{"id":147,"date":"2009-12-02T07:16:14","date_gmt":"2009-12-02T06:16:14","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.altervista.org\/blog\/?p=147"},"modified":"2009-12-02T07:16:14","modified_gmt":"2009-12-02T06:16:14","slug":"2-dicembre-2009-una-circolare-ministeriale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=147","title":{"rendered":"02 dicembre 2009 &#8211; Una circolare ministeriale"},"content":{"rendered":"<p>Il Ministero dell\u2019interno ha emanato una circolare (<a href=\"http:\/\/www.meltingpot.org\/articolo15022.html\">n. 12 <\/a>\/ 27 novembre 2009) che ribadisce la validit\u00e0 del divieto di segnalazione degli stranieri irregolari che si presentino alle strutture sanitarie.<br \/>\nIl pacchetto sicurezza infatti non ha cancellato l\u2019art. 35 del Testo Unico, in cui tale segnalazione \u00e8 stata esplicitamente vietata, anche a seguito della campagna intelligente condotta con determinazione dagli operatori sanitari..<br \/>\nAnche se l\u2019ho pi\u00f9 volte citato voglio chiarire che per Testo Unico si intende il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 &#8220;Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero&#8221; (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 \u2013 S.O. n. 139).<br \/>\nL\u2019art. 35 comma 5 del Dlgs 286 recita: <em><strong>\u201c<\/strong>L&#8217;accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu\u00f2 comportare alcun tipo di segnalazione all&#8217;autorit\u00e0, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit\u00e0 di condizioni con il cittadino italiano\u201d.<br \/>\n<\/em>E fino qui tutto \u00e8\/sembra chiaro e la circolare conferma \u2013come vuole la legge- il dovere del rispetto del segreto sanitario.<\/p>\n<p>Ma c\u2019\u00e8 un passaggio della circolare 12\/2009 che mi pone dei problemi che ora non posso n\u00e9 approfondire n\u00e9 chiarire e quindi li offro a chi se ne voglia far carico.<br \/>\nSpero che ci sia chi se ne voglia occupare.<br \/>\nDa parte mia se ci saranno interventi esplicativi li pubblicher\u00f2 nel mio sito.<\/p>\n<p>Il penultimo paragrafo della circolare n. 12 del 27 novembre, recita:<\/p>\n<blockquote><p><em>\u201cOccorre infine chiarire, anche alla luce delle modifiche introdotte dall\u2019art. 1, comma 22, lettera g della legge 94, cit, relative alla esibizione dei documenti inerenti al soggiorno per l&#8217;accesso a prestazioni della pubblica amministrazione, che non \u00e9 richiesta l\u2019esibizione di tali documenti per le prestazioni di cui all\u2019art. 35 cit, come espressamente previsto dall&#8217;articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 286\/1998, cit, e successive modificazioni&#8217;\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>L\u2019articolo 1 comma 22 lettera g, modificando l\u2019art. 6 del decreto 286, precisa non essere necessario presentare il permesso di soggiorno per \u2018l\u2019accesso alle prestazioni sanitarie previste dall\u2019art. 35\u2019 e per le \u2018prestazioni scolastiche obbligatorie\u2019 e non fa riferimento alla registrazione degli atti di stato civile che erano invece presenti nel Testo Unico come atti esenti dalla presentazione del permesso di soggiorno.<\/p>\n<p>Successivamente la circolare ministeriale n. <a href=\"http:\/\/www.governo.it\/GovernoInforma\/Dos\">19<\/a> del 7 agosto aveva riaperto la possibilit\u00e0 di registrare la nascita dei figli dei sans papier affermando:<\/p>\n<blockquote><p><em>\u201cPer lo svolgimento delle attivit\u00e0 riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita &#8211; dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell&#8217;interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L&#8217;atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6\u201d \u201d.(comma 2, del d.lgs. n. 286\/1998).<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>La circolare n 12 del 27 novembre non mi sembra altrettanto chiara.<br \/>\nSiamo ancora autorizzati a ritenere che, essendo le registrazioni di atti di stato civile non \u201cprovvedimenti nell\u2019interesse dello straniero\u201d ma dichiarazioni \u201cdi interesse pubblico\u201d, nella richiesta di atti di stato civile \u2013e, nello specifico, della registrazione della nascita &#8211; il permesso di soggiorno non debba essere n\u00e9 esibito n\u00e9 richiesto?<\/p>\n<p>Credo che a questo punto sarebbe necessario un intervento forte ed esplicito dei comuni a tutela dei cittadini che nascono sul loro territorio, non solo per garantirne la registrazione anagrafica ma per aiutare i genitori a superare quello stato di paura che potrebbe indurre i sans papier a non registrare la nascita dei figli.<br \/>\nMentre ci sono comuni che organizzano la caccia all\u2019uomo non ne ho trovati altri capaci di processi di civilt\u00e0, quale che sia il colore politico dei loro governi.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La circolare ministeriale n. 12 (27 novembre 2009)purtroppo richiede commenti tecnici ma se la violenza passa attraverso le procedure, tanto pu\u00f2 tentare anche la solidariet\u00e0 che voglia investire il ruolo delle istituzioni e non ridursi alla beneficenza. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,9,10],"tags":[15,32,49],"class_list":["post-147","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-minori","category-razzismo","category-sanita","tag-anagrafe","tag-istituzioni-localregionali","tag-segreto-sanitario"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/147","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=147"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/147\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=147"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=147"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=147"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}