{"id":190,"date":"2009-11-10T15:59:57","date_gmt":"2009-11-10T14:59:57","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.altervista.org\/blog\/?p=190"},"modified":"2009-11-10T15:59:57","modified_gmt":"2009-11-10T14:59:57","slug":"10-novembre-2009-i-sans-papier-ditalia-e-i-corollari-della-sicurezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=190","title":{"rendered":"10 novembre 2009 &#8211; I sans papier d&#8217;Italia e i corollari della sicurezza."},"content":{"rendered":"<p>Dalla newsletter Notam<\/p>\n<p>28 ottobre 2009<\/p>\n<p>Vivere gomito a gomito con gli altri non \u00e8 sempre agevole e anche con i vicini nostrani non \u00e8 sempre possibile evitare beghe e ripicche di eterogenea rilevanza, figuriamoci poi se il coinquilino viene da lontano con usi odori e pelle esoticamente insoliti. Cos\u00ec oggettive difficolt\u00e0, regole nebulose per gli stessi autoctoni gi\u00e0 poco inclini alla legalit\u00e0 per antico retaggio, nonch\u00e9 flussi oscillanti tra necessit\u00e0 e respingimento hanno alzato barriere di diffidenza, trasformata da un\u2019abile orchestrazione politica in paura. In questo terreno germoglia e ramifica il cosiddetto Pacchetto sicurezza, codificato in legge dello Stato come Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (L 94 del 15\/7\/09), un testo che introduce significative novit\u00e0 in materia di migrazione clandestina, criminalit\u00e0 diffusa e organizzata, sicurezza stradale e decoro urbano, ronde comprese. Contenuti a parte, chi volesse darsi alla consultazione, per civile impegno conoscitivo, si troverebbe per\u00f2 davanti a un insieme di correzioni ad altre norme da collazionare e variare tanto da rendere ardue lettura e comprensione, in barba a ogni ventilata semplificazione legislativa, per la quale esiste addirittura un ministero.<br \/>\nMa, si sa, nell\u2019incalzare degli eventi, gli Italiani sono ormai in grado di ingoiare senza pudore e senza indignazione il peggio per la degradata e lacera solidariet\u00e0 socialnazionale! Soltanto per l\u2019impegno civile di medici e operatori sanitari operanti sul campo \u00e8 stato possibile mantenere l\u2019obbligatoriet\u00e0 del segreto sanitario per i migranti che si rivolgono alle strutture pubbliche e conservare l\u2019accesso a servizi sanitari essenziali, come la tutela della maternit\u00e0 o le vaccinazioni&#8230; Fra l\u2019altro, anche solo per egoistica lungimiranza, si pu\u00f2 capire che un malato senza cure non giova a nessuno. Microbi e batteri non fanno discriminazioni e lo star bene personale dipende anche dallo star bene degli altri, extra compresi, piaccia o non piaccia. Collettivamente metabolizzato, dunque, il reato di immigrazione clandestina e digerite, nei TG all\u2019ora dei pasti, le immagini filtrate dei respingimenti, si delineano, per\u00f2, alcuni effetti collaterali come la questione di colf e badanti, subito sanata da un sollecito articolo bis dedicato alla Dichiarazione di attivit\u00e0 di assistenza e di sostegno alle famiglie. \u00abUna formula -come dice Il Sole 24ore- per indicare il varo di una sanatoria per quei cittadini, soprattutto extra Ue, che prestano la loro attivit\u00e0 in famiglia e che, con l&#8217;entrata in vigore della legge sulla sicurezza, si troverebbero in gravi difficolt\u00e0. E con loro le tante famiglie nelle quali prestano l&#8217;attivit\u00e0 di assistenza a familiari o di lavoro domestico\u00bb. Ovviamente famiglie di elettori che, eventualmente, chiss\u00e0, potrebbero diversamente orientarsi. E si tenga conto, a margine, che il fenomeno badanti, \u00e8 frutto quasi esclusivo del faidate italico, per vacanza di adeguate formule di assistenza strutturale per anziani e disabili.<br \/>\nTra le pieghe del discorso, c\u2019\u00e8 poi un altro corollario: la questione dei neonati figli di immigrati senza permesso di soggiorno. Una voce senza peso elettorale e perci\u00f2 questa volta accantonabile senza troppi riguardi. Infatti, gli unici a alzare la voce per loro potrebbero essere i genitori, quelli in flagranza di reato per immigrazione illegale e, quindi, privi del diritto di invocare giustizia per i propri figli.