5 settembre 2018 – Liliana Segre ci ricorda il significato dell’indifferenza

Il razzismo e l’antisemitismo – ha affermato Segre guardando a ciò che accade oggi nei confronti dei migranti – non sono mai sopiti, solo che si preferiva nel dopoguerra della ritrovata democrazia non esprimerlo. Oggi è passato tanto tempo, quasi tutti i testimoni sono morti e il razzismo è tornato fuori così come l’indifferenza generale, uguale oggi come allora quando i senza nome eravamo noi ebrei”.
“Oggi – ha proseguito la senatrice a vita – percepisco la stessa indifferenza per quelle centinaia di migranti che muoiono nel Mediterraneo, anche loro senza nome, e ne sento tutto il pericolo”.                                                      [nota 1]

5 settembre 2018 – Oggi parla il mio calendario … e io lo ascolto

Non posso e non voglio ridurre il severo richiamo della senatrice Segre a un elemento che chiede rispetto e ammirazione. La senatrice, secondo me, impone ascolto e chiede di più.
E tanti sono i ‘di più’ possibili.
Il ‘di più’ che io so offrire è quello di anni di informazione perché sia abolita la richiesta del permesso di soggiorno a chi, migrante che ne è privo, registri la nascita di un figlio in Italia.
Anche il quarto governo Berlusconi, forte dell’impegno del Ministro Maroni (omogeno per collocazione politica e ruolo all’attuale Ministro Salvini), cominciò dal penalizzare i minori non solo nell’ingresso a scuola ma anche negandone l’esistenza legale fin dalla nascita .

Nessun partito politico volle occuparsene , nemmeno quello che, minoranza nella XVI legislatura, fu maggioranza in tutto il corso della XVII, coadiuvato in questa indifferenza dalla sinistra che vuole comunque collocarsi oltre il livello del Pd e dalle organizzazioni che nella società civile contano e pesano. Un’opinione pubblica silente (indifferente o consapevolmente complice?) si fece ed è garante di quel silenzio.

Nel passo che segue è possibile verificare che il primo provvedimento di legge razzista fu relativo alla scuola e fu approvato in tempo perché l’anno scolastico 1938/39 iniziasse con la scuola priva di ebrei, anche bambini.

5 settembre 1938 – Regio Decreto Legge 5 settembre 1938-XVI, n. 139
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista

Il decreto era stato accuratamente preparato
Il 14 luglio 1938 era stato pubblicato, su ““Il Giornale d’Italia” il Manifesto degli scienziati razzisti o Manifesto della razza.
Il 5 agosto 1938 il regime fascista si rese conto della necessità di sostenere con una serie di strumenti culturali efficaci e capillarmente diffusi la politica razzista inaugurata subito dopo la conquista dell’Impero. Il primo direttore fu Telesio Interlandi (1894-1965) affiancato, dal quarto numero in poi, da Giorgio Almirante (1914-1988).
La rivista uscì, con cadenza quindicinale, fino al 20 giugno 1943.

Il RD del 5 settembre aveva garantito l’inizio dell’anno scolastico senza ebrei , né scolari, né studenti, né insegnanti in tutte le scuole del Regno e venne integrato pochi mesi dopo dal RD-L 15 novembre 1938, n. 1779, Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana

Infine confluì nel Testo Unico delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana (L 5 gennaio 1939, n. 98, Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVll, n. 1779).                                  [Nota 2]

5 settembre 2018 – Iscrivere un figlio a scuola dopo il ‘pacchetto sicurezza’
Dal 2009 il genitore che si presenti a iscrivere al nido, alla scuole dell’infanzia, alla scuola successiva all’obbligo un figlio minore deve presentare il permesso di soggiorno (ne è esonerato solo per l’iscrizione alla scuola dell’obbligo).
Se i testi delle leggi fasciste erano sfacciatamente razzisti avevano però il merito della chiarezza: chi fosse il ‘nemico’ era chiaro al di là di ogni dubbio.
Così non è ai giorni nostri dove la matta bestialità delle norme va ricercata, chiarita in testi criptici e subdoli anche se, a esame concluso, il ‘nemico’ risulta sempre il minore, in questo caso ‘nato in Italia’.

Qui propongo una lettura coordinata dell’Articolo 6, comma 2 del testo unico 25 luglio 1998 n. 286, mentre per il testo originale rinvio alla nota:
“I documenti di cui all’articolo 5, comma 8, del dlg 25 luglio 1998 n.286  non devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione se il motivo dell’ingresso sia l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo o l’accesso alle prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale ( di cui all’articolo 35 – dlg 25 luglio 1998 n. 286) o l’accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie)”.                                  [Nota 3]

Se nasci e non hai un nome, non esisti. Nessuno potrà chiamarti vicino a sé
e, se ti ostini ad esistere, ti impediremo anche di completare un corso scolastico aperto invece ai tuoi amici.

Poiché la stessa noma prevede il medesimo obbligo per la registrazione della dichiarazione di nascita, potrebbero esserci situazioni in cui il minore non può essere iscritto alla scuola semplicemente perché inesistente. [Nota 4]
Se invece il genitore si fosse potuto giovare della circolare 19/2009 – che ammette ciò che la legge nega – e il figlio disponesse quindi del certificato di nascita, il rischio primario è del/dei genitori che, dichiarandosi, si espongono al rischio di espulsione.                         [Nota 5]

Ma che ne sarà del piccolo?
Se sapessi inserire file in audio inserirei le urla disperate dei bambini che il Presidente degli USA ha ordinato di strappare ai loro genitori

[Nota 1]
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2018/09/04/liliana-segre-lindifferenza-uccide_8e9df2e0-d66e-46fd-9544-4095aaa9b687.html

https://www.rollingstone.it/cinema/news-cinema/liliana-segre-oggi-come-nel-1938-mi-fa-paura-l-indifferenza/426356/

https://www.globalist.it/cinema/2018/09/04/segre-vedo-la-stessa-indifferenza-che-uccise-noi-nei-lager-per-i-migranti-morti-in-mare-2030257.html

[Nota 2]

http://www.abmariantoni.altervista.org/storia

[Nota 3]

Legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
22. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;
I documenti di cui all’articolo 5, comma 8, del dlg 25 luglio 1998 n.286, sono il permesso di soggiorno e documenti equipollenti

[Nota 4]
Terzo Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (novembre 2017. cap.3.1):
«Rispetto … al diritto di registrazione alla nascita, si fa presente che l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, avvenuta con la legge 15 luglio 2009 n.94 in combinato disposto con gli artt. 316-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza delle irregolarità di un migrante. Tale prescrizione condiziona i genitori stranieri che, trovandosi in situazione irregolare, spesso non si presentano agli uffici anagrafici, proprio per timore di essere eventualmente espulsi». www.gruppocrc.net

[Nota 5] Ministero dell’Interno – Circolare n.19 del 7 agosto 2009
Ufficio emittente Direzione Centrale per i Servizi Demografici
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n19-del-7-agosto-2009

5 Settembre 2018Permalink

18 agosto 2018 – Nella fine il mio principio _2

Fra politica e geometria: rette parallele o convergenze parallele?

Da qualche anno la politica nei confronti di nuovi nati sembra svolgersi sue due parallele, esclusivamente su quelle che non si incontrano e non si piegano al ricordo delle convergenze parallele, un bizzarro ossimoro di solito attribuito ad Aldo Moro.
Mettiamola in un altro modo: ci sono i figli nostri e i figli degli altri. Lo spazio fra loro è impercorribile
I figli sono classificabili per categorie o sono solo figli?

Per assicurare che non ci siano più figli divisi in categorie di serie A e di serie B il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 propose la “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219” da attuarsi con delega al governo.
Il testo di quella norma di sintesi stabilisce:
• l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
• il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;
• la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;
• la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.                                                                         [fonte 1]

Potremmo quindi sperare che la novità, introdotta anche da un linguaggio che identifica i figli come tali senza alcuna classificazione, annullando aggettivi imposti per distinguere, aggettivi  nati da vecchi pregiudizi, sia finalmente non solo norma ma anche cultura condivisa.
Potremmo se il dibattito parlamentare sulle Unioni Civili non ci avesse dato una scossa di brutale realismo, creando un ostacolo, per ora non superato, al riconoscimento della possibilità dell’adozione del figlio del partner (Stepchild Adoption).                                                                            [fonte 2]

Ancora una volta il capro espiatorio è il bambino.
Quello che è accaduto nella mutilazione della proposta Cirinnà è il segno della cultura che non tollera di confrontarsi con il minore persona e tratta i bambini, che pur esistono, a misura delle modalità della loro gestazione, infischiandosi brutalmente anche della norma che riconosce come valore la continuità affettiva, riproponendo quindi serie A e B sia pure fondate su nuove ipotesi di classificazione. E’ stato trovato un utile oggetto di carne (peso medio kg 3) che si può usare per intimorire i genitori. Non ha difese e nessuno lo rappresenta. Quel che conta è promuovere la paura non la vita e la nuova figura del bambino spia è culturalmente significativa nella sua capacità di diffusione.                    [fonte 3]
Se è pienamente comprensibile che – nel restringimento dei tempi e delle modalità del dibattito –  il sacrificio del bambino sia stato il prezzo pagato all’approvazione della legge sulle Unioni Civili, è pur vero che durante la discussione in parlamento accadde il peggio e ne fanno fede i modi in cui si svolse (prendo come esemplare di riferimento l’allora on. Giovanardi, ma non era il solo).
Fu completamente ignorato il principio del superiore interesse del minore e il minore venne invece usato per indebolire la posizione genitoriale se collegata alle coppie omossessuali.                                                     [fonte 4]

Il neonato fantasma
E così torniamo al “principio della fine”. E finiamo sulla parallela dei minori che, per essere ‘di serie B, non devono incontrarsi con i diritti di serie A.
Secondo me, è necessario – o almeno per me lo è – ricominciare a far ordine per conservare una memoria che non si appaghi di frammenti usati pretestuosamente a vantaggio di scelte indifferenti all’eventuale devastazione del l’art. 3 della Costituzione, a partire dal rispetto dei minori.

