{"id":3746,"date":"2015-05-02T06:27:32","date_gmt":"2015-05-02T06:27:32","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=3746"},"modified":"2015-05-03T05:06:08","modified_gmt":"2015-05-03T05:06:08","slug":"2-maggio-2015-bambini-invisibili-una-relazione-integrata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=3746","title":{"rendered":"2 maggio 2015  &#8211;  Bambini invisibili: una relazione integrata"},"content":{"rendered":"<p><em><em>Faccio seguito all\u2019impegno che avevo preso con me stessa il 27 aprile quando ho presentato nella sede della Casa delle donne di Udine (che ringrazio per l\u2019opportunit\u00e0 offertami) una relazione sul problema dei \u2018bambini invisibili\u2019, i figli dei sans papier per cui la legge italiana vuole che l\u2019acquisizione del certificato di nascita conosca gravissimi ostacoli.<br \/>\n<\/em><em> Per la prima volta, da che ho iniziato ad impegnarmi in proposito sei anni fa, sono riuscita a proporre un intervento organico a un pubblico diverso da quello gi\u00e0 incontrato in qualche sede \u2018specialistica\u2019 e cos\u00ec attento e reattivo da costringermi a una felice modificazione del testo della relazione che pubblico ora integrata da alcuni commenti raccolti che mi sono sembrati significativi e che si possono leggere anche in nota. Ringrazio anche gli amici di Ho un sogno, il piccolo mensile udinese che hanno condiviso questo problema nello spazio di informazione che teniamo vivo da pi\u00f9 di vent\u2019anni.<\/em><\/em><\/p>\n<p><strong><strong>Bambini invisibili<\/strong><\/strong><\/p>\n<p>In Italia esistono bambini cui la legge nega l\u2019esistenza, non l\u2019esistenza fisica ma quella giuridica e quindi, per cominciare, il legame con la propria famiglia pur desiderosa di accoglierli: <strong><strong>sono i bambini invisibili<\/strong><\/strong>. E\u2019 una tragedia non nuova nella storia d\u2019Europa. Anche prescindendo dalla rovina della Sho\u00e0, che strapp\u00f2 figli ai genitori, in Europa conosciamo almeno un\u2019altra esperienza di bambini impediti per legge a vivere con chi li ha generati, quella dei \u201cbambini proibiti\u201d, come si intitola uno studio loro dedicato <strong><strong>\u00a0<\/strong><\/strong><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn1\" name=\"_ednref1\">[i]<\/a> .<\/p>\n<p>Erano i bambini che venivano separati dai loro genitori, lavoratori emigrati in Svizzera, perch\u00e9 la presenza di piccoli che necessitano di cure avrebbe potuto limitarne la capacit\u00e0 lavorativa e imporre allo stato gli oneri della presenza di minori non ammessi sul territorio. Non \u00e8 accaduto in tempi lontani: la legge svizzera che prevedeva la negazione della famiglia ai figli degli emigranti lavoratori fu abrogata solo nel 2002 quando per\u00f2 la situazione aveva gi\u00e0 conosciuto modifiche dovute all\u2019intervento della societ\u00e0 civile, quell\u2019intervento che in Italia oggi si nega.<\/p>\n<p>Comunque la diversa intitolazione della mia relazione e dello studio che ho ricordato gi\u00e0 ci permette una precisazione: i bambini vittime delle norme svizzere erano proibiti ma esistenti, anche se la loro esistenza si consumava lontano dai genitori, con i nonni nel paese d\u2019origine, in atroci istituti appositamente organizzati al confine italo-svizzero o chiusi in stanze svizzere in cui veniva insegnato loro a non muoversi per non scoprire la loro presenza. Se fossero stati scoperti i genitori sarebbero stati cacciati e avrebbero perso il lavoro. Bambini proibiti in Svizzera. Bambini invisibili in Italia, \u00a0invisibili perch\u00e9 inesistenti. E inesistenti per legge<\/p>\n<p>Come \u00e8 possibile che una legge sottragga un nuovo nato alla condizione di esistente? L\u2019iter \u00e8 gi\u00e0 sufficientemente chiarito nella locandina a vostra disposizione (stesa \u2013 in occasione di un recente convegno della Societ\u00e0 Italiana di Medicina delle Migrazioni<strong> <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn2\" name=\"_ednref2\"><strong>[ii]<\/strong><\/a><strong>&#8211;<\/strong><\/strong>\u00a0 con la confortante collaborazione di Chiara Gallo che ringrazio) ma ricordiamo tale procedura cominciando dalle modalit\u00e0 che assicurano \u2013 o meglio dovrebbero assicurare ad ogni bambino &#8211; \u00a0l\u2019esistenza giuridica. Il documento che l\u2019attesta \u00e8 il <strong><strong>certificato di nascita<\/strong><\/strong>. Cos\u00ec lo descrive Geeta Rao Gupta, Vicedirettrice dell\u2019Unicef <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn3\" name=\"_ednref3\"><strong><strong><strong>[iii]<\/strong><\/strong><\/strong><\/a>:<\/p>\n<p>\u00ab<em>La registrazione alla nascita \u00e8 pi\u00f9 di un semplice diritto. Riguarda il modo in cui la societ\u00e0 riconosce l\u2019identit\u00e0 e l\u2019esistenza di un bambino<\/em>\u00bb ed \u00ab<em>\u00e8 fondamentale per garantire che i bambini non vengano dimenticati, che non vedano negati i propri diritti o che siano esclusi dai progressi della propria nazione<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Dal 2009, in Italia, questo diritto, altrimenti universale e assoluto, \u00e8 negato ai figli di coloro che non hanno il permesso di soggiorno. In Italia quindi ci sono bambini che, per legge, non esistono, non si vedono o meglio non si devono vedere.<\/p>\n<p>Per capire come ci\u00f2 avvenga \u00e8 utile\u00a0 percorrere l\u2019itinerario che assicura la registrazione alla nascita. Quando nasce un bambino viene compilato <strong><strong>l\u2019atto di nascita<\/strong><\/strong> in cui vengono indicati il luogo, l\u2019anno, il mese, il giorno e l\u2019ora della nascita, le generalit\u00e0, la cittadinanza, la residenza dei genitori, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.