{"id":2393,"date":"2013-06-17T08:05:22","date_gmt":"2013-06-17T08:05:22","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=2393"},"modified":"2013-06-17T08:05:22","modified_gmt":"2013-06-17T08:05:22","slug":"17-giugno-2013-forse-qualcuno-ha-visto-i-bambini-fantasma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=2393","title":{"rendered":"17 giugno 2013  &#8211;  Forse qualcuno ha visto i bambini fantasma"},"content":{"rendered":"<p><strong>Il GrIS, una premessa<\/strong><b><\/p>\n<p><\/b><\/p>\n<p>Prima di proporre il testo della p.d.l. 740 sulla registrazione anagrafica dei figli dei sans papier voglio segnalare un\u00a0 passo della relazione con cui il responsabile regionale dott. Pitzalis ha informato in merito al lavoro svolto sin qui nel 2013:<\/p>\n<p><b><i>Il Gris Fvg continuer\u00e0 ad impegnarsi affinch\u00e9 per le attivit\u00e0 riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita \u2013 stato civile) non debbano essere esibiti documenti inerenti il soggiorno, chiedendo una modifica delle norme legislative in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori, cos\u00ec come richiesto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (art.7) e dal rapporto del gruppo <\/i><\/b><b><i>CRC <\/i><\/b><b><i>(cap.3.1).<\/i><\/b><i>\u00a0<\/i><\/p>\n<p>Chi volesse sapere qualche cosa di pi\u00f9 sul GrIS pu\u00f2 andare della Societ\u00e0 di Medicina delle migrazioni (<a href=\"http:\/\/www.simmweb.it\/\">www.simmweb.it<\/a>) dove, in calce alla nota del 6 giugno trover\u00e0 anche il testo del 6<sup>o<\/sup> Rapporto CRC citato sopra.\u00a0<\/p>\n<p><strong>Una proposta di legge che meriterebbe di essere approvata<\/strong><b><\/p>\n<p><\/b>Ringrazio l\u2019impegno autorevole della dr. Alajmo, coordinatrice del gruppo locale di Libert\u00e0 e Giustizia, che mi ha permesso di acquisire il testo completo della p.d.l. che elimina il divieto alla registrazione anagrafica dei figli degli immigrati senza permesso di soggiorno.<br \/>\nLa proposta \u00e8 accompagnata da un\u2019ottima relazione esplicativa che trascrivo volentieri perch\u00e9 l\u2019aspetto necessariamente tecnico dell\u2019unico articolo (approvabile senza oneri finanziari) non \u00e8 per s\u00e9 di immediata comprensione.<\/p>\n<p><b><\/b><\/p>\n<p align=\"center\"><i>Atti Parlamentari <\/i>\u2014 1 \u2014 <i>Camera dei Deputati<\/i><\/p>\n<p align=\"center\">XVII LEGISLATURA \u2014 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI \u2014 DOCUMENTI<\/p>\n<p align=\"center\">CAMERA DEI DEPUTATI N. <b>740<\/b>\u2014<\/p>\n<p align=\"center\">PROPOSTA DI LEGGE\u00a0\u00a0 d\u2019iniziativa del deputato ROSATO\u00a0<\/p>\n<p>Modifica all\u2019articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\"><i>Presentata il 13 aprile 2013<\/i><i>\u00a0<\/i><\/p>\n<p>ONOREVOLI COLLEGHI ! \u2014 Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, \u00e8 il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Con il termine di straniero si intende, agli effetti del citato testo unico, il cittadino di Stato non appartenente all\u2019Unione europea e l\u2019apolide.<\/p>\n<p>Le disposizioni del capo I del titolo II riguardano l\u2019ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio italiano. All\u2019articolo 5 viene disciplinato il permesso di soggiorno, mentre il successivo articolo 6 \u00e8 rubricato \u00ab Facolt\u00e0 ed obblighi inerenti il soggiorno \u00bb.<\/p>\n<p>Infatti, il permesso di soggiorno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, autonomo e familiari, pu\u00f2 essere utilizzato anche per le altre attivit\u00e0 consentite (articolo 6, comma 1).<br \/>\nNella sua versione originale, poi, il successivo comma 2, imponeva a carico dello straniero l\u2019obbligo di esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno, ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. La disposizione faceva salvi da questo obbligo i soli provvedimenti riguardanti: 1) le attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo; 2) gli atti di stato civile o inerenti l\u2019accesso a pubblici servizi.