{"id":5482,"date":"2018-01-04T06:00:40","date_gmt":"2018-01-04T06:00:40","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=5482"},"modified":"2018-01-04T06:00:40","modified_gmt":"2018-01-04T06:00:40","slug":"4-gennaio-2018-essere-minori-in-italia-un-saggio-del-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=5482","title":{"rendered":"4 gennaio 2018 &#8211; Essere minori in Italia &#8211; Un saggio del 2015"},"content":{"rendered":"<p><strong>Da figlio a bambino: il fanciullo come persona titolare di diritti <\/strong><br \/>\n<strong>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Luigi Fadiga<\/strong><br \/>\n(Garante per l\u2019infanzia e l\u2019adolescenza dell\u2019Assemblea legislativa dell\u2019Emilia-Romagna)<\/p>\n<p><strong>1. La CRC e la sua ratifica<\/strong><br \/>\nCon la legge n. 176 del 27 maggio 1991, il Parlamento italiano ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione sui Diritti del Fanciullo (Convention on the Rights of the Child adottata a New York il 20 novembre 1989, di s\u00e8guito CRC). Con il deposito degli strumenti di ratifica, avvenuto il 5 settembre 1991, la CRC ha acquisito il valore di legge dello Stato italiano. In forza degli obblighi internazionali cos\u00ec assunti dall&#8217;Italia, le sue disposizioni che non richiedono modifiche della legge interna sono immediatamente applicabili nel nostro Paese, e a loro volta le norme interne incompatibili con le disposizioni della CRC sono abrogate.<\/p>\n<p><strong>2. Un problema non solo linguistico<\/strong><br \/>\nIl testo ufficiale della CRC \u00e8 redatto in due lingue: inglese e francese. Il nostro legislatore si \u00e8 trovato subito di fronte a un problema: come tradurre in lingua italiana il termine inglese child,o il corrispondente francese enfant? Con la parola \u201cbambino\u201d? Ma la Convenzione si applica a tutto l&#8217;arco della minore et\u00e0 e dunque fino al diciottesimo anno. \u201cRagazzo\u201d? Ma sorge il problema inverso: non si pu\u00f2 chiamare ragazzo un bimbo di un anno, e meno che mai un neonato. \u201cMinorenne\u201d o \u201cminore\u201d? Ma quei sostantivi provengono da un aggettivo diminutivo e hanno un evidente sapore semantico riduttivo e limitativo. La scelta \u00e8 caduta cos\u00ec sul desueto termine \u201cfanciullo\u201d, che ricorda il libro Cuore e che a rigore non \u00e8 applicabile ai bambini piccolissimi, n\u00e9 ai giovani prossimi alla maggiore et\u00e0.<br \/>\nQuesta iniziale divagazione \u00e8 filologica solo in apparenza. Essa infatti cerca di dimostrare come nella lingua, nel diritto, nella cultura e nel costume italiani, non si disponga di un termine che designi (per usare le parole della CRC) \u201cogni essere umano avente un&#8217;et\u00e0 da zero a diciotto anni\u201d. In sostanza e paradossalmente si tratta di termini intraducibili, come intraducibile era la parola single, che \u00e8 entrata nell\u2019uso non potendo certo essere tradotta con \u201czitella\u201d, per di pi\u00f9 indeclinabile al maschile.<br \/>\nUn\u2019altra apparente divagazione deve essere fatta, non di carattere linguistico ma sociologico. La sociologia dell&#8217;infanzia (Saporiti, Sgritta, Qvortrup1) ha messo in luce che le persone minori dei diciotto anni rappresentano ormai l&#8217;unica fascia sociale debole priva di un sistema di rappresentanza. I minorenni non votano, non hanno sindacati, non hanno partiti politici, non hanno l&#8217;arma dello sciopero. Per questa fascia sociale la nostra lingua nemmeno possiede un termine appropriato. L&#8217;unica via che hanno i suoi appartenenti per far sentire la loro voce \u00e8 quella che passa attraverso il filtro degli adulti che per legge li rappresentano: genitori, tutori, organismi socio-assistenziali e simili.