<br \/>\nSe si tratta di bambini con genitori ignoti, sar\u00e0 compito dell\u2019<strong>ufficiale di stato civile<\/strong> attribuire al piccolo il nome ed il cognome. Nell\u2019atto viene descritto anche il modo di accertamento della nascita. A ci\u00f2 provvede il personale medico presente al parto o un sanitario che, pur non avendo direttamente assistito al parto, sia intervenuto successivamente. Era in questo momento che i bambini partoriti dalle prigioniere nelle carceri argentine al tempo del regime dei colonnelli venivano sottratti alle mamme dagli sgherri del regime. Le mamme poi venivano uccise, spesso gettate nell\u2019oceano da apparecchi in volo. Cos\u00ec si creavano, fondandosi su un originario falso sanitario, le condizioni per false attribuzioni di genitorialit\u00e0. E\u2019 un crimine di cui ancora si parla per l\u2019intervento delle \u201cnonne di piazza di maggio\u201d che cercano i nipoti, figli dei figli e delle figlie perduti. Ma torniamo a noi ribadendo che in questo contesto non ci occuperemo di minori che arrivano in Italia con i genitori richiedenti asilo, dei minori non accompagnati n\u00e9 dei minori infradiciottenni che possono presentare la richiesta di cittadinanza ma solo di bambini che nascono in Italia i cui genitori \u2013 o uno dei due \u2013 non hanno o hanno perso il permesso di soggiorno. E\u2019 buona norma, quando si voglia affrontare un problema, definirne i termini e delimitarne il significato. Ci\u00f2 non significa sottovalutare gli altri problemi, ma solo trarne uno da un groviglio che, se abbandonato alle nostre emozioni, potrebbe diventare inestricabile.<\/p>\n<p>Il\u00a0 23 aprile 2014 un avvocato del foro di Roma, facente parte dell\u2019Associazione per gli Studi Giuridici sull\u2019Immigrazione (ASGI) telefon\u00f2 alla trasmissione di Radio3-Rai, Tutta la citt\u00e0 ne parla\u2019, segnalando un problema molto grave che, a suo dire, sarebbe intervenuto e che si colloca proprio a questo punto della vicenda: l\u2019assenza di un documento di riconoscimento (p.es. il passaporto) impedirebbe in assoluto il riconoscimento del figlio pur intervenendo l\u2019evento del parto in Italia. Ho raccolto il testo della telefonata che riporto in nota \u00a0<a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn4\" name=\"_ednref4\"><strong><strong><strong>[iv]<\/strong><\/strong><\/strong><\/a> Dopo la formulazione dell\u2019atto di nascita interviene obbligatoriamente la <strong><strong>dichiarazione di<\/strong><\/strong> <strong><strong>nascita<\/strong><\/strong> che assicura l\u2019iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile<em><em>. <\/em><\/em>A ci\u00f2 provvedono, se lo riconoscono, i genitori o uno di essi o, in assenza, altri soggetti. E finalmente il bambino dispone del certificato di nascita dove risulter\u00e0 anche la sua cittadinanza che sar\u00e0 quella dei genitori e non quella italiana, perch\u00e9 cos\u00ec vuole la legge. Se un domani la legge fosse modificata e \u201cchi nasce in Italia diventa italiano\u201d (come fu detto con uno slogan tanto accattivante quanto confusamente inesatto) il problema si porrebbe lo stesso perch\u00e9 anche gli italiani devono essere muniti di regolare certificato di nascita. Oggi tutto potrebbe avvenire nella sicurezza della legalit\u00e0, i nuovi nati avrebbero il certificato di nascita e sarebbero \u2018visibili\u2019 (per restare al titolo della relazione) se nel 2009 non fosse intervenuto il cd \u2018pacchetto sicurezza\u2019 (era il quarto governo Berlusconi e ministro dell\u2019interno \u2013 che volle con forza questa norma e la impose con voto di fiducia\u2013 era l\u2019on Maroni, oggi governatore della Lombardia). <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn5\" name=\"_ednref5\"><strong>[v]<\/strong><\/a> La ratio della norma \u00e8 quella di far uso dei figli per identificare i genitori da espellere: a quei poveri cosini inconsapevoli \u00e8 affidata la stessa funzione dei centri di identificazione ed espulsione ma a costo certamente inferiore. In realt\u00e0 la norma originaria era pi\u00f9 radicale. Si prevedeva infatti che\u2013 in un intervento dovuto a chi si presentasse o venisse presentato in stato di necessit\u00e0 a una struttura sanitaria &#8211; i medici chiedessero il permesso di soggiorno e, in assenza, ne dessero\u00a0 comunicazione alla questura per la conseguente espulsione. Per fortuna vi fu una reazione \u2013 in nome dell\u2019etica inerente la professione medica che impone doveri precisi (ricordo un bel comunicato dell\u2019allora presidente dell\u2019Ordine dei Medici della provincia di Udine <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn6\" name=\"_ednref6\"><strong>[vi]<\/strong><\/a> ) &#8211; e la norma decadde ancor prima di venir discussa in parlamento. Il logo che accompagn\u00f2 l\u2019impegno \u2013 forte e pubblico &#8211; degli operatori sanitari tutti, \u201csiamo medici e infermieri, non siamo spie\u201d, aveva anche il contributo della societ\u00e0 civile attraverso, per esempio, l\u2019illustrazione che ne aveva fatto Altan.<\/p>\n<p>Rest\u00f2 per\u00f2 la subdola lettera g del comma 22 dell\u2019articolo 1 del\u00a0 cosiddetto \u2018pacchetto sicurezza\u2019 che fu approvato nel mese di luglio 2009 come legge 94. Questa norma ha una formulazione obliqua, che bisogna decodificare e tale non insuperabile difficolt\u00e0 richiede per\u00f2 un qualche impegno ed \u00e8 forse una delle ragioni per cui la pigrizia giornalistica, l\u2019indifferenza della societ\u00e0 civile, l\u2019irresponsabilit\u00e0 politica o la ripugnanza che sgomenta e invita a sorvolarne il significato, inducono ad ignorarne gli effetti. Purtroppo la societ\u00e0 civile (e conseguentemente i mezzi di informazione che vogliono assicurarsi vendite e ascolti) si eccita solo a seguito di episodi sanguinolenti e di situazioni violente, quantitativamente significative e possibilmente mortali, ignorando l\u2019efficacia grigia e sordida della burocrazia