{"id":4201,"date":"2016-01-31T05:53:38","date_gmt":"2016-01-31T05:53:38","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=4201"},"modified":"2016-01-31T05:53:38","modified_gmt":"2016-01-31T05:53:38","slug":"31-gennaio-2015-per-conoscere-esempi-di-ragionevolezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=4201","title":{"rendered":"31 gennaio 2015 &#8211; Per conoscere esempi di ragionevolezza"},"content":{"rendered":"<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><a href=\"http:\/\/Mi \u00e8 chiesto un commento sulla nuova disciplina sulle unioni civili, cd. Cirinn\u00e0, come giurista, docente universitaria ma anche donna credente impegnata all\u2019interno della Chiesa locale.\">LE UNIONI CIVILI TRA DIRITTO ED ETICA<\/a><\/p>\n<p><em>Mi \u00e8 chiesto un commento sulla nuova disciplina sulle unioni civili, cd. Cirinn\u00e0, come giurista, docente universitaria ma anche donna credente impegnata all\u2019interno della Chiesa locale. <\/em><\/p>\n<p><em>Premetto che in queste settimane ho vissuto con fatica e disagio, sul tema, queste mie diverse \u00abappartenenze\u00bb nella ricerca di un\u2019analisi fedele al dettato normativo ma anche filtrata dall\u2019universo dei valori della mia formazione cristiana, sui quali cerco di fondare la mia vita. Questo scritto riflette dunque il difficile equilibrio che ho individuato fra queste mie diverse \u00abradici\u00bb.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Non ho condiviso, anzitutto, l\u2019affermazione ricorrente per cui un intervento del legislatore sul tema delle unioni civili non \u00e8 affatto urgente, data l\u2019emergenza ben pi\u00f9 pressante della tutela dei diritti sociali, imposta dalla crisi economica. L\u2019attuazione dei diritti fondamentali, in realt\u00e0, \u00e8 sempre essenzialmente indivisibile; ogni diritto \u00e8 uno specchio o un Giano Bifronte che impone responsabilit\u00e0 e solidariet\u00e0 parallele.<\/p>\n<p>Cos\u00ec proclama la stessa Costituzione nei Principi fondamentali, dove il riconoscimento dei diritti fondamentali, civili e sociali, all\u2019art. 2, \u00e8 associato al rispetto dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 economica e sociale. Il diritto all\u2019assistenza in ospedale al partner comporta dunque, inevitabilmente, la responsabilit\u00e0 di provvedervi, come quello al mantenimento successivo alla cessazione della convivenza implica l\u2019assunzione del relativo dovere.<\/p>\n<p>Se legiferare sui diritti impone sempre, certamente, la prudenza e la cautela richieste dalla delicatezza delle situazioni personali coinvolte, la loro appartenenza ad una minoranza non pare liquidabile con il pretesto di un interesse generale giudicato pi\u00f9 rilevante; il rispetto e la dignit\u00e0 di ogni persona, alla base del riconoscimento dei diritti civili, ne sono componenti essenziali e irrinunciabili. Con la stessa logica irragionevole si sarebbero dovute procrastinare sine die la tutela delle minoranze linguistiche o l\u2019integrazione scolastica dei disabili, in entrambi i casi giudicate viceversa, a ragione, un ineludibile dovere costituzionale.<\/p>\n<p>Da giurista mi \u00e8 imposta, ancora, una collocazione della disciplina sulle unioni civili nel diritto europeo e nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo; questo non per supina imitazione di altre discipline nazionali ma perch\u00e9 da tempo \u00e8 quello il contesto obbligato in cui situare il tema della tutela dei diritti civili e sociali, per la nostra stessa adesione alla Convenzione europea dei diritti fondamentali e al processo di integrazione europeo.<\/p>\n<p>La condanna del nostro Paese da parte della Corte europea di Strasburgo, con la sentenza del 21 luglio 2015, ad attuare i diritti fondamentali alla vita privata e familiare delle coppie omosessuali, al pari di quanto hanno gi\u00e0 fatto tutti gli altri Stati europei, \u00e8, dunque, un obbligo ineludibile, non una volubile convinzione del nostro legislatore nazionale. Se ne impone, pertanto, l\u2019attuazione con la sollecitudine invocata anche dalla nostra stessa Corte costituzionale, senza che nessun alibi possa essere ritrovato nel nostro sistema giuridico, nazionale ed europeo.