<br \/>\nLa voce del fanciullo \u00e8 quindi una voce necessariamente mediata, ma non da un interprete (che se sbaglia traduzione lo fa per insufficiente professionalit\u00e0), bens\u00ec da coloro che hanno su di lui un potere, quanto meno di fatto.<\/p>\n<p><strong>3. Figlio o persona minorenne?<\/strong><br \/>\nDal punto di vista giuridico si giunge a conclusioni analoghe. Infatti nel Libro primo del Codice civile e fino all\u2019entrata in vigore d.lgs. 154\/2013 (vale a dire fino al 7 febbraio 2014) il soggetto minorenne \u00e8 sempre stato preso in considerazione unicamente come figlio. Ci\u00f2 significa che egli \u00e8 stato ed \u00e8 pensato come membro di uno status (lo status filiationis), a prescindere dalla sua minore et\u00e0. E a questo proposito va ricordato che negli status le persone non sono considerate nella loro individualit\u00e0 ma come membri di un certo gruppo sociale (es.: lo status civitatis), cosicch\u00e9 \u00e8 la loro appartenenza al gruppo a determinarne diritti e doveri, e non il loro essere persona.<br \/>\nCaratteristica dello status filiationis \u00e8 una relazione intergenerazionale, che nel caso di figlio minorenne \u00e8 una relazione di subordinazione. Solo recentemente il bimillenario istituto giuridico della patria potestas \u00e8 stato messo in ombra dall\u2019art. 1 della legge 10 dicembre 2012 n.219 e dal d.lgs. 154\/2013 sopra citato. La riforma cos\u00ec operata ha abolito ogni differenza tra figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio (art. 316), e ha sostituito al termine \u201cpotest\u00e0\u201d quello di \u201cresponsabilit\u00e0\u201d. Ma soprattutto ha introdotto nel codice civile due norme di grandissimo rilievo, che aprono orizzonti nuovi anche all\u2019interprete. Si tratta dell\u2019art. 315 bis e dell\u2019art. 336 bis. Nel primo, accanto ai doveri del figlio verso i genitori si parla dei suoi diritti nei loro confronti: diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente nel rispetto delle sue capacit\u00e0, inclinazioni naturali e aspirazioni; diritto di crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti; diritto di essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano. Nel secondo, e cio\u00e8 nell\u2019art. 336 bis relativo al diritto all\u2019ascolto2, per la prima volta si prende in considerazione la persona minorenne in quanto tale, anche a prescindere dal suo status di figlio.<br \/>\nDunque, e contrariamente a quanto accadeva prima della recente riforma, il diritto all\u2019ascolto \u00e8 divenuto la via maestra che permette alla fascia sociale delle persone di minore et\u00e0 ed ai suoi singoli appartenenti di far sentire la loro voce e di esprimere in prima persona bisogni e desideri.<\/p>\n<p><strong>4. L\u2019ottica della CRC<\/strong><br \/>\nProprio quest\u2019ultimo \u00e8 l&#8217;approccio della CRC, dove il fanciullo \u00e8 preso in considerazione in quanto persona: egli \u00e8, come si \u00e8 detto, \u201cun essere umano avente un\u2019et\u00e0 da zero a diciotto anni\u201d, e in quanto tale \u00e8 titolare di diritti civili e sociali fin dalla nascita e a prescindere dal suo successivo (e in certa misura eventuale) status di figlio. Ne consegue che quei diritti valgono anche nei confronti degli altri membri del gruppo di appartenenza e possono essere fatti valere anche in contrasto o in conflitto con loro. Per di pi\u00f9, sin dai primissimi articoli viene sancito dalla CRC il criterio della preminenza dell\u2019interesse del minore (art. 3) e il dovere dei genitori di dare al fanciullo \u201cl\u2019orientamento e i consigli adeguati all&#8217;esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione\u201d. Viene cos\u00ec introdotto un dovere dei genitori che in qualche misura tocca le loro stesse scelte educative di fondo: chi pretende di educare il figlio come cosa propria e insindacabilmente si pone fuori dalla Convenzione e dai suoi obblighi.