{"id":5948,"date":"2018-07-27T06:53:07","date_gmt":"2018-07-27T06:53:07","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=5948"},"modified":"2018-07-27T06:53:07","modified_gmt":"2018-07-27T06:53:07","slug":"27-luglio-2018-citazioni-parziali-utili-per-consultazione-durante-la-lettura-del-post-che-precede-stessa-data","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=5948","title":{"rendered":"27 luglio 2018 &#8211; Citazioni parziali, utili per consultazione durante la lettura del post che precede (stessa data)."},"content":{"rendered":"<p>COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA<br \/>\nArt. 7.<br \/>\nLo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138].<br \/>\nArt. 8.<br \/>\nTutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19, 20]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l\u2019ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze<\/p>\n<p><strong>CONCORDATO 1929<\/strong><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.vatican.va\/roman_curia\/secretariat_state\/archivio\/documents\/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html\">http:\/\/www.vatican.va\/roman_curia\/secretariat_state\/archivio\/documents\/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html<\/a><br \/>\nINTER SANCTAM SEDEM ET ITALIAE REGNUM CONVENTIONES*<br \/>\nINITAE DIE 11 FEBRUARII 1929<\/p>\n<p>TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L\u2019ITALIA<br \/>\nCONCORDATO FRA LA SANTA SEDE E L&#8217;ITALIA<br \/>\nPROCESSO VERBALE DELLO SCAMBIO DELLE RATIFICHE, 7 giugno 1929<br \/>\n(Il Trattato fra la Santa Sede e l\u2019Italia sottoscritto l&#8217;11 febbraio 1929 fu pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis n. 6 del 7 giugno 1929. Esso \u00e8 corredato dei seguenti quattro Allegati: Pianta del territorio dello Stato della Citt\u00e0 del Vaticano; Elenco e pianta degli immobili con privilegio di extraterritorialit\u00e0 e con esenzione da espropriazioni e da tributi; Convenzione finanziaria. Il documento, redatto dal Cardinale Pietro Gasparri e dal Primo ministro italiano Benito Mussolini, doveva essere sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d\u2019Italia.)<br \/>\nTRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L\u2019ITALIA<\/p>\n<p>IN NOME DELLA SANTISSIMA TRINIT\u00c0<br \/>\nPremesso:<br \/>\nChe la Santa Sede e l\u2019Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni ragione di dissidio fra loro esistente con l\u2019addivenire ad una sistemazione definitiva dei reciproci rapporti, che sia conforme a giustizia ed alla dignit\u00e0 delle due Alte Parti e che, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l\u2019assoluta indipendenza per l\u2019adempimento della Sua alta missione nel mondo, consenta alla Santa Sede stessa di riconoscere composta in modo definitivo ed irrevocabile la \u00ab questione romana \u00bb, sorta nel 1870 con l\u2019annessione di Roma al Regno d\u2019Italia sotto la dinastia di Casa Savoia;<br \/>\n[omissis]<br \/>\nRoma, undici febbraio millenovecentoventinove.<br \/>\nPIETRO Cardinale GASPARRI BENITO MUSSOLINI<\/p>\n<p>CONCORDATO FRA LA SANTA SEDE E L&#8217;ITALIA<br \/>\nIN NOME DELLA SANTISSIMA TRINIT\u00c0<br \/>\nPremesso:<br \/>\nChe fin dall\u2019inizio delle trattative tra la Santa Sede e l\u2019Italia per risolvere la \u00ab questione romana \u00bb la Santa Sede stessa ha proposto che il Trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per necessario complemento, da un Concordato, inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia;<br \/>\nChe \u00e8 stato concluso e firmato oggi stesso il Trattato per la soluzione della \u00ab questione romana \u00bb;<br \/>\nSua Santit\u00e0 il Sommo Pontefice Pio XI e Sua Maest\u00e0 Vittorio Emanuele III, Re d\u2019Italia, hanno risoluto di fare un Concordato, ed all\u2019uopo hanno nominato gli stessi Plenipotenziarii, delegati per la stipulazione del Trattato, cio\u00e8 per parte di Sua Santit\u00e0, Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Gasparri, Suo Segretario di Stato, e per parte di Sua Maest\u00e0, Sua Eccellenza il Signor Cavaliere Benito Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiati i loro Pieni Poteri e trovatili in buona e dovuta forma, hanno convenuto negli Articoli seguenti:<br \/>\n[omissis]<br \/>\nArt. 1<br \/>\nL\u2019Italia, ai sensi dell\u2019art. 