’art. 2 ‘Delega al Governo per la  revisione  delle  disposizioni vigenti in materia di filiazione’.
Quindi questo decreto di prossima approvazione realizza doverosamente una previsione di legge dove però identifico un buco di cui mi piacerebbe (ma non so se lo faranno) i deputati si ricordassero quando il decreto verrà discusso.

Perché se i figli naturali e adottivi sono equiparati a quelli nati fuori del matrimonio ci sono figli cui è negato avere dei genitori?
Ho scritto mille volte della vergogna della norma che tanto prevede, figlia naturale del ministro Maroni, battezzata da coloro che allora gli sono stati complici, avendo affidato il loro cervello all’indifferenza della globalizzazione.
Rinvio per una descrizione della questione al mio scritto del 17 giugno e al tag anagrafe e non mi ripeto qui. Spero di trovare un formula sintetica per porre la domanda a deputati e senatori (se i balletti sulle prescrizioni berlusconiane non ci porteranno a nuove elezioni a norma suina prima del dibattito sul decreto che ho descritto sopra).
Se la troverò – e se la porrò- e se avrò improbabili risposte registrerò il tutto nel mio diario.
Sarebbe bello lo facesse anche qualcun altro.

10 Luglio 2013Permalink

17 giugno 2013 – Forse qualcuno ha visto i bambini fantasma

Il GrIS, una premessa

Prima di proporre il testo della p.d.l. 740 sulla registrazione anagrafica dei figli dei sans papier voglio segnalare un  passo della relazione con cui il responsabile regionale dott. Pitzalis ha informato in merito al lavoro svolto sin qui nel 2013:

Il Gris Fvg continuerà ad impegnarsi affinché per le attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – stato civile) non debbano essere esibiti documenti inerenti il soggiorno, chiedendo una modifica delle norme legislative in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori, così come richiesto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (art.7) e dal rapporto del gruppo CRC (cap.3.1). 

Chi volesse sapere qualche cosa di più sul GrIS può andare della Società di Medicina delle migrazioni (www.simmweb.it) dove, in calce alla nota del 6 giugno troverà anche il testo del 6o Rapporto CRC citato sopra. 

Una proposta di legge che meriterebbe di essere approvata

Ringrazio l’impegno autorevole della dr. Alajmo, coordinatrice del gruppo locale di Libertà e Giustizia, che mi ha permesso di acquisire il testo completo della p.d.l. che elimina il divieto alla registrazione anagrafica dei figli degli immigrati senza permesso di soggiorno.
La proposta è accompagnata da un’ottima relazione esplicativa che trascrivo volentieri perché l’aspetto necessariamente tecnico dell’unico articolo (approvabile senza oneri finanziari) non è per sé di immediata comprensione.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 740

PROPOSTA DI LEGGE   d’iniziativa del deputato ROSATO 

Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno 

Presentata il 13 aprile 2013 

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Con il termine di straniero si intende, agli effetti del citato testo unico, il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea e l’apolide.

Le disposizioni del capo I del titolo II riguardano l’ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio italiano. All’articolo 5 viene disciplinato il permesso di soggiorno, mentre il successivo articolo 6 è rubricato « Facoltà ed obblighi inerenti il soggiorno ».

Infatti, il permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, autonomo e familiari, può essere utilizzato anche per le altre attività consentite (articolo 6, comma 1).
Nella sua versione originale, poi, il successivo comma 2, imponeva a carico dello straniero l’obbligo di esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno, ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. La disposizione faceva salvi da questo obbligo i soli provvedimenti riguardanti: 1) le attività sportive e ricreative a carattere temporaneo; 2) gli atti di stato civile o inerenti l’accesso a pubblici servizi.

La legge 15 luglio 2009, n. 94, è intervenuta modificando l’articolo 6 originario del decreto legislativo di cui sopra. In particolare, la lettera g) del comma 22, dell’articolo 1, ha sostituito la prima parte del comma 2 « Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno (…) devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione… » con una nuova formulazione che recita: « Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno (…) devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione (…) ».

L’articolo 35, infatti, riguarda le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale anche se non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno. Queste riguardano, in breve sintesi, la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Il comma 5 dell’articolo dispone che l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità. Viene fatto salvo il caso in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Questa norma e la modifica che ha mantenuto salve le prestazioni sanitarie dall’obbligo di presentazione dei documenti di soggiorno hanno permesso di tutelare – anche nei casi di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale – un principio fondamentale quale il diritto alle cure mediche urgenti, il diritto alla maternità e il diritto alla salute. Risulta inoltre tutelato il diritto alla salute inteso come interesse della collettività.

L’esonero relativo ai provvedimenti inerenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, invece, garantisce il rispetto del diritto fondamentale all’istruzione e all’educazione, più volte sancito dalla nostra Carta costituzionale, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 2maggio 1991, n. 176.