che pur nella storia europea ha gi\u00e0 avuto un ruolo ben noto. Cito solo la figura di Eichmann (cos\u00ec efficacemente analizzata da Hanna Arendt ne La banalit\u00e0 del male). Vediamo di capire. La prima norma relativa ai migranti che giungevano in Italia fu la cd legge Turco-Napolitano <strong><strong>\u00a0<\/strong><\/strong><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn7\" name=\"_ednref7\"><strong>[vii]<\/strong><\/a>\u00a0 che istituiva il permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all&#8217;Unione Europea e per gli apolidi e, nello stesso tempo, indicava la possibilit\u00e0 di non presentare tale documento per chi venisse in Italia per esercitare \u201cattivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo\u201d e per chi richiedesse \u201catti di stato civile\u201d. Il permesso di soggiorno invece doveva essere opportunamente esibito \u201cagli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero\u201d Quindi la norma che escludeva dalla presentazione del permesso di soggiorno chi richiedesse atti di stato civile fu mantenuta senza modifiche anche con la legge nota come Bossi Fini<strong><strong> \u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn8\" name=\"_ednref8\"><strong>[viii]<\/strong><\/a> <\/strong> Abilmente il pacchetto sicurezza del 2oo9 cass\u00f2 invece le parole \u2018inerenti agli atti di stato civile\u2019, cancellando cos\u00ec l\u2019eccezione gi\u00e0 prevista e imponendo la presentazione del permesso di soggiorno per chi volesse sposarsi o dichiarare la nascita dei propri figli <strong><strong>\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn9\" name=\"_ednref9\"><strong>[ix]<\/strong><\/a><strong> . <\/strong><\/strong>Introdusse invece, su indicazione dell\u2019allora presidente della camera, on. Fini, la garanzia della possibilit\u00e0 di iscrizione alla scuola dell\u2019obbligo senza necessit\u00e0 di presentare il premesso di soggiorno <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn10\" name=\"_ednref10\"><strong><strong><strong>[x]<\/strong><\/strong><\/strong><\/a><\/p>\n<p>Ma torniamo ai nostri neonati: Contemporaneamente all\u2019entrate in vigore della legge \u00a0il Ministro dell\u2019interno eman\u00f2 una circolare evidentemente finalizzata ad evitare penalizzazioni internazionali. La funzione della circolare venne cos\u00ec descritta dal sottosegretario di stato Davico in risposta a un\u2019interrogazione dell\u2019allora deputato Leoluca Orlando, che l\u2019aveva presentata sollecitato da Paola Schiratti, allora consigliera provinciale e oggi vicepresidente della commissione regionale Pari Opportunit\u00e0..<\/p>\n<p>\u201c<em>Il Ministero dell&#8217;Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novit\u00e0 introdotte dalla legge n. 94\/09 &lt;\u2026&gt;, volta a consentire la verifica della regolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni &#8220;fittizi&#8221; o di &#8220;comodo&#8221;. E&#8217; stato chiarito che l&#8217;eventuale situazione di irregolarit\u00e0 riguarda il genitore e non pu\u00f2 andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale <em>\u00a0<\/em><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn11\" name=\"_ednref11\"><strong><strong><strong><em>[xi]<\/em><\/strong><\/strong><\/strong><\/a>, indipendentemente dalla situazione di irregolarit\u00e0 di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarit\u00e0 di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l&#8217;atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell&#8217;ordinamento giuridico\u201d. <\/em>A questo punto il testo della circolare fa riferimento alla Convenzione di New York del 1989 di cui si dir\u00e0 pi\u00f9 avanti. E\u2019 gi\u00e0 possibile per\u00f2 segnalare, insieme al richiamo all\u2019inesistenza del minore privo di certificato di nascita (bambino invisibile!,\u00a0 come dal mio titolo) un paradosso. A fronte di una legge negazionista fu approvata \u2013 probabilmente come ho detto allo scopo di evitare penalizzazioni internazionali &#8211; la circolare che consente ci\u00f2 che la legge nega. Non dimentichiamo per\u00f2 che una circolare \u00e8 atto di rango inferiore alla legge e che potrebbe venir cancellata senza neppure darne notizia al Parlamento, cos\u00ec come per atto unilaterale del ministero \u00e8 stata stilata.<\/p>\n<p>La circolare inoltre prevede un importante distinguo. Se i nuovi nati in Italia ne vengono (con tutta la precariet\u00e0 del caso) tutelati, permane la penalizzazione per i matrimoni se uno dei due sposi non abbia il permesso di soggiorno e siano quindi suscettibili di essere considerati \u201cmatrimoni di comodo\u201d. E a questo punto la realt\u00e0 si \u00e8 fatta beffe della pur maligna intenzione del legislatore. Ancora nel 2009 infatti una coppia \u2018mista\u2019 richiese di poter contrarre matrimonio, ricevendo in risposta \u2013 per lui, cittadino del Marocco &#8211; un decreto di espulsione. Ricorso al Tribunale, che sospese l\u2019espulsione e si rivolse alla Corte Costituzionale che, con sentenza 245 del 2011<strong><strong> \u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn12\" name=\"_ednref12\"><strong>[xii]<\/strong><\/a><strong>,<\/strong><\/strong> riport\u00f2 la situazione a quella precedente l\u2019inserimento degli effetti della perversa lettera g. I \u2018promessi sposi\u2019 erano adulti, avevano evidentemente denaro per pagare gli avvocati che li sostennero nella causa, conoscenze per muoversi in forma corretta. Tutte opportunit\u00e0 negate a neonati che non hanno voce se non per piangere quando hanno fame, opportunit\u00e0 negate insieme ai loro terrorizzati genitori.