5 novembre 2019 La senatrice Segre parla ai medici

Liliana Segre, l’appello ai giovani medici: «Rispettate il giuramento, siate uomini e donne di buona volontà» – Il video
4 Novembre 2019 – 14:54 di Cristin Cappelletti

All’università Statale di Milano la senatrice a vita ha ricordato i medici ebrei italiani deportati durante la seconda guerra mondiale
Davanti a laureandi e studenti in medicina dell’università Statale di Milano la senatrice a vita ha lanciato un appello, un monito ai giovani medici: «In qualunque professione così come nella vita bisogna fare una scelta, ma chi è medico una scelta l’ha già fatta e non potrà e non dovrà mai scegliere così come hanno fatto i medici nazisti: dovrà curare l’altro, dovrà essere uomo o donna di buona volontà».
Nell’aula magna Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, ha ricordato gli ultimi momenti del nonno malato di Parkinson, ucciso poi in un campo di concentramento perché considerato «un pericolo per il Terzo Reich».
«Venivano sempre dei medici in casa nostra. Molti vennero a salutare, molti vennero a dire: “noi andiamo via, non possiamo più esercitare qui”. Un capitale umano che fu perduto in quegli anni, pensiamo ai fisici, biologi, medici, persone che come Rita Levi Montalcini presero il premio Nobel ma che fecero le loro scoperte fuori dall’Italia», ricorda la senatrice a vita.
Un incontro, quello organizzato alla Statale, per ricordare cosa successe ai medici ebrei italiani durante la seconda guerra mondiale. «Al loro arrivo nei campi, tutti i medici vennero chiamati da parte e furono mandati per mesi – finché durarono – in quell’immondo ospedale chiamato “Revier” in cui molti entravano, perché le malattie erano tantissime, ma pochi uscivano. Quei medici erano crudelmente destinati anche a non curare più quelli che sarebbero andati nelle camere a gas, privilegiando quelli che se la sarebbero cavata con le poche medicine disponibili».
«A volte sembra di aver perduto, con la scelta di odiare invece che di amare, quei principi che devono invece condurre l’uomo e la donna nel proprio destino senza mai perdere di vista la scelta», ha concluso la senatrice, che al termine del suo intervento è stata a lungo applaudita dai partecipanti.

https://www.open.online/2019/11/04/liliana-segre-lappello-ai-giovani-medici-rispettate-il-giuramento-siate-uomini-e-donne-di-buona-volonta-il-video/

L’intervento che ho riportato sopra mi coinvolge particolarmente perché mi richiama un precedente di cui trascrivo la memoria dal mio blog.
Nel predisporre quella che sarebbe stata la legge la legge 94/2009 qualcuno aveva pensato alla figura del medico spia. Era il predecessore del ministro degli interni del governo da poco trascorso.

Era in discussione quello che l’anno successivo sarebbe diventato il “pacchetto sicurezza” (legge 94/2009). Fra le norme impronunciabili che conteneva e contiene c’era anche l’obbligo per i medici e gli operatori sanitari di denunciare chi si presentasse per cure (o vi capitasse dopo un incidente) a un qualsiasi servizio sanitario pubblico senza permesso di soggiorno. Il dr. Luigi Conte, allora Presidente dell’Ordine in Provincia di Udine, reagì col comunicato che riporto di seguito (come reagì l’ordine dei medici a livello nazionale) e la norma infame non arrivò nemmeno al dibattito parlamentare quando sarebbe stata blindata come la condanna dei figli dei sans papier a non esistere.
Fra tanta persistente barbarie fa piacere ricordare un gesto di civiltà

COMUNICATO STAMPA DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI UDINE
PREOCCUPAZIONE SU PROPOSTA EMENDAMENTO DEL C.D. “PACCHETTO SICUREZZA”
“Il Medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera”.

Come da parecchi anni segnalo, senza che qualche sporadico segnale di interesse abbia mai prodotto una riforma legislativa, nella legge 94/2009 è rimasta intatta la condanna dei figli dei migranti irregolari a non avere il certificato di nascita che può essere loro concesso (la parola giusta sarebbe garantito ma in clima salviniano, benedetto dalle recenti parole del card. Ruini e dai silenzi sul punto dai tanto autorevoli vescovi italiani, mi attengo allo squallore del ‘concesso’) diventando per legge spie dei loro genitori burocraticamente irregolari (legge 94/2009 art. 1 comma 22 lettera g).
Quella condanna – resa tanto forte da farsi opinione comune – ha assicurato il mantenimento della norma infame durante il tempo dei governi ( si parte dal 4 Berlusconi quando fu votata con voto di fiducia) Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1 e Conte 2 e delle variegate maggioranze che li hanno sostenuti e li sostengono.
Dopo anni di tentativi frustrati di suscitare interesse ne ho scritto a Pietro Ichino, un giurista già parlamentare di cui ricevo una newsletter interessante e, sorprendentemente , ho ricevuto risposta.
Per leggere la mia lettera e altro connesso trascrivo in calce il link ma qui copio la risposta pur questa dal mio interlocutore pubblicata.
Cara Augusta, la mia opinione su questo argomento è in tutto e per tutto coincidente con la sua. La ringrazio di questa occasione che mi dà per esprimerla pubblicamente, e anche dei riferimenti normativi, che metto qui a disposizione dei parlamentari che vorranno attivarsi per correggere il vero e proprio… mostro giuridico che la indigna. (p.i.)
https://www.pietroichino.it/?p=54020

5 Novembre 2019Permalink

18 agosto 2018 – Nella fine il mio principio _2

Fra politica e geometria: rette parallele o convergenze parallele?

Da qualche anno la politica nei confronti di nuovi nati sembra svolgersi sue due parallele, esclusivamente su quelle che non si incontrano e non si piegano al ricordo delle convergenze parallele, un bizzarro ossimoro di solito attribuito ad Aldo Moro.
Mettiamola in un altro modo: ci sono i figli nostri e i figli degli altri. Lo spazio fra loro è impercorribile
I figli sono classificabili per categorie o sono solo figli?

Per assicurare che non ci siano più figli divisi in categorie di serie A e di serie B il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 propose la “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219” da attuarsi con delega al governo.
Il testo di quella norma di sintesi stabilisce:
• l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
• il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;
• la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;
• la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.                                                                         [fonte 1]

Potremmo quindi sperare che la novità, introdotta anche da un linguaggio che identifica i figli come tali senza alcuna classificazione, annullando aggettivi imposti per distinguere, aggettivi  nati da vecchi pregiudizi, sia finalmente non solo norma ma anche cultura condivisa.
Potremmo se il dibattito parlamentare sulle Unioni Civili non ci avesse dato una scossa di brutale realismo, creando un ostacolo, per ora non superato, al riconoscimento della possibilità dell’adozione del figlio del partner (Stepchild Adoption).                                                                            [fonte 2]

Ancora una volta il capro espiatorio è il bambino.
Quello che è accaduto nella mutilazione della proposta Cirinnà è il segno della cultura che non tollera di confrontarsi con il minore persona e tratta i bambini, che pur esistono, a misura delle modalità della loro gestazione, infischiandosi brutalmente anche della norma che riconosce come valore la continuità affettiva, riproponendo quindi serie A e B sia pure fondate su nuove ipotesi di classificazione. E’ stato trovato un utile oggetto di carne (peso medio kg 3) che si può usare per intimorire i genitori. Non ha difese e nessuno lo rappresenta. Quel che conta è promuovere la paura non la vita e la nuova figura del bambino spia è culturalmente significativa nella sua capacità di diffusione.                    [fonte 3]
Se è pienamente comprensibile che – nel restringimento dei tempi e delle modalità del dibattito –  il sacrificio del bambino sia stato il prezzo pagato all’approvazione della legge sulle Unioni Civili, è pur vero che durante la discussione in parlamento accadde il peggio e ne fanno fede i modi in cui si svolse (prendo come esemplare di riferimento l’allora on. Giovanardi, ma non era il solo).
Fu completamente ignorato il principio del superiore interesse del minore e il minore venne invece usato per indebolire la posizione genitoriale se collegata alle coppie omossessuali.                                                     [fonte 4]

Il neonato fantasma
E così torniamo al “principio della fine”. E finiamo sulla parallela dei minori che, per essere ‘di serie B, non devono incontrarsi con i diritti di serie A.
Secondo me, è necessario – o almeno per me lo è – ricominciare a far ordine per conservare una memoria che non si appaghi di frammenti usati pretestuosamente a vantaggio di scelte indifferenti all’eventuale devastazione del l’art. 3 della Costituzione, a partire dal rispetto dei minori.

Ricollochiamoci nel 2008, quarto governo Berlusconi, ultimo della XVI legislatura.

Il Ministro dell’Interno, on. Roberto Maroni, ancora si qualificava (per chi volesse, come io ho fatto, verificare) come LN. Il Nord ci riporta a una Lega non ancora delocalizzata in altre latitudini del territorio del Paese. I signori in questione, validamente appoggiati dai loro collaboratori, si predisponevano a osare l’impossibile: peggiorare la legge Bossi Fini. E ci riuscirono.
Io comunque mi limito al mio solito problema dei bambini fantasma, quello che appartiene all’art. 1 comma 22 lettera g alla legge che seguirà l’anno successivo con il n. 94.
Vado ancora una volta per ordine, seguendo la documentazione che ho raccolto.
So che questa è la conclusione di un impegno che ho preso con me stessa e insieme la morte di una speranza. Ne esco sconfortata soprattutto per aver constatato che gli spregiatori dei bambini-persona, persona che fin quando ha meno di 18 anni non ha chi la rappresenti, abbondano.
In Italia non abbiamo nemmeno un termine che dignitosamente identifichi i minori per cui la legge che ha ratificato la Convenzione di New York ha scelto il penoso ‘fanciullo’.                                                                   [fonte 4]

Come si creano spie efficaci e gratuite.