<\/p>\n<p>La legge 15 luglio 2009, n. 94, \u00e8 intervenuta modificando l\u2019articolo 6 originario del decreto legislativo di cui sopra. In particolare, la lettera <i>g) <\/i>del comma 22, dell\u2019articolo 1, ha sostituito la prima parte del comma 2 \u00ab Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all\u2019accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno (&#8230;) devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione&#8230; \u00bb con una nuova formulazione che recita: \u00ab Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all\u2019accesso alle prestazioni sanitarie di cui all\u2019articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno (&#8230;) devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione (&#8230;) \u00bb.<\/p>\n<p>L\u2019articolo 35, infatti, riguarda le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali garantite ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale anche se non in regola con le norme relative all\u2019ingresso ed al soggiorno. Queste riguardano, in breve sintesi, la tutela sociale della gravidanza e della maternit\u00e0, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Il comma 5 dell\u2019articolo dispone che l\u2019accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu\u00f2 comportare alcun tipo di segnalazione all\u2019autorit\u00e0. Viene fatto salvo il caso in cui sia obbligatorio il referto a parit\u00e0 di condizioni con il cittadino italiano.<\/p>\n<p>Questa norma e la modifica che ha mantenuto salve le prestazioni sanitarie dall\u2019obbligo di presentazione dei documenti di soggiorno hanno permesso di tutelare \u2013 anche nei casi di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale \u2013 un principio fondamentale quale il diritto alle cure mediche urgenti, il diritto alla maternit\u00e0 e il diritto alla salute. Risulta inoltre tutelato il diritto alla salute inteso come interesse della collettivit\u00e0.<\/p>\n<p>L\u2019esonero relativo ai provvedimenti inerenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, invece, garantisce il rispetto del diritto fondamentale all\u2019istruzione e all\u2019educazione, pi\u00f9 volte sancito dalla nostra Carta costituzionale, dalla Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall\u2019Italia ai sensi della legge 2maggio 1991, n. 176.<\/p>\n<p>La nuova formulazione, per\u00f2, escludendo gli atti \u00ab di stato civile \u00bb o inerenti \u00ab all\u2019accesso a pubblici servizi \u00bb, ha lasciato dubbi interpretativi circa l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019esonero ad alcune fattispecie di provvedimento quali, ad esempio, gli atti di nascita, di famiglia e di morte dello straniero.<\/p>\n<p>Se, da un lato, infatti, il testo unico riconosce la specificit\u00e0 delle prestazioni sanitarie urgenti \u2013 quindi anche di pronto soccorso \u2013 e tutela il diritto alla maternit\u00e0 (il citato articolo 35), dall\u2019altra parte non riconosce i provvedimenti che possono derivare dalla prestazione sanitaria medesima ovvero l\u2019atto di nascita e l\u2019atto di morte. La legge 15 luglio 2009, n. 94, nell\u2019intervenire sull\u2019articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha esplicitamente omesso \u2013 anzi ha sostituito \u2013 il richiamo agli atti di stato civile. Ha fatto, quindi, emergere la volont\u00e0 di sopprimere il riferimento agli atti di stato civile.<\/p>\n<p>La necessit\u00e0 urgente di chiarimenti ha portato il Ministero dell\u2019interno ad emettere una circolare gi\u00e0 il 7 agosto 2009 (circolare n. 0008899 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali) che, al punto 3, recita: \u00ab Per lo svolgimento delle attivit\u00e0 riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita \u2013 stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell\u2019interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto \u00bb.<\/p>\n<p>Poi la circolare, nel medesimo punto 3, ribadisce che \u00ab l\u2019atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6 \u00bb.<\/p>\n<p>Quindi, il testo della circolare non risulta essere del tutto risolutivo ed anzi appare, per certi versi, anche contraddittorio.<\/p>\n<p>Alcuni enti locali ritengono che l\u2019articolo 6 sia abbastanza esplicito nel definire quali sono i documenti esenti da obbligo e non riscontrano nella circolare alcun beneficio interpretativo, ma al contrario registrano un intento di modificare il tenore della norma oltre la reale portata giuridica di una circolare.