{"id":6029,"date":"2018-08-18T14:08:39","date_gmt":"2018-08-18T14:08:39","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=6029"},"modified":"2018-08-20T04:03:19","modified_gmt":"2018-08-20T04:03:19","slug":"18-agosto-2018-nella-fine-il-mio-principio-_2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=6029","title":{"rendered":"18 agosto 2018 \u2013 Nella fine il mio principio _2"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fra politica e geometria: rette parallele o convergenze parallele?<\/strong><\/p>\n<p>Da qualche anno la politica nei confronti di nuovi nati sembra svolgersi sue due parallele, esclusivamente su quelle che non si incontrano e non si piegano al ricordo delle convergenze parallele, un bizzarro ossimoro di solito attribuito ad Aldo Moro.<br \/>\nMettiamola in un altro modo: ci sono i figli nostri e i figli degli altri. Lo spazio fra loro \u00e8 impercorribile<br \/>\nI figli sono classificabili per categorie o sono solo figli?<\/p>\n<p>Per assicurare che non ci siano pi\u00f9 figli divisi in categorie di serie A e di serie B il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 propose la \u201cRevisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219\u201d da attuarsi con delega al governo.<br \/>\nIl testo di quella norma di sintesi stabilisce:<br \/>\n\u2022 l\u2019introduzione del principio dell\u2019unicit\u00e0 dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l\u2019eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli \u201clegittimi\u201d e ai figli \u201cnaturali\u201d e la sostituzione degli stessi con quello di \u201cfiglio\u201d;<br \/>\n\u2022 il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;<br \/>\n\u2022 la sostituzione della notizia di \u201cpotest\u00e0 genitoriale\u201d con quella di \u201cresponsabilit\u00e0 genitoriale\u201d;<br \/>\n\u2022 la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell\u2019unificazione dello stato di figlio. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 [fonte 1]<\/p>\n<p>Potremmo quindi sperare che la novit\u00e0, introdotta anche da un linguaggio che identifica i figli come tali senza alcuna classificazione, annullando aggettivi imposti per distinguere, aggettivi\u00a0 nati da vecchi pregiudizi, sia finalmente non solo norma ma anche cultura condivisa.<br \/>\nPotremmo se il dibattito parlamentare sulle Unioni Civili non ci avesse dato una scossa di brutale realismo, creando un ostacolo, per ora non superato, al riconoscimento della possibilit\u00e0 dell\u2019adozione del figlio del partner (Stepchild Adoption). \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 [fonte 2]<\/p>\n<p><strong>Ancora una volta il capro espiatorio \u00e8 il bambino.<\/strong><br \/>\nQuello che \u00e8 accaduto nella mutilazione della proposta Cirinn\u00e0 \u00e8 il segno della cultura che non tollera di confrontarsi con il minore persona e tratta i bambini, che pur esistono, a misura delle modalit\u00e0 della loro gestazione, infischiandosi brutalmente anche della norma che riconosce come valore la continuit\u00e0 affettiva, riproponendo quindi serie A e B sia pure fondate su nuove ipotesi di classificazione. E\u2019 stato trovato un utile oggetto di carne (peso medio kg 3) che si pu\u00f2 usare per intimorire i genitori. Non ha difese e nessuno lo rappresenta. Quel che conta \u00e8 promuovere la paura non la vita e la nuova figura del bambino spia \u00e8 culturalmente significativa nella sua capacit\u00e0 di diffusione. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 [fonte 3]<br \/>\nSe \u00e8 pienamente comprensibile che &#8211; nel restringimento dei tempi e delle modalit\u00e0 del dibattito \u2013\u00a0 il sacrificio del bambino sia stato il prezzo pagato all\u2019approvazione della legge sulle Unioni Civili, \u00e8 pur vero che durante la discussione in parlamento accadde il peggio e ne fanno fede i modi in cui si svolse (prendo come esemplare di riferimento l\u2019allora on. Giovanardi, ma non era il solo).<br \/>\nFu completamente ignorato il principio del superiore interesse del minore e il minore venne invece usato per indebolire la posizione genitoriale se collegata alle coppie omossessuali. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 [fonte 4]<\/p>\n<p><strong>Il neonato fantasma<\/strong><br \/>\nE cos\u00ec torniamo al \u201cprincipio della fine\u201d. E finiamo sulla parallela dei minori che, per essere \u2018di serie B, non devono incontrarsi con i diritti di serie A.<br \/>\nSecondo me, \u00e8 necessario \u2013 o almeno per me lo \u00e8 &#8211; ricominciare a far ordine per conservare una memoria che non si appaghi di frammenti usati pretestuosamente a vantaggio di scelte indifferenti all\u2019eventuale devastazione del l\u2019art. 3 della Costituzione, a partire dal rispetto dei minori.<\/p>\n<p>Ricollochiamoci nel 2008, quarto governo Berlusconi, ultimo della XVI legislatura.<\/p>\n<p>Il Ministro dell\u2019Interno, on. Roberto Maroni, ancora si qualificava (per chi volesse, come io ho fatto, verificare) come LN. Il Nord ci riporta a una Lega non ancora delocalizzata in altre latitudini del territorio del Paese. I signori in questione, validamente appoggiati dai loro collaboratori, si predisponevano a osare l\u2019impossibile: peggiorare la legge Bossi Fini. E ci riuscirono.<br \/>\nIo comunque mi limito al mio solito problema dei bambini fantasma, quello che appartiene all\u2019art. 1 comma 22 lettera g alla legge che seguir\u00e0 l\u2019anno successivo con il n. 94.<br \/>\nVado ancora una volta per ordine, seguendo la documentazione che ho raccolto.<br \/>\nSo che questa \u00e8 la conclusione di un impegno che ho preso con me stessa e insieme la morte di una speranza. Ne esco sconfortata soprattutto per aver constatato che gli spregiatori dei bambini-persona, persona che fin quando ha meno di 18 anni non ha chi la rappresenti, abbondano.<br \/>\nIn Italia non abbiamo nemmeno un termine che dignitosamente identifichi i minori per cui la legge che ha ratificato la Convenzione di New York ha scelto il penoso \u2018fanciullo\u2019. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 [fonte 4]<\/p>\n<p><strong>Come si creano spie efficaci e gratuite.<br \/>\n<\/strong><br \/>\nIl primo tentativo fu con i medici che avrebbero dovuto denunciare i pazienti non comunitari senza permesso di soggiorno che si fossero presentati per cure necessarie.<br \/>\nIl tentativo fall\u00ec per la reazione forte , consapevole e responsabile di medici e personale sanitario che si rifiutarono alla devastazione della deontologia nella loro professione e la norma arriv\u00f2 in parlamento senza quell\u2019articolo.<br \/>\nNe ho scritto molto nel mio blog e a quello rinvio. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 [fonte 5]<br \/>\nLa legge, cos\u00ec come era stata predisposta, venne approvata con voto di fiducia.<br \/>\nE nella conclusione del mio impegno voglio ancora una volta percorrere una strada che ho conosciuto, una strada che abbonda di esempi che fanno male a chi si senta umano.<\/p>\n<p><strong>Cominciamo dal permesso di soggiorno.<\/strong><br \/>\nLa legge 6 marzo 1998, n. 40 &#8220;Disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero&#8221; (la cosiddetta Turco Napolitano) che , per questo aspetto, pass\u00f2 indenne attraverso le forche caudine della Bossi Fini, aveva detto:<\/p>\n<p>Art. 6 comma 2\u00a0 \u201c<em>Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all&#8217;accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all&#8217;articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati\u201d<\/em>.<br \/>\nLa norma letta in altro modo forse \u00e8 pi\u00f9 comprensibile:<br \/>\n\u201c<em>Gli stranieri non comunitari non devono esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno di cui all&#8217;articolo 5, comma 8 (dlg 25 luglio 1998 n. 286), se il motivo dell\u2019ingresso in Italia sia l\u2019esercizio di attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo o la richiesta di registrazione di atti di stato civile o all&#8217;accesso a pubblici servizi<\/em>\u201d. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 [fonte 6]<\/p>\n<p>Ma non \u00e8 alla legge Turco Napolitano che dobbiamo far riferimento, n\u00e9 alla successiva Bossi Fini (2002), bens\u00ec al pacchetto sicurezza.