<br \/>\nA questo proposito una giurisprudenza coraggiosa portata avanti dai Tribunali per i minorenni della Calabria ordina l\u2019allontanamento dal nucleo familiare dei ragazzi appartenenti a famiglie della \u2018ndrangheta, sul presupposto che occorre sottrarli all\u2019influenza dei boss mafiosi, di per se stessa lesiva del diritto all\u2019educazione. A prescindere dagli aspetti procedurali, certamente complessi, la sostanziale conformit\u00e0 di tale giurisprudenza alla CRC non pu\u00f2 essere messa in dubbio.<br \/>\nIn tutt\u2019altro contesto e situazione ma con ottica non dissimile, assai di recente la Procura per i minorenni di Torino ha chiesto al Tribunale misure civili di protezione nei confronti di bambini collocati dai genitori fuori dalla famiglia in un convitto di una comunit\u00e0 Yoga. E a questo proposito va ricordato che a norma della legge 184\/1983 e s.m., i genitori non hanno pi\u00f9 il potere di collocare il figlio fuori della casa familiare, e che non \u00e8 consentito il ricovero dei minori in istituto.<\/p>\n<p><strong>5. Genitori e care givers<\/strong><br \/>\n\u00c8 da notare che, nel testo dell\u2019articolo 5 della CRC, le responsabilit\u00e0 \u201cdei tutori o di altre persone legalmente responsabili del fanciullo\u201dsono equiparate alle responsabilit\u00e0 dei genitori. Nel nostro diritto interno ci\u00f2 non avviene. I poteri del genitore nella qualit\u00e0 di legale rappresentante del figlio sono assai maggiori di quelli del tutore, che ha bisogno dell\u2019autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale per una lunga serie di atti considerati eccedenti l\u2019ordinaria amministrazione (cfr. artt. 374-375 cod. civ. in rel. all\u2019art. 320 stesso codice). Parallelamente, i controlli sull\u2019esercizio della potest\u00e0 sono assai meno invasivi di quelli sull\u2019esercizio della tutela, e sono sempre controlli ex post e mai ex ante. Occorre cio\u00e8 che la condotta del genitore abbia prodotto un grave pregiudizio del figlio (art. 330) o sia comunque pregiudizievole al figlio (art. 333), e dunque occorre che un danno si sia gi\u00e0 verificato. Manca infatti nel nostro diritto la nozione di enfant en danger propria del diritto minorile francese, dove il pericolo di pregiudizio \u00e8 sufficiente a legittimare un intervento preventivo di protezione.<br \/>\nCi\u00f2 si spiega con la radicata presunzione che le scelte dei genitori siano sempre coincidenti con l\u2019interesse del figlio, fatta eccezione per quelle di carattere patrimoniale. Per queste infatti l\u2019art. 320 cod. civ., rubricato significativamente \u201cRappresentanza e amministrazione\u201d, prevede in modo esplicito l\u2019ipotesi del conflitto di interessi patrimoniali e la conseguente nomina di un curatore speciale da parte del giudice tutelare. Manca invece nel codice civile analoga esplicita previsione per il conflitto di interessi non patrimoniali, e la giurisprudenza di merito ha dovuto sudare non poco per dare spazio a questa ipotesi, che nella nostra societ\u00e0 attuale \u00e8 ben pi\u00f9 frequente e non meno pregiudizievole dell\u2019altra.<br \/>\nLo squilibrio \u00e8 diretta conseguenza di un diritto minorile e di famiglia incapaci di rinnovarsi secondo un disegno organico di largo respiro, capaci invece e soltanto di interventi settoriali incompleti e non coordinati. Ne \u00e8 un buon esempio la meccanica sostituzione del termine \u201cpotest\u00e0 genitoriale\u201d con quello di \u201cresponsabilit\u00e0 genitoriale\u201d, operato dal d.lgs. 2013 n. 154 in attuazione della delega di cui alla l. 2012 n. 219 senza che vi sia stata una contestuale ridefinizione generale dei doveri e poteri dei genitori. L\u2019equivalenza genitori\/care givers di cui vi \u00e8 traccia nella CRC \u00e8 invece diretta conseguenza di un approccio tutto basato sul diritto della persona di minore et\u00e0 ai diritti primari di essere curato ed educato, e quindi di un approccio costruito su una relazione di responsabilit\u00e0 e non su una relazione di potere.