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonch\u00e9 della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformit\u00e0 alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorit\u00e0<br \/>\nArt. 34<br \/>\nLo Stato italiano, volendo ridonare all\u2019istituto del matrimonio, che \u00e8 base della famiglia, dignit\u00e0 conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.<br \/>\nArt. 36<br \/>\nL\u2019Italia considera fondamento e coronamento dell\u2019istruzione pubblica l\u2019insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perci\u00f2 consente che l\u2019insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d\u2019accordo tra la Santa Sede e lo Stato.<br \/>\nTale insegnamento sar\u00e0 dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall\u2019autorit\u00e0 ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneit\u00e0 da rilasciarsi dall\u2019Ordinario diocesano.<br \/>\nLa revoca del certificato da parte dell\u2019Ordinario priva senz\u2019altro l\u2019insegnante della capacit\u00e0 di insegnare.<br \/>\nPel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall\u2019autorit\u00e0 ecclesiastica.<br \/>\nRoma, undici febbraio millenovecentoventinove.<br \/>\nFirmato: PIETRO Cardinale GASPARRI BENITO MUSSOLINI<\/p>\n<p><strong>ACCORDO 1984<\/strong><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.vatican.va\/roman_curia\/secretariat_state\/archivio\/documents\/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html\">http:\/\/www.vatican.va\/roman_curia\/secretariat_state\/archivio\/documents\/rc_seg-st_19850603_santa-sede-italia_it.html<\/a><br \/>\nACCORDO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE<\/p>\n<p>LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA<br \/>\ntenuto conto del processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;<br \/>\navendo presenti, da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione, e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II circa la libert\u00e0 religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunit\u00e0 politica, nonch\u00e9 la nuova codificazione del diritto canonico;<br \/>\nconsiderato inoltre che, in forza del secondo comma dell&#8217;art. 7 della Costituzione della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ci\u00f2 richieda procedimenti di revisione costituzionale;<br \/>\nhanno riconosciuto l&#8217;opportunit\u00e0 di addivenire alle seguenti modificazioni consensuali del Concordato lateranense:<br \/>\nART. 9<br \/>\n1. La Repubblica italiana, in conformit\u00e0 al principio della libert\u00e0 della, scuola e dell&#8217;insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.<br \/>\nA tali scuole che ottengano la parit\u00e0 \u00e8 assicurata piena libert\u00e0, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l&#8217;esame di Stato.<br \/>\n2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuer\u00e0 ad assicurare, nel quadro delle finalit\u00e0 della scuola, l&#8217;insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.<br \/>\nNel rispetto della libert\u00e0 di coscienza e della responsabilit\u00e0 educativa dei genitori, \u00e8 garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.<br \/>\nAll&#8217;atto dell&#8217;iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell&#8217;autorit\u00e0 scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.<br \/>\nRoma, diciotto febbraio millenovecentottantaquattro.<br \/>\nAGOSTINO CARD. CASAROLI B:CRAXI<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138]. Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente&nbsp; <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=5948\" title=\"Read more 27 luglio 2018 &#8211; Citazioni parziali, utili per consultazione durante la lettura del post che precede (stessa data).\">Read more &raquo;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[20,29,31],"class_list":["post-5948","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","tag-chiesa-cattolica","tag-informazione","tag-istituzioni"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5948","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=5948"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5948\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5952,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/5948\/revisions\/5952"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=5948"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=5948"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=5948"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}