{"id":5779,"date":"2018-05-15T19:26:53","date_gmt":"2018-05-15T19:26:53","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=5779"},"modified":"2018-05-21T18:08:51","modified_gmt":"2018-05-21T18:08:51","slug":"15-maggio-2018-qualcuno-si-occupera-di-esseri-umani-che-la-legge-vuole-fantasmi-dalla-nascita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=5779","title":{"rendered":"15 maggio 2018  &#8211;   Qualcuno si occuper\u00e0 di esseri umani che la legge vuole fantasmi dalla nascita?"},"content":{"rendered":"<p><em>Premessa: le note non sono collegate per difficolt\u00e0 del PC ma segnalate e si trovano in calce con i link funzionanti<\/em><\/p>\n<p>Domenica 13 marzo a Udine abbiamo deciso il quadro politico del comune, pienamente conforme a quello della Regione il cui presidente appartiene alla Lega.<br \/>\nNon dimentichiamo che una norma diventata legge nel 2009 inquina ancora la nostra convivenza.<br \/>\nL\u2019aveva voluta l\u2019on. Maroni, ministro dell\u2019interno nel quadro del quarto governo Berlusconi che se ne fece garante. Non ne \u00e8 stata compresa la gravit\u00e0 e ha resistito impavida, scivolando dalla XVI legislatura alla XVII, assicurata dalla continuit\u00e0 dell\u2019indifferenza dei governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni.<br \/>\nOra passer\u00e0 alla XVIII legislatura nel contesto di un quadro politico che attraversa le istituzioni dallo stato al al Comune che potrebbe diventare il luogo in cui si nega esistenza a chi nasce sul nostro territorio.<\/p>\n<p>Mi riferisco alla negazione per legge del certificato di nascita ai nati in Italia, figli dei migranti non comunitari privi del permesso di soggiorno.<\/p>\n<p><strong>Provo a ripercorrerne la storia di vicenda sconcertante<\/strong><\/p>\n<p>Provo a ripercorrerne la storia senza dimenticarne il riferimento indispensabile, l\u2019art. 3 della Costituzione.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><span style=\"color: #000000;\">\u00ab <strong>Art. 3<\/strong>. <em>Tutti i cittadini hanno pari dignit\u00e0 sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. \u00c8 compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l\u2019eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\u2019effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\u2019organizzazione politica, economica e sociale del Paese\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n<p>Quando il fenomeno delle immigrazioni divenne ineludibile se ne occup\u00f2 la cd <strong>legge Turco-Napolitano<\/strong> (legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 6) indicando, tra l\u2019altro, le circostanze in cui lo straniero non doveva esibire il permesso di soggiorno altrimenti necessario.<br \/>\nIl termine \u201cf<strong>atta eccezione<\/strong>\u201d, che ritroviamo nell\u2019art. 6, diventer\u00e0 determinante nel prosieguo del discorso perch\u00e9 su quelle due parole si fonda un segnale di riconoscimento dei diritti civili, affermato nella legge Turco Napolitano e vanificato poi da altre norme.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><strong>\u00ab<em>Art. 6<\/em><\/strong><em> Facolt\u00e0 ed obblighi inerenti al soggiorno<\/em><br \/>\n<em>2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all&#8217;accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all&#8217;articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. [NOTA 1]\u00bb<\/em><\/p>\n<p>Alla legge Turco Napolitano fece seguito la cd<strong> Bossi Fini<\/strong> (legge 30 luglio 2002, n. 189) che, nonostante l\u2019impegno ad appesantire le norme della legge precedente, non os\u00f2 toccarne l\u2019art.6.<\/p>\n<p>Ma nel quadro del quarto governo Berlusconi l\u2019allora ministro Maroni riusc\u00ec ad imporre la sua volont\u00e0 e a far approvare il cd \u201c<strong>pacchetto sicurezza<\/strong>\u201d (ossia la legge 94\/2009) con voto di fiducia che naturalmente garant\u00ec anche la norma che ora ricopio.