<\/p>\n<p>Ora propongo una lettura coordinata dell\u2019Articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) mentre riproduco l\u2019originale in nota \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 [fonte 7]<br \/>\n\u201c<em>I documenti inerenti al soggiorno di cui all&#8217;articolo 5, comma 8, del dlg 25 luglio 1998 n. 286 non devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione se il motivo dell\u2019ingresso sia l\u2019esercizio di attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo o l\u2019accesso alle prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale ( di cui all\u2019articolo 35 &#8211; dlg 25 luglio 1998 n. 286) o l\u2019accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie)\u201d.<br \/>\n<\/em><br \/>\nMentre annoto in nota l\u2019elenco delle prestazioni sanitarie dovute agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale rinvio il riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie a una prossima puntata delle mie memorie \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 [fonte 8]<\/p>\n<p>Non posso per\u00f2 sorvolare sul punto 5 dell\u2019articolo 35 che recita:<br \/>\n\u201c <strong>L&#8217;accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu\u00f2 comportare alcun tipo di segnalazione all&#8217;autorit\u00e0, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit\u00e0 di condizioni con il cittadino italiano\u201d.<\/strong><br \/>\nNelle scemenze che ho sentito non ho mai trovato questa norma. Gli ululati di Salvini non l\u2019hanno mai citata e quindi non esiste. E il silenzio rafforza la cultura che identifica \u2018l\u2019altro\u2019 con il delinquente. Penso con fastidio e peggio anche al silenzio di comodo (non scontentare la plebe desiderosa di ululare!) del Pd e altra sinistra \u2013 anche di quella che pi\u00f9 sinistra non si pu\u00f2<\/p>\n<p><strong>Per parlare di chi non esiste ma c\u2019\u00e8 \u2013 Due documenti ufficiali<br \/>\n<\/strong><br \/>\nUn anno dopo l\u2019approvazione del pacchetto sicurezza l\u2019on Leoluca Orlando interroga il governo.<br \/>\nAl testo dell\u2019interrogazione segue la risposta firmata dal sottosegretario Davico, pure lui LN come il ministro Maroni..<br \/>\nSono due documenti importanti perch\u00e9 dimostrano che a un anno dallo scempio operato dal pacchetto sicurezza la minaccia era ancora pienamente valida: \u201cCi sei ma non esisti e io faccio di te una pietra di inciampo alla sicurezza di tua mamma, pap\u00e0, fratelli e sorelle\u201d.<\/p>\n<p><strong>Il primo<\/strong>: Interrogazione a risposta scritta 4-08314 presentata da Leoluca Orlando luned\u00ec 2 agosto 2010, seduta n.363<\/p>\n<p>LEOLUCA ORLANDO. &#8211; Al Ministro dell&#8217;interno. &#8211; Per sapere &#8211; premesso che: in data 8 agosto 2009 \u00e8 entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 \u00abDisposizioni in materia di sicurezza pubblica\u00bb;<br \/>\nalla lettera g del comma 22 dell&#8217;articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell&#8217;articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase \u00ab, per quelli inerenti all&#8217;accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali &#8216;articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, \u00bb;<br \/>\nquesta modifica \u00e8 stata di fondamentale importanza per la tutela della maternit\u00e0, della salute e dell&#8217;istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure;<br \/>\nin data 7 agosto 2009 \u00e8 stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell&#8217;interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: \u00abLegge 15 luglio 2009, n. 94, recante \u00bbDisposizioni in materia di sicurezza pubblica\u00ab. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile\u00bb, ed \u00e8 stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana;<br \/>\ncon questa circolare il Ministero dell&#8217;interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione; al punto 3 della predetta circolare si chiariva che \u00ab<em>Per lo svolgimento delle attivit\u00e0 riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell&#8217;interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L&#8217;atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6<\/em>\u00bb;<br \/>\na parere dell&#8217;interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell&#8217;uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell&#8217;uso di una legge nell&#8217;applicazione della stessa -: se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo cos\u00ec strumenti sicuramente pi\u00f9 incisivi a chi la stessa debba applicare. (4-08314)<\/p>\n<p><strong>Il secondo<\/strong>: Risposta scritta pubblicata luned\u00ec 31 gennaio 2011 nell&#8217;allegato B della seduta n. 426 all&#8217;Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando<\/p>\n<p>Il ministero dell&#8217;interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novit\u00e0 introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni \u00abfittizi\u00bb o di \u00abcomodo\u00bb.<br \/>\n\u00c8 stato chiarito che l&#8217;eventuale situazione di irregolarit\u00e0 riguarda il genitore e non pu\u00f2 andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarit\u00e0 di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarit\u00e0 di colui che lo ha generato.<br \/>\nSe dovesse mancare l&#8217;atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell&#8217;ordinamento giuridico.<br \/>\nIl principio della inviolabilit\u00e0 del diritto del nato \u00e8 coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonch\u00e9 con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.<br \/>\nConsiderato che a un anno dall&#8217;entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e\/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si \u00e8 ravvisata sinora la necessit\u00e0 di prospettare interventi normativi in materia.<br \/>\nIl Sottosegretario di Stato per l&#8217;interno: Michelino Davico.<\/p>\n<p>Qualche tempo dopo l\u2019on Orlando, sollecitato da Paola Schiratti, allora bravissima consigliera provinciale (purtroppo Paola non \u00e8 pi\u00f9 fra noi), present\u00f2 una proposta di legge di assoluta semplicit\u00e0 che sarebbe stata poi la base per azioni ulteriori che mai si volle raggiungessero un livello operativo.<br \/>\nSia la proposta Orlando, sia le due successive non impegnavano alcuna modalit\u00e0 di spesa.<br \/>\nRicopio solo il testo della pdl lasciando la relazione alle note [fonte 9]<\/p>\n<p><strong>XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756 PROPOSTA DI LEGGE<\/strong><br \/>\nd\u2019iniziativa dei deputati LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI<br \/>\nModifica all\u2019articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 7 novembre 2011.<\/p>\n<p>PROPOSTA DI LEGGE<br \/>\nArt. 1.<br \/>\n1. Il comma 2 dell\u2019articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, \u00e8 sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all\u2019accesso alle prestazioni sanitarie di cui all\u2019articolo 35 e per quelli attinenti all\u2019accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell\u2019infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all\u2019articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati<\/p>\n<p><strong>Una strada verso il nulla<\/strong><\/p>\n<p>La proposta Orlando appartiene alla XVI legislatura, come pure la circolare 19 cui l\u2019interrogazione e la relazione alla pdl fanno riferimento e di cui scriver\u00f2 pi\u00f9 avanti.<br \/>\nDurante la XVII legislatura furono presentate due proposte di legge (740\/camera e 1562\/senato) che \u2013 pur con qualche precisazione maggiore &#8211; ricalcavano lo schema della proposta Orlando.