{"id":439,"date":"2010-08-11T09:07:18","date_gmt":"2010-08-11T08:07:18","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.altervista.org\/blog\/?p=439"},"modified":"2010-08-11T09:07:18","modified_gmt":"2010-08-11T08:07:18","slug":"11-agosto-2010-buon-ramadan-corte-costituzionale-e-regione-toscana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=439","title":{"rendered":"11 agosto 2010 &#8211; Buon Ramadan! &#8211; Corte Costituzionale e Regione Toscana"},"content":{"rendered":"<p><strong>Buon Ramadan!<\/strong><\/p>\n<p>Questa notte la comparsa della prima falce della luna crescente ha segnato l\u2019inizio del mese lunare del Ramadan. Comincio augurando buon Ramadan a coloro che lo celebrano e in particolare agli amici mussulmani che tante volte mi hanno augurato buon Natale.<\/p>\n<p>Avrei voluto soffermarmi un po\u2019 su questo argomento ma lo far\u00f2 i prossimi giorni quando, e se, le informazioni che sto raccogliendo mi consentiranno di riprendere anche una confusa ma importante notizia del Manifesto di ieri sull\u2019espulsione dei figli degli immigrati irregolari da Israele.<\/p>\n<p><strong>Corte Costituzionale. ASGI e immigrazione.<br \/>\n<\/strong>Oggi mi soffermo su una informazione \u2013 come il solito ben documentata \u2013 offerta dal prezioso sito dell\u2019Associazione Studi Giuridici sull\u2019Immigrazione, che trascriver\u00f2 integralmente a seguito di queste mie righe.<br \/>\nInnanzitutto constato con piacere che l\u2019ASGI \u00e9 entrata a far parte dell<strong>\u2019<\/strong>elenco delle associazioni legittimate ad agire nei procedimenti giudiziari anti-discriminazione su base etnico- razziale (Dipartimento per le Pari Opportunit\u00e0 &#8211; decreto 9 aprile 2010 in G.U. n. 180 dd. 04.08.2010). chi volesse saperne di pi\u00f9 pu\u00f2 farlo da <a href=\"http:\/\/www.asgi.it\/home_asgi.php?n=1125&amp;l=it\">qui<\/a>.<\/p>\n<p>Il fatto che, come che mi legge potr\u00e0 vedere fra poco, la Corte Costituzionale abbia respinto le eccezioni di incostituzionalit\u00e0 proposte dal Governo nei confronti di alcune norme della legge della Regione Toscana sull\u2019immigrazione non implica di per s\u00e9 l\u2019automatismo delle ricadute che vanno dalla regione ai comuni, ma non possono trascurare il livello di coinvolgimento dell\u2019opinione pubblica, e che, solo se esistono, trasformano norme positive in cultura e occasione di comportamenti virtuosi.<br \/>\nHo cercato di raccogliere queste briciole di positivit\u00e0 e ne ho scritto nel mensile locale Ho un sogno del mese scorso e poi trascritto nel mio pezzo del 20 luglio e che chi vuole pu\u00f2 leggere da <a href=\"http:\/\/diariealtro.altervista.org\/blog\/20-luglio-2010-letture-ho-un-sogno-e-confronti\/\">qui<\/a>.<\/p>\n<p>Purtroppo, almeno per la realt\u00e0 che io conosco- resta dominante il tristissimo disperante intreccio del rapporto politica \u2013 istituzioni -realt\u00e0 associative-opinione pubblica conformista al basso &#8230; ma per oggi basta cos\u00ec<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\">\u00a0<strong>dal sito dell\u2019ASGI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em>10.08.2010 \u00a0La legge della Regione Toscana sull\u2019integrazione degli immigrati \u00e8 in accordo con la Costituzione<\/em><\/p>\n<p><em>Con sentenza n. 269 depositata il 22 luglio 2010, la Corte Costituzionale ha respinto le eccezioni di incostituzionalit\u00e0 proposte dal Governo nei confronti di alcune norme della legge della Regione Toscana <\/em><em>09\/06\/2009, n. 29<\/em><em> <\/em><em>(\u201cNorme per l\u2019accoglienza, l\u2019integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana\u201d).<\/em><\/p>\n<p><em>Secondo la Corte Costituzionale, la norma della legge regionale toscana che prevede l\u2019estensione dell\u2019applicazione della normativa anche ai cittadini comunitari \u00e8 pienamente compatibile con la Costituzione in quanto le indicazioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva europea in materia di libera circolazione devono essere armonizzate con le norme dell\u2019ordinamento costituzionale italiano che sanciscono la tutela della salute, assicurano cure gratuite agli indigenti, l\u2019esercizio del diritto all\u2019istruzione e, comunque, attengono a prestazioni concernenti la tutela dei diritti fondamentali.