{"id":3821,"date":"2015-06-10T09:16:11","date_gmt":"2015-06-10T09:16:11","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=3821"},"modified":"2015-06-14T08:54:29","modified_gmt":"2015-06-14T08:54:29","slug":"9-giugno-2015-bambini-ostinatamente-invisibili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=3821","title":{"rendered":"9 giugno 2015  &#8211;  Bambini ostinatamente invisibili"},"content":{"rendered":"<p><em>Faccio seguito alla relazione pubblicata il 2 maggio scorso inserendone una pi\u00f9 completa proposta a fine maggio nel contesto delle iniziative del Festival della Costituzione di San Daniele del Friuli<\/em><\/p>\n<p><strong>Il certificato di nascita: un diritto personale assoluto<\/strong><\/p>\n<p>Dal 1991 \u00e8 legge in Italia la ratifica della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che all\u2019art. 3 recita: \u201c<em>Il fanciullo \u00e8 registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi\u201d. <\/em>La registrazione alla nascita infatti, afferma Geeta Rao Gupta, Vicedirettrice dell\u2019Unicef \u00ab<em> \u00e8 pi\u00f9 di un semplice diritto. Riguarda il modo in cui la societ\u00e0 riconosce l\u2019identit\u00e0 e l\u2019esistenza di un bambino<\/em>\u00bb ed \u00ab<em>\u00e8 fondamentale per garantire che i bambini non vengano dimenticati, che non vedano negati i propri diritti o che siano esclusi dai progressi della propria nazione<\/em>\u00bb. \u00a0<a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn1\" name=\"_ednref1\"><strong><u>[i]<\/u><\/strong><\/a><\/p>\n<p>L\u2019articolo 10 della Costituzione conferma la conformit\u00e0 dell\u2019ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn2\" name=\"_ednref2\"><strong><strong><strong><u>[ii]<\/u><\/strong><\/strong><\/strong><\/a>\u00a0 e, per ci\u00f2 che riguarda il minore, l\u2019art 3 della Convenzione e conseguentemente della legge 176\/1991, precisa ancora che il suo superiore interesse debba essere la considerazione preminente, comunque, in ogni decisione <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn3\" name=\"_ednref3\"><strong><strong><strong><u>[iii]<\/u><\/strong><\/strong><\/strong><\/a> . Ci\u00f2 non bastasse anche Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea proclamata il 18 dicembre del 2000 riprende questi principi \u00a0<a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn4\" name=\"_ednref4\"><strong><strong><u><strong>[iv]<\/strong><\/u><\/strong><\/strong><\/a><\/p>\n<p>Sembra che l\u2019alto significato etico e politico di queste norme sia entrato in qualche modo nella cultura del nostro paese e cos\u00ec quando mi capita di riferire che \u201cDall\u20198 agosto del 2009 ad alcuni bambini che nascono in Italia \u00e8 ostacolata l\u2019acquisizione del\u00a0 certificato di nascita\u201d \u00a0in alcuni interlocutori scattano anche atteggiamenti di democratico, fiducioso negazionismo. C\u2019\u00e8 chi infatti drasticamente rifiuta\u00a0 tale possibilit\u00e0, forse forte di una fresca o lontana memoria dell\u2019avvenuta dichiarazione di nascita dei propri figli e della garanzia loro assicurata proprio dal certificato che li accompagner\u00e0 per\u00a0 tutta la vita <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn5\" name=\"_ednref5\"><strong><strong><strong><u>[v]<\/u><\/strong><\/strong><\/strong><\/a> . Purtroppo chi non crede nella legale possibilit\u00e0 del rifiuto del certificato di nascita ha torto ma per capire il pasticcio legislativo che conduce a tanto bisogna ripercorrere la storia della norma in questione.<\/p>\n<p><strong>Il permesso di soggiorno fra istituzione e\u00a0legittimo abuso\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Il permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all&#8217;Unione Europea e per gli apolidi fu istituito nel 1998 con la cd legge Turco-Napolitano <strong><strong>\u00a0<\/strong><\/strong><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn6\" name=\"_ednref6\"><strong><u>[vi]<\/u><\/strong><\/a> . Ma non era un assoluto. Gi\u00e0 in quella norma ne venivano indicate deroghe alla necessit\u00e0 di presentazione di quel documento \u00a0relative e chi venisse in Italia per esercitare \u201c<em>attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo<\/em>\u201d e per chi richiedesse \u201c<em>atti di stato civile\u201d <\/em>(cio\u00e8 la registrazione della dichiarazione di nascita, matrimonio e morte). La dichiarazione di nascita riguardava e riguarda evidentemente chi nasce in Italia, e non \u00e8 cittadino italiano perch\u00e9 viene registrato necessariamente a seguito della cittadinanza dei genitori. Il permesso di soggiorno invece doveva \u2013 e deve &#8211; essere opportunamente esibito \u201c<em>agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero\u201d<\/em> Quattro anni dopo la norma \u00a0fu mantenuta senza modifiche anche con la legge nota come Bossi Fini<strong><strong> \u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn7\" name=\"_ednref7\"><u><strong>[vii]<\/strong><\/u><\/a> <\/strong> Sette anni dopo, nel 2oo9, il cd \u2018pacchetto sicurezza\u2019 cancell\u00f2 le parole \u2018inerenti agli atti di stato civile\u2019, vanificando cos\u00ec l\u2019eccezione gi\u00e0 prevista, \u00a0e imponendo quindi la presentazione del permesso di soggiorno per chi volesse sposarsi o dichiarare la nascita dei propri figli <strong><strong>\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn8\" name=\"_ednref8\"><u><strong>[viii]<\/strong><\/u><\/a><strong>.\u00a0 <\/strong><\/strong>E insisto per evitare equivoci: \u201cdei proprio figli che nascono in Italia\u201d. L\u2019aspetto surreale della questione \u00e8 che il permesso di soggiorno viene chiesto anche a chi, essendo irregolare, non possiede quel documento per definizione ma nello stesso tempo deve assicurare la dichiarazione di nascita al proprio figlio perch\u00e9 essere registrato all\u2019anagrafe \u00e8 un diritto proprio del bambino.<\/p>\n<p>La conseguenza della norma quale si presenta oggi \u00e8 quella di offrire agli amministratori e alle forze dell\u2019ordine l\u2019opportunit\u00e0 di far uso dei figli per identificare i genitori da espellere. A quei poveri cosini inconsapevoli \u00e8 affidata la stessa funzione dei centri di identificazione ed espulsione ma a costo certamente inferiore.