<\/p>\n<p><strong>6. Freni e acceleratori<\/strong><br \/>\nNel nostro Paese l\u2019adeguamento della normativa interna diretta alla integrale applicazione della CRC \u00e8 caratterizzata da grande lentezza. Basti considerare che risale al 1975 l\u2019ultima riforma organica del diritto di famiglia, e che gli interventi successivi \u2013 compresi quelli pi\u00f9 recenti \u2013 hanno tutti un approccio parziale e di settore. Esistono fattori frenanti che rallentano il processo evolutivo del nostro diritto, e gli impediscono di tenere il passo con i profondi mutamenti dei modelli familiari che sono in atto. Si tratta di fattori di ordine culturale sociale e politico, tra i quali \u00e8 oggettivamente difficile trovare una scelta sufficientemente condivisa. E d\u2019altra parte esistono anche fattori di accelerazione, che si sviluppano nella giurisprudenza e nell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019interprete.<br \/>\nTra i freni si possono individuare due percorsi che vanno in senso contrario alla CRC o quanto meno al suo spirito: quello del figlio come \u2018dono\u2019 e quello del figlio come \u2018diritto\u2019. Il primo non \u00e8 privo di suggestioni positive. Esso tuttavia ha dei rischi, perch\u00e9 trova radici nella concezione tradizionale della potest\u00e0 genitoriale e ne rappresenta in certo modo l\u2019ultimo stadio: da figlio come \u2018propriet\u00e0 privata\u2019 a figlio come \u2018forza militare\u2019 o \u2018forza lavoro\u2019; da figlio come \u2018erede\u2019 e \u2018continuatore della stirpe\u2019, o come \u2018aiuto per la vecchiaia\u2019 a figlio come \u2018dono\u2019. Nessuna di queste immagini considera prioritaria la persona, e la stessa immagine del dono evoca necessariamente la res, cio\u00e8 la cosa che viene donata, della quale si diventa domini a tutti gli effetti.<br \/>\nIl secondo percorso che si sviluppa in senso contrario alla CRC e ne costituisce un freno \u00e8 pi\u00f9 insidioso. Esso infatti porta alla conseguenza che il figlio va considerato come un diritto, cosicch\u00e9 il desiderio di genitorialit\u00e0 si trasforma in un \u2018diritto alla genitorialit\u00e0\u2019. Si tratta di un radicale capovolgimento di prospettiva, che trova causa nella nozione di salute cos\u00ec come intesa e proposta dall\u2019Organizzazione Mondiale della Sanit\u00e0, vale a dire una condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto assenza di malattia o di infermit\u00e0. In una definizione cos\u00ec vasta, che per certi versi evoca quella del diritto alla felicit\u00e0 della Costituzione degli Stati Uniti d\u2019America, trova largo spazio il concetto di fertilit\u00e0\/infertilit\u00e0 e di ogni possibile rimedio. Gli enormi progressi della biologia e della riproduzione assistita rinforzano questa nuova concezione del figlio come diritto, che reifica il fanciullo ancor di pi\u00f9 della concezione del figlio come dono. Essa meriterebbe riflessioni ben maggiori di quante se ne facciano. Ma una prima riflessione \u00e8 agevole: in questo quadro, la nozione di fanciullo cos\u00ec come intesa dalla CRC acquista un\u2019importanza ancora maggiore: non basta pi\u00f9 parlare di diritti del figlio, occorre parlare di diritti del fanciullo.