Il primo tentativo fu con i medici che avrebbero dovuto denunciare i pazienti non comunitari senza permesso di soggiorno che si fossero presentati per cure necessarie.
Il tentativo fallì per la reazione forte , consapevole e responsabile di medici e personale sanitario che si rifiutarono alla devastazione della deontologia nella loro professione e la norma arrivò in parlamento senza quell’articolo.
Ne ho scritto molto nel mio blog e a quello rinvio.                    [fonte 5]
La legge, così come era stata predisposta, venne approvata con voto di fiducia.
E nella conclusione del mio impegno voglio ancora una volta percorrere una strada che ho conosciuto, una strada che abbonda di esempi che fanno male a chi si senta umano.

Cominciamo dal permesso di soggiorno.
La legge 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (la cosiddetta Turco Napolitano) che , per questo aspetto, passò indenne attraverso le forche caudine della Bossi Fini, aveva detto:

Art. 6 comma 2  “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
La norma letta in altro modo forse è più comprensibile:
Gli stranieri non comunitari non devono esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8 (dlg 25 luglio 1998 n. 286), se il motivo dell’ingresso in Italia sia l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo o la richiesta di registrazione di atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi”.                        [fonte 6]

Ma non è alla legge Turco Napolitano che dobbiamo far riferimento, né alla successiva Bossi Fini (2002), bensì al pacchetto sicurezza.

Ora propongo una lettura coordinata dell’Articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) mentre riproduco l’originale in nota                                     [fonte 7]
I documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, del dlg 25 luglio 1998 n. 286 non devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione se il motivo dell’ingresso sia l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo o l’accesso alle prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale ( di cui all’articolo 35 – dlg 25 luglio 1998 n. 286) o l’accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie)”.

Mentre annoto in nota l’elenco delle prestazioni sanitarie dovute agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale rinvio il riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie a una prossima puntata delle mie memorie              [fonte 8]

Non posso però sorvolare sul punto 5 dell’articolo 35 che recita:
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.
Nelle scemenze che ho sentito non ho mai trovato questa norma. Gli ululati di Salvini non l’hanno mai citata e quindi non esiste. E il silenzio rafforza la cultura che identifica ‘l’altro’ con il delinquente. Penso con fastidio e peggio anche al silenzio di comodo (non scontentare la plebe desiderosa di ululare!) del Pd e altra sinistra – anche di quella che più sinistra non si può

Per parlare di chi non esiste ma c’è – Due documenti ufficiali

Un anno dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza l’on Leoluca Orlando interroga il governo.
Al testo dell’interrogazione segue la risposta firmata dal sottosegretario Davico, pure lui LN come il ministro Maroni..
Sono due documenti importanti perché dimostrano che a un anno dallo scempio operato dal pacchetto sicurezza la minaccia era ancora pienamente valida: “Ci sei ma non esisti e io faccio di te una pietra di inciampo alla sicurezza di tua mamma, papà, fratelli e sorelle”.

Il primo: Interrogazione a risposta scritta 4-08314 presentata da Leoluca Orlando lunedì 2 agosto 2010, seduta n.363

LEOLUCA ORLANDO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che: in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
alla lettera g del comma 22 dell’articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali ‘articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »;
questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure;
in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana;
con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione; al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»;
a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa -: se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare. (4-08314)

Il secondo: Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426 all’Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando

Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo».
È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato.
Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico.

Qualche tempo dopo l’on Orlando, sollecitato da Paola Schiratti, allora bravissima consigliera provinciale (purtroppo Paola non è più fra noi), presentò una proposta di legge di assoluta semplicità che sarebbe stata poi la base per azioni ulteriori che mai si volle raggiungessero un livello operativo.
Sia la proposta Orlando, sia le due successive non impegnavano alcuna modalità di spesa.
Ricopio solo il testo della pdl lasciando la relazione alle note [fonte 9]

XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756 PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI
Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 7 novembre 2011.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell’infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati

Una strada verso il nulla

La proposta Orlando appartiene alla XVI legislatura, come pure la circolare 19 cui l’interrogazione e la relazione alla pdl fanno riferimento e di cui scriverò più avanti.
Durante la XVII legislatura furono presentate due proposte di legge (740/camera e 1562/senato) che – pur con qualche precisazione maggiore – ricalcavano lo schema della proposta Orlando.
Se ne possono leggere i testi con i link in nota                          [fonte 10]

L’on Boldrini e il sen Grasso (rispettivamente nel loro ruolo di presidente della Camera e del Senato) le affidarono alle rispettive commissioni Affari Costituzionali dove giacquero ignorate dai proponenti e dalla società (in)civile per tutto il tempo scandito dai Governi Monti, Letta e parzialmente Renzi perché nel 2015 avvenne un cambiamento che investì poi anche il governo Gentiloni, ultimo della XVII legislatura
Nel corso degli anni, se ben ricordo dal 2011, era alla attenzione del parlamento una proposta di legge costruita su altra a iniziativa popolare “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”
Nel 2015 venne approvata dalla Camera e trasmessa al senato dove si giacque intatta per due anni sebbene avesse un ampio sostegno nell’opinione pubblica, soprattutto di giovani
In nota un link che permette di raggiungerne uno schema molto utile data la complessità della materia.

Un testo risolutore e un emendamento negazionista

Anche il testo che si raggiunge con questo link però non prende in considerazione il piccolo comma 3 dell’art. 2 che propongo con l’inserimento della modifica e pubblicando in nota l’originale
“2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.                                               [fonte 11]

Se la legge sulla cittadinanza fosse stata approvata senza modifiche questo articolo avrebbe risolto anche il problema di chi, non avendo un’identità riconosciuta, si sarebbe trovato ad affrontare la vita da persona legalmente inesistente. E ancora così si trova.
E tale era il convincimento che così dovesse essere che otto fra senatori/trici (FI-PdL) avevano proposto un emendamento per sopprimere il comma 3 dell’art. 2.
Questo punto per me resta una delle scoperte che nel cammino di otto anni più mi hanno meravigliato: un gruppo di adulti che affronta, con spietata spudoratezza, un neonato per dirgli: Tu non esisti.

Provvisoria conclusione
A questo punto abbiamo la certezza che l’opposizione a che i nati in Italia, figli di migranti senza permesso di soggiorno, abbiano un’identità riconosciuta e quindi un nome e una famiglia è totale.
Nessuno li vuole. Chi ne ha proposto la distruzione come persone perché è convinto che così debba essere ha giocato fra ignoranza e viltà.
L’impegno di alcune persone interne alle istituzioni non è servito a nulla
Ora mi restano nell’ordine alcuni problemi da considerare per chiudere questa orribile pagina.
Lo farò con la prossima puntata.
Per il momento li elenco: i matrimoni e la sentenza 245 della Corte Costituzionali, la circolare n. 19,  la scuola per chi non esiste, la chiesa cattolica autorità che scappa.

[fonte 1]

http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/26/filiazione-in-vigore-il-dlgs-che-elimina-discriminazioni-dei-figli-naturali

[fonte 2] dal mio blog gennaio 2018
https://diariealtro.it/?p=5485

[fonte 3] – Legge 19 ottobre 2015 n. 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare

[fonte 4]
Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
(New York 20 novembre 1989)

[fonte 5]   3 febbraio 2017
https://diariealtro.it/?p=4831

[fonte 6]
Elenco dei documenti indicati nell’art. 5 comma 8 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell’interno, in attuazione dell’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996.

[fonte 7]
g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;

[fonte 8]
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .
Articolo 35 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.
1 e 2. (omissis)
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. (omissis)
http://www.altalex.com/documents/news/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-v#titolo5

[fonte 9]
XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756 PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI.
Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 7 novembre 2011

Onorevoli Colleghi! — La legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica, ha modificato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In particolare, la lettera g) del comma 22 dell’articolo 1 della legge n. 94 del 2009 ha modificato il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico in materia di obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno per gli stranieri: la nuova formulazione, nell’ambito dei provvedimenti esclusi dall’obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno, espungeva l’esplicito riferimento agli atti di stato civile e all’accesso ai servizi pubblici sostituendolo con quello inerente all’accesso alle prestazioni sanitarie e con quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Premesso che il citato comma 2, anche nel testo modificato, è stato di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione – diritti fondamentali e diritti umani ma, soprattutto, di primario interesse pubblico – di tutte le persone extracomunitarie presenti, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbligava le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le cure adeguate, non altrettanto può dirsi degli atti di stato civile – quali nascita, stato di famiglia e morte degli stranieri – in ordine ai quali la modifica apportata della legge n. 94 del 2009 ha creato dubbi interpretativi, cioè se questi atti siano o meno esentati dall’attestazione del soggiorno. Di diversa natura, ma altrettanto problematico, è il nuovo riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie – in luogo del più generico «accesso ai servizi pubblici» – dalle quali risulterebbero esclusi le scuole dell’infanzia e gli asili nido.
La necessità di chiarimenti sulle questioni inerenti allo stato civile introdotte dalla legge n. 94 del 2009 è testimoniata dalla tempestiva emanazione di una circolare del Ministero dell’interno – n. 19 del 7 agosto 2009, protocollo n. 0008899 – la quale chiariva, al punto 3, che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».
Le indicazioni, pur lodevoli, della circolare, appaiono giuridicamente contraddittorie rispetto al tenore della normativa che, con tale strumento, non può ritenersi né sostituita né interpretata e da cui esplicitamente emerge la volontà di sopprimere il riferimento agli atti di stato civile.
In termini pratici, ciò che ne consegue è l’impreparazione degli uffici di molti enti locali in ordine a ciò che occorre applicare e la mancata registrazione di nascita da parte dei genitori extracomunitari per paura di denunce e di espulsioni, non costituendo la circolare, per loro, uno scudo sufficiente.
Dal Ministero dell’interno sono giunte a suo tempo rassicurazioni in ordine al diritto al riconoscimento dello status di figlio indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori, status che, ove mancante, lederebbe un diritto assoluto del figlio in quanto, in assenza dell’atto di nascita, risulterebbe inesistente dal punto di vista delle regole dell’ordinamento giuridico.
La Costituzione garantisce tutti i diritti a tutti i soggetti, senza distinzione alcuna, e in particolare afferma il principio dell’inviolabilità del diritto del nato, alla stregua di quanto sancito in materia di tutela dei minori dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991.
In armonia con lo spirito e con i dichiarati intenti della circolare ministeriale, nella ricerca di uno strumento idoneo a fugare ogni dubbio, si propone una modifica espressa alla normativa vigente al fine di escludere dall’obbligo di esibizione di documenti attestanti il soggiorno i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile e alle prestazioni scolastiche delle scuole dell’infanzia e degli asili nido.