<\/p>\n<p>In realt\u00e0 la norma originaria era pi\u00f9 radicale. Si prevedeva infatti che\u2013 in un intervento dovuto a chi si presentasse o venisse presentato in stato di necessit\u00e0 a una struttura sanitaria- i medici chiedessero il permesso di soggiorno e, in assenza, ne dessero\u00a0 comunicazione alla questura per la conseguente espulsione. Evidentemente il legislatore di allora ignorava norme fondamentali della deontologia professionale dei medici e si manifest\u00f2 quindi una reazione forte della categoria a livello nazionale \u00a0e la norma decadde ancor prima di venir discussa in parlamento. Non mancarono anche reazioni locali. Scriveva il dr. Conte, presidente dell\u2019Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri e ripercorrendo nel suo comunicato un elenco che troviamo nell\u2019art. 3 della Costituzione: \u00ab<em><em>Il medico non \u00e8 un delatore e risponde all\u2019obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti \u201csenza distinzioni di et\u00e0, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalit\u00e0, di condizione sociale, di ideologia\u201d, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera<\/em>\u00bb <\/em><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn9\" name=\"_ednref9\"><strong><strong><strong><u>[ix]<\/u><\/strong><\/strong><\/strong><\/a><em><em>. <\/em><\/em>La sua presa di posizione da noi ebbe solo il sostegno del Gruppo locale della Societ\u00e0 Italiana di Medicina delle Migrazioni che ne diffuse lo slogan \u201cSiamo medici e infermieri, non siamo spie\u201d. Non accadde altrettanto invece per la questione degli atti di stato civile dando luogo a una situazione che in un suo scritto anche il dr. Salvatore Geraci, in quegli anni presidente della Societ\u00e0 Italiana di Medicina delle Migrazioni, \u00a0<a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn10\" name=\"_ednref10\"><strong><strong><strong><u>[x]<\/u><\/strong><\/strong><\/strong><\/a>\u00a0 definiva \u00abinutile per aumentare sicurezza e dannosa per il convivere sociale<em><em>\u00bb<\/em>. <\/em><\/p>\n<p>Ma \u00e8 tempo di tornare ai neonati che da allora \u2013 era il tempo del quarto governo Berlusconi, ministro dell\u2019interno l\u2019on. Maroni &#8211; continuano ad essere presenti in legge come fragili ma implacabili presidi delle condizioni per l\u2019espulsione dei loro genitori.<\/p>\n<p><strong>Ministro Maroni: un acrobata<\/strong><\/p>\n<p>Quando la legge 94 (il cd pacchetto sicurezza, approvata il 15 luglio 2009) entr\u00f2 in vigore \u2013 era l\u20198 agosto &#8211; il ministero dell\u2019interno aveva emanato da 24 ore una circolare, evidentemente finalizzata ad evitare penalizzazioni internazionali, che affermava ci\u00f2 che la legge negava e tuttora nega \u00a0<a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn11\" name=\"_ednref11\"><strong><strong><u><strong>[xi]<\/strong><\/u><\/strong><\/strong><\/a><strong>.<\/strong> Ce ne illustra il significato una risposta data dal sottosegretario di stato Davico (della Lega Nord) ad una interrogazione presentata dall\u2019allora parlamentare Leoluca Orlando (a tanto sollecitato dalla nostra corregionale Paola Schiratti, allora consigliera provinciale). Scriveva il sottosegretario: \u00ab<em><em>Il Ministero dell&#8217;Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novit\u00e0 introdotte dalla legge n. 94\/09 &lt;\u2026&gt;, volta a consentire la verifica della regolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni &#8220;fittizi&#8221; o di &#8220;comodo&#8221;. E&#8217; stato chiarito che l&#8217;eventuale situazione di irregolarit\u00e0 riguarda il genitore e non pu\u00f2 andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale\u00a0 <\/em><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn12\" name=\"_ednref12\"><strong><strong><strong><u><em>[xii]<\/em><\/u><\/strong><\/strong><\/strong><\/a><em>, indipendentemente dalla situazione di irregolarit\u00e0 di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarit\u00e0 di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l&#8217;atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell&#8217;ordinamento giuridico<\/em><\/em><em>\u00bb<\/em><em>. <\/em>Quindi il governo di allora, dimostrandosi ben consapevole della funzione del certificato di nascita, sventolava lo spauracchio dei \u201cmatrimoni di comodo\u201d come copertura dello sfregio costituito dalla negazione del certificato di nascita stesso. Certamente il problema dei matrimoni di comodo era reale e non poteva essere ignorato. Ci\u00f2 che non sembra essere tollerabile \u00e8 lo strumento scelto per provvedere e soprattutto \u00a0l\u2019uso che ne venne fatto per creare un coacervo confuso in cui inserire anche i neonati. E\u2019 buffo ma \u2013per una piccola ma non insignificante eterogeneit\u00e0 dei fini &#8211; proprio lo scritto ministeriale che ho letto mi ha suggerito il titolo di questa relazione. Bambini che non esistono, diceva il sottosegretario. E io chioso: se non devono esistere non si vedono, sono invisibili.<\/p>\n<p>Come dicevo a fronte di una legge negazionista fu approvata \u2013 probabilmente allo scopo di evitare penalizzazioni internazionali &#8211; la circolare che consente ci\u00f2 che la legge nega. Non dimentichiamo che una circolare \u00e8 atto di rango inferiore alla legge e che potrebbe venir cancellata senza neppure darne notizia al parlamento, cos\u00ec come per atto unilaterale del ministero era stata stilata.<\/p>\n<p>Il 10 luglio 2014 \u00e8 stata presentata in senato una proposta di legge (e non \u00e8 la sola) che ha lo scopo di cancellare la norma che nega un\u00a0 diritto di nuovi nati in Italia e nella relazione che l\u2019accompagna leggiamo che quella circolare non \u00e8 per s\u00e9 in grado di assicurare la certezza nel bloccare gli effetti perniciosi della legge: \u00ab\u2026<em><em> il contrasto fra le indicazioni della circolare ministeriale e la lettera della norma mantiene una incertezza interpretativa che non agevola la gestione univoca di situazioni analoghe nei diversi uffici dei diversi enti locali. Questo ha prodotto nel tempo diversi casi di mancata registrazione all&#8217;anagrafe della nascita dei propri figli da parte di genitori provenienti da Paesi non comunitari per paura di denunce e di espulsioni. Dal canto loro gli uffici di alcuni enti locali, nella situazione di dubbio sulla corretta applicazione della norma, rifiutano di accettare la registrazione della nascita da parte di genitori sprovvisti di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale<\/em>\u00bb<\/em><em>. <\/em> Analoghe affermazioni troviamo negli annuali rapporti del Gruppo Convention on the Rights of the Chid dove 80 associazioni, coordinate da Save the Children, affermano che <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn13\" name=\"_ednref13\"><strong><strong><strong><u>[xiii]<\/u><\/strong><\/strong><\/strong><\/a>: \u00ab<em><em>Il timore, \u2026, di essere identificati come irregolari pu\u00f2 spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all\u2019identit\u00e0 (art. 7 CRC), nonch\u00e9 dell\u2019art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori. Pur non esistendo dati certi sull\u2019entit\u00e0 del fenomeno, le ultime stime evidenziano la presenza di 544 mila migranti privi di permesso di soggiorno\u00a0 Questo pu\u00f2 far supporre che vi sia un numero significativo di gestanti in situazione irregolare<\/em><\/em>\u00bb. E non bastasse questo il 23 aprile 2014, durante una trasmissione di RAI 3, un avvocato del foro di Roma, membro dell\u2019Associazione Giuridici Immigrazione dichiarava che: \u00ab <em><em>c\u2019\u00e8 un problema relativo a una questione\u00a0 molto pi\u00f9 grave.