<\/p>\n<p>Quindi, se ci rifacciamo ai \u2018valori\u2019 proclamati dal sottosegretario di stato, cadde allora ogni riferimento al pretesto dei matrimoni di comodo, ma rest\u00f2 inalterata la violazione del diritto del minore la cui certezza di esistere restava e resta appesa alla labilit\u00e0 di una circolare. Cos\u00ec si \u00e8 espressa in merito la dr. Mellina Bares, garante regionale dei diritti della persona \u00ab<em><em>l\u2019attuale formulazione della norma potrebbe indurre gli ufficiali di stato civile ad impedire la registrazione della nascita del bambino in condizione di irregolarit\u00e0 &#8211; in conseguenza dell\u2019irregolarit\u00e0 del soggiorno dei genitori \u2013 con conseguenze gravissime per l\u2019effettiva fruizione da parte del medesimo di fondamentali ed inalienabili diritti civili (diritto al nome, all\u2019identit\u00e0 personale\u2026)<\/em><\/em> \u00bb e quindi \u00ab<em><em> ritiene che data la delicatezza della questione, che investe diritti fondamentali del minore, sussista la necessit\u00e0 che venga assicurata piena certezza giuridica alla materia,<\/em><\/em>\u00bb <em><em>\u00a0&#8211; <\/em><\/em>che &#8211; \u00ab<em><em>dovrebbe trovare consistente ed esplicita espressione nella norma legislativa<\/em><\/em>\u00bb\u00a0 <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn13\" name=\"_ednref13\"><strong><strong><strong>[xiii]<\/strong><\/strong><\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>Prima di concludere non posso per\u00f2 dimenticare un altro problema, quello delle madri che, paralizzate dalla paura di ci\u00f2 che potrebbe loro accadere al momento della richiesta della dichiarazione di nascita, sfuggono alle garanzie sanitarie dovute\u00a0 per legge all\u2019atto del parto. Ce ne parlano i rapporti stilati da un network di pi\u00f9 di 80 associazioni che, coordinate dall\u2019organizzazione Save the Children, da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell\u2019infanzia e dell\u2019adolescenza e si sono fatte carico di monitorare le politiche riferibili alla Convenzione di New York del 1989, dal 1991 legge in Italia<strong><strong>. <\/strong><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn14\" name=\"_ednref14\"><strong>[xiv]<\/strong><\/a> <\/strong>Loro obiettivo prioritario \u00e8 quello di preparare il Rapporto sull\u2019attuazione della Convenzione sui diritti dell\u2019Infanzia e dell\u2019Adolescenza (Convention on the Rights of the Child &#8211; CRC) in Italia, supplementare a quello presentato dal Governo italiano, da sottoporre al Comitato ONU sui diritti dell\u2019infanzia e dell\u2019adolescenza presso l\u2019Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.<\/p>\n<p>E\u2019 presente all\u2019incontro Majda Badaoui, mediatrice ci comunit\u00e0, che sollecita (come anche il gruppo CRC) la diffusione della conoscenza della Circolare 19 come prima difesa per le madri. Infatti se, a norma della citata circolare, il migrante privo di permesso di soggiorno non deve presentare il documento che non possiede per assicurare al figlio la dichiarazione di nascita, la mamma ha diritto a una protezione supplementare. Presentando il passaporto potr\u00e0 rivolgersi a una struttura sanitaria pubblica per ottenere\u00a0 al compimento della dodicesima settimana di gravidanza, un certificato che attesti il suo stato. Avr\u00e0 un permesso di soggiorno per motivi sanitari fino al parto, permesso che sar\u00e0 poi rinnovato fino al compimento del sesto mese del neonato.<\/p>\n<p>Ma ci sono donne per cui tale possibilit\u00e0 non \u00e8 sufficiente. Nel 5\u00b0 rapporto del gruppo Convention on the Rights of the Child\u00a0 \u00a0<a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn15\" name=\"_ednref15\"><strong><strong><strong>[xv]<\/strong><\/strong><\/strong><\/a>\u00a0 leggiamo: \u00ab<em><em>Il timore, \u2026, di essere identificati come irregolari pu\u00f2 spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all\u2019identit\u00e0 (art. 7 CRC), nonch\u00e9 dell\u2019art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori. Pur non esistendo dati certi sull\u2019entit\u00e0 del fenomeno, le ultime stime evidenziano la presenza di 544 mila migranti privi di permesso di soggiorno\u00a0 Questo pu\u00f2 far supporre che vi sia un numero significativo di gestanti in situazione irregolare<\/em><\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Cos\u00ec scriveva il gruppo CRC nel 2012 e, nel 2014, ripetendo la considerazione appena letta, nel suo settimo rapporto segnala che<\/p>\n<p>\u00ab<em>I<\/em><em><em>l Comitato ONU \u00e8 preoccupato per le restrizioni\u00a0 legali e pratiche al diritto dei minorenni di origine straniera di essere registrati alla nascita. In particolare, il Comitato esprime preoccupazione per come la L. 94\/2009 sulla pubblica sicurezza renda obbligatorio per i non cittadini mostrare il permesso di soggiorno per gli atti inerenti il registro civile<\/em>\u00bb<\/em><\/p>\n<p>e chiede ancora all\u2019Italia:<\/p>\n<p>\u00ab<em><em>a) di assicurare che l\u2019impegno sia onorato tramite la legge e facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia; b) di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall\u2019estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori;<\/em> \u00bb <strong><strong>\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn16\" name=\"_ednref16\"><strong>[xvi]<\/strong><\/a><\/strong>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>E\u2019 chiaro quindi che la soluzione \u00e8 politica: si tratta di ripristinare in legge un brevissimo passaggio cancellato nel 2009. Ci sono due proposte, una presentata da un centinaio di parlamentari nel 2013 <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn17\" name=\"_ednref17\"><strong><strong><strong>[xvii]<\/strong><\/strong><\/strong><\/a> (durante il governo Monti) e l\u2019altra da una decina di senatori (nessuno della nostra regione) nel 2014<strong><strong> \u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn18\" name=\"_ednref18\"><strong>[xviii]<\/strong><\/a><\/strong><\/p>\n<p>Ne ho scritto al presidente Mattarella la cui segreteria mi ha risposto a giro di posta assicurandomi di aver inviato al ministro dell\u2019Interno la nota informativa<strong><strong>.