<br \/>\nE qui occorre addentrarsi nella questione. Prima dell\u2019entrata in vigore della legge 94, per gli atti di stato civile -cio\u00e8 per sposarsi registrare una nascita o presentare una dichiarazione di morte- non occorreva aggiungere ai documenti il permesso di soggiorno, dopo, invece, tale documento diventa necessario (vedi art.1, comma 22, lettera g). Quindi, in maniera linguisticamente un po\u2019 tortuosa, gli atti di stato civile sarebbero spariti dall\u2019elenco di quelli per cui era consentito di non presentare il permesso di soggiorno. Cos\u00ec, se i genitori non possono esibire il permesso di soggiorno per la registrazione anagrafica del neonato, questa non pu\u00f2 avvenire e il minore resta formalmente inesistente, privo di identit\u00e0, senza genitori dichiarati; viene a trovarsi in stato di abbandono, diventando adottabile, se non vendibile, privo di qualsiasi diritto, comprese le cure essenziali e l\u2019istruzione obbligatoria. Il che sarebbe sfacciatamente contrario alle norme internazionali e alla Costituzione italiana, ancora vigente nonostante le vigorose recenti spallate.<br \/>\nComunque, per ragioni che non contemplano, of course, la mobilitazione nazionale n\u00e9 di popolo n\u00e9 di opposizione, qualcuno, nella pur minimizzante maggioranza, deve aver notato l\u2019enormit\u00e0 della cosa, tanto da intervenire, nella canicola agostana, con una circolare di precisazione, la n. 19 del Ministero dell\u2019interno: \u00abPer lo svolgimento delle attivit\u00e0 riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita &#8211; dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell&#8217;interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto\u00bb. Sembrerebbe, a questo punto, che il cittadino straniero possa registrare, senza permesso di soggiorno e senza complicazioni, la nascita del figlio e il suo rapporto genitoriale. In seguito potr\u00e0 richiedere in comune un estratto di nascita, dimostrare il suo rapporto di filiazione, ottenere documenti per lasciare l\u2019Italia con il figlio e via dicendo nel rispetto della legalit\u00e0.<br \/>\nEppure i rischi sono dietro l\u2019angolo, perch\u00e9 a un qualunque e zelante ufficiale di stato civile potrebbe girare la voglia di richiedere il permesso di soggiorno a un incerto straniero non consapevole o senza prontezza di risposta che si troverebbe, in tal modo, con un figlio registrato, ma con una denuncia di irregolarit\u00e0 completa di nome e cognome. Infatti, chiunque e per qualunque motivo mostra il proprio stato di clandestino dichiara ipso facto un reato per il quale la legge ora vigente impone l\u2019obbligo della denuncia, determinando una correit\u00e0 per chi lo omette. Va ricordato che il rischio non sussiste nel caso in cui la dichiarazione di nascita sia fatta in ospedale, perch\u00e9, come gi\u00e0 evidenziato, per tutto il personale operante presso una struttura sanitaria continua a valere il divieto di denuncia. Ma che succede se la madre non \u00e8 in grado di riconoscere il bimbo partorito? Quali diritti pu\u00f2 accampare il padre? In ogni caso, potrebbe succedere -e succede- che, nel dubbio sul permesso di soggiorno s\u00ec o no, il sans papier d\u2019Italia decida di non registrare il proprio nato, per non essere denunciato e, di conseguenza, espulso, ma facendo del figlio, come si \u00e8 detto sopra, un apolide senza diritti. E occorre ancora aggiungere che un clandestino non \u00e8 tale solo per essere entrato nel territorio nazionale in violazione a norme precise, ma tale pu\u00f2 essere diventato per la perdita del posto di lavoro, per non essergli stato assicurato il diritto a presentare istanza di rifugio politico o altro motivo non dipendente dalla sua volont\u00e0.<br \/>\nE non \u00e8 finita qui in quanto, dal punto di vista giuridico, una circolare \u00e8 inferiore a una legge. I contorni delle tutele si profilano labili e i margini di incertezza possono rendere cavillose e disomogenee interpretazioni e applicazioni tanto da arrivare a dover richiedere per favore quello che dovrebbe essere garantito come diritto.<br \/>\nQuando poi i figli extra rientrano nell\u2019et\u00e0 scolastica, il citato art.1, comma 22, lettera g della legge sicurezza ha qualcosa in serbo anche per loro, ma di questo si parler\u00e0 nella prossima puntata.