<\/em><\/p>\n<p><em>La norma della legge regionale toscana che assicura a tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di permesso di soggiorno, l\u2019accesso agli interventi socio \u2013assistenziali urgenti e indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona, non eccede le competenze regionali in quanto interviene in una materia, quella dell\u2019assistenza sociale, ove \u00e8 prevista una competenza residuale esclusiva delle Regioni e comunque, tale norma \u00e8 volta ad assicurare il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza, per cui lo straniero \u00e8 titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce alla persona. In particolare, la Corte ricorda che con riferimento al diritto all\u2019assistenza sanitaria, esiste un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignit\u00e0 umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l\u2019attuazione di quel diritto\u201d.<\/em><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata pure l\u2019eccezione di incostituzionalit\u00e0 proposta dal Governo con riferimento a quella norma della legge regionale toscana che prevede il sostegno alla rete regionale di sportelli informativi per i cittadini stranieri nell\u2019ambito della sperimentazione avviata tra ANCI e Ministero dell\u2019Interno volta ad attribuire progressivamente le competenze ai Comuni per quanto riguarda l\u2019istruttoria relativa al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno. Secondo la Corte infatti, tale norma non incide sulla condizione giuridica dello straniero e la regolamentazione dell\u2019immigrazione, di competenza esclusiva dello Stato, ma semplicemente si limita a prevedere una forma di assistenza in favore degli stranieri presenti sul territorio regionale. Ugualmente infondata \u00e8 apparsa alla Corte l\u2019eccezione di incostituzionalit\u00e0 riferita alla norma regionale\u00a0 che afferma il diritto all\u2019iscrizione al Servizio sanitario regionale del richiedente\u00a0 asilo che abbia proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per il riconoscimento della protezione internazionale. Secondo la Corte, infatti, tale disposizione \u00e8 volta a riconoscere in favore dello straniero il diritto umano fondamentale alla salute oltrech\u00e9 \u00e8 pienamente compatibile con la legislazione nazionale in materia di immigrazione e asilo.<\/em><\/p>\n<p>Da <a href=\"http:\/\/www.asgi.it\/home_asgi.php?n=1126&amp;l=it\">qui<\/a> \u00e8 possibile risalire al sito dell\u2019ASGI e anche leggere integralmente \u00a0la sentenza della Corte Costituzionale.<\/p>\n<p><em><a href=\"http:\/\/www.asgi.it\/home_asgi.php?n=31&amp;l=it\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.asgi.it\/home_asgi.php?n=print&amp;id=1125&amp;type=news&amp;mode=print&amp;l=it\"><\/a><a href=\"http:\/\/www.asgi.it\/home_asgi.php?n=1125&amp;l=it##\"><\/a><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>11 agosto 2010 &#8211; Buon Ramadan! &#8211;<br \/>\ne ancora; La Corte Costituzionale dichiara non illeggittime le norme della legge della Regione Toscana \u201cNorme per l\u2019accoglienza, l\u2019integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana\u201d, gi\u00e0 conyestate dal Governo.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[16,17,31,32,34,46],"class_list":["post-439","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-migranti","tag-asgi","tag-associazioni","tag-istituzioni","tag-istituzioni-localregionali","tag-letture","tag-religioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/439","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=439"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/439\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=439"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=439"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=439"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}