Ricollochiamoci nel 2008, quarto governo Berlusconi, ultimo della XVI legislatura.

Il Ministro dell’Interno, on. Roberto Maroni, ancora si qualificava (per chi volesse, come io ho fatto, verificare) come LN. Il Nord ci riporta a una Lega non ancora delocalizzata in altre latitudini del territorio del Paese. I signori in questione, validamente appoggiati dai loro collaboratori, si predisponevano a osare l’impossibile: peggiorare la legge Bossi Fini. E ci riuscirono.
Io comunque mi limito al mio solito problema dei bambini fantasma, quello che appartiene all’art. 1 comma 22 lettera g alla legge che seguirà l’anno successivo con il n. 94.
Vado ancora una volta per ordine, seguendo la documentazione che ho raccolto.
So che questa è la conclusione di un impegno che ho preso con me stessa e insieme la morte di una speranza. Ne esco sconfortata soprattutto per aver constatato che gli spregiatori dei bambini-persona, persona che fin quando ha meno di 18 anni non ha chi la rappresenti, abbondano.
In Italia non abbiamo nemmeno un termine che dignitosamente identifichi i minori per cui la legge che ha ratificato la Convenzione di New York ha scelto il penoso ‘fanciullo’.                                                                   [fonte 4]

Come si creano spie efficaci e gratuite.

Il primo tentativo fu con i medici che avrebbero dovuto denunciare i pazienti non comunitari senza permesso di soggiorno che si fossero presentati per cure necessarie.
Il tentativo fallì per la reazione forte , consapevole e responsabile di medici e personale sanitario che si rifiutarono alla devastazione della deontologia nella loro professione e la norma arrivò in parlamento senza quell’articolo.
Ne ho scritto molto nel mio blog e a quello rinvio.                    [fonte 5]
La legge, così come era stata predisposta, venne approvata con voto di fiducia.
E nella conclusione del mio impegno voglio ancora una volta percorrere una strada che ho conosciuto, una strada che abbonda di esempi che fanno male a chi si senta umano.

Cominciamo dal permesso di soggiorno.
La legge 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (la cosiddetta Turco Napolitano) che , per questo aspetto, passò indenne attraverso le forche caudine della Bossi Fini, aveva detto:

Art. 6 comma 2  “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
La norma letta in altro modo forse è più comprensibile:
Gli stranieri non comunitari non devono esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8 (dlg 25 luglio 1998 n. 286), se il motivo dell’ingresso in Italia sia l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo o la richiesta di registrazione di atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi”.                        [fonte 6]

Ma non è alla legge Turco Napolitano che dobbiamo far riferimento, né alla successiva Bossi Fini (2002), bensì al pacchetto sicurezza.

Ora propongo una lettura coordinata dell’Articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) mentre riproduco l’originale in nota                                     [fonte 7]
I documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, del dlg 25 luglio 1998 n. 286 non devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione se il motivo dell’ingresso sia l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo o l’accesso alle prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale ( di cui all’articolo 35 – dlg 25 luglio 1998 n. 286) o l’accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie)”.

Mentre annoto in nota l’elenco delle prestazioni sanitarie dovute agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale rinvio il riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie a una prossima puntata delle mie memorie              [fonte 8]

Non posso però sorvolare sul punto 5 dell’articolo 35 che recita:
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.
Nelle scemenze che ho sentito non ho mai trovato questa norma. Gli ululati di Salvini non l’hanno mai citata e quindi non esiste. E il silenzio rafforza la cultura che identifica ‘l’altro’ con il delinquente. Penso con fastidio e peggio anche al silenzio di comodo (non scontentare la plebe desiderosa di ululare!) del Pd e altra sinistra – anche di quella che più sinistra non si può

Per parlare di chi non esiste ma c’è – Due documenti ufficiali

Un anno dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza l’on Leoluca Orlando interroga il governo.
Al testo dell’interrogazione segue la risposta firmata dal sottosegretario Davico, pure lui LN come il ministro Maroni..
Sono due documenti importanti perché dimostrano che a un anno dallo scempio operato dal pacchetto sicurezza la minaccia era ancora pienamente valida: “Ci sei ma non esisti e io faccio di te una pietra di inciampo alla sicurezza di tua mamma, papà, fratelli e sorelle”.

Il primo: Interrogazione a risposta scritta 4-08314 presentata da Leoluca Orlando lunedì 2 agosto 2010, seduta n.363

LEOLUCA ORLANDO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che: in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
alla lettera g del comma 22 dell’articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali ‘articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »;
questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure;
in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana;
con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione; al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»;
a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa -: se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare. (4-08314)

Il secondo: Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426 all’Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando

Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo».
È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato.
Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico.

Qualche tempo dopo l’on Orlando, sollecitato da Paola Schiratti, allora bravissima consigliera provinciale (purtroppo Paola non è più fra noi), presentò una proposta di legge di assoluta semplicità che sarebbe stata poi la base per azioni ulteriori che mai si volle raggiungessero un livello operativo.
Sia la proposta Orlando, sia le due successive non impegnavano alcuna modalità di spesa.
Ricopio solo il testo della pdl lasciando la relazione alle note [fonte 9]

XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756 PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI
Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 7 novembre 2011.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell’infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati

Una strada verso il nulla

La proposta Orlando appartiene alla XVI legislatura, come pure la circolare 19 cui l’interrogazione e la relazione alla pdl fanno riferimento e di cui scriverò più avanti.
Durante la XVII legislatura furono presentate due proposte di legge (740/camera e 1562/senato) che – pur con qualche precisazione maggiore – ricalcavano lo schema della proposta Orlando.
Se ne possono leggere i testi con i link in nota                          [fonte 10]

L’on Boldrini e il sen Grasso (rispettivamente nel loro ruolo di presidente della Camera e del Senato) le affidarono alle rispettive commissioni Affari Costituzionali dove giacquero ignorate dai proponenti e dalla società (in)civile per tutto il tempo scandito dai Governi Monti, Letta e parzialmente Renzi perché nel 2015 avvenne un cambiamento che investì poi anche il governo Gentiloni, ultimo della XVII legislatura
Nel corso degli anni, se ben ricordo dal 2011, era alla attenzione del parlamento una proposta di legge costruita su altra a iniziativa popolare “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”
Nel 2015 venne approvata dalla Camera e trasmessa al senato dove si giacque intatta per due anni sebbene avesse un ampio sostegno nell’opinione pubblica, soprattutto di giovani
In nota un link che permette di raggiungerne uno schema molto utile data la complessità della materia.

Un testo risolutore e un emendamento negazionista

Anche il testo che si raggiunge con questo link però non prende in considerazione il piccolo comma 3 dell’art. 2 che propongo con l’inserimento della modifica e pubblicando in nota l’originale
“2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.                                               [fonte 11]

Se la legge sulla cittadinanza fosse stata approvata senza modifiche questo articolo avrebbe risolto anche il problema di chi, non avendo un’identità riconosciuta, si sarebbe trovato ad affrontare la vita da persona legalmente inesistente. E ancora così si trova.
E tale era il convincimento che così dovesse essere che otto fra senatori/trici (FI-PdL) avevano proposto un emendamento per sopprimere il comma 3 dell’art. 2.
Questo punto per me resta una delle scoperte che nel cammino di otto anni più mi hanno meravigliato: un gruppo di adulti che affronta, con spietata spudoratezza, un neonato per dirgli: Tu non esisti.

Provvisoria conclusione
A questo punto abbiamo la certezza che l’opposizione a che i nati in Italia, figli di migranti senza permesso di soggiorno, abbiano un’identità riconosciuta e quindi un nome e una famiglia è totale.
Nessuno li vuole. Chi ne ha proposto la distruzione come persone perché è convinto che così debba essere ha giocato fra ignoranza e viltà.
L’impegno di alcune persone interne alle istituzioni non è servito a nulla
Ora mi restano nell’ordine alcuni problemi da considerare per chiudere questa orribile pagina.
Lo farò con la prossima puntata.
Per il momento li elenco: i matrimoni e la sentenza 245 della Corte Costituzionali, la circolare n. 19,  la scuola per chi non esiste, la chiesa cattolica autorità che scappa.

[fonte 1]

http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/26/filiazione-in-vigore-il-dlgs-che-elimina-discriminazioni-dei-figli-naturali

[fonte 2] dal mio blog gennaio 2018
https://diariealtro.it/?p=5485

[fonte 3] – Legge 19 ottobre 2015 n. 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare

[fonte 4]
Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
(New York 20 novembre 1989)

[fonte 5]   3 febbraio 2017
https://diariealtro.it/?p=4831

[fonte 6]
Elenco dei documenti indicati nell’art. 5 comma 8 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell’interno, in attuazione dell’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996.