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>\u00abArticolo 1 comma 22 lettera g<\/em><br \/>\n<em>g) all&#8217;articolo 6, comma 2, le parole: \u00abe per quelli inerenti agli atti di stato civile o all&#8217;accesso a pubblici servizi\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab, per quelli inerenti all&#8217;accesso alle prestazioni sanitarie di cui all&#8217;articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie\u00bb<\/em><\/p>\n<p>Attenzione: le parole \u201csono sostituite\u201d implicano la cancellazione delle parole oggetto della sostituzione e precisamente dell\u2019espressione \u201c<strong>fatta eccezione<\/strong> per i provvedimenti \u2026 inerenti gli atti di stato civile o all\u2019accesso ai pubblici servizi\u201d.<br \/>\nDi conseguenza la domanda di registrazione degli atti di stato civile da allora richiede la presentazione del permesso di soggiorno e l\u2019assenza di quel documento potrebbe determinare l\u2019espulsione di chi ne \u00e8 privo come si pu\u00f2 evincere dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero [NOTA 2]<\/p>\n<p><strong>Fra doppiezza e indifferenza<\/strong><\/p>\n<p>E infine si arriva a misurare il significato dell\u2019inclusione degli atti di stato civile fra quelli per cui risulti necessaria la presentazione del permesso di soggiorno facendo riferimento a un passaggio critico che, in prima battuta, si legge in una interrogazione dell\u2019allora parlamentare Leoluca Orlando e nella risposta del sottosegretario di stato Michelino Davico. [NOTA 3]<br \/>\nIl 7 agosto 2009 era stata emanata la circolare n. 19 secondo la quale in Ministero dell\u2019Interno, con una sorprendente interpretazione, affermava che \u00ab<em>Per lo svolgimento delle attivit\u00e0 riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell&#8217;interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto\u00bb.<\/em> [NOTA 4]<\/p>\n<p>E\u2019 molto interessante osservare che il sottosegretario firmatario della circolare apparteneva politicamente alla Lega \u2013 il partito che, nel quadro del quarto governo Berlusconi, poteva con governativo conforto impegnarsi coraggiosamente nella lotta al nemico pi\u00f9 debole: i neonati. [NOTA 5]<br \/>\nLo aveva fatto imponendo l\u2019approvazione del \u2018pacchetto sicurezza\u2019 con voto di fiducia (sostenuto con forza dall\u2019allora Ministro dell\u2019Interno on. Maroni), ed emanando immediatamente la circolare n. 19.<\/p>\n<p><em>(Per il testo integrale della interrogazione dell\u2019on. Orlando e relativa risposta vedi dossier 1).<\/em><\/p>\n<p>Nel 2016 la Mozione, votata all\u2019unanimit\u00e0 dal Consiglio Comunale di Udine, ben ne defin\u00ec il significato sul piano giuridico (<em>Per il testo integrale della mozione del Consiglio Comunale di Udine vedi dossier 2)<\/em><br \/>\n<em>\u00abConsiderato che la circolare ministeriale, sebbene abbia contribuito a dirimere il dubbio iniziale circa l&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 6 onde evitare che tale disposizione si ponesse in contrasto con l&#8217;articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale, non pu\u00f2 ritenersi idonea a garantire la certezza del diritto in quanto, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, pu\u00f2 essere disapplicata dagli Uffici di Stato Civile dei Comuni atteso il suo contenuto, di fatto modificativo della norma di legge\u00bb.<\/em> [NOTA 6]<\/p>\n<p>Ricordando anche le reiterate richieste del gruppo Convention on the Rights of the Child (gruppo CRC), perch\u00e9 la lettera g del comma 22 dell\u2019art. 1 sia modificata, mi limito a proporne la pubblicazione pi\u00f9 recente in cui il <strong>Gruppo CRC<\/strong> presenta il 3\u00b0 Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sui Diritti dell&#8217;Infanzia e dell&#8217;Adolescenza in Italia [NOTA 7] [NOTA 8]<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>\u00ab29. Il Comitato, richiamando l\u2019accettazione da parte dello Stato Italiano della raccomandazione n. 40 dell\u2019Universal Periodic Review, al fine di attuare la Legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza italiana, in modo da preservare i diritti di tutti i minorenni che vivono sul territorio nazionale, raccomanda all\u2019Italia: <\/em><br \/>\n<em>a) <\/em><strong>di assicurare che l\u2019impegno sia onorato tramite la legge<\/strong><em> e di facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia; <\/em><br \/>\n<strong>b) di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall\u2019estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori; <\/strong><br \/>\n<em>c) di facilitare l\u2019accesso alla cittadinanza per i bambini che potrebbero altrimenti essere apolidi. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 <\/em><em>CRC\/C\/ITA\/CO\/3-4, punto 29\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>E ancora. Il 7 giugno 2013 l\u2019Asgi (Associazione Studi Giuridici Immigrazione) aveva pubblicato un comunicato stampa in cui annunciava la pubblicazione di uno dei tanti rapporti CRC che contiene un passaggio di particolare interesse, ricopiato di seguito [NOTA 9]<\/p>\n<p>\u00ab<em>Le stime pi\u00f9 recenti sulla presenza di immigrati in situazione irregolare fanno supporre che vi possa essere un numero significativo di gestanti in situazione irregolare che potrebbero, per paura di essere identificate, non accedere alle cure ospedaliere ed alla registrazione anagrafica del figlio. A seguito dell\u2019introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale previsto dalla Legge 94\/2009, risulta, infatti, un obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali che rappresenta un deterrente per quei genitori che, trovandosi in situazione irregolare, non si presentano agli uffici anagrafici per la registrazione del figlio per paura di essere identificati ed eventualmente espulsi. Rispetto a questa tematica si deve nuovamente sottolineare come non sia stato sufficientemente pubblicizzato il contenuto della Circolare del 7 agosto 2009 del Ministero dell\u2019Interno, dove si spec<\/em>ifi<em>ca che non \u00e8 necessario esibire documenti inerenti al soggiorno per attivit\u00e0 riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita \u2013 dello stato civile). La raccomandazione del Comitato ONU in cui si incoraggia il Governo ad intraprendere una diffusa campagna di sensibilizzazione appare disattesa\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Facendo forza sulla esistenza della circolare 19, si \u00e8 potuto ottenere la modifica di un d\u00e9pliant dell\u2019ospedale di Udine che, disponendo di un apposito servizio per la registrazione delle dichiarazioni di nascita, aveva in un primo tempo richiesto la presentazione del permesso di soggiorno salvo poi correggersi nel 2013.<br \/>\nPreciso che tanto \u00e8 stato possibile a seguito di una segnalazione privata nell\u2019assenza di interventi istituzionali.<\/p>\n<p><strong>Esistenti per la Camera, annullati in Senato<br \/>\n<\/strong><br \/>\nLa preziosa mozione votata dal Comune di Udine <em>(si veda nota 2 nel dossier finale<\/em>) ricorda anche il ddl 2092 \u2013 trasferito al Senato il 13 0ttobre 2015 affermando:<br \/>\n\u00ab<em>Preso atto che il \u201cripristino\u201d del testo originario dell\u2019art. 6, comma 2, del D.Lgs 25 luglio 1988, n. 286, \u00e8 stato recepito nel ddl n. 2092, avente ad oggetto: \u201cModifiche alla L. 5\/2\/92 n. 91 e altre disposizioni in materia di cittadinanza\u201d, approvato dalla Camera dei deputati il 13\/10\/2015 e trasmesso in pari data al Senato per l\u2019esame da parte della competente Commissione che ha avviato i suoi lavori il 19\/2\/2016 \u00bb<\/em> [NOTA 10]<\/p>\n<p>Ecco il testo del ddl 2092 (art. 2 comma 3):<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em>\u00ab3. Al comma 2 dell&#8217;articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: \u00abcarattere temporaneo\u00bb sono inserite le seguenti: \u00ab, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Come \u00e8 evidente l\u2019obiettivo del dl 2092, art. 2 comma 3 era quello di ripristinare le parole \u00abper i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile\u00bb. Se fosse stato approvato riconosciuto il diritto di esistere di tutti i nati in Italia secondo quanto affermato dall\u2019art. 7 della legge 176\/1991, <em>Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20\/11\/1989.