La nuova formulazione, però, escludendo gli atti « di stato civile » o inerenti « all’accesso a pubblici servizi », ha lasciato dubbi interpretativi circa l’applicabilità dell’esonero ad alcune fattispecie di provvedimento quali, ad esempio, gli atti di nascita, di famiglia e di morte dello straniero.

Se, da un lato, infatti, il testo unico riconosce la specificità delle prestazioni sanitarie urgenti – quindi anche di pronto soccorso – e tutela il diritto alla maternità (il citato articolo 35), dall’altra parte non riconosce i provvedimenti che possono derivare dalla prestazione sanitaria medesima ovvero l’atto di nascita e l’atto di morte. La legge 15 luglio 2009, n. 94, nell’intervenire sull’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha esplicitamente omesso – anzi ha sostituito – il richiamo agli atti di stato civile. Ha fatto, quindi, emergere la volontà di sopprimere il riferimento agli atti di stato civile.

La necessità urgente di chiarimenti ha portato il Ministero dell’interno ad emettere una circolare già il 7 agosto 2009 (circolare n. 0008899 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali) che, al punto 3, recita: « Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto ».

Poi la circolare, nel medesimo punto 3, ribadisce che « l’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6 ».

Quindi, il testo della circolare non risulta essere del tutto risolutivo ed anzi appare, per certi versi, anche contraddittorio.

Alcuni enti locali ritengono che l’articolo 6 sia abbastanza esplicito nel definire quali sono i documenti esenti da obbligo e non riscontrano nella circolare alcun beneficio interpretativo, ma al contrario registrano un intento di modificare il tenore della norma oltre la reale portata giuridica di una circolare.

Altre uffici, nel dubbio rispetto a quale norma devono applicare, rifiutano ancora oggi di registrare la nascita da parte di genitori extracomunitari presenti sul territorio nazionale illegalmente. Secondo alcuni, infatti, la circolare non rappresenterebbe un sufficiente scudo giuridico per giustificare l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 6.

Il Ministero dell’interno ha, comunque, rassicurato che il riconoscimento della nascita e dello status di nascituro vanno considerati indipendentemente dalla situazione di irregolarità del soggiorno dello straniero in territorio nazionale.

Lo stesso Ministero è consapevole che una differente interpretazione lederebbe un diritto assoluto del figlio, il quale, in assenza di atto di nascita, risulterebbe inesistente dal punto di vista delle regole dell’ordinamento giuridico.

Si richiama, a tal proposito, l’articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, che anche l’Italia ha ratificato ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

La Convenzione dichiara che « Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi ».

Lo Stato deve quindi garantire anche ai nati da genitori stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale la registrazione all’atto di nascita. Per fare ciò occorre accogliere l’interpretazione della circolare di cui si diceva, la quale inseriva anche la dichiarazione di nascita e di riconoscimento di filiazione tra i provvedimenti che non dovrebbero richiedere l’esibizione da parte dello straniero dei documenti di soggiorno, così da consentire anche agli stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale di effettuare tale registrazione.

La circolare non è riuscita a dirimere il dubbio circa l’interpretazione del citato articolo 6 e, va aggiunto, non potrebbe evitare il contrasto della norma con l’articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta.

Per ottenere la piena efficacia dell’articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo e per garantire una uniforme applicazione del diritto su tutto il territorio nazionale si ravvede la necessità di una modifica legislativa dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Illustrare le motivazioni giuridiche e sociali per le quali è corretta l’interpretazione esposta nella circolare e valutata la necessità di riformulare l’attuale articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’articolo unico della presente proposta di legge si limita a reintrodurre esplicitamente gli atti di stato civile tra quelli per i quali non è necessaria l’esibizione dei documenti di soggiorno.

Va sottolineato che tale proposta di legge non comporta variazioni al bilancio dello Stato, in quanto da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

PROPOSTA DI LEGGE__

ART. 1. 

1. Il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell’infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati»

17 Giugno 2013Permalink

3 gennaio 2013 – Neonati, pediatri e aspiranti parlamentari.

Pediatra o non pediatra?

Mi viene segnalato che in un’ASL della regione Friuli Venezia Giulia è stata rifiutata l’iscrizione al Servizio Sanitario a una bambina di otto anni perché il padre non ha il permesso di soggiorno non so per quali ragioni.
Non ne so molto di più e comunque mi sento di dover proteggere chi mi ha riferito la notizia della cui veridicità sono certa e, attraverso chi mi ha informato, l’identità dei protagonisti.
Le sono state negate anche le cure? Se ciò è avvenuto spero che nessuno leggendo abbia un sobbalzo di inaccettabile meraviglia: “ma come! Non si curano i bambini!”.
No, capita che non si curino e molti si adeguano senza sapere che ciò è illegale.
Nella nostra regione esiste dal 2007 una delibera (n. 340) che prevede l’ “Assistenza primaria pediatrica a favore di minori di anni 14, figli di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno”. (Ringrazio il dr. Pitzalis, responsabile del GrIS del FVG per avermene segnalato l’esistenza). Quindi quella delibera ha garantito ai bambini senza permesso di soggiorno il diritto alla assistenza pediatrica dei pediatri di base come per i loro coetanei iscritti al Servizio Sanitario, ma non l’iscrizione al Servizio stesso.
Ovviamente, com’è giusto, il servizio pediatrico era regolarmente retribuito.
E tutto ciò nel rispetto della legge 27.5.1991, n. 176 che è la ratifica della Convenzione ONU sui diritti dei minori.

