{"id":3522,"date":"2014-12-18T08:55:07","date_gmt":"2014-12-18T08:55:07","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=3522"},"modified":"2017-04-02T14:33:01","modified_gmt":"2017-04-02T14:33:01","slug":"18-dicembre-2104-garanti-competenti-e-il-rispetto-di-giovani-studenti-3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=3522","title":{"rendered":"18 dicembre 2014  &#8211;  Garanti, competenti e il rispetto di giovani studenti &#8211; 3"},"content":{"rendered":"<p><strong><strong>\u00a0<\/strong><\/strong><strong><em><em>Prima di passare a Kant un po\u2019 di storia.<\/em><\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>Il parlamento italiano legiferava nella sua XVI legislatura. <\/strong><\/p>\n<p><em><em>Era precisamente il 2 agosto 2010, un anno dopo l\u2019approvazione del pacchetto sicurezza e la notifica della circolare che precipitosamente, per la registrazione delle nascite, lo contraddiceva mantenendolo in vigore e un allora deputato interrogava: <\/em><\/em>LEOLUCA ORLANDO. &#8211; Al Ministro dell&#8217;interno. &#8211; Per sapere &#8211; premesso che:<\/p>\n<p>in data 8 agosto 2009 \u00e8 entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 \u00abDisposizioni in materia di sicurezza pubblica\u00bb;<\/p>\n<p>alla lettera g del comma 22 dell&#8217;articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase \u00ab, per quelli inerenti all&#8217;accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali &#8216;articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, \u00bb;<\/p>\n<p>questa modifica \u00e8 stata di fondamentale importanza per la tutela della maternit\u00e0, della salute e dell&#8217;istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese,<\/p>\n<p>in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure;<\/p>\n<p>in data 7 agosto 2009 \u00e8 stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell&#8217;interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: \u00abLegge 15 luglio 2009, n. 94, recante \u00bbDisposizioni in materia di sicurezza pubblica\u00ab. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile\u00bb, ed \u00e8 stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana;<\/p>\n<p>con questa circolare il Ministero dell&#8217;interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione;<\/p>\n<p>al punto 3 della predetta circolare si chiariva che \u00abPer lo svolgimento delle attivit\u00e0 riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell&#8217;interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L&#8217;atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6\u00bb;<\/p>\n<p>a parere dell&#8217;interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell&#8217;uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell&#8217;uso di una legge nell&#8217;applicazione della stessa -:<\/p>\n<p>se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo cos\u00ec strumenti sicuramente pi\u00f9 incisivi a chi la stessa debba applicare.<\/p>\n<p><em><em>Passavano altri sei mesi e l\u2019interrogazione riceveva risposta<\/em><\/em><\/p>\n<p>All&#8217;Interrogazione 4-08314 presentata da\u00a0\u00a0\u00a0 LEOLUCA ORLANDO<br \/>\nIl ministero dell&#8217;interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novit\u00e0 introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni\u00a0\u00a0 \u00ab\u00a0 fittizi\u00a0 \u00bb\u00a0\u00a0 o di\u00a0\u00a0 \u00ab\u00a0 comodo\u00a0 \u00bb\u00a0 .<\/p>\n<p>\u00c8 stato chiarito che l&#8217;eventuale situazione di irregolarit\u00e0 riguarda il genitore e non pu\u00f2 andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarit\u00e0 di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarit\u00e0 di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l&#8217;atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell&#8217;ordinamento giuridico.<\/p>\n<p>Il principio della inviolabilit\u00e0 del diritto del nato \u00e8 coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonch\u00e9 con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.