{"id":6044,"date":"2018-08-21T15:23:26","date_gmt":"2018-08-21T15:23:26","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=6044"},"modified":"2018-08-21T15:23:26","modified_gmt":"2018-08-21T15:23:26","slug":"21-agosto-2018-nella-fine-il-mio-principio_3","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=6044","title":{"rendered":"21 agosto 2018   &#8211;    Nella fine il mio principio_3"},"content":{"rendered":"<p><strong>Cominciamo da un punto fermo<\/strong><br \/>\nLa presentazione di uno specifico documento attestante non semplicemente l\u2019identit\u00e0 ma anche le modalit\u00e0 della presenza degli stranieri, a tal fine suddivisi in precise categorie che li distinguano gli un i dagli altri, \u00e8 un passaggio essenziale nella vita dei migranti e della tipologia di relazioni che possono instaurare l\u00e0 dove si trovano a vivere.<br \/>\nOrmai \u00e8 intervenuta per esempio, a prova che certe categorie di informale classificazione sono entrate nell\u2019uso, l\u2019espressione \u2018migranti economici\u2019, che non ha alcun significato definito se non quello di essere utile nella pi\u00f9 sommaria comunicazione<br \/>\nPer capire con modalit\u00e0 meno linguisticamente fantasiose \u00e8 necessario fare riferimento all\u2019art. 6 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286) che, completo delle modifiche inserite con la legge 94\/2009 (il cd. Pacchetto sicurezza), cos\u00ec recita: .<\/p>\n<p>\u201c<em>Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo, <\/em><br \/>\n<em>per quelli inerenti all\u2019accesso alle prestazioni sanitarie di cui all\u2019articolo 35 e <\/em><br \/>\n<em>per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, <\/em><br \/>\n<em>i documenti inerenti al soggiorno di cui all&#8217;articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati\u201d<\/em>.<br \/>\nNe propongo, come nella puntata precedente, una lettura facilitata:<br \/>\n\u201cI documenti inerenti al soggiorno di cui all&#8217;articolo 5, comma 8, del dlg 25 luglio 1998 n. 286 non devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione se il motivo dell\u2019ingresso sia<br \/>\n&#8211; l\u2019esercizio di attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo<br \/>\n&#8211; l\u2019accesso alle prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario<br \/>\nnazionale ( di cui all\u2019articolo 35 dgl 25 luglio 1998 n. 286)<br \/>\n&#8211; l\u2019accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie<\/p>\n<p><strong>Quando non \u00e8 prevista l\u2019esibizione del permesso di soggiorno<\/strong><br \/>\nLasciamo perdere le attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo (sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al re, al ricco, al cardinale\u2026 cantavano Jannacci e Fo!) Sappiamo<br \/>\ncosa sono i documenti inerenti al soggiorno di cui all&#8217;articolo 5, comma 8<br \/>\ne quali sono le prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale ( di cui all\u2019articolo 35 dlg 25 luglio 1998 n. 286)<br \/>\nL\u2019elenco di entrambi si pu\u00f2 leggere nelle trascrizioni rispettivamente alle fonti 6 e 8 della seconda puntata del mio tentativo di sintesi (18 agosto) [Fonte 1]<br \/>\nA questo punto non dobbiamo dimenticare l\u2019accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie che richiedono una ulteriore adeguata documentazione [Fonte 2]<br \/>\nE\u2019 obbligatoria l\u2019istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di et\u00e0 compresa tra i 6 e i 16 anni e il rispetto di tale obbligo prevede un dovere e un\u2019attivit\u00e0 di vigilanza. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 [Fonte 3]<br \/>\nRicordo che prima dell\u2019arrivo in aula di quello che sarebbe stato il \u2018pacchetto sicurezza\u2019 \u2013 votato con un blindato voto di fiducia, il riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie fu sollecitato dall\u2019allora presidente della camera on. Fini e presentato con un emendamento dall\u2019allora parlamentare Alessandra Mussolini. L\u2019inserimento ebbe efficacia perch\u00e9 pass\u00f2 nel quadro del voto blindato<br \/>\nLa lettura della dimensione temporale dell\u2019obbligo e dell\u2019elenco dei soggetti cui appartiene il dovere di vigilanza ci consente di rilevare nell\u2019art. 6 una lacuna importantissima e artatamente ignorata da chi (almeno nel mondo della scuola) avrebbe dovuto considerarne la pesantezza.