<\/em><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><em><strong>\u00abLegge 27 maggio 1991, n. 176 Art. 7 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/strong><\/em><br \/>\n<em>1. Il fanciullo \u00e8 registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. <\/em><br \/>\n<em>2. Gli Stati parti vigilano affinch\u00e9 questi diritti siano attuati in conformit\u00e0 con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ci\u00f2 non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Prima di chiarire la natura del comma 3 dell\u2019art 2 del ddl 2092 e la particolarit\u00e0 della sua collocazione in altra norma (di cui si dir\u00e0 pi\u00f9 avanti) \u00e8 importante segnalare due proposte di legge potenzialmente risolutive della questione. Il Parlamento le ignor\u00f2 nell\u2019indifferenza dei partiti di maggioranza in tutto il corso dei governo Monti (XVI legislatura), Letta, Renzi e Gentiloni (XVII legislatura che ora si chiude). [NOTA 11] [NOTA 12]<\/p>\n<p><strong>Per meglio capire torniamo al 2008.<\/strong><br \/>\nPrima di considerare l\u2019ascesa e caduta dell\u2019articolo 2 comma 3 del ddl 2092 sar\u00e0 opportuno far memoria della situazione alla fine del 2008 quando nacque la legge 94\/2009.<br \/>\nIn quel primo testo era prevista anche una norma secondo la quale i medici che avessero curato in una pubblica struttura un non comunitario privo di permesso di soggiorno avrebbero dovuto denunciarlo alle autorit\u00e0 di pubblica sicurezza.<br \/>\n<strong>Comunicato stampa dell\u2019Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Udine: preoccupazione su proposta emendamento del c.d. \u201cpacchetto sicurezza\u201d. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/strong>OMCeO Udine &#8211; 20 novembre 2008<\/p>\n<p><em>\u00ab Il Medico non \u00e8 un delatore e risponde all\u2019obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti \u201csenza distinzioni di et\u00e0, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalit\u00e0, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera\u201d<\/em> \u00bb.<br \/>\nE continua<br \/>\n<em>\u00ab Qualora dovessero passare i provvedimenti annunciati dal governo, i medici dovranno rifiutarsi di denunciare i pazienti immigrati irregolari, esercitando l\u2019obiezione di coscienza per non venir meno ai principi etici e deontologici della loro professione\u00bb.<\/em> L\u2019impegno nazionale e locale fece s\u00ec che il \u201cpacchetto sicurezza\u201d arrivasse in parlamento senza la figura del medico spia.<\/p>\n<p><strong>Puoi sposarti ma se nasci non esisti<\/strong><\/p>\n<p>Spie della irregolarit\u00e0-colpa dei genitori erano per\u00f2 i neonati che nel 2011 sarebbero rimasti soli ad esercitare la non commendevole funzione.<br \/>\nInfatti, considerando che gli atti di stato civile, oltre alla registrazione delle dichiarazione di nascita, comprend0no la registrazione della domanda di pubblicazioni di matrimonio, \u00e8 opportuno ricordare che dal 2011 i matrimoni di sans papier o con sans papier erano stati messi al sicuro della Corte Costituzionale.[NOTA 13]<br \/>\nLa subdola risposta del sottosegretario Davico (segnalata con nota 3) all\u2019on. Orlando veniva cos\u00ec destituita di ogni fondamento. La pretesa che la norma del pacchetto sicurezza (cui dal 2009 era dovuta la modifica dell\u2019ordinamento precedente) fosse finalizzata ai matrimoni di comodo veniva svelata come falsa nei fatti: a resistere come capro espiatorio da usare e distruggere non erano pi\u00f9 gli sposi ma solo i neonati, strumento per indurre paura, mezzo surrettizio di governo di una politica securitaria avanzante.<\/p>\n<p>Questa norma \u2013 che il mitico re Erode avrebbe potuto rivendicare \u2013 sarebbe stata corretta nel quadro della legge che il 13 ottobre 2015 pass\u00f2 al Senato dalla Camera che l\u2019aveva approvata. [NOTA 14]<br \/>\nPurtroppo nulla fu fatto. I partiti di maggioranza non seppero \u2013o meglio non vollero \u2013 farne un punto dei loro impegni. I Senatori se la tennero paciosamente in attesa finch\u00e9, alla fine del 2017, venne lasciata cadere perch\u00e9 non c\u2019erano i numeri per approvarla.