23 luglio 2024_ Nati in Italia senza nome per legge incentrano due parlamentari europei

Gentili onorevoli,
scrivo ad entrambi congiuntamente perchè il problema che vi pongo è il medesimo quindi medesima la richiesta  se  compatibile con la vostra funzione di Parlamentari Europei e se questa funzione comprende anche una attenzione  ai diritti umani fondamentali , quali compaiono nelle convenzioni dell’ONU che, in quanto stato italiano , la Costituzione ci impegna a rispettare (art. 10)

Quello che vi segnalo è un  significativo caso  di disprezzo  ‘legale’ del principio del superiore interesse del minore presente nella normativa  internazionale e italiana.
Schematizzo quello che so e ho capito, disponibile a scriverne di più se lo riterrete utile.

–        1991 legge 176: L’Italia ratifica la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (parola che oggi si preferisce opportunamente declinare come  infanzia e adolescenza;

–        1998 legge 40  (cd Turco Napolitano) “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
E’ legge che si applica (se non è stata del tutto cancellata)  “ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi” e, mentre stabilisce  che “ i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”,  indica anche le eccezioni in cui ciò non debba avvenire e precisamente:
“ per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi” ;

–        2009 legge 94, approvata con voto di fiducia nel tempo storico del quarto governo Berlusconi.
Si  tratta di un  coacervo di norme disparate che sposta significativamente il titolo del 1998 “l’immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero”  alle  “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, minacciata evidentemente da chi nasce in Italia se figlio di sans papier.
L’operazione  fa capo all’art 1 comma 22 lettera G della legge 94 , dove  – con un’abile mossa di discriminazione indiretta – gli innominati nati da sans papier  vengono  trattati alla stregua di “licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
I genitori che  chiedano di  registrarne la nascita devono quindi esibire il permesso di soggiorno  (e comunque un documento inerente la regolarità del loro soggiorno.

–        Non dimentichiamo che si tratta di  persone che non conoscono la nostra lingua né la complicazione delle nostre leggi e forse  vivono da lavoratori in nero in stato di schiavitù. La cronaca ce ne ha dato  un’immagine nel martirio di Satnam Singh e di sua moglie Sony per lasciarci  intravedere nel livello di abiezione  imposta , quello che può essere il livello e il risultato della paura: i genitori possono rinunciare a registrare l’atto di nascita di un figlio , facendosi esecutori   della subdola  condanna di stampo razzista che il legislatore italiano  fa pendere su loro dal 2009,  come un nuova spada di Damocle.

Contando su di voi, sull’on. Bonaccini di cui sono stata elettrice  e facendo mia una espressione della on. Picierno  “Parlamento luogo di speranza e ascolto”, voglio essere certa che il Parlamento Europeo saprà  trovare  una parola di  speranza anche per i piccoli reietti per legge di cui vi ho scritto . Per un superamento di questa norma nel Parlamento italiano  non c’è  su  questo punto indizio che possa far  ben sperare.
Cordialmente

Augusta De Piero
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23 Luglio 2024Permalink