{"id":2049,"date":"2013-01-16T13:55:33","date_gmt":"2013-01-16T13:55:33","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=2049"},"modified":"2013-01-16T13:55:33","modified_gmt":"2013-01-16T13:55:33","slug":"16-gennaio-2013-le-notizie-si-affollano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=2049","title":{"rendered":"16 gennaio 2013  &#8211;  Le notizie si affollano"},"content":{"rendered":"<p><strong>Minori, pediatri e permessi di soggiorno.<\/strong><\/p>\n<p>In due precedenti articoli avevo scritto del caso di una bambina che, priva del permesso di soggiorno, non otteneva l\u2019iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per poter fruire delle cure di un pediatra..<br \/>\nQuella notizia si \u00e8 intrecciata con la \u2018promessa\u2019, da parte del Ministero della Sanit\u00e0, alla Societ\u00e0 Italiana di Medicina delle Migrazioni di un documento che rendesse obbligatoria l\u2019iscrizione per i minori al Servizio Sanitario Nazionale. Il documento si \u00e8 poi sostanziato in una circolare del Ministero della Sanit\u00e0 che ha reso possibile la regolare iscrizione al SSN della piccola cui in prima battuta era stato negato (entrambi i passaggi sono reperibili nel mio blog il <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=2000\">3<\/a> e il <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=2029\">6<\/a> gennaio- Questo dimostra tra l\u2019altro l\u2019importanza della circolazione corretta e puntuale delle informazioni che non vengano ridotte a facile attivit\u00e0 di tipo deprecatorio).<br \/>\nE\u2019 necessaria comunque una precisazione: il permesso di soggiorno assicurato ha la validit\u00e0 di tre mesi, secondo una prassi consolidata e identica per cittadini italiani e stranieri. La scelta ha aspetti ovvii: la mancanza del permesso di soggiorno \u00e8 facilmente collegabile alla temporaneit\u00e0. se non alla precariet\u00e0, della residenza e cerca di corrispondere a questa situazione. Mi assicurano comunque che i tre mesi, almeno per esigenze di tipo pediatrico, \u00a0sono rinnovabili con procedura praticamente automatica.<br \/>\nResta per\u00f2 una osservazione obbligata: considerato che la legge di ratifica della Convenzione di New York sui diritti del minore (legge n. 176 \/1991) identifica l\u2019attenzione ai minori come un valore prioritario e incondizionato, senza distinzioni di sesso, di religione ecc. ecc., rispecchiando perfettamente l\u2019art. 3 della Costituzione, \u00e8 evidente che la legislazione italiana necessita di un aggiornamento radicale e rapido.<br \/>\nLa gimcana virtuosa fra circolari e direttive fa onore ai professionisti che vi si dedicano con competenza e rispetto dei soggetti di cui si occupano ma non a chi, politicamente, se ne disinteressa o peggio.<br \/>\nA questo punto non posso non esprimere la mia dissennata speranza che il prossimo parlamento legiferi e trovi una soluzione anche alla norma che vuole neonati del tutto inesistenti sempre per ragioni burocratiche. Ne ho parlato tante volte nel mio blog che non mi ripeto.<br \/>\nSe i candidati alle prossime elezioni hanno una qualche consuetudine alla lettura (cosa di cui dubito) affido loro la notizia e la mia \u2013 temo improbabile- speranza.<\/p>\n<p><strong>Il <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=2039\">fulmine<\/a> che attraversa i pastrocchi e arriva alla sintesi<\/strong><\/p>\n<p><em>Due giorni fa scrivevo della bambina affidata alla mamma e della canea scatenata attorno alla <a href=\"http:\/\/www.asgi.it\/home_asgi.php?n=2555&amp;l=it\">sentenza<\/a> della Corte di Cassazione che ha affermato la priorit\u00e0 dei diritti del minore su ogni altra considerazione. Ho gi\u00e0 inserito il link e non mi ripeto, ma voglio segnalare la <\/em><em>pubblicazione della sentenza nel sito dell\u2019Asgi. limitandomi a trascrivere la sintesi che ne propone la stessa associazione.