<br \/>\nPer capire l\u2019evolversi della situazione \u00e8 opportuno ricordare che l\u2019art. 2 comma 3 (il cui testo si legge a pag. 3) faceva parte delle Disposizioni in materia di cittadinanza, impropriamente chiamate ius soli, una proposta nata da iniziativa popolare e via via discussa. Le aspettative anche di molti ragazzi venero tradite e la beffa peggiore si pu\u00f2 leggere in una dichiarazione dell\u2019on. Boschi (settembre 2017) \u00ab\u2026 purtroppo, le cose stanno cos\u00ec. I numeri non ci sono, mi spiace molto. Speriamo nella prossima legislatura\u00bb.<br \/>\nQuello che sarebbe stata la \u2018prossima XVIII legislatura\u2019 lo hanno dimostrato i fatti che una arroganza impudente prevedeva si sarebbero manifesti in una direzione che la realt\u00e0 ha negato.<\/p>\n<p>E non posso dimenticare, oltre alla governativa impudenza, l\u2019atteggiamento esplicitamente punitivo ancora una volta riservato ai neonati nel quadro evidente del disprezzo \u201cesemplare\u201d di soggetti che si sono voluti deboli fino a negar loro il nome.<br \/>\nInfatti prima che le Disposizioni in materia di cittadinanza fossero dichiarate non votabili per mancanza di numeri c\u2019era stato un inizio di dibattito e, a prescindere dalle migliaia di emendamenti del solito senatore Calderoli, il comma 3 dell\u2019art. 2 del ddl 2092 aveva meritato un secco emendamento soppressivo.<br \/>\nLo avevano firmato otto senatori di PdL, evidentemente complici di chi si era adoperato per questo sfregio di civilt\u00e0 misurato sull\u2019identit\u00e0 negata a nuovi nati in Italia<br \/>\nNe riporto i nomi perch\u00e9 otto adulti, certamente pi\u00f9 che alfabetizzati, che si coalizzano per dire a un neonato \u201cTu non esisti\u201d devono restare almeno nella memoria digitale del mio blog.<br \/>\nSi tratta di Paolo Romani, Bernini, Gasparri, D\u2019al\u00ec, Malan, Pelino, Floris, Fazzone.<br \/>\nD\u2019Ali e Pelino non sono stati eletti.<\/p>\n<p><strong>A proposito del \u2018superiore interesse del minore\u2019<\/strong> [NOTA 15]<\/p>\n<p>Negli ultimi decenni non sono mancate leggi adatte a dare corpo ai diritti dei minori secondo il principio del \u2018superiore interesse\u2019 ma i neonati senza nome e senza identit\u00e0 sono trattati come uno di quei sassolini che si possono scalciare da parte senza che risulti compromessa l\u2019estetica di un ordinato vialetto.<br \/>\nVediamo alcune leggi<br \/>\nNel 2012 venne approvata una legge che rendeva giustizia ai figli, quale che fosse la condizione (matrimoniale o meno) di chi li aveva generati e cancellava nel codice civile, le parole: \u00abfigli legittimi\u00bb e \u00abfigli naturali\u00bb sostituendole con la dizione \u00abfigli\u00bb. [NOTA 16]<br \/>\nVeniva inoltre modificata la legge sulle adozioni per assicurare l\u2019adozione dell\u2019orfano da parte dei parenti o da parte di chi avesse gi\u00e0 con lui un rapporto stabile e duraturo, maturato anche nel corso di un affidamento familiare, l\u2019adozione del figlio del coniuge, l\u2019adozione del minore per cui quali risulti la \u201cconstata impossibilit\u00e0 di affidamento preadottivo\u201d. [NOTA 17]<br \/>\nTutti ottimi provvedimenti ma in ognuno di questi restava l\u2019angolo della negazione dei figli dei sans papier, inesistenti per legge nessun provvedimento poteva essere loro applicato.