<\/p>\n<p>Considerato che a un anno dall&#8217;entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e\/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si \u00e8 ravvisata sinora la necessit\u00e0 di prospettare interventi normativi in materia.<\/p>\n<p>Il Sottosegretario di Stato per l&#8217;interno: Michelino Davico. <strong>(<\/strong>Risposta scritta pubblicata luned\u00ec 31 gennaio 2011\u00a0\u00a0\u00a0 nell&#8217;allegato B della seduta n. 426)<\/p>\n<p><em><em>Da parte mia la riportavo integralmente nell\u2019articolo pubblicato in data 15 marzo 2011 dal mensile \u2018Il Gallo\u2019. Si pu\u00f2 leggere anche da <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=673\">qui<\/a><\/em><\/em><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=673\">\u00a0 <\/a><\/p>\n<p><em><em>Passavano altri nove mesi (una gravidanza!) e il 7 novembre 2011 l\u2019allora deputato \u00a0Orlando presentava la proposta di legge <\/em><\/em>n.4756<strong>\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p><strong>Proposta di legge:<\/strong> LEOLUCA ORLANDO: &#8220;Modifica all&#8217;articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno&#8221; (4756)<\/p>\n<p><em><em>Non ne riporto il testo perch\u00e9 \u00e8 identico a quello della pdl 740 che ho trascritto nel mio blog il 17 giugno 2013 e poi citato non so pi\u00f9 quante volte.<\/em><\/em><\/p>\n<p><strong><strong>Il parlamento italiano legifera anche nella XVII legislatura<\/strong><\/strong><\/p>\n<p><em><em>La ripresentazione della pdl si era resa necessaria perch\u00e9 il 22 dicembre 2012 \u2013 a seguito delle dimissioni del governo Monti &#8211; il Presidente della Repubblica aveva sciolto le camere e si era andati a nuove elezioni. <\/em><em> Iniziava cos\u00ec la XVII legislatura (15 marzo 2013). Durante il governo Letta (28 aprile <\/em><\/em><a href=\"http:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/2013\"><em>2013<\/em><\/a><em> &#8211; 22 febbraio <\/em><a href=\"http:\/\/it.wikipedia.org\/wiki\/2014\"><em>2014<\/em><\/a><em>) veniva presentata la pdl 740.<br \/>\nSi pu\u00f2 leggere anche da <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=2393%20\">qui<\/a>.\u00a0<\/em><em><br \/>\nIl 22 febbraio 2014 entrava in carica il governo Renzi (sessantatreesimo Governo della Repubblica Italiana<\/em><em>) e l\u201911 settembre veniva presentato in Senato il ddl 1562: \u201cModifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione\u201d.<br \/>\nLa bella relazione che ne spiega il contenuto si pu\u00f2 leggere nel mio blog in data 24 ottobre 2014. In quella <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=3401\">pagina<\/a> si trova anche il link per il testo, identico nell\u2019obiettivo alla pdl 740 ma pi\u00f9 ampiamente articolato.\u00a0 <\/em><\/p>\n<p><em><em>Tutta questa spiegazione avrebbe un che di ridicolo se non fosse in atto una specie di damnatio memoriae per cui su questo argomento molti sembrano svegliarsi ogni mattina segnalandone la novit\u00e0 se non \u00a0l\u2019azzardo di fronte a un\u2019opinione pubblica culturalmente impreparata (come \u00e8 accaduto nella sede degli uffici udinesi della regione il 10 dicembre)<\/em><\/em>. <em>La vicenda per\u00f2 ha anche un altro significativo risvolto perch\u00e9 <\/em><\/p>\n<p><strong> Questo matrimonio non s\u2019ha da fare <\/strong><br \/>\n<em>L\u2019allora sottosegretario Davico<strong><strong> &#8211; <\/strong><\/strong>per spiegare una circolare che imponeva un comportamento contrario a quello previsto dalla legge \u2013 aveva precisato all\u2019on Leoluca Orlando che ci\u00f2 che si voleva impedire non era l\u2019iscrizione dei nuovi nati nei registri dello stato civile, interdizione \u2013 diceva con indecente improntitudine &#8211; \u00a0che \u201c<\/em>andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarit\u00e0 di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l&#8217;atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell&#8217;ordinamento giuridico\u201d.