\u00a0 Cio\u00e8 la possibilit\u00e0 da parte di due persone che senza permesso di soggiorno, ma anche senza un documento di identit\u00e0 (la donna che \u00e8 priva di un passaporto) di poter riconoscere il proprio figlio. Nel senso che sicuramente la normativa nazionale e internazionale le\u00a0 riconosce questo diritto. Per\u00f2 questo diritto \u00e8 stato posto in discussione pi\u00f9 volte. Addirittura qualche anno fa il governo aveva tentato sostanzialmente di imporre una regola opposta, cio\u00e8 quella per la quale per riconoscere il proprio figlio era necessario avere un documento di identit\u00e0, quindi un passaporto sostanzialmente o permesso di soggiorno<\/em><\/em>\u00bb. <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn14\" name=\"_ednref14\"><strong><strong><strong><u>[xiv]<\/u><\/strong><\/strong><\/strong><\/a> Non ho voluto ignorare questa inquietante testimonianza che aggrava certamente il problema ma di cui non \u00e8 stato possibile sapere pi\u00f9 nulla.<\/p>\n<p>Torniamo alla\u00a0 dichiarazione del sottosegretario Davico perch\u00e9 non\u00a0 possiamo permetterci di trascurare un paradosso che vi \u00e8 insito. Infatti lo spauracchio \u201cmatrimoni di comodo\u201d (giustificativo \u2013 secondo il legislatore \u2013 della negazione del certificato di nascita anche ai neonati) non esiste pi\u00f9. Quindi gli unici penalizzati restano i neonati, dimenticati fra il segreto sanitario rispettato e i matrimoni\u00a0 che non richiedono la presentazione del permesso di soggiorno.<\/p>\n<p><strong>S\u00ec ai matrimoni con sans papier protetti. NO ai neonati<\/strong><\/p>\n<p>Ancora nel 2009 infatti una coppia \u2018mista\u2019 richiese di poter contrarre matrimonio, ricevendo in risposta \u2013 per lui, cittadino del Marocco &#8211; un decreto di espulsione. Ricorso al Tribunale, che sospese l\u2019espulsione e si rivolse alla Corte Costituzionale che, con sentenza 245 del 2011<strong><strong> \u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn15\" name=\"_ednref15\"><u><strong>[xv]<\/strong><\/u><\/a><strong>,<\/strong><\/strong> riport\u00f2 la situazione a quella precedente il 2009 che non richiedeva la presentazione del permesso di soggiorno per presentare la richiesta di pubblicazioni di matrimonio. I \u2018promessi sposi\u2019 erano adulti, avevano evidentemente denaro per pagare gli avvocati che li sostennero nella causa, conoscenze per muoversi in forma corretta. Tutte opportunit\u00e0 negate a neonati che non hanno voce se non per piangere quando hanno fame, e insieme opportunit\u00e0 negate ai loro terrorizzati genitori.<\/p>\n<p>Sulla residua norma funzionale a penalizzare una definita categoria di neonati cos\u00ec si \u00e8 espressa la dr. Mellina Bares, garante regionale in FVG dei diritti della persona \u00a0\u00ab<em><em>l\u2019attuale formulazione della norma potrebbe indurre gli ufficiali di stato civile ad impedire la registrazione della nascita del bambino in condizione di irregolarit\u00e0 &#8211; in conseguenza dell\u2019irregolarit\u00e0 del soggiorno dei genitori \u2013 con conseguenze gravissime per l\u2019effettiva fruizione da parte del medesimo di fondamentali ed inalienabili diritti civili (diritto al nome, all\u2019identit\u00e0 personale\u2026)<\/em><\/em> \u00bb e ha aggiunto, nella sua veste di garante regionale dei diritti della persona, che \u00ab<em><em> ritiene che data la delicatezza della questione, che investe diritti fondamentali del minore, sussista la necessit\u00e0 che venga assicurata piena certezza giuridica alla materia,<\/em><\/em>\u00bb <em><em>\u00a0&#8211; <\/em><\/em>che &#8211; \u00ab<em><em>dovrebbe trovare consistente ed esplicita espressione nella norma legislativa<\/em><\/em>\u00bb\u00a0 <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn16\" name=\"_ednref16\"><strong><strong><strong><u>[xvi]<\/u><\/strong><\/strong><\/strong><\/a>.<\/p>\n<p>E\u2019 un importante passo avanti perch\u00e9 viene esplicitata la richiesta dell\u2019approvazione delle proposte di legge gi\u00e0 presentate, una alla camera <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn17\" name=\"_ednref17\"><strong><strong><strong><u>[xvii]<\/u><\/strong><\/strong><\/strong><\/a> e l\u2019altra in senato <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn18\" name=\"_ednref18\"><strong><strong><strong><u>[xviii]<\/u><\/strong><\/strong><\/strong><\/a> (che ho ricordato poco fa), identiche nell\u2019obiettivo e nella quasi totalit\u00e0 del testo (la proposta senatoriale contiene un elemento in pi\u00f9 di cui dir\u00f2 fra poco). Il problema della dichiarazione di nascita ostacolata nel pacchetto sicurezza sarebbe infatti risolto se venissero messe a calendario le due proposte che ripristinano la dizione che prima del 2009 escludeva la dichiarazione di nascita dalla presentazione del permesso di soggiorno e che non prevedono alcun onere di spesa. Ma cos\u00ec non \u00e8. <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn19\" name=\"_ednref19\"><strong><strong><strong><u>[xix]<\/u><\/strong><\/strong><\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>Proibiti in Svizzera, invisibili in Italia<\/strong><\/p>\n<p>Che i figli vengano divisi dai genitori \u00e8 una tragedia non nuova nella storia d\u2019Europa. Anche prescindendo dalla rovina della Sho\u00e0, che strapp\u00f2 figli ai genitori, in Europa conosciamo almeno un\u2019altra esperienza di bambini impediti per legge a vivere con chi li ha generati, quella dei \u201cbambini proibiti\u201d, come si intitola uno studio loro dedicato <strong><strong>\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn20\" name=\"_ednref20\"><strong><u>[xx]<\/u><\/strong><\/a><\/strong> .<\/p>\n<p>Erano i bambini che venivano separati dai loro genitori, lavoratori emigrati in Svizzera, perch\u00e9 la presenza di piccoli che necessitano di cure avrebbe potuto limitarne la capacit\u00e0 lavorativa e imporre allo stato gli oneri della presenza di minori non ammessi sul territorio. Non \u00e8 accaduto in tempi lontani: la legge svizzera che prevedeva la negazione della famiglia ai figli degli emigranti lavoratori fu abrogata solo nel 2002 quando per\u00f2 la situazione aveva gi\u00e0 conosciuto modifiche dovute all\u2019efficace intervento della societ\u00e0 civile, quell\u2019intervento che in Italia oggi spesso si nega. Ripeto che a mia conoscenza solo la Societ\u00e0 di Medicina delle Migrazioni si \u00e8 espressa in Italia a sostegno della modifica di legge e pi\u00f9 tardi le ha fatto eco anche l\u2019Associazione per gli Studi Giuridici sull\u2019Immigrazione\u00a0\u00a0 <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn21\" name=\"_ednref21\"><strong><strong><strong><u>[xxi]<\/u><\/strong><\/strong><\/strong><\/a>. Per il resto silenzio e, se voci di singoli parlano, restano inascoltate. E inascoltato \u00e8 stato anche il piccolo mensile locale, Ho un sogno, che di tutto questo ha dato nel tempo puntuale informazione.