<\/p>\n<p>Certamente il costituente del 1948 non aveva in mente l\u2019unione di persone omosessuali quando scrisse l\u2019art. 29 sulla \u00abfamiglia come societ\u00e0 naturale fondata sul matrimonio\u00bb; l\u2019innovazione decisiva dell\u2019art. 29 Cost. fu quella, in realt\u00e0, di introdurre \u00abl\u2019uguaglianza giuridica e morale dei coniugi\u00bb per sancire il progressivo superamento, nella realt\u00e0 sociale, del modello di famiglia patriarcale.<\/p>\n<p>E\u2019 in ogni caso da escludersi, allo stesso modo, un\u2019interpretazione dell\u2019aggettivo \u00abnaturale\u00bb utilizzato dall\u2019art. 29 in relazione alla famiglia, inteso come riferito al dato biologico della diversit\u00e0 dei sessi che precluda il riconoscimento dei diritti civili ad una coppia omosessuale. Come precis\u00f2 Aldo Moro all\u2019Assemblea costituente l\u2019intenzione del legislatore costituzionale era piuttosto quella di scongiurare un\u2019ingerenza indebita dei pubblici poteri nelle dinamiche della vita familiare, non di irrigidire il modello familiare in uno specifico dato biologico.<\/p>\n<p>Il diritto regola i rapporti sociali e ne coglie, recepisce e orienta i mutamenti in atto, non dovrebbe mai imporre modelli astratti o lontani dalla realt\u00e0, pena la sua disapplicazione o irrilevanza. Ci \u00e8 richiesto inoltre un grande sforzo, come cittadini e credenti, per mutare e adeguare i nostri schemi concettuali alla realt\u00e0 del mutamento sociale e abbandonare quelli ormai inadatti a interpretarlo senza paure o resistenze irragionevoli che non siano effettivamente fondati su valori meritevoli di tutela.<\/p>\n<p>L\u2019universo familiare si presenta, oggi, come una realt\u00e0 molto variegata riconducibile ormai con difficolt\u00e0 al modello costituzionale di famiglia, se rigidamente interpretato o alla fissit\u00e0 dello schema convenzionale \u00abmamma, pap\u00e0, bambino\/a\u00bb.<\/p>\n<p>Vi sono convivenze di fatto, nuclei monogenitoriali con minori, coppie sterili o adottive, coniugi rimasti soli per la morte del coniuge, nuclei riformati dopo lo scioglimento di un precedente matrimonio, genitori separati e divorziati con figli e coppie omosessuali, talora con figli. A queste realt\u00e0 negheremmo oggi con difficolt\u00e0, nella sostanza e nel linguaggio quotidiano, la definizione di \u00abfamiglia\u00bb.<\/p>\n<p>Appare quindi altrettanto inconcepibile negare a qualcuna di queste il riconoscimento dei diritti e l\u2019imposizione delle responsabilit\u00e0 necessarie a garantire il rispetto e la dignit\u00e0 di ciascuna persona impegnata in una convivenza affettiva stabile, solo sulla base del suo orientamento sessuale.<\/p>\n<p>La fedelt\u00e0 al dato costituzionale vigente va dunque necessariamente coniugata con il rispetto dei vincoli costituzionali europei e l\u2019adeguamento al mutamento sociale in atto. Un\u2019equiparazione assoluta dell\u2019unione civile fra omosessuali al regime giuridico del matrimonio sarebbe oggi probabilmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale alla luce dell\u2019attuale formulazione dell\u2019art. 29 Cost.. Allo stesso modo, tuttavia, qualsiasi discriminazione nel riconoscimento dei diritti civili ad un\u2019unione affettiva stabile fra persone dello stesso sesso derivante dall\u2019orientamento sessuale sarebbe da giudicarsi, oggi, altrettanto incostituzionale. La Carta europea dei diritti fondamentali, infatti, ha eliminato il requisito della diversit\u00e0 dei sessi per la costruzione di un\u2019unione affettiva stabile e ha reclamato con forza l\u2019inammissibilit\u00e0 di discriminazioni fondate sull\u2019orientamento sessuale per l\u2019insieme dei diritti e doveri diretti a disciplinarne la convivenza.