<\/p>\n<p>Ma in questa situazione, che offende tanto la logica quanto l\u2019etica, il peggio doveva ancora venire e fummo costretti a constatarlo quando fu discussa in Parlamento una legge importante, che affrontava apertamente situazioni di fatto relative alla \u00abRegolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze\u00bb. [NOTA 18]<br \/>\nUn punto dirimente riguardava ancora una volta i minori per cui era prevista la stepchild adoption [NOTA 19]<br \/>\nSu questo punto il dibattito raggiunse vertici tali da rendere imbarazzante l\u2019ascolto delle sguaiataggini, urlate da alcuni parlamentari, incapaci di concentrarsi sul fatto che si sarebbero dovuti occupare del \u2018superiore interesse del minore\u2019 di fronte a minori esistenti. Coloro che erano stati capaci di ridurre a fantasmi i neonati e, ove questi minacciassero di diventare un corpo vivente con una propria identit\u00e0, di ripetere l\u2019infame manovra negazionista, non riuscendo ad impedire l\u2019approvazione della legge sulle unioni civili, misurarono la propria vendetta sulla stepchild adoption.<br \/>\nCos\u00ec mentre passavano le Unioni Civili restava ben chiaro che le famiglie che si formassero a seguito di quelle unioni dovevano costituire una situazione di pericolo per i minori su cui doveva rovesciarsi la paura del futuro. Solo con questo sacrificio al moloch dei benpensanti la legge pass\u00f2.<\/p>\n<p>E quanti sacrifici di minori chieder\u00e0 il moloch del prossimo governo?<\/p>\n<p>NOTE<\/p>\n<p>[nota 1] legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 5 comma 8. <em>Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all&#8217;articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal ministro dell&#8217;Interno, in attuazione dell&#8217;azione comune adottata dal Consiglio dell&#8217;Unione europea il 16 dicembre 1996.<\/em><\/p>\n<p>[nota 2] Dlgs 286\/1998 www.altalex.com\/documents\/codici-altalex\/2014\/04\/09\/testo-unico-sull-immigrazione<br \/>\nArticolo 6 Facolt\u00e0 ed obblighi inerenti al soggiorno.<br \/>\n(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2, e 148) 2. <em>Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all\u2019accesso alle prestazioni sanitarie di cui all\u2019articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all&#8217;articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.<\/em><\/p>\n<p>[nota 3] Atto presentato il 2\/8\/2010 cui fu data risposta il 31\/1\/2011.<\/p>\n<p>[nota 4] <a href=\"http:\/\/dait.interno.gov.it\/servizi-demografici\/circolari\/circolare-n19-del-7-agosto-2009\">http:\/\/dait.interno.gov.it\/servizi-demografici\/circolari\/circolare-n19-del-7-agosto-2009<\/a><\/p>\n<p>[nota 5] Siamo nel quadro della XVI Legislatura (29 aprile 2008 &#8211; 23 dicembre 2012), \u00e8 in carica il quarto Governo Berlusconi (8 maggio 2008 &#8211; 16 novembre 2011) sostenuto dalla coalizione politica PdL, Lega Nord e MpA<\/p>\n<p>[nota 6] <em>Art. 10 L&#8217;ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero \u00e8 regolata dalla legge in conformit\u00e0 delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l&#8217;effettivo esercizio delle libert\u00e0 democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d&#8217;asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalle legge. Non \u00e8 ammessa l&#8217;estradizione dello straniero per reati politici<\/em><\/p>\n<p>[nota 7] Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell\u2019Infanzia e dell\u2019Adolescenza (Gruppo CRC) \u00e8 un network attualmente composto da 91 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell\u2019infanzia e dell\u2019adolescenza ed \u00e8 coordinato da Save the Children Italia.<br \/>\nPer vedere l\u2019immagine dei presidenti delle organizzazioni con il 9\u00b0 Rapporto CRC, cliccare qui. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.gruppocrc.net\/-chi-siamo-\">http:\/\/www.gruppocrc.net\/-chi-siamo-<\/a><\/p>\n<p>[nota 8] <a href=\"http:\/\/www.gruppocrc.net\/IMG\/pdf\/rapportocrc-x2017.pd\">http:\/\/www.gruppocrc.net\/IMG\/pdf\/rapportocrc-x2017.pd<\/a>f Cfr cap 3.1 pag. 60<\/p>\n<p>[nota 9] <a href=\"http:\/\/old.asgi.it\/home_asgi.php%3Fn=2760&amp;l=it.html\">http:\/\/old.asgi.it\/home_asgi.php%3Fn=2760&amp;l=it.html<\/a><\/p>\n<p>[nota 10] <a href=\"http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/Ddliter\/testi\/46079_testi.htm\">http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/Ddliter\/testi\/46079_testi.htm<\/a><br \/>\nSi veda l\u2019emendamento art. 2 comma 3<\/p>\n<p>[nota 11] <a