{"id":2457,"date":"2013-07-06T19:39:39","date_gmt":"2013-07-06T19:39:39","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=2457"},"modified":"2013-07-06T19:39:39","modified_gmt":"2013-07-06T19:39:39","slug":"6-luglio-2013-dichiarazione-di-nascita-entro-il-terzo-giorno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=2457","title":{"rendered":"6 luglio 2013  &#8211;  Dichiarazione di nascita entro il terzo giorno"},"content":{"rendered":"<p><em>Ho ricevuto dalla cortesia del Garante per l\u2019infanzia e l\u2019adolescenza dell\u2019Emilia Romagna la relazione annuale dell\u2019attivit\u00e0 svolta. E\u2019 una lettura confortante perch\u00e9 rivela una volont\u00e0 di comunicare e chiarire che ne fa un piccolo manuale di utile informazione. Purtroppo non sono in grado (o non lo so fare o non \u00e8 possibile) di inserire il documento in pfd in modo che lo si possa integralmente leggere e mi dispiace perch\u00e9 ci sono parecchie questioni che vorrei avessero la pur piccola diffusione che riesco ad assicurare con questo blog.<\/em><br \/>\n<em>Una per\u00f2 non la voglio perdere.<\/em><br \/>\n<em>Si tratta di un allegato con un documento che risale allo scorso anno e, a conclusione di una documentatissima analisi che ricopio, insiste sulla necessit\u00e0 che la dichiarazione di nascita sia fatta entro tre giorni dall\u2019evento e questo per qualsiasi bambino a prescindere dalla nazionalit\u00e0 dei genitori.<\/em><br \/>\n<em>Ma tanto per i sans papier non basta. Occorre prima una modifica di legge (e non sto a ripetere ci\u00f2 che ho tante volte scritto e rinvio al tag anagrafe e al mio pezzo del 17 giugno dove \u00e8 possibile legge la proposta di legge che, se fosse approvata, risolverebbe il problema). <\/em><br \/>\n<em>Se ci fossero parlamentari e responsabili politici competenti e attenti alla tutela dovuta ai soggetti contrattualmente deboli qual \u00e8 il garante dell\u2019Emilia Romagna \u2026 ma \u00e8 inutile continuare.<\/em><br \/>\n<em>Se ci sono battano un colpo. <\/em><\/p>\n<p><strong>Documento del Garante per l\u2019infanzia e l\u2019adolescenza dell\u2019Emilia Romagna (pag. 77)<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0Dichiarazione di nascita e\u00a0 convenzione diritti dei fanciulli\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>Bologna, 19 luglio 2012<\/p>\n<p>Il vecchio e abrogato Ordinamento dello stato civile (r.d. 9 luglio 1939 n. 1238) prevedeva nell\u2019art. 67 che la dichiarazione di nascita fosse fatta nei dieci giorni successivi al parto dal padre o dalla madre, o dall\u2019ostetrica o da qualsiasi persona che avesse assistito al parto (art. 70). Nel caso di neonati figli di ignoti (o di madre che non voleva essere nominata) la dichiarazione veniva fatta dall\u2019ostetrica e l\u2019ufficiale di stato civile imponeva al bambino nome e cognome (art.71).\u00a0<\/p>\n<p>Il vigente Regolamento \u201cper la revisione e la semplificazione\u201d dell\u2019Ordinamento dello stato civile, emanato con d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396 in attuazione della l. 15 maggio 1997 n. 127, conserva il vecchio termine di dieci giorni e introduce in alternativa il pi\u00f9 breve termine di tre giorni quando la dichiarazione \u00e8 fatta \u201cpresso la direzione sanitaria dell\u2019ospedale o della casa di cura in cui \u00e8 avvenuta la nascita\u201d. In tal caso essa pu\u00f2 contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio naturale (art. 30 comma 4).\u00a0<\/p>\n<p>A questo proposito si osserva che il vecchio termine di dieci giorni, riprodotto nell\u2019art. 30 delle nuove disposizioni, appare in netto contrasto con il dettato dell\u2019art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata dall\u2019Italia con la legge 27.5.1991 n. 176, il quale dispone che il fanciullo sia \u201cregistrato immediatamente al momento della nascita\u201d, e che da allora abbia diritto al nome e alla cittadinanza\u201d.<br \/>\nBench\u00e9 anteriore, la norma convenzionale \u00e8 stata del tutto ignorata dal d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396, che per di pi\u00f9 ha previsto per i genitori anche la facolt\u00e0 di dichiarare la nascita entro dieci giorni nel proprio comune di residenza bench\u00e9 diverso dal comune di nascita.\u00a0<\/p>\n<p>Tali disposizioni devono essere disapplicate, perch\u00e9 contrastano con l\u2019art. 7 della Convenzione e con la legge di ratifica, che fonte normativa superiore al regolamento. Deve perci\u00f2 ritenersi applicabile attualmente soltanto il pi\u00f9 breve termine di tre giorni previsto come alternativo dall\u2019art. 30 del regolamento, in quanto in armonia con il dettato della Convenzione e rispettoso del diritto del fanciullo ad avere al pi\u00f9 presto un nome e uno status. Le direzioni sanitarie dei centri di nascita e delle case di cura con reparti ostetrici devono tutte attrezzarsi perch\u00e9 sia sempre possibile rispettare il termine predetto, anche in caso di nascita in prossimit\u00e0 con giorni festivi.\u00a0<\/p>\n<p>Un ulteriore problema si pu\u00f2 presentare all\u2019atto delle dimissioni della puerpera. Se infatti la dichiarazione di nascita con contestuale riconoscimento non \u00e8 stata ancora effettuata, il neonato non pu\u00f2 esserle affidato e non pu\u00f2 lasciare il centro di nascita o la casa di cura. Manca ancora infatti lo stato di filiazione, ed il bambino, privo di nome e di identit\u00e0, dal punto di vista giuridico sarebbe affidato ad un estraneo. Se la puerpera non provvede al riconoscimento e si allontana, occorre che la dichiarazione di nascita sia fatta dall\u2019ostetrica entro il terzo giorno, con immediata segnalazione al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni.<br \/>\nSar\u00e0 cos\u00ec possibile la nomina di tutore che rappresenti legalmente il neonato e possa agire in suo nomee per suo conto nel procedimento di adottabilit\u00e0 o in ogni altra esigenza. In ogni caso, la puerpera ha diritto di chiedere al tribunale per i minorenni un termine per provvedere al riconoscimento, e in tal caso il tribunale pu\u00f2 sospendere il procedimento per un periodo massimo di due mesi (art. 11 l. 1983 n. 184 e 149 n. 2001).\u00a0<\/p>\n<p>Va ricordato infine che sul piano della responsabilit\u00e0 civile, fino a che del neonato non sia dichiarata la nascita e non si sia provveduto al riconoscimento o alla nomina di un tutore, la direzione sanitaria dell\u2019ospedale o della casa di cura potrebbe essere chiamate a rispondere ai sensi dell\u2019art. 402 cod. civile dei danni subiti dal minore o della sua scomparsa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ho ricevuto dalla cortesia del Garante per l\u2019infanzia e l\u2019adolescenza dell\u2019Emilia Romagna la relazione annuale dell\u2019attivit\u00e0 svolta. 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