<br \/>\nEnrica Brunetti<\/p>\n<p>segue 10 novembre &#8211; I SANS PAPIER D\u2019ITALIA E I COROLLARI DELLA SICUREZZA &#8211; 2<\/p>\n<p>Si scriveva nella prima parte (Notam 338) di come la legge 94\/09, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, abbia determinato nei confronti dei cittadini stranieri senza permesso di soggiorno una serie di effetti collaterali che vanno, fra l\u2019altro, a colpire i loro figli, non per diretta chiamata in causa, ma per una sorta di arcaico ripristino di ricaduta delle colpe dei padri. Infatti, si \u00e8 detto della possibilit\u00e0 di espulsione per un sans papier che vada all\u2019anagrafe per registrare la nascita di un figlio quando non sia informato del non obbligo di presentare il permesso di soggiorno in tale circostanza; del rischio di fare del piccolo un apolide senza diritti, nel caso prevalesse la paura di accostare l\u2019ufficio pubblico. Ma andiamo avanti.<br \/>\nQuando poi i figli extra rientrano nell\u2019et\u00e0 scolastica, il citato art. 1, comma 22, lettera g della legge sicurezza ha qualcosa in serbo anche per loro: l\u2019inesistenza dell\u2019obbligo di mostrare il permesso di soggiorno vale solo per le prestazioni scolastiche obbligatorie (la cosiddetta scuola dell\u2019obbligo) e non per garantire, una volta eventualmente ottenuta l\u2019iscrizione (l\u2019obbligo scolastico \u00e8 di 10 anni, legge 296\/2006), la possibilit\u00e0 di concludere il percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado, al compimento del diciottesimo anno di et\u00e0. Per intenderci, l\u2019esame di maturit\u00e0 non rientra nella definizione di scuola dell\u2019obbligo e neppure il diploma professionale; mentre il ragazzo che compie 18 anni non \u00e8 pi\u00f9 un minore, non \u00e8 pi\u00f9 sottratto all\u2019obbligo di presentare il permesso di soggiorno e si trasforma in clandestino, fuorilegge da espellere. E la scuola per l\u2019infanzia, non obbligatoria, potrebbe rientrare nell\u2019obbligo di esibizione del permesso di soggiorno? E quali possibilit\u00e0 di accoglienza negli asili nido, gi\u00e0 insufficienti e di arduo accesso per i nostrani? Se il tutto cos\u00ec fosse, si potrebbe leggervi una perfida vendetta nei confronti dei figli di cittadini irregolari.<br \/>\nMa forse si tratta di letture troppo restrittive, peraltro insite in aspettative diffuse e spregevoli. L\u2019Associazione Studi Giuridici sull\u2019Immigrazione, con uno studio specifico (I minori stranieri extracomunitari e il diritto all\u2019istruzione dopo l\u2019entrata in vigore della legge 94\/2009, <a href=\"http:\/\/www.asgi.it\/\">www.asgi.it<\/a>), tende, invece, a superare queste trappole cavillose attraverso una lettura globale della normativa ancora esistente post legem, come la legge delega 53\/2003 (quella della riforma Moratti della scuola) e i successivi passi applicativi. Cos\u00ec facendo, si pu\u00f2 argomentare in tutt\u2019altro modo e arrivare addirittura a conclusioni opposte, di tutela piuttosto che di esclusione, ma siamo al duello giuridico dai contendenti incerti. Gli interessati sono l\u2019anello debole della storia e quindi chi, nella quotidianit\u00e0 di una remota scuola, raccoglier\u00e0 mai il guanto di sfida? Si potr\u00e0 contare su dirigenti e operatori della scuola usualmente ammollati nel pantano delle ristrettezze normative e finanziarie? Di sicuro ci sar\u00e0 chi provveder\u00e0 a intorbidare le acque o ad accendere polemica nei casi di scantonament dalle attese pi\u00f9 ignobili.<br \/>\nComunque, rifacendosi come l\u2019ASGI alle norme sopravvissute, si pu\u00f2 sostenere che l\u2019esenzione dall\u2019obbligo di esibizione del permesso di soggiorno vale dall\u2019inizio al completamento dell\u2019intero percorso scolastico\/formativo, compreso il 18esimo anno di et\u00e0, e comunque fino al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.<br \/>\nQuesto perch\u00e9 in quella legge 53 si viene a ridefinire l\u2019intero sistema educativo di istruzione e formazione, si uniscono concettualmente obbligo scolastico e obbligo formativo, mentre si precisa la sua articolazione a partire dalla scuola dell\u2019infanzia (non obbligatoria, ma in continuit\u00e0 educativa con il complesso dei servizi all\u2019infanzia e con la scuola primaria) arrivando al sistema dei licei nonch\u00e9 dell\u2019istruzione e della formazione professionale.