<\/p>\n<p>Altre uffici, nel dubbio rispetto a quale norma devono applicare, rifiutano ancora oggi di registrare la nascita da parte di genitori extracomunitari presenti sul territorio nazionale illegalmente. Secondo alcuni, infatti, la circolare non rappresenterebbe un sufficiente scudo giuridico per giustificare l\u2019applicazione dell\u2019esenzione di cui all\u2019articolo 6.<\/p>\n<p>Il Ministero dell\u2019interno ha, comunque, rassicurato che il riconoscimento della nascita e dello <i>status <\/i>di nascituro vanno considerati indipendentemente dalla situazione di irregolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero in territorio nazionale.<\/p>\n<p>Lo stesso Ministero \u00e8 consapevole che una differente interpretazione lederebbe un diritto assoluto del figlio, il quale, in assenza di atto di nascita, risulterebbe inesistente dal punto di vista delle regole dell\u2019ordinamento giuridico.<\/p>\n<p>Si richiama, a tal proposito, l\u2019articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, che anche l\u2019Italia ha ratificato ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.<\/p>\n<p>La Convenzione dichiara che \u00ab Il fanciullo \u00e8 registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi \u00bb.<\/p>\n<p>Lo Stato deve quindi garantire anche ai nati da genitori stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale la registrazione all\u2019atto di nascita. Per fare ci\u00f2 occorre accogliere l\u2019interpretazione della circolare di cui si diceva, la quale inseriva anche la dichiarazione di nascita e di riconoscimento di filiazione tra i provvedimenti che non dovrebbero richiedere l\u2019esibizione da parte dello straniero dei documenti di soggiorno, cos\u00ec da consentire anche agli stranieri presenti irregolarmente sul territorio nazionale di effettuare tale registrazione.<\/p>\n<p>La circolare non \u00e8 riuscita a dirimere il dubbio circa l\u2019interpretazione del citato articolo 6 e, va aggiunto, non potrebbe evitare il contrasto della norma con l\u2019articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta.<\/p>\n<p>Per ottenere la piena efficacia dell\u2019articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo e per garantire una uniforme applicazione del diritto su tutto il territorio nazionale si ravvede la necessit\u00e0 di una modifica legislativa dell\u2019articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.<\/p>\n<p>Illustrare le motivazioni giuridiche e sociali per le quali \u00e8 corretta l\u2019interpretazione esposta nella circolare e valutata la necessit\u00e0 di riformulare l\u2019attuale articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l\u2019articolo unico della presente proposta di legge si limita a reintrodurre esplicitamente gli atti di stato civile tra quelli per i quali non \u00e8 necessaria l\u2019esibizione dei documenti di soggiorno.<\/p>\n<p>Va sottolineato che tale proposta di legge non comporta variazioni al bilancio dello Stato, in quanto da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.\u00a0<\/p>\n<p align=\"center\">PROPOSTA DI LEGGE__<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>ART. 1.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>1. Il comma 2 dell\u2019articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, \u00e8 sostituito dal seguente:<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00ab <i>2. <\/i>Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all\u2019accesso alle prestazioni sanitarie di cui all\u2019articolo 35 e per quelli attinenti all\u2019accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell\u2019infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all\u2019articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati\u00bb<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il GrIS, una premessa Prima di proporre il testo della p.d.l. 740 sulla registrazione anagrafica dei figli dei sans papier voglio segnalare un\u00a0 passo della relazione con cui il responsabile regionale dott. 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