<br \/>\nSi tratta dei nidi e della scuola dell\u2019infanzia per cui la frequenza non \u00e8 obbligatoria. L\u2019iscrizione a questi due istituti quindi deve essere formalizzata, esplicitando la propria situazione di stranieri con o senza permesso di soggiorno, autodenuncia non richiesta solo per la scuola dell\u2019obbligo. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 [fonte 3]<br \/>\nDi fatto viene cos\u00ec ostacolato ai figli dei sans papier l\u2019apprendimento della lingua italiana in una fascia di et\u00e0 particolarmente importante, ostacolo che li metter\u00e0 in difficolt\u00e0 nella comunicazione rispetto ai loro coetanei.<br \/>\nLa cosa era ben nota: chi vada alla seconda puntata di questo piccolo dossier (18 agosto) trover\u00e0 che nella proposta di legge dello stesso on. Orlando (novembre 2011) il comma 2 dell\u2019unico articolo, che \u00e8 in sostanza una riscrittura dell\u2019art 6 integrato, recita \u201cFatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all\u2019accesso alle prestazioni sanitarie di cui all\u2019articolo 35 e per quelli attinenti all\u2019accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell\u2019infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all\u2019articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati\u201d.<br \/>\nE la stessa dizione di ritrova nelle proposte di legge 740 (Camera) e 1562 (senato) citate con link nella fonte 10 del testo del 18 agosto.<br \/>\nLa prova della devastante funzionalit\u00e0 di questo omissione ci \u00e8 stata fornita di recente da un accordo fra la sindaca di Monfalcone e i dirigenti scolastici di due istituti comprensivi che ha penalizzato una quarantina di bimbi stranieri .<br \/>\nLa situazione \u00e8 descritta nel contesto dell\u2019interrogazione della senatrice Tatiana Rojc che \u00e8 riportato in nota. [fonte 4]<\/p>\n<p><strong>Quando \u00e8 prevista l\u2019esibizione del permesso di soggiorno<\/strong><\/p>\n<p>Dopo aver considerato le situazioni in cui non \u00e8 prevista l\u2019esibizione del permesso di soggiorno e averne rilevato un aspetto di ambiguit\u00e0, vediamo quando tale esibizione \u00e8 apertamente prevista e rifacciamoci ad alcuni passaggi della risposta all\u2019 interrogazione dell\u2019on. Orlando, firmata dall\u2019allora sottosegretario Davico, riportata integralmente nella puntata precedente e qui ancora integralmente in nota [fonte 5]<\/p>\n<p><strong>Matrimoni<\/strong><br \/>\nIn un primo punto l\u2019on. sottosegretario affronta il problema dei matrimoni di comodo affermando che la legge 94 era finalizzata a consentire la verifica della regolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero che intendesse sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni \u00abfittizi\u00bb o di \u00abcomodo\u00bb.<br \/>\nMa il sottosegretario precisa (e per questo ostenta la circolare 19) che l\u2019eventuale situazione di irregolarit\u00e0 riguarda il genitore e non pu\u00f2 incidere sulla situazione del figlio per cui \u201cla mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarit\u00e0 di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l&#8217;atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell&#8217;ordinamento giuridico\u201d<br \/>\nE a questo punto viene citata la legislazione pertinente \u201cIl principio della inviolabilit\u00e0 del diritto del nato \u00e8 coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonch\u00e9 con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie\u201d.<br \/>\nSi pu\u00f2 quindi ritenere che l\u2019art. 10 della Costituzione anche se non viene esplicitamente citato non fosse ignoto, dato l\u2019esplicita citazione di una normativa internazionale.<\/p>\n<p>Se ne riportano i primi due commi:<br \/>\n<em>\u201cArticolo 10.<\/em><br \/>\n<em>L&#8217;ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.<\/em><br \/>\n<em>La condizione giuridica dello straniero \u00e8 regolata dalla legge in conformit\u00e0 delle norme e dei trattati internazionali\u201d<\/em><\/p>\n<p>Tutto bene? Assolutamente no<br \/>\nInfatti se la ragione della legge erano i matrimoni di comodo perch\u00e9 venne usata l\u2019espressione atti di stato civile introducendo poi la circolare per non penalizzare un diritto che loro stessi proclamano dei neonati? .