{"id":5647,"date":"2018-03-30T13:29:12","date_gmt":"2018-03-30T13:29:12","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=5647"},"modified":"2018-03-30T13:29:12","modified_gmt":"2018-03-30T13:29:12","slug":"30-marzo-2018-qualche-nota-sulle-elezioni-di-fine-aprile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=5647","title":{"rendered":"30 marzo 2018 &#8211; Qualche nota sulle elezioni di fine aprile."},"content":{"rendered":"<p>Il 28 marzo la consigliera regionale del FVG Silvana Cremaschi proponeva un indovinello sulla sua pagina facebook. Eccolo qui:<br \/>\n\u00ab<em>Sapete che in comune voterete con il sistema della doppia preferenza di genere (un uomo ed una donna) ed invece in regione no<\/em>? \u00bb.<br \/>\nNe seguivano numerose condivisioni e commenti (in cui la dr. Cremaschi interveniva in forma di dialogo avendo chiaramente presente anche il discrimine di sesso su cui insistevano altri commenti) finch\u00e9 un interlocutore non proponeva una battuta sintetica (o sbrigativa?) dal tono risolutivo. Eccola<br \/>\n<strong>\u00abIn politica si deve guardare solo alle capacit\u00e0. E agire di conseguenza. Punto.\u00bb<\/strong><br \/>\nIo privilegio il riferimento alla competenze (verificabili) che alle capacit\u00e0 (che pur se affermate restano un termine ambiguo) ma fermiamoci al punto.<br \/>\nPunto? Il punto, secondo l\u2019Enciclopedia Treccani, \u00e8 \u00abil pi\u00f9 forte tra i segni di punteggiatura. Indica una netta interruzione del discorso e si colloca a conclusione di una frase o un periodo\u00bb.<br \/>\nNe \u2018Il portale della grammatica italiana\u2019 l\u2019argomento \u00e8 ripreso con una precisazione interessante: \u00abIl punto (o punto fermo) indica generalmente una pausa forte all\u2019interno del discorso, alla fine di una frase di senso compiuto. Se dichiara un cambio di argomento, \u00e8 seguito dall\u2019a capo. La sua nettezza rende il discorso pi\u00f9 frammentario, sincopato. I periodi diventano brevi e la sintassi semplice, condizioni necessarie, ad esempio, per non affaticare la vista del lettore nella scrittura sul web.\u00bb [Fonte 1]<br \/>\nScusandomi per la mia irrispettosa trascuranza del \u2018punto\u2019, azzardo la mia risposta all\u2019indovinello: \u00ab<em>conosco la doppia modalit\u00e0 per cui in Friuli Venezia Giulia l\u2019espressione del voto si svolge, nella stessa giornata, con due modalit\u00e0 diverse per cui si pu\u00f2 esprimere la doppia preferenza di genere nella scheda riguardante le elezioni comunali ma non in quella riguardante la scheda delle elezioni regionali. Il che non \u00e8 buona cosa in una situazione in cui la chiarezza dovrebbe essere massima nella semplicit\u00e0 (che non \u00e8 semplificazione)<\/em>\u00bb.<br \/>\nL\u2019indicazione della modalit\u00e0 della doppia preferenza di genere per le elezioni comunali si trova nella circolare regionale \u201coggetto: circolare 1\/el elezioni comunali 2017 &#8211; Principali novit\u00e0 introdotte dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19. Gli articoli da 8 a 10 della legge regionale 19\/201\u201d [Fonte 2]<br \/>\nPoich\u00e9 la circolare che ho citato non nomina la regione, nella scheda che ci verr\u00e0 consegnata per votare non sar\u00e0 possibile esprimere la preferenza di genere. \u00a0 \u00a0 \u00a0 Qui considero solo gli aspetti formali della questione, non propongo soluzioni che possano far pensare, come qualcuno teme, alla \u2018discriminazione inversa\u2019 [Fonte 3]<\/p>\n<p><strong>Una deroga al punto<\/strong><br \/>\nLascio perdere la precariet\u00e0 del buon senso, fondato sul pensiero che la tradizione automaticamente assicura e consente di esprimere, e faccio riferimento alla Costituzione.<br \/>\nDice l\u2019art. 3 (Ne riporto il testo dal sito del Senato che, fra parentesi quadra, indica gli articoli successivi ai singoli principi fondamentali della Costituzione \u2013 art. 1-12), consentendoci di trovare con tutta rapidit\u00e0 agli articoli conseguenti citati:<\/p>\n<p>\u201cTutti i cittadini hanno pari dignit\u00e0 sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.