8 novembre 2018. “Fra Trump e la Repubblica italiana – Un elemento significativo di solidale vicinanza – Primi segni di dignità sostenibile – Seconda puntata

Poco fa ho pubblicato  nel mio blog un pezzo intitolato
“Fra Trump e la Repubblica italiana – Un elemento significativo di solidale vicinanza”
[Nota 1]

Di recente sono emersi segni di dignità che potrebbero indurre a sperare in un cambiamento.  Speranza? Non so . Ma sono esempi di dignità cui voglio rendere onore.
So che resistere  per 12 anni è difficile, lo provo sulla mia pelle, ma so anche che la violazione di un diritto fondamentale, previsto in Costituzione e nella legislazione internazionale, ferisce anche tutti  coloro che non ne sono personalmente colpiti.
E’ un attentato alla nostra dignità di persone e cittadine/i: parlo evidentemente della registrazione della dichiarazione di nascita  negata ai nati in Italia se figli di migranti non comunitari.  Mi è noto che  la negazione di esistenza giuridicamente riconosciuta a questi neonati ha autorevoli sostenitori che confortano politici opportunisticamente asserviti  e organizzazioni della società civile che hanno scelto  di essere suddite .       [Nota 2]

Nel mare dell’indifferenza è consolante ritrovare i propri simili, capaci della dignità di dire NO anche se non conviene

 Nel 2014 anche con una forte presenza locale (GrIS  FVG) la Società di Medicina delle Migrazioni in un proprio congresso segnalò la necessità di cambiare la legge (94/2009 art. 1 comma 22 lettera G) che negava e nega la registrazione della dichiarazione di nascita dei figli dei Sans Papier.
In quell’anno, nell’ambito di un convegno della SIMM svoltosi a Udine avevamo, con la dott. Chiara Gallo,  costruito un panel per spiegare dettagliatamente cosa sia un  certificato di nascita.   Alcune di noi si illudevano ancora  sulla consapevolezza della funzione del certificato di nascita nella vita di ognuno. Fu così che Suzi Cucchini, forte di un certo  numero di manifesti che riproducevano quel panel,  decise di recarsi dove bacheche esposte al pubblico lo potevano accogliere. Ebbe qualche consenso ma anche inimmaginabili  rifiuti.
Per il resto silenzio che preferisco non documentare in chi lo sostenne e promosse:  per molti altrimenti insospettabili ci sono bambini cui  può essere negato il certificato di nascita.

E più o meno un anno fa la svolta

Giuseppina Trifiletti, che ama scrivere di teatro, volle esaminare assieme a me e a Giuliana Catanese la questione e ne scaturì un pezzo teatrale su cui si è misurato il  piccolo gruppo NonSoChe  che ha capito e per mesi ha dedicato il suo impegno a preparare la recita dello spettacolo “Nelle mani degli dei. L’odissea di un bambino invisibile”.
Quando tutto era pronto … il covid.
Nel periodo estivo fu possibile la rappresentazione (naturalmente nel rispetto delle norme di sicurezza) il 3 agosto nella sala della Comunità di San Domenico (che si era resa disponibile anche per le prove) e il 5 agosto al teatro San Giorgio.
Era la prima volta che un impegno culturale, segno di una dignità mantenuta e cercata, diventava strumento di diffusione della consapevolezza della dignità negata.
Intanto però maturava una possibilità nuova per cui devo riconoscimento e gratitudine all’amico Francesco Bilotta, docente all’Università di Udine di diritto civile e antidiscriminatorio, che mi ha confortato non solo con la pazienza dell’ascolto e il sostegno della sua competenza ma anche con l’inserimento dello spettacolo in una attività dell’Università di Udine.
Il 25 settembre infatti lo spettacolo andava in scena nella sala Madrassi g.c. di via Gemona (Udine), anche qui nel rispetto puntuale di tutte le misure di sicurezza,  nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile cui aderisce l’Università di Udine , presentato dai proff. Marina Brollo e Francesco Bilotta.                                                                                  [Nota 3]
Trascrivo in una successiva puntata  i testi dei loro interventi pronunciati in apertura.
Ricordo anche il mensile genovese il Gallo   che ha dato ampia informazione sull’argomento e il periodico Ho un Sogno (reperibile presso  la libreria CLUF di via Gemona 22 – Udine) che non si è mai negato all’informazione sull’argomento.
Infine non voglio dimenticare la mozione presentata  dal consigliere prof. Furio Honsell in consiglio regionale di cui dirò di più in una prossima puntata.
Ed è con vero piacere che segnalo il link a un sito di Martignacco che consente di vedere l’odissea di un bambino  invisibile                                                                      [Nota 4]

[Nota 1]               https://diariealtro.it/?p=7516

[Nota 2]    Si veda il mio post del 13 giugno :  “Quando i Vescovi non dicono il vero”

https://diariealtro.it/?p=7334

[Nota 3]

https://qui.uniud.it/notizieEventi/citta/festival-dello-sviluppo-sostenibile-eventi-e-conferenze-all2019universita-di-udine

[Nota 4]   www.martignaccospazioaperto.it

8 Novembre 2020Permalink

8 novembre 2020. Fra Trump e la Repubblica italiana – Un elemento significativo di solidale vicinanza – Prima Puntata

Ho deciso anch’io un mio contributo all’occupatore della Casa Bianca negli USA.
Lo fanno tutti, perché io non dovrei?

Tanto più che la mia memoria è estranea alla raccolta  delle espressioni retoriche che riempiono le pagine dei nostri quotidiani, si avvale del blog Diariealtro da cui ricopio un testo che risale a due anni fa o quasi.  Ne riporto il passo che debitamente linkato può permettere di ascoltare i pianti di bambini che il già presidente ora  asserragliato alla Casa Bianca aveva provocato.
In Italia noi abbiamo invece scelto una precisa categoria di bambini per metterli al rischio di non esistere ma nulla ci vieta di proseguire nell’eroico precorso   …  questo alla prossima puntata che sarà proprio prossima.

 

27 dicembre 2018 .  Un bambino muore solo                       [Nota 1]

Usa, bimbo di 8 anni muore in un centro per l’immigrazione al confine col Messico                                                                                                                                             [Nota 2]
Ignote le cause del decesso del bambino proveniente dal Guatemala, il secondo morto sotto custodia americana nel giro di un mese di Redazione Online
Morto in un centro per l’immigrazione la Vigilia di Natale al confine con il Messico.
Aveva la febbre, questo si sa, ma ignote ancora sono le cause della morte di un bambino di otto anni, un piccolo migrante proveniente dal Guatemala che era stato preso in custodia dalle autorità americane.
Ed è la seconda morte nel giro di un mese: l’8 dicembre si era spenta per disidratazione e fame una bambina, sempre del Guatemala, di sette anni, Jakelin Caal.

Pro memoria

I bambini ‘sotto custodia americana’ furono strappati ai loro genitori arrestati
(e imprigionati) per aver varcato illegalmente con i loro figli la frontiera che separa gli USA dal Messico.
Così un piccolo bambino è stato condannato a morire solo mentre i suoi genitori si trovavano in carcere.
“ Dio mio, perché mi hai abbandonato?” Il grido di Cristo in croce gli appartiene di diritto se a Dio mio sostituiamo ‘papà”.
Chi in un simile momento potrebbe spiegare a un piccolo sofferente fino alla morte che il suo papà non l’ha abbandonato ma che è stato rapito un tizio di nome Trump?
La registrazione dei pianti dei bambini, strappati ai genitori, si può dal link in nota                                                                                                                               [Nota 3]

In Italia credo non ci sia consentito rifugiarci nella condanna a Trump (la sua decisione di sottrarre i bambini ai genitori risulterebbe riconducibile a un’iniziativa personale ma pur sempre presidenziale) dimenticando che in Italia abbiamo costruito con legge  una analoga possibilità che ammicca ai violenti più timidi del già presidenti suscitandone penso piaceri inenarrabili

[Nota 1]   Per leggere integralmente l’articolo del 27 dicembre 2018
https://diariealtro.it/?p=6321

[Nota 2]
https://www.corriere.it/esteri/18_dicembre_25/usa-bimbo-8-anni-muore-un-centro-l-immigrazione-confine-col-messico-e9d57040-0874-11e9-9efd-ce3c5bf3dd59.shtml

[Nota 3]        https://www.youtube.com/watch?v=y05743HMrWM

A suo tempo ho registrato questi pianti  dal TG2000, notiziario di TV2000 che così si presenta oggi.
“L’attuale direttore della testata è Vincenzo Morgante.  È edito dalla società Rete Blu S.p.A., controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il TG2000 è particolarmente attento ai temi riguardanti l’attività pastorale della chiesa cattolica e del Papa”.

 

 

8 Novembre 2020Permalink

15 aprile 2020 – Schiavi della pubblica opinione producono schiavi.

Chi guardasse il calendario del mio blog ad ogni 16 aprile potrà leggere
1995 Pakistan: assassinio del sindacalista Iqbal Masih. Aveva 12 anni
Da allora il 16 aprile è Giornata Mondiale contro la schiavitù infantile –
Istituita in memoria di Iqbal, un bambino pakistano che a soli cinque anni viene consegnato ad un fabbricante di tappeti. Una fabbrica in cui i lavoratori sono tutti bambini che in regime di totale sfruttamento vengono costantemente percossi per ogni minimo errore di lavorazione o per ogni cenno di rimostranza. Iqbal riesce a scappare e, da un incontro con un’attivista per i diritti minorili, comincia la sua battaglia anti-sfruttamento e inizia a lottare contro la schiavitù infantile. La sua piccola voce, le sue denunce, fanno il giro del mondo raggiungendo una tale forza da costringere la fabbrica dove lavorava, e molte altre, a chiudere. Tuttavia è proprio in questo frangente che il bambino pakistano diviene un bersaglio e sarà a causa della sua denuncia che sarà ucciso il 16 aprile 1995.