<br \/>\nSe ne possono leggere i testi con i link in nota \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 [fonte 10]<\/p>\n<p>L\u2019on Boldrini e il sen Grasso (rispettivamente nel loro ruolo di presidente della Camera e del Senato) le affidarono alle rispettive commissioni Affari Costituzionali dove giacquero ignorate dai proponenti e dalla societ\u00e0 (in)civile per tutto il tempo scandito dai Governi Monti, Letta e parzialmente Renzi perch\u00e9 nel 2015 avvenne un cambiamento che invest\u00ec poi anche il governo Gentiloni, ultimo della XVII legislatura<br \/>\nNel corso degli anni, se ben ricordo dal 2011, era alla attenzione del parlamento una proposta di legge costruita su altra a iniziativa popolare \u201cModifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza\u201d<br \/>\nNel 2015 venne approvata dalla Camera e trasmessa al senato dove si giacque intatta per due anni sebbene avesse un ampio sostegno nell\u2019opinione pubblica, soprattutto di giovani<br \/>\nIn nota un link che permette di raggiungerne uno schema molto utile data la complessit\u00e0 della materia.<\/p>\n<p><strong>Un testo risolutore e un emendamento negazionista<br \/>\n<\/strong><br \/>\nAnche il testo che si raggiunge con questo link per\u00f2 non prende in considerazione il piccolo comma 3 dell\u2019art. 2 che propongo con l\u2019inserimento della modifica e pubblicando in nota l\u2019originale<br \/>\n\u201c2. <em>Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all&#8217;accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all&#8217;articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati\u201d.<\/em> \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 [fonte 11]<\/p>\n<p>Se la legge sulla cittadinanza fosse stata approvata senza modifiche questo articolo avrebbe risolto anche il problema di chi, non avendo un\u2019identit\u00e0 riconosciuta, si sarebbe trovato ad affrontare la vita da persona legalmente inesistente. E ancora cos\u00ec si trova.<br \/>\nE tale era il convincimento che cos\u00ec dovesse essere che otto fra senatori\/trici (FI-PdL) avevano proposto un emendamento per sopprimere il comma 3 dell\u2019art. 2.<br \/>\nQuesto punto per me resta una delle scoperte che nel cammino di otto anni pi\u00f9 mi hanno meravigliato: un gruppo di adulti che affronta, con spietata spudoratezza, un neonato per dirgli: Tu non esisti.<\/p>\n<p><strong>Provvisoria conclusione<\/strong><br \/>\nA questo punto abbiamo la certezza che l\u2019opposizione a che i nati in Italia, figli di migranti senza permesso di soggiorno, abbiano un\u2019identit\u00e0 riconosciuta e quindi un nome e una famiglia \u00e8 totale.<br \/>\nNessuno li vuole. Chi ne ha proposto la distruzione come persone perch\u00e9 \u00e8 convinto che cos\u00ec debba essere ha giocato fra ignoranza e vilt\u00e0.<br \/>\nL\u2019impegno di alcune persone interne alle istituzioni non \u00e8 servito a nulla<br \/>\nOra mi restano nell\u2019ordine alcuni problemi da considerare per chiudere questa orribile pagina.<br \/>\nLo far\u00f2 con la prossima puntata.<br \/>\nPer il momento li elenco: i matrimoni e la sentenza 245 della Corte Costituzionali, la circolare n. 19,\u00a0 la scuola per chi non esiste, la chiesa cattolica autorit\u00e0 che scappa.<\/p>\n<p>[fonte 1]<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/02\/26\/filiazione-in-vigore-il-dlgs-che-elimina-discriminazioni-dei-figli-naturali\">http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/02\/26\/filiazione-in-vigore-il-dlgs-che-elimina-discriminazioni-dei-figli-naturali<\/a><\/p>\n<p>[fonte 2] dal mio blog gennaio 2018<br \/>\n<a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=5485\">https:\/\/diariealtro.it\/?p=5485<\/a><\/p>\n<p>[fonte 3] \u2013 Legge 19 ottobre 2015 n. 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuit\u00e0 affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare<\/p>\n<p>[fonte 4]<br \/>\nLegge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,<br \/>\n(New York 20 novembre 1989)<\/p>\n<p>[fonte 5] \u00a0 3 febbraio 2017<br \/>\n<a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=4831\">https:\/\/diariealtro.it\/?p=4831<\/a><\/p>\n<p>[fonte 6]<br \/>\nElenco dei documenti indicati nell\u2019art. 5 comma 8 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .<br \/>\n8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all&#8217;articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell&#8217;interno, in attuazione dell&#8217;Azione comune adottata dal Consiglio dell&#8217;Unione europea il 16 dicembre 1996.