<br \/>\n<em>Si voleva bens\u00ec verificare la<\/em> \u201cregolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni\u00a0\u00a0 \u00abfittizi\u00bb\u00a0o di\u00a0\u00abcomodo\u00bb\u00a0 \u201c.<\/p>\n<p><em><em>A realizzare tale scopo provvedeva ormai il codice civile che, all\u2019art 116 prescriveva:<\/em><\/em> \u201cMatrimonio dello straniero nello Stato Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all\u2019ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell\u2019autorit\u00e0 competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui \u00e8 sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero \u00e8 tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.)\u201d. <em>Inoltre, a seguito del <\/em><em><em>comma 15 dell\u2019art. 1 della legge 94\/2009, aveva aggiunto il seguente comma: <\/em><\/em>\u201cAll&#8217;articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: \u00ab<strong><strong>nonch\u00e9 un documento attestante la regolarit\u00e0 del soggiorno nel territorio italiano<\/strong><\/strong>\u00bb\u201d.<\/p>\n<p><em><em>Per chiarezza e prudenza sono andata a verificare i contenuti deli articoli citati di cui riporto i titoli e il testo essenziale, facilmente verificabile<br \/>\n<\/em><\/em>&#8211; Art. 85\u00a0 Interdizione per infermit\u00e0 di mente Non pu\u00f2 contrarre matrimonio l&#8217;interdetto per infermit\u00e0 di mente.<br \/>\n&#8211; Art. 86 Libert\u00e0 di stato. Non pu\u00f2 contrarre matrimonio chi \u00e8 vincolato da un matrimonio precedente<br \/>\n&#8211; Art. 87.Parentela, affinit\u00e0, adozione.<strong><strong><br \/>\n<\/strong><\/strong>Non possono contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l&#8217;affinit\u00e0 deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale \u00e8 stata pronunziata la cessazione degli effetti civili;<br \/>\n&#8211; Art. 88. Delitto. Non possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l&#8217;una \u00e8 stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell&#8217;altra.<br \/>\n&#8211; Art. 89. Divieto temporaneo di nuove nozze. Non pu\u00f2 contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall&#8217;annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio<\/p>\n<p><strong><strong>Correva l\u2019anno 2009<\/strong><\/strong><\/p>\n<p><em><em>e in Sicilia una coppia mista (lei italiana lui marocchino) aveva deciso di contrarre matrimonio. Ne riporto la storia dalla sentenza 245\/2011della Corte Costituzionale, leggibile da <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=791\">qui.<\/a><\/em><\/em><strong><br \/>\n<\/strong><em><em>Il giudice a quo di cui si legge nella sentenza \u00e8 il magistrato che aveva bloccato il decreto di espulsione comminato al fidanzato marocchino che, per contrarre matrimonio, aveva scoperto l\u2019irregolarit\u00e0 della sua presenza in Italia:<\/em><\/em><\/p>\n<p>\u201cIl 31 agosto 2009, l\u2019ufficiale dello stato civile aveva motivato il diniego alla celebrazione del matrimonio per la mancanza di un \u00abdocumento attestante la regolarit\u00e0 del permesso di soggiorno del cittadino marocchino\u00bb, cos\u00ec come previsto dall\u2019art. 116 cod. civ., come novellato dalla legge n. 94 del 2009, entrata in vigore nelle more.<\/p>\n<p>1.2.\u2014 Tanto premesso in fatto, il giudice <em>a quo <\/em>prospetta l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale della norma suddetta, giacch\u00e9 essa contrasterebbe:<\/p>\n<p>con l\u2019art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell\u2019uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u00e0;<\/p>\n<p>con l\u2019art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza;<\/p>\n<p>con l\u2019art. 29 Cost., per violazione del diritto fondamentale a contrarre liberamente matrimonio e di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sui quali \u00e8 ordinato il sistema del matrimonio nel vigente ordinamento giuridico;<\/p>\n<p>con l\u2019art. 31 Cost., perch\u00e9 interpone un serio ostacolo alla realizzazione del diritto fondamentale a contrarre matrimonio;<\/p>\n<p>con l\u2019art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u2019art. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU)\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em><em>La conclusione della sentenza dell\u2019Alta Corte che si pu\u00f2 leggere anche da qui: <\/em><\/em><a href=\"http:\/\/www.asgi.it\/wp-content\/uploads\/public\/corte_costituzionale_sentenza_245_2011.pdf\">www.asgi.it\/wp-content\/uploads\/public\/corte_costituzionale_sentenza_245_2011.pdf<\/a><\/p>\n<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<\/p>\n<p><em>dichiara <\/em>l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall\u2019art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole \u00abnonch\u00e9 un documento attestante la regolarit\u00e0 del soggiorno nel territorio italiano\u00bb.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.<\/p>\n<p><strong><strong>La mia conclusione \u00e8 una domanda che articolo in tre punti<\/strong><\/strong><\/p>\n<p><em><em>I signori che ho ascoltato il 10 dicembre mi hanno fatto sapere che<\/em><\/em>\u201cse io sento che una fetta della popolazione \u00e8 spaventata dall\u2019immigrato io devo lottare per riconoscere il diritto di riconoscere il diritto dei suoi figli e creare le condizioni per cui si abbassi una tensione sociale che non ci consente di essere puri, trasparenti e vedere il problema per quello che \u00e8\u201d<br \/>\n<em>E ancora: <\/em>\u201cse tu i diritti li imponi dall\u2019alto e non c\u2019\u00e8 una comunit\u00e0, un terreno che li riconosce e li implementa faremo un buco nell\u2019acqua\u201d. <em>Si sentono codesti signori di dire all\u2019Alta Corte che ha fatto un buco nell\u2019acqua per non aver verificato la accettabilit\u00e0 della sua decisione con preventivo sondaggio? <\/em><em><em>E se un sindaco di fede lego-razzista si rifiutasse di celebrare un matrimonio di cui uno dei due contraenti sia (come loro dicono) un clandestino \u2013 \u00e8 gi\u00e0 accaduto \u2013 che fare? Prevale la legge o la \u2018sensibilit\u00e0\u2019 collettiva?<\/em><\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>Perch\u00e9 il Parlamento non approva le proposte di legge che consentirebbero il certificato di nascita ai nuovi nati in Italia (sia jus sanguinis o soli, la cittadinanza deve comunque essere registrata da qualche parte) facendo uso degli stessi argomenti con cui la Corte Costituzionale ha riscattato il diritto a sposarsi? Stiano tranquilli e continuino pure cos\u00ec: anche il Sinodo sulla famiglia dell\u2019autorevole chiesa cattolica si \u00e8 con paciosa autorevolezza disinteressato dei bambini cui \u00e8 negato il certificato di nascita e non parliamo quindi delle aggregazioni politiche (si dicano partiti o movimenti) e delle associazioni che da anni ci raccontano di essere finalizzate a sostenere i diritti dei migranti, mentre non si accorgono di aver umiliato la propria dignit\u00e0 di cittadini proni a una norma razzista.<\/em><\/li>\n<li><em>Ho letto nei quotidiani del 1938 le cronache relative all\u2019inizio dell\u2019anno scolastico e \u2013trovando descrizioni di insegnanti, direttori didattici, presidi e ispettori scolastici \u2013 che se ne stavano in piedi perch\u00e9 in ginocchio il saluto romano in cui si impegnavano sarebbe stato incongruo, ho sghignazzato. Elogiavano senza riserve la cacciata degli insegnanti e degli studenti dalla scuola, pronti ad affrontare gioiosamente le loro classi mutilate. Ho sghignazzato. Chi sghignazzer\u00e0 di me fra 76 anni? e che ne sar\u00e0 stato della vita di quei bambini cui dal 2009 neghiamo il diritto di esistere?\u00a0 <\/em><\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0Prima di passare a Kant un po\u2019 di storia. Il parlamento italiano legiferava nella sua XVI legislatura. 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