[fonte 10]
XVI legislatura https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-019-servdemo-07-08-2009.pdf
XVII legislatura
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005820.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44666_testi.htm

[fonte 11]
28 giugno 2017 – La proposta di legge sulla cittadinanza https://diariealtro.it/?p=5047
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46079.pdf
Al comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

(continua  _  2)

18 Agosto 2018Permalink

7 agosto 2018 – Nella fine il mio principio

Ricopio per intero un articolo che riguarda la mia città perché vi si citano- oltre alle minacce all’infettivologo Bassetti, anche altri casi di minacce a medici che doverosamente chiariscono la posizione della scienza sui vaccini.
E, in questo caso, il rispetto della scienza è rispetto della deontologia.
Il 4 agosto avevo pubblicato, sempre nel mio blog, un limpido articolo della scienziata senatrice Elena Cattaneo. Oggi riferisco di una politica che fra poco mi porterà indietro nel tempo, appunto al “mio principio”.

7 agosto 2018 – A Udine scoppia il caso vaccini: minacce a Matteo Bassetti
Nella notte, le vetrate della Clinica di malattie infettive sono state tappezzate di scritte contro il primario
Resta altissima la tensione sulla questione vaccini. Dopo le polemiche per il rinvio dell’obbligo per l’iscrizione a scuole dell’infanzia e nidi previsto dal Governo all’interno del decreto Milleproroghe (la cui votazione, molto probabilmente, slitterà a settembre), non si abbassano i toni.
E nel mirino è finito anche Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive di Udine. Contro il primario, da sempre in prima linea nella difesa dell’importanza delle vaccinazioni, sono comparse nella notte una serie di scritte, che hanno tappezzato le vetrate del padiglione 9 dell’ospedale di Udine.
Minacce pesanti nei confronti dell’infettivologo, insultato da una mano evidentemente ‘no-vax’. Le scritte sono già state rimosse e l’Azienda sanitaria ha deciso di sporgere denuncia. Sul caso sta indagando la Polizia, per tentare di risalire al responsabile.
Bassetti non è l’unico medico che, in questi mesi, è finito al centro dello scontro tra favorevoli e contrari alle vaccinazioni. Anche il virologo Roberto Burioni, impegnato in una campagna, anche sui social, a difesa della scienza, è stato più volte minacciato, anche di morte. L’ultimo atto di questa triste pagina è il fotomontaggio nel quale il volto di Burioni compare al posto di quello di Aldo Moro, nell’immagine simbolo del sequestro, dove si vede lo statista imbavagliato davanti alla bandiera delle Brigate Rosse.
“Quando un rispettabile membro della comunità scientifica viene colpito in maniera così barbara, come accaduto al primario di infettivologia, Bassetti, ci troviamo di fronte alla sovversione non solo delle istituzioni, ma anche della scienza e del progresso. In questo caso la politica deve assumersi la responsabilità di ristabilire la legalità e frenare questa deriva”. A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro, componente della III commissione Salute, commentando la serie di frasi ingiuriose comparse contro Bassetti.
“La solidarietà verso tutta la comunità scientifica va espressa con forza soprattutto in momenti come questi. Dal virologo Burioni, minacciato di morte, a Bassetti stiamo assistendo a vergognosi e infami attacchi dai no vax. Questo, la politica non lo può permettere. Noi del Pd abbiamo sostenuto anche ultimamente la necessità di stringere un dialogo forte con la comunità scientifica, convinti che debba essere proprio chi è chiamato a tutelare la salute pubblica, a guidare il dibattito su temi delicati come quello dei vaccini”.
“Ribadiamo la forte necessità di audire medici come Bassetti in commissione Salute. Ma oltre questo, fondamentale è una presa di posizione forte del presidente Fedriga: non crollerà il mondo se per una volta la smettesse di emulare Salvini e prendesse una decisione autonoma, come hanno fatto altre Regioni, visto che in gioco c’è la salute dei nostri bambini e il futuro della nostra comunità. Condanni anche Fedriga questi indecenti comportamenti dei no vax: è proprio il silenzio e l’ambiguità delle istituzioni e di chi ha responsabilità di governo ad avvelenare il clima politico e sociale, sfociando poi in episodi del genere”.

Lasciamo per ora la scienza responsabile e troviamo il ministro dell’interno /segretario della Lega che ha dichiarato proponendosi in una linea di bizzarro caso esemplare (‘ho vaccinato miei figli’) e custode di una libertà senza vincoli ( “E’ giusto che a inizio anno, nelle scuole e negli asili, possano entrare tutti”)
6 agosto 2018 Vaccini, Salvini: “Bisogna educare, non obbligare”
«Ho vaccinato i miei figli, però ritengo che il diritto all’educazione non possa essere negato a nessuno ». Così Matteo Salvini, parlando dell’obbligo vaccinale. «È giusto che a inizio anno, nelle scuole e negli asili, possano entrare tutti. Molti Paesi al mondo non obbligano ma educano», ha quindi aggiunto il ministro dell’Interno

Ma possono i medici prendere ordini da un qualsivoglia esponente politico disposto ad asservire la conoscenza a una linea stabilita dal governo?
Il codice deontologico, su cui ogni medico giura all’inizio dell’esercizio della sua professione, all’art. 1 afferma:
“Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro:
 di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di
comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà
e l’indipendenza della professione”

Io credo che il pastrocchio in sede parlamentare sia nato durante la campagna elettorale quando anche medici candidati con il M5S non trovarono nulla da dire sull’impegno a soddisfare le aspettative degli elettori “ no vax “ per trovarsi poi in difficoltà a votare lo slittamento di un anno dell’obbligo alla vaccinazione per l’iscrizione ai nidi e alle scuole dell’infanzia, slittamento previsto dal decreto Mileproroghe.
Così lo ha definito la senatrice Cattaneo : «un incomprensibile “bilanciamento politico” tra diritto alla salute e all’inclusione scolastica… »
Personalmente credo che i dubitanti dovrebbero fare una scelta fra parlamento e professione, rinunciando all’una o all’altra dato che non si tratta di un nuovo argomento ma di un problema che li ha già impegnati in campagna elettorale quando non mi sembra abbiano espresso dissenso alcuno dal parere del gruppo di appartenenza.
Ora la sen. Fattori ha votato in dissenso dal suo gruppo. Vedremo cosa farà l’on Trizzino quando il decreto Milleproroghe arriverà alla Camera. Ma la loro posizione, espressa ora, nulla modifica nel merito.

Se quello che ho descritto sopra è la fine (ma non credo sia finita qui) ora
un cenno al principio.
Nel 2008, quando si preparava l’ingresso in aula del decreto che sarebbe poi diventato la legge 94/2009 (il cd pacchetto sicurezza) venne proposta una modifica della legge Turco Napolitano che incideva proprio su un principio del codice deontologico che afferma il dovere
 di rispettare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che
mi è confidato, che osservo o che ho osservato, inteso o intuito nella mia
professione o in ragione del mio stato o ufficio;
Era accaduto si proponesse che « il medico curante deve segnalare se il paziente è un irregolare. Se è clandestino deve essere segnalato per la sua situazione di clandestinità’ ed espulso»
La norma venne cancellata prima che il decreto fosse presentato al parlamento, dopo aver suscitato una forte reazione dell’Ordine dei medici a livello nazionale, responsabilmente condivisa a livello locale.
Cito dal comunicato dell’allora presidente dell’Ordine dei medici di Udine, il compianto dr. Luigi Conte: «L’Ordine dei Medici di Udine accoglie e sottoscrive l’appello di un grande numero di colleghi e cittadini e della SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni) per chiedere il ritiro degli emendamenti sopra specificati e ripresentati. Qualora dovessero passare i provvedimenti annunciati dal governo, i medici dovranno rifiutarsi di denunciare i pazienti immigrati irregolari, esercitando l’obiezione di coscienza per non venir meno ai principi etici e deontologici della loro professione. »

Nel 2008 su quel punto si affermarono competenza, razionalità, etica.
Restò però – e ancora permane – la richiesta di presentazione del permesso di soggiorno per registrare la nascita in Italia di un figlio di migrante non comunitario.
Dice il Terzo Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (novembre 2017. cap.3.1):
«Rispetto … al diritto di registrazione alla nascita, si fa presente che l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, avvenuta con la legge 15 luglio 2009 n.94 in combinato disposto con gli artt. 316-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza delle irregolarità di un migrante. Tale prescrizione condiziona i genitori stranieri che, trovandosi in situazione irregolare, spesso non si presentano agli uffici anagrafici, proprio per timore di essere eventualmente espulsi».
Perché non ci si faccia illusioni sulla possibilità di eliminare facilmente questa norma ricordo (a prescindere dalla posizione civile e limpida di alcune persone ) la grave negligenza del Pd a farsi carico di una possibile modifica – che non si è realizzata nell’arco di nove anni e quattro governi.
Per ciò che concerne questo problema al Pd si sono assimilate, le varie forza di sinistra che si riconoscono oltre il Pd stesso e soprattutto la riottosità di cittadine e cittadini a farsi carico del problema pur ostentando amore per i propri figli.
Ma i piccoli fantasmi senza nome sono “figli degli altri” una categoria ormai così consolidata da potersi estendere, se del caso, anche ai “figli nostri”.
E per gli uni e gli altri arriva la nuova formula dell’obbligo non obbligante inventata per i vaccini.
Così la fine ci riporta al principio: ma il cerchio non tarderà ad allargarsi.