<\/strong> <\/strong><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_edn19\" name=\"_ednref19\"><strong>[xix]<\/strong><\/a> Quindi il parlamento ha i mezzi per modificare la norma, le commissioni Affari Costituzionali di entrambe le camere ne sono investite e cos\u00ec pure ne \u00e8 investito il governo. Se la legge passasse (e non prevede onere alcuno di spesa) verrebbe rispettato l\u2019art. 7 della Convenzione di New York, norma disattesa nello stato italiano che recita: <em><em>1. Il fanciullo\u00a0\u00e8 registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinch\u00e9&#8217; questi diritti siano attuati in conformit\u00e0 con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ci\u00f2 non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide<\/em><\/em>.<\/p>\n<p>Se impegnarsi al superamento della norma che dal 2009 ostacola la dichiarazione di nascita dei figli dei migranti senza permesso di soggiorno \u00e8 azione che promuove la solidariet\u00e0 politica dichiarata dall\u2019art. 2 della Costituzione, \u00e8 per\u00f2 anche azione che salvaguarda la nostra dignit\u00e0 di cittadine\/i. E al razzismo non ci si nega con le circolari.<\/p>\n<p>Ce lo ha ricordato il 27 aprile, nel dialogo che ha coinvolto molti dei presenti, Adriana Libanetti sottolineando che cos\u00ec com\u2019\u00e8 la norma, che subordina l\u2019esistenza legale di un figlio allo status e alla nazionalit\u00e0 dei genitori, ha un fondamento razzista che tutti ci offende.<\/p>\n<p>NOTE:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref1\" name=\"_edn1\">[i]<\/a>\u00a0 Marina Frigerio Martina. \u00a0Bambini proibiti &#8211; Storie di famiglie italiane in Svizzera tra clandestinit\u00e0 e separazione Collana Orizzonti pp. 208 Casa editrice Il Margine\u00a0 Via Taramelli n.8 &#8211; 38122 Trento \u201cLo Statuto degli stagionali \u00e8 stato modificato nel 1996 ma abolito solo nel 2002. Quindi, formalmente almeno fino a quella data il problema dei bambini nascosti era presente, anche se ridimensionato grazie a varie campagne di stampa e di informazione (tra cui il libro di Frigerio e Buergeer del 1992)\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref2\" name=\"_edn2\">[ii]<\/a> <a href=\"http:\/\/www.simmweb.it\/\">www.simmweb.it<\/a> Per il gruppo Immigrazione e Salute del Friuli Venezia Giulia (GrIS) <a href=\"http:\/\/www.simmweb.it\/index.php?id=373\">http:\/\/www.simmweb.it\/index.php?id=373<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref3\" name=\"_edn3\">[iii]<\/a> <a href=\"http:\/\/www.unicef.it\/doc\/5228\/registrazione-alla-nascita-nel-mondo-un-terzo-dei-bambini-resta-invisibile.htm\">http:\/\/www.unicef.it\/doc\/5228\/registrazione-alla-nascita-nel-mondo-un-terzo-dei-bambini-resta-invisibile.htm<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref4\" name=\"_edn4\">[iv]<\/a> <strong><strong>Tutta la citt\u00e0 ne parla 23 aprile 2014<\/strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><strong>Giornalista: \u2026.\u00a0 <\/strong><\/strong>C\u2019\u00e8 un punto \u2026. che volevamo affrontare in chiusura. Riguarda un elemento specifico della vita di chi poi arriva senza documenti, senza permesso di soggiorno nel nostro paese.\u00a0 Partorire un figlio, farlo nascere in Italia e non potergli garantire un certificato di nascita Questo prevedeva la legge italiana, poi c\u2019\u00e8 stata un circolare che se non\u00a0 abbiamo capito male ha rimosso questo\u00a0 divieto perch\u00e9, come diceva l\u2019ascoltatrice, vivere poi e fare tante cose che sono normali nella vita senza un proprio certificato di nascita \u00e8 un grosso problema. Vogliamo cercare di capirne qualche cosa di pi\u00f9 nei minuti conclusivi e abbiamo chiesto aiuto all\u2019avv. Salvatore Fachile. Buongiorno <strong><strong>Avvocato: <\/strong><\/strong>Buongiorno, buongiorno a tutti. <strong><strong>Giornalista: <\/strong><\/strong>Lei si occupa di immigrazione, protezione internazionale, diritto minorile. Fa parte di un network che pi\u00f9 volte abbiamo ospitato qui a La Citt\u00e0, l\u2019ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione). Fachile, allora come stanno le cose riguardo a questo punto specifico \u2018certificato di nascita per i figli di chi non ha permesso di soggiorno\u2019. <strong><strong>Avvocato: <\/strong><\/strong>Guardi, non c\u2019\u00e8 un problema relativo ai certificati di nascita, c\u2019\u00e8 un problema relativo a una questione\u00a0 molto pi\u00f9 grave.\u00a0 Cio\u00e8 la possibilit\u00e0 da parte di due persone che senza permesso di soggiorno, ma anche senza un documento di identit\u00e0 (la donna che \u00e8 priva di un passaporto) di poter riconoscere il proprio figlio. Nel senso che sicuramente la normativa nazionale e internazionale le\u00a0 riconosce questo diritto. Per\u00f2 questo diritto \u00e8 stato posto in discussione pi\u00f9 volte. Addirittura qualche anno fa il governo aveva tentato sostanzialmente di imporre una regola opposta, cio\u00e8 quella per la quale per riconoscere il proprio figlio era necessario avere un documento di identit\u00e0, quindi un passaporto sostanzialmente o permesso di soggiorno. Questo pericolo \u00e8 stato poi sventato in\u00a0 parlamento perch\u00e9\u00a0 si \u00e8 riusciti comunque a inserire una clausola che evitava che si dovesse richiedere a una donna un documento di identit\u00e0; per\u00f2 la normativa rimane una normativa valida. Per cui non \u00e8 raro \u2013 purtroppo non \u00e8 raro \u2013 il fatto che al momento del parto venga negata alla persona, alla donna che ha partorito in ospedale, la possibilit\u00e0 di riconoscere il figlio senza documento di identit\u00e0, per cui una serie di strutture mediche trovano escamotage