Con mia meraviglia i giornali oggi ne parlano, ne parla la giornalista di Prima Pagina.
Nel mio blog, oltre alla data, c’era una nota promemoria con cui l’avevo associato ad altri bambini con storie d’attualità
Si può leggere il 28 settembre 2019 con il link https://diariealtro.it/?p=6897
Lascio perdere diariealtro e cerco di capire che succede

Ieri La Stampa aveva un breve articolo di Andrea Riccardi, ex ministro e fondatore della comunità di Sant’Egidio che evidenzia come regolarizzare gli immigrati sarebbe vantaggioso e giusto.
L’articolo non è leggibile ai non abbonati e non trovo più il quotidiano sparito fra quelli che cerco disperatamente di leggere con esiti deprimenti per l’insufficienza del tempo-

Mi soccorre un articolo on line
Coronavirus, Riccardi: ‘Regolarizzare immigrati irregolari, potenziali focolai di infetti’
L’articolo è firmato da Pasquale De Marte e accanto trovo anche l’indicazione per un video di Chiara Esposito [fonte 2]

La guerra contro la diffusione del Coronavirus va combattuta su più fronti.
Uno di questi potrebbe essere quello delle persone che rischiano di sfuggire al controllo in quanto irregolari. E’ il caso dei migranti, molto spesso lavoratori stagionali ai limiti della schiavitù, che possono diventare un preoccupante veicolo di contagio. A lanciare l’allarme e a proporre misure di regolarizzazione straordinarie è l’ex ministro per l’Integrazione del governo Monti, Andrea Riccardi. Il fondatore della comunità di Sant’Egidio, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha spiegato tutte le problematiche connesse al mondo del lavoro e a chi è sul territorio italiano in maniera borderline o comunque irregolare.
Un esercito di invisibili in Italia
Non è un segreto che in Italia ci siano molte persone che lavorano senza un permesso di soggiorno. Come spiega lo stesso Riccardi, si tratta di persone provenienti dall’Est Europa che lavorano come colf, badanti e baby sitter. A loro si aggiungono indiani, africani o persone del Bangladesh che prestano il loro servizio e fanno la fame. “Non hanno – evidenzia l’ex ministro- diritti e fanno la fame”. A rendere più complicata la loro situazione, secondo Riccardi, ci sarebbe stata ,la loro esclusione dagli ammortizzatori sociali straordinari del periodo.
“E’ stato – fa sapere – un errore gravissimo lasciarli senza tutele”.
Tuttavia, secondo Andrea Riccardi, sotto il profilo strettamente lavorativo il problema va affrontato sotto due aspetti. Il primo è strettamente legato alla manodopera. “Secondo Confagricoltura – evidenzia – occorrono 200.000 lavoratori, sono a rischio la produzione e gli allevamenti”.
Per Riccardi, migranti decisivi nella ripresa
La richiesta di manodopera e l’emergenza sanitaria fa nascere, secondo l’ex ministro, la necessità di offrire maggiori garanzie per chi potrebbe lavorare nelle campagne e assistere gli anziani. Tenerli ai margini potrebbe diventare un rischio destinato a diventare sensibile sotto ogni punto di vista. “In Italia – ha detto – ci sono 600.000 migranti irregolari che vivono ai margini e possono alimentare focolai di infezione.
Occorre regolarizzarli prevedendo permessi di soggiorno temporanei per garantire la tutela sociale. Nella fase 2 ci sarà ancora più bisogno di loro”.
Riccardi ha fatto sapere che non vuole sentir parlare di sanatoria, ma necessità di regolarizzare gli immigrati che potrebbero giocare un ruolo decisivo nella ripresa del Paese.
Dopo il Ministro Teresa Bellanova che aveva palesato la necessità di manodopera straniera nei campi, un’altra voce arriva sulla stessa lunghezza d’onda.

Concludo ragionando sul nuovo modello di inclusione, tramite regolarizzazione

Invisibili utili che di conseguenza devono diventare visibili; adulti impegnati nel salvare i prodotti dell’agricoltura nel nostro territorio e badanti che devono salvare famiglie abbandonate con soggetti bisognosi di assistenza
Invisibili inutili e perciò abbandonati dalle istituzioni, dalle norme di legge, alle associazioni culturali, assistenziali, dalle chiese cristiane finalmente ecumeniche nell’accettazione che, a seguito della legge 94/2009, ci siano nati nel nostro territorio cui, accuratamente classificati per condizioni burocratiche, viene negato anche il nome .
Il metodo non è quello usato in Pakistan per il povero Iqbal ma è più morbido e possibilmente altrettanto efficace .

Schiavi della pubblica opinione producono schiavi.
Meritano segnalazione i pochi che si sono rifiutati di partecipare alla distruzione di nati in Italia, distruzione gradita all’indifferenza dei più.

Di seguito accanto ad ogni passaggio indico la data più recente in cui ne ho scritto nel blog diariealtro dove si possono trovare i link per risalire alle fonti.
Ha espresso il sui dissenso la Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (e va segnalata in proposito l’attività del GrIS FVG) anche in sede congressuale nel 2014,
La ministra Lamorgese ha dato dignità alla circolare che affida ai comuni l’aggiramento eticamente e politicamente sostenibile dei comuni che la applicano. (7 settembre 2019)
Il consigliere Furio Honsell ha richiamato il ruolo dei comuni con una mozione approvata dal consiglio regionale del FVG (3 ottobre 2919) l.
Ha dato notizia della necessità di cambiare la legge il gruppo Convention on the Rights of the Child
anche con la pubblicazione del 10° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. (14 marzo 2020)
Ha consentito alla mia ipotesi il giurista Pietro Ichino
(direttamente al suo sito: https://www.pietroichino.it/?p=54020 )

FONTI
[fonte 1]
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/04/14/news/coronavirus-andrea-riccardi-regolarizziamo-tutti-gli-immigrati-cosi-possiamo-evitare-il-contagio-1.38715498
[fonte 2]
https://it.blastingnews.com/politica/2020/04/coronavirus-riccardi-regolarizzare-immigrati-irregolari-potenziali-focolai-di-infetti-003115143.html

15 Aprile 2020Permalink

4 luglio 2019 – Figli, mamme, papà: diritti indivisibili di persone uguali

Mia piccola osservazione
Il superiore diritto del bambino è inseparabile dal rispetto dei diritti dei genitori quale che sia la modalità della loro unione.
Devo la segnalazione delle  notizie che trascrivo alla cortesia del prof Francesco Billotta, Università di Udine.

L’Inps ha riconosciuto alla madre non biologica di una coppia lesbica i riposi giornalieri previsti per chi ha i figli entro l’anno di età, i cosiddetti permessi per l’allattamento, due ore al giorno retribuite al 100%. È la prima volta che succede in Italia e la decisione, arrivata dopo che le due mamme si sono rivolte al Tribunale di Milano, apre la possibilità di usufruirne a tutte le coppie dello stesso sesso che sono nelle medesime condizioni. La vicenda riguarda una coppia di donne milanesi, che si sono sposate a Copenaghen quattro anni fa e hanno un bimbo di sei mesi. Il piccolo ha, anche legalmente, due mamme grazie ai riconoscimenti alla nascita fatti dal sindaco Beppe Sala.
«Mia moglie è libera professionista: la legge prevede che se la madre non usufruisce dei riposi giornalieri previsti per i dipendenti lo possa fare il padre e quindi abbiamo chiesto che li avessi io, allo stesso modo — racconta Sara, 39 anni, educatrice —. Noi siamo entrambe genitori a pieno titolo del bimbo, facciamo tutte e due le stesse cose: quando lei non c’è lui prende il biberon da me, non cambia niente che io non l’abbia portato in pancia», aggiunge. L’Inps però ha rifiutato in base al presupposto che «la domanda per l’allattamento della madre non partoriente non può essere accolta in quanto al momento la normativa non prevede tale diritto».
Sara allora si è rivolta al Tribunale di Milano, assistita dai legali di Rete Lenford Giovanni Mascheretti, Valentina Pontillo ed Emiliano Ganzarolli: «Mia moglie è dovuta tornare subito al lavoro: io dal terzo mese avrei potuto allattare il bimbo con il latte che lei tirava con il tiralatte — spiega —. Invece senza permessi eravamo costrette ad aspettare la sera, che smontassi dal lavoro. Mia moglie, che è una lavoratrice autonoma, così ha dovuto limitare la sua attività perché io non potevo aiutarla: è stato tutto molto più complicato».
Lo scorso 17 giugno si è svolta la prima udienza: il Presidente del Tribunale Pietro Martello ha sollecitato l’Inps a intervenire e alla fine l’Ente di previdenza ha dato parere favorevole alla richiesta, riconoscendo i permessi per l’allattamento. «È un importante passo avanti per la tutela della genitorialità e una decisione che mette al centro il primario interesse delle bambine e dei bambini ad avere pieno accudimento da parte di entrambi i genitori, specie nei primi mesi di vita» commentano i legali. «Il passo successivo è il riconoscimento degli assegni familiari e del congedo parentale anche alle coppie dello stesso sesso, che finora l’Inps ha negato», aggiungono.
Per Sara, la decisione è stata un sollievo, che ripara il «dispiacere» di essere dovute ricorrere ai giudici: «Ora finalmente posso prendermi cura di mio figlio — dice — Ci siamo sposate, abbiamo fatto tutto secondo tradizione, ci hanno riconosciute entrambe come madri, e poi sono dovuta andare in Tribunale perché a mio figlio era stato negato un diritto: alla fine era lui che ci rimetteva.                                     [Fonte 1]

«Io, avvocata, chiedo Tribunali più attenti al diritto di maternità» Errico Novi

È una donna, orgogliosamente avvocata e milanese. «Sono consapevole che esserlo a Milano è un onore e un onere: è un Foro straordinario, ci sono colleghi che rappresentano l’eccellenza della professione anche a livello internazionale, ed è inevitabile sentire il peso della responsabilità». Monica Bonessa parla innanzitutto da modello di laboriosità lombarda, rigorosissima, consapevole della competizione in cui è immersa, ispirata a un’idea sacra del dovere, prima ancora che da mamma.
Eppure si è vista negare il legittimo impedimento in vista di un’udienza, alcuni giorni fa, dal suo Tribunale, «nonostante mi trovassi all’ottavo mese di gravidanza e con il rischio di parto prematuro». Ecco. Poi aggiunge: «Prima ancora che per lo stato di maternità, l’ho chiesto per il diritto alla salute di mia figlia. E ancora di più, per il diritto di difesa del mio assistito, che invece ho dovuto affidare a un collega, bravissimo ma costretto a studiarsi in mezza giornata un anno di causa». L’avvocata Bonessa si tiene sempre un passo indietro, nel raccontare la sua storia esemplare. Insiste nel parlare dei diritti altrui, meno che del suo di donna in maternità. Eppure da un anno e mezzo in Italia è in vigore la legge fortemente voluta dal Consiglio nazionale forense, che in ambito civilistico impone appunto al giudice, “ai fini della fissazione del calendario”, di tenere conto “del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi”. Certo, nel processo penale la norma è più secca, e configura il legittimo impedimento senza subordinarlo al bilanciamento, da parte del giudice, con un eventuale grave pregiudizio alle parti nelle cause urgenti, com’è invece previsto, appunto, nel civile.

Quello che le è successo è sintomatico di un limite culturale?
Intanto vorrei precisare. Fino a luglio, le udienze previste per la causa che ho chiesto di rinviare erano quattro. Avevo chiesto il rinvio per una delle udienze e la proroga termini per l’altra. Nel primo caso c’è stato il diniego del giudice. Nel secondo, nonostante il parere sfavorevole della controparte, il rinvio è stato accordato. Mi pare emblematico.
Di cosa, esattamente?
Di una certa insufficiente umanità. Anche tra colleghi. L’ho scritto al presidente del Tribunale: proprio perché la nostra è una sede giudiziaria eccellente, della quale sono orgogliosa di far parte, mi chiedo dove vi sia stata accantonata l’umanità.
Si riferisce anche al giudice?
Mi riferisco più in generale a un’idea distorta, deformante della maternità. Intesa come se fosse un carico che la donna deve assumersi in via esclusiva nel momento in cui decide di mettere insieme famiglia e lavoro.
Non per tutti è così: mentre la legge era all’esame del Parlamento, la presidente aggiunta dell’ufficio gip di Milano, Ezia Maccora, disse al Dubbio di riconoscere già la gravidanza come legittimo impedimento.
Certo, non per tutti è così. Ma io accetto la sfida. Ho voluto la ’ bicicletta’, ossia la maternità sovrapposta al lavoro. Pedalo. Però pretendo il rispetto della salute di mia figlia e quello del diritto di difesa del mio assistito. Che potrebbe essere favorito dal riconoscimento dell’avvocato in Costituzione?
Sono convinta che si tratti di un riconoscimento importantissimo. Il diritto di difesa è essenziale, e l’avvocato ha un ruolo imprescindibile: in aula trattiamo della vita delle persone, dei diritti fondamentali, di questioni di rilevanza enorme. Custodi di un valore su tutti gli altri.
A quale si riferisce?
Al diritto di difesa a cui corrisponde l’affidamento al difensore. L’assistito ci rivela i suoi segreti. Ecco. Questo mi fa dire che il riconoscimento anche costituzionale del ruolo dell’avvocato ci chiama a una responsabilità Si riferisce all’avvocatura in generale?
Sì, il riconoscimento va onorato con una presa di coscienza. Bisogna essere all’altezza. Cito un episodio tra i tanti che mi sono stati raccontati in queste ore, da quando ho reso pubblica su facebook la mia vicenda personale. Mi è stato detto di una collega costretta ad abbandonare l’udienza in barella, trasportata in ospedale con l’ambulanza perché le si erano rotte le acque. Il difensore della controparte ha detto al giudice: ’ Andiamo avanti con l’udienza’. Non è possibile.
Ed è soprattutto ingiustificabile. Prima ancora che il nostro ruolo venga sancito in Costituzione, noi non possiamo ignorarlo perché il nostro ruolo sociale è affermato all’articolo 1 del nostro codice deontologico. Siamo richiamati al rispetto della persona, alla tutela sacra dei diritti fondamentali. Vuol dire rispettare anche i diritti fondamentali degli altri avvocati, come avrebbe dovuto essere per la collega portata via in ambulanza e anche per me, che ho trovato una controparte contraria al rinvio. Il rispetto non può venir meno tra noi. Neppure in un Tribunale di eccellenza e ultra competitivo come quello di Milano.

UN GIUDICE CIVILE DI MILANO E IL DIFENSORE DELLA CONTROPARTE LE HANNO NEGATO IL RINVIO: «DOBBIAMO AVERE PIÙ RISPETTO TRA COLLEGHI SE VOGLIAMO CHE IL NOSTRO RUOLO SIA RICONOSCIUTO ANCHE IN COSTITUZIONE»                                                                         [Fonte 2]

[Fonte 1]
https://www.corriere.it/cronache/19_giugno_27/milano-anche-madre-non-biologica-una-coppia-lesbica-ottiene-permesso-l-allattamento-4d8eb2e0-98e9-11e9-a7fc-0829f3644f7a.shtml
[Fonte 2]
http://ildubbiopush.ita.newsmemory.com/publink.php?shareid=051287737&fbclid=IwAR0SmvFlnnwmYDshE2l9DRYtP7NI-QJwBhJ_-hSlbjxgDyEthIiLM9N8n5o

4 Luglio 2019Permalink

6 febbraio 2019 – Una chiesa olandese salva una famiglia condannata all’espulsione. I vescovi italiani invece …

1 febbraio 2019   –  La messa è finita: la preghiera non stop salva la famiglia armena . Non sarà espulsa dall’Olanda. (link in calce)

La celebrazione durata più di tre mesi è riuscita nel suo intento: la famiglia Tamrazym, nel Paese da 9 anni non verrà rimandata nel paese d’origine dal quale scappava.
La maratona religiosa della chiesa protestante di Bethel, all’Aia, è finita. Era stata una strategia per evitare il rimpatrio di una famiglia di profughi armeni, che si era vista rifiutare la richiesta di asilo, nonostante viva in Olanda da nove anni.
Il governo dell’Aia si è espresso positivamente nei confronti della famiglia: i due genitori e i tre figli potranno restare, soprattutto perché i ragazzi vanno ancora a scuola e all’università.
In Olanda la polizia non ha il diritto di entrare in un luogo di culto e interrompere una funzione religiosa. È proprio così che il parroco della chiesa è riuscito ad evitare il rimpatrio.La famiglia Tamrazyan, cristiana credente, ma con il permesso di soggiorno scaduto, si era vista rifiutare la richiesta d’asilo, e ha avuto l’idea di chiedere “asilo” in chiesa.
Giorno e notte. La cerimonia è durata oltre tre mesi, con quasi 650 pastori e fedeli, provenienti da tutto il Paese, ma anche da Francia, Germania e Belgio, che si sono dati il cambio per proteggere i cinque armeni, organizzando una messa a oltranza.
La costanza è servita: il governo olandese si è arreso e ha garantito alla coppia, con i suoi tre figli, di restare nel Paese.

Mio commento: Una chiesa ha sfidato il governo olandese e ha salvato una famiglia armena condannata all’espulsione con una continua preghiera che – per più di tre mesi – ha impedito alla forza pubblica di entrare nel luogo che era diventato il loro rifugio sicuro.
Ora è sicuro tutto il territorio dello stato.

Non posso non pensare ai bambini nati in Italia che la legge condanna a non avere esistenza giuridica riconosciuta come loro dovuto. Continuo a dirlo da dieci anni trovando incompetenza e cinismo nei partiti politici, indifferenza nell’opinione pubblica, fastidio in associazioni altrimenti rispettabili, rigetto del problema nelle chiese cristiane cui appartiene anche la chiesa cattolica..
Dal 2009 la legge 94 all’art. 1 comma 22 lettera g richiede il permesso di soggiorno per registrare la dichiarazione di nascita.
Ancora una volta affido il chiarimento del problema alle parole del Terzo Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (novembre 2017. cap.3.1):
«Rispetto … al diritto di registrazione alla nascita, si fa presente che l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, avvenuta con la legge 15 luglio 2009 n.94 in combinato disposto con gli artt. 316-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza delle irregolarità di un migrante. Tale prescrizione condiziona i genitori stranieri che, trovandosi in situazione irregolare, spesso non si presentano agli uffici anagrafici, proprio per timore di essere eventualmente espulsi».
E il rapporto ancora raccomanda «di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini ad essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori».
Contestualmente alla legge era stata però emanata la circolare n. 19 del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) che afferma:
« Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».
Nella migliore delle ipotesi si affida la sicurezza dell’esistenza alla fragilità di una circolare, negando a chi richiede asilo la certezza della legge e umiliando tutti noi, quando accettiamo questo vulnus di civiltà, a cittadini che si beffano di umanità e, non a caso, degli art. 3 e 10 della Costituzione

La chiesa di Bethel e il Vaticano
Nel 2015 i vescovi italiani convocarono un Sinodo sulla famiglia in cui si occuparono di tutte le criticità che la caratterizzano e riuscirono ad identificare. E lo fecero con attenzione e competenza.
Non vollero però occuparsi dei bambini che nascevano ed erano condannati per legge a non avere famiglia.
Un omaggio a coloro che una decina di anni fa esercitarono la loro influenza sull’opinione pubblica come ‘atei devoti’?
Un salvagente lanciato a quei cattolici che votano Lega ormai debordata oltre il punto cardinale che le era caro? O direttamente a un tale che agita pubblicamente rosari e Vangeli mentre fa tutto ciò che gli riesce per cacciare i richiedenti asilo?

Sia chiaro che la garanzia del certificato di nascita a chi nasce in Italia (quale che ne sia la cittadinanza) non implica alcun aumento di spesa.
O … non so immaginare tutte le perversioni che possono sostenere questo silenzio vigliacco più che opportunistico. Lo mantengono mentre il papa in terra di Arabia invoca la pace.
Anche in questa situazione fingono di non sapere che dentro quel richiamo ognuno ha un ruolo, a partire dal rispetto dei diritti negati ai più deboli anche in Italia non solo in Arabia Saudita.

https://www.tpi.it/2019/01/31/messa-olanda-armeni-no-espulsione/?fbclid=IwAR3BBTg1HEelkEuq1_tdRZi862M0r3UEdjzPwPwsXnVJ-S_h_soNQx6W7xQ

6 Febbraio 2019Permalink

18 agosto 2018 – Nella fine il mio principio _2

Fra politica e geometria: rette parallele o convergenze parallele?

Da qualche anno la politica nei confronti di nuovi nati sembra svolgersi sue due parallele, esclusivamente su quelle che non si incontrano e non si piegano al ricordo delle convergenze parallele, un bizzarro ossimoro di solito attribuito ad Aldo Moro.
Mettiamola in un altro modo: ci sono i figli nostri e i figli degli altri. Lo spazio fra loro è impercorribile
I figli sono classificabili per categorie o sono solo figli?