I link di riferimento si trovano nel testo che segue. Sono dissociati per non appesantire il trasferimento su facebook.

7 Agosto 2018Permalink

16 luglio 2017 – Fra ignoranza, razzismo e pratica della violenza –

continua – prima puntata: 13 luglio

Non sono Arianna ma il mio filo rosso non si spezza
Mentre in Senato la norma sulle “Disposizioni in materia di cittadinanza” (più nota come ius soli) è diventata un oggetto importante del contendere, pur se umiliata in un balletto fatto di scivolate verso un orizzonte che continuamente si sposta in avanti (e non dimentichiamo mai che si trova in Senato dal mese di ottobre 2015), mi aggancio al mio pezzo del 13 scorso per continuare con il mio ragionamento.
Registro poche partecipazioni a un possibile dialogo ma al mio confronto con me stessa ci tengo: è il mio filo rosso dal 2009 e i nuovi nati la cui esistenza è da allora è ostacolata per legge sono la mia cartina al tornasole.

Il filo non si spezza ma è strattonato
Il 16 novembre 2011 finiva il quarto governo Berlusconi, primo della XVI legislatura (era iniziato l’8 maggio 2008); gli sarebbe succeduto il governo Monti ( a sua volta uscito di scena il 27 aprile 2013).
Fra le tante decisioni del periodo lego- berlusconiano ne ricordo una: il riuscito peggioramento della legge Bossi Fini (che mi ha coinvolto e ancora mi coinvolge, per la questione dei nuovi nati in Italia da allora senza certificato di nascita per legge).
E’ stata una decisione che fa parte del sistema dell’uso vigliacco e protervo dei deboli come strumento per distruggere altri senza sporcarsi le mani. Infatti secondo l’iniziale progetto lego-berlusconiano i malati e gli infortunati sarebbero stati arma per provocare espulsioni assicurate da medici spia per legge se la dignità degli ordini professionali non avesse imposto la cancellazione di questa misura.
Purtroppo nel 2009 passò la legge 94 che condannò matrimoni misti e neonati (la presentazione imposta del permesso di soggiorno con la lettera g del comma 22 art. 1 faceva scattare il meccanismo di espulsione senza scomodare controlli ulteriori). Due anni dopo l’intervento della Corte Costituzionale – che si pronunciò quando il governo Berlusconi era ancora in carica – salvò la possibilità di registrare senza rischi le pubblicazioni di matrimonio.
Solo nel 2013 – governo Monti in carica – ci si ricordò (fuggevolmente e non a livello governativo) del nostro dovere nei confronti del principio del “superiore interesse dei minori” e – fra il 2013 e il 2014 – furono presentate due proposte di legge che avrebbero sanato la questione (senza oneri di spesa) se qualcuno si fosse impegnato per il loro dibattito: il che non avvenne.

L’Italia sono anch’io
Già nel 2011 era stata promossa la campagna l’Italia sono anch’io, per la modifica della legge sulla cittadinanza al fine di migliorare il percorso di chi la chiede. La campagna fu sostenuta anche autorevolmente finché si trattava di andare in piazza in compagnia dei molti onesti e convinti partecipanti, usandone per esserne ripagati (forse o forse io sono maligna) dell’immagine che parecchi dei ‘promotori’ potevano costruirsi in belle piazze affollate.
Eccoli qui i promotori, elencati con una firma finale che leggo, Graziano Del Rio allora sindaco di Reggio Emilia, amante all’epoca delle piazze, oggi dei più discreti uffici del suo ministero. Comunque ecco l’elenco dei promotori
La Campagna L’Italia sono anch’io per i diritti di cittadinanza è promossa da :
Acli, Arci, Asgi-Associazione studi giuridici sull’immigrazione, Caritas Italiana, Centro Astalli, Cgil, Cnca-Coordinamento nazionale delle comunità d’accoglienza, Comitato 1° Marzo, Comune di Reggio Emilia, Comunità di Sant’Egidio, Coordinamento Enti Locali Per La Pace, Emmaus Italia, Fcei – Federazione Chiese Evangeliche In Italia, Legambiente, Libera, Lunaria Fondazione Migrantes, Il Razzismo Brutta Storia, Rete G2 – Seconde Generazioni, Tavola della Pace, Terra del Fuoco, Ugl Sei, UIL, UISP e dall’editore Carlo Feltrinelli. Presidente del Comitato promotore è il Sindaco di Reggio Emilia, Graziano Delrio.

Nel 2015, prima che le ‘Disposizioni in materia di cittadinanza’ passassero al senato, fu aggiunto al testo poi approvato dalla Camera dei deputati il comma 3 dell’art. 2 che salverebbe i neonati dalla condanna a non esistere se venisse votato insieme alla legge reperibile con la sigla ‘senato ddl 2092’. Ma c’è anche la possibilità che nuovi cittadini e nuovi nati vengano rottamati insieme alla norma cui la toscana non limpida chiarezza di un nuovo linguaggio, rozzo ma efficace, offre il termine che può classificarli come oggetti da discarica.
Preciso ancora una volta che la ‘salvezza’ dei neonati comporta la loro esistenza giuridicamente riconosciuta attraverso il certificato di nascita non la cittadinanza italiana: nel certificato risulterebbe quella dei genitori, come vuole la legge in vigore.

E qui casca l’asino o meglio cascano gli asini
La Lega – con i sui seguaci ed estimatori forzitalici – ha capito che bisogna agire dentro le istituzioni (nel caso loro con operativo e sempre più condiviso disfattismo messo in opera da molti anni) e contemporaneamente fuori, mobilitando i simpatizzanti a diffondere i ritornelli che in un circolo vizioso subiscono e provocano paura nell’opinione pubblica (e mezzi di informazione compiacenti soccorrono con impegno costante pur se non ammirevole).
Un atteggiamento altrettanto determinato e consapevole, e opposto nei contenuti, non caratterizza però l’azione della cd sinistra, si qualifichi moderata, di centro o oltre tutto ciò.
Infatti in tutti questi anni nulla ha fatto nel caso specifico per diffondere non solo la conoscenza dei reali contenuti del cd ius soli ma anche la consapevolezza dei danni che intervengono per i nuovi nati privi del certificato che li rende giuridicamente esistenti.
L’impegno più significativo che la cd sinistra nel suo variegato panorama si è presa è stato di carattere quantitativo: la previsione del numero di seggiole che poteva assicurarsi assumendo l’una o l’altra delle ondivaghe decisioni via via emergenti. In ciò è stata validamente supportata dal sistema elettorale promosso dalla legge porcellum che, assicurando all’elettorato liste predisposte, incatenate dalle segreterie dei partiti, promuove l’elezione a norma di fedeltà, cancellando la responsabilità dell’eletto che la Costituzione vorrebbe ‘senza vincolo di mandato’ (art. 29). Così chi si mette in gioco per essere eletto può trovarsi incatenato, fino a lasciarsi privare di ogni senso di responsabilità, dal mandato della segreteria del suo partito che lo limita nella funzione di responsabile rappresentanza dei cittadini. Ci sono certo eccezioni che, da parte mia, ho cercato di conoscere e ho documentato più volte nel mio blog ma la linea dominante è quella che ho descritto.
Chi si aspettasse stimoli di consapevolezza dalla cd. società civile ormai sa che, soprattutto nelle forme associative in cui questa si organizza, è solo cassa di risonanza quale che sia, fosse pur quella efficacemente descritta da Dante Alighieri in un’espressione qui irripetibile (Inferno canto 21, v.139)

Quando ci si mettono i vescovi
Nel 2015 vi si riunì il Sinodo dei vescovi che discusse e approfondì i problemi della famiglia, “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo”, proponendo poi, il 24.10.2015, le conclusioni  del  proprio approfondimento e dibattito.
Il tema del capitolo terzo delle conclusioni era “Famiglia, inclusione e società”.
Nel documento finale gli aspetti problematici e critici per chi appartenesse a una famiglia vennero così elencati:
– in riferimento alle ‘persone con bisogni speciali’: Le persone non sposate, Migranti, profughi, perseguitati
– e in riferimento ad alcune ‘sfide peculiari’: i bambini, la donna, l’uomo, i giovani
Le criticità erano considerate solo all’essere in famiglia di questi soggetti con manifesto silenzio verso quei bambini cui la famiglia era negata.
Qualcuno mi spiegò che ciò riguardava una legge e che di leggi, strumenti della società civile, le organizzazioni ufficiali della Chiesa cattolica come tale non si occupano. Quel ‘qualcuno’ (lo si legga al plurale) oggi è ancora una volta smentito dato che i vescovi della CEI si sono espressi anche pubblicamente a favore delle ‘Disposizioni in materia di cittadinanza’.

Una fugace comparsa di vescovo eticamente responsabile e del quotidiano della CEI
Poiché già durante il dibattito del Sinodo avevo avuto sentore che la dichiarata inclusione per i piccoli figli dei sans papier si concretasse in esclusione, quando scoprii che il papa aveva nominato segretario speciale del Sinodo mons Bruno Forte, vescovo di Chieti e Vasto e teologo noto e stimato gli scrissi e, in pochi giorni comparve un suo articolo nel merito, pubblicato dal Sole 24 ore, quotidiano su cui ancora mons Forte regolarmente interviene.
L’articolo (datato 28 giugno 2015) si può leggere nel mio blog. Afferma tra l’altro
«La cecità di fronte al fenomeno migratorio tocca a volte vertici che, se non fossero drammatici, rasenterebbero il ridicolo: per limitarsi a un solo esempio, che è di estrema gravità, si potrebbe citare il caso del rifiuto della registrazione della dichiarazione di nascita in Italia dei figli di migranti privi di permesso di soggiorno! Su questo fatto c’è stato a lungo un assordante silenzio (con poche eccezioni, come ad esempio la raccomandazione proposta nel congresso del 2014 dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni). Eppure, da diversi anni, nei rapporti firmati anche dalla Caritas Nazionale, il gruppo Convention on the Rights of the Child (CRC) segnala questo problema e ne raccomanda una soluzione a livello istituzionale»
Rassicurata da quell’articolo (era il mese di giugno. Le conclusioni non erano ancora pubblicate: lo sarebbero state tre mesi dopo) mi rivolsi al quotidiano dei vescovi, Avvenire, uscendone vittima di una grottesca operazione di sfruttamento. Mi recai a Milano per un colloquio accettato da una giornalista di Avvenire (a mie spese, nulla ho mai avuto ne avrei accettato per il sostegno che da cittadina responsabile cerco di dare ai piccoli condannati ad essere fantasmi).
Fra il 30 agosto e il primo settembre 2015 uscirono tre documentati articoli (anche questi leggibili nel mio blog): la giornalista che li firmò a mia richiesta mi assicurò il sostegno del direttore.
Pensavo ne uscisse una indicazione per affrontare civilmente il problema.
Nulla: un lampo di responsabilità e poi il silenzio.