[fonte 7]
g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;

[fonte 8]
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .
Articolo 35 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.
1 e 2. (omissis)
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. (omissis)
http://www.altalex.com/documents/news/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-v#titolo5

[fonte 9]
XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756 PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI.
Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 7 novembre 2011

Onorevoli Colleghi! — La legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica, ha modificato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In particolare, la lettera g) del comma 22 dell’articolo 1 della legge n. 94 del 2009 ha modificato il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico in materia di obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno per gli stranieri: la nuova formulazione, nell’ambito dei provvedimenti esclusi dall’obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno, espungeva l’esplicito riferimento agli atti di stato civile e all’accesso ai servizi pubblici sostituendolo con quello inerente all’accesso alle prestazioni sanitarie e con quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Premesso che il citato comma 2, anche nel testo modificato, è stato di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione – diritti fondamentali e diritti umani ma, soprattutto, di primario interesse pubblico – di tutte le persone extracomunitarie presenti, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbligava le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le cure adeguate, non altrettanto può dirsi degli atti di stato civile – quali nascita, stato di famiglia e morte degli stranieri – in ordine ai quali la modifica apportata della legge n. 94 del 2009 ha creato dubbi interpretativi, cioè se questi atti siano o meno esentati dall’attestazione del soggiorno. Di diversa natura, ma altrettanto problematico, è il nuovo riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie – in luogo del più generico «accesso ai servizi pubblici» – dalle quali risulterebbero esclusi le scuole dell’infanzia e gli asili nido.
La necessità di chiarimenti sulle questioni inerenti allo stato civile introdotte dalla legge n. 94 del 2009 è testimoniata dalla tempestiva emanazione di una circolare del Ministero dell’interno – n. 19 del 7 agosto 2009, protocollo n. 0008899 – la quale chiariva, al punto 3, che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».
Le indicazioni, pur lodevoli, della circolare, appaiono giuridicamente contraddittorie rispetto al tenore della normativa che, con tale strumento, non può ritenersi né sostituita né interpretata e da cui esplicitamente emerge la volontà di sopprimere il riferimento agli atti di stato civile.
In termini pratici, ciò che ne consegue è l’impreparazione degli uffici di molti enti locali in ordine a ciò che occorre applicare e la mancata registrazione di nascita da parte dei genitori extracomunitari per paura di denunce e di espulsioni, non costituendo la circolare, per loro, uno scudo sufficiente.
Dal Ministero dell’interno sono giunte a suo tempo rassicurazioni in ordine al diritto al riconoscimento dello status di figlio indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori, status che, ove mancante, lederebbe un diritto assoluto del figlio in quanto, in assenza dell’atto di nascita, risulterebbe inesistente dal punto di vista delle regole dell’ordinamento giuridico.
La Costituzione garantisce tutti i diritti a tutti i soggetti, senza distinzione alcuna, e in particolare afferma il principio dell’inviolabilità del diritto del nato, alla stregua di quanto sancito in materia di tutela dei minori dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991.
In armonia con lo spirito e con i dichiarati intenti della circolare ministeriale, nella ricerca di uno strumento idoneo a fugare ogni dubbio, si propone una modifica espressa alla normativa vigente al fine di escludere dall’obbligo di esibizione di documenti attestanti il soggiorno i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile e alle prestazioni scolastiche delle scuole dell’infanzia e degli asili nido.

[fonte 10]
XVI legislatura https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-019-servdemo-07-08-2009.pdf
XVII legislatura
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005820.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44666_testi.htm

[fonte 11]
28 giugno 2017 – La proposta di legge sulla cittadinanza https://diariealtro.it/?p=5047
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46079.pdf
Al comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

(continua  _  2)

18 Agosto 2018Permalink

7 agosto 2018 – Nella fine il mio principio

Ricopio per intero un articolo che riguarda la mia città perché vi si citano- oltre alle minacce all’infettivologo Bassetti, anche altri casi di minacce a medici che doverosamente chiariscono la posizione della scienza sui vaccini.
E, in questo caso, il rispetto della scienza è rispetto della deontologia.
Il 4 agosto avevo pubblicato, sempre nel mio blog, un limpido articolo della scienziata senatrice Elena Cattaneo. Oggi riferisco di una politica che fra poco mi porterà indietro nel tempo, appunto al “mio principio”.

7 agosto 2018 – A Udine scoppia il caso vaccini: minacce a Matteo Bassetti
Nella notte, le vetrate della Clinica di malattie infettive sono state tappezzate di scritte contro il primario
Resta altissima la tensione sulla questione vaccini. Dopo le polemiche per il rinvio dell’obbligo per l’iscrizione a scuole dell’infanzia e nidi previsto dal Governo all’interno del decreto Milleproroghe (la cui votazione, molto probabilmente, slitterà a settembre), non si abbassano i toni.
E nel mirino è finito anche Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive di Udine. Contro il primario, da sempre in prima linea nella difesa dell’importanza delle vaccinazioni, sono comparse nella notte una serie di scritte, che hanno tappezzato le vetrate del padiglione 9 dell’ospedale di Udine.
Minacce pesanti nei confronti dell’infettivologo, insultato da una mano evidentemente ‘no-vax’. Le scritte sono già state rimosse e l’Azienda sanitaria ha deciso di sporgere denuncia. Sul caso sta indagando la Polizia, per tentare di risalire al responsabile.
Bassetti non è l’unico medico che, in questi mesi, è finito al centro dello scontro tra favorevoli e contrari alle vaccinazioni. Anche il virologo Roberto Burioni, impegnato in una campagna, anche sui social, a difesa della scienza, è stato più volte minacciato, anche di morte. L’ultimo atto di questa triste pagina è il fotomontaggio nel quale il volto di Burioni compare al posto di quello di Aldo Moro, nell’immagine simbolo del sequestro, dove si vede lo statista imbavagliato davanti alla bandiera delle Brigate Rosse.
“Quando un rispettabile membro della comunità scientifica viene colpito in maniera così barbara, come accaduto al primario di infettivologia, Bassetti, ci troviamo di fronte alla sovversione non solo delle istituzioni, ma anche della scienza e del progresso. In questo caso la politica deve assumersi la responsabilità di ristabilire la legalità e frenare questa deriva”. A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro, componente della III commissione Salute, commentando la serie di frasi ingiuriose comparse contro Bassetti.
“La solidarietà verso tutta la comunità scientifica va espressa con forza soprattutto in momenti come questi. Dal virologo Burioni, minacciato di morte, a Bassetti stiamo assistendo a vergognosi e infami attacchi dai no vax. Questo, la politica non lo può permettere. Noi del Pd abbiamo sostenuto anche ultimamente la necessità di stringere un dialogo forte con la comunità scientifica, convinti che debba essere proprio chi è chiamato a tutelare la salute pubblica, a guidare il dibattito su temi delicati come quello dei vaccini”.
“Ribadiamo la forte necessità di audire medici come Bassetti in commissione Salute. Ma oltre questo, fondamentale è una presa di posizione forte del presidente Fedriga: non crollerà il mondo se per una volta la smettesse di emulare Salvini e prendesse una decisione autonoma, come hanno fatto altre Regioni, visto che in gioco c’è la salute dei nostri bambini e il futuro della nostra comunità. Condanni anche Fedriga questi indecenti comportamenti dei no vax: è proprio il silenzio e l’ambiguità delle istituzioni e di chi ha responsabilità di governo ad avvelenare il clima politico e sociale, sfociando poi in episodi del genere”.

Lasciamo per ora la scienza responsabile e troviamo il ministro dell’interno /segretario della Lega che ha dichiarato proponendosi in una linea di bizzarro caso esemplare (‘ho vaccinato miei figli’) e custode di una libertà senza vincoli ( “E’ giusto che a inizio anno, nelle scuole e negli asili, possano entrare tutti”)
6 agosto 2018 Vaccini, Salvini: “Bisogna educare, non obbligare”
«Ho vaccinato i miei figli, però ritengo che il diritto all’educazione non possa essere negato a nessuno ». Così Matteo Salvini, parlando dell’obbligo vaccinale. «È giusto che a inizio anno, nelle scuole e negli asili, possano entrare tutti. Molti Paesi al mondo non obbligano ma educano», ha quindi aggiunto il ministro dell’Interno

Ma possono i medici prendere ordini da un qualsivoglia esponente politico disposto ad asservire la conoscenza a una linea stabilita dal governo?
Il codice deontologico, su cui ogni medico giura all’inizio dell’esercizio della sua professione, all’art. 1 afferma:
“Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro:
 di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di
comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà
e l’indipendenza della professione”

Io credo che il pastrocchio in sede parlamentare sia nato durante la campagna elettorale quando anche medici candidati con il M5S non trovarono nulla da dire sull’impegno a soddisfare le aspettative degli elettori “ no vax “ per trovarsi poi in difficoltà a votare lo slittamento di un anno dell’obbligo alla vaccinazione per l’iscrizione ai nidi e alle scuole dell’infanzia, slittamento previsto dal decreto Mileproroghe.
Così lo ha definito la senatrice Cattaneo : «un incomprensibile “bilanciamento politico” tra diritto alla salute e all’inclusione scolastica… »
Personalmente credo che i dubitanti dovrebbero fare una scelta fra parlamento e professione, rinunciando all’una o all’altra dato che non si tratta di un nuovo argomento ma di un problema che li ha già impegnati in campagna elettorale quando non mi sembra abbiano espresso dissenso alcuno dal parere del gruppo di appartenenza.
Ora la sen. Fattori ha votato in dissenso dal suo gruppo. Vedremo cosa farà l’on Trizzino quando il decreto Milleproroghe arriverà alla Camera. Ma la loro posizione, espressa ora, nulla modifica nel merito.