<\/p>\n<p>[fonte 7]<br \/>\ng) all&#8217;articolo 6, comma 2, le parole: \u00abe per quelli inerenti agli atti di stato civile o all&#8217;accesso a pubblici servizi\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00ab, per quelli inerenti all&#8217;accesso alle prestazioni sanitarie di cui all&#8217;articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie\u00bb;<\/p>\n<p>[fonte 8]<br \/>\nDecreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .<br \/>\n<strong>Articolo 35 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.<\/strong><br \/>\n1 e 2. (omissis)<br \/>\n3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all&#8217;ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei pres\u00ecdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch\u00e9 continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:<br \/>\na) la tutela sociale della gravidanza e della maternit\u00e0, a parit\u00e0 di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanit\u00e0, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit\u00e0 di trattamento con i cittadini italiani;<br \/>\nb) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;<br \/>\nc) le vaccinazioni secondo la normativa e nell&#8217;ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;<br \/>\nd) gli interventi di profilassi internazionale;<br \/>\ne) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.<br \/>\n4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parit\u00e0 con i cittadini italiani.<br \/>\n5. L&#8217;accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu\u00f2 comportare alcun tipo di segnalazione all&#8217;autorit\u00e0, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit\u00e0 di condizioni con il cittadino italiano.<br \/>\n6. (omissis)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/04\/09\/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-v#titolo5\">http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/04\/09\/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-v#titolo5<\/a><\/p>\n<p>[fonte 9]<br \/>\nXVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756 PROPOSTA DI LEGGE<br \/>\nd\u2019iniziativa dei deputati LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI.<br \/>\nModifica all\u2019articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 7 novembre 2011<\/p>\n<p>Onorevoli Colleghi! \u2014 La legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica, ha modificato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In particolare, la lettera g) del comma 22 dell\u2019articolo 1 della legge n. 94 del 2009 ha modificato il comma 2 dell\u2019articolo 6 del testo unico in materia di obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno per gli stranieri: la nuova formulazione, nell\u2019ambito dei provvedimenti esclusi dall\u2019obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno, espungeva l\u2019esplicito riferimento agli atti di stato civile e all\u2019accesso ai servizi pubblici sostituendolo con quello inerente all\u2019accesso alle prestazioni sanitarie e con quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Premesso che il citato comma 2, anche nel testo modificato, \u00e8 stato di fondamentale importanza per la tutela della maternit\u00e0, della salute e dell\u2019istruzione \u2013 diritti fondamentali e diritti umani ma, soprattutto, di primario interesse pubblico \u2013 di tutte le persone extracomunitarie presenti, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbligava le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le cure adeguate, non altrettanto pu\u00f2 dirsi degli atti di stato civile \u2013 quali nascita, stato di famiglia e morte degli stranieri \u2013 in ordine ai quali la modifica apportata della legge n. 94 del 2009 ha creato dubbi interpretativi, cio\u00e8 se questi atti siano o meno esentati dall\u2019attestazione del soggiorno. Di diversa natura, ma altrettanto problematico, \u00e8 il nuovo riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie \u2013 in luogo del pi\u00f9 generico \u00abaccesso ai servizi pubblici\u00bb \u2013 dalle quali risulterebbero esclusi le scuole dell\u2019infanzia e gli asili nido.