<br \/>\nL\u2019obbligo di istruzione del 2006, sopra ricordato, sarebbe decennale, tuttavia nella legge 53, del 2003 ma non finora soppressa, si parla di diritto all\u2019istruzione e alla formazione per almeno dodici anni; cosa coerentemente sostenuta nelle disposizioni emanate successivamente da quel Ministero dell\u2019Istruzione a cui non \u00e8 ben chiaro se applicare l\u2019aggettivo di Pubblica. In questa prospettiva la soglia dei 16 anni, andrebbe interpretata come et\u00e0 legale di accesso al lavoro e non come termine ultimo del diritto all\u2019istruzione obbligatoria. Tale diritto potrebbe, invece, protrarsi oltre i 18 anni di et\u00e0, qualora fosse necessario per completare il percorso scolastico e formativo e conseguire il titolo di studio: non ha senso perdere un diritto prima di aver raggiunto la meta!<br \/>\nE l\u2019ASGI si spinge anche pi\u00f9 in l\u00e0, affermando che ai ragazzi stranieri che accedono al sistema scolastico &#8220;si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all\u2019istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunit\u00e0 scolastica. Ne consegue che, oltre alle istituzioni scolastiche, anche gli Enti Locali sono tenuti ad erogare ai minori stranieri tutte le prestazioni relative al diritto allo studio previste per gli italiani (come i servizi educativi complementari, di sostegno o linguistici, refezione scolastica, trasporti\u2026) e che non potranno pretendere l\u2019esibizione del titolo di soggiorno non solo dai minori stranieri ma neppure dai genitori perch\u00e9 se cos\u00ec fosse si aggirerebbe la tutela prevista dal legislatore, anche dalla legge 94 (quella della sicurezza in questione), di garantire l\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019istruzione a tutti&#8221;.<br \/>\nIn sostanza, per\u00f2, si torna al campo di battaglia dell\u2019interpretazione e alle infinite questioni che non invitano certo alla frequenza scolastica. Eppure non dovrebbe essere difficile da capire che, se la presenza di giovani stranieri in aula rappresenta un indubbio problema, \u00e8 altrettanto vero che giovani stranieri formati nelle scuole italiane saranno pi\u00f9 facilmente inseriti nel sistema paese con vantaggio di tutti.<br \/>\nPer concludere, mi chiedo: se l\u2019opposizione non \u00e8 interessata a rivolgere le proprie energie, gi\u00e0 stentate per la sopravvivenza, a interessi elettoralmente poco produttivi e di scarso consenso come questi, dov\u2019\u00e8 la voce della chiesa? I cattolici d\u2019Italia, tanto bravi a mobilitarsi su altri versanti, dove sono? Al solito, con poche sporadiche eccezioni, non si preoccupano delle battaglie civili: troppo laiche. Meglio, dunque, la buona assistenza tradizionale: vieni, poverino che ti aiuto io, di persona o in associazione, che forse risolve -e ben venga in assenza di alternative- problemi hic et nunc, ma non produce legalit\u00e0. La coscienza \u00e8 a posto, l\u2019anima \u00e8 salva e le alleanze politiche pure!<br \/>\nEnrica Brunetti<\/p>\n<p>Nota di Augusta<br \/>\nRingrazio Enrica Brunetti per la sua competente attenzione e ne apprezzo molto il preciso riferimento alla questione di colf e badanti, subito sanata da un sollecito articolo bis dedicato alla Dichiarazione di attivit\u00e0 di assistenza e di sostegno alle famiglie.<br \/>\nCos\u00ec mi sono resa conto che io avevo parlato della questione senza citare la fonte. Ora rimedio<br \/>\nSi tratta della Legge 3 agosto 2009, n. 102. &#8220;Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1\u00ba luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonch\u00e8 proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali&#8221; &#8211; art. 1 ter<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il testo contiene due pezzi copiati da Notam del 28 ottobre e del 10 novembre che sintetizzano il lavoro fatto finora sul problema dell&#8217;iscrizione anagrafica dei neonati.<br \/>\nPer leggere Notam: Corrispondenza: e-mail: info@notam.it<br \/>\nweb: www.ildialogo.org\/notam (elenco delle lettere di Notam)<br \/>\nGiorgio Chiaffarino &#8211; Via Alciati, 11 &#8211; 20146 Milano <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,7,8,9],"tags":[15,18,32,36],"class_list":["post-190","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cronache","category-migranti","category-minori","category-razzismo","tag-anagrafe","tag-bambini","tag-istituzioni-localregionali","tag-nascita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/190","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=190"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/190\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=190"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=190"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=190"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}