<\/p>\n<p><strong>7. Qualcosa si muove<\/strong><br \/>\nSarebbe sbagliato tacere dei segnali di attenzione che provengono dalla giurisprudenza a questo proposito. Il primo e il pi\u00f9 lontano va individuato nella notissima sentenza 2002\/1 della Corte costituzionale, che ha riconosciuto al minorenne la qualit\u00e0 di parte in senso sostanziale nei procedimenti civili che lo riguardano. Si tratta di una decisione che ha indicato al legislatore il percorso mancante, e che ha aperto all\u2019interprete larghi spazi non ancora del tutto utilizzati. Il pi\u00f9 recente segnale pu\u00f2 invece essere indicato nella giurisprudenziale di legittimit\u00e0 e di merito concernente il cosiddetto \u201cdanno endo-familiare\u201d.<br \/>\nLa nozione di danno endo-familiare, e cio\u00e8 della responsabilit\u00e0 aquiliana nei rapporti familiari, \u00e8 oggetto di una profonda rielaborazione diretta alla tutela dei diritti fondamentali della persona. La Corte di Cassazione con la sentenza 2013\/26205 e da ultimo con la sentenza 3070\/2015 ha confermato la condanna di un padre al risarcimento del danno con decorrenza dalla nascita a favore dei figli che non aveva voluto riconoscere come suoi, rifiutando la responsabilit\u00e0 di dare loro assistenza morale e materiale. I giudici di legittimit\u00e0 hanno precisato che la privazione degli elementi fondanti dei doveri di solidariet\u00e0 del rapporto di filiazione costituisce una grave violazione dell&#8217;obbligo costituzionale sancito dall\u2019art. 30 della Costituzione \u201cnel senso rafforzato dall&#8217;integrazione con la fonte costituzionale costituita dal diritto dell&#8217;Unione europea e dalla Convenzione di New York del 20.11.89 ratificata con L. 176 del 1991 sui diritti del fanciullo\u201d. Pertanto, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole (nella specie il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio per lunghi anni) non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma pu\u00f2 integrare gli estremi dell&#8217;illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti. E questo perch\u00e9 \u201cil diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato, nei confronti di entrambi i genitori, \u00e8 sorto fin dalla sua nascita\u201d: preesiste dunque allo status di figlio e ha riguardo soltanto al suo essere persona titolare di diritti.<\/p>\n<p><strong>8. Diritti ma anche doveri<\/strong><br \/>\nTra i freni che in qualche modo si frappongono a una piena e convinta attuazione nel nostro Paese della CRC e dei suoi principi sui diritti del fanciullo va messa l\u2019obiezione di quanti non riescono a condividere un approccio alle nuove generazioni basato sui diritti e non anche sui doveri, e vedono specialmente nei diritti di libert\u00e0 di pensiero, di coscienza e di religione un attentato alle responsabilit\u00e0 educative dei genitori.<br \/>\nCirca quest\u2019ultimo aspetto, se \u00e8 vero che la CRC delinea un tipo di \u201cfanciullo\u201d che non ci \u00e8 familiare, occorre per\u00f2 sottolineare che l\u2019art. 14 della stessa CRC riafferma il diritto-dovere dei genitori di guidare il fanciullo nell\u2019esercizio di quei diritti in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacit\u00e0; che per l\u2019art. 29 l\u2019educazione del fanciullo deve avere tra l\u2019altro come finalit\u00e0 quella di sviluppare in lui il rispetto dei diritti dell\u2019uomo e il rispetto dei genitori e altres\u00ec quella di prepararlo ad assumere le responsabilit\u00e0 della vita. Dunque, come gi\u00e0 rilevava un maestro del diritto minorile, Carlo Alfredo Moro, la CRC non \u00e8 soltanto un codice di norme giuridiche, bens\u00ec un vero programma pedagogico di educazione alla libert\u00e0 e alla responsabilit\u00e0 basata sul rispetto: e in quest\u2019ottica riesce molto difficile non condividerla.