Se quello che ho descritto sopra è la fine (ma non credo sia finita qui) ora
un cenno al principio.
Nel 2008, quando si preparava l’ingresso in aula del decreto che sarebbe poi diventato la legge 94/2009 (il cd pacchetto sicurezza) venne proposta una modifica della legge Turco Napolitano che incideva proprio su un principio del codice deontologico che afferma il dovere
 di rispettare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che
mi è confidato, che osservo o che ho osservato, inteso o intuito nella mia
professione o in ragione del mio stato o ufficio;
Era accaduto si proponesse che « il medico curante deve segnalare se il paziente è un irregolare. Se è clandestino deve essere segnalato per la sua situazione di clandestinità’ ed espulso»
La norma venne cancellata prima che il decreto fosse presentato al parlamento, dopo aver suscitato una forte reazione dell’Ordine dei medici a livello nazionale, responsabilmente condivisa a livello locale.
Cito dal comunicato dell’allora presidente dell’Ordine dei medici di Udine, il compianto dr. Luigi Conte: «L’Ordine dei Medici di Udine accoglie e sottoscrive l’appello di un grande numero di colleghi e cittadini e della SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni) per chiedere il ritiro degli emendamenti sopra specificati e ripresentati. Qualora dovessero passare i provvedimenti annunciati dal governo, i medici dovranno rifiutarsi di denunciare i pazienti immigrati irregolari, esercitando l’obiezione di coscienza per non venir meno ai principi etici e deontologici della loro professione. »

Nel 2008 su quel punto si affermarono competenza, razionalità, etica.
Restò però – e ancora permane – la richiesta di presentazione del permesso di soggiorno per registrare la nascita in Italia di un figlio di migrante non comunitario.
Dice il Terzo Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia (novembre 2017. cap.3.1):
«Rispetto … al diritto di registrazione alla nascita, si fa presente che l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato, avvenuta con la legge 15 luglio 2009 n.94 in combinato disposto con gli artt. 316-362 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza delle irregolarità di un migrante. Tale prescrizione condiziona i genitori stranieri che, trovandosi in situazione irregolare, spesso non si presentano agli uffici anagrafici, proprio per timore di essere eventualmente espulsi».
Perché non ci si faccia illusioni sulla possibilità di eliminare facilmente questa norma ricordo (a prescindere dalla posizione civile e limpida di alcune persone ) la grave negligenza del Pd a farsi carico di una possibile modifica – che non si è realizzata nell’arco di nove anni e quattro governi.
Per ciò che concerne questo problema al Pd si sono assimilate, le varie forza di sinistra che si riconoscono oltre il Pd stesso e soprattutto la riottosità di cittadine e cittadini a farsi carico del problema pur ostentando amore per i propri figli.
Ma i piccoli fantasmi senza nome sono “figli degli altri” una categoria ormai così consolidata da potersi estendere, se del caso, anche ai “figli nostri”.
E per gli uni e gli altri arriva la nuova formula dell’obbligo non obbligante inventata per i vaccini.
Così la fine ci riporta al principio: ma il cerchio non tarderà ad allargarsi.

I link di riferimento si trovano nel testo che segue. Sono dissociati per non appesantire il trasferimento su facebook.

7 Agosto 2018Permalink

18 giugno 2018 – Come gli orchi delle favole

Il modello USA ha superato il maestro lego/italiano.

Sono circa duemila i bambini separati dalle loro famiglie al confine Usa-Messico dal 19 aprile al 31 maggio,  dopo l’entrata in vigore della politica di tolleranza zero dell’amministrazione Trump contro l’immigrazione clandestina. Lo riportano i media Usa citando dati del dipartimento per la Sicurezza interna, sullo sfondo delle polemiche per la violazione dei diritti dei bambini, denunciata anche dall’Onu [fonte 1 e 2]

Nel 2016, a una cinquantina di chilometri circa dalla città di El Paso, sotto la presidenza del democratico Barack Obama, era stato allestito un «centro di detenzione temporanea»: veniva utilizzato per ospitare famiglie di migranti ma senza separarle.

In questa occasione, la Casa Bianca rivendica apertamente la sua politica, ammettendo senza giri di parole di voler in tal modo scoraggiare i clandestini. Lungi dall’essere preoccupato per il clamore suscitato dalla questione, il presidente Usa starebbe per chiedere una vasta riforma dell’immigrazione — che da mesi slitta al Congresso —e mette sotto pressione l’opposizione: «I democratici costringono la separazione delle famiglie al confine con la loro agenda legislativa orribile e crudele», ha twittato il presidente. Divisi nella loro maggioranza, i repubblicani …» continua. [fonte 3]

L’abile maestro lego/italiano comincia dai Rom

Il maestro cominciò ad esercitarsi oltre i proclami, trovando il modo di coinvolgere direttamente gli italiani di pervasiva fede padana, con una campagna sistematica contro Rom e Sinti, che inizialmente chiamava in gioco il presidente Scalfaro (1992-1999). Gli vennero inviate migliaia di cartoline, distribuite lungo il corso dei pellegrinaggi in onore del dio Po, dal Monviso a Venezia, dove il leader della Lega avrebbe dato nel 2008 il meglio di sé nel famoso discorso in cui allocava la bandiera in forma che si voleva platealmente disonorevole.
Nelle cartoline/petizione – che si potevano inviare al Presidente senza francobollo – si chiedeva di diventare Rom per fruire del soccorso di 35.000 lire al giorno che spettava ai profughi dalla ex Jugoslavia il cui status fosse riconosciuto. Se riconosciuti tali erano raccolti in campi dove le 35.000 lire di norma servivano ai gestori per il loro mantenimento.
Il richiamo ai rom era una bugia ma fu creduta e nulla fece per smentirla il Quirinale destinatario delle cartoline. Gli sussurrava all’orecchio il conte zio di manzoniana memoria : “sopire, troncare, … troncare, sopire” e il presidente, uomo di buona cultura, conosceva certamente i Promessi Sposi.

L’abile maestro identifica i nuovi nati da trasformare in fantasmi

Il maestro allora si sentì tanto sicuro da poter identificare una categoria da danneggiare: i nati in Italia, figli di migranti non comunitari irregolari perché privi di permesso di soggiorno, non dovevano avere il certificato di nascita.
Il metodo escogitato era abilissimo e obliquo, così contorto che poteva anche essere digerito dagli italiani ‘sopiti’ senza turbare il luogo comune del loro conclamato amore per l’infanzia che, nelle disposizioni ministeriali e nelle leggi italiane, non viene (ancora?) impudicamente esposta alla devastazione proclamata e ostentata come vogliono invece le grida dirette del presidente degli Stati Uniti.
Si grida contro le invasioni ma si tace (sopire!) su chi nasce in Italia. La cosa importante è non vederlo: prima o poi il modello di costruita invisibilità tornerà utile.
Anche la shoà non cominciò con i lager.

 

 

 

Il certificato non era (e non è)   loro negato ma, quando gli irregolari genitori chiedano la registrazione della loro nascita lo sportello del comune può trasformarsi nella trappola dove la piccola spia appena nata, ma già punita per la sua origine, ne segnali l’irregolarità meritevole di espulsione anche per le badanti che abbiano perso il lavoro per la morte del soggetto della loro attività pur se ’badato’ per anni. [fonte 4].

I primi maestri sono i silenzi tanto più nefasti quanto più autorevoli.

Il ‘maestro’ non è persona di cui si possa identificare l’identità, ammesso che ne abbia una, ma non ce n’è bisogno.
Ormai una legge che dal 2009 – quando il voto di fiducia da proposta la innalzò a norma – è transitata intatta nelle maggioranze prudentemente sorde e cieche ai tempi dei governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni da cui è stata offerta al governo Conte come un pacco regalo, utile e senza fiocchi colorati, discreto e invisibile ai più.
Maestri sono i silenzi di quella che fu maggioranza e oggi è opposizione ‘di centro sinistra e di sinistra’ tout court, confortata dagli autorevolissimi vescovi italiani, uniti nella CEI, che pure inondano l’opinione pubblica di indicazioni corrette e accettabili a tutela dei bambini, se e solo se forniti di famiglia.
Se di famiglia sono privi non si vedono, fantasmi trasparenti attraverso cui lo sguardo passa senza ostacoli che lo obblighino a soffermarsi. Anche le chiese protestanti tacciono in un clima ecumenico che non fa onore a nessuno. [fonte 5]

L’inesistenza di registrazione anagrafica è caratteristica accomuna questi piccoli agli schiavi di un tempo – negli USA e in Europa – per cui non esisteva la possibilità di registrazione della nascita mentre di alcuni di loro, liberati, si conosce la data della morte.

[fonte 1]
Il ‘cartoonist’ Roy Rogers, autore della vignetta. sarebbe stato licenziato per averla pubblicata.
https://www.theguardian.com/media/2018/jun/17/pittsburgh-post-gazette-rob-rogers-cartoons

[fonte 2]
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/usa-2-000-bimbi-tolti-a-genitori-migranti-al-confine-con-il-messico_3146338-201802a.shtml

[fonte 3]
https://www.corriere.it/esteri/18_giugno_16/usa-2000-bambini-separati-loro-famiglie-confine-il-messico-dcec718e-7108-11e8-8f08-e72858c58491.shtml

[fonte 4]
http://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione
In quel sito viene pubblicato il testo unico sull’immigrazione, nel testo coordinato del decreto legislativo 25/07/1998 n° 286, aggiornato con le modifiche apportate. Si veda l’art 6 comma 2 come modificato con le parole inserite dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.