Per assicurare che non ci siano più figli divisi in categorie di serie A e di serie B il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 propose la “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219” da attuarsi con delega al governo.
Il testo di quella norma di sintesi stabilisce:
• l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
• il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;
• la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;
• la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.                                                                         [fonte 1]

Potremmo quindi sperare che la novità, introdotta anche da un linguaggio che identifica i figli come tali senza alcuna classificazione, annullando aggettivi imposti per distinguere, aggettivi  nati da vecchi pregiudizi, sia finalmente non solo norma ma anche cultura condivisa.
Potremmo se il dibattito parlamentare sulle Unioni Civili non ci avesse dato una scossa di brutale realismo, creando un ostacolo, per ora non superato, al riconoscimento della possibilità dell’adozione del figlio del partner (Stepchild Adoption).                                                                            [fonte 2]

Ancora una volta il capro espiatorio è il bambino.
Quello che è accaduto nella mutilazione della proposta Cirinnà è il segno della cultura che non tollera di confrontarsi con il minore persona e tratta i bambini, che pur esistono, a misura delle modalità della loro gestazione, infischiandosi brutalmente anche della norma che riconosce come valore la continuità affettiva, riproponendo quindi serie A e B sia pure fondate su nuove ipotesi di classificazione. E’ stato trovato un utile oggetto di carne (peso medio kg 3) che si può usare per intimorire i genitori. Non ha difese e nessuno lo rappresenta. Quel che conta è promuovere la paura non la vita e la nuova figura del bambino spia è culturalmente significativa nella sua capacità di diffusione.                    [fonte 3]
Se è pienamente comprensibile che – nel restringimento dei tempi e delle modalità del dibattito –  il sacrificio del bambino sia stato il prezzo pagato all’approvazione della legge sulle Unioni Civili, è pur vero che durante la discussione in parlamento accadde il peggio e ne fanno fede i modi in cui si svolse (prendo come esemplare di riferimento l’allora on. Giovanardi, ma non era il solo).
Fu completamente ignorato il principio del superiore interesse del minore e il minore venne invece usato per indebolire la posizione genitoriale se collegata alle coppie omossessuali.                                                     [fonte 4]

Il neonato fantasma
E così torniamo al “principio della fine”. E finiamo sulla parallela dei minori che, per essere ‘di serie B, non devono incontrarsi con i diritti di serie A.
Secondo me, è necessario – o almeno per me lo è – ricominciare a far ordine per conservare una memoria che non si appaghi di frammenti usati pretestuosamente a vantaggio di scelte indifferenti all’eventuale devastazione del l’art. 3 della Costituzione, a partire dal rispetto dei minori.

Ricollochiamoci nel 2008, quarto governo Berlusconi, ultimo della XVI legislatura.

Il Ministro dell’Interno, on. Roberto Maroni, ancora si qualificava (per chi volesse, come io ho fatto, verificare) come LN. Il Nord ci riporta a una Lega non ancora delocalizzata in altre latitudini del territorio del Paese. I signori in questione, validamente appoggiati dai loro collaboratori, si predisponevano a osare l’impossibile: peggiorare la legge Bossi Fini. E ci riuscirono.
Io comunque mi limito al mio solito problema dei bambini fantasma, quello che appartiene all’art. 1 comma 22 lettera g alla legge che seguirà l’anno successivo con il n. 94.
Vado ancora una volta per ordine, seguendo la documentazione che ho raccolto.
So che questa è la conclusione di un impegno che ho preso con me stessa e insieme la morte di una speranza. Ne esco sconfortata soprattutto per aver constatato che gli spregiatori dei bambini-persona, persona che fin quando ha meno di 18 anni non ha chi la rappresenti, abbondano.
In Italia non abbiamo nemmeno un termine che dignitosamente identifichi i minori per cui la legge che ha ratificato la Convenzione di New York ha scelto il penoso ‘fanciullo’.                                                                   [fonte 4]

Come si creano spie efficaci e gratuite.

Il primo tentativo fu con i medici che avrebbero dovuto denunciare i pazienti non comunitari senza permesso di soggiorno che si fossero presentati per cure necessarie.
Il tentativo fallì per la reazione forte , consapevole e responsabile di medici e personale sanitario che si rifiutarono alla devastazione della deontologia nella loro professione e la norma arrivò in parlamento senza quell’articolo.
Ne ho scritto molto nel mio blog e a quello rinvio.                    [fonte 5]
La legge, così come era stata predisposta, venne approvata con voto di fiducia.
E nella conclusione del mio impegno voglio ancora una volta percorrere una strada che ho conosciuto, una strada che abbonda di esempi che fanno male a chi si senta umano.

Cominciamo dal permesso di soggiorno.
La legge 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (la cosiddetta Turco Napolitano) che , per questo aspetto, passò indenne attraverso le forche caudine della Bossi Fini, aveva detto:

Art. 6 comma 2  “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
La norma letta in altro modo forse è più comprensibile:
Gli stranieri non comunitari non devono esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8 (dlg 25 luglio 1998 n. 286), se il motivo dell’ingresso in Italia sia l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo o la richiesta di registrazione di atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi”.                        [fonte 6]

Ma non è alla legge Turco Napolitano che dobbiamo far riferimento, né alla successiva Bossi Fini (2002), bensì al pacchetto sicurezza.

Ora propongo una lettura coordinata dell’Articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) mentre riproduco l’originale in nota                                     [fonte 7]
I documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, del dlg 25 luglio 1998 n. 286 non devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione se il motivo dell’ingresso sia l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo o l’accesso alle prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale ( di cui all’articolo 35 – dlg 25 luglio 1998 n. 286) o l’accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie)”.

Mentre annoto in nota l’elenco delle prestazioni sanitarie dovute agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale rinvio il riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie a una prossima puntata delle mie memorie              [fonte 8]

Non posso però sorvolare sul punto 5 dell’articolo 35 che recita:
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.
Nelle scemenze che ho sentito non ho mai trovato questa norma. Gli ululati di Salvini non l’hanno mai citata e quindi non esiste. E il silenzio rafforza la cultura che identifica ‘l’altro’ con il delinquente. Penso con fastidio e peggio anche al silenzio di comodo (non scontentare la plebe desiderosa di ululare!) del Pd e altra sinistra – anche di quella che più sinistra non si può

Per parlare di chi non esiste ma c’è – Due documenti ufficiali

Un anno dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza l’on Leoluca Orlando interroga il governo.
Al testo dell’interrogazione segue la risposta firmata dal sottosegretario Davico, pure lui LN come il ministro Maroni..
Sono due documenti importanti perché dimostrano che a un anno dallo scempio operato dal pacchetto sicurezza la minaccia era ancora pienamente valida: “Ci sei ma non esisti e io faccio di te una pietra di inciampo alla sicurezza di tua mamma, papà, fratelli e sorelle”.

Il primo: Interrogazione a risposta scritta 4-08314 presentata da Leoluca Orlando lunedì 2 agosto 2010, seduta n.363

LEOLUCA ORLANDO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che: in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
alla lettera g del comma 22 dell’articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali ‘articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »;
questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure;
in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana;
con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione; al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»;
a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa -: se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare. (4-08314)

Il secondo: Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426 all’Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando

Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo».
È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato.
Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico.

Qualche tempo dopo l’on Orlando, sollecitato da Paola Schiratti, allora bravissima consigliera provinciale (purtroppo Paola non è più fra noi), presentò una proposta di legge di assoluta semplicità che sarebbe stata poi la base per azioni ulteriori che mai si volle raggiungessero un livello operativo.
Sia la proposta Orlando, sia le due successive non impegnavano alcuna modalità di spesa.
Ricopio solo il testo della pdl lasciando la relazione alle note [fonte 9]

XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756 PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI
Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 7 novembre 2011.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell’infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati

Una strada verso il nulla

La proposta Orlando appartiene alla XVI legislatura, come pure la circolare 19 cui l’interrogazione e la relazione alla pdl fanno riferimento e di cui scriverò più avanti.
Durante la XVII legislatura furono presentate due proposte di legge (740/camera e 1562/senato) che – pur con qualche precisazione maggiore – ricalcavano lo schema della proposta Orlando.
Se ne possono leggere i testi con i link in nota                          [fonte 10]

L’on Boldrini e il sen Grasso (rispettivamente nel loro ruolo di presidente della Camera e del Senato) le affidarono alle rispettive commissioni Affari Costituzionali dove giacquero ignorate dai proponenti e dalla società (in)civile per tutto il tempo scandito dai Governi Monti, Letta e parzialmente Renzi perché nel 2015 avvenne un cambiamento che investì poi anche il governo Gentiloni, ultimo della XVII legislatura
Nel corso degli anni, se ben ricordo dal 2011, era alla attenzione del parlamento una proposta di legge costruita su altra a iniziativa popolare “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”
Nel 2015 venne approvata dalla Camera e trasmessa al senato dove si giacque intatta per due anni sebbene avesse un ampio sostegno nell’opinione pubblica, soprattutto di giovani
In nota un link che permette di raggiungerne uno schema molto utile data la complessità della materia.

Un testo risolutore e un emendamento negazionista

Anche il testo che si raggiunge con questo link però non prende in considerazione il piccolo comma 3 dell’art. 2 che propongo con l’inserimento della modifica e pubblicando in nota l’originale
“2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.                                               [fonte 11]

Se la legge sulla cittadinanza fosse stata approvata senza modifiche questo articolo avrebbe risolto anche il problema di chi, non avendo un’identità riconosciuta, si sarebbe trovato ad affrontare la vita da persona legalmente inesistente. E ancora così si trova.
E tale era il convincimento che così dovesse essere che otto fra senatori/trici (FI-PdL) avevano proposto un emendamento per sopprimere il comma 3 dell’art. 2.
Questo punto per me resta una delle scoperte che nel cammino di otto anni più mi hanno meravigliato: un gruppo di adulti che affronta, con spietata spudoratezza, un neonato per dirgli: Tu non esisti.

Provvisoria conclusione
A questo punto abbiamo la certezza che l’opposizione a che i nati in Italia, figli di migranti senza permesso di soggiorno, abbiano un’identità riconosciuta e quindi un nome e una famiglia è totale.
Nessuno li vuole. Chi ne ha proposto la distruzione come persone perché è convinto che così debba essere ha giocato fra ignoranza e viltà.
L’impegno di alcune persone interne alle istituzioni non è servito a nulla
Ora mi restano nell’ordine alcuni problemi da considerare per chiudere questa orribile pagina.
Lo farò con la prossima puntata.
Per il momento li elenco: i matrimoni e la sentenza 245 della Corte Costituzionali, la circolare n. 19,  la scuola per chi non esiste, la chiesa cattolica autorità che scappa.

[fonte 1]

http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/26/filiazione-in-vigore-il-dlgs-che-elimina-discriminazioni-dei-figli-naturali

[fonte 2] dal mio blog gennaio 2018
https://diariealtro.it/?p=5485

[fonte 3] – Legge 19 ottobre 2015 n. 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare

[fonte 4]
Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
(New York 20 novembre 1989)

[fonte 5]   3 febbraio 2017
https://diariealtro.it/?p=4831

[fonte 6]
Elenco dei documenti indicati nell’art. 5 comma 8 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell’interno, in attuazione dell’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996.

