13 luglio 2017 – Fra ignoranza, razzismo e pratica della violenza

Nel caos folle e repellente che sembra aver colpito come un’epidemia incontenibile il discorso politico italiano fino al parlamento si colloca anche l’insulto che unisce (e non sarebbe possibile altrimenti) antisemitismo e volgarità insostenibile.
Stupidamente mi chiedo come sia stato possibile anche se so (o mi illudo) di saperlo ma voglio ragionarci con ordine.

E per far ordine bisogna partire da principio dal giorno in cui lo stordito esponente di una dinastia rozza e ignorante, Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia Imperatore d’Etiopia, firmò il
R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 – Provvedimenti per la difesa della razza italiana
Lo sciagurato sovrano che cinque anni dopo sarebbe fuggito dalla capitale con bagagli e famiglia (compreso l’erede al trono, ufficiale dell’esercito!) aveva già approvato un decreto che garantiva la cacciata dalla scuola (a partire dalla scuola materna – come allora si diceva e uso questo termine perché nella nostra storia ha un senso preciso che non abbiamo voluto dismettere) di insegnanti e allievi ‘di razza ebraica’
Lo aveva fatto in fretta, prima ancora che si esprimesse il Gran Consiglio del fascismo con la Dichiarazione sulla razza, che fu votata il 6 Ottobre 1938

Il 6 ottobre infatti l’’Italia si era liberata dal suo peggior nemico da un mese perché i
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
erano stati approvati con R.D.L. il 5 settembre 1938 – XVI, n. 1390
quando il provvido Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d’Italia Imperatore d’Etiopia, ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana, udito il Consiglio dei Ministri; aveva decretato:
Art. 1. All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all’assistentato universitario, né al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Così, sgombrato il campo dai nemici più pericolosi, poteva, con il
Regio Decreto – Legge 17 novembre 1938 – XVII, n. 1728, affermare
Art. 8 Agli effetti di legge: a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera; c) è considerato da razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che alla data del 1º ottobre 1938 – XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.
Art. 9 L’appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione

Arriviamo ai giorni nostri
Ignorando la storia e zampettando con disinvoltura oltre la Costituzione nello spregio diretto degli articoli 3 e 10 arriviamo al 2009, quando nel contesto del quarto governo Berlusconi l’allora ministro Maroni fece fare un passo avanti rispetto alla legge Bossi Fini stabilendo che, per ottenere la registrazione degli atti di stato civile, i migranti non comunitari dovessero presentare il permesso di soggiorno. Impossibilitati a garantirsi ciò che per definizione non potevano avere i migranti subirono le conseguenze di un effetto voluto, non di una conseguenza casuale della legge.
Due anni dopo la corte Costituzionale, a tanto interpellata, ripristinò la certezza dei diritti civili di chi volesse contrarre matrimonio (sentenza 245) ma, poiché nessuno legittimato a farlo si occupò di chi nasceva in Italia a rischio inesistenza, i neonati restarono vittime di quella norma, capaci di produrre solo indifferenza e anche peggio, degni successori degli occupanti della ‘scuola materna’ cacciati nel 1938. A quelli era negata anche la scuola materna a questi le madri!
Per la verità fra il 2013 e 2014 furono presentate, nel disinteresse generale e garantite la nulla dalla indifferenza degli stessi presentatori, due proposte di legge che avrebbero potuto rimediare alla situazione se qualcuno se ne fosse presa cura. Il che non fu.

Qualcuno mi chiede perché … e attende una risposta convincente
Secondo me c’è poco da attendere. La risposta è nelle cose.
Decisi ad usare i più deboli come arma contro i forti – una novità efficace – leghisti e complici (ritrovabili in uno spettro ampio di campioni del neorazzismo) provarono a mettere in gioco prima il personale sanitario chiamato a farsi spia degli ‘irregolari’ (ma in questo caso fallirono. Nel 2008 la deontologia ebbe ancora la capacità di determinare una reazione), poi gli atti di stato civile.
Per i matrimoni i nostri eroi riuscirono a tenere la posizione per due anni ma poi, essendo coloro che vogliono contrarre matrimonio adulti, legati a cittadini italiani, in grado di sollecitare protezione anche con strumenti che ancora la legge offre, intervenne la Corte Costituzionale a ripristinare la dignità dell’esercizio di un diritto fondamentale.
Restavano i neonati, figli di irregolari impauriti perché la registrazione della nascita per loro significava e significa rischio di espulsione: l’esercizio di un diritto si è fatto causa di devastazione.
C’è la circolare che, se applicata, può salvare ma l’informazione in proposito è scarsa e io continuo a trovare indecente che un diritto fondamentale come quello di esistere giuridicamente sia affidato a un atto che può essere cancellato senza che ciò richieda neppure l’intervento del parlamento.
E così torniamo alla ‘scuola materna’ negata nel 1938 e anche oggi a chi non può avere un certificato in cui sia scritto il nome della madre e del padre.
La continuità della storia è assicurata.
La devastazione dei neonati ha preceduto l’infamia dell’insulto recente e se ne è fatta garante.
Si poteva e si può!

FONTI
leggi 1938
https://it.wikisource.org/wiki/R.D.L._17_novembre_1938,_n._1728_-_Provvedimenti_per_la_difesa_della_razza_italiana

https://it.wikisource.org/wiki/Dichiarazione_sulla_razza,_votata_dal_Gran_Consiglio_del_Fascismo_il_6_Ottobre_1938

http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=643&son=1&figlio=558&level=6#

la corte costituzionale salva i matrimoni

http://www.guidelegali.it/sentenze-in-immigrazione-diniego-sanzioni-e-processo/corte-costituzionale-sentenza-n-245-del-25-luglio-2011-illegittimita-costituzionale-dell-articolo-116-primo-comma-del-co.aspx

proposte legge abbandonate:

17 giugno 2013 – Forse qualcuno ha visto i bambini fantasma

24 ottobre 2014 – Una proposta di legge antirazzista. La facciamo approvare?

13 Luglio 2017Permalink