Purtroppo devo dire che il mancato ordine dall’alto (garanzia di sicurezza nella ‘verità’?) assicura nelle parrocchie il silenzio dei fedeli, amanti dei propri bambini e cinicamente indifferenti a quelli degli altri soprattutto se figli di ‘poveracci’, ridotti al silenzio per il circolo perverso che ho cercato di descrivere tenendomene fuori.
Devo però onestamente considerare che su questo problema c’è una piena consonanza ecumenica (anche le chiese protestanti tacciono) e la garanzia di non essere colpevolmente silenti deriva dalla possibilità di sparire nell’oceano di una società (in)civile che di tanto si disinteressa dal livello politico, all’informazione, alla base.
Tacciono anche le donne delle commissioni pari opportunità per cui le madri, cui è negato essere tali, non sono soggetti da essere riconosciuti pari almeno nelle opportunità.
Eppure anche l’oscurità imposta può essere violenza.

FONTI
13 luglio – puntata precedente https://diariealtro.it/?p=5082

Determinazioni in materia di cittadinanza.
testo   ddl2092 senato
sintesi        https://diariealtro.it/?p=5047

15 luglio: ultimo –ma non l’ultimo – scivolamene senatoriale registrato:
http://www.repubblica.it/politica/2017/07/15/news/ius_soli_il_pd_frena_per_il_rischio_crisi-170819771/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P1-S1.8-T1

2008 L’ordine dei medici dice no https://diariealtro.it/?p=4831

21 luglio 2011 – La corte costituzionale salva i matrimoni:
http://www.guidelegali.it/sentenze-in-immigrazione-diniego-sanzioni-e-processo/corte-costituzionale-sentenza-n-245-del-25-luglio-2011-illegittimita-costituzionale-dell-articolo-116-primo-comma-del-co.aspx

Un saggio sul ‘superiore interesse dei minori’
http://www.cde.unict.it/sites/default/files/files/N_%20Di%20Lorenzo_%20Il%20principio%20del%20superiore%20interesse%20del%20minore%20all%27inetrno%20delle%20relazioni%20familiari.pdf

Proposte legge non considerate né dal parlamento né dalla società più o meno civile:

17 giugno 2013 – Forse qualcuno ha visto i bambini fantasma


https://diariealtro.it/?p=3401

L’Italia sono anch’io   http://www.litaliasonoanchio.it/index.php?id=521

Synod15 – Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco.  24.10.2015
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html

29 giugno 2015 – risposta mons Forte https://diariealtro.it/?p=3863

2015 Link articoli avvenire https://diariealtro.it/?p=4045

 

16 Luglio 2017Permalink

3 febbraio 2017 – Anche il mio blog ricorda il dr. Luigi Conte

E’ morto ieri il dr. Luigi Conte, segretario generale della FOMCeO (Federazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), che nel 2008 era presidente dell’ordine dei medici di Udine.

Lo ricordo per un gesto di civiltà e dignità purtroppo non consueto.

Nel 2008 era in discussione quello che l’anno successivo sarebbe diventato il “pacchetto sicurezza” (legge 94/2009). Fra le norme indegne che conteneva e contiene c’era anche l’obbligo per i medici e gli operatori sanitari di denunciare chi si presentasse per cure (o vi capitasse dopo un incidente) a un qualsiasi servizio sanitario pubblico senza permesso di soggiorno. Il dr. Luigi Conte reagì col comunicato che riporto di seguito (come reagì l’ordine dei medici a livello nazionale) e la norma infame non arrivò nemmeno al dibattito parlamentare quando sarebbe stata blindata come la condanna dei figli dei sans papier a non esistere.
Fra tanta persistente barbarie fa piacere ricordare un gesto di civiltà

COMUNICATO STAMPA DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI UDINE
PREOCCUPAZIONE SU PROPOSTA EMENDAMENTO DEL C.D. “PACCHETTO SICUREZZA”

Il Medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera”.

Lo afferma Luigi Conte, Presidente dell’Ordine dei Medici di Udine parlando della proposta di emendamento al cosiddetto Pacchetto sicurezza ripresentato all’esame del Senato, nonostante il ritiro deciso nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia di Palazzo Madama. Inoltre esprime profonda preoccupazione per la notizia delle agenzie di stampa del 14 novembre u.s. secondo cui il governo intende attuare rapidamente il “Pacchetto Sicurezza” (atto 733) in discussione al Senato. Ed a tale proposito, ancora più preoccupazione desta la posizione espressa dal Ministro Sacconi che ha precisato che “il medico curante deve segnalare se il paziente è un irregolare. Se è clandestino deve essere segnalato per la sua situazione di clandestinità’ ed espulso”, manifestando così , da ministro della salute, completo disinteresse per i principi di solidarietà a fondamento della professione medica.

I due emendamenti depositati da alcuni Senatori della Lega Nord (prot. 39.305 e 39.306), chiedono rispettivamente la modifica del comma 4 e l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull’immigrazione) .

La modifica al comma 4 introduce un rischio di discrezionalità che amplificherebbe la difficoltà di accesso ai servizi sanitari facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione (in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile strumento di esclusione, certamente compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni .

Ma in particolare è di estrema gravità l’abrogazione del comma 5.

Esso prevede infatti che “l’accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere che territoriali) da parte dello straniero non in regola con le norme di soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.

La sua cancellazione metterebbe in serio pericolo l’accesso alle cure mediche degli immigrati irregolari, violando il principio universale del diritto alla salute, ribadito anche dalla nostra Costituzione. L’art. 32 recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Si creerebbe inoltre una ‘clandestinità sanitaria-, pericolosa per l’individuo e per la collettività.

Ma soprattutto pretenderebbe di costringere il medico ad andare contro le norme morali che regolano la sua professione contenute nel codice deontologico.

La professione medica si ispira a principi di solidarietà e umanità (art.1) e al rispetto dei diritti fondamentali della persona (art. 20). Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione (art. 10). La relazione tra medico e paziente è basata infatti su un rapporto profondamente fiduciario, incompatibile con l’obbligo d i denuncia.

Il Presidente della FNOMCeO, Amedeo Bianco, ha scritto il 23 ottobre u.s. al Presidente della Commissione Giustizia del Senato, al Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato e, per conoscenza, a tutti i Componenti delle due commissioni, evidenziando la conflittualità insostenibile tra il provvedimento proposto e le norme d i deontologia medica .

L’Ordine dei Medici di Udine accoglie e sottoscrive l’appello di un grande numero di colleghi e cittadini e della SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni) per chiedere il ritiro degli emendamenti sopra specificati e ripresentati. Qualora dovessero passare i provvedimenti annunciati dal governo, i medici dovranno rifiutarsi di denunciare i pazienti immigrati irregolari, esercitando l’obiezione di coscienza per non venir meno ai principi etici e deontologici della loro professione.

L’approvazione degli emendamenti di cui sopra comporterebbe una fuga degli stranieri irregolari dalla sanità pubblica rendendoli non più controllabili dal punto di vista sanitario con la creazione di una sanità parallela clandestina, fuori dal controllo del Ssn, con evidenti ripercussioni sulla nostra sanità pubblica per l’aumento del rischio di diffusione di patologie anche gravi non più presenti nei cittadini italiani”.

“Con questo non si vuole negare la giusta e condivisibile attenzione che va posta al problema della sicurezza, ma riteniamo che essa vada coniugata con uguale attenzione con i principi civili e sociali del nostro Paese, da sempre ispirati alla solidarietà, all’accoglienza e alla tutela della salute, senza tralasciare la doverosa attenzione ai principi etici e deontologici fondamentali della Professione Medica”.

OMCeO Udine – 20 novembre 2008

NOTA: Le sottolineature in grassetto sono mie. A.