<\/p>\n<p>Comunque la diversa intitolazione della mia relazione e dello studio che ho ricordato gi\u00e0 ci permette una precisazione: i bambini vittime delle norme svizzere erano proibiti ma esistenti, anche se la loro esistenza si consumava lontano dai genitori, con i nonni nel paese d\u2019origine, in atroci istituti appositamente organizzati al confine italo svizzero o chiusi in stanze svizzere in cui veniva insegnato loro a non muoversi per non scoprire la loro presenza. Se fossero stati scoperti i genitori sarebbero stati cacciati e avrebbero perso il lavoro. I bambini penalizzati dalla legge italiana invece non devono esistere e perci\u00f2 sono invisibili Bambini proibiti in Svizzera. Bambini invisibili in Italia, \u00a0invisibili perch\u00e9 inesistenti. E, insisto, \u00a0inesistenti per legge<\/p>\n<p><strong>Si pu\u00f2 rimediare, ma &#8230;<\/strong><\/p>\n<p>Ho detto poco fa che la proposta di legge senatoriale contiene un elemento che non \u00e8 presente nella proposta della camera e precisamente l\u2019indicazione della non presentazione del permesso di soggiorno dei genitori che iscrivano i figli alla scuola dell\u2019obbligo.<\/p>\n<p>La precisazione della proposta senatoriale \u00e8 in realt\u00e0 ripetitiva della norma che si trova gi\u00e0 nella legge in vigore, introdotta a suo tempo \u00a0su indicazione dell\u2019allora presidente della camera, on. Fini \u00a0<a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn22\" name=\"_ednref22\"><strong><strong><strong><u>[xxii]<\/u><\/strong><\/strong><\/strong><\/a> Certamente quella norma, apparentemente solidale verso chi ha il diritto di andare a scuola ma rischiava di esserne escluso dalla condizione burocratica dei propri genitori (secondo lo stesso meccanismo che scatta ancora per le nascite), contiene un limite molto ambiguo. Si definisce infatti l\u2019ambito del diritto all\u2019istruzione nel quadro della scuola dell\u2019obbligo e nulla si dice del nido e della scuola dell\u2019infanzia dove l\u2019apprendimento della lingua potrebbe trovare il suo luogo naturale in una adatta fase della vita infantile. E\u2019 davvero conforme al superiore interesse del minore presentarsi alla scuola dell\u2019obbligo con una scarsa conoscenza della lingua italiana? Costruire una situazione di grave difficolt\u00e0 non contribuir\u00e0 a quel fenomeno della dispersione scolastica che ci dicono essere fonte anche di danno finanziario? Come contabilizzeranno le conseguenze di questo problema i futuri presidi manager?. E quando finisce il tempo dell\u2019obbligo che accade per l\u2019iscrizione a scuola dei figli degli irregolari?<\/p>\n<p><strong>Invisibili a scuola<\/strong><\/p>\n<p>Su questo piano il prossimo anno scolastico si presenta come un anno particolare. Vi accederanno infatti i primi bambini nati in Italia da genitori non comunitari privi di permesso di soggiorno. Per\u00f2 il gruppo Convention on the Rights of the Child (CRC) e la relazione alla proposta di legge del senato ci lasciano intendere che alcuni potrebbero non avere il certificato di nascita e saranno quindi privi persino di un nome legale. Ammesso che possano accedere alla scuola come potranno rivolgersi loro gli insegnanti?<\/p>\n<p>Resi invisibili e anonimi per legge, rispuntano con autorevole provocazione fra due articoli della Costituzione, proprio quelli iniziali, il numero due e tre\u00a0\u00a0 <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_edn23\" name=\"_ednref23\"><strong><strong><u><strong>[xxiii]<\/strong><\/u><\/strong><\/strong><\/a> \u00a0\u00a0\u00a0 E\u2019 chiesto alla Repubblica, quindi non all\u2019entit\u00e0 astratta dello stato bens\u00ec a tutti noi, \u201cl&#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale\u201d. E\u2019 affidato alla Repubblica il compito di affermare con efficacia che \u201ctutti i cittadini hanno pari dignit\u00e0 sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali\u201d. E\u2019 sconvolgente pensare che per alcuni nuovi nati nella nostra terra gli ostacoli non derivano da una sorte avversa ma da norme che, insieme a loro ci umiliano tutti. E\u2019 un\u00a0 fatto che personalmente mi pesa in una forma insopprimibile perch\u00e9 rende vivo e attuale, sia pur nella forma lattiginosa dell\u2019alba di un giorno cupo, il razzismo che ritenevo da noi solo fenomeno presente nella conoscenza dovuta allo studio. Per questo ringrazio la Societ\u00e0 di Medicina delle Migrazioni (SIMM) che blocc\u00f2 il primo sfregio e ha rilanciato la necessit\u00e0 di modificare la legge, il Gruppo Convention on the Rights of the Child (CRC) \u00a0che a quella richiesta si associa e la cui voce viene sia pur tardivamente replicata dall\u2019Associazione per gli Studi Giuridici dell\u2019Immigrazione (ASGI) e ringrazio anche il piccolo mensile Ho un Sogno che di tutto ci\u00f2 ha fatto negli anni costante memoria. E naturalmente ringrazio il direttore dr. Vecchiet chi mi ha dato la possibilit\u00e0 di parlare in questa sala e l\u2019accoglienza nell\u2019ambito degli incontri \u2018Aspettando Festival Costituzione\u2019, che precedono il Festival stesso, promosso dall\u2019associazione per la Costituzione di San Daniele del Friuli.. L\u2019approvazione della proposte legislative gi\u00e0 presentate da deputati e senatori consapevoli risolverebbe la radice del problema. Chi gode di autorevolezza parli e solleciti il parlamento a provvedere.<\/p>\n<p><strong>NOTE<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref1\" name=\"_edn1\"><u>[i]<\/u><\/a> <a href=\"http:\/\/www.unicef.it\/doc\/5228\/registrazione-alla-nascita-nel-mondo-un-terzo-dei-bambini-resta-invisibile.htm\"><u>http:\/\/www.unicef.it\/doc\/5228\/registrazione-alla-nascita-nel-mondo-un-terzo-dei-bambini-resta-invisibile.htm<\/u><\/a><u>\u00a0\u00a0\u00a0 <\/u><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref2\" name=\"_edn2\"><u>[ii]<\/u><\/a> <strong>Art. 10 <\/strong>L&#8217;ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero \u00e8 regolata dalla legge in conformit\u00e0 delle norme e dei trattati internazionali.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref3\" name=\"_edn3\"><u>[iii]<\/u><\/a> <strong>Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo &#8211; \u00a0<\/strong><strong>New York, 20 novembre 1989 <\/strong>Ratificata in legge 27 maggio 1991, n.176 <strong>Articolo 3<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorit\u00e0 amministrative o degli organi legislativi, l\u2019interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.