<br \/>\nSi aggiunga che nel contesto italiano, per una serie di tradizioni e ragioni culturali cui si sono ora aggiunte ragioni economiche, l\u2019uscita dei figli dalla famiglia avviene con fortissimo ritardo rispetto agli altri paesi europei. Secondo i dati del censimento del 1991 il 91% dei giovani maschi di 20-24 anni e il 75% delle giovani donne della stessa fascia di et\u00e0 si trovava ancora nella casa dei genitori. Appena il 3% dei maschi e il 2% delle donne vivevano soli. Negli ultimi censimenti (2001 e 2011) il fenomeno risulta in espansione. Cifre di questa chiarezza mostrano che nelle giovani generazioni di italiani \u00e8 presente una forte resistenza all\u2019assunzione di responsabilit\u00e0 proprie della vita adulta, e una conseguente spinta al rinvio di quel momento. Ovvio che la crisi economica abbia favorito il fenomeno, che tuttavia ha radici pi\u00f9 profonde e strutturali.<br \/>\nCirca l\u2019obiezione che la CRC concede diritti ma si dimentica dei doveri, la risposta \u00e8 pi\u00f9 facile. Basta infatti notare (e far notare) che se io ho diritto al gioco e al riposo, anche l\u2019altro ha uguale diritto; se io ho diritto a non essere oggetto di derisione o di atti di bullismo, anche il mio compagno di banco ha lo stesso diritto; che se io ho diritto a non essere discriminato per motivi di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione o di qualsiasi altra mia diversit\u00e0, uguale diritto hanno tutti i miei compagni di scuola e ciascuno di essi.<br \/>\nPer concludere su questo punto, un\u2019educazione alla libert\u00e0 comporta necessariamente consapevolezza di responsabilit\u00e0 e di reciprocit\u00e0: cosicch\u00e9, insieme ai diritti del fanciullo, essa ne riafferma e ne rafforza tutti i doveri.<\/p>\n<p><strong>9. Ruolo dei garanti<\/strong><br \/>\nNon molti anni addietro, nel 2006, in tutto il nostro Paese erano appena tre i Garanti regionali per l\u2019infanzia e l\u2019adolescenza: quelli del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, e delle Marche. Da allora sono pi\u00f9 che quintuplicati, e ormai solamente la Sicilia, la Sardegna e il Piemonte con la Valle d\u2019Aosta ne sono privi. Un simile sviluppo deve fare riflettere sulle sue ragioni e sulle sue prospettive.<br \/>\nQuanto alle prime, alcune sembrano da sottolineare. In primo luogo, si \u00e8 verificato nel Paese un progressivo aumento di conoscenza e di consapevolezza dei nuovi diritti del fanciullo sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite e dell\u2019esigenza di dar loro concreta attuazione sul territorio regionale. Un forte stimolo in questa direzione \u00e8 stato dato dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, \u201cDiritto del minore ad una famiglia\u201d, che ha riaffermato tra l\u2019altro il dovere delle Regioni di sostenere i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l\u2019abbandono; di promuovere iniziative di formazione dell\u2019opinione pubblica sull\u2019affidamento e l\u2019adozione; di organizzare corsi di aggiornamento professionale degli operatori sociali (art. 1, co. 3). Anche la legge 8 novembre 2000 n. 328, \u201cLegge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali\u201d, ha contribuito nel senso predetto. In Emilia-Romagna va ricordata la l.r. 12 marzo 2003 n. 2, \u201cNorme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali\u201d.<br \/>\nQuanto alle seconde, e pi\u00f9 in generale, alcuni fattori hanno fatto emergere l\u2019esigenza di specifiche figure di garanzia per l\u2019infanzia e l\u2019adolescenza. Tra questi il rapido mutamento dei modelli familiari; il progressivo sganciamento del rapporto genitore-figlio dall&#8217;appartenenza genetica; la presa di coscienza che il bambino \u00e8 persona titolare di diritti prima ancora di essere figlio; che pu\u00f2 esservi conflitto di interessi anche non patrimoniali tra diritti del figlio e genitore legale rappresentante; che la rigida presunzione di coincidenza tra volont\u00e0 del genitore e diritti del figlio si \u00e8 fatta sempre pi\u00f9 debole.