<\/em><\/p>\n<p>La Corte di Cassazione, I sez. civile, con la sentenza n. 601\/2013 depositata l\u201911 gennaio 2013, ha respinto il ricorso proposto da un padre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che aveva confermato il decreto del Tribunale dei Minorenni con il quale veniva disposto l\u2019affidamento esclusivo del figlio naturale alla madre, con diritto di visita del padre regolato e vigilato dai servizi sociali territoriali.<\/p>\n<p>Il padre aveva sostenuto che il provvedimento andava censurato perch\u00e9, tra l\u2019altro, il nucleo familiare della madre del bambino era composto da due donne, legate tra di loro da una relazione lesbica e pertanto, non sarebbe stato adeguatamente motivato se tale fatto fosse idoneo, sotto il profilo educativo, ad assicurare l\u2019equilibrato sviluppo del minore in relazione al suo diritto di \u201cessere educato nell\u2019ambito di una famiglia quale societ\u00e0 naturale fondata sul matrimonio\u201d. Ulteriormente, il ricorrente sosteneva che l\u2019affido del minore alla madre convivente in una relazione omosessuale sarebbe di pregiudizio al diritto fondamentale di entrambi i genitori di provvedere all\u2019educazione dei figli secondo le loro convinzioni religiose e culturali, non potendosi prescindere dal contesto religioso e culturale del padre, di religione musulmana.<\/p>\n<p>I giudici della Cassazione hanno respinto il ricorso sostenendo che considerare dannoso di per s\u00e9 all\u2019equilibrato sviluppo del minore il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale, a prescindere da dati di esperienza riferibili alla situazione concreta, equivarrebbe a sancire un mero pregiudizio discriminatorio, cos\u00ec come i principi costituzionali del diritto di entrambi i genitori ad educare i propri figli secondo le proprie convinzioni educative e religiose non possono essere fatti valere in astratto, in maniera generica e non concludente, ma debbono essere calati nella realt\u00e0 concreta dei rapporti relazionali genitori-figli, secondo il principio della valutazione del superiore interesse del minore.<\/p>\n<p>Pertanto, la Cassazione ricorda che non si pu\u00f2 avallare il pregiudizio nei confronti delle coppie omosessuali, secondo il quale quel contesto familiare sarebbe di per s\u00e9 inidoneo per lo sviluppo equilibrato di un minore, senza che nella situazione concreta venissero invece specificate quali fossero le paventate ripercussioni negative per il bambino.<\/p>\n<p>A tale riguardo, la Cassazione rileva che nel caso in specie, la Corte di Appello aveva correttamente valutato negativamente il comportamento del padre, il quale aveva esercitato violenza fisica nei confronti della convivente della madre del bambino, in presenza di quest\u2019ultimo, con conseguente disagio manifestato dal minore; fatto di cui doveva tenersi in adeguato conto nell\u2019interesse del minore essendo la convivente della madre comunque una persona familiare al bambino, mentre la dedotta difficolt\u00e0 del ricorrente di accettare, date la sua origine e formazione culturale, il contesto familiare in cui suo figlio cresceva, non poteva essere considerata circostanza alleviante la gravit\u00e0 della sua condotta.<\/p>\n<p>La sentenza della Cassazione \u00e8 dunque importante perch\u00e9 sancisce il fondamentale principio del divieto di discriminazioni fondate sull\u2019orientamento sessuale nell\u2019ambito della vita privata e familiare, ma anche perch\u00e9 fornisce alcune sommarie ma importanti considerazioni sul limite, anche sotto il profilo giudiziale, che pu\u00f2 trovare il riconoscimento della diversit\u00e0 culturale e religiosa nel momento in cui entrano in gioco i principi e i valori dell\u2019autonomia e responsabilit\u00e0 personale e del superiore interesse del minore.