[fonte 7]
g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;

[fonte 8]
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .
Articolo 35 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.
1 e 2. (omissis)
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. (omissis)
http://www.altalex.com/documents/news/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-v#titolo5

[fonte 9]
XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756 PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI.
Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 7 novembre 2011

Onorevoli Colleghi! — La legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica, ha modificato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In particolare, la lettera g) del comma 22 dell’articolo 1 della legge n. 94 del 2009 ha modificato il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico in materia di obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno per gli stranieri: la nuova formulazione, nell’ambito dei provvedimenti esclusi dall’obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno, espungeva l’esplicito riferimento agli atti di stato civile e all’accesso ai servizi pubblici sostituendolo con quello inerente all’accesso alle prestazioni sanitarie e con quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Premesso che il citato comma 2, anche nel testo modificato, è stato di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione – diritti fondamentali e diritti umani ma, soprattutto, di primario interesse pubblico – di tutte le persone extracomunitarie presenti, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbligava le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le cure adeguate, non altrettanto può dirsi degli atti di stato civile – quali nascita, stato di famiglia e morte degli stranieri – in ordine ai quali la modifica apportata della legge n. 94 del 2009 ha creato dubbi interpretativi, cioè se questi atti siano o meno esentati dall’attestazione del soggiorno. Di diversa natura, ma altrettanto problematico, è il nuovo riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie – in luogo del più generico «accesso ai servizi pubblici» – dalle quali risulterebbero esclusi le scuole dell’infanzia e gli asili nido.
La necessità di chiarimenti sulle questioni inerenti allo stato civile introdotte dalla legge n. 94 del 2009 è testimoniata dalla tempestiva emanazione di una circolare del Ministero dell’interno – n. 19 del 7 agosto 2009, protocollo n. 0008899 – la quale chiariva, al punto 3, che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».
Le indicazioni, pur lodevoli, della circolare, appaiono giuridicamente contraddittorie rispetto al tenore della normativa che, con tale strumento, non può ritenersi né sostituita né interpretata e da cui esplicitamente emerge la volontà di sopprimere il riferimento agli atti di stato civile.
In termini pratici, ciò che ne consegue è l’impreparazione degli uffici di molti enti locali in ordine a ciò che occorre applicare e la mancata registrazione di nascita da parte dei genitori extracomunitari per paura di denunce e di espulsioni, non costituendo la circolare, per loro, uno scudo sufficiente.
Dal Ministero dell’interno sono giunte a suo tempo rassicurazioni in ordine al diritto al riconoscimento dello status di figlio indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori, status che, ove mancante, lederebbe un diritto assoluto del figlio in quanto, in assenza dell’atto di nascita, risulterebbe inesistente dal punto di vista delle regole dell’ordinamento giuridico.
La Costituzione garantisce tutti i diritti a tutti i soggetti, senza distinzione alcuna, e in particolare afferma il principio dell’inviolabilità del diritto del nato, alla stregua di quanto sancito in materia di tutela dei minori dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991.
In armonia con lo spirito e con i dichiarati intenti della circolare ministeriale, nella ricerca di uno strumento idoneo a fugare ogni dubbio, si propone una modifica espressa alla normativa vigente al fine di escludere dall’obbligo di esibizione di documenti attestanti il soggiorno i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile e alle prestazioni scolastiche delle scuole dell’infanzia e degli asili nido.

[fonte 10]
XVI legislatura https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-019-servdemo-07-08-2009.pdf
XVII legislatura
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005820.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44666_testi.htm

[fonte 11]
28 giugno 2017 – La proposta di legge sulla cittadinanza https://diariealtro.it/?p=5047
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46079.pdf
Al comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

(continua  _  2)

18 Agosto 2018Permalink

18 giugno 2018 – Come gli orchi delle favole

Il modello USA ha superato il maestro lego/italiano.

Sono circa duemila i bambini separati dalle loro famiglie al confine Usa-Messico dal 19 aprile al 31 maggio,  dopo l’entrata in vigore della politica di tolleranza zero dell’amministrazione Trump contro l’immigrazione clandestina. Lo riportano i media Usa citando dati del dipartimento per la Sicurezza interna, sullo sfondo delle polemiche per la violazione dei diritti dei bambini, denunciata anche dall’Onu [fonte 1 e 2]

Nel 2016, a una cinquantina di chilometri circa dalla città di El Paso, sotto la presidenza del democratico Barack Obama, era stato allestito un «centro di detenzione temporanea»: veniva utilizzato per ospitare famiglie di migranti ma senza separarle.

In questa occasione, la Casa Bianca rivendica apertamente la sua politica, ammettendo senza giri di parole di voler in tal modo scoraggiare i clandestini. Lungi dall’essere preoccupato per il clamore suscitato dalla questione, il presidente Usa starebbe per chiedere una vasta riforma dell’immigrazione — che da mesi slitta al Congresso —e mette sotto pressione l’opposizione: «I democratici costringono la separazione delle famiglie al confine con la loro agenda legislativa orribile e crudele», ha twittato il presidente. Divisi nella loro maggioranza, i repubblicani …» continua. [fonte 3]

L’abile maestro lego/italiano comincia dai Rom

Il maestro cominciò ad esercitarsi oltre i proclami, trovando il modo di coinvolgere direttamente gli italiani di pervasiva fede padana, con una campagna sistematica contro Rom e Sinti, che inizialmente chiamava in gioco il presidente Scalfaro (1992-1999). Gli vennero inviate migliaia di cartoline, distribuite lungo il corso dei pellegrinaggi in onore del dio Po, dal Monviso a Venezia, dove il leader della Lega avrebbe dato nel 2008 il meglio di sé nel famoso discorso in cui allocava la bandiera in forma che si voleva platealmente disonorevole.
Nelle cartoline/petizione – che si potevano inviare al Presidente senza francobollo – si chiedeva di diventare Rom per fruire del soccorso di 35.000 lire al giorno che spettava ai profughi dalla ex Jugoslavia il cui status fosse riconosciuto. Se riconosciuti tali erano raccolti in campi dove le 35.000 lire di norma servivano ai gestori per il loro mantenimento.
Il richiamo ai rom era una bugia ma fu creduta e nulla fece per smentirla il Quirinale destinatario delle cartoline. Gli sussurrava all’orecchio il conte zio di manzoniana memoria : “sopire, troncare, … troncare, sopire” e il presidente, uomo di buona cultura, conosceva certamente i Promessi Sposi.

L’abile maestro identifica i nuovi nati da trasformare in fantasmi

Il maestro allora si sentì tanto sicuro da poter identificare una categoria da danneggiare: i nati in Italia, figli di migranti non comunitari irregolari perché privi di permesso di soggiorno, non dovevano avere il certificato di nascita.
Il metodo escogitato era abilissimo e obliquo, così contorto che poteva anche essere digerito dagli italiani ‘sopiti’ senza turbare il luogo comune del loro conclamato amore per l’infanzia che, nelle disposizioni ministeriali e nelle leggi italiane, non viene (ancora?) impudicamente esposta alla devastazione proclamata e ostentata come vogliono invece le grida dirette del presidente degli Stati Uniti.
Si grida contro le invasioni ma si tace (sopire!) su chi nasce in Italia. La cosa importante è non vederlo: prima o poi il modello di costruita invisibilità tornerà utile.
Anche la shoà non cominciò con i lager.

 

 

 

Il certificato non era (e non è)   loro negato ma, quando gli irregolari genitori chiedano la registrazione della loro nascita lo sportello del comune può trasformarsi nella trappola dove la piccola spia appena nata, ma già punita per la sua origine, ne segnali l’irregolarità meritevole di espulsione anche per le badanti che abbiano perso il lavoro per la morte del soggetto della loro attività pur se ’badato’ per anni. [fonte 4].

I primi maestri sono i silenzi tanto più nefasti quanto più autorevoli.

Il ‘maestro’ non è persona di cui si possa identificare l’identità, ammesso che ne abbia una, ma non ce n’è bisogno.
Ormai una legge che dal 2009 – quando il voto di fiducia da proposta la innalzò a norma – è transitata intatta nelle maggioranze prudentemente sorde e cieche ai tempi dei governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni da cui è stata offerta al governo Conte come un pacco regalo, utile e senza fiocchi colorati, discreto e invisibile ai più.
Maestri sono i silenzi di quella che fu maggioranza e oggi è opposizione ‘di centro sinistra e di sinistra’ tout court, confortata dagli autorevolissimi vescovi italiani, uniti nella CEI, che pure inondano l’opinione pubblica di indicazioni corrette e accettabili a tutela dei bambini, se e solo se forniti di famiglia.
Se di famiglia sono privi non si vedono, fantasmi trasparenti attraverso cui lo sguardo passa senza ostacoli che lo obblighino a soffermarsi. Anche le chiese protestanti tacciono in un clima ecumenico che non fa onore a nessuno. [fonte 5]

L’inesistenza di registrazione anagrafica è caratteristica accomuna questi piccoli agli schiavi di un tempo – negli USA e in Europa – per cui non esisteva la possibilità di registrazione della nascita mentre di alcuni di loro, liberati, si conosce la data della morte.

[fonte 1]
Il ‘cartoonist’ Roy Rogers, autore della vignetta. sarebbe stato licenziato per averla pubblicata.
https://www.theguardian.com/media/2018/jun/17/pittsburgh-post-gazette-rob-rogers-cartoons

[fonte 2]
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/usa-2-000-bimbi-tolti-a-genitori-migranti-al-confine-con-il-messico_3146338-201802a.shtml

[fonte 3]
https://www.corriere.it/esteri/18_giugno_16/usa-2000-bambini-separati-loro-famiglie-confine-il-messico-dcec718e-7108-11e8-8f08-e72858c58491.shtml

[fonte 4]
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione
In quel sito viene pubblicato il testo unico sull’immigrazione, nel testo coordinato del decreto legislativo 25/07/1998 n° 286, aggiornato con le modifiche apportate. Si veda l’art 6 comma 2 come modificato con le parole inserite dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

[fonte 5]
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html
Prima  parte. La chiesa in ascolto della famiglia

 

18 Giugno 2018Permalink

15 maggio 2018 – Qualcuno si occuperà di esseri umani che la legge vuole fantasmi dalla nascita?

Premessa: le note non sono collegate per difficoltà del PC ma segnalate e si trovano in calce con i link funzionanti

Domenica 13 marzo a Udine abbiamo deciso il quadro politico del comune, pienamente conforme a quello della Regione il cui presidente appartiene alla Lega.
Non dimentichiamo che una norma diventata legge nel 2009 inquina ancora la nostra convivenza.
L’aveva voluta l’on. Maroni, ministro dell’interno nel quadro del quarto governo Berlusconi che se ne fece garante. Non ne è stata compresa la gravità e ha resistito impavida, scivolando dalla XVI legislatura alla XVII, assicurata dalla continuità dell’indifferenza dei governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni.
Ora passerà alla XVIII legislatura nel contesto di un quadro politico che attraversa le istituzioni dallo stato al al Comune che potrebbe diventare il luogo in cui si nega esistenza a chi nasce sul nostro territorio.