[fonte 5]
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html
Prima  parte. La chiesa in ascolto della famiglia

 

18 Giugno 2018Permalink

20 gennaio 2018 – Liliana Segre nominata senatrice a vita: “E’ stato un fulmine, sono solo un araldo”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato Senatrice a vita, ai sensi dell’articolo 59, secondo comma, della Costituzione, la dottoressa Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, per avere dato lustro alla Patria con altissimi meriti nel campo sociale.
Il decreto è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni.
Il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Consigliere Ugo Zampetti provvederà alla consegna al Presidente del Senato della Repubblica, Pietro Grasso, del decreto di nomina.
Il Presidente della Repubblica ha informato telefonicamente la neo Senatrice a vita della nomina. (fonte ANSA [1])

Il presidente del consiglio, Gentiloni ha dichiarato: ‘Indicherà il valore della memoria’
Quale memoria?
Liliana Segre ha usato una parola importantissima e illuminante: “Sono solo un araldo”
Nel Medioevo l’araldo era un pubblico ufficiale addetto alle corti dei sovrani o agli ordini cavallereschi, con mansioni di maestro delle cerimonie e di rappresentante del sovrano o del feudatario, ed anche con uffici militari o incarichi di fiducia presso i sovrani esteri.
I dizionari ci ricordano che si tratta di un messaggero che estensivamente può dirsi promotore o sostenitore di un movimento ideale.

Icasticamente lo scrittore uruguayano Eduardo Galeano ha chiarito “ Quando é viva davvero la memoria non contempla la storia, ma spinge a farla. <…> Come noi… è piena di contraddizioni … non è nata per servirci da ancoraggio. La sua vocazione sarebbe piuttosto di farci da catapulta”.

La presenza di Liliana Segre – condannata bambina come tanti, persone di ogni età, distrutti nei lager non per ciò che avessero fatto o sconsideratamente detto ma per ciò che erano– ci impone il ricordo delle leggi razziali – volute da Benito Mussolini , firmate da un re la cui salma è stata incomprensibilmente trasferita in Italia.
Il presidente della Repubblica ha dichiarato di averla nominata senatrice a vita per “aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale”. E le parole della signora Segre ci spiegano il significato di quel ‘campo sociale’. “Non posso darmi altra importanza – dice – che quella di essere un araldo, una persona che racconta ciò di cui è stata testimone”.
Quindi il senso dell’impegno di Liliana Segre è fondamentalmente un fatto culturale.

In parallelo ricordiamo che le leggi razziali del 1938 ebbero come primo motore il Manifesto degli scienziati razzisti [2]. Ne seguì la Dichiarazione sulla razza, approvata da Gran consiglio del fascismo il 6 ottobre 1938 e pubblicata sul “Foglio d’ordine” del Partito nazionale fascista il 26 ottobre 1938. (Fonte di questi documenti e delle leggi un sito governativo che le elenca e fornisce un link [3])
E ricordiamo ancora che il primo decreto fu approvato allora in modo da impedire l’ingresso nelle scuole italiane di studenti e insegnanti [4].
Solo più tardi fu approvato il decreto organico che merita di essere visitato ampiamente [5].
Mi limito a un punto che mi sembra pertinente:
Diceva l’art. 8 del Regio Decreto Legge  17 novembre 1938 – XVII, n. 1728
Art. 8 Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera;
c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.

Nel 2009 si è approvata una legge che, non con la spudoratezza aperta e chiara della norma del 1938 (che pur gli italiani accettarono), ma con formula subdola, ambigua e vigliacca (che a chi la contrasti non impone i rischi di coloro che nel 1938 subirono senza consentire) afferma doversi presentare il permesso di soggiorno per registrare le dichiarazioni di matrimonio e di nascita e quindi, nel momento in cui si afferma un diritto umano proprio e dei propri figli, ci si esponga all’espulsione prevista dalla stessa norma per gli irregolari (detti clandestini con vulgata che il pregiudizio spiega ma l’ignoranza non giustifica) [6].
Due anni dopo (2011) la Corte Costituzionale con sentenza n. 245 stabilì che non si dovesse presentare il permesso di soggiorno in previsione di matrimonio e il codice civile che era stato modificato fu rimodificato.
Nulla fu fatto per i neonati, capri espiatori da offrire all’idolatria di cui è profeta la Lega Nord che, con un accorto, abile, costante lavoro ha corrotto la coscienza di molti italiani [7]

Oggi Liliana Segre entra in Senato in una situazione paradossale.
Il comma 3 dell’art. 2 della proposta sulle “Disposizioni in materia di cittadinanza” (cd ius soli) proponeva una norma che, se approvata, avrebbe consentito il superamento della condanna a norma razzista emanata otto anni prima. [8]
Le Disposizioni non sono state approvate e quindi lavoro, aspettative di chi credeva all’impegno preso anche dal presidente del senato di facilitare l’accesso alla cittadinanza per chi ne facesse richiesta, tutto è andato cancellato e insieme è andata vanificata la norma che avrebbe corretto l’infamia del 2009.
Resta e resterà fermo solo l’articolo che dal 2009 si fa beffa del dovere di assicurare il certificato di nascita ai propri figli, usando i piccoli nati in Italia da non comunitari senza permesso di soggiorno per creare paura e favorire il nascondimento che renda quei nuovi nati legalmente inesistenti.
Suggerisco la lettura del cap. 3.1 del 3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, anno 2016-2017, presentato dal gruppo CRC Convention on the Rights of the Child [9]
Contro la richiesta da anni reiterata del gruppo CRC la norma, voluta da Maroni con il conforto del quarto governo Berlusconi, è stata mantenuta dal pregiudizio dominante anche in parlamento e dalla paciosa indifferenza dei governi Monti, Letta, Renzi .
Ora Il presidente Gentiloni la traghetterà a chi gli sarà successore nella XVIII legislatura.
Questo è il senato in cui entra la senatrice Segre.

NOTE:
[1] http://www.governo.it/sites/governo.it/files/leggi_antiebraiche_38_43.pdf
e anche
Centro di documentazione ebraica contemporanea –CDEC http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=558&son=1&figlio=877&level=2
[2] http://www.cdec.it/dsca/Manif.htm
[3] http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2018/01/19/mattarella-nomina-liliana-segre-senatrice-a-vita-_fc751e24-d8ba-4f12-beab-afb6887040ee.html
[4] Regio Decreto Legge 5 settembre 1938, n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=643&son=1&figlio=558&level=6
[5] REGIO DECRETO – LEGGE 17 novembre 1938 – XVII, n. 1728
http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=564&son=1&figlio=558&level=7 [6] http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/04/18/pacchetto-sicurezza-introdotto-il-reato-di-immigrazione-clandestina
[7] https://diariealtro.it/?p=5485
Dal mio blog del 5 gennaio: La crudeltà stupida che appaga e paga
[8] lettera g, del comma 22 dell’art. 1 della legge 94 2009
http://www.altalex.com/documents/leggi/2012/04/18/pacchetto-sicurezza-introdotto-il-reato-di-immigrazione-clandestina
[9] Ho dovuto cancellare il link perché introduce una pagina impropria.
Ci si arriva attraverso il sito ASGI
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/12/Rapporto-CRC-3-Basso-per-sito-pdf.pdf

 

20 Gennaio 2018Permalink

15 gennaio 2018 – Il nemico contro cui gli italici eroi possono lottare è sempre lì: il neonato a discrimine di razza

Una verifica importante
Da molti anni vado segnalando la sentenza della Corte Costituzionale (245/2011) che ha annullato la necessità di presentazione del permesso di soggiorno per la celebrazione dei matrimoni.
Il caso riportato è esemplare: La coppia ‘mista’ si è potuta sposare ma, fuori di quel momento garantito, il posto di ‘lui’ –irregolare – era il CIE.
E così è stato in attesa di una soluzione migliore della situazione di cui dice anche l’articolo che ricopio.
Ricordo che gli unici atti di stato civile per cui sussiste ancora la necessità di presentazione del permesso di soggiorno sono le registrazioni delle dichiarazioni di nascita.
Se sapessi far musico costruirei un inno ad Erode da proporre co me inno nazionale.
Credo avrebbe successo in particolare in questo intollerabile clima già elettorale