<\/p>\n<p>Per quanto concerne il primo punto, la sentenza della Cassazione appare pienamente conforme ed in linea con gli orientamenti della Corte europea dei diritti dell\u2019Uomo che si \u00e8 espressa sul divieto di discriminazioni fondate sull\u2019orientamento sessuale, in relazione anche a questioni di adozione e affido dei minori. Ad esempio, nella causa <em>E.B. c. Francia<\/em> (sentenza 22 gennaio 2008 n. 43546\/02), la domanda di adozione della ricorrente era stata respinta in ragione del fatto che nella sua famiglia non era presente una figura maschile. Il diritto nazionale francese permetteva le adozioni da pater di genitori single e la Corte di Strasburgo ha constatato che la decisione delle autorit\u00e0 era principalmente basata sul fatto che la ricorrente aveva una relazione e conviveva con una donna. Di conseguenza, la Corte di Strasburgo ha dichiarato che si trattava di una discriminazione fondata sull\u2019orientamento sessuale vietata dall\u2019art. 14 CEDU in collegamento con l\u2019art. 8 (protezione vita privata e familiare).\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0<em>a cura di Walter Citti<\/em><\/p>\n<p><em>Credo sia importante leggere <a href=\"http:\/\/www.asgi.it\/public\/parser_download\/save\/cassazione_601_2013.pdf\">l\u2019intera sentenza <\/a>anche se ne esce con una sensazione di amarezza: c\u2019era bisogno che si sventolasse questa povera bambina come una bandiere, da una parte contro il \u2018matrimonio\u2019 di omossessuali, dall\u2019altra come argomento a favore?<\/em><\/p>\n<p><strong>Un comune si corregge.<\/strong><\/p>\n<p>Sempre dal sito ASGI in data <a href=\"http:\/\/www.asgi.it\/home_asgi.php?n=2556&amp;l=it\">15 gennaio<\/a>:<\/p>\n<p>A seguito della <a href=\"http:\/\/www.asgi.it\/home_asgi.php?n=2548&amp;l=it\">segnalazione del Servizio antidiscriminazioni dell&#8217;ASGI<\/a>, l&#8217;Assessore all&#8217;Istruzione del Comune di Pordenone ha annunciato che verr\u00e0 modificato il Regolamento comunale per l&#8217;assegnazione di borse di studio per studenti universitari meritevoli appartenenti a famiglie in condizione di bisogno economico dal lascito testamentario &#8220;Mior-Brussa&#8221;, alle quali possono attualmente concorrere solo gli studenti di cittadinanza italiana residenti nel comune di Pordenone da almeno cinque anni.<\/p>\n<p>L&#8217;Assessore all&#8217;Istruzione, Ines Flavia Rubino, ha annunciato che i requisiti di cittadinanza italiana e di anzianit\u00e0 di residenza verranno tolti a partire dal prossimo bando che verr\u00e0 indetto nel settembre 2013, consentendo la partecipazione a tutti gli studenti in possesso dei requisiti di merito e di bisogno, residenti nel Comune di Pordenone e a prescindere dalla loro nazionalit\u00e0.<\/p>\n<p>L&#8217;Assessore ha precisato che non vi era un intenzione dell&#8217;Amministrazione di discriminare gli studenti stranieri, ma che i requisiti &#8216;discriminatori&#8217; erano stati previsti originariamente sulla base del contenuto del lascito testamentario. L&#8217;Amministrazione comunale ha condiviso le osservazioni mosse dall&#8217;ASGI che una pubblica amministrazione non pu\u00f2 ritenersi vincolata da un negozio giuridico privato a mettere in atto una discriminazione contraria ai principi costituzionali fondamentali.<\/p>\n<p>L&#8217;ASGI esprime apprezzamento per la decisione dell&#8217;Amministrazione comunale di Pordenone.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Minori, pediatri e permessi di soggiorno. In due precedenti articoli avevo scritto del caso di una bambina che, priva del permesso di soggiorno, non otteneva l\u2019iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per poter fruire delle cure di un pediatra.. 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