Mi riferisco alla negazione per legge del certificato di nascita ai nati in Italia, figli dei migranti non comunitari privi del permesso di soggiorno.

Provo a ripercorrerne la storia di vicenda sconcertante

Provo a ripercorrerne la storia senza dimenticarne il riferimento indispensabile, l’art. 3 della Costituzione.

« Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Quando il fenomeno delle immigrazioni divenne ineludibile se ne occupò la cd legge Turco-Napolitano (legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 6) indicando, tra l’altro, le circostanze in cui lo straniero non doveva esibire il permesso di soggiorno altrimenti necessario.
Il termine “fatta eccezione”, che ritroviamo nell’art. 6, diventerà determinante nel prosieguo del discorso perché su quelle due parole si fonda un segnale di riconoscimento dei diritti civili, affermato nella legge Turco Napolitano e vanificato poi da altre norme.

«Art. 6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. [NOTA 1]»

Alla legge Turco Napolitano fece seguito la cd Bossi Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) che, nonostante l’impegno ad appesantire le norme della legge precedente, non osò toccarne l’art.6.

Ma nel quadro del quarto governo Berlusconi l’allora ministro Maroni riuscì ad imporre la sua volontà e a far approvare il cd “pacchetto sicurezza” (ossia la legge 94/2009) con voto di fiducia che naturalmente garantì anche la norma che ora ricopio.

«Articolo 1 comma 22 lettera g
g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»

Attenzione: le parole “sono sostituite” implicano la cancellazione delle parole oggetto della sostituzione e precisamente dell’espressione “fatta eccezione per i provvedimenti … inerenti gli atti di stato civile o all’accesso ai pubblici servizi”.
Di conseguenza la domanda di registrazione degli atti di stato civile da allora richiede la presentazione del permesso di soggiorno e l’assenza di quel documento potrebbe determinare l’espulsione di chi ne è privo come si può evincere dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero [NOTA 2]

Fra doppiezza e indifferenza

E infine si arriva a misurare il significato dell’inclusione degli atti di stato civile fra quelli per cui risulti necessaria la presentazione del permesso di soggiorno facendo riferimento a un passaggio critico che, in prima battuta, si legge in una interrogazione dell’allora parlamentare Leoluca Orlando e nella risposta del sottosegretario di stato Michelino Davico. [NOTA 3]
Il 7 agosto 2009 era stata emanata la circolare n. 19 secondo la quale in Ministero dell’Interno, con una sorprendente interpretazione, affermava che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto». [NOTA 4]

E’ molto interessante osservare che il sottosegretario firmatario della circolare apparteneva politicamente alla Lega – il partito che, nel quadro del quarto governo Berlusconi, poteva con governativo conforto impegnarsi coraggiosamente nella lotta al nemico più debole: i neonati. [NOTA 5]
Lo aveva fatto imponendo l’approvazione del ‘pacchetto sicurezza’ con voto di fiducia (sostenuto con forza dall’allora Ministro dell’Interno on. Maroni), ed emanando immediatamente la circolare n. 19.

(Per il testo integrale della interrogazione dell’on. Orlando e relativa risposta vedi dossier 1).

Nel 2016 la Mozione, votata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Udine, ben ne definì il significato sul piano giuridico (Per il testo integrale della mozione del Consiglio Comunale di Udine vedi dossier 2)
«Considerato che la circolare ministeriale, sebbene abbia contribuito a dirimere il dubbio iniziale circa l’interpretazione dell’articolo 6 onde evitare che tale disposizione si ponesse in contrasto con l’articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale, non può ritenersi idonea a garantire la certezza del diritto in quanto, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, può essere disapplicata dagli Uffici di Stato Civile dei Comuni atteso il suo contenuto, di fatto modificativo della norma di legge». [NOTA 6]

Ricordando anche le reiterate richieste del gruppo Convention on the Rights of the Child (gruppo CRC), perché la lettera g del comma 22 dell’art. 1 sia modificata, mi limito a proporne la pubblicazione più recente in cui il Gruppo CRC presenta il 3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia [NOTA 7] [NOTA 8]

«29. Il Comitato, richiamando l’accettazione da parte dello Stato Italiano della raccomandazione n. 40 dell’Universal Periodic Review, al fine di attuare la Legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza italiana, in modo da preservare i diritti di tutti i minorenni che vivono sul territorio nazionale, raccomanda all’Italia:
a) di assicurare che l’impegno sia onorato tramite la legge e di facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia;
b) di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori;
c) di facilitare l’accesso alla cittadinanza per i bambini che potrebbero altrimenti essere apolidi.                                CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 29».

E ancora. Il 7 giugno 2013 l’Asgi (Associazione Studi Giuridici Immigrazione) aveva pubblicato un comunicato stampa in cui annunciava la pubblicazione di uno dei tanti rapporti CRC che contiene un passaggio di particolare interesse, ricopiato di seguito [NOTA 9]

«Le stime più recenti sulla presenza di immigrati in situazione irregolare fanno supporre che vi possa essere un numero significativo di gestanti in situazione irregolare che potrebbero, per paura di essere identificate, non accedere alle cure ospedaliere ed alla registrazione anagrafica del figlio. A seguito dell’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale previsto dalla Legge 94/2009, risulta, infatti, un obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali che rappresenta un deterrente per quei genitori che, trovandosi in situazione irregolare, non si presentano agli uffici anagrafici per la registrazione del figlio per paura di essere identificati ed eventualmente espulsi. Rispetto a questa tematica si deve nuovamente sottolineare come non sia stato sufficientemente pubblicizzato il contenuto della Circolare del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno, dove si specifica che non è necessario esibire documenti inerenti al soggiorno per attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile). La raccomandazione del Comitato ONU in cui si incoraggia il Governo ad intraprendere una diffusa campagna di sensibilizzazione appare disattesa».

Facendo forza sulla esistenza della circolare 19, si è potuto ottenere la modifica di un dépliant dell’ospedale di Udine che, disponendo di un apposito servizio per la registrazione delle dichiarazioni di nascita, aveva in un primo tempo richiesto la presentazione del permesso di soggiorno salvo poi correggersi nel 2013.
Preciso che tanto è stato possibile a seguito di una segnalazione privata nell’assenza di interventi istituzionali.

Esistenti per la Camera, annullati in Senato

La preziosa mozione votata dal Comune di Udine (si veda nota 2 nel dossier finale) ricorda anche il ddl 2092 – trasferito al Senato il 13 0ttobre 2015 affermando:
«Preso atto che il “ripristino” del testo originario dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs 25 luglio 1988, n. 286, è stato recepito nel ddl n. 2092, avente ad oggetto: “Modifiche alla L. 5/2/92 n. 91 e altre disposizioni in materia di cittadinanza”, approvato dalla Camera dei deputati il 13/10/2015 e trasmesso in pari data al Senato per l’esame da parte della competente Commissione che ha avviato i suoi lavori il 19/2/2016 » [NOTA 10]

Ecco il testo del ddl 2092 (art. 2 comma 3):

«3. Al comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

Come è evidente l’obiettivo del dl 2092, art. 2 comma 3 era quello di ripristinare le parole «per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile». Se fosse stato approvato riconosciuto il diritto di esistere di tutti i nati in Italia secondo quanto affermato dall’art. 7 della legge 176/1991, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20/11/1989.

«Legge 27 maggio 1991, n. 176 Art. 7     
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide».

Prima di chiarire la natura del comma 3 dell’art 2 del ddl 2092 e la particolarità della sua collocazione in altra norma (di cui si dirà più avanti) è importante segnalare due proposte di legge potenzialmente risolutive della questione. Il Parlamento le ignorò nell’indifferenza dei partiti di maggioranza in tutto il corso dei governo Monti (XVI legislatura), Letta, Renzi e Gentiloni (XVII legislatura che ora si chiude). [NOTA 11] [NOTA 12]

Per meglio capire torniamo al 2008.
Prima di considerare l’ascesa e caduta dell’articolo 2 comma 3 del ddl 2092 sarà opportuno far memoria della situazione alla fine del 2008 quando nacque la legge 94/2009.
In quel primo testo era prevista anche una norma secondo la quale i medici che avessero curato in una pubblica struttura un non comunitario privo di permesso di soggiorno avrebbero dovuto denunciarlo alle autorità di pubblica sicurezza.
Comunicato stampa dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Udine: preoccupazione su proposta emendamento del c.d. “pacchetto sicurezza”.                       OMCeO Udine – 20 novembre 2008

« Il Medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera” ».
E continua
« Qualora dovessero passare i provvedimenti annunciati dal governo, i medici dovranno rifiutarsi di denunciare i pazienti immigrati irregolari, esercitando l’obiezione di coscienza per non venir meno ai principi etici e deontologici della loro professione». L’impegno nazionale e locale fece sì che il “pacchetto sicurezza” arrivasse in parlamento senza la figura del medico spia.

Puoi sposarti ma se nasci non esisti

Spie della irregolarità-colpa dei genitori erano però i neonati che nel 2011 sarebbero rimasti soli ad esercitare la non commendevole funzione.
Infatti, considerando che gli atti di stato civile, oltre alla registrazione delle dichiarazione di nascita, comprend0no la registrazione della domanda di pubblicazioni di matrimonio, è opportuno ricordare che dal 2011 i matrimoni di sans papier o con sans papier erano stati messi al sicuro della Corte Costituzionale.[NOTA 13]
La subdola risposta del sottosegretario Davico (segnalata con nota 3) all’on. Orlando veniva così destituita di ogni fondamento. La pretesa che la norma del pacchetto sicurezza (cui dal 2009 era dovuta la modifica dell’ordinamento precedente) fosse finalizzata ai matrimoni di comodo veniva svelata come falsa nei fatti: a resistere come capro espiatorio da usare e distruggere non erano più gli sposi ma solo i neonati, strumento per indurre paura, mezzo surrettizio di governo di una politica securitaria avanzante.

Questa norma – che il mitico re Erode avrebbe potuto rivendicare – sarebbe stata corretta nel quadro della legge che il 13 ottobre 2015 passò al Senato dalla Camera che l’aveva approvata. [NOTA 14]
Purtroppo nulla fu fatto. I partiti di maggioranza non seppero –o meglio non vollero – farne un punto dei loro impegni. I Senatori se la tennero paciosamente in attesa finché, alla fine del 2017, venne lasciata cadere perché non c’erano i numeri per approvarla.
Per capire l’evolversi della situazione è opportuno ricordare che l’art. 2 comma 3 (il cui testo si legge a pag. 3) faceva parte delle Disposizioni in materia di cittadinanza, impropriamente chiamate ius soli, una proposta nata da iniziativa popolare e via via discussa. Le aspettative anche di molti ragazzi venero tradite e la beffa peggiore si può leggere in una dichiarazione dell’on. Boschi (settembre 2017) «… purtroppo, le cose stanno così. I numeri non ci sono, mi spiace molto. Speriamo nella prossima legislatura».
Quello che sarebbe stata la ‘prossima XVIII legislatura’ lo hanno dimostrato i fatti che una arroganza impudente prevedeva si sarebbero manifesti in una direzione che la realtà ha negato.