<br \/>\nDi matrimoni invece si occup\u00f2 la Corte Costituzionale con la sentenza 245\/2011 (si pu\u00f2 leggere in nota e vi si trover\u00e0 anche la descrizione della vicenda che ne promosse l\u2019azione ) concludendo che la Corte \u00abdichiara l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall\u2019art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole \u00abnonch\u00e9 un documento attestante la regolarit\u00e0 del soggiorno nel territorio italiano\u00bb.<br \/>\nQuindi agli sposi non deve essere chiesto il permesso di soggiorno o analogo documento.<br \/>\nDa quella sentenza ricopio altri due passaggi:<br \/>\n\u00abCon riguardo, invece, al profilo della non manifesta infondatezza, il Tribunale pone in luce, in primo luogo, come il matrimonio costituisca espressione della libert\u00e0 e dell\u2019autonomia della persona, sicch\u00e9 il diritto a contrarlo liberamente \u00e8 oggetto della tutela primaria assicurata dagli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nel novero dei diritti inviolabili dell\u2019uomo\u00bb.<br \/>\n\u00abTale diritto, infatti, tende a tutelare \u2026 la piena espressione della persona umana, e come tale deve essere garantito a tutti in posizione di eguaglianza, come aspetto essenziale della dignit\u00e0 umana, senza irragionevoli discriminazioni. Inoltre, l\u2019art. 31 Cost., nel prevedere che la Repubblica agevola \u00abla formazione della famiglia\u00bb, esclude la legittimit\u00e0 di limitazioni di qualsiasi tipo alla libert\u00e0 matrimoniale\u00bb.<br \/>\nRicordo che allora, dopo la formalizzazione della sentenza dell\u2019Alta Corte c i furono alcuni sindaci che si rifiutarono di celebrare matrimoni di immigrati irregolari \u2013 contraddicendo apertamente il loro ruolo di ufficiali di stato civile che si riproponeva come era stato prima che il pacchetto sicurezza diventasse legge.<br \/>\nNe scrissi persino io nel mio blog il 2 ottobre 2011 quando si manifest\u00f2 la figura dell\u2019Ufficiale di stato civile obiettore non tanto di coscienza quanto di pregiudizio, un pregiudizio allora orientato ai temi della razza oggi dell\u2019omofobia. Le documentazioni sul rifiuto di celebrare Unioni Civili di coppie omosessuali sono significative. [fonte 6]<\/p>\n<p>Leggere questi testi vedendone la voragine che nega i neonati fa male.<\/p>\n<p>L\u2019efficacia della sentenza della consulta sui matrimoni non pu\u00f2 estendersi alle nascite .<br \/>\nI minori non hanno chi li rappresenti e men che meno possono contare sui genitori che, per il fatto stesso di riconoscerli come figlio, scoprirebbero la loro irregolarit\u00e0..<br \/>\nHo dovuto constare nei colloqui che mi \u00e8 capitato di praticare in tutti questi anni l\u2019assoluta indifferenza della societ\u00e0 civile e dei partiti politici alle considerazioni cui pure la lettura di questi passaggi avrebbe dovuto indurre.<br \/>\nLa negazione dell\u2019esistenza di un nato in Italia \u00e8 vissuta con l\u2019indifferenza annoiata propria di una cultura burocratica che sembra aver invaso ogni spazio etico.<br \/>\nUn ordine del giorno del comune di Udine, votato all\u2019unanimit\u00e0 il 31 maggio 2016, propone una felice eccezione. Quell\u2019ordine del giorno affermava:<\/p>\n<p>\u201cConsiderato che la circolare ministeriale, sebbene abbia contribuito a dirimere il dubbio iniziale circa l&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 6 onde evitare che tale disposizione si ponesse in contrasto con l&#8217;articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale, non pu\u00f2 ritenersi idonea a garantire la certezza del diritto in quanto, trattandosi di provvedimento di natura<br \/>\namministrativa, pu\u00f2 essere disapplicata dagli Uffici di Stato Civile dei Comuni atteso il suo contenuto, di fatto modificativo della norma di legge.