<br \/>\nE` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l&#8217;effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all&#8217;organizzazione politica, economica e sociale del Paese\u201d.<\/p>\n<p>Il termine \u2018pari opportunit\u00e0\u2019 compare nell\u2019art. 51 (Onore alla competenza delle madri e dei padri costituenti che ne riconobbero il significato nel 1946) [Fonte 4], nel quadro di quella sovranit\u00e0 che appartiene al popolo (quindi al contesto di realt\u00e0 in cui tutte e tutti abbiamo responsabilit\u00e0 e il diritto ad esprimerci anche su questo piano, \u2018nelle forme e nei limiti della Costituzione\u201d \u2013 art. 1).<\/p>\n<p><strong>Una storia che \u00e8 cominciata ma non \u00e8 finita<\/strong><br \/>\nIncrociamo allora la realizzazione della modalit\u00e0 della doppia preferenza di genere con le norme attente alle \u2018pari opportunit\u00e0\u2019 (sia esplicitato il termine o meno) e facciamo mente locale alle leggi che riguardano le donne.<br \/>\nCi possiamo servire di un ampio elenco<br \/>\n\u201cDonne: date che ci riguardano, una cronologia di leggi dal 1902 ad oggi\u201d<br \/>\nE\u2019 un testo molto interessante di facile accesso [Fonte 5] che ci consente di considerare le varie norme che hanno dato significato ed efficacia ai principi affermati nella costituzione.<br \/>\nPer l\u2019elenco lascio voce al sito che ho linkato in calce.<br \/>\nNon voglio per\u00f2 trascurare un aspetto di questa storia che ritengo dirimente.<br \/>\nPer constatare l\u2018abolizione del delitto d\u2019onore\u2019 e del matrimonio riparatore\u2019 fu necessario aspettare molti anni finch\u00e9 non intervenne la \u201cLegge 5 agosto 1981, N. 442. Abrogazione della rilevanza penale della causa d\u2019onore e del matrimonio riparatore\u201d [Fonte 6]<br \/>\nQuella legge abrogava l\u2019Articolo 587 Codice penale ((R.D. 19 ottobre 1930, n.1398 &#8211; Omicidio e lesione personale a causa di onore).<\/p>\n<p><strong>Onore di chi?<\/strong><br \/>\nPer capirlo bisogna leggerne il testo<br \/>\nArticolo abrogato dall&#8217;art. 1, della L. 5 agosto 1981, n. 442<br \/>\n\u00abChiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell&#8217;atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d&#8217;ira determinato dall&#8217;offesa recata all&#8217;onor suo o della famiglia, \u00e8 punito con la reclusione da tre a sette anni.<br \/>\nAlla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.<br \/>\nSe il colpevole cagiona, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 582 e 583 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale deriva la morte, la pena \u00e8 della reclusione da due a cinque anni.<br \/>\nNon \u00e8 punibile chi, nelle stesse circostanze, commette contro le dette persone\u00bb<br \/>\nLa donna \u2013 in questa norma e soprattutto nella cultura che ne era fondamento &#8211; non \u00e8 persona ma oggetto (moglie, figlia, sorella) da sventolare puro ed illibato per l\u2019onore della famiglia, del territorio, del sesso femminile in genere la cui prima virt\u00f9 doveva essere la \u2018modestia\u2019 .<br \/>\nIn sostanza la donna si manifesta come contenitore dell\u2019onore altrui.<br \/>\nAttenzione: l\u2019articolo di legge in vigore fino al 1981 tratta della violenza agita dal \u2018vendicatore\u2019 non di quella subita dalla donna (si usa infatti il termine \u2018relazione illegittima\u2019 su cui si fonda la volgarit\u00e0 dell\u2019espressione ancora in uso \u2018lei ci stava\u2019, per i raffinati \u2018vis grata puellae\u2019, meno in uso).<br \/>\nPer maggior precisazione fu necessario attendere la legge sulla violenza sessuale (1996) [Fonte 7]<br \/>\nQuando la si cita non bisogna mai dimenticare Franca Viola che apr\u00ec coraggiosamente la strada \u2013 lunga e tutt\u2019altro che piana \u2013 a questa norma, rifiutando il \u2018matrimonio riparatore\u2019 nel 1965.