3 Febbraio 2017Permalink

7 giugno 2016 – Il comune di Udine non vuole occultare neonati

E’ accaduta una novità che ho subito segnalato su facebook perché ritengo che vada ad onore del comune in cui abito: la mozione del consiglio comunale che impegna il Sindaco e la Giunta a «ripristinare la certezza delle situazioni giuridiche riconoscendo ai bambini il diritto ad un nome, all’appartenenza familiare e all’identità» è stata votata all’unanimità. Di seguito ne propongo una sintesi e il link per leggerla integralmente

La mozione 48 in sintesi

Il 31 maggio il Consiglio comunale di Udine ha approvato all’unanimità la mozione n. 48 “Registrazione anagrafica dei bambini stranieri nati in Italia da genitori non regolarmente soggiornanti”, prima firmataria la consigliera comunale Chiara Gallo. La mozione sostanzialmente impegna il Sindaco e la Giunta a «ripristinare la certezza delle situazioni giuridiche riconoscendo ai bambini il diritto ad un nome, all’appartenenza familiare e all’identità». Come più volte ho scritto tale certezza (mai precedentemente messa in discussione) era stata devastata dal cd ‘pacchetto sicurezza’ nel 2009 (legge 94, art. 1 comma 22 lettera 9) che prevede la presentazione del permesso di soggiorno per richiedere la registrazione delle dichiarazione di nascita dei propri figli. E’ chiaro che ciò costituisce un ostacolo che la legge crea contro il diritto fondamentale di ogni nuovo nato ad esistere e determinando  uno stato di paura nel genitore che ove dicesse “io sono padre/madre di questo nato” si esporrebbe alle ritorsioni anche drammatiche conseguenti l’evidenza della sua situazione di irregolare. Così, come testimonia il gruppo Convention on the Rights of the Child (coordinato da Save the Children),  ci sono ‘bambini invisibili’, privi di ogni identità. La mozione è composta di due parti, la prima concerne il testo che era stato presentato – e mai discusso – il 19 maggio 2015 e chiedeva l’impegno del Sindaco e della Giunta a sollecitare la calendarizzazione delle proposte di legge allora all’attenzione del Parlamento finalizzate appunto ad assicurare il certificato di nascita ad ogni nuovo nato. Il 31 maggio 2016 il testo della mozione è stato aggiornato in considerazione del fatto che il principio affermato nelle proposte del 2013 e del 2014 è ora all’attenzione della commissione Affari Costituzionali del Senato come comma 3 dell’art.2 di una legge  già approvata dalla camera. (Chi volesse prenderne visione può inserire in un motore di ricerca la dizione Senato 2092) Opportunamente, nel clima di disinformazione che caratterizza questo problema, la mozione evidenzia «che quando si parla di “cittadinanza” per questi bambini non ci riferisce a quella che si acquisirebbe ius soli, fattispecie ad oggi non prevista dal nostro ordinamento, ma a quella che discende dai loro genitori alla quale anche oggi avrebbero diritto» Se il Parlamento accoglierà la raccomandazione del Consiglio Comunale di Udine (cui speriamo altri comuni si associno) assicurerà – insieme al rispetto di un diritto primario di ogni nuovo nato in Italia – la dignità dei sindaci oggi violata da una norma che limita il loro dovere assoluto alla registrazione delle nascite sul loro territorio.

Chi volesse leggere integralmente il testo della mozione può farlo dal sito

http://www.centrobalducci.org/easyne2/LYT.aspx?Code=BALD&IDLYT=359&ST=SQL&SQL=ID_Documento=2710

Speranze e ricordi

Se altri comuni imitassero … se ne prendessero atto associazioni di donne facendo mente locale almeno alle madri cui non è consentito dichiararsi tali nel comune in cui pur vivono, se ne prendessero atto organizzazioni del mondo della scuola che, se i figli dei sans papier potessero andare alla scuola dell’infanzia ne avrebbero vantaggio nel lavoro di ‘alfabetizzazione’ e –alla conclusione dell’obbligo – non abbandonerebbero ragazzini al nulla della iscrizione con permesso di soggiorno del genitore, se le chiese cristiane (sia cattolica che protestanti) quando proclamano generosità e solidarietà e persino giustizia si ricordassero che sono –data l’ostentata autorevolezza – complici di chi vuole nuovi nati occultati e senza nome  … se … ma….

Voglio però ricordare che quando la legge nota come pacchetto sicurezza fu presentata al parlamento era prevista l’abrogazione dell’articolo che, presente nelle norme già in vigore, recitava: «L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano».

Se ne fosse stata realizzata la cancellazione sarebbe stato negato il principio del segreto professionale fondante la deontologia medica che impegna il medico a: “mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a conoscenza in ragione della propria attività professionale”. … e precisa ancora che “la violazione del segreto professionale assume maggiore gravità quando ne possa derivare … nocumento per la persona assistita o per altri”. Ricordo la reazione allora fortissima degli ordini professionali, da noi pubblicizzata dalla componente locale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, e voglio citare quanto scrisse l’allora Presidente provinciale dell’Ordine dei medici di Udine in un comunicato pubblicato anche dai media locali: «Qualora dovessero passare i provvedimenti annunciati dal governo, i medici dovranno rifiutarsi di denunciare i pazienti immigrati irregolari, esercitando l’obiezione di coscienza per non venir meno ai principi etici e deontologici della loro professione».

Purtroppo, anche per l’indifferenza della società che si definisce civile, restò in legge la condanna per i neonati, ultimo resto di un progetto che si era proposto di usare anche la debolezza del malato, dell’infartuato, del ferito per farne forza di chi lo volesse distruggere.

Ora per esibire la propria ostentata brutalità dispone dei più deboli, dei neonati condannati a vita a non esistere

Perciò  solo alla politica – che non si umili alla ricerca di consenso fondato sul numero di chi si associ alla volontà devastatrice o pigramente ne taccia – è dato essere parola autorevole e alta per affermare un principio che ne proclami l’onore nel farsi voce di chi nasce sul nostro territorio, chiunque sia, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (art. 3 Costituzione).

7 Giugno 2016Permalink

13 novembre 2014 – L’intervento del gruppo regionale al Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni

Il Congresso nazionale della Società Italiana di medicina delle Migrazioni si era svolto in primavera e nei documenti conclusivi era presente una raccomandazione importante di cui ho già scritto ma che volentieri ripeto.

Dopo aver premesso «Il minore non è soltanto “oggetto di tutela e assistenza”, ma anche e soprattutto “soggetto di diritto”, e quindi titolare di diritti in prima persona […] In questo quadro, si riconosce l’importanza del riconoscimento della cittadinanza, come diritto ad avere diritti e punto di partenza per ogni possibile percorso di inserimento sociale»

Raccomandava tra l’altro di « approvare una legge che garantisca il diritto alla registrazione anagrafica per tutti i figli indipendentemente dalla situazione giuridico–‐amministrativa dei genitori, senza la necessità di esibire documenti inerenti al soggiorno, in modo da evitare che ci siano “nati invisibili” con conseguenze aberranti di ordine sociale e sanitario »

Ora finalmente sono stati pubblicato integralmente gli atti del Congresso e mi è stata recapitata la relazione integrale del gruppo regionale, con un importante aggiornamento:

Dagli atti del Congresso Nazionale SIMM di Agrigento
Gruppo Immigrazione Salute Friuli Venezia Giulia

Prima dello jus soli   –  GrIS Fvg

Nel 2008 si profilavano concrete iniziative di modifica del testo della legge Bossi Fini, che assemblate sotto il nome di ‘pacchetto sicurezza’ sarebbero diventate legge nell’estate successiva (l.94/2009 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Nell’ambito della discussione parlamentare furono presentati emendamenti che prevedevano l’ abrogazione del comma 5 dell’art. 35 del D.L.286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione). Era chiaro l’intento di trasformare le strutture sanitarie in centri di identificazione degli immigrati irregolari, che sarebbero stati quindi denunciati per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale introdotto dalla stessa legge. Si scatenò una grande mobilitazione: l’Ordine dei Medici della Provincia di Udine, accogliendo l’appello della SIMM, pubblicamente precisò: “Qualora dovessero passare i provvedimenti annunciati dal governo, i medici dovranno rifiutarsi di denunciare i pazienti immigrati irregolari, esercitando l’obiezione di coscienza per non venir meno ai principi etici e deontologici della loro professione” .

La campagna NOI NON SEGNALIAMO costrinse i parlamentari a cancellare quell’emendamento: nonostante l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare, è infatti rimasto in vigore il dispositivo previsto dal comma 5 dell’art. 35 del TU: “L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione  all’autorità, …”

Meno forte – e con caratteri di estrema occasionalità – si levò la voce contro la norma che imponeva (con formule di difficile lettura che rendono le leggi testi da decriptare) la presentazione di “documenti inerenti il soggiorno” anche per la richiesta di “atti di stato civile” (legge 94/2009 art. 1, comma 22 lettera g).

Infatti il “pacchetto sicurezza” introduceva, non solo il reato di ingresso e/o soggiorno illegale ma anche l’ obbligo di dimostrare la regolarità del soggiorno ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita, riconoscimento del figlio naturale, registrazione della morte), oltre ad altre norme atte a complicare vari adempimenti burocratici ed amministrativi cui devono sottostare gli immigrati anche ai fini dell’accesso ai servizi (con esclusione di sanità, nei termini già precisati dalle norme precedenti, e scuola dell’obbligo).

Il GrIS del Friuli Venezia Giulia nel 2011, si pronunciò contro quella norma, dichiarando esplicitamente che l’esistenza giuridicamente riconosciuta di minori nati in Italia non poteva essere affidata alla labilità di una circolare, ma doveva essere garantita dalla legge: infatti a pochi giorni dall’approvazione del “pacchetto sicurezza” era stata emanata dal Ministero dell’Interno la circolare n. 19 che sostanzialmente consente ciò che la legge nega.

Come scritto nel quinto rapporto del gruppo CRC 2011-2012 al Cap. 3.1 , “l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale previsto dalla Legge 94/2009, con il conseguente obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza della situazione di irregolarità di un migrante , comporta il rischio che i genitori presenti in Italia privi di permesso di soggiorno possano non accedere ai pubblici servizi, compresi quelli anagrafici per la registrazione del figlio appena nato. La Circolare del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno ha cercato di porre rimedio a questa situazione, chiarendo che non è necessario esibire documenti inerenti al soggiorno per attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile). … Si deve comunque sottolineare come la Circolare Ministeriale non sia una fonte primaria del diritto e di conseguenza sia suscettibile di essere modificata o revocata dal potere esecutivo senza bisogno di alcun passaggio parlamentare. Il timore, quindi, di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato…”

Il CRC ha rilanciato la raccomandazione del Comitato ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza perché il Governo italiano si impegni a superare le restrizioni legali e pratiche rispetto al diritto dei minori di origine straniera di essere registrati alla nascita e ha sua volta raccomandato al Parlamento di attuare una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori.