tipo per esempio la richiesta di testimoni che possano testimoniare che quella donna ha partorito quel figlio o anche altri stratagemmi assolutamente stravaganti. La verit\u00e0 \u00e8 che la normativa non \u00e8 chiarissima. E\u2019 chiara soltanto la normativa generale per cui ovviamente un bambino non pu\u00f2 che essere riconosciuto dalla madre\u00a0 anche senza un documento di identit\u00e0. Per\u00f2 nella pratica mancando delle specifiche direttive nei confronti del pubblico ufficiale quello che\u00a0 succede \u00e8 che .. <strong><strong>Giornalista:\u00a0 <\/strong><\/strong>che succede nella vita di una persona, di un bambino qualora gli stratagemmi non funzionassero, quelli che ci ha indicato lei, che succede nella vita concreta di una persona che non ha un certificato di nascita? <strong><strong>Avvocato:\u00a0 <\/strong><\/strong>Il pericolo non \u00e8 quello di non avere un certificato di nascita, il pericolo \u00e8 addirittura maggiore <strong><strong>Giornalista:\u00a0 <\/strong><\/strong>E\u2019 il mancato riconoscimento. <strong><strong>Avvocato:\u00a0 <\/strong><\/strong>L\u2019ospedale che non consenta il riconoscimento alla madre \u2026 <strong><strong>Giornalista:\u00a0 <\/strong><\/strong>Si diventa minori non accompagnati <strong><strong>Avvocato: <\/strong><\/strong>Diventa un minore assolutamente abbandonato, perch\u00e9 il bambino non viene fatto uscire dall\u2019ospedale .. <strong><strong>Giornalista: <\/strong><\/strong>Ma numericamente (mi scusi ma abbiamo pochi secondi per\u00f2 \u00e8 interessante capire). Quante persone riguarda un fenomeno di questo tipo? <strong><strong>Avvocato: <\/strong><\/strong>Abbiamo provato in pi\u00f9 occasioni a capire numericamente ed \u00e8 veramente impossibile perch\u00e9 si tratta di una [due parole incomprensibili] che riguarda tutti gli ospedali d\u2019Italia ovviamente [\u2026] e una prassi cos\u00ec diversificata da ospedale a ospedale che non si capisce poi in quanti rimangono impigliati nelle maglie della burocrazia impossibile\u00a0 con conseguenze drammatiche rispetto appunto all\u2019impossibilit\u00e0 di riconoscere il proprio bambino. Quantitativamente \u00e8 impossibile fare \u2026 <strong><strong>Giornalista: <\/strong><\/strong>avvocato Salvatore Fachile la ringrazio per questa precisazione. <a href=\"http:\/\/www.radio3.rai.it\/dl\/portaleRadio\/media\/ContentItem-e439e539-9696-480c-9f08-561c44f5de68.html\">http:\/\/www.radio3.rai.it\/dl\/portaleRadio\/media\/ContentItem-e439e539-9696-480c-9f08-561c44f5de68.html#<\/a><\/p>\n<p><em><em>Il link che ho trascritto consentiva inizialmente un facile accesso al parlato della trasmissione. Ora c\u2019\u00e8 qualche complicazione tecnica che non so superare. Di questo particolare ci ha fatto memoria Mary Silva Remonato (che ringrazio) che ci ha detto di aver scritto all\u2019avv. Fachile, invitandolo \u2013 con la sua associazione \u2013 a farsi parte diligente di una denuncia che, pur proteggendo le persone in questione, creasse condizioni per il superamento della \u2018lettera g)\u2019 ma non ha mai ricevuto \u00a0risposta<\/em><\/em><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref5\" name=\"_edn5\">[v]<\/a> Legge 15 luglio 2009, n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica <a href=\"http:\/\/www.parlamento.it\/parlam\/leggi\/09094l.htm\">http:\/\/www.parlamento.it\/parlam\/leggi\/09094l.htm<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref6\" name=\"_edn6\">[vi]<\/a> \u00a0COMUNICATO STAMPA DELL\u2019ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI UDINE\u00a0\u00a0\u00a0 PREOCCUPAZIONE SU PROPOSTA EMENDAMENTO DEL C.D. \u201cPACCHETTO SICUREZZA\u201d Il Medico non \u00e8 un delatore e risponde all\u2019obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti \u201csenza distinzioni di et\u00e0, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalit\u00e0, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera\u201d. Lo afferma Luigi Conte, Presidente dell\u2019Ordine dei Medici di Udine parlando della proposta di emendamento al cosiddetto Pacchetto sicurezza ripresentato all&#8217;esame del Senato, nonostante il ritiro deciso nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia di Palazzo Madama. Inoltre esprime profonda preoccupazione per la notizia delle agenzie di stampa del 14 novembre u.s. secondo cui il governo intende attuare rapidamente il \u201cPacchetto Sicurezza\u201d (atto 733) in discussione al Senato. Ed a tale proposito, ancora pi\u00f9 preoccupazione desta la posizione espressa dal Ministro Sacconi che ha precisato che \u201cil medico curante deve segnalare se il paziente \u00e8 un irregolare. Se \u00e8 clandestino deve essere segnalato per la sua situazione di clandestinit\u00e0\u2019\u00a0 ed espulso&#8221;, manifestando cos\u00ec , da ministro della salute, completo disinteresse per i principi di solidariet\u00e0 a fondamento della professione medica. I due emendamenti depositati da alcuni Senatori della Lega Nord (prot. 39.305 e 39.306), chiedono rispettivamente la modifica del comma 4 e l\u2019abrogazione del comma 5 dell\u2019articolo 35 del Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull\u2019immigrazione) . La modifica al comma 4 introduce un rischio di discrezionalit\u00e0 che amplificherebbe la difficolt\u00e0 di accesso ai servizi sanitari facendo della \u201cbarriera economica\u201d e dell\u2019eventuale segnalazione (in netta contrapposizione al mandato costituzionale di \u201ccure gratuite agli indigenti\u201d), un possibile strumento di esclusione, certamente compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni . Ma in particolare \u00e8 di estrema gravit\u00e0 l\u2019abrogazione del comma 5. Esso prevede infatti che \u201cl\u2019accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere che territoriali) da parte dello straniero non in regola con le norme di soggiorno