7 settembre 2019 – Non conto nulla ma voglio che il mio blog ringrazi la ministra Lamorgese

Una circolare da strumento ‘fragile’ a elemento di forza a sostegno di soggetti fragili

Lo scorso mese di giugno il consigliere regionale Furio Honsell presentò al consiglio regionale una mozione che, se approvata, avrebbe impegnato la Giunta regionale
“ad attivare azioni per una più ampia promozione della circolare interpretativa 19/2009 del Ministero dell’Interno al fine di assicurare un’integrale esistenza giuridica di ogni soggetto nato nel territorio”                         [fonte 1]

In questo passaggio c’è un riferimento alla ‘circolare 19’ che così descritto – fra le tante, rigorose citazioni di norme nell’ampia premessa della mozione n.92–
Segnalato che… la legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” all’art. 1, comma 22, lettera g), modifica l’art. 6, comma 2, del Testo Unico sull’immigrazione del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cancellando il riferimento all’eccezione che escludeva dalla presentazione del permesso di soggiorno la richiesta di atti di stato civile, ivi compresa evidentemente la domanda di registrazione di nascita”.
Il primo ottobre, nella seduta n.97, la proposta Honsell veniva affidata al dibattito del consiglio regionale che, avendola esaminata, l’approvava “all’unanimità .. con modifiche orali proposte dal Presidente della Regione Fedriga”
Le ‘modifiche orali’ nulla eccepivano del rigoroso elenco di norme in vigore.

La modifica conclusiva così recita (e, mi ripeto, accolta all’unanimità)
“il Consiglio Regionale … impegna la Giunta Regionale … a dare evidenza alla circolare interpretativa 19/2009 del Ministero dell’Interno al fine di assicurare un’integrale esistenza giuridica di ogni soggetto nato nel territorio”.
Da parte mia annoto che quel ‘dare evidenza’ è certamente più debole dell’ “attivare azioni” del testo originale ma poiché dipende dalle modifiche orali proposte dal Presidente Fedriga lo interpreto come impegno assunto dal Presidente della Regione, tale che sarebbe fellonia tradirlo.                                                C19_Honsell-consiglio- 2 colonne-tabella

A chi ‘dare evidenza’?
Ce lo dice un passaggio della accolta Mozione 92 : “RICORDATO che già nel 2009 fu emanata la circolare interpretativa n. 19 del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali che ha la funzione di tutelare il diritto del neonato in Italia ad avere un’esistenza legalmente riconosciuta …” il Consiglio regionale impegna la Giunta a dare evidenza, nel quadro sopra citato, alla responsabilità dei Sindaci cui è ben noto che il Codice Civile, all’art. 1, chiarisce che “la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita”, sindaci cui spetta l’onore di assicurare – con la correttezza del funzionamento dello sportello degli Uffici Anagrafe l’esistenza legale di tutti coloro che nascono in Italia.                                                                                                                                   [fonte 2]  [fonte 3]

Di passaggio – per evitare la paura dei tanti pavidi e dei troppi vigliacchi che abitano la nostra terra – trascrivo ancora un passaggio delle ipercitata Mozione 92: “RILEVATO che ottemperando al diritto del bambino ad avere il certificato di nascita gli sarà assicurata la cittadinanza dei genitori in conformità alla norma in vigore, Legge 5 febbraio 1992 n. 91”.
Sottolineo che l’impegno ben condivisibile, che presto si manifesterà per promuovere le modifiche alla LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”, è cosa altra dall’impegno della corretta registrazione di chi nasce in Italia, registrazione che non implica assolutamente la concessione automatica della cittadinanza italiana.
Una domanda però me la consento: «Se una persona non esiste come si fa ad attribuirgli una qualsivoglia cittadinanza?»