E non posso dimenticare, oltre alla governativa impudenza, l’atteggiamento esplicitamente punitivo ancora una volta riservato ai neonati nel quadro evidente del disprezzo “esemplare” di soggetti che si sono voluti deboli fino a negar loro il nome.
Infatti prima che le Disposizioni in materia di cittadinanza fossero dichiarate non votabili per mancanza di numeri c’era stato un inizio di dibattito e, a prescindere dalle migliaia di emendamenti del solito senatore Calderoli, il comma 3 dell’art. 2 del ddl 2092 aveva meritato un secco emendamento soppressivo.
Lo avevano firmato otto senatori di PdL, evidentemente complici di chi si era adoperato per questo sfregio di civiltà misurato sull’identità negata a nuovi nati in Italia
Ne riporto i nomi perché otto adulti, certamente più che alfabetizzati, che si coalizzano per dire a un neonato “Tu non esisti” devono restare almeno nella memoria digitale del mio blog.
Si tratta di Paolo Romani, Bernini, Gasparri, D’alì, Malan, Pelino, Floris, Fazzone.
D’Ali e Pelino non sono stati eletti.

A proposito del ‘superiore interesse del minore’ [NOTA 15]

Negli ultimi decenni non sono mancate leggi adatte a dare corpo ai diritti dei minori secondo il principio del ‘superiore interesse’ ma i neonati senza nome e senza identità sono trattati come uno di quei sassolini che si possono scalciare da parte senza che risulti compromessa l’estetica di un ordinato vialetto.
Vediamo alcune leggi
Nel 2012 venne approvata una legge che rendeva giustizia ai figli, quale che fosse la condizione (matrimoniale o meno) di chi li aveva generati e cancellava nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali» sostituendole con la dizione «figli». [NOTA 16]
Veniva inoltre modificata la legge sulle adozioni per assicurare l’adozione dell’orfano da parte dei parenti o da parte di chi avesse già con lui un rapporto stabile e duraturo, maturato anche nel corso di un affidamento familiare, l’adozione del figlio del coniuge, l’adozione del minore per cui quali risulti la “constata impossibilità di affidamento preadottivo”. [NOTA 17]
Tutti ottimi provvedimenti ma in ognuno di questi restava l’angolo della negazione dei figli dei sans papier, inesistenti per legge nessun provvedimento poteva essere loro applicato.

Ma in questa situazione, che offende tanto la logica quanto l’etica, il peggio doveva ancora venire e fummo costretti a constatarlo quando fu discussa in Parlamento una legge importante, che affrontava apertamente situazioni di fatto relative alla «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze». [NOTA 18]
Un punto dirimente riguardava ancora una volta i minori per cui era prevista la stepchild adoption [NOTA 19]
Su questo punto il dibattito raggiunse vertici tali da rendere imbarazzante l’ascolto delle sguaiataggini, urlate da alcuni parlamentari, incapaci di concentrarsi sul fatto che si sarebbero dovuti occupare del ‘superiore interesse del minore’ di fronte a minori esistenti. Coloro che erano stati capaci di ridurre a fantasmi i neonati e, ove questi minacciassero di diventare un corpo vivente con una propria identità, di ripetere l’infame manovra negazionista, non riuscendo ad impedire l’approvazione della legge sulle unioni civili, misurarono la propria vendetta sulla stepchild adoption.
Così mentre passavano le Unioni Civili restava ben chiaro che le famiglie che si formassero a seguito di quelle unioni dovevano costituire una situazione di pericolo per i minori su cui doveva rovesciarsi la paura del futuro. Solo con questo sacrificio al moloch dei benpensanti la legge passò.

E quanti sacrifici di minori chiederà il moloch del prossimo governo?

NOTE

[nota 1] legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 5 comma 8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal ministro dell’Interno, in attuazione dell’azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996.

[nota 2] Dlgs 286/1998 www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione
Articolo 6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2, e 148) 2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

[nota 3] Atto presentato il 2/8/2010 cui fu data risposta il 31/1/2011.

[nota 4] http://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n19-del-7-agosto-2009

[nota 5] Siamo nel quadro della XVI Legislatura (29 aprile 2008 – 23 dicembre 2012), è in carica il quarto Governo Berlusconi (8 maggio 2008 – 16 novembre 2011) sostenuto dalla coalizione politica PdL, Lega Nord e MpA

[nota 6] Art. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalle legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici

[nota 7] Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC) è un network attualmente composto da 91 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed è coordinato da Save the Children Italia.
Per vedere l’immagine dei presidenti delle organizzazioni con il 9° Rapporto CRC, cliccare qui.            http://www.gruppocrc.net/-chi-siamo-

[nota 8] http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/rapportocrc-x2017.pdf Cfr cap 3.1 pag. 60

[nota 9] http://old.asgi.it/home_asgi.php%3Fn=2760&l=it.html

[nota 10] http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46079_testi.htm
Si veda l’emendamento art. 2 comma 3

[nota 11] http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=740
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44666.htm

[nota 12] XVI Legislatura (dal 29 aprile 2008 al 23 dicembre 2012)
XVII Legislatura (dal 15/03/2013 fino allo scioglimento delle camere in vista delle elezioni del 4 marzo. Governi Letta ; Renzi; Gentiloni (dal 12/12/2016)

[nota 13] http://www.altalex.com/documents/news/2011/07/26/immigrati-consulta-anche-irregolari-possono -sposarsi

[nota 14] Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza.  http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46079.htm

[nota 15] Si pensi, in via esemplificativa, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il cui art. 3, par. 1, disciplina il rilievo del superiore interesse del minore nelle decisioni che lo riguardano.
Il principio, sancito dall’art. 3 della Convenzione, prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente.
Parimenti, l’art. 24, par. 2. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dichiara: «in tutti gli atti relativi ai bambini (…) l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente»
La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176.
Si va ora diffondendo, in opposizione al vetusto termine ‘fanciullo’ una diversa traduzione della parola Child, spesso resa in italiano come: infanzia e adolescenza.

[nota 16] Legge 10 dicembre 2012, n. 219 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

[nota 17] http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/30/adozioni-modifiche-alla-legge-184

[nota 18] Si trattava della legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, nota anche come legge Cirinnà.  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg

[nota 19] La stepchild adoption (in inglese “adozione del figlio affine”), adozione del configlio o adozione in casi particolari è un istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner (unito civilmente o sposato) del proprio genitore.

 DOSSIER 1
Interrogazione a risposta scritta 4-08314 presentata da LEOLUCA ORLANDO lunedì 2 agosto 2010, seduta n.363
 LEOLUCA ORLANDO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che: in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»; alla lettera g del comma 22 dell’articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali ‘articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »; questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure; in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana; con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione; al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»; a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa -: se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare. (4-08314)

Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426
All’Interrogazione 4-08314 presentata da  LEOLUCA ORLANDO
Risposta. – Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo».
È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico.

DOSSIER 27 giugno 2016 – La mozione 48 in sintesi

Il 31 maggio il Consiglio comunale di Udine ha approvato all’unanimità la mozione n. 48 Registrazione anagrafica dei bambini stranieri nati in Italia da genitori non regolarmente soggiornanti”, prima firmataria la consigliera comunale Chiara Gallo

Si può leggere da qui   https://diariealtro.it/?p=4424

15 Maggio 2018Permalink

22 aprile 2018 – Ancora una lettera probabilmente inutile

Egregio On. Di Maio
ho ascoltato dal sito de La Repubblica la sua breve dichiarazione titolata “Con la Lega di Salvini si possono fare grandi cose” e ne ho recuperato l’URL per garantirmene l’ascolto ripetuto, assicurandola anche a coloro che leggeranno questa lettera. Si trova in fondo al testo che invierò ad amici affidabili.
Non sono una elettrice del Movimento 5 stelle ma ho ancora consapevole attenzione a ciò che viene detto come progetto politico su cui potrebbe reggersi il governo del Paese in cui sono nata, dove vivo, osservo e conosco non per adeguarmi a una riscrittura della storia di cui lei registra l’opportunità che può ritrovarsi in una recente importantissima sentenza. Potrebbe essere occasione per cogliere in quella storia anche gli aspetti gravi, negativi e preoccupanti e cercare di capire quanto ancora radicano e inquinano il nostro presente. E insieme fare attenzione a ciò che non possiamo permetterci di perdere a partire dai principi fondamentali della Costituzione. Potrebbe ma non è detto sia così.
Dal 2009 considero un punto, frutto della determinazione dell’on Maroni, allora ministro dell’Interno che riuscì a fare di un elemento di orrore legge, assicurata dal voto di fiducia nel quadro a lui consono del IV governo Berlusconi.
Si stabilì allora che i migranti non comunitari privi di permesso di soggiorno fossero obbligati – nel momento in cui chiedevano la registrazione della dichiarazione di nascita (in Italia!) del loro bambino – a presentare il documento di cui non disponevano “per la contraddizion che nol consente”.
Così si trasformavano creature umane indifese in spie della condizione dei genitori al fine di determinarne l’espulsione. Nello stesso tempo si costruiva un segnale forte, tale da indurre i genitori a nascondere questo essere che la legge italiana vuole ridurre a un nulla.
Se mai avesse figli (non conosco la sua biografia) e se ne riconoscesse responsabilmente padre, si sarebbe recato doverosamente in Comune per registrarne la dichiarazione di nascita, garantendo doverosamente i loro diritti: al nome, all’identità che ne assicura un’esistenza legalmente riconosciuta, ad avere genitori come tali riconosciuti nel certificato di nascita che alla registrazione consegue, alla cittadinanza (che, nel caso di cittadini stranieri, sarebbe e quella dei genitori non quella italiana, come le banalità peggio che pressapochiste da anni si raccontano inducendo molti a credervi).
Non è una piccola cosa come molti mi dicono irridendo alla mia insistenza di cui ora anche lei, se leggerà questa lettera che comunque cercherò di diffondere, forse si farà carico, ma una risposta dovuta a ogni essere umano che nasca in Italia di cui l’art. 3 della Costituzione descrive puntigliosamente gli ostacoli a rispettare i diritti che gli spettano.
La storia ci documenta che nell’anno della mia nascita furono approvate le leggi razziste intese a distruggere ogni ebreo che nella vulgata del tempo si voleva nemico. Nascevano quelle leggi da una cultura che negava la dignità umana del nemico dichiarato. Ne seguì la distruzione fisica che la senatrice Segre conobbe bambina e oggi testimonia con la sua presenza che fa onore al parlamento, un onore che un senatore leghista si è rifiutato di riconoscere rimanendo ostentatamente seduto all’atto della proclamazione di senatrice a vita quale la senatrice è.
E finalmente le ragioni del mio scritto stimolato da un minuto e quarantasette secondi della sua dichiarazione.
Lei nel suo breve intervento ha parlato di contratto alla tedesca e fra i punti di quel contratto (che svelerà a breve) ha indicato l’ineludibile elemento della lotta alla disoccupazione. Ma ha anche parlato di sicurezza e diritti sociali, ignorando nel silenzio i diritti civili, che tali sono solo in termini di uguaglianza, impraticabili all’interno del motto, caro alla Lega e ampiamente diffuso, ‘prima gli italiani’, cui la legge, implacabilmente mantenuta in vigore da nove anni, assicura anche la discriminazione al diritto di esistere.
Appartengo a una generazione che per i diritti civili si è impegnata.
Non voglio intrattenerla su un tema che mi sembra estraneo alla Lega e non solo.
Provi a fare un rapido banale esercizio. Metta in parallelo gli articoli del Codice civile attinenti il diritto di famiglia quali erano prima della riforma del 1975 e dopo.
Ne tragga le conclusioni estranee al dettato imposto dalle fascinose (!?) sirene della paura.
Non so se lo farà ma se mai ne fosse interessato vedrà che se ne esce segnati da riflessioni altrimenti trascurate.
A questo punto è mio dovere citarle anche la norma cui ho fatto riferimento in questa lettera:
Testo unico sull’immigrazione. Decreto legislativo, 25/07/1998 n° 286, nel cui art. 6 comma 2 è transitata la lettera g del comma 22 dell’art.1 della legge 94/2009.
Augusta De Piero

