Gentili onorevoli,
scrivo ad entrambi congiuntamente perchè il problema che vi pongo è il medesimo quindi medesima la richiesta se compatibile con la vostra funzione di Parlamentari Europei e se questa funzione comprende anche una attenzione ai diritti umani fondamentali , quali compaiono nelle convenzioni dell’ONU che, in quanto stato italiano , la Costituzione ci impegna a rispettare (art. 10)
Quello che vi segnalo è un significativo caso di disprezzo ‘legale’ del principio del superiore interesse del minore presente nella normativa internazionale e italiana.
Schematizzo quello che so e ho capito, disponibile a scriverne di più se lo riterrete utile.
– 1991 legge 176: L’Italia ratifica la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (parola che oggi si preferisce opportunamente declinare come infanzia e adolescenza;
– 1998 legge 40 (cd Turco Napolitano) “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
E’ legge che si applica (se non è stata del tutto cancellata) “ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi” e, mentre stabilisce che “ i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”, indica anche le eccezioni in cui ciò non debba avvenire e precisamente:
“ per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi” ;
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– 2009 legge 94, approvata con voto di fiducia nel tempo storico del quarto governo Berlusconi.
Si tratta di un coacervo di norme disparate che sposta significativamente il titolo del 1998 “l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” alle “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, minacciata evidentemente da chi nasce in Italia se figlio di sans papier.
L’operazione fa capo all’art 1 comma 22 lettera G della legge 94 , dove – con un’abile mossa di discriminazione indiretta – gli innominati nati da sans papier vengono trattati alla stregua di “licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
I genitori che chiedano di registrarne la nascita devono quindi esibire il permesso di soggiorno (e comunque un documento inerente la regolarità del loro soggiorno.
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– Non dimentichiamo che si tratta di persone che non conoscono la nostra lingua né la complicazione delle nostre leggi e forse vivono da lavoratori in nero in stato di schiavitù. La cronaca ce ne ha dato un’immagine nel martirio di Satnam Singh e di sua moglie Sony per lasciarci intravedere nel livello di abiezione imposta , quello che può essere il livello e il risultato della paura: i genitori possono rinunciare a registrare l’atto di nascita di un figlio , facendosi esecutori della subdola condanna di stampo razzista che il legislatore italiano fa pendere su loro dal 2009, come un nuova spada di Damocle.
Contando su di voi, sull’on. Bonaccini di cui sono stata elettrice e facendo mia una espressione della on. Picierno “Parlamento luogo di speranza e ascolto”, voglio essere certa che il Parlamento Europeo saprà trovare una parola di speranza anche per i piccoli reietti per legge di cui vi ho scritto . Per un superamento di questa norma nel Parlamento italiano non c’è su questo punto indizio che possa far ben sperare.
Cordialmente
Augusta De Piero
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