{"id":4944,"date":"2017-04-04T13:22:00","date_gmt":"2017-04-04T13:22:00","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=4944"},"modified":"2017-05-31T05:06:05","modified_gmt":"2017-05-31T05:06:05","slug":"4-aprile-2017-minori-non-accompagnati-e-minori-fantasma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=4944","title":{"rendered":"4 aprile 2017   &#8211;   Minori non accompagnati e minori fantasma"},"content":{"rendered":"<p><em>\u00a0La numerazione fra parentesi quadre contiene note di documentazione che si possono leggere nel testo che segue. Ho spezzato l\u2019articolo per facilitarne la pubblicazione su facebook<\/em><\/p>\n<p><strong>Minori \u2018non accompagnati\u2019<\/strong><\/p>\n<p>La legge\u00a007\/04\/2017 n\u00b0 47\u00a0era stata approvata in via definitiva lo scorso 29 marzo.<br \/>\nSi tratta delle <strong>\u201cDisposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati\u201d <\/strong>[1]. La notizia \u00e8 molto buona. Speriamo lo sia anche l\u2019applicazione della legge. Si afferma trattarsi del primo provvedimento organico in Europa dedicato alla protezione di minorenni soli.<br \/>\nIl testo originario venne proposto nel mese di ottobre del 2013 dalla deputata Sandra Zampa che, a quanto mi consta, ne segu\u00ec attentamente l\u2019iter, assicurando un interesse pubblico e facendo s\u00ec che non affondasse nell\u2019indifferenza \u00a0e nel silenzio come spesso accade per le norme che riguardano i diritti dei soggetti fragili, che presentano una bassa contrattualit\u00e0 perch\u00e9 non favoriscono il successo di chi afferma occuparsi di loro.<br \/>\nComunque la legge \u00e8 stata approvata con 375 s\u00ec (maggioranza e 5 stelle), 13 no (lega) \u00a0e 41 astenuti (la cd &#8220;astensione critica&#8221; di Forza Italia, CoR e Fratelli d&#8217;Italia).<\/p>\n<p>Vorrei poter pensare che, se l\u2019impressionante e preoccupante numero di minori scomparsi dopo lo sbarco \u00e8 stato certamente un incentivo al lavoro del parlamento, si sia anche tenuto conto del principio del \u2018<strong>superiore interesse del minore\u2019<\/strong>, affermato nella Convenzione sui Diritti dell&#8217;Infanzia e dell&#8217;Adolescenza [2] approvata dall\u2019Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata con legge in Italia nel 1991.<\/p>\n<p><strong>Il diritto alla continuit\u00e0 affettiva<\/strong><\/p>\n<p>Negli anni pi\u00f9 recenti il problema dei minori e particolarmente dei bambini \u00e8 apparso pi\u00f9 volte nei mezzi che mi piacerebbe chiamare di informazione, se spesso non fossero di disinformazione; e in particolare se ne \u00e8 occupata la legge n. 173\/2015 \u00a0[3]\u00a0 che riconosce un importante principio, ovvero il diritto alla continuit\u00e0 dei rapporti affettivi dei minori in affido familiare, privilegiando quindi \u2013 quando si manifestino le condizioni per il passaggio dall\u2019affido all\u2019adozione \u2013 la certezza consolidata della famiglia affidataria.<br \/>\nQuando per\u00f2 venne approvata la legge sulle unioni civili [4] le urla scomposte e sconsiderate dell\u2019on. Giovanardi e altri suoi simili aprirono alla ricerca violenta e volgare del capro espiatorio da proporre come residuo trofeo a chi quella legge non voleva, identificando, nei figli di famiglie omossessuali, creature non degne della continuit\u00e0 affettiva e fu loro negata la stepchild adoption [5].<br \/>\nRestava cos\u00ec aperta la strada dell\u2019ineguaglianza del debole, abusato \u2013 nel quadro del diritto prima che in quello dell\u2019ineguaglianza sociale &#8211; come un deterrente in una strategia per ora vincente, buona per menti fanatiche.<\/p>\n<p><strong>I bambini fantasma per legge<\/strong><\/p>\n<p>Un passo fondamentale nella strada della affermazione della ineguaglianza del debole era stata l\u2019approvazione del cosiddetto \u2018pacchetto sicurezza\u2019 [6] sul cui punto specifico riguardante i minori l\u2019allora deputato on. Orlando nel 2011 aveva presentato un\u2019interrogazione parlamentare. Ne era stato sollecitato da Paola Schiratti,\u00a0 consigliera provinciale di Udine, una donna competente e capace di andare oltre la ricerca del consenso da valutarsi con la conta di voti ricercati comunque. Ora purtroppo Paola non c\u2019\u00e8 pi\u00f9.