{"id":4069,"date":"2015-10-29T17:33:00","date_gmt":"2015-10-29T17:33:00","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=4069"},"modified":"2015-10-29T17:33:00","modified_gmt":"2015-10-29T17:33:00","slug":"29-ottobre-2015-lo-ius-soli-approda-in-parlamento-e-i-figli-dei-sans-papier-non-sono-cancellati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=4069","title":{"rendered":"29 ottobre 2015  &#8211;  Lo ius soli approda in parlamento e i figli dei sans papier non sono cancellati"},"content":{"rendered":"<p><strong>Da Ho un sogno n. 240 &#8211; L\u2019ITALIA SONO ANCH\u2019IO <\/strong><\/p>\n<p><strong>Non c\u2019\u00e8 solo lo Ius soli <\/strong><\/p>\n<p>Il 14 ottobre, dopo essere stata votata dalla Camera \u00e8 all\u2019attenzione del Senato la legge \u201cModifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza\u201d. Si tratta del risultato del dibattito aperto nel 2012 dalla proposta di legge a iniziativa popolare che proponeva il passaggio dallo ius sanguinis allo ius soli. Probabilmente molti ricordano lo slogan accattivante che apriva quella campagna \u201cL\u2019Italia sono anch\u2019io\u201d che non ha cancellato l\u2019equivoco in cui molti sono caduti immaginando uno ius soli assoluto (simile a quello praticato negli USA). Non era e non \u00e8 cos\u00ec. La norma, che si presenta ora al dibattito del Senato e introduce il principio dello ius culturae, \u00e8 evidentemente il frutto di una mediazione e propone limiti pi\u00f9 significativi di quelli della prima iniziativa.<\/p>\n<p>I bambini nati in Italia saranno italiani per nascita solo se almeno uno dei genitori abbia il permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo (cittadini extraUe) o il \u201cdiritto di soggiorno permanente\u201d (cittadini Ue). Altrimenti, come gli altri bambini non nati in Italia, ma arrivati qui entro i dodici anni, dovranno prima frequentare uno o pi\u00f9 cicli scolastici per almeno 5 anni e, se si tratta delle elementari, concluderle positivamente.<\/p>\n<p>Per l\u2019acquisto della cittadinanza servir\u00e0 una dichiarazione di volont\u00e0 presentata in Comune da un genitore entro il compimento della maggiore et\u00e0 del figlio, altrimenti questo potr\u00e0 presentarla personalmente tra i 18 e i 20 anni. Sempre tra i 18 e i 20 anni il diretto interessato potr\u00e0 anche rinunciare alla cittadi\u00adnanza italiana, purch\u00e9 sia possesso di altra cittadinanza. Diverse le regole per i ragazzi arrivati in Italia entro i 18 anni di et\u00e0. Potranno diventare italiani dopo sei anni di residenza regolare e dopo aver frequentato e concluso un ciclo scolastico o un percorso di istruzione e formazione professionale. In questo caso, per\u00f2, non si tratter\u00e0 di un diritto acquisito, ma di una \u201cconcessione\u201d, soggetta quindi a una certa discrezionalit\u00e0 da parte dello Stato.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 anche una norma transitoria per chi ha superato i 20 anni, ma intanto ha maturato i requisiti previsti dalla nuova legge. Potranno infatti diventare italiani i nati in Italia, o arrivati qui quando avevano meno di dodici anni, se abbiano frequentato in Italia per almeno cinque anni uno o pi\u00f9 cicli scolastici e risieduto \u201clegalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale\u201d.<\/p>\n<p>Chi rientra nella norma transitoria avr\u00e0 solo un anno di tem\u00adpo dall\u2019 entrata in vigore della riforma per presentare in Comune la dichiarazione di volont\u00e0 e diventare italiano. Dovr\u00e0 poi per\u00f2 aspettare che entro sei mesi il ministero dell\u2019Interno dia il via libera, dopo aver verificato che a suo carico in passato non ci siano stati dinieghi di cittadinanza, espulsioni o allontanamenti per motivi di sicurezza della Repubblica.<\/p>\n<p><strong>Certificato di nascita ai figli dei <em>sans papier <\/em><\/strong><\/p>\n<p>Nel testo precedente abbiamo cercato di riassumere la com\u00adplessa norma, approvata dalla camera e che il senato si ap\u00adpresta a discutere, sulle \u201cModifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza\u201d. Vogliamo ora soffermarci su una questione che <em>Ho un sogno <\/em>segue con continuit\u00e0 da anni e che si intreccia con la problematica della cittadinanza. Nel 2009 il pacchetto sicurezza aveva imposto la presentazione del permesso di soggiorno anche per la registrazione degli atti di stato civile (legge 94\/2009, art.1, comma 22 lettera g). Ora, se sar\u00e0 approvata la legge all\u2019attenzione del senato(n. 2092) si torner\u00e0 al regime precedente e di nuovo non potr\u00e0 venir richiesto il permesso di soggiorno a chi si presenter\u00e0 a registrare la dichiarazione di nascita del proprio figlio (art. 2 comma 3 del progetto 2092). Ci\u00f2 porr\u00e0 anche i figli dei <em>sans papier <\/em>in condizione di attenersi alle nuove norme sulla richiesta della cittadinanza definendo la data della propria nascita (finalmente registrata in un documento ufficiale) come punto di partenza per tutti gli adempimenti, anche di ordine temporale, che la legge prevede. Non solo, ma i genitori, finalmente riconosciuti tali, potranno provvedere agli atti necessari per aprire al figlio, nato in Italia dopo il 2009 e forse non registrato all\u2019anagrafe, il percorso per ottenere la cittadinanza italiana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da Ho un sogno n. 240 &#8211; L\u2019ITALIA SONO ANCH\u2019IO Non c\u2019\u00e8 solo lo Ius soli Il 14 ottobre, dopo essere stata votata dalla Camera \u00e8 all\u2019attenzione del Senato la legge \u201cModifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza\u201d. 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