Brindisi, migrante si sposa ma non ha il permesso di soggiorno: lascia la moglie da sola e torna al Cie
La sposa campana e i parenti hanno festeggiato senza l’uomo, che è dovuto rientrare nel centro di Restinco. Ora il 40enne, nato in India, potrà chiedere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia di CENZIO DI ZANNI
L’amore vince su tutto e questo, Jasvir e Gelsomina, lo sanno bene. Anche sui muri di un Centro di identificazione ed espulsione per migranti come quello di Restinco, alla periferia di Brindisi. Anche sulla burocrazia, talvolta cieca, dello Stato. E anche se il permesso per convolare a nozze dura il tempo necessario del rito civile, senza la possibilità di festeggiare.
Lui, Jasvir, è un 40enne indiano da tempo residente in Italia; lei, Gelsomina, ha qualche anno in più ed è della provincia di Napoli. Da sabato 13 gennaio sono marito e moglie, ma la cerimonia al Comune di San Vito dei Normanni davanti al vicesindaco Valerio Longo non è stata una come tante. Perché dopo aver detto ‘sì’ lo sposo è dovuto tornare fra le mura del Cie di Restinco. E alla festa con una ventina di amici e parenti arrivati da tutta l’Italia, Gelsomina c’è dovuta andare senza il marito.
Jasvir ha lavorato come collaboratore domestico in provincia di Brescia, con tutte le carte a posto, secondo quanto riportato dal Nuovo Quotidiano di Puglia. La loro storia d’amore è iniziata a Sorrento. È lì che durante una vacanza Jasvir ha incontrato Gelsomina. Tra loro è scoccata la scintilla e lui ha deciso di trasferirsi in Campania, dove ha continuato a lavorare stabilmente. Nel 2015, però, gli è stato negato un altro permesso di soggiorno. E dopo un controllo di routine delle forze dell’ordine mentre era in sella a un motorino è diventato ‘irregolare’. Così sulla carta, così per la legge. Quindi, tre mesi fa, le autorità hanno deciso il suo trasferimento a Brindisi. Destinazione Cie.
Intanto, le pratiche per il matrimonio erano già state avviate con l’assistenza dell’avvocato del 40enne indiano, Cosimo Castrignanò, cassazionista del foro di Lecce. C’era anche lui fra gli invitati della coppia. E il giorno del sì è arrivato il 13 gennaio, in ritardo per un inghippo burocratico con un nullaosta atteso dall’India, dove risiede la famiglia dello sposo. “Lui è un bravo ragazzo e la loro ci è sembrata da subito una bella storia d’amore. Di amore vero, non di soli interessi”, dice un funzionario dell’ufficio dello Stato civile di San Vito dei Normanni. “Avrà un permesso di soggiorno per ricongiungersi al coniuge e secondo la legge – aggiunge – occorrono due anni perché abbia la cittadinanza italiana, tempi che si dimezzano a un anno se arriva un figlio”.

http://bari.repubblica.it/cronaca/2018/01/15/news/migranti_puglia_salento_festa_di_nozze_senza_lo_sposo-186514457/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P4-S1.6-T1

15 Gennaio 2018Permalink

31 dicembre 2017 – Dopo lo squallore che il senato ci ha imposto il 23 dicembre

Appello al Presidente Gentiloni

Signor Presidente
potrà tranquillamente esimersi dalla lettura di questa lettera aperta che porta una sola firma, firma probabilmente inutile e che però corrisponde al vizio di affermare la propria competente responsabilità, almeno per la propria dignità se altro non rimane.
Ci sono principi cui non si addice il silenzio.
Ho trovato nel sito del senato il testo dell’Articolo 3 della Costituzione in una forma che ha il merito (per ogni termine che è definizione precisa di una condizione) di segnalare i successivi articoli che quel termine evoca.

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Un solo termine manca di ogni riferimento, quello che suona ‘condizioni personali e sociali’.
Fra le tante ‘condizioni’ personali che è possibile evocare c’è anche l’età, un fatto oggettivo che oggi però ha la sua precisazione nell’art 7 della Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che in Italia è legge (n.176 del 1991).

Art. 7
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Quindi il minore è portatore di diritti propri la cui garanzia è affidata agli stati (comma 2 dell’art. 7). Nello specifico ha diritto ad esistere.
Con la norma ‘Disposizioni in materia di cittadinanza’ (cd ius soli) che il Senato non ha voluto approvare c’erano studenti della nostra scuola che – per poter vivere pienamente il loro diritto allo studio – chiedevano fosse considerato lo ‘ius culturae’ un principio nuovo, inserito in quella norma cui anche 29 senatori di un partito di maggioranza hanno voltato irrispettosamente le spalle.
E dico ‘irrispettosamente’ perché il diritto allo studio appartiene a tutti, anche ai ‘figli degli altri’ e non solo ai ‘figli nostri’, come vuole una cultura diffusa che cerca di obbligarci a un salto all’indietro che fa paura perché ci costringe ad affacciarci su un baratro di cui conosciamo i frutti perversi che hanno devastato l’Europa tutta.

In quella norma cancellata c’era però anche un comma (comma 3 dell’art. 2) che riguardava l’esistenza giuridicamente riconosciuta di ogni nuovo nato in Italia.

E’ bene ricordare che nel 2009 il ‘pacchetto sicurezza’ (legge 94) introdusse un principio nuovo che assicurava alla cultura del disprezzo e dell’odio la possibilità di rendere impraticabili due atti di stato civile: il matrimonio e la registrazione delle dichiarazioni di nascita (quella dichiarazione che assicura a ogni nuovo nato il certificato di nascita).

A sanare il problema matrimonio provvide la Corte Costituzionale che nel 2011, con sentenza 245, cancellò il permesso di soggiorno dai documenti necessari per presentare la richiesta di contrarre matrimonio.
Restavano i nati in Italia, figli di migranti non comunitari, irregolari perché senza permesso di soggiorno e a questi nulla fu perdonato, restarono e restano eredità disperata di un principio che dal quarto governo Berlusconi, ha attraversato inamovibile i governi Monti, Letta, Renzi per approdare al governo che Lei ancora presiede.

Se le Disposizioni fossero state approvate anche quel vulnus alla nostra civiltà sarebbe stato sanato e il suo governo non dovrebbe misurarsi con questa misura di inciviltà che invece anche Lei lascerà in eredità a chi uscirà vincitore dalle elezioni del 4 marzo
Il 23 dicembre infatti è paradossalmente sfuggito alla bocciatura, altrimenti operata dalle ‘Disposizioni in materia di cittadinanza’, solo l’articolo discriminatorio introdotto nel 2009 perché quello è legge – mentre tutto il resto, tutto l’impegno per sostenere il cd ‘ius soli’, tutti i concetti elaborati e discussi, tutta la passione di chi aveva capito il senso di quella norma e si era adoperato a sostenerla è stato radicalmente vanificato, flatus vocis avrebbero detto con sintetica efficacia i filosofi medievali.

L’approvazione mancata il
23 dicembre ha assicurato ai cristiani
un Natale di cui è protagonista indiscusso re Erode, lo stragista d’epoca. Gesù Bambino nulla ha da dire perché è stato nascosto e salvato con la fuga (nel caso d’epoca in Egitto).
Però, egregio Presidente, se il suo impegno per lo ‘ius soli’ è stato reale, conforma a quanto andava dicendo, c’è una cosa che ancora può fare nei tre mesi che sono a disposizione prima delle elezioni.

 

E così vengo, finalmente, all’appello

Quando fu approvata la lettera g del comma 22 dell’art. 1 della legge 94 (ormai presente anche nel Testo unico sull’immigrazione come art. 6 comma 2) persino il governo di allora (quarto Berlusconi) ricorse a una misura che lo tutelasse da penalizzazioni internazionali ed emanò immediatamente una circolare che, in materia di registrazione anagrafica, diceva e dice il contrario della legge, concedendo quindi, con misura amministrativa, il certificato di nascita che la legge negava e nega (Ministero dell’interno, circolare n. 19 del 2009).

Mentre ho la dolorosa consapevolezza che per ciò che riguarda lo ’ius soli’ tutto ormai sarà da rifare, so che l’articolo di legge negazionista resterà in vigore fintanto che altra legge non lo cancelli (e che lei – oggettivamente – ne sarà traghettatore alla prossima legislatura come i suoi predecessori sono stati per la sua) e che la circolare 19 resterà in vigore almeno per i prossimi tre mesi (non so se dopo le elezioni scomparirà o resterà).

In questi tre mesi se ne faccia garante, pubblicizzi la circolare 19, verifichi che tutti i comuni la applichino regolarmente, ne faccia consapevoli i soggetti interessati, assicuri loro una tutela se ci fossero comuni che ne ostacolassero il rispetto.
Quando altro non resta anche una sola vita salvata ha un senso.

Augusta De Piero
Udine

31 Dicembre 2017Permalink

16 dicembre 2017 – Erode fra noi. Natale sarà un valido motivo per celebrarlo

Una notizia che vorrei fosse letta

Ricopio l’articolo di cui segnalo il link in calce come di consueto.
Vorrei che questa notizia fosse letta, come io la leggo, non quale orrenda eccezione al senso comune, ma come parte di quel senso comune cui alcune nostre leggi si ispirano.
Ricordo che nel 2009, quarto governo Berlusconi, Ministro dell’interno Maroni, fu votato con voto di fiducia il ‘pacchetto sicurezza’.
La lettera g, comma 22, art 1 della legge 94 riuscì a fare ciò che neppure la Bossi Fini aveva fatto: creare le condizioni per negare il certificato di nascita a nati in Italia, se figli di sans papier privi di permesso di soggiorno.
Presente nella nostra legislazione come comma 2 dell’art 6 del Testo Unico sull’immigrazione si sarebbe potuto modificare senza onere alcuno di spesa ma non è stato fatto [NOTA 1].