http://www.repubblica.it/politica/2018/04/21/news/berlusconi_prova_a_frenare_salvini_e_il_nostro_leader_mai_detto_governo_col_pd_-194462952/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T1

 

22 Aprile 2018Permalink

10 marzo 2018 – Quando le radici nutrono la corruzione

Da tempo mi chiedo e chiedo perché il Parlamento non sia stato capace, nel corso della successione di quattro governi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, di estirpare dalla nostra legislazione la norma introdotta nel 2009 (era al potere il quarto governo Berlusconi e la norma specifica fu sostenuta con forza fino al voto di fiducia dell’allora ministro dell’interno, tale on. Maroni, Lega Nord allora oggi Lega tout court).
Per molta opinione pubblica, succube dell’ignoranza introdotta dalla paura costruita e perseguita dai sodali del Maroni di cui sopra, fu l’effetto di una comunicazione pervasiva e insistita che investì anche i vescovi cattolici, cui non poteva essere tolta la voce che li vuole caritatevoli ma resi muti nella dignità che li avrebbe fatti capaci (ma impopolari) di praticare il sostegno dell’uguaglianza del diritto all’esistenza legale come affermato dal certificato di nascita, quel documento ad alcuni negato.
Così la volontà di privare i nuovi nati nel nostro stato del certificato di nascita in termini di uguaglianza si è arricchita dell’autorevolezza del silenzio dei monsignori associati nella Conferenza Episcopale Italiana e la legge che propone la disuguaglianza dei deboli marcia imperterrita verso la XVIII legislatura. [link Nota 3]
In calce il mio link al messaggio che ho inviato al presidente Gentiloni lo scorso dicembre quando la fine delle Disposizioni in materia di cittadinanza (cd ius soli) fu sancita dal Senato.
L’ho riportato nel mio blog lo scorso febbraio. [link Nota 2]
Ora il teologo biblista Alberto Maggi propone considerazioni che condivido totalmente [link Nota 1] .

Alberto Maggi Radici cristiane? “Radici marce”

La riflessione del biblista Alberto Maggi si rivolge a chi “rivendica le radici cristiane della nostra civiltà guardando a un passato più ideale che reale, a una società dove l’ordine era garantito dall’obbedienza e dalla sottomissione”. Ma “se queste sono le radici, c’è solo da vergognarsene, e occorre estirparle”.
Anche perché “il disegno del Signore non è quello di una società tutta cristiana, utopia irrealizzabile e neanche auspicabile…”. E ancora: “Gesù non invita i suoi a occupare o sostituirsi alle strutture sulle quali si regge la società, ma di infiltrarsi, come il sale e come il lievito, per dare sapore, per dilatarle, per renderle sempre più umane e attente ai bisogni e alle sofferenze degli uomini”

Molti di quelli che rivendicano le radici cristiane della nostra civiltà guardando a un passato più ideale che reale, a una società cristiana dove l’ordine era garantito dall’obbedienza e dalla sottomissione, della moglie e dei figli al capofamiglia, dei sudditi ai governanti e dei fedeli alle autorità religiose, in una gerarchia di valori indiscussa, da tutti accettata o subita.
Costoro sono i nostalgici di un passato, quando le chiese erano piene di cattolici che assistevano alla messa domenicale perché precettati (l’unica alternativa possibile era commettere peccato mortale e finire all’inferno per tutta l’eternità). Alcuni rimpiangono la famiglia cattolica, quando l’educazione religiosa alle spose le invitava ad accettare con cristiana rassegnazione anche i maltrattamenti da parte del coniuge (ancora negli anni ’60 era in voga un manuale della sposa cattolica, dove tra i doveri delle mogli si elencava quello di obbedire al marito come a un superiore, tacendo quando lo si vedeva alterato, ed essere sottomessa alla suocera).
Altri vorrebbero ritornasse quel tempo in cui i treni viaggiavano in orario, non c’era la delinquenza, e si poteva lasciare la chiave sulla porta di casa, in un ordine sociale garantito dall’obbedienza all’indiscusso capo, un uomo sempre inviato dalla Provvidenza, in risposta al bisogno atavico degli uomini di barattare la propria libertà con la sicurezza che offre la sottomissione acritica al potente di turno.
Le radici di questa società saranno state anche cristiane, ma i frutti evidentemente no, e in questo clima di soggezione a ogni forma di potere, la libertà era vista come uno spauracchio, una minaccia all’ordine costituito dai potenti e sempre sostenuto e benedetto dalla Chiesa. Obbedienza, sottomissione sono vocaboli assenti nel linguaggio di Gesù, il quale invece di rifarsi al passato, alle radici, invita a osservare i frutti (“dai loro frutti li riconoscerete”, Mt 7,20). Per Gesù “ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi” (Mt 7,17). L’albero che non produce frutti buoni è immagine di quanti non hanno cambiato vita a contatto con il suo messaggio; oppure hanno simulato tale cambiamento e continuano ad essere complici dell’ingiustizia della società. Più che di radici bisognerebbe parlare di catene. Questa civiltà, tanto cristiana e tanto cattolica, all’insegna dell’ordine e dell’obbedienza, ha da sempre temuto la libertà, vista più come una minaccia che come un dono del Signore (Gv 8,32-36): “Cristo ci ha liberati per la libertà!” (Gal 5,1). E la Chiesa, anziché promuovere la dignità umana e il diritto alla libertà, cercò, finché le fu possibile, di sopprimerli, basta pensare a Gregorio XVI, il papa che nell’Enciclica Mirari vos, nel 1832, arrivò a parlare di quella “perversa opinione…errore velenosissimo” [pestilentissimo errori] o piuttosto delirio, che debbasi ammettere e garantire per ciascuno la libertà di coscienza” (Denz. 2730).
C’è da chiedersi quale frutto perverso queste radici cristiane possano aver generato, se papi come Niccolò V, nella bolla Dum Diversas (1452), ribadita poi con la bolla Romanus Pontifex nel 1454, arrivò ad autorizzare i regnanti cattolici a “invadere e conquistare regni, ducati, contee, principati; come pure altri domini, terre, luoghi, villaggi, campi, possedimenti e beni di questo genere a qualunque re o principe essi appartengano e di ridurre in schiavitù i loro abitanti”. Forte della sua autorità il papa, a difesa delle sue parole, conclude la bolla con questa minaccia: “Se qualcuno oserà attaccarla, sappia di stare per incorrere nello sdegno di Dio onnipotente e dei beati apostoli Pietro e Paolo”. Queste aberranti e disumane dichiarazioni furono purtroppo confermate e convalidate dai pontefici successivi, sempre in nome di Cristo, naturalmente.
Se queste sono le radici c’è solo da vergognarsene, e occorre estirparle, liberando il terreno sassoso dalle pietre che non hanno permesso il loro sviluppo e dai rovi che le hanno soffocate e tornare a seminare a loro posto la buona notizia di Gesù (Mt 13,3-23), il cui progetto non è volto a conservare il mondo così com’è, ma a cambiarlo (“Convertitevi!”, Mt 4,17). Il disegno del Signore non è quello di una società tutta cristiana, utopia irrealizzabile e neanche auspicabile (il disastro di ogni teocrazia è evidente), ma Gesù chiede ai suoi seguitori di influire positivamente nel mondo, e per questo usa immagini come il sale e il lievito (Mt 5,13; 13,33), elementi che anche in minima quantità possono influire nella massa liberando tutte le loro potenzialità. Gesù non invita i suoi a occupare o sostituirsi alle strutture sulle quali si regge la società, ma di infiltrarsi, come il sale e come il lievito, per dare sapore, per dilatarle, per renderle sempre più umane e attente ai bisogni e alle sofferenze degli uomini. Per questo la fedeltà al Cristo non può essere rivendicata a parole (“Non chiunque mi dice: “Signore, Signore…”, Mt 7,21), ma solo nei fatti (“Colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli”, Mt 7,21). Non sono gli attestati di ortodossia la garanzia di vita cristiana, ma un comportamento il cui unico distintivo è l’amore; non basta rivendicare la sacralità del vangelo, ma è necessario che il credente diventi la buona notizia per ogni persona che si incontra. I cristiani non si riconoscono per i distintivi religiosi ostentati (“Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filatteri e allungano le frange”, Mt 23,5), ma per l’umanità che li rende attenti, sensibili e solleciti ai bisogni e necessità degli emarginati e di tutti gli esclusi della società: “Ero straniero e mi avete accolto… ero in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt 25,35).

Nota 1
https://alzogliocchiversoilcielo.blogspot.it/2018/03/alberto-maggi-radici-cristiane-radici.html#more

Nota 2: https://diariealtro.it/?p=5574

Nota 3:
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html

10 Marzo 2018Permalink