<\/li>\n<li>Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilit\u00e0 legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Preambolo alla Convenzione<\/strong> Considerando che, in conformit\u00e0 con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignit\u00e0 inerente a tutti i membri della famiglia umana nonch\u00e8 l&#8217;uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libert\u00e0, della giustizia e della pace nel mondo, Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell&#8217;uomo e nella dignit\u00e0 e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libert\u00e0, Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell&#8217;Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell&#8217;Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno pu\u00f2 avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libert\u00e0 che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell&#8217;Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l&#8217;infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari, Convinti che la famiglia, unit\u00e0 fondamentale della societ\u00e0 ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l&#8217;assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettivit\u00e0, Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalit\u00e0 deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicit\u00e0, di amore e di comprensione, In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella societ\u00e0, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignit\u00e0, di tolleranza, di libert\u00e0, di uguaglianza e di solidariet\u00e0, Tenendo presente che la necessit\u00e0 di concedere una protezione speciale al fanciullo \u00e8 stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui Diritti del Fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall&#8217;Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell&#8217;Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici &#8211; in particolare negli articoli 23 e 24 &#8211; nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali &#8211; in particolare all&#8217;articolo 10 &#8211; e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8220;il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturit\u00e0 fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita&#8221;, Rammentando le disposizioni della dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale ed internazionale; l&#8217;insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all&#8217;amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing-Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che \u00e8 necessario prestare ad essi una particolare attenzione, Tenendo debitamente conto dell&#8217;importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, Riconoscendo l&#8217;importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, hanno convenuto quanto segue:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref4\" name=\"_edn4\"><u>[iv]<\/u><\/a>\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/charter\/pdf\/text_it.pdf\"><u>http:\/\/www.europarl.europa.eu\/charter\/pdf\/text_it.pdf<\/u><\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.sulleregole.it\/approfondimenti\/convenzioni-internazionali\/carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione-europea\/\"><u>http:\/\/www.sulleregole.it\/approfondimenti\/convenzioni-internazionali\/carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione-europea\/<\/u><\/a><\/p>\n<p><strong><strong>18.12.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit\u00e0 europee C 364\/1<\/strong><\/strong><\/p>\n<p>CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL&#8217;UNIONE EUROPEA<\/p>\n<p>(2000\/C 364\/01)\u00a0 Fatto a Nizza, add\u00ec sette dicembre duemila.<\/p>\n<p>PROCLAMAZIONE SOLENNE Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea il testo riportato in appresso<\/p>\n<p><strong><strong>Articolo 21\u00a0 <\/strong>Non discriminazione<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>\u00c8 vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l&#8217;origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l&#8217;appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l&#8217;et\u00e0 o le tendenze sessuali.<\/li>\n<li>Nell&#8217;ambito d&#8217;applicazione del trattato che istituisce la Comunit\u00e0 europea e del trattato sull&#8217;Unione europea \u00e8 vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><strong>Articolo 24 \u00a0<\/strong>Diritti del bambino<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro et\u00e0 e della loro maturit\u00e0.<\/li>\n<li>In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorit\u00e0 pubbliche o da istituzioni private, l&#8217;interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref5\" name=\"_edn5\"><u>[v]<\/u><\/a> LEGGE 27 maggio 1991, n.176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, pubblicata sulla G.U. n. 135 del 11-6-1991 &#8211; Suppl. Ordinario n.35,\u00a0 Entrata in vigore della legge: 12\/6\/1991<\/p>\n<p><strong><strong>Art. 7<\/strong><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Il fanciullo \u00e8 registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.<\/li>\n<li>Gli Stati parti vigilano affinch\u00e9 questi diritti siano attuati in conformit\u00e0 con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ci\u00f2 non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.<\/li>\n<\/ol>\n<p>art. 3 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorit\u00e0 amministrative o degli organi legislativi, l&#8217;interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.<br \/>\n\u201cIl diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell\u2019ambito di\u00a0 una famiglia \u00e8 assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di et\u00e0, di lingua, di religione e nel rispetto della identit\u00e0 culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell\u2019ordinamento\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref6\" name=\"_edn6\"><u>[vi]<\/u><\/a> legge 6 marzo 1998, n. 40. &#8220;Disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.&#8221;\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/98040l.htm\"><u>http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/98040l.htm<\/u><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref7\" name=\"_edn7\"><u>[vii]<\/u><\/a> legge 30 luglio 2002, n.189. \u201c<em>Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo<\/em> <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/02189l.htm\"><u>http:\/\/www.camera.it\/parlam\/leggi\/02189l.htm<\/u><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref8\" name=\"_edn8\"><u>[viii]<\/u><\/a> <a href=\"http:\/\/parlamento16.openpolis.it\/atto\/documento\/id\/57195\"><u>http:\/\/parlamento16.openpolis.it\/atto\/documento\/id\/57195<\/u><\/a><u>\u201d <\/u> Atto a cui si riferisce: <a href=\"http:\/\/parlamento16.openpolis.it\/singolo_atto\/57627\"><u>C.4\/08314 [Tutela della maternit\u00e0 della salute e dell&#8217;istruzione di tutte le persone extracomunitarie]<\/u><\/a> Risposta scritta pubblicata luned\u00ec 31 gennaio 2011 nell&#8217;allegato B della seduta n. 426 All&#8217;Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando. Risposta &#8211; Il ministero dell&#8217;interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novit\u00e0 introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni \u00abfittizi\u00bb o di \u00abcomodo\u00bb. \u00c8 stato chiarito che l&#8217;eventuale situazione di irregolarit\u00e0 riguarda il genitore e non pu\u00f2 andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarit\u00e0 di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarit\u00e0 di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l&#8217;atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell&#8217;ordinamento giuridico. \u00a0Il principio della inviolabilit\u00e0 del diritto del nato \u00e8 coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonch\u00e9 con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie. Considerato che a un anno dall&#8217;entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e\/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si \u00e8 ravvisata sinora la necessit\u00e0 di prospettare interventi normativi in materia. Il <u>S<\/u>ottosegretario di Stato per l\u2019interno Michelino Davico<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref9\" name=\"_edn9\"><u>[ix]<\/u><\/a>\u00a0 Comunicato stampa dell\u2019ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Udine\u00a0\u00a0 Il Medico non \u00e8 un delatore e risponde all\u2019obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti \u201csenza distinzioni di et\u00e0, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalit\u00e0, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera\u201d. Lo afferma Luigi Conte, Presidente dell\u2019Ordine dei Medici di Udine parlando della proposta di emendamento al cosiddetto Pacchetto sicurezza ripresentato all&#8217;esame del Senato, nonostante il ritiro deciso nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia di Palazzo Madama. Inoltre esprime profonda preoccupazione per la notizia delle agenzie di stampa del 14 novembre u.s. secondo cui il governo intende attuare rapidamente il \u201cPacchetto Sicurezza\u201d (atto 733) in discussione al Senato. Ed a tale proposito, ancora pi\u00f9 preoccupazione desta la posizione espressa dal Ministro Sacconi che ha precisato che \u201cil medico curante deve segnalare se il paziente \u00e8 un irregolare. Se \u00e8 clandestino deve essere segnalato per la sua situazione di clandestinit\u00e0\u2019\u00a0 ed espulso&#8221;, manifestando cos\u00ec , da ministro della salute, completo disinteresse per i principi di solidariet\u00e0 a fondamento della professione medica. I due emendamenti depositati da alcuni Senatori della Lega Nord (prot. 39.305 e 39.306), chiedono rispettivamente la modifica del comma 4 e l\u2019abrogazione del comma 5 dell\u2019articolo 35 del Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull\u2019immigrazione) . La modifica al comma 4 introduce un rischio di discrezionalit\u00e0 che amplificherebbe la difficolt\u00e0 di accesso ai servizi sanitari facendo della \u201cbarriera economica\u201d e dell\u2019eventuale segnalazione (in netta contrapposizione al mandato costituzionale di \u201ccure gratuite agli indigenti\u201d), un possibile strumento di esclusione, certamente compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni . Ma in particolare \u00e8 di estrema gravit\u00e0 l\u2019abrogazione del comma 5. Esso prevede infatti che \u201cl\u2019accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere che territoriali) da parte dello straniero non in regola con le norme di soggiorno non pu\u00f2 comportare alcun tipo di segnalazione all\u2019autorit\u00e0, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit\u00e0 di condizioni con il cittadino italiano\u201d. La sua cancellazione metterebbe in serio pericolo l\u2019accesso alle cure mediche degli immigrati irregolari, violando il principio universale del diritto alla salute, ribadito anche dalla nostra Costituzione. L\u2019art. 32 recita: \u201cla Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell\u2019individuo e interesse della collettivit\u00e0, e garantisce cure gratuite agli indigenti\u201d. Si creerebbe inoltre una &#8216;clandestinit\u00e0 sanitaria-, pericolosa per l&#8217;individuo e per la collettivit\u00e0. Ma soprattutto pretenderebbe di costringere il medico ad andare contro le norme morali che regolano la sua professione contenute nel codice deontologico. La professione medica si ispira a principi di solidariet\u00e0 e umanit\u00e0 (art.1) e al rispetto dei diritti fondamentali della persona (art. 20). Il medico deve mantenere il segreto su tutto ci\u00f2 che gli \u00e8 confidato o di cui venga a conoscenza nell\u2019esercizio della professione (art. 10). La relazione tra medico e paziente \u00e8 basata infatti su un rapporto profondamente fiduciario, incompatibile con l\u2019obbligo d i denuncia.\u00a0\u00a0 &lt;omissis &gt;\u00a0 OMCeO Udine &#8211; 20 novembre 2008<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref10\" name=\"_edn10\"><u>[x]<\/u><\/a> <em>www.saluteinternazionale.info \u203a Aree <\/em>di Salvatore Geraci\u00a0 La nuova legge sulla sicurezza \u00e8 ingiusta, dannosa e pericolosa. Inserito da Redazione SI on 12 luglio 2009 \u2013 20:27 Nel merito, l\u2019ultimo provvedimento prevede una serie di atti, a nostro avviso inutili per aumentare sicurezza e dannosi per il convivere sociale, e che schematicamente riassumiamo: Obbligo di dimostrazione della regolarit\u00e0 del soggiorno ai fini dell\u2019accesso ai servizi (con esclusione di sanit\u00e0 e scuola dell\u2019obbligo) e ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita \u2013 bambini invisibili, riconoscimento del figlio naturale \u2013 figli invisibili, registrazione della morte)<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref11\" name=\"_edn11\"><u>[xi]<\/u><\/a> \u00a0Settore:\u00a0<a href=\"http:\/\/servizidemografici.interno.it\/it\/settore-documento\/anagrafe\"><u>Anagrafe<\/u><\/a> Circolare n. 19 del 7 Agosto 2009, concernente indicazioni operative in materia di anagrafe e stato civile in applicazione della legge 15 Luglio 2009, n.94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref12\" name=\"_edn12\"><u>[xii]<\/u><\/a>\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=63746\"><u>http:\/\/www.altalex.com\/index.php?idnot=63746<\/u><\/a><\/p>\n<p>La cancellazione del riferimento al figlio \u2018naturale\u2019 \u00e8 stata determinata dal Decreto legislativo 28.12.2013 n\u00b0 154 leggibile dal link<\/p>\n<p>Il testo del provvedimento stabilisce (restando a ci\u00f2 che qui pi\u00f9 ci interessa):<\/p>\n<ul>\n<li>l\u2019introduzione del principio dell\u2019unicit\u00e0 dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l\u2019eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli \u201clegittimi\u201d e ai figli \u201cnaturali\u201d e la sostituzione degli stessi con quello di \u201cfiglio\u201d;<\/li>\n<li>la sostituzione della notizia di \u201cpotest\u00e0 genitoriale\u201d con quella di \u201cresponsabilit\u00e0 genitoriale\u201d;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si \u00e8 deciso