La modifica è entrata come proposta nelle “Disposizioni di legge in materia di cittadinanza” (cd ius soli art 2 comma 3) . Ora sembra che la sorte delle Disposizioni sia segnata e con essa l’articolo che salverebbe i neonati

Erode ringrazia
Un filo rosso, ripugnante nella sua ferma coerenza, lega il quarto governo Berlusconi (ministro dell’interno Maroni, primo responsabile dalla condanna a non esistere dei figli dei sans papier) a tutti i governi successivi con la complicità delle relative maggioranze parlamentari: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni. Fanno da sfondo gli ululati di Grillo, leader non parlamentare di un partito di peso quantitativo in parlamento.
Quando, con la fine della legislatura, tutto il lavoro fatto finirà – con la dolorosa beffa dei ragazzi che erano stati illusi dalle proposte di facilitazione nell’acquisizione della cittadinanza italiana (ius culturae!) – resterà inamovibile eredità assicurata ai prossimo parlamento la condanna a non esistere dei figli dei sans papier perché quella è legge, il resto – dicevano nel MedioEvo – flatus vocis.
Della riduzione di proposte rispettose della Costituzione a flatus vocis è responsabile anche la Conferenza Episcopale della chiesa cattolica che riuscì, con non apprezzabile fermezza, a non inserirla nelle proposta della Relazione filiale del Sinodo sulla famiglia (2015).
Le fecero e le fanno ecumenico eco nel conforme silenzio le chiese protestanti che hanno a loro favore la debolezza numerica che rappresentano in Italia

INTERCETTAZIONI
«I bambini? Che muoiano»: i rifiuti tossici vicino a una scuola di Livorno
Sei arresti: gli scarti pericolosi venivano smaltiti come innocui
di Marco Gasperetti
FIRENZE — «Ci mancavano anche i bambini che vanno all’ospedale. Che muoiano, m’importa niente dei bambini che si sentano male. Io li scaricherei in mezzo di strada, i rifiuti». Se non ci fossero realmente gli alunni di una scuola con gli occhi arrossati e la gola che fa male per le esalazioni di quei rifiuti pericolosissimi della vicina discarica, ci sarebbe quasi da pensare a un orribile scherzo in vernacolo livornese. E invece quelle parole pronunciate da uno degli arrestati e registrate dai carabinieri, mentre il suo interlocutore sorride divertito, non sono soltanto un oltraggio, ma resteranno per sempre il simbolo di questa maxi inchiesta della Dia su oltre 200 mila tonnellate di rifiuti tossici. Che, partita da Firenze e Livorno, è destinata ad allargarsi. Sei le persone arrestate, almeno una trentina gli indagati, 150 i carabinieri del nucleo forestale impegnati nel blitz e coordinati dal procuratore di Livorno, Ettore Squillace Greco.

Sarebbero decine e decine le aziende italiane che «ripulivano» i loro rifiuti tossici («c’è di tutto, tanto mercurio», si legge in un’altra intercettazione) in un paio di aziende toscane che, con trucchi amministrativi, raggiri e una sconcertante incapacità di controllo delle autorità competenti, riuscivano a smaltire sostanze altamente tossiche come se fossero normale spazzatura cambiando codici e documenti. Un metodo definito dal pubblico ministero Squillace Greco simile a quello usato dalla camorra nella Terra dei fuochi.

Agli arresti domiciliari per traffico di rifiuti, associazione per delinquere e truffa aggravata, sono finiti imprenditori e gestori di impianti di riciclaggio di scarti altamente pericolosi. (ometto i nomi che comunque si possono leggere nell’articolo raggiungibile con link) .

Tra i rifiuti tossici che arrivavano in discarica come «ordinari e innocui», c’erano stracci imbevuti di sostanze tossiche, filtri per olio motore e toner. Nelle discariche entravano camion carichi ad altissimo rischio ambientale e per la salute pubblica e ne uscivano puliti, come se quei siti fossero l’esempio più virtuoso di ecologia. Il business superava i 26 milioni di euro con una truffa per la Regione Toscana di almeno 4 milioni. C’erano connivenze? I sospetti ci sono. Tanto che nelle richieste di custodia cautelare il pm sostiene che «uno dei meccanismi di autotutela attivati dall’associazione criminale è proprio quello che prevede sistematiche pressioni su soggetti legati alle istituzioni per indurli a captare notizie utili su eventuali indagini o comunque suggerimenti per eluderle». E adesso si cerca di capire bene chi siano questi personaggi così accreditati.

14 dicembre 2017 | 18:19
HTTP://WWW.CORRIERE.IT/VIDEO-ARTICOLI/2017/12/14/I-BAMBINI-CHE-MUOIANO-L-INTERCETTAZIONE-NELL-INCHIESTA-RIFIUTI-TOSSICI-A-SCUOLA/6A97087C-E0F0-11E7-ACEC-8B1CF54B0D3E.SHTML

[NOTA 1]
DECRETO LEGISLATIVO, TESTO COORDINATO, 25/07/1998 N° 286, G.U. 18/08/1998
HTTP://WWW.ALTALEX.COM/DOCUMENTS/NEWS/2014/04/08/TESTO-UNICO-SULL-IMMIGRAZIONE-TITOLO-II#TITOLO2

[NOTA 2]
HTTPS://PRESS.VATICAN.VA/CONTENT/SALASTAMPA/IT/BOLLETTINO/PUBBLICO/2015/10/24/0816/01825.HTML
Synod15 – Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco (24 ottobre 2015),

16 Dicembre 2017Permalink

29 settembre 2017 – Ancora una lettera inutile

Udine 29 settembre 2017
Gentile signora sottosegretaria Maria Elena Boschi,
le scrivo usando la formula della lettera aperta perché così potrò diffondere questa lettera che forse qualcuno leggerà.
Leggo questa sua non smentita dichiarazione a una coppia di immigrati: «So di avervi dato un dolore questa sera ma, purtroppo, le cose stanno così. I numeri non ci sono, mi spiace molto. Speriamo nella prossima legislatura».

Un po’ di esegesi: «Non ci sono i numeri. Mi dispiace.». E’ l’espressione di cortesia che si usa quando si urta inavvertitamente qualcuno in uno spazio affollato e capita frequentemente di sentirsi rispondere: «Non si preoccupi». Non credo che questa sarà la risposta che le daranno il 13 ottobre i promotori del “cittadinanza day”.
Con tutta la solidarietà purtroppo non posso assicurare la mia partecipazioni fisica, “non ho più l’età” per le manifestazioni che impongono una presenza in piazza.
Per chiarezza quando avevo nove mesi di vita, il 5 settembre 1938, accadde che venisse approvato il “Regio Decreto Legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390,.Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Convertito in legge senza modifiche con L 99/1939”.
Fu una porta sbattuta insieme ad altre porte, prima che si aprissero orrendi cancelli.
Oggi le porte non si sbattono si chiudono accompagnandole con cura e se fanno un po’ di rumore si dice “Mi dispiace”.

Sottopongo ancora ad esegesi il suo: «Speriamo nella prossima legislatura».
Forse quello “speriamo” indica un minimo di timore e tremore perché quel nos (che non mi sembra sia maiestatis) per lei può significare «Non so se io e i miei sodali ci saremo la prossima volta» e quindi fa attenzione al consenso dei ‘numeri’ che le assicurino una presenza anche dopo le prossime elezioni.

Comunque sia facciamo un po’ di storia perché abbiamo con noi il nostro passato; non ci capita di nascere ogni mattina, salvo che non siamo soggetti a dolorose patologie.
Tanti cittadini (italiani e non) tra il settembre 2011 e il marzo 2012 si erano adoperati nella bella campagna ‘L’Italia sono anch’io’ e avevano raccolto più di 200mila firme su due proposte di legge di iniziativa popolare sulla riforma della cittadinanza e il riconoscimento del diritto di voto amministrativo dei cittadini stranieri.
Il parlamento si adoperò per trasformare quelle proposte a iniziativa popolare in proposta a iniziativa parlamentare e il 13 ottobre 2015, la Camera licenziò in prima lettura le “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza” che approdarono in Senato, note sbrigativamente come ius soli.
Il 15 giugno 2017 furono occasione di una indecorosa manifestazione orchestrata dalla accorta e accuratamente organizzata regia della Lega Nord (intramoenia) e Casa Pound (extramoenia) e così, con qualche altro penoso passaggio, si arriva al suo ineffabile «Speriamo nella prossima legislatura».

Cosa possiamo sperare nella prossima legislatura?
Anche qui avrei qualche cosa da dire, che dirò più avanti perché prima voglio ricordare l’intreccio con un’altra storia, un’altra storia che non vi fa onore.
Il 15 luglio 2009, fu approvata la legge n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” le cui norme vengono citate anche nel Testo Unificato “Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
Quella legge (nota anche come ‘pacchetto sicurezza’) fu approvata con un articolo che imponeva la presentazione del permesso di soggiorno per la registrazione degli atti di stato civile, cioè chi volesse sposarsi e chi dovesse registrare la nascita del proprio figlio in Italia, era ed è obbligato a presentare il permesso di soggiorno, esponendosi quindi all’espulsione.
Lasciamo perdere la foglia di fico salvifica di una poco nota circolare (n.19/2009 – Ministero dell’interno).
Quindi i neonati diventavano spie dell’irregolarità dei loro genitori.
Per questa matta bestialità non posso riferirmi solo a voi perché ricordo che al quarto governo Berlusconi (cui si deve in prima battuta questa trovata sostenuta dall’allora ministro Maroni) hanno fatto seguito i governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e su questo punto nulla è cambiato.

Anzi no qualche cosa cambiò. Nel 2011 la Corte Costituzionale intervenne (a seguito di regolare procedura promossa dal Tribunale di Catania) con la sentenza n. 245 che escludeva le registrazioni delle ‘pubblicazioni di matrimonio’ dalla presentazione del permesso di soggiorno.