href=\"http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?idDocumento=740\">http:\/\/www.camera.it\/leg17\/126?idDocumento=740<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/Ddliter\/44666.htm\">http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/Ddliter\/44666.htm<\/a><\/p>\n<p>[nota 12] XVI Legislatura (dal 29 aprile 2008 al 23 dicembre 2012)<br \/>\nXVII Legislatura (dal 15\/03\/2013 fino allo scioglimento delle camere in vista delle elezioni del 4 marzo. Governi Letta ; Renzi; Gentiloni (dal 12\/12\/2016)<\/p>\n<p>[nota 13] <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/\">http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/<\/a>2011\/07\/26\/immigrati-consulta-anche-irregolari-possono -sposarsi<\/p>\n<p>[nota 14] Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza.\u00a0<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/Ddliter\/46079.htm\"> http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/Ddliter\/46079.htm<\/a><\/p>\n<p>[nota 15] Si pensi, in via esemplificativa, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il cui art. 3, par. 1, disciplina il rilievo del superiore interesse del minore nelle decisioni che lo riguardano.<br \/>\nIl principio, sancito dall&#8217;art. 3 della Convenzione, prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l&#8217;interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente.<br \/>\nParimenti, l\u2019art. 24, par. 2. della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea dichiara: \u00abin tutti gli atti relativi ai bambini (\u2026) l\u2019interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente\u00bb<br \/>\nLa Convenzione \u00e8 stata approvata dall\u2019Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall\u2019Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176.<br \/>\nSi va ora diffondendo, in opposizione al vetusto termine \u2018fanciullo\u2019 una diversa traduzione della parola Child, spesso resa in italiano come: infanzia e adolescenza.<\/p>\n<p>[nota 16] Legge 10 dicembre 2012, n. 219 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali<\/p>\n<p>[nota 17] <a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2015\/10\/30\/adozioni-modifiche-alla-legge-184\">http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2015\/10\/30\/adozioni-modifiche-alla-legge-184<\/a><\/p>\n<p>[nota 18] Si trattava della legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, nota anche come legge Cirinn\u00e0.\u00a0 <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2016\/05\/21\/16G00082\/sg\">http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2016\/05\/21\/16G00082\/sg<\/a><\/p>\n<p>[nota 19] La stepchild adoption (in inglese &#8220;adozione del figlio affine&#8221;), adozione del configlio o adozione in casi particolari \u00e8 un istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner (unito civilmente o sposato) del proprio genitore.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>DOSSIER 1<br \/>\n<strong>Interrogazione <\/strong>a risposta scritta 4-08314 presentata da LEOLUCA ORLANDO luned\u00ec 2 agosto 2010, seduta n.363<br \/>\n<strong>\u00a0LEOLUCA ORLANDO<\/strong>. &#8211; Al Ministro dell&#8217;interno. &#8211; Per sapere &#8211; premesso che: in data 8 agosto 2009 \u00e8 entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 \u00abDisposizioni in materia di sicurezza pubblica\u00bb; alla lettera g del comma 22 dell&#8217;articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase \u00ab, per quelli inerenti all&#8217;accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali &#8216;articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, \u00bb; questa modifica \u00e8 stata di fondamentale importanza per la tutela della maternit\u00e0, della salute e dell&#8217;istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure; in data 7 agosto 2009 \u00e8 stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell&#8217;interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: \u00abLegge 15 luglio 2009, n. 94, recante \u00bbDisposizioni in materia di sicurezza pubblica\u00ab. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile\u00bb, ed \u00e8 stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana; con questa circolare il Ministero dell&#8217;interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione; al punto 3 della predetta circolare si chiariva che \u00abPer lo svolgimento delle attivit\u00e0 riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell&#8217;interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L&#8217;atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6\u00bb; a parere dell&#8217;interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell&#8217;uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell&#8217;uso di una legge nell&#8217;applicazione della stessa -: se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo cos\u00ec strumenti sicuramente pi\u00f9 incisivi a chi la stessa debba applicare. (4-08314)<\/p>\n<p><strong>Risposta scritta<\/strong> pubblicata luned\u00ec 31 gennaio 2011 nell&#8217;allegato B della seduta n. 426<br \/>\nAll&#8217;Interrogazione 4-08314 presentata da \u00a0LEOLUCA ORLANDO<br \/>\nRisposta. &#8211; Il ministero dell&#8217;interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novit\u00e0 introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni \u00abfittizi\u00bb o di \u00abcomodo\u00bb.<br \/>\n\u00c8 stato chiarito che l&#8217;eventuale situazione di irregolarit\u00e0 riguarda il genitore e non pu\u00f2 andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarit\u00e0 di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarit\u00e0 di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l&#8217;atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell&#8217;ordinamento giuridico.<br \/>\nIl principio della inviolabilit\u00e0 del diritto del nato \u00e8 coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonch\u00e9 con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.<br \/>\nConsiderato che a un anno dall&#8217;entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e\/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si \u00e8 ravvisata sinora la necessit\u00e0 di prospettare interventi normativi in materia.<br \/>\nIl Sottosegretario di Stato per l&#8217;interno: Michelino Davico.<\/p>\n<p>DOSSIER 2<strong> \u2013 <\/strong>7 giugno 2016 &#8211;<strong> La mozione 48 in sintesi<\/strong><\/p>\n<p>Il 31 maggio il Consiglio comunale di Udine ha approvato all\u2019unanimit\u00e0 la mozione n. 48 <strong>\u201c<\/strong><strong>Registrazione anagrafica dei bambini stranieri nati in Italia da genitori non regolarmente soggiornanti<\/strong>\u201d, prima firmataria la consigliera comunale Chiara Gallo<\/p>\n<p>Si pu\u00f2 leggere da qui<strong>\u00a0\u00a0 <\/strong>https:\/\/diariealtro.it\/?p=4424<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa: le note non sono collegate per difficolt\u00e0 del PC ma segnalate e si trovano in calce con i link funzionanti Domenica 13 marzo a Udine abbiamo deciso il quadro politico del comune, pienamente conforme a quello della Regione il cui presidente appartiene alla Lega. Non dimentichiamo che una norma&nbsp; <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=5779\" title=\"Read more 15 maggio 2018  &#8211;   Qualcuno si occuper\u00e0 di esseri umani che la legge vuole fantasmi dalla nascita?\">Read more &raquo;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8,9],"tags":[15,16,18,33,35,36],"class_list":["post-5779","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-minori","category-razzismo","tag-anagrafe","tag-asgi","tag-bambini","tag-lega-nord","tag-matrimonio","tag-nascita"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5779","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5779"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5779\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5787,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5779\/revisions\/5787"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5779"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5779"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5779"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}