non pu\u00f2 comportare alcun tipo di segnalazione all\u2019autorit\u00e0, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit\u00e0 di condizioni con il cittadino italiano\u201d. La sua cancellazione metterebbe in serio pericolo l\u2019accesso alle cure mediche degli immigrati irregolari, violando il principio universale del diritto alla salute, ribadito anche dalla nostra Costituzione. L\u2019art. 32 recita: \u201cla Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell\u2019individuo e interesse della collettivit\u00e0, e garantisce cure gratuite agli indigenti\u201d. Si creerebbe inoltre una &#8216;clandestinit\u00e0 sanitaria-, pericolosa per l&#8217;individuo e per la collettivit\u00e0. Ma soprattutto pretenderebbe di costringere il medico ad andare contro le norme morali che regolano la sua professione contenute nel codice deontologico. La professione medica si ispira a principi di solidariet\u00e0 e umanit\u00e0 (art.1) e al rispetto dei diritti fondamentali della persona (art. 20). Il medico deve mantenere il segreto su tutto ci\u00f2 che gli \u00e8 confidato o di cui venga a conoscenza nell\u2019esercizio della professione (art. 10). La relazione tra medico e paziente \u00e8 basata infatti su un rapporto profondamente fiduciario, incompatibile con l\u2019obbligo d i denuncia. &lt;omissis &gt;\u00a0 OMCeO Udine &#8211; 20 novembre 2008<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref7\" name=\"_edn7\">[vii]<\/a> legge 6 marzo 1998, n. 40. &#8220;Disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.&#8221;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/98040l.htm\">http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/98040l.htm<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref8\" name=\"_edn8\">[viii]<\/a> legge 30 luglio 2002, n.189. \u201c<em>Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo<\/em> <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/02189l.htm\">http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/02189l.htm<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref9\" name=\"_edn9\">[ix]<\/a> <a href=\"http:\/\/parlamento16.openpolis.it\/atto\/documento\/id\/57195\">http:\/\/parlamento16.openpolis.it\/atto\/documento\/id\/57195<\/a>\u201d Atto a cui si riferisce:\u00a0 <a href=\"http:\/\/parlamento16.openpolis.it\/singolo_atto\/57627\">C.4\/08314 [Tutela della maternit\u00e0 della salute e dell&#8217;istruzione di tutte le persone extracomunitarie]<\/a> Risposta scritta pubblicata luned\u00ec 31 gennaio 2011 \u00a0\u00a0 \u00a0nell&#8217;allegato B della seduta n. 426 \u00a0\u00a0 \u00a0All&#8217;Interrogazione 4-08314 presentata da \u00a0\u00a0\u00a0LEOLUCA ORLANDO \u00a0\u00a0 \u00a0Risposta. \u00a0\u00a0&#8211; \u00a0\u00a0Il ministero dell&#8217;interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novit\u00e0 introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni \u00a0\u00a0\u00ab\u00a0\u00a0fittizi\u00a0\u00a0\u00bb \u00a0\u00a0o di \u00a0\u00a0\u00ab\u00a0\u00a0comodo\u00a0\u00a0\u00bb\u00a0\u00a0. \u00a0\u00a0 \u00a0\u00c8 stato chiarito che l&#8217;eventuale situazione di irregolarit\u00e0 riguarda il genitore e non pu\u00f2 andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarit\u00e0 di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarit\u00e0 di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l&#8217;atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell&#8217;ordinamento giuridico. \u00a0\u00a0 \u00a0Il principio della inviolabilit\u00e0 del diritto del nato \u00e8 coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonch\u00e9 con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie. \u00a0\u00a0 \u00a0Considerato che a un anno dall&#8217;entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e\/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si \u00e8 ravvisata sinora la necessit\u00e0 di prospettare interventi normativi in materia. Il Sottosegretario di Stato per l\u2019interno Michelino Davico<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref10\" name=\"_edn10\">[x]<\/a> Una interlocutrice, Marisa Duca, pone un problema che finora non sembra aver suscitato alcun interesse. La legge 94 \u00e8 stata approvata nel 2009; siamo nel 2015 quindi il prossimo anno scolastico i bambini nati \u2018nell\u2019era del pacchetto sicurezza\u2019, andranno a scuola. Certamente sarebbe un problema per i sindaci se nei comuni venissero identificati bambini che, pur avendone l\u2019et\u00e0, non frequentano la scuola dell\u2019obbligo. Le soluzioni sarebbero due, entrambe paradossali: o quei bambini (che legalmente non hanno genitori) vengono loro sottratti o vengono iscritti a scuola senza presentazione alcuna di permesso di soggiorno (ma come fare se non hanno il certificato di nascita? come ne viene certificato il nome che non hanno?). Certamente la dichiarazione di nascita, pur se accolta a norma di circolare, risolverebbe almeno il problema immediato, Per\u00f2 a quei bambini sono stati negati il nido e la scuola dell\u2019infanzia. Saranno stati\u00a0 quindi gravemente penalizzati nell\u2019uso della lingua italiana. Con che impudenza esponenti politici e benpensanti della societ\u00e0 civile proclamano l\u2019uso corretto della lingua come strumento essenziale di integrazione quando hanno negato o contribuito a negarne l\u2019apprendimento naturale?