di:<\/p>\n<ul>\n<li>limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l\u2019azione di disconoscimento della paternit\u00e0;<\/li>\n<li>introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere \u201crapporti significativi\u201d con i nipoti minorenni;<\/li>\n<li>introdurre e disciplinare l\u2019ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all\u2019interno dei procedimenti che li riguardano;<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref13\" name=\"_edn13\"><u>[xiii]<\/u><\/a> \u00a0<strong>5\u00b0 <\/strong>Rapporto CRC\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>I diritti dell\u2019infanzia e dell\u2019adolescenza in Italia. <\/strong> <strong>5\u00b0 Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell\u2019infanzia e dell\u2019adolescenza in Italia, anno 2011-2012\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 &#8211;\u00a0 <\/strong>capitolo III.1\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 pag.36 <a href=\"http:\/\/www.gruppocrc.net\/IMG\/pdf\/5o_Rapporto_di_aggiornamento__Gruppo_CRC.pdf\"><u>http:\/\/www.gruppocrc.net\/IMG\/pdf\/5o_Rapporto_di_aggiornamento__Gruppo_CRC.pdf<\/u><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref14\" name=\"_edn14\"><u>[xiv]<\/u><\/a>\u00a0 <strong><strong>Tutta la citt\u00e0 ne parla 23 aprile 2014<\/strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><strong>Giornalista: \u2026.\u00a0 <\/strong><\/strong>C\u2019\u00e8 un punto \u2026. che volevamo affrontare in chiusura. Riguarda un elemento specifico della vita di chi poi arriva senza documenti, senza permesso di soggiorno nel nostro paese.\u00a0 Partorire un figlio, farlo nascere in Italia e non potergli garantire un certificato di nascita Questo prevedeva la legge italiana, poi c\u2019\u00e8 stata un circolare che se non\u00a0 abbiamo capito male ha rimosso questo\u00a0 divieto perch\u00e9, come diceva l\u2019ascoltatrice, vivere poi e fare tante cose che sono normali nella vita senza un proprio certificato di nascita \u00e8 un grosso problema. Vogliamo cercare di capirne qualche cosa di pi\u00f9 nei minuti conclusivi e abbiamo chiesto aiuto all\u2019avv. Salvatore Fachile. Buongiorno <strong><strong>Avvocato: <\/strong><\/strong>Buongiorno, buongiorno a tutti. <strong><strong>Giornalista: <\/strong><\/strong>Lei si occupa di immigrazione, protezione internazionale, diritto minorile. Fa parte di un network che pi\u00f9 volte abbiamo ospitato qui a La Citt\u00e0, l\u2019ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione). Fachile, allora come stanno le cose riguardo a questo punto specifico \u2018certificato di nascita per i figli di chi non ha permesso di soggiorno\u2019. <strong><strong>Avvocato: <\/strong><\/strong>Guardi, non c\u2019\u00e8 un problema relativo ai certificati di nascita, c\u2019\u00e8 un problema relativo a una questione\u00a0 molto pi\u00f9 grave.\u00a0 Cio\u00e8 la possibilit\u00e0 da parte di due persone che senza permesso di soggiorno, ma anche senza un documento di identit\u00e0 (la donna che \u00e8 priva di un passaporto) di poter riconoscere il proprio figlio. Nel senso che sicuramente la normativa nazionale e internazionale le\u00a0 riconosce questo diritto. Per\u00f2 questo diritto \u00e8 stato posto in discussione pi\u00f9 volte. Addirittura qualche anno fa il governo aveva tentato sostanzialmente di imporre una regola opposta, cio\u00e8 quella per la quale per riconoscere il proprio figlio era necessario avere un documento di identit\u00e0, quindi un passaporto sostanzialmente o permesso di soggiorno. Questo pericolo \u00e8 stato poi sventato in\u00a0 parlamento perch\u00e9\u00a0 si \u00e8 riusciti comunque a inserire una clausola che evitava che si dovesse richiedere a una donna un documento di identit\u00e0; per\u00f2 la normativa rimane una normativa valida. Per cui non \u00e8 raro \u2013 purtroppo non \u00e8 raro \u2013 il fatto che al momento del parto venga negata alla persona, alla donna che ha partorito in ospedale, la possibilit\u00e0 di riconoscere il figlio senza documento di identit\u00e0, per cui una serie di strutture mediche trovano escamotage tipo per esempio la richiesta di testimoni che possano testimoniare che quella donna ha partorito quel figlio o anche altri stratagemmi assolutamente stravaganti. La verit\u00e0 \u00e8 che la normativa non \u00e8 chiarissima. E\u2019 chiara soltanto la normativa generale per cui ovviamente un bambino non pu\u00f2 che essere riconosciuto dalla madre\u00a0 anche senza un documento di identit\u00e0. Per\u00f2 nella pratica mancando delle specifiche direttive nei confronti del pubblico ufficiale quello che\u00a0 succede \u00e8 che .. <strong><strong>Giornalista:\u00a0 <\/strong><\/strong>che succede nella vita di una persona, di un bambino qualora gli stratagemmi non funzionassero, quelli che ci ha indicato lei, che succede nella vita concreta di una persona che non ha un certificato di nascita? <strong><strong>Avvocato:\u00a0 <\/strong><\/strong>Il pericolo non \u00e8 quello di non avere un certificato di nascita, il pericolo \u00e8 addirittura maggiore <strong><strong>Giornalista:\u00a0 <\/strong><\/strong>E\u2019 il mancato riconoscimento. <strong><strong>Avvocato:\u00a0 <\/strong><\/strong>L\u2019ospedale che non consenta il riconoscimento alla madre \u2026 <strong><strong>Giornalista:\u00a0 <\/strong><\/strong>Si diventa minori non accompagnati <strong><strong>Avvocato: <\/strong><\/strong>Diventa un minore assolutamente abbandonato, perch\u00e9 il bambino non viene fatto uscire dall\u2019ospedale .. <strong><strong>Giornalista: <\/strong><\/strong>Ma numericamente (mi scusi ma abbiamo pochi secondi per\u00f2 \u00e8 interessante capire). Quante persone riguarda un fenomeno di questo tipo? <strong><strong>Avvocato: <\/strong><\/strong>Abbiamo provato in pi\u00f9 occasioni a capire numericamente ed \u00e8 veramente impossibile perch\u00e9 si tratta di una [due parole incomprensibili] che riguarda tutti gli ospedali d\u2019Italia ovviamente [\u2026] e una prassi cos\u00ec diversificata da ospedale a ospedale che non si capisce poi in quanti rimangono impigliati nelle maglie della burocrazia impossibile\u00a0 con conseguenze drammatiche rispetto appunto all\u2019impossibilit\u00e0 di riconoscere il proprio bambino. Quantitativamente \u00e8 impossibile fare \u2026 <strong><strong>Giornalista: <\/strong><\/strong>avvocato Salvatore Fachile la ringrazio per questa precisazione. <a href=\"http:\/\/www.radio3.rai.it\/dl\/portaleRadio\/media\/ContentItem-e439e539-9696-480c-9f08-561c44f5de68.html\"><u>http:\/\/www.radio3.rai.it\/dl\/portaleRadio\/media\/ContentItem-e439e539-9696-480c-9f08-561c44f5de68.html#<\/u><\/a><\/p>\n<p><em><em>Il link che ho trascritto consentiva inizialmente un facile accesso al parlato della trasmissione. Ora c\u2019\u00e8 qualche complicazione tecnica che non so superare. <\/em><\/em>E\u2019 una testimonianza che introduce un elemento inquietante su cui non \u00e8 stato possibile avere delucidazioni