E, se tanto non bastasse, il 20 dicembre 2012 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha approvato un Accordo sul documento  “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane”. In tale documento, constatato che sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata, vengono definiti alcuni punti che richiedono uniformità e, fra questi si trova l’iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno’.
Il problema della piccola quindi dovrebbe essere risolto ma se l’Asl di competenza abbia informato il padre di questa opportunità non lo so. Se mai verrò a saperlo ne scriverò.

Per chi volesse verificare il testo dell’Accordo segnalo che la prima organizzazione a darne notizia è stata la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, come riportato in questo blog il 26 dicembre scorso (è leggibile anche da qui ) e dal 2 gennaio si trova anche nel sito dell’Associazione Studi Giuridici Immigrazione (leggibile anche da qui).

Certificato di nascita e cure

La bambina di cui ho scritto all’inizio aveva evidentemente un papà (che altrimenti la richiesta dell’iscrizione al servizio sanitario non avrebbe potuto essere presentata da chi a questo ha provveduto). Per avere un papà doveva avere un atto di nascita su cui si potesse leggere l’identità dei genitori, doveva –in definitiva – essere stata registrata all’anagrafe del comune di nascita.
Chi pratica questo blog sa che ci sono bambini per cui la legge italiana ha stabilito che di tale certificato e di tutto ciò che ne consegue devono essere privi (vedi alla voce anagrafe e, in particolare, quanto ho scritto il 15 marzo 2011).
Che poi la norma possa essere fortunatamente aggirata con l’uso di circolari è un fatto (finché un governo prossimo venturo non decida di abrogarle senza che debba darne notizia al parlamento, appunto perché di circolari si tratta) ed è un fatto anche che operatori consapevoli e competenti informano gli interessati in modo da  rendere possibile la registrazione anagrafica.
Ma è una misura sempre e uniformemente applicata su tutto il territorio nazionale?
Credo di no, ma c’è di peggio

I candidati alle primarie, vincenti o perdenti

Poiché mi piace sapere qual è il livello di competenza di chi mi rappresenta, mi rappresenterà o vorrebbe rappresentarmi ho cercato di contattare, via facebook, candidati alle ‘primarie’ del Pd e di Sel (o almeno chi della loro propaganda si è fatto carico) con risultati squallidi. La maggior parte non ha nulla da dire, qualcuno/a si scoccia perché sembra non si debba andare oltre il consenso, l’applauso, gli auguri (mi sembra si chiamasse culto della personalità), uno/a di loro mi ha spiegato che questa è questione da affrontarsi di in termini di solidarietà con una nuova legge sull’immigrazione. E no signor/signora mio/a. Io, con queste premesse, non ti voterò mai. Non è una questione di migranti: stiamo giocando con diritti civili fondamentali che vanno salvati oggi (anzi dovevano esserlo ieri) e lo possiamo fare senza modifiche complessive pur, per altre ragioni, necessarie. Ci basta la Costituzione letta nel rispetto delle norme internazionali che abbiamo ratificato: siamo nel campo dei diritti inviolabili dell’uomo caratterizzati dall’universalità (si veda il mio pezzo del 31 luglio 2011).

La società (in)civile 

Se chi vorrebbe rappresentarci può permettersi di proclamare sciocchezze lo fa certamente in virtù di una basilare incompetenza ma anche perché la società (in)civile glielo permette.
E’ passato da poco il Natale e chiese e grandi magazzini si sono uniti nelle più dolciastre delle promozioni di beni materiali ed emotivi.

Vogliamo vedere se corrispondono almeno ai testi dei Vangeli canonici?
Giuseppe, che era un uomo giusto (Vangelo di Matteo cap. 1, 19) si fece carico di un bimbo non suo e cui fu messo il  nome di Gesù (Vangelo di Luca cap. 2, 21).
Il che significa che fin dall’antichità si conoscevano i modi di una responsabilità verso i neonati oltre la generazione e la dignità di un nome che identifica una persona.
Oggi anche la legge ce ne dà strumenti che vorrebbero essere certi.
Il legislatore italiano non è d’accordo? Sarebbe bene che chi vuole entrare in Parlamento ci facesse un pensierino.

3 Gennaio 2013Permalink