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref11\" name=\"_edn11\">[xi]<\/a>\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=63746\">http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=63746<\/a><\/p>\n<p>La cancellazione del riferimento al figlio \u2018naturale\u2019 \u00e8 stata determinata dal Decreto legislativo 28.12.2013 n\u00b0 154 leggibile dal link<\/p>\n<p>Il testo del provvedimento stabilisce (restando a ci\u00f2 che qui pi\u00f9 ci interessa):<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019introduzione del principio dell\u2019unicit\u00e0 dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l\u2019eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli \u201clegittimi\u201d e ai figli \u201cnaturali\u201d e la sostituzione degli stessi con quello di \u201cfiglio\u201d;<\/li>\n<li>la sostituzione della notizia di \u201cpotest\u00e0 genitoriale\u201d con quella di \u201cresponsabilit\u00e0 genitoriale\u201d;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si \u00e8 deciso di:<\/p>\n<ul>\n<li>limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l\u2019azione di disconoscimento della paternit\u00e0;<\/li>\n<li>introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere \u201crapporti significativi\u201d con i nipoti minorenni;<\/li>\n<li>introdurre e disciplinare l\u2019ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all\u2019interno dei procedimenti che li riguardano;<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref12\" name=\"_edn12\">[xii]<\/a> \u00a0<a href=\"http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&amp;numero=245\">http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&amp;numero=245<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref13\" name=\"_edn13\">[xiii]<\/a> Cos\u00ec la garante regionale in una lettera del 24 settembre scorso alla Commissione Parlamentare per l\u2019Infanzia e l\u2019Adolescenza, lettera\u00a0 del cui testo dispongo ma che non riesco a collegare direttamente con link. Si trova per\u00f2 allegata alla pagina del mio blog del 5 ottobre 2014\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/6918.pdf\">https:\/\/diariealtro.it\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/6918.pdf<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref14\" name=\"_edn14\">[xiv]<\/a> Convenzione 20 novembre 1989.\u00a0 In Italia \u00e8 ratificata con legge 176 del 1991, <a href=\"http:\/\/www.esteri.it\/mae\/normative\/normativa_consolare\/serviziconsolari\/tutelaconsolare\/minori\/convnewyork_201189.pdf\">http:\/\/www.esteri.it\/mae\/normative\/normativa_consolare\/serviziconsolari\/tutelaconsolare\/minori\/convnewyork_201189.pdf<\/a><\/p>\n<p>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref15\" name=\"_edn15\">[xv]<\/a> <strong>5\u00b0 <\/strong>Rapporto CRC\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<strong>I diritti dell\u2019infanzia e dell\u2019adolescenza in Italia. <\/strong> <strong>5\u00b0 Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell\u2019infanzia e dell\u2019adolescenza in Italia, anno 2011-2012\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211;\u00a0 <\/strong>capitolo III.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 pag.36 <a href=\"http:\/\/www.gruppocrc.net\/IMG\/pdf\/5o_Rapporto_di_aggiornamento__Gruppo_CRC.pdf\">http:\/\/www.gruppocrc.net\/IMG\/pdf\/5o_Rapporto_di_aggiornamento__Gruppo_CRC.pdf<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref16\" name=\"_edn16\">[xvi]<\/a> <strong>7\u00b0 <\/strong>Rapporto CRC<strong>\u00a0 <\/strong><strong>I diritti dell\u2019infanzia e dell\u2019adolescenza in Italia <\/strong>anno 2013-2014\u00a0\u00a0\u00a0 cap. III.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 pag. <a href=\"http:\/\/www.gruppocrc.net\/IMG\/pdf\/7o_rapporto_CRC.pdf\">http:\/\/www.gruppocrc.net\/IMG\/pdf\/7o_rapporto_CRC.pdf<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref17\" name=\"_edn17\">[xvii]<\/a> Proposta di legge n. 740, presentata alla Camera il 13 aprile 2013 \u00a0\u00a0 &#8220;Modifica all&#8217;articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno&#8221; <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?tab=&amp;leg=17&amp;idDocumento=740&amp;sede=&amp;tipo\">http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?tab=&amp;leg=17&amp;idDocumento=740&amp;sede=&amp;tipo<\/a>=<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref18\" name=\"_edn18\">[xviii]<\/a> Disegno di legge n.1562 presentato al Senato il 10\u00a0 luglio 2014 Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione. <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/Ddliter\/44666.htm\">http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/Ddliter\/44666.htm<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post-new.php#_ednref19\" name=\"_edn19\">[xix]<\/a> Corrispondenza leggibile nel mio blog\u00a0\u00a0 <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=3653\">https:\/\/diariealtro.it\/?p=3653<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Faccio seguito all\u2019impegno che avevo preso con me stessa il 27 aprile quando ho presentato nella sede della Casa delle donne di Udine (che ringrazio per l\u2019opportunit\u00e0 offertami) una relazione sul problema dei \u2018bambini invisibili\u2019, i figli dei sans papier per cui la legge italiana vuole che l\u2019acquisizione del certificato&nbsp; <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=3746\" title=\"Read more 2 maggio 2015  &#8211;  Bambini invisibili: una relazione integrata\">Read more &raquo;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,8,9],"tags":[15,18,25,29,31,36],"class_list":["post-3746","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cronache","category-minori","category-razzismo","tag-anagrafe","tag-bambini","tag-donne","tag-informazione","tag-istituzioni","tag-nascita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3746","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3746"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3746\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3748,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3746\/revisions\/3748"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3746"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3746"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3746"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}