ulteriori. Voglio sottolineare per\u00f2 che il 28 agosto 2014, successivamente alla denuncia dell\u2019avvocato Fachile, la sua associazione di appartenenza l\u2019ASGI pe r la prima volta si pronunciava in favore della pdl 740 e faceva menzione del 7mo rapporto CRC <a href=\"http:\/\/www.asgi.it\/notizia\/garantire-nati-genitori-stranieri-presenti-irregolarmente-registrazione-dei-figli-allatto-nascita\/\"><u>http:\/\/www.asgi.it\/notizia\/garantire-nati-genitori-stranieri-presenti-irregolarmente-registrazione-dei-figli-allatto-nascita\/<\/u><\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref15\" name=\"_edn15\"><u>[xv]<\/u><\/a>\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&amp;numero=245\"><u>http:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&amp;numero=245<\/u><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref16\" name=\"_edn16\"><u>[xvi]<\/u><\/a> Cos\u00ec la garante regionale in una lettera del 24 settembre scorso alla Commissione Parlamentare per l\u2019Infanzia e l\u2019Adolescenza, lettera\u00a0 del cui testo dispongo ma che non riesco a collegare direttamente con link. Si trova per\u00f2 allegata alla pagina del mio blog del 5 ottobre 2014\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/6918.pdf\"><u>https:\/\/diariealtro.it\/wp-content\/uploads\/2014\/10\/6918.pdf<\/u><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref17\" name=\"_edn17\"><u>[xvii]<\/u><\/a>\u00a0 Proposta di legge n. 740, presentata alla Camera il 13 aprile 2013 \u00a0\u00a0 &#8220;Modifica all&#8217;articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno&#8221; <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?tab=&amp;leg=17&amp;idDocumento=740&amp;sede=&amp;tipo\"><u>http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?tab=&amp;leg=17&amp;idDocumento=740&amp;sede=&amp;tipo<\/u><\/a>=<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref18\" name=\"_edn18\"><u>[xviii]<\/u><\/a> Disegno di legge n.1562 presentato al Senato il 10\u00a0 luglio 2014 Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione. <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/Ddliter\/44666.htm\"><u>http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/Ddliter\/44666.htm<\/u><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref19\" name=\"_edn19\"><u>[xix]<\/u><\/a> Ne ho scritto al presidente Mattarella la cui segreteria mi ha risposto a giro di posta assicurandomi di aver inviato al ministro dell\u2019Interno la nota informativa. La mia lettera e la scansione della risposta si trovano <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=3653\"><u>https:\/\/diariealtro.it\/?p=3653<\/u><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref20\" name=\"_edn20\"><u>[xx]<\/u><\/a>\u00a0 Marina Frigerio Martina.\u00a0 Bambini proibiti &#8211; Storie di famiglie italiane in Svizzera tra clandestinit\u00e0 e separazione Collana Orizzonti pp. 208 Casa editrice Il Margine \u00a0Trento \u201cLo Statuto degli stagionali \u00e8 stato modificato nel 1996 ma abolito solo nel 2002. Quindi, formalmente almeno fino a quella data il problema dei bambini nascosti era presente, anche se ridimensionato grazie a varie campagne di stampa e di informazione (tra cui il libro di Frigerio e Buergeer del 1992)\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref21\" name=\"_edn21\"><u>[xxi]<\/u><\/a>\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.asgi.it\/notizia\/garantire-nati-genitori-stranieri-presenti-irregolarmente-registrazione-dei-figli-allatto-nascita\/\"><u>http:\/\/www.asgi.it\/notizia\/garantire-nati-genitori-stranieri-presenti-irregolarmente-registrazione-dei-figli-allatto-nascita\/<\/u><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref22\" name=\"_edn22\"><u>[xxii]<\/u><\/a> La legge 94 \u00e8 stata approvata nel 2009; siamo nel 2015 quindi il prossimo anno scolastico i bambini nati \u2018nell\u2019era del pacchetto sicurezza\u2019, andranno a scuola. Certamente sarebbe un problema per i sindaci se nei comuni venissero identificati bambini che, pur avendone l\u2019et\u00e0, non frequentano la scuola dell\u2019obbligo. Le soluzioni sarebbero due, entrambe paradossali: o quei bambini (che legalmente non hanno genitori) vengono loro sottratti o vengono iscritti a scuola senza presentazione alcuna di permesso di soggiorno (ma come fare se non hanno il certificato di nascita? come ne viene certificato il nome che non hanno?). Certamente la dichiarazione di nascita, pur se accolta a norma di circolare, risolverebbe almeno il problema immediato, Per\u00f2 a quei bambini sono stati negati il nido e la scuola dell\u2019infanzia. Saranno stati\u00a0 quindi gravemente penalizzati nell\u2019uso della lingua italiana. Con che impudenza esponenti politici e benpensanti della societ\u00e0 civile proclamano l\u2019uso corretto della lingua come strumento essenziale di integrazione quando hanno negato o contribuito a negarne l\u2019apprendimento naturale?<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/wp-admin\/post.php?post=3821&amp;action=edit#_ednref23\" name=\"_edn23\"><u>[xxiii]<\/u><\/a> <strong>Art. 2 \u00a0<\/strong>La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell&#8217;uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u00e0, e richiede l&#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale. <strong>Art. 3 <\/strong>Tutti i cittadini hanno pari dignit\u00e0 sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. \u00c8 compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del <strong><strong>Paese.<\/strong><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Faccio seguito alla relazione pubblicata il 2 maggio scorso inserendone una pi\u00f9 completa proposta a fine maggio nel contesto delle iniziative del Festival della Costituzione di San Daniele del Friuli Il certificato di nascita: un diritto personale assoluto Dal 1991 \u00e8 legge in Italia la ratifica della Convenzione di New&nbsp; <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=3821\" title=\"Read more 9 giugno 2015  &#8211;  Bambini ostinatamente invisibili\">Read more &raquo;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7,8,9],"tags":[15,18,31,35,36,37,45],"class_list":["post-3821","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-migranti","category-minori","category-razzismo","tag-anagrafe","tag-bambini","tag-istituzioni","tag-matrimonio","tag-nascita","tag-nazioni-unite","tag-permesso-di-soggiorno"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3821","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3821"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3821\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3829,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/3821\/revisions\/3829"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3821"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=3821"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=3821"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}