Copio nel mio blog, senza trasferirlo su Facebook, il documento che segue, raggiungibile anche con il link che come sempre trascrivo.
Lo invierò invece ad alcune persone con cui in passato avevo condiviso l’impegno ad azioni per modificare l’infame legge che dal 2009 nega ai figli dei sans papier la registrazione nei registri di stato civile con un raggiro di cui ho parlato e scritto mille volte.
Mi è chiaro che chiedere al genitore che si presenti allo sportello del comune a registrare la nascita del figlio la presentazione del permesso di soggiorno è una beffa feroce per chi di quel permesso non disponga
e mi è altrettanto chiaro che ciò induce paura e devastazione della dignità delle persone a tanto umiliate
e so bene che l’unica strada per giungere a superare la norma che dal 2009 si fa beffa di un diritto umano riconosciuto può è una nuova legge che ripristini quanto previso in materia dalla legge 40/2008 (cd Turco Napolitano) .
Se ho ben capito la mozione che trascrivo sarebbe stata votata all’unanimità e quindi proposta per essere tradotta in legge (ho evidenziato in grassetto il testo secondo me pertinente).
Non mi negherò all’impegno (che temo ormai personale o quasi) di sollecitare i parlamentari a tener conto, negli obiettivi che l’istituenda commissione vorrà darsi, della devastazione che la norma del 2009 produce nella v ita di chi è ridotto a fantasma dalla nascita e di chi ne è genitore e non può dire “Questa bambina è mia figlia”, “Questo bambino è mio figlio”.
So che da sola non arriverò ad alcun risultato ma non mi nego al dovere di solidarietà che la Costituzione impone
“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Legislatura 19ª – Atto di Sindacato Ispettivo n. 1-00005
Atto n. 1-00005 con procedimento abbreviato Pubblicato il 16 novembre 2022, nella seduta n. 8
CATTANEO, NAPOLITANO, SEGRE, MONTI, PIANO, RUBBIA, MALAN, MALPEZZI, ROMEO, FLORIDIA Barbara,
RONZULLI, PAITA, UNTERBERGER, DE POLI, DE CRISTOFARO, PUCCIARELLI, CRAXI, GUIDOLIN, NATURALE,
MAIORINO, TERZI DI SANT’AGATA, ALFIERI, ASTORRE, BASSO, BEVILACQUA, BIANCOFIORE, CAMUSSO, CROATTI,
D’ELIA, DELRIO, DURNWALDER, FINA, FLORIDIA Aurora,
GIACOBBE, GIORGIS, GUIDI, LOREFICE, MAGNI, MARTELLA, NICITA, PATTON, PIROVANO, RANDO, ROSSOMANDO,
SCALFAROTTO, SIRONI, SPAGNOLLI, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO, ZAMPA, ZULLO, MUSOLINO, LICHERI Sabrina
Il Senato,
premesso che:
la tutela dei diritti umani rappresenta uno degli elementi fondanti dell’ordinamento nazionale, configurandosi altresì quale patrimonio comune della comunità internazionale e dell’umanità nel suo insieme;
a partire dalla conclusione del secondo conflitto mondiale gli Stati democratici hanno elaborato complessi sistemi istituzionali di tutela e promozione dei diritti, contribuendo a diffondere progressivamente la cultura e la consapevolezza necessarie al loro sviluppo nella complessa società contemporanea, che presenta continuamente nuove sfide sul piano della dignità della persona;
sul piano internazionale ed europeo gli atti e le convenzioni sottoscritti dal nostro Paese sono innumerevoli: su tutti, per quanto concerne gli strumenti giuridicamente non vincolanti, la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, rispetto alla quale molte clausole sono divenute obbligatorie per gli Stati in quanto diritto internazionale consuetudinario; tra gli strumenti vincolanti, la convenzione sul genocidio del 1948, la convenzione sui rifugiati del 1951, i due patti delle Nazioni Unite del 1966 (sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali), la convenzione contro la tortura del 1984; sul piano europeo la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sul rispetto della quale vigila la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo, e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che, ai sensi dell’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, ha il medesimo valore giuridico dei trattati fondativi;
l’articolo 2 della Costituzione italiana recita “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”;
le Camere, costituendo gli organi di rappresentanza dei cittadini, rappresentano il luogo primario in cui tale tutela deve avere piena espressione;
il Senato ha da sempre mostrato particolare sensibilità e attenzione verso il tema dei diritti umani, attraverso la costituzione di Comitati e Commissioni specifici: si ricordano, in tal senso, il Comitato contro la pena di morte istituito nella XIII Legislatura e le Commissioni straordinarie per la tutela e la promozione dei diritti umani nella XIV, XV, XVI, XVII e XVIII Legislatura, che hanno di volta in volta operato attraverso il confronto con rappresentanti di Governo, enti locali e altre istituzioni nazionali, europee e internazionali e il contributo della società civile, di associazioni e organizzazioni non governative;
i temi principali sviluppati nel corso delle Legislature sono stati l’abolizione della pena di morte nel mondo, l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di tortura, la tutela dei diritti del fanciullo, le garanzie per chi si trovi privato delle libertà, la promozione e l’attuazione del diritto di asilo, la lotta alla tratta degli esseri umani, la lotta contro il razzismo, la xenofobia, la discriminazione delle minoranze; la tutela delle persone con disabilità e di quelle anziane; il divieto di mutilazioni genitali femminili e il fenomeno dei matrimoni forzati, a dimostrazione di come tale materia necessiti di un’attività estesa nel tempo, che guardi quanto avviene a livello nazionale e internazionale e che sia altresì trasversale e organica;
nelle ultime Legislature la Commissione per i diritti umani del Senato ha seguito da vicino i tre cicli di revisione periodica universale (UPR) del nostro Paese (nel 2010, 2017 e 2019), una procedura prevista dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite per esaminare la situazione dei diritti umani in tutti i Paesi membri, che si conclude con una serie di raccomandazioni rivolte allo Stato in esame; l’azione svolta dalla Commissione, in tal senso, è stata preziosa in questi anni, mantenendo elevato il monitoraggio e intensa l’attività di indirizzo sui temi della promozione e della tutela dei diritti fondamentali della persona;
rilevata per tutti i suddetti motivi l’esigenza di istituire, anche in questa Legislatura, un organismo che rappresenti per il nostro Paese la volontà di difendere e sviluppare i diritti umani sia all’interno che al di fuori dei confini nazionali,
delibera di istituire una Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, costituita da 20 componenti in ragione della consistenza dei Gruppi stessi. La Commissione elegge tra i suoi membri l’Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari. La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa, per lo svolgimento dei quali può prendere contatto con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali; a tal fine, la Commissione può effettuare missioni in Italia o all’estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di collaborazione. Per il raggiungimento di queste finalità essa, quando lo ritenga utile, può svolgere procedure informative, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni all’Assemblea, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare risoluzioni alla conclusione dell’esame di affari ad essa assegnati, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni, anche chiedendone la stampa in allegato al documento prodotto dalla Commissione competente, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento.