{"id":2637,"date":"2013-09-04T07:52:48","date_gmt":"2013-09-04T07:52:48","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=2637"},"modified":"2013-09-04T08:36:44","modified_gmt":"2013-09-04T08:36:44","slug":"4-settembre-2013-naturalmente-tacciono","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=2637","title":{"rendered":"4 settembre 2013 &#8211; Naturalmente tacciono"},"content":{"rendered":"<p><strong>Io non sono una lobby <\/strong><\/p>\n<p><em>Il 26 luglio avevo segnalato in questo blog lo sconcerto provocatomi da un documento con una affermazione sorprendente distribuito dall\u2019Ospedale di Udine. (Si veda <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=2535\">Perplessit\u00e0 e preoccupazioni <\/a>)<\/em><\/p>\n<p><em>Ho consegnato una segnalazione in merito all\u2019Ufficio relazioni con il pubblico dell\u2019ospedale stesso e ne ho scritto all\u2019assessore comunale di competenza. A distanza di pi\u00f9 di sei settimana risposta zero.<\/em><br \/>\n<em>Certamente ci sono le ferie, ma i responsabili dei servizi dispongono di sostituti \u2026 comunque io conto solo uno che sembra equivalere a nulla.<\/em><i><br \/>\n<\/i><br \/>\n<strong>Ecco la segnalazione consegnata all\u2019Ospedale di Udine<\/strong><\/p>\n<p>Non parlo n\u00e9 di me n\u00e9 di singoli casi a me noti ma espongo quanto potrebbe essere accaduto o accadere a tutti i neonati, figli di migranti privi di permesso di soggiorno, cui sia stato richiesto il permesso stesso per presentare la denuncia di nascita del figlio\/a, per assicurargli l\u2019atto di nascita. Se tale certificato dovesse mancare il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell&#8217;ordinamento giuridico. Nel comune di nascita non ne verrebbero infatti registrati n\u00e9 il nome, n\u00e9 la data e ora di nascita, n\u00e9 il nome dei genitori, n\u00e9 la cittadinanza (che, allo stato attuale, \u00e8 quella dei genitori dato che viene attribuita secondo jus sanguinis).<\/p>\n<p>Purtroppo se un migrante si trova in situazione di irregolarit\u00e0 non pu\u00f2 corrispondere alla richiesta del documento di cui non dispone (ch\u00e9 se lo avesse non sarebbe irregolare) nemmeno se ci\u00f2 comporti per il figlio il danno irrimediabile della mancata registrazione e la mancata iscrizione nei registri dello stato civile andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarit\u00e0 di chi che lo ha generato.<\/p>\n<p>Nello scritto che segue cercher\u00f2 di chiarire perch\u00e9 la richiesta stessa del permesso di soggiorno possa \u2013 anche se non ne consegue esplicito rigetto della domanda presentata\u2013trasformare la richiesta della registrazione anagrafica in un rischio e quindi disincentivarne la presentazione.<\/p>\n<p>Riferendomi a\u00a0 quanto ho affermato constato che nel\u00a0 d\u00e9pliant intitolato : Guida rapida all\u2019ospedale dove si citano esplicitamente l\u2019Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine, la sede di Cividale del Friuli e di Gemona del Friuli alla voce \u2018denuncia di nascita\u2019 si precisa la richiesta del permesso di soggiorno, scrivendo:\u00a0 \u201cCOSA SERVE: documento di identit\u00e0 valido di entrambi i genitori, se stranieri non residenti passaporto o permesso di soggiorno valido\u201d .<\/p>\n<p>Preciso che tale d\u00e9pliant \u00e8 stato consegnato in un reparto dell\u2019Ospedale di Udine al signor Luca Peresson in giornata immediatamente precedente il 25 luglio quando me lo ha messo a disposizione.<\/p>\n<p>Il proposito osservo che:<\/p>\n<p>secondo quanto recita l\u2019art. 7 della Legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989) \u201cIl fanciullo \u00e8 registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi\u201d.<\/p>\n<p>Tanto dovrebbe bastare a dissuadere dalla richiesta di un documento che, per il fatto di non esistere, diventa un ostacolo al soddisfacimento di un diritto fondamentale.<\/p>\n<p>Fino al 2009 la legge italiana non prevedeva la richiesta del permesso di soggiorno o documento equipollente per lo straniero che registrasse la nascita di un figlio.<\/p>\n<p>In quell\u2019anno intervenne la legge 94 (cd pacchetto sicurezza) che modific\u00f2 il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 &#8220;Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero&#8221; e\u00a0 successive modifiche che al comma 2 dell\u2019art. 6 impose la presentazione del documento un migrante \u2019irregolare\u2019 non possiede per definizione..<\/p>\n<p>Pochi giorni dopo l\u2019approvazione della legge venne emanata una circolare definita interpretativa che consente ci\u00f2 che la legge nega (Circolare del Ministero dell\u2019interno n. 19 del 7 Agosto 2009) la cui applicazione, sebbene si tratti di strumento il cui valore \u00e8 inferiore a quello di una legge, assicura la regolare registrazione anagrafica. Vi si legge infatti. \u201cPer lo svolgimento delle attivit\u00e0 riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita &#8211; dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell&#8217;interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto\u201d.<\/p>\n<p>Non sia indifferente ricordare che il migrante in situazione di irregolarit\u00e0 non potendo assicurare al figlio il normale certificato di nascita gli causa danni irrimediabili (la impossibilit\u00e0 della tutela genitoriale, la difficolt\u00e0 nell\u2019accesso alle cure sanitarie, l\u2019impossibilit\u00e0 di iscrizione al nido, alla scuola dell\u2019infanzia, alla scuola successiva a quella dell\u2019obbligo e a tutti gli atti di stato civile che accompagnano il corso dell\u2019esistenza in cui il certificato di nascita \u00e8 richiesto) e nello stesso tempo espone se stesso al rischio di essere espulso quale \u2018clandestino\u2019 in costanza del permanere del reato di clandestinit\u00e0 introdotto dalla legge cd. Bossi Fini.<\/p>\n<p>Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell\u2019Infanzia e dell\u2019Adolescenza (Gruppo CRC che ha il compito di preparare il Rapporto sull\u2019attuazione della Convenzione sui diritti dell\u2019Infanzia e dell\u2019Adolescenza che viene trasmesso al Garante Nazionale per l\u2019Infanzia e l\u2019Adolescenza), oltre a far presente che la mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato avviene in violazione del diritto all\u2019identit\u00e0 nonch\u00e9 dell\u2019art. 9 della Convenzione di New York contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori, ricorda che ci\u00f2 comporta un rischio anche per le partorienti. Infatti \u201cil timore di essere identificati come irregolari pu\u00f2 spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto \u201dsottraendosi a cure necessarie e cui hanno diritto.<\/p>\n<p>Segnalo anche la relazione della proposta di legge 740 (allegata) che, prevedendo la modifica della norma in vigore, spiega nell\u2019ampia relazione in premessa la situazione che ho sommariamente riportato nella mia segnalazione.<\/p>\n<p>Non ho titolo alcuno per richiedere o proporre alcunch\u00e9.<\/p>\n<p>Solo la consuetudine all\u2019esercizio dei miei doveri di cittadina nei confronti di soggetti privi di difesa \u2013 e spesso del tutto ignorati anche da chi dovrebbe assicurarne tutela &#8211; mi ha indotto a segnalare la situazione che ho descritto.<\/p>\n<p>Non posso che augurarmi che i d\u00e9pliant con il testo che ho trascritto vengano immediatamente corretti nella speranza che neppure un neonato abbia subito il danno della mancata registrazione o della sottrazione alla potest\u00e0 genitoriale se gi\u00e0 privo di certificato che tale genitorialit\u00e0 formalmente dichiari.<\/p>\n<p><strong>Una interrogazione parlamentare.<\/strong><\/p>\n<p><em>Nel frattempo sono venuta a conoscenza di una interrogazione parlamentare che puntualizza un altro aspetto \u2013che a quello che ho pi\u00f9 volte segnalato si connette \u2013 e che, per documentazione utile almeno a me, ricopio.<\/em><\/p>\n<p>Rossomando &#8211; Al Ministro dell\u2019Interno &#8211; per sapere &#8211; premesso che:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019art. 7 comma 1 della Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo,\u00a0 ratificata dall&#8217;Italia con la legge 27.5.1991 n. 176, stabilisce testualmente: \u201cIl fanciullo \u00e8 registrato immediatamente al momento della nascita, e da allora ha diritto a un nome, ad acquistare una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da loro\u201d;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 La Convenzione sui diritti del\u00a0 Fanciullo introduce un vero e proprio diritto del fanciullo all&#8217;immediata \u201cregistrazione\u201d, che nel nostro ordinamento consiste nella formazione dell&#8217;atto di nascita da parte dell&#8217;ufficiale di stato civile sulla base della dichiarazione di nascita effettuata da chi ha il dovere di farla;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Il vecchio Ordinamento dello stato civile (r.d. 9\/7\/1939 n. 1238) prevedeva, all\u2019art. 67, che la dichiarazione di nascita fosse fatta nei dieci giorni successivi al parto dal padre o dalla madre, o dall&#8217;ostetrica o da qualsiasi persona che avesse assistito al parto (art. 70 e71), con un ampio intervallo temporale attribuibile alle difficolt\u00e0 di collegamento esistenti all&#8217;epoca;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il vigente Regolamento per la revisione e la semplificazione dell&#8217;Ordinamento dello Stato civile, emanato con D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, in attuazione della legge 15 maggio 1997 n. 127, ha previsto, all\u2019articolo 30, un nuovo termine di tre giorni per le dichiarazioni fatte presso la direzione sanitaria dell&#8217;ospedale o della casa di cura\u00a0 in cui \u00e8 avvenuta la nascita, ma ha conservato il vecchio termine di dieci giorni fissato nella previgente normativa nel caso di registrazione della nascita presso il comune nel cui territorio \u00e8 avvenuto il parto e nel caso in cui i genitori vogliano registrare il neonato nel comune di residenza (articolo 30, comma 7);\u00a0<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il mantenimento del termine dei dieci giorni, oltre ad essere in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, potrebbe portare all\u2019eventualit\u00e0 che le dimissioni della puerpera avvengano prima che la dichiarazione di nascita con contestuale riconoscimento sia stata effettuata, esponendo quindi il neonato al pericolo di divenire vittima della tratta di minori o di finire nel circuito delle adozioni illegali, anche attraverso falsi riconoscimenti di paternit\u00e0-:<\/p>\n<p>quali iniziative intenda assumere affinch\u00e9 i termini per la registrazione e il riconoscimento dei neonati vengano aggiornati ed uniformati a quanto indicato dall\u2019art. 7 comma 1 della Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo, ratificata dall&#8217;Italia con la legge 27.5.1991 n. 176, affinch\u00e9 i neonati non vengano dimessi prima che sia stata effettuata la dichiarazione di nascita, sia stato dato loro un nome e, se del caso, nominato un tutore provvisorio che ne risponda.<\/p>\n<p>Roma, luned\u00ec 5 agosto 2013<\/p>\n<p>On. Anna Rossomando<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Io non sono una lobby Il 26 luglio avevo segnalato in questo blog lo sconcerto provocatomi da un documento con una affermazione sorprendente distribuito dall\u2019Ospedale di Udine. 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