<br \/>\nA quella interrogazione aveva risposto il sottosegretario Michelino Davico (componente della Lega Nord) che, per il suo ruolo, non avrebbe potuto all\u2019epoca proporre beceri slogan (ricordo che siamo nel tempo del quarto governo Berlusconi, ministro dell\u2019Interno on. Maroni e la lega fa parte del governo).<br \/>\nEccone il testo : \u201c<em>Il Ministero dell\u2019Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novit\u00e0 introdotte dalla legge n. 94\/09 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni \u201cfittizi\u201d o di \u201ccomodo\u201d. <\/em><em> E\u2019 stato chiarito che l\u2019eventuale situazione di irregolarit\u00e0 riguarda il genitore e non pu\u00f2 andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarit\u00e0 di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarit\u00e0 di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l\u2019atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell\u2019ordinamento giuridico. <\/em><em>Il principio della inviolabilit\u00e0 del diritto del nato \u00e8 coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (artt. 2,3,30 ecc.), nonch\u00e9 con la tutela del minore sancita dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27\/05\/1991), in particolare agli artt. 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.<\/em> <em>Considerato che a un anno dall\u2019entrata in vigore della legge 94\/09 non risultano essere pervenute segnalazioni e\/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le disposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si \u00e8 ravvisata sinora la necessita di prospettare interventi normativi in materia. <\/em> <em>Il sottosegretario di stato (Miche1ino Davico)\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Resta misteriosa la ragione per cui, l\u2019opposizione ai \u2018matrimoni di comodo\u2019 ne comportasse l\u2019estensione dei danni a neonati, ridotti ad esistere a norma di circolare e non di legge. La mia interpretazione (che nessuna delle numerose persone con cui ho parlato ha mai smentito) \u00e8 che si attendesse il momento opportuno per far decadere anche la foglia di fico della circolare che venne immediatamente emanata per affermare ci\u00f2 che la legge diceva \u2026 ma questa \u00e8 solo un\u2019opinione mia [7].<\/p>\n<p>La storia per\u00f2 \u00e8 capace di ironie impreviste e nel 2011 il ricorso di una coppia verso l\u2019espulsione comminata al \u2018lui\u2019 (nordafricano senza permesso di soggiorno) approd\u00f2 alla Corte Costituzionale che riport\u00f2 il Cadice civile alla situazione precedente il 2009 e il permesso di soggiorno scomparve dalla lista dei documenti necessari per la richiesta di pubblicazioni matrimonio nell\u2019albo comunale\u00a0 [8].<br \/>\nRestava la penalizzazione dei neonati per rimediare alla quale \u00a0furono presentate due proposte di legge finalizzate a cancellare il vulnus introdotto dalla legge 94 ma nessuno si prese cura di sostenerne l\u2019iter e restarono inevase [9]<\/p>\n<p><strong>Parlamento incapace e opinione pubblica connivente<\/strong><\/p>\n<p>Le due proposte di legge che, se approvate, avrebbero potuto risolvere il problema furono ampiamente ignorate anche dai loro firmatari pur se inserite, dai presidenti di camera e senato, negli oggetti all\u2019attenzione delle rispettive commissioni Affari costituzionali. Il disinteresse dell\u2019opinione pubblica garant\u00ec la pigrizia e l\u2019insipienza parlamentare.<br \/>\nLo trovo cos\u00ec umiliante che non elenco neppure i tanti, troppi esempi che mi vengono alla mente, salvo uno dove al danno del silenzio si unisce la beffa di chi dichiara nella forma pi\u00f9 ufficiale il proprio interesse per la \u2018famiglia\u2019.<br \/>\nMi riferisco alla chiesa cattolica che nel 2015 celebr\u00f2 il Sinodo della famiglia, conclusosi con un ampio documento. In quel testo si considerano con attenzione le criticit\u00e0 della vita familiare, si elencano con\u00a0 puntualit\u00e0 i soggetti che pi\u00f9 soffrono di tali criticit\u00e0 e si voltano le spalle (in associazione con spalle laiche e altrettanto sciagurate) di fronte ai bambini cui, per il solo fatto di nascere da genitori con particolari caratteristiche burocratiche, la famiglia giuridicamente riconosciuta \u00e8 negata in parallelo all\u2019impossibilit\u00e0 di madri e padri di dichiararsi giuridicamente tali .[10].<br \/>\nQuando scoprii che il \u00a0\u2018segretario speciale del sinodo\u2019 era un arcivescovo di cui avevo stimato alcuni scritti (mons . Bruno Forte) gli mandai un messaggio e pochi giorni dopo trovai un suo articolo, molto chiaro anche sul problema della negazione del certificato di nascita, pubblicato su Il sole 24 ore del 28 giugno 2015 [11].