Alla Camera dei Deputati è stata ripresentata una proposta di legge (n.740) che, con un solo articolo, cui non necessita copertura finanziaria, ripristinerebbe il diritto ad esistere di ogni bambino: “Modifica dell’art 6 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” presentata il 13 aprile 2013 a prima firma Rosato”.*** Il 26 febbraio di quest’anno una mozione del consiglio regionale del Friuli V.G. ne ha raccomandato l’approvazione. L’eventuale passaggio dallo jus sanguinis, come criterio primario per l’acquisizione della cittadinanza italiana, allo jus soli renderebbe comunque necessaria la correzione della norma del 2009. La cittadinanza (oggi quella dei genitori, domani – nei casi previsti – quella legata al territorio) per essere riconosciuta deve essere da qualche parte trascritta e, se il certificato di nascita non c’è, resta un principio volatile che non può garantire per sé i diritti imprescindibili del nuovo nato.

***AGGIORNAMENTO ottobre 2014: in Senato è stata recentemente presentata una proposta di legge per superare la norma introdotta nel 2009; porta il n. 1562, primo firmatario il senatore Sergio Lo Giudice.

E’ più articolata di quella (n.740) a suo tempo presentata alla camera. Per chi la volesse conoscere (ottima la relazione) segnaliamo tre link,

www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00797393.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/797393/index.html
https://diariealtro.it/?p=3401

I precedenti : ; Non voglio dimenticare la bella campagna ‘Non siamo spie’, che precedette l’approvazione in Parlamento del pacchetto sicurezza e che si arricchiva anche di un logo che riporto logo_divietodisegnalazione_400x160_01

Avevo sperato di vederne uno analogo proposto da sindaci e amministratori comunali. Ma non c’è stato

Ricordo anche il lavoro di Chiara Paccagnella (che fa capo sempre al GrIS e che ho pubblicato il 28 settembre 2013)

Infine collego i link per raggiungere i miei pezzi del 3 ottobre e del 6 novembre che si connettono a quanto scritto sopra

13 Novembre 2014Permalink

29 agosto 2014 – Ragionando su un documento confuso

Hypotheses non fingo

Ieri ho pubblicato un documento dell’Asgi (con tutti i link che oggi mi risparmio) e l’ho definito ‘confuso’ perché in calce al testo datato 26 agosto riporta suoi importanti documenti del 2009 senza contestualizzare il periodo di latenza durante il quale mai, a mia conoscenza, ne ha fatto menzione.
Scrivo per esperienza personale ma non così privata dato che sono andata a un convegno importante a Sasso Marconi, ho partecipato ad aggiornamenti promossi dall’ASGI, sempre sui problema dei minori e, quando segnalavo il problema della registrazione degli atti di nascita all’anagrafe ai solerti rappresentanti dell’illustre associazione mai ne è stato fatto riferimento.
Perché?
A 299 anni dalla saggia prudenza scientifica di Newton tengo le mie ipotesi per me e mi limito a considerare ciò che conosco del periodo di ASGI-latenza salvo una piccola contestualizzazione: nel 2009 regnava il presidente Berlusconi (e il trono del cav era sostenuto dalla Lega Nord).
Oggi invece…basta così, se non per ricordare come la cultura dell’inciviltà, abilmente diffusa, sia diventata dilagante senso comune.
Nonostante questo l’ASGI ha riesumato i suoi documenti.
Vedremo se ne farà uso oltre quanto ha scritto sulle squadrette di calcio negate ai figli dei sans papier (si veda mio blog dell’8 maggio) e sugli ostacoli rilevati nelle linee di indirizzo del Miur a proposito dell’iscrizione dei figli dei sans papier alla scuola dell’obbligo (si veda il mio blog del 16 maggio).

Correva l’anno 2009
e la legge, nota come pacchetto sicurezza (aggiungo io: sicurezza del pregiudizio là custodito e promosso attraverso norme assicurate se non da un rissoso consenso diffuso, almeno da un pacioso silenzio), non aveva ancora meritato l’approvazione con voto di fiducia. Sarebbe accaduto nel mese di luglio.
Fu allora che mi avvicinai al GrIS regionale, strumento operativo locale di quella ‘rete di reti’ che è la Società di Medicina delle Migrazioni, quando sostenne una campagna che riuscì a coinvolgere anche l’Ordine dei medici (ricordo il coraggioso pubblico comunicato dell’allora presidente dell’Ordine del FVG).
La campagna, condotta con competenza e determinazione, riuscì a far  rimuovere dalla proposta di legge l’articolo che avrebbe imposto ai medici la violazione del segreto sanitario se avessero curato o comunque soccorso un sans papier.
Quella fu una campagna vincente.
Al corrente degli ostacoli che sarebbero stati frapposti alla registrazione degli atti di stato civile scrissi al sindaco di Udine, nell’illusione che i sindaci si sentissero onorati dall’assicurare l’esistenza giuridica a chi nasce sul loro territorio. Non mi rispose e un assessore, da me contattato, negò il problema.
La lettera g del comma 22 dell’art. 1 del pacchetto sicurezza passò.
Nel 2011 la Corte Costituzionale (sentenza 245 – si veda tra l’altro il mio scritto del 26 giugno 2014) ristabilì la legalità per ciò che concerne i matrimoni (per due anni negati ai sans papier) ma nulla fece per i nuovi nati, la cui estromissione dal consorzio civile era ormai ratificata nell’indifferenza della complicità diffusa.
La proposta di legge 740 – che fa seguito a quella precedentemente presentata dall’on Orlando (si vedano i miei blog del 15 marzo 2011 e del 17 giugno 2013) – potrebbe porre rimedio a questa ferita di civiltà (che anche l’ONU ci chiede di rimuovere  si veda tra l’altro il mio blog dell’11 agosto) ma, se non ci sarà una spinta da parte della società cd civile, penso non ne sarà fatto nulla.

Voltare la testa. Una storia di interventi beffati
Mi limito ai titoli e poco più. Le date (se non c’è altra indicazione) si riferiscono alla pubblicazione nel blog
15 marzo 2011 e 21 dicembre 2012. Due articoli pubblicati dal mensile Il Gallo, di Genova.
Neppure quella storica pubblicazione riuscì a scuotere  la tetra totale indifferenza del mondo cattolico.
20 luglio 2010 Restando alle chiese cristiane devo registrare lo stesso atteggiamento nel mondo protestante, sebbene sia comparso anche di recente un nuovo articolo sul mensile Confronti.
Il mensile locale Ho un sogno (pure citato il 20 luglio 2010, reperibile presso la libreria CLUF di via Gemona 22 – Udine)  ha seguito costantemente la questione e ne ho sempre pubblicato gli articoli nel blog.
21 dicembre 2013 Neonati “clandestini” invisibili per lo Stato, articolo di Tommaso Canetta e Pietro Pruneddu sul quotidiano Linkiesta
9 giugno 2014 – Bambini “clandestini” e diritti negati  articolo di Paolo Citran nella rivista Insegnare del Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti.
11 giugno 2914Il XIII Congresso della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni scrive tra l’altro nelle raccomandazioni conclusive: «Il minore non è soltanto “oggetto di tutela e assistenza”, ma anche e soprattutto “soggetto di diritto”, e quindi titolare di diritti in prima persona […]  E prosegue con le raccomandazioni:  approvare una legge che garantisca il diritto alla registrazione anagrafica per tutti i figli indipendentemente dalla situazione giuridico–amministrativa dei genitori, senza la necessità di esibire documenti inerenti al soggiorno, in modo da evitare che ci siano “nati invisibili” con conseguenze aberranti di ordine sociale e sanitario»
22 giugno 2014 Una nota del MoVI (Notizie dal MoVI n 23-2014)e un articolo di Elia Beacco con le interviste a Frigerio e a me che si possono raggiungere dai link che trascrivo

http://www.moviduepuntozero.it/bambini-proibiti/

http://www.moviduepuntozero.it/bambini-invisibili/

6 maggio 2014 – Una misera petizione
Lo scorso mese di novembre ho scritto su change.org una petizioni e per l’on. Boldrini chiedendole di impegnarsi per la promozione della pdl 740.
Le avevo già scritto appena presentata la proposta e in entrambi i casi mi ha dato riscontro, facilitando anche – nell’ambito delle sue competenze- l’attribuzione della proposta alla commissione Affari Costituzionali, un luogo evidentemente di lunga giacenza (la proposta sta in quel contenitore dal 21 giugno 2013).
La petizione  – in dieci mesi – ha ottenuto 531 firme e, per assicurare un illuminante confronto quantitativo, segnalo che una petizione per impedire la caccia all’orso nei boschi del trentino ha ottenuto in pochi giorni più di 65.000 firme.
Per l’opinione pubblica italiana i bambini non sono una specie protetta e ai loro diritti si può applicare a rovescio l’art. 3 della Costituzione dove gli ostacoli da rimuovere diventino nei loro confronti (non nei confronti degli orsi, per carità!) segnali per la discriminazione.

Infine le donne

Ho più volte citato i rapporti della Convention on the Rights of the Child dove, in particolare nei rapporti 5 e 6 (2012 e 2013) si ricorda che «Il timore di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori».
Dovrebbe essere considerato quindi non solo il danno al neonato, cui viene negata un’esistenza giuridicamente riconosciuta, alla vita familiare (di cui tanto si starnazza) ma anche alla salute della donna che partorisce di nascosto.
Da parte delle associazioni femminili – che ormai hanno evidentemente acquisito un concetto esclusivo di solidarietà nazionale e poco più– il silenzio è totale.
Non esistevano le ‘pari opportunità’?

29 Agosto 2014Permalink

22 dicembre 2011 – Donne sotto traccia 8

Rosi e i  diritti dei bambini.