<br \/>\nInfine, la necessit\u00e0 di mantenere una stretta interazione tra protezione socio-assistenziale, protezione giudiziaria e territorio ha accelerato il processo. Quell\u2019interazione infatti, gi\u00e0 assicurata dai poteri ufficiosi attribuiti fin dal 1983 al tribunale per i minorenni, era stata fortemente compromessa dalla legge 149\/2001 con l\u2019attribuzione al solo pubblico ministero minorile dei poteri di iniziativa in materia di stato di abbandono.<br \/>\n\u00c8 recente la nomina del garante infanzia della Regione Lombardia, cosicch\u00e9 si pu\u00f2 ritenere ormai prossimo il completamento della rete dei garanti regionali. Ci\u00f2 costituisce un segnale preciso della rilevanza acquisita da queste figure e delle prospettive di sviluppo che esse possono avere nell&#8217;ambito del sistema pubblico di protezione dell&#8217;infanzia e dell&#8217;adolescenza. La legge 12 luglio 2011 n. 112, istitutiva dell\u2019Autorit\u00e0 garante nazionale per l\u2019infanzia e l\u2019adolescenza, ha previsto una Conferenza nazionale composta da tutti i Garanti regionali o da altre figure analoghe. Ad essa spetta il compito di promuovere linee comuni di azione in materia di tutela dei diritti dell\u2019infanzia e dell\u2019adolescenza e di individuare forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore et\u00e0 a livello nazionale e regionale.<\/p>\n<p><strong>10. Possibili prospettive<\/strong><br \/>\nLa domanda che ci si deve porre a questo punto sembra essere la seguente: potrebbe l\u2019accelerazione dei cambiamenti nei modelli familiari e nel comportamento delle giovani generazioni favorire la presa di coscienza che le persone minori di et\u00e0 sono titolari di diritti prima ancora di diventare giuridicamente figli?<br \/>\nLa risposta non \u00e8 semplice. Il processo sociale e culturale sintetizzato nel titolo di quese note (\u201cDa figlio a bambino\u201d) non pare arrestabile, ma lasciato a se stesso non \u00e8 esente da rischi anche gravi di far retrocedere anzich\u00e9 avanzare i diritti delle persone di minore et\u00e0, e specialmente di quelle della prima e primissima infanzia. La scienza offre ormai la possibilit\u00e0 di costruirsi un figlio su misura, scegliendone a priori le caratteristiche psicosomatiche e anche genetiche, attraverso la selezione dei donatori di gameti. \u00c8 una possibilit\u00e0 assai vicina a inquietanti nuove forme di selezione della \u201crazza\u201d.<br \/>\nTutto ci\u00f2 comporta l&#8217;esigenza di studiare e sperimentare, per le persone minori dei diciotto anni e per i loro diritti, forme di protezione pi\u00f9 appropriate e pi\u00f9 adeguate ai tempi. Un ruolo importante portebbe essere svolto in questo dalle nuove figure di garanzia. Il legislatore potrebbe riconoscere ai Garanti regionali per l&#8217;infanzia e l&#8217;adolescenza il ruolo e le funzioni di tutori pubblici dei minorenni, con facolt\u00e0 del giudice di deferire a loro la tutela. Nella Regione Veneto sono state fatte esperienze a tale riguardo. Altro campo di sviluppo \u00e8 quello della curatela. Anche l\u00e0 dove il genitore conserva la rappresentanza legale del figlio, si possono verificare conflitti di interesse tali da giustificare la nomina di un curatore, e la necessit\u00e0 di una sua costituzione in giudizio. L\u2019ufficio del Garante regionale potrebbe svolgere questo compito.