<br \/>\nMe ne sono interessata pi\u00f9 volte nel mio blog. Il primo articolo \u00e8 datato 2 febbraio 2011 [Fonte 8].<br \/>\nSe la donna \u00e8 riconosciuta a pieno titolo persona nel 1996 sarebbe un azzardo imprudente pensare che le scelte costruite nel corso di cinquant\u2019anni non fossero inficiate dalla lacuna concettuale che l\u2019assenza del riconoscimento della pregnanza del termine \u2018persona\u2019 comporta.<br \/>\nE pensare oggi a una specie di rivolgimento culturale totale sarebbe ingenuo (e l\u2019ingenuit\u00e0 negli adulti \u00e8 una colpa) perch\u00e9 la radice del pregiudizio non \u00e8 spenta. Ce lo dicono le cronache e l\u2019esperienza ci testimonia quanto sia importate una voce di donne nelle istituzioni.<br \/>\nPunto, nel rispetto della grammatica ad indicare la fine dello scritto di oggi, non come pugno su un tavolo ad affermazione di uno slogan autoritario ma non autorevole.<\/p>\n<p>FONTI<\/p>\n<p>Fonte 1:<a href=\"http:\/\/www.grammatica-italiana.it\/punto-fermo.html\"> http:\/\/www.grammatica-italiana.it\/punto-fermo.html<\/a><\/p>\n<p>Fonte 2: <a href=\"http:\/\/autonomielocali.regione.fvg.it\/aall\/export\/sites\/default\/AALL\/Elezioni\/elezioni2017\/allegati\/circolari\/01_Novitx_LR_19_13.pdf\">http:\/\/autonomielocali.regione.fvg.it\/aall\/export\/sites\/default\/AALL\/Elezioni\/elezioni2017\/allegati\/circolari\/01_Novitx_LR_19_13.pdf<\/a><\/p>\n<p>Fonte 3. Pi\u00f9 nota con il termine inglese \u2018reverse discrimination\u2019 di cui non ho trovato una convincente definizione italiana. Riporto quindi quella inglese: \u201cthe act of giving advantage to those groups in society that are often treated unfairly, usually because of their race, sex, or sexuality\u201d<br \/>\nhttps:\/\/dictionary.cambridge.org\/it\/dizionario\/inglese\/reverse-discrimination<\/p>\n<p>Fonte 4. Le pari opportunit\u00e0 sono un principio giuridico inteso come l&#8217;assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilit\u00e0, et\u00e0, orientamento sessuale o politico.<br \/>\nRicordo che le \u2018pari opportunit\u00e0 vengono chiamate anche \u2018azioni positive\u2019<\/p>\n<p>[Fonte 5] www.uilsgk.it\/79\/public\/pariopportunita\/leggi_donne_dal_1900_-_versione_15_marzo_2011.pdf<\/p>\n<p>[Fonte 6] Legge 5 agosto 1981, N. 442. Abrogazione della rilevanza penale della causa d\u2019onore e del matrimonio riparatore<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-penale\/libro-secondo\/titolo-xii\/capo-i\/art587.html\">https:\/\/www.brocardi.it\/codice-penale\/libro-secondo\/titolo-xii\/capo-i\/art587.html<\/a><\/p>\n<p>[Fonte 7] Legge 15 febbraio 1996 n. 66. Norme contro la violenza sessuale.<br \/>\nhttps:\/\/www.studiocataldi.it\/articoli\/19475-il-reato-di-violenza-sessuale.asp<br \/>\nCopio: I<em>l reato di violenza sessuale rientra tra i delitti contro la libert\u00e0 sessuale, a loro volta ricompresi nella pi\u00f9 ampia categoria dei delitti contro la libert\u00e0 individuale.<\/em><br \/>\n<em>L&#8217;attuale disciplina si \u00e8 radicata nel nostro ordinamento a seguito delle modifiche al codice penale introdotte dalla legge numero 66 del 15 febbraio 1996. Prima dell&#8217;intervento di questa legge i delitti sessuali erano collocati tra i reati contro la moralit\u00e0 pubblica e il buon costume.<\/em><br \/>\n<em>La modifica della collocazione \u00e8 chiara dimostrazione della nuova concezione della sessualit\u00e0 come diritto della persona umana, disponibile solo da parte del titolare e non pi\u00f9 collegata ad una valutazione moralistica.<br \/>\n<\/em><br \/>\n[Fonte 8] <em>https:\/\/diariealtro.it\/?p=650<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 28 marzo la consigliera regionale del FVG Silvana Cremaschi proponeva un indovinello sulla sua pagina facebook. Eccolo qui: \u00abSapete che in comune voterete con il sistema della doppia preferenza di genere (un uomo ed una donna) ed invece in regione no? \u00bb. 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