<\/p>\n<p>Nessun alibi ad evitare l\u2019approvazione di tale disciplina pu\u00f2 essere rinvenuto, infine, nel pericolo, tanto paventato, del ricorso alla maternit\u00e0 surrogata da parte dei partner di un\u2019unione civile. Il suo utilizzo, peraltro praticato illegalmente, per il 98%, da coppie eterosessuali, non \u00e8 in alcun modo previsto dalla disciplina in corso di approvazione ed \u00e8 anzi sanzionato nel nostro Paese con la reclusione fino ai due anni, oltre che nella maggior parte dei Paesi europei. Utilizzare questo argomento logico per negare il riconoscimento dei diritti civili di una coppia omossessuale equivarrebbe ad impedire l\u2019accesso al matrimonio a due persone di sesso diverso, per la sterilit\u00e0 di una o entrambe, per l\u2019eventuale pericolo del ricorso ad una pratica illegittima di filiazione.<\/p>\n<p>L\u2019eventuale introduzione della stepchild adoption, la cd. \u00abadozione in casi particolari\u00bb ossia la possibilit\u00e0 di adozione del figlio naturale del partner di un\u2019unione civile \u00e8, giustamente, da valutare con la massima prudenza e delicatezza richieste dal rischio di assegnare una priorit\u00e0 ai desideri degli adulti sui diritti dei minori. A questo pericolo si cerca di far fronte, nella nuova disciplina, prevedendo una previa e rigorosa valutazione dell\u2019ammissibilit\u00e0 della richiesta da parte del Tribunale dei minori, diretta ad assegnare la giusta priorit\u00e0 all\u2019interesse del minore e pretendere un\u2019adeguata capacit\u00e0 dei richiedenti nell\u2019assolvere la responsabilit\u00e0 genitoriale.<\/p>\n<p>A chi obietta, in modo condivisibile, che \u00abogni bambino ha diritto di crescere con un padre e una madre\u00bb secondo una logica antropologica e non ideologica, si pu\u00f2 rispondere che questa condizione in linea di principio pu\u00f2 venir meno o non essere possibile, per mancato riconoscimento, abbondono o morte di uno dei genitori naturali. Se infatti non sempre la sessualit\u00e0 coincide con la procreazione, non sempre il concepimento comporta assunzione di responsabilit\u00e0 genitoriale. In questa condizione, purch\u00e9 non artificiosamente o illegalmente precostituita allo scopo, sarebbe altrettanto ideologico negare ad un Tribunale la possibilit\u00e0 di valutare, con il massimo rigore possibile e nell\u2019interesse esclusivo del minore, la capacit\u00e0 del convivente di assumere la responsabilit\u00e0 genitoriale, con i conseguenti doveri di mantenimento, assistenza e cura, solo perch\u00e9 di un determinato orientamento sessuale. Non bisogna trascurare, infatti, che l\u2019assunzione di questi compiti da parte del cd. genitore sociale avverrebbe in una situazione di fatto gi\u00e0 esistente in cui il minore avrebbe, in alternativa, un unico riferimento genitoriale ed \u00e8 gi\u00e0 stata riconosciuta, nella prassi, dai Tribunali dei minori attraverso il ricorso all\u2019art. 44 lett. d), della legge sull\u2019adozione.<\/p>\n<p>Infine, da credente impegnata nella Chiesa locale, aggiungo che proprio il Vangelo della Misericordia imporrebbe la massima delicatezza e rispetto umano nell\u2019affrontare temi cos\u00ec legati alla vita intima e affettiva delle persone e l\u2019astensione da alcun giudizio o condanna che possa ferirne la dignit\u00e0 o produrre inutili sofferenze.<\/p>\n<p>Monica Cocconi<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>fonte: <a href=\"http:\/\/ilborgodiparma.net\/web\/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1397:le-unioni-civili-tra-diritto-ed-etica&amp;catid=13:il-palco&amp;Itemid=34\"><u>http:\/\/ilborgodiparma.net\/web\/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1397:le-unioni-civili-tra-diritto-ed-etica&amp;catid=13:il-palco&amp;Itemid=34<\/u><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LE UNIONI CIVILI TRA DIRITTO ED ETICA Mi \u00e8 chiesto un commento sulla nuova disciplina sulle unioni civili, cd. 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