Rosi, o meglio la pediatra neonatologa Rosalia Maria Da Riol, lavora all’ospedale di Udine ma ha fatto esperienze professionali anche  all’estero, sia nell’ambito di Organizzazioni non Governative che dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. E’ stata in Mozambico, Sudan, Gaza, Albania, Brasile e viene naturale chiederle quali indicazioni tragga per la sua attività professionale da queste esperienze. “In ogni caso il pediatra – ci dice – deve assicurare un’attenzione forte e costante al bambino come soggetto di diritti e non come oggetto di cure e ciò comporta una visione globale della sua salute. Inoltre l’approccio più clinico che strumentale che l’organizzazione dei servizi sanitari in paesi poveri impone,  si rivela utile risorsa al ritorno”.
Se da noi la Convenzione di New York sui diritti dei minori (che l’Italia ha ratificato e che nel nostro paese è legge) è arrivata come un documento  di cui fingiamo l’ovvietà rifiutandoci di considerarne le contraddizioni con la realtà,  nei paesi in via di sviluppo offre indicazioni che si fanno obiettivi  da raggiungere anche nella difesa del diritto primario alla vita tutt’altro che scontato.
I bambini infatti non sono minacciati ‘solo’ dalla fame, dalle malattie ma anche dalle distruzioni provocate da guerre che a volte li vogliono soldati e persino da politiche demografiche dagli effetti devastanti. In Cina, dove è possibile avere un solo figlio, le bambine  possono essere selettivamente eliminate  da chi voglia un maschio.
E, a questo punto, il colloquio con Rosi si sposta naturalmente sulla nostra realtà per considerare la situazione del bambino ‘straniero’ che nasce in Italia.
E’ dimostrato – ci informa- che  il rischio  di basso peso, prematurità, malformazioni congenite, asfissia perinatale è più alto per i figli di immigrati e che le condizioni di vita, determinate da  precari processi di integrazione, risultano fattori significativamente peggiorativi. E’ azzardato pensare a uno  ‘stress da razzismo’?
La nostra pediatra sottolinea che un approccio efficace in un percorso diagnostico-terapeutico è possibile solo se si giova di una relazione certa e significativa con i genitori  e insiste sulla figura paterna. E’ forse un elemento più difficile da mettere in gioco?
Lo è per tante ragioni e si declina in tante diverse situazioni non ultima quella dell’immigrato irregolare che, denunciando la nascita del figlio, e riconoscendolo se non è sposato con la mamma del piccolo, si espone al rischio di espulsione.
L’appartenenza familiare, e quindi il corretto inserimento nella vita sociale, sono radicalmente compromessi dalla mancanza di un certificato di nascita.
E’ paradossale che Rosi nei paesi in via di sviluppo si sia incontrata con organizzazioni non governative che promuovono campagne per la registrazione anagrafica del neonato e che in Italia non si reagisca al vulnus che nega ad alcuni questa certezza.
Nel primissimo approccio con la vita nascente l’assenza di un certificato di nascita impedisce l’inserimento nel  sistema sanitario nazionale, che non è solo garanzia di cure in stato di emergenza e necessità, ma ingresso nei percorsi base di salute e prevenzione a partire dalle vaccinazioni.
Nel clima di insicurezza che da tutto questo deriva può capitare che si offrano percorsi sanitari e assistenziali paralleli, realizzati da privati che non sono per sé garanzia di legalità e di intervento corretto. E a volte è proprio l’immigrato-vittima che, sostenendoli per necessità, se ne fa complice. 
Come sempre tutelare i diritti dei più deboli (e non sostituirli sistematicamente con scelte benefiche) assicura dignità anche alle nostre presunte sicurezze.
Da Ho un sogno – dicembre 2011  

22 Dicembre 2011Permalink

15 marzo 2011 – quaderni de Il Gallo, periodico genovese

quaderni de IL GALLO   – Marzo 2011  – Anno XXXV  (LXV) N. 710   NORME DI LEGGE LESIVE DI UMANITÀ (pag. 12) 

La paradossalità della situazione, così complessa da essere ignorata anche dagli organi di informazione, ci ha indotto a chiedere alla competenza dell’amica Augusta De Piero precise indicazioni – purtroppo un po’ complesse – sulle norme vigenti relative all’iscrizione anagrafica si nascite, matrimoni, morti da parte di stranieri presenti in Italia in situazioni di clandestinità. 

Sono ormai trascorsi due anni dall’approvazione della legge ‘Disposizioni in materia di sicurezza pubblica’ ( Legge 15 luglio 2009, n. 94  pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009) e se non è facile, né forse possibile, trarne un bilancio, sembra però necessario farsi consapevoli del contenuto della norma, anche esaminandola punto per punto.
Qui ci soffermeremo soltanto su un aspetto che identifica i casi in cui il migrante deve presentare il permesso di soggiorno per ottenere determinati documenti (art. 1, la lettera g,  comma 22) .Leggere il testo e decriptarlo è necessario per capire. Così dice la legge in vigore (94/09):

g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «per quelli inerenti all’accesso  alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;

Ed ecco il testo della norma precedente (Legge 6 marzo 1998, n. 40; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148):

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno <…>  devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

Nel 2009 quindi l’eccezione, precedentemente prevista per gli atti di stato civile, è deliberatamente soppressa e quindi la presentazione del permesso di soggiorno diventa necessaria anche per registrare nascite, matrimoni, morti. E’ importante sottolineare che la condanna a diventare apolidi, a non sposarsi, ad avere nel corpo di un estinto, per quanto caro, un ostacolo alla propria vita resa altrimenti possibile dall’essere migranti, non consegue ad una espressione esplicitamente e chiaramente discriminatoria, ma a un gioco linguistico di addizioni e sottrazioni di parole.
Naturalmente se una persona priva di permesso di soggiorno per qualsivoglia motivo (si tratti anche di un migrante che sia diventato irregolare per la perdita del lavoro) viene identificata come tale (e quale luogo più appropriato di un pubblico ufficio!) ne segue l’espulsione. La clandestinità, identificata surrettiziamente con l’irregolarità, è reato!
Queste disposizioni inducono quindi di fatto i genitori che si trovino in questa situazione a non iscrivere il neonato all’anagrafe, facendone un apolide privo di ogni diritto.

Lo Stato si fa creatore di apolidi

Persino il governo in carica deve essersi accorto della enormità per cui uno stato democratico si fa creatore di apolidi se, a pochi giorni dalla approvazione della legge, il Ministero dell’interno  ha emanato una circolare  (Circolare n. 19 del 7 Agosto 2009, concernente indicazioni operative in materia di anagrafe e   stato civile in applicazione della legge n.94,)  che dice essere possibile la registrazione anagrafica, anche in assenza del fatale permesso.
Al di là della stravaganza di una circolare che supera la legge (e che, come è stata emanata, così può essere cancellata senza interventi del parlamento), qualcuno ha finalmente cominciato ad accorgersi della intollerabilità di questa norma. Di recente il Giudice di Pace di Trento ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale di un provvedimento di espulsione conseguente le pubblicazioni di matrimonio di una cittadina cilena (priva appunto del permesso) con un italiano.
In attesa della pronuncia della Corte il provvedimento di espulsione é stato sospeso , mentre il giudice ricordava che il diritto a contrarre matrimonio ha carattere di universalità e può essere esercitato quindi indipendentemente dalla regolarità del soggiorno e dalla cittadinanza [1].
Torniamo ora alle dichiarazioni di nascita per cui non sembra esserci stato il tipo di interesse meritato dalle pubblicazioni di matrimonio, ma è chiaro che i genitori di un neonato, costretti a vedere in lui una minaccia alla loro permanenza in Italia, privi di mezzi per avvicinare un legale che ne sostenga la causa, non possono che agire in conseguenza della propria paura.
Certamente la mamma che partorisca in ospedale e riconosca il proprio bambino è protetta dall’obbligo al segreto sanitario (fermamente difeso dalle categorie professionali interessate) che in un primo tempo la Lega N0rd avrebbe voluto cancellare, con il complice consenso dei partiti di maggioranza e che è stato mantenuto nell’elenco delle eccezioni alla presentazione del permesso di soggiorno, confermando la permanenza dell’articolo già presente nella normativa precedente la legge 94 e non cancellato:

 5, L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul     soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia     obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Però la registrazioni anagrafica non si ferma qui: la nascita e l’eventuale paternità deve essere dichiarata anche in Comune.
In virtù della circolare ricordata sopra l’immigrato irregolare non deve esibire il permesso di soggiorno, ma, presentandosi pubblicamente,  può rendersi visibile ad un anonimo denunciante. Il meccanismo che crea tale situazione e attraversa subdolamente leggi e burocrazie è stato svelato da un fatto preciso [2]. Il 28 novembre 2010 la questura di Milano ha denunciato un medico  per  favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I soccorsi erano stati prestati a un egiziano irregolare che si era sentito male durante la protesta alla ex Carlo Erba a Milano. Il silenzio dovuto del medico era stato aggirato da una denuncia che, anche se anonima, aveva determinato la reazione dei pubblici uffici garanti della sicurezza.
E’ chiaro che il problema della registrazione anagrafica  potrebbe essere risolto assicurando la cittadinanza italiana a chi nasce in Italia, soluzione certamente auspicabile ma di lungo percorso cui non sarebbe di ostacolo la soluzione del piccolo problema della registrazione anagrafica di cui il governo è a piena conoscenza. Ne fa fede la risposta ad una recente interrogazione parlamentare:

Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”.
E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (artt. 2,3,30 ecc .), nonché con la tutela del minore sancita dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27/05/1991), in particolare agli artt. 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge 94/09 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le disposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessita di prospettare interventi normativi in materia.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO   (Miche1ino Davico)”

Il Ministero è quindi consapevole che la situazione di irregolarità dei genitori non deve negare i diritti del bambino, ma il problema non si risolve finché permane l’obbligo di presentazione dei documenti di soggiorno che pubblicano la condizione di chi si presenta con el conseguenze di cui si è detto. Finora istituzioni e società civile non hanno dimostrato interesse al problema.
Ma .. non è mai troppo tardi! 


[1] Il provvedimento trentino è stato segnalato dal prezioso sito dell’Associazione Studi Giuridici Immigrazione e la relativa ordinanza può essere letta all’indirizzo: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/giudice_pace_tn_
ord_680_2010.pdf

[2] All’indirizzo  http://www.simmweb.it(sito della Società Italiana di medicina delle Migrazioni) la notizia in questione si trova in data 30 novembre, mentre in data 10  gennaio 2011. è riportata la dichiarazione dell’ordine dei medici della provincia interessata.

15 Marzo 2011Permalink