<br \/>\nNei documenti sinodali non se ne trova traccia<\/p>\n<p><strong>Oggi: ancora uno spiraglio. Ottimismo esagerato? Probabilmente s\u00ec<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 presente nei documenti della commissione Affari Costituzionali del senato il ddl 2096 gi\u00e0 approvato dalla Camera che titola \u2018Disposizioni in materia di cittadinanza\u2019. Presente, ma ignorato da un anno almeno, nell\u2019art. 2 comma 3 contiene un passaggio che, se approvato, risolverebbe l\u2019ormai annoso problema dei bambini fantasma almeno per il futuro. [12]. Certamente i danni che quella noma produce non potranno essere rimediati per il passato mentre continuano ad avere il loro spazio di operativit\u00e0 nel presente.<\/p>\n<p><strong>Un tentativo organizzato di impegno civile<\/strong><\/p>\n<p>Di recente un\u00a0 gruppo di associazioni, sostenute nel loro impegno da alcuni cittadini, consiglieri comunali e assessori del Comune di Udine, ha inviato a mezzi di informazione nazionali e locali, nonch\u00e9 ai componenti della commissione Affari Costituzionali del senato, un comunicato che \u2013 in una specie di attivit\u00e0 condivisa del \u2018voltar le spalle- nessuno ha pubblicato. A futura e forse inutile memoria (se non della tristezza che provoca la fermezza del rifiuto) ne trascrivo il testo:<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Diritto al certificato di nascita<\/strong><\/p>\n<p>La condizione di irregolarit\u00e0 amministrativa propria oggi delle persone\u00a0 prive del permesso di soggiorno, mentre costruisce condizioni di significativa precariet\u00e0 sociale, condanna nuovi nati in Italia, figli di sans papier, all\u2019inesistenza\u00a0 giuridica per legge. Infatti\u00a0 una norma del cd. pacchetto sicurezza dell\u2019allora ministro Maroni (legge 94\/2009 art. 1 comma 22, lettera g) impone la registrazione della dichiarazione di nascita solo previa presentazione del permesso di soggiorno che, naturalmente, le persone irregolari non hanno, altrimenti non sarebbero tali.\u00a0 Una circolare, emanata contestualmente alla norma introdotta nel 2009, afferma invece essere possibile la registrazione della dichiarazione di nascita senza necessit\u00e0 di modifica della legge. Noi invece, consapevoli che il certificato di nascita rappresenta il fondamento dell\u2019esistenza riconosciuta giuridicamente, assicura un nome,\u00a0 l\u2019appartenenza familiare e la cittadinanza (oggi\u00a0 quella dei genitori)<strong>,<\/strong><\/p>\n<p><strong>chiediamo <\/strong><\/p>\n<p>con urgenza una modifica della legge che non pu\u00f2 essere sostituita dalla presenza di una circolare \u00a0che, per sua natura, pu\u00f2 essere disapplicata.<\/p>\n<p>Tanto ci impone la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e\u00a0 ratificata dall\u2019Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che all&#8217;articolo 7 dichiara \u00abIl fanciullo \u00e8 registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi\u00bb.<\/p>\n<p>Nel corso degli anni ogni proposta di modifica non assicur\u00f2 esito alcuno ma nel 2015 sembr\u00f2 profilarsi una svolta: la Camera approv\u00f2 la proposta di legge <em>\u201cDisposizioni in materia di cittadinanza\u201d <\/em>il cui art. 2 comma 3 corregge la norma del 2009. Trasmessa alla Commissione Affari Costituzionali del Senato il 13 ottobre 2015 come DDL 2092, dall\u2019aprile dello scorso anno la proposta non \u00e8 stata pi\u00f9 inserita nell\u2019ordine dei lavori.<\/p>\n<p>Agli organi legislativi nazionali ma anche alle istituzioni locali, alle associazioni interessate e ai singoli cittadini e cittadine chiediamo un impegno consapevole affinch\u00e9 possa essere finalmente riconosciuto\u00a0 dalla legge il diritto al certificato di nascita per tutti i bambini nati in Italia a prescindere dalla situazione giuridica dei genitori<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0La numerazione fra parentesi quadre contiene note di documentazione che si possono leggere nel testo che segue. Ho spezzato l\u2019articolo per facilitarne la pubblicazione su facebook Minori \u2018non accompagnati\u2019 La legge\u00a007\/04\/2017 n\u00b0 47\u00a0era stata approvata in via definitiva lo scorso 29 marzo. 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