<br \/>\nUn ulteriore possibile scenario, che tuttavia presuppone modifiche a livello di normativa statale, \u00e8 la legittimazione dei garanti regionali ad intervenire nei procedimenti penali dove il minore \u00e8 vittima. A questo proposito si ricorda che gi\u00e0 l&#8217;art. 3 della legge regionale 2005 nr. 9 dell\u2019Emilia-Romagna prevede la facolt\u00e0 del Garante dell&#8217;infanzia e dell&#8217;adolescenza di intervenire nei procedimenti amministrativi ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini o ragazzi, di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti. Ma pi\u00f9 ancora si ricorda che gli artt. 91 e segg. Cod. proc. pen. conferiscono agli enti che hanno finalit\u00e0 di tutela degli interessi lesi dal reato il potere di esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facolt\u00e0 attribuiti alla persona offesa dal reato. Non parrebbe fuori luogo dunque una norma di legge dello Stato che riconoscesse ai garanti regionali, nella loro qualit\u00e0 di enti pubblici di garanzia, poteri analoghi.<br \/>\nLe prospettive di sviluppo delle figure di garanzia per l\u2019infanzia e l\u2019adolescenza sopra indicate non sono certo esaustive. Disegnare un sistema che favorisca uno sviluppo corretto dei diritti delle persone di minore et\u00e0 richiede un approccio di ampio respiro, impossibile in questa sede. Tuttavia, va sottolineato che quelle prospettive, come ogni altra proposta in questo campo, sono condizionate dai risultati raggiunti in questa prima fase di operativit\u00e0 dai garanti regionali, dagli ostacoli che hanno incontrato, e dal tipo di sviluppo che potranno avere nei prossimi anni quelle figure specializzate. La partita rimane aperta: ma sarebbe un peccato perdere questa occasione senza averla adeguatamente coltivata e sperimentata.<\/p>\n<p><em>1 Si vedano: A. Saporiti, G.B. Sgritta, La staffetta \u2013 una ricerca sui rapporti generazionali, Roma, ed. Lavoro, 1997; G.B. Sgritta, La condizione dell\u2019infanzia. Teorie, politiche, rappresentazioni sociali, Milano, FrancoAngeli, 1988; J. Qvortrup, Social Studies of Childhood Developments since the 1980s, relazione tenuta a Firenze, Istituto degli Innocenti, il 24 novembre 2009 in occasione del Seminario in memoria di Angelo Saporiti sul tema \u201cI diritti di bambini e ragazzi a vent\u2019anni dalla Convenzione Onu\u201d.<\/em><br \/>\n<em>2 Si veda al riguardo il contributo di Francesca Baraghini in questo Forum.<\/em><\/p>\n<p>Jura Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, ISSN 1826-8269<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.juragentium.org\/forum\/infanzia\/it\/fadiga.html\">http:\/\/www.juragentium.org\/forum\/infanzia\/it\/fadiga.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Da figlio a bambino: il fanciullo come persona titolare di diritti \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Luigi Fadiga (Garante per l\u2019infanzia e l\u2019adolescenza dell\u2019Assemblea legislativa dell\u2019Emilia-Romagna) 1. La&nbsp; <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=5482\" title=\"Read more 4 gennaio 2018 &#8211; Essere minori in Italia &#8211; Un saggio del 2015\">Read more &raquo;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-5482","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-minori"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5482","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5482"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5482\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5483,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5482\/revisions\/5483"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5482"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5482"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5482"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}