La storia dei neonati fantasma non finisce in Regione ma si allarga
Mentre il Consiglio Regionale discuteva della mozione 92, l’on. Federico Fornaro presentava una interrogazione a risposta immediata in commissione affari Costituzionali, con cui “si chiede al Ministro dell’Interno , per quanto di sua competenza, se intenda intervenire , con le azioni necessarie, affinché venga garantita ai figli degli stranieri la registrazione della dichiarazione di nascita nel rispetto della Costituzione e della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, eliminando la presentazione del permesso di soggiorno, dei genitori, evitando in questo modo che i bambini possano non venir iscritti all’anagrafe”.
Incredibilmente immediata era la risposta trasmessa dagli Uffici della Ministra Lamorgese C19_testi Ministra Lamorgese
che riprendono il testo della circolare 19 per chiarire che:
Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita- dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto”.
E ancora “per la corretta applicazione della direttiva appena enunciata, esercitano il loro potere i Prefetti dal momento che gli ufficiali di Stato civile sono tenuti a uniformarsi alle istruzioni che vengono formulate a livello centrale dal ministero dell’interno”.
E non mancano di indicare i Prefetti come referenti di eventuali segnalazioni di “difformità applicative”.
Ancora una precisazione: ho apprezzato molto la trascrizione della risposta data a una interrogazione dell’allora on. Leoluca Orlando il 31 gennaio 2011 (ma che bravo chi si è adoperato nella ricerca storica!) che si poneva precocemente nella linea oggi precisata e garantita dalla autorità del Ministro in carica, Luciana Lamorgese, solo per segnalare che i termini figlio legittimo o naturale (e simili aggettivazioni riconosciute allora) oggi non sono più in vigore. Di bambini parliamo, non di figli di …, cui la legge riconosce – con la ratifica della Convenzione di New York sopra citata il superiore interesse in ogni atto che , in quanto minori, li coinvolga.
E finalmente, a questo punto registro l’art. 7 comma della legge 176/1991, correttamente trascritto nelle premesse alla Mozione 92: “Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide”.

Un appello (tutto mio che invio nella speranza che qualche persona lo raccolga con l’autorevolezza che io non ho)

APPELLO               (N.B.: la tartarughina aquileiense sono io)

Ora il Presidente della regione e gli assessori di competenza si impegnino correttamente e con trasparenza a ciò che loro stessi hanno deciso – con il consenso unanime del Consiglio –
dare evidenza alla circolare interpretativa 19/2009 del Ministero dell’Interno al fine di assicurare un’integrale esistenza giuridica di ogni soggetto nato nel territorio”.
e con altrettanta trasparenza lo facciano i Sindaci, primo argine contro una paura che paralizza e devasta coloro cui è impedito di dirsi padri e madri del loro bambino appena nato.

NOTE:

[fonte 1]
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n19-del-7-agosto-2009

[fonte 2]
http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Anagrafe-e-immigrazione/Anagrafe/Un-po-di-storia/Storia-delle-anagrafi
Mi permetto di suggerire la lettura del testo che si raggiunge con il link trascritto sopra.
Ne trascrivo un passaggio
Storia delle anagrafi.
L’Anagrafe (dal greco anagraphé = registrazione, iscrizione) della Popolazione Residente ha la funzione di registrare nominativamente, secondo determinati caratteri naturali e sociali, gli abitanti residenti in un Comune, sia come singoli sia come componenti di una famiglia o componenti di una convivenza, nonché le successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa.

[fonte 3]
Ufficiale dello stato civile è il sindaco in qualità di ufficiale del Governo o chi lo sostituisce (vicesindaco, assessore anziano, commissario prefettizio).

D.P.R. 396/2000TITOLO II Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile
Il sindaco, il titolare della funzione di ufficiale dello stato civile, di norma la delega a consiglieri comunali o al segretario comunale. Il conferimento della delega, in ogni caso, non priva il sindaco della titolarità delle funzioni.
Anche altri soggetti possono esercitare la funzione di uff. dello stato civile, ad esempio: autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero; comandanti delle navi.
I compiti dell’ufficiale di stato civile sono disciplinati dall’art. 5 del D.P.R. 396/2000.

5. Compiti degli ufficiali dello stato civile.
1. L’ufficiale dello stato civile, nel dare attuazione ai princìpi generali sul servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449 a 453 del codice civile e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, espleta i seguenti compiti: a) omissis; b) omissis c) rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, nonché le copie conformi dei documenti depositati presso l’ufficio dello stato civile

7 Ottobre 2019Permalink