Chi legge questi diari sa – e comunque ne sono ben consapevole io che li scrivo a mia futura memoria– che da più di due anni mi occupo della registrazione della nascita dei figli dei migranti senza permesso di soggiorno e che ho, con testarda, ottusa, stupida fiducia, cercato di trasferire il problema a istituzioni, partiti politici, organizzazioni della società che civile (?!), convinta che la loro voce sarebbe stata più forte della mia.
Ma la voce non c’è stata, mai.
E continuavo a pensare che l’indifferenza di fronte alla questione fosse dovuta soltanto al fatto che i neonati non fanno opinione (a meno che non siano usati per promuovere la vendita di pannolini, omogeneizzati ecc. ecc.) e che perciò far loro riferimento fuori del contesto sentimental-commerciale non provocasse l’obiettivo esclusivamente perseguito del consenso,
E invece l’indifferenza era molto più profonda: si allargava all’impianto istituzionale, fondante la nostra vita di relazione assicurato dai principi che la Costituzione (invano ?) definisce.
E non avevo valutato fino in fondo la ferita inferta al nostro ordinamento e lo scivolamento, sempre più precipitoso, in una deriva razzista.
Nascite e matrimoni
Certamente mi era noto il significato della soppressione delle parole “per quelli inerenti agli atti di stato civile” che sottraeva la registrazione delle dichiarazioni di nascita morte e matrimonio dall’obbligo della presentazione del titolo di soggiorno. Erano parole contenute nel “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Le “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” (il cd pacchetto sicurezza del 2009) crearono l’obbligo della presentazione di quel documento che, per definizione, i migranti irregolari non possiedono.
Per chi volesse documentarsi ricordo solo uno dei miei tanti interventi, l’articolo pubblicato dalla rivista Il Gallo e trascritto in questo blog il 15 marzo scorso.
Ora la questione è non solo evidente ma formalmente affrontata dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 245 dd. 25 luglio 2011.
La Corte Costituzionale si esprime sul matrimonio.
Ricopio dalla sentenza della Corte:
1.— Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato – in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31 e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
1.1.— In punto di fatto, il Tribunale remittente premette di essere stato adito da una cittadina italiana e da un cittadino marocchino per la declaratoria dell’illegittimità del diniego opposto dall’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del loro matrimonio.
[omissis]
Il 31 agosto 2009, l’ufficiale dello stato civile aveva motivato il diniego alla celebrazione del matrimonio per la mancanza di un «documento attestante la regolarità del permesso di soggiorno del cittadino marocchino», così come previsto dall’art. 116 cod. civ., come novellato dalla legge n. 94 del 2009, entrata in vigore nelle more
[omissis a questo punto la Corte elenca – con preziosa puntigliosità- gli articoli della Costituzione connessi al problema e in seguito quelli relativi a documenti dell’Unione Europea]
E infine: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
perché
“il matrimonio costituisce espressione della libertà e dell’autonomia della persona, ed il diritto di contrarre liberamente matrimonio è oggetto della tutela di cui agli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nei diritti inviolabili dell’uomo, caratterizzati dall’universalità. Inoltre, l’art. 31 Cost., nel sancire che la Repubblica agevola la formazione della famiglia, «esclude la legittimità di limitazioni di qualsiasi tipo alla libertà matrimoniale»”.
E la nascita?
Non voglio allungare questo diario. Rinvio quindi (oltre che ai tag che collegano questo testo ad altre mie pagine) alle sottolineature che ho apposto ai frammenti di testi della sentenza ricopiati che possono rendere evidente l’analogia con la situazione dei neonati privati del certificato di nascita, primo fondamento della libertà e dell’autonomia della persona, diritto inviolabile e perciò caratterizzato dall’universalità, testimonianza fondante la presenza del nuovo nato nella famiglia cui invece è impedito di accoglierlo se non subendo una minaccia che può essere insostenibile, l’espulsione.
Mi si è detto che la circolare n. 19 del 7 agosto 2009 sistema tutto.
E’ tristissimo e preoccupante trovare persone (che si autoproclamano democratiche) che accettano di vedere un principio, che appartiene ai diritti fondamentali dell’uomo, umiliato a una procedura consentita da una circolare e negata invece da una legge che appartiene a tutti noi.
Ed è forse ancor più triste vedere associazioni che – pur perseguendo a proprio uso interno nobili finalità – –non si oppongano a una simile norma e alle sue applicazioni (non dimentichiamo che la questione degli aspiranti coniugi di Catania nasce dal diniego opposto dall’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del loro matrimonio. E tante volte avevo cercato, invano, di porre la questione del ruolo dei comuni in questa vicenda).
Gli sposi di Catania (come quelli di Trento, di cui ho già scritto) sono evidentemente adulti, hanno potuto disporre dei mezzi per affidarsi a un tribunale, i neonati non hanno questa possibilità, né l’hanno – di norma – i loro genitori. Erano affidati alla custodia di tutti, quella che si esprime attraverso le reazioni della società civile e delle forze politiche, capaci di trasferire il loro impegno a livello istituzionale. Ma nessuno ha voluto far nulla.
Se volessimo ricordare che la maggioranza che ha voluto questa legge che, pezzo per pezzo, la Corte Costituzionale sta smontando, è la medesima che pochi giorni fa ha negato il riconoscimento di pregiudizi omofobici come aggravante in caso di violenza, le analogie con le prime leggi razziali italiane –e il costume di allora- si farebbero fortissime e potrebbero indurci a significative considerazioni, ma restiamo al presente.
Sulla pelle dei neonati si consolidano poteri forti.
Sappiamo che i matrimoni celebrati nell’ambito della chiesa cattolica seguono –salvo eccezioni – l’iter concordatario e che, se celebranti del sacramento sono gli sposi, il sacerdote che testimonia il loro patto in quel momento è ufficiale di stato civile, quindi deve comportarsi –perché il matrimonio sia valido agli effetti civili – secondo le norme del codice che ne assicurano la regolarità.
Ne ho già scritto nel mio pezzo del 21 maggio ma ci tengo a precisare che le indicazioni della Corte Costituzionale che sopra ho trascritto ora valgono anche come indirizzi per la chiesa cattolica che in questi ultimi due anni si è invece adeguata a una norma che viola i diritti umani fondamentali. Certamente la chiesa cattolica non ha opposto un rifiuto diretto a chi avesse voluto celebrare il matrimonio secondo il rito cattolico e non ne avesse i titoli. Non ne aveva bisogno. Il rigetto di un diritto fondamentale era invisibile.
Infatti ogni richiesta dei sans papier si sarebbe scontrata, prima che venisse aperta la procedura ecclesiastica, con l’infame codicillo aggiunto all’art. 116 del codice civile dal pacchetto sicurezza, «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
La chiesa cattolica nelle sue espressioni gerarchiche – e non solo – ha chiacchierato di famiglia, di vita, di figli e quant’altro in un clima di ipocrisia che io trovo offensivo e che la beneficenza, che pur viene esercitata, non riscatta.
In molte realtà parrocchiali e analoghe ha convinto persone di buona volontà che è sufficiente farsi carico di azione benefiche di tipo volontario e, con scelte evidentemente opportunistiche, ha glissato sul dovere di opporsi con la protesta civile alle leggi (di cui però sa far uso: vedi esenzione dall’ICI)
I vantaggi che il concordato assicura ai due poteri contraenti sono troppo importanti per metterli in discussione a causa di qualche poveraccio.
E sono molti, anche apparentemente insospettabili, a non volersene accorgere.