Gentile padre Enzo Fortunato
ho letto con il piacere di poter far riferimento a un testo chiaro ed esplicito,
qual è il Suo scritto alla pag. 17 de Il sole 24ore di ieri (venerdì 17), “le parole
sferzanti di Papa Francesco sui diritti dei bambini” che Lei riporta.
Sono perciò confortata nella speranza di poter trovare attenzione a un
problema che reputo grave ma costantemente ignorato, quello di bambini che
nascono in Italia ma non vengono registrati all’anagrafe.
Sono una vecchia cittadina italiana , nata nel 1938 con un passato di
insegnante e successivamente di consigliera regionale in Friuli Venezia Giulia
dove vivo ma, soprattutto, sono una madre di figli ormai sessantenni , una
madre che si onora di aver fatto propri i principi di uguaglianza e solidarietà,
pilastri della nostra convivenza che voglia essere civile.
Spero avrà la pazienza di leggermi e mi spiego.
Nel 1991 venne approvata la legge 176, “Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembr1989”. In
quella norma leggiamo l’articolo 3, stella polare da allora di ogni discorso sui
minori: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle
autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del
fanciullo deve essere una considerazione preminente».
Il conseguente art. 7 è perciò una indicazione vincolante quando afferma che
« Il fanciullo è registrato al momento della sua nascita e da allora ha diritto a
un nome , ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile a
conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi» .
Tale è la forza di questo articolo che nel 1998 la legge 40
(cd Turco Napolitano) , che aveva istituito il permesso di soggiorno a
garanzia della regolarità degli immigrati non comunitari, aveva escluso
proprio lo strumento che aveva istituito da quelli che devono essere
presentati al momento di registrare la nascita di un proprio figlio in Italia.
E’ evidente che tale norma assicura anche il rispetto dell’art. 3 della
Costituzione che afferma « Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge ,
senza distinzioni di [… ] condizioni personali e sociali».
Purtroppo nel 2009 tutto cambiò. Venne approvata la legge 94 che,
coacervo di norme disparate , all’art. 1 comma 22 lettera g include il
permesso di soggiorno fra i documenti che in quella circostanza devono venir
richiesti e presentati. Lo fa con un’abile forma di discriminazione indiretta ma
il risultato è sempre lo stesso: il nato da genitori non comunitari irregolari si
fa spia minacciosa della irregolarità di chi l’ha generato , irregolarità che, se
nota , diventa ragione di gravi penalizzazioni per i neo genitori che possono
così dover affrontare anche il rischio di espulsione. Da allora la neghittosità a
360 gradi del Palmento , il silenzio dell’opinione pubblica che spesso significa
indifferenza , hanno fatto sì che questa norma restasse significativamente
collocata, come titola la legge 94, fra le “Disposizioni in materia di sicurezza
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pubblica”, riducendo questi nati a oscuri invisibili che non saranno raggiunti
neppure dalla accorate richiesta del Santo Padre di amore e protezione. E’ una
protezione, ce lo dice papa Francesco, che dal cuore si concreta nell’azione e
fra le tante azioni possibili segnalo quella di una piccola modifica di legge che
cancelli lo sfregio che il legislatore volle nel 2009.
La garanzia della iscrizione nel registro di stato civile è diritto del nato che
non deve essere inficiato dalla possibile situazione di irregolarità di
colei/colui che lo ha generato. Un nato in Italia che si trovasse privo di quel
certificato non avrebbe esistenza giuridica e per lui le parole forti di papa
Francesco che Lei cita nell’articolo di ieri suonerebbero vane: come introdurre
un nato che c’è ma non esiste al godimento di ciò che gli è dovuto? Davanti a
quella inesistenza per legge «potremmo sentirci impotenti , ma ogni gesto,
ogni scelta consapevole , è una goccia che può contribuire a formare un mare.
Dobbiamo anche richiamare le istituzioni, le imprese, le organizzazioni
ecclesiali alla loro responsabilità » .
Perché ciò avvenga occorre una parola forte, autorevole, ascoltata .
Attendo : non so dichiararle un numero di ‘casi’.
Il caso è la legge…
Cordialmente
Augusta De Piero