<br \/>\nLa necessit\u00e0 di chiarimenti sulle questioni inerenti allo stato civile introdotte dalla legge n. 94 del 2009 \u00e8 testimoniata dalla tempestiva emanazione di una circolare del Ministero dell\u2019interno \u2013 n. 19 del 7 agosto 2009, protocollo n. 0008899 \u2013 la quale chiariva, al punto 3, che \u00abPer lo svolgimento delle attivit\u00e0 riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell\u2019interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto\u00bb.<br \/>\nLe indicazioni, pur lodevoli, della circolare, appaiono giuridicamente contraddittorie rispetto al tenore della normativa che, con tale strumento, non pu\u00f2 ritenersi n\u00e9 sostituita n\u00e9 interpretata e da cui esplicitamente emerge la volont\u00e0 di sopprimere il riferimento agli atti di stato civile.<br \/>\nIn termini pratici, ci\u00f2 che ne consegue \u00e8 l\u2019impreparazione degli uffici di molti enti locali in ordine a ci\u00f2 che occorre applicare e la mancata registrazione di nascita da parte dei genitori extracomunitari per paura di denunce e di espulsioni, non costituendo la circolare, per loro, uno scudo sufficiente.<br \/>\nDal Ministero dell\u2019interno sono giunte a suo tempo rassicurazioni in ordine al diritto al riconoscimento dello status di figlio indipendentemente dalla situazione di irregolarit\u00e0 di uno o di entrambi i genitori, status che, ove mancante, lederebbe un diritto assoluto del figlio in quanto, in assenza dell\u2019atto di nascita, risulterebbe inesistente dal punto di vista delle regole dell\u2019ordinamento giuridico.<br \/>\nLa Costituzione garantisce tutti i diritti a tutti i soggetti, senza distinzione alcuna, e in particolare afferma il principio dell\u2019inviolabilit\u00e0 del diritto del nato, alla stregua di quanto sancito in materia di tutela dei minori dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991.<br \/>\nIn armonia con lo spirito e con i dichiarati intenti della circolare ministeriale, nella ricerca di uno strumento idoneo a fugare ogni dubbio, si propone una modifica espressa alla normativa vigente al fine di escludere dall\u2019obbligo di esibizione di documenti attestanti il soggiorno i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile e alle prestazioni scolastiche delle scuole dell\u2019infanzia e degli asili nido.<\/p>\n<p>[fonte 10]<br \/>\nXVI legislatura<a href=\"https:\/\/dait.interno.gov.it\/documenti\/circ-019-servdemo-07-08-2009.pdf\"> https:\/\/dait.interno.gov.it\/documenti\/circ-019-servdemo-07-08-2009.pdf<\/a><br \/>\nXVII legislatura<br \/>\n<a href=\"http:\/\/documenti.camera.it\/_dati\/leg17\/lavori\/stampati\/pdf\/17PDL0005820.pdf\">http:\/\/documenti.camera.it\/_dati\/leg17\/lavori\/stampati\/pdf\/17PDL0005820.pdf<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/Ddliter\/testi\/44666_testi.htm\">http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/Ddliter\/testi\/44666_testi.htm<\/a><\/p>\n<p>[fonte 11]<br \/>\n28 giugno 2017 \u2013 La proposta di legge sulla cittadinanza<a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=5047\"> https:\/\/diariealtro.it\/?p=5047<\/a><br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/FascicoloSchedeDDL\/ebook\/46079.pdf\">http:\/\/www.senato.it\/leg\/17\/BGT\/Schede\/FascicoloSchedeDDL\/ebook\/46079.pdf<\/a><br \/>\nAl comma 2 dell&#8217;articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: \u00abcarattere temporaneo\u00bb sono inserite le seguenti: \u00ab, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile\u00bb.<\/p>\n<p>(continua\u00a0 _\u00a0 2)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fra politica e geometria: rette parallele o convergenze parallele? Da qualche anno la politica nei confronti di nuovi nati sembra svolgersi sue due parallele, esclusivamente su quelle che non si incontrano e non si piegano al ricordo delle convergenze parallele, un bizzarro ossimoro di solito attribuito ad Aldo Moro. 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