E i neonati? I neonati sono spie silenti dei loro genitori e quindi tacciono, gli uni per naturale impossibilità, gli altri per paura.
E poi possono essere usati come una specie di linea del Piave o altro ¡No pasarán! di storica memoria o meglio come ossa da buttare a un cane per zittirne l’abbaiare.
A nome di chi si ricorda che le norme internazionali (da noi ratificate) impongono di considerare nel costruire leggi “il superiore interesse del minore”, nel 2013 alla Camera e nel 2014 al Senato furono presentate due proposte di legge (rispettivamente n. 740 e n. 1562) per escludere la presentazione del permesso di soggiorno in connessione alla richiesta del certificato di nascita.
Secondo la consuetudine di sornioni silenzi non se ne fece nulla (anche se i Presidenti delle due assemblee le avevano affidate alle rispettive commissioni di competenza) fino al 2015 quando la norma fu inserita nelle “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza” e diventò il comma 3 dell’art. 2 nel testo che venne approvato alla Camera e inviato al Senato.
Qui accadde un qualche cosa di inaspettato (e tralascio le migliaia di emendamenti presentati dal costume beffardo dell’on. Calderoli) perché otto senatori del FI PdL chiesero co n proposta di emendamento l’abrogazione di quel comma facendoci assistere all’incredibile spettacolo di otto adulti che si uniscono per dire a un neonato «tu non devi avere esistenza legale». Penso a loro con le parole di Primo Levi «Voi che vivete sicuri // Nelle vostre tiepide case, // Voi che trovate tornando a sera //Il cibo caldo e visi amici: »…. Avranno gli otto eroi della guerra ai neonati il coraggio di dirci che il ‘superiore interesse del minore’ è compatibile con la loro inesistenza legale?.

E infine (last but not least) concludendo la mia esegesi torno al suo, gentile sottosegretaria, «Speriamo nella prossima legislatura».
Cosa lasciate all’attenzione della prossima legislatura, fermo restando che le leggi non approvate anche se presentate come proposte alla fine di un lavoro impegnativo scompaiono?
Resterà la proposta di legge a iniziativa popolare (se ben ricordo queste norme non vengano cancellate) e la lettera g, del comma 2 dell’art. 1 della legge 94/2o09 (o, se si preferisce questa modalità di citazione, il comma 2 dell’art. 6 del testo unico 286/1998), quella che impone la presentazione del permesso di soggiorno per la registrazione delle dichiarazione di nascita (e solo di quelle grazie alla Corte Costituzionale che ha escluso sei anni fa le pubblicazioni di matrimonio).
Questa legge – che avete mantenuto ben salda per otto anni – è in vigore.

Una spregevole eredità gentile Sottosegretaria
Se lei ha o avrà figli (non conosco la sua biografia) avrà offerto loro un contributo a riconoscersi privilegiati che possono calpestare i ‘figli degli altri’.
Se ciò può rassicurarla è in compagnia della Conferenza Episcopale Italiana che, pubblicando il 24 ottobre 2015 la Relatio Synodi “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”, si è fermamente (e correttamente) associata a proposte di attenzione alla famiglia e autorevolmente disinteressata di coloro che, pur se nascono in famiglia, non possono averne una perché non esistono.
Forse questa autorevole compagnia la consola, gentile signora, a me provoca solo disprezzo, sfiducia e dolore ma io conto solo uno: il mio voto che ci tengo ad esprimere per rispetto di me stessa, ché almeno quello mantengo.

Augusta De Piero

 

 

29 Settembre 2017Permalink

26 settembre 2017 – Vengo anch’io! No, tu no. Ma perché? Perché no!

Perché no? Te lo spiega il governo e non da solo

Se è vero ciò che leggo nell’articolo che ho ricopiato di seguito (comunque corredato da link per eventuali controlli) non posso che rafforzare la mia ipotesi: il minore persona non esiste, né per il governo, né per la chiesa cattolica, né per le chiese protestanti.
La cosa non mi meraviglia e aggiungo un aspetto che è la mia cartina al tornasole in questo argomento
Unisco alle famiglie gay e adottive i nati in Italia, figli di migranti non comunitari irregolari.
Dal 2009 il pacchetto sicurezza (legge 94/2009) impone (art. 1 comma 22 lettera g) la presentazione del permesso di soggiorno per registrare la nascita di un figlio inducendo quindi, chi è privo di quel documento – quale che ne sia la ragione – ad evitare la registrazione che potrebbe essere causa di espulsione.
Di conseguenza si creano bambini-fantasma per legge, cui la famiglia è negata.
A differenza delle categorie penalizzate nella Terza Conferenza Nazionale sulla famiglia, questi – che famiglia non hanno – non hanno neppure voce.
Anche la chiesa cattolica ha accettato che fossero cancellati dalle persone di cui segnalare i disagi al fine di creare forme dovute di protezione. Ha evitato accuratamente di nominarli nel Sinodo sulla famiglia dal 2015 e lo stesso silenzio hanno mantenuto le chiese protestanti.

26 settembre 2017 Famiglie gay e adottive fuori dalla Conferenza nazionale: “Per il governo siamo fantasmi”

L’appuntamento, organizzato dalla Presidenza del Consiglio, è in programma per il 28 settembre a Roma e servirà a fare il punto sulle politiche di sostegno famigliare. Ma le associazioni insorgono di MARIA NOVELLA DE LUCA
ROMA – Era un appuntamento atteso da anni, continuamente annunciato e poi rinviato. Ma la Terza Conferenza Nazionale sulla Famiglia organizzata dal Governo che si aprirà il 28 settembre a Roma fa già discutere non tanto per i contenuti quanto per una serie di esclusioni eccellenti.

A cominciare da quella, macroscopica, del mancato inviato alle associazioni di genitori omosessuali. “Per il governo italiano, gay e lesbiche vanno tenuti fuori dalla porta quando si discute di politiche per la famiglia”. Eppure soltanto un anno fa in Italia sono state approvate le unioni civili, ormai nel nostro decine di sentenze di stepchild adoption hanno di fatto riconosciuto “legalmente” i bambini nati in coppie con due mamme e due papà, addirittura diversi comuni hanno accettato di trascrivere la nascita di piccoli venuti al mondo con genitori dello stesso sesso. “Noi esistiamo, ci siamo, ma lo Stato italiano continua a considerarci fantasmi” dicono le Famiglie Arcobaleno.

La conferenza organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, sarà aperta al Campidoglio dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, seguita dalla presidente della Camera Laura Boldrini e dall’intervento del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Un evento istituzionale per fare il punto sulle politiche per la famiglia in Italia.

Non però famiglie gay. Mentre Agedo, associazione che rappresenta genitori eterosessuali di ragazzi Lgbt, è stata invitata a partecipare (ma non a intervenire) le due associazioni che rappresentano le coppie gay con figli sono state escluse. Rete Genitori Rainbow, in particolare, l’associazione che riunisce i genitori omosessuali che hanno avuto figli da precedenti relazioni, ha chiesto di aderire all’iniziativa, ma la sua richiesta è stata rifiutata. Il messaggio è: l’Italia non riconosce a livello istituzionale i bambini nati da relazioni omosessuali.

Durissimo il comunicato dei rappresentanti delle tre associazioni: Marilena Grassadonia (Famiglie Arcobaleno), Alessandra Forani e Gabriele Faccini (Rete Genitori Rainbow) e Fiorenzo Gimelli (Agedo): “L’esclusione delle associazioni rappresentative del mondo Lgbt è grave, e il solo fatto che si parli di ‘famiglia’, e non di di ‘famiglie’ come sarebbe più corretto, è altamente significativo. Il Governo non può farsi promotore di un evento che si rifiuta di prendere in considerazione le istanze sia delle famiglie omoparentali di nuova costituzione, cioè che hanno avuto figli all’interno della coppia omosessuale, sia delle numerose famiglie ricomposte in cui un componente della coppia omosessuale abbia avuto figli da relazione etero precedente, tutte realtà in cui sono presenti bambini e ragazzi che vanno tutelati”.

“Chiediamo ai rappresentanti delle istituzioni e del Governo più sensibili alle istanze del mondo Lgbt – continuano – di intervenire per andare oltre questa esclusione, o in alternativa di disertare un appuntamento che, così congegnato, è inaccettabilmente discriminante”. Una situazione che sta già creando imbarazzo nel Governo, tanto che, dice Marilena Grassadonia, “domani siamo stati convocati ad un incontro con la sottosegretaria Maria Elena Boschi, un incontro però, non certo un invito a partecipare alla Conferenza”.

Da sottolineare anche che l’esclusione della Famiglie Omosessuali è forse il dato più eclatante, ma diversi famosi enti che si occupano ad esempio di adozioni internazionali, come il Cifa o il Ciai, lamentano un mancato invito.

Scrive in un comunicato il Cifa di Torino: “Ancora una volta l’adozione internazionale viene snobbata dalle istituzioni. La nostra richiesta di partecipazione è stata rifiutata con una motivazione che ci pare decisamente discutibile. La manifestazione sarebbe infatti riservata ai soggetti istituzionali e ai rappresentanti delle organizzazioni nazionali della società civile presenti negli organismi collegiali a supporto delle politiche in materia di famiglia. Da decenni Cifa è l’Ente Autorizzato che in Italia porta a termine il maggior numero di adozioni e abbiamo contribuito a formarne più di cinquemila, di famiglie. Il fatto che si tratti di famiglie adottive significa forse che le ‘nostre’ famiglie valgono di meno rispetto a quelle biologiche?”.

http://www.repubblica.it/cronaca/2017/09/26/news/famiglie_gay_e_adottive_escluse_dalla_conferenza_nazionale_scoppia_la_protesta_per_il_governo_siamo_fantasmi_-176529582/?ref=RHPPLF-BH-I0-C4-P6-S1.4-T1

 

 

26 Settembre 2017Permalink