<br \/>\nRilevato che:<br \/>\n&#8211; i bambini ai quali \u00e8 negata un\u2019esistenza giuridicamente riconosciuta, una famiglia, una qualsivoglia cittadinanza, in Italia esistono come conferma anche il Gruppo Convention on the Rights of the Child (network attualmente composto da 85 soggetti del Terzo settore che dal 2000 esegue il monitoraggio sull\u2019attuazione dei principi della Convenzione di New York sull\u2019infanzia e l\u2019adolescenza) che nei suoi rapporti afferma che \u201cil timore dei genitori privi di permesso di soggiorno di essere identificati come irregolari pu\u00f2 spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all\u2019identit\u00e0 (art. 7 CRC), nonch\u00e9 dell\u2019art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori.\u201d.<br \/>\n&#8211; nel suo settimo e ultimo rapporto il gruppo CRC riferisce che l\u2019ONU stessa chiede all\u2019Italia di modificare su questo specifico punto la legge 94\/2009\u201d.<\/p>\n<p>E ancora una grave confusione a livello concettuale.<br \/>\nLa pi\u00f9 volte citata risposta ad Orlando firmata dal sottosegretario Davico afferma: \u201cConsiderato che a un anno dall&#8217;entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e\/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si \u00e8 ravvisata sinora la necessit\u00e0 di prospettare interventi normativi in materia\u201d.<br \/>\nPerch\u00e9 mai dovrebbero essergli arrivate segnalazioni e di che? Del fatto che un bambino ha avuto il certificato di nascita? O che suo padre avendolo chiesto \u00e8 stato espulso?<\/p>\n<p><strong>Una norma occultata da non ignorare<\/strong><br \/>\nDi fronte al dilagare del pregiudizio razziale e xenofobo riporto ancora una volta una norma (punto 5 dell\u2019art. 35) che, se fosse nota, sarebbe un freno a tante lego bufale e a tanta stordita e pericolosa credulit\u00e0 sull\u2019ammissione incontrollata di soggetti pericolosi.<br \/>\n\u201c <strong>L\u2019accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu\u00f2 comportare alcun tipo di segnalazione all\u2019autorit\u00e0, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit\u00e0 di condizioni con il cittadino italiano\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Una conclusione: <strong>Se nasci e non hai un nome non esisti. Nessuno potr\u00e0 chiamarti vicino a s\u00e9<\/strong><br \/>\nSe per anni ho sperato, insieme ad altre persone, che gli atti di stato civile rientrassero per legge fra quelli la cui registrazione non \u00e8 soggetta alla richiesta del permesso di soggiorno, oggi non posso che constatare la beffa giocata a quella speranza.<br \/>\nStabilito che la legge era nata per contrastare i matrimoni di comodo, fallito quell\u2019obiettivo per la sentenza della Consulta che ritiene che il diritto a contrarre matrimonio \u00abtende a tutelare \u2026 la piena espressione della persona umana, e come tale deve essere garantito a tutti in posizione di eguaglianza, come aspetto essenziale della dignit\u00e0 umana, senza irragionevoli discriminazioni\u00bb<br \/>\nnon posso che concludere con due considerazioni sottolineando che l\u2019eventuale estensione in legge della non richiesta del permesso di soggiorno per la registrazione delle dichiarazioni di nascita non comportava previsione alcuna di spesa n\u00e9 di impegno del proprio tempo come accade nelle attivit\u00e0 di volontariato.<br \/>\nOggi, dopo le elezioni di marzo, sembra impensabile la richiesta di una modifica di legge gi\u00e0 fallita, e quindi bisogna realisticamente concludere che il riconoscimento formalizzato nell\u2019anagrafe comunale \u00e8 affidato a una circolare interpretativa e ne diventano responsabili i comuni. Ci saranno sindaci, giunte, consiglieri comunali che si faranno carico di un impegno certo e trasparente per aderire alla raccomandazione del Terzo Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell\u2019infanzia e dell\u2019adolescenza in Italia (novembre 2017. cap.3.1): \u00abdi intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini ad essere registrati alla nascita, indipendentemente dall\u2019estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori\u00bb?<br \/>\nCredo di dover dare la pi\u00f9 pessimistica delle risposte per cui mi voglio concedere ancora qualche annotazione. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 (continua &#8211; 3)<\/p>\n<p>[Fonte 1]<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/04\/08\/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-ii#titolo2\">http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/04\/08\/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-ii#titolo2<\/a><br \/>\nTesto unico sull&#8217;immigrazione &#8211; Titolo II<br \/>\nDecreto legislativo, testo coordinato, 25\/07\/1998 n\u00b0 286, articolo 6<\/p>\n<p>[Fonte 2]<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.orizzontescuola.it\/guida\/obbligo-scolastico-vigilanza-e-inadempienze-chi-compete-segnalazione\/\">https:\/\/www.orizzontescuola.it\/guida\/obbligo-scolastico-vigilanza-e-inadempienze-chi-compete-segnalazione\/<\/a><br \/>\nL\u2019art.5 comma 1 del dlg 76\/05 stabilisce che i responsabili dell&#8217;adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.<br \/>\nNel comma 2 del succitato articolo viene ribadito il quadro dei soggetti responsabili della vigilanza, ossia il sindaco del comune in cui il minore risiede e il Dirigente scolastico dell\u2019istituzione scolastica o al responsabile dell&#8217;istituzione formativa in cui il minore \u00e8 iscritto o abbia fatto richiesta di iscrizione.<\/p>\n<p>[Fonte 3]<br \/>\nDecreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 \u00a0 \u00a0 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all&#8217;istruzione e alla formazione, ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53<br \/>\nART. 5 (Vigilanza sull&#8217;assolvimento del diritto-dovere e sanzioni)<br \/>\n1. Responsabili dell&#8217;adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.<br \/>\n2. Alla vigilanza sull&#8217;adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all&#8217;articolo 3, cos\u00ec come previsto dal presente decreto, provvedono:<br \/>\na. il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;<br \/>\nb. il dirigente dell&#8217;istituzione scolastica o il responsabile dell&#8217;istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;<br \/>\nc. la Provincia, attraverso i servizi per l&#8217;impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;<br \/>\nd. i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all&#8217;articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, i giovani tenuti all&#8217;assolvimento del diritto-dovere all&#8217;istruzione e alla formazione, nonch\u00e9 il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124.<br \/>\n3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell&#8217;obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.<\/p>\n<p>[fonte 4]\u00a0 Interrogazione della senatrice Tatiana Rojc<br \/>\nAtto n. 3-00109 (in Commissione) Pubblicato il 19 luglio 2018, nella seduta n. 24<\/p>\n<p>ROJC &#8211; Ai Ministri dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universit\u00e0 e della ricerca e per la famiglia e le disabilit\u00e0. &#8211;<br \/>\nPremesso che:<br \/>\nha avuto ampia eco di stampa non solo a livello locale, ma anche nazionale, la notizia che il<br \/>\nComune di Monfalcone (Gorizia) avrebbe sottoscritto con due istituti scolastici comprensivi una<br \/>\nconvenzione che fisserebbe un tetto massimo, pari al 45 per cento, per la presenza di stranieri in classe;<br \/>\nin base all&#8217;accordo &#8220;le parti convengono di accettare per l&#8217;anno scolastico 2018\/2019 l&#8217;applicazione della percentuale di alunni stranieri fino al 45% per cento allo scopo di dare risposte ai bisogni dei bambini e delle famiglie e nel rispetto dei criteri di precedenza che gli istituti comprensivi stabiliranno&#8221;;<br \/>\nnel documento, inoltre, si cita tra gli obiettivi quello di &#8220;incentivare le iscrizioni a Monfalcone, in particolare da parte delle famiglie italofone residenti&#8221;;<br \/>\ntale &#8220;patto&#8221;, secondo il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universit\u00e0 e della ricerca, non sarebbe stato firmato dall&#8217;Ufficio scolastico regionale e provinciale, che a fronte delle liste d&#8217;attesa avrebbe,<br \/>\ninvece, inviato 4 insegnanti in pi\u00f9 per formare due nuove sezioni;<br \/>\na seguito nell&#8217;accordo, nel mese di settembre 2018 circa 60 alunni rischiano di essere esclusi dai percorsi formativi; sar\u00e0, pertanto, loro impedito conoscere coetanei di altre origini, avranno problemi di lingua e di inserimento nella comunit\u00e0 cittadina, mentre per le scuole materne di Monfalcone si aprirebbe un problema di insegnanti in esubero;<br \/>\nsi tratta di un grave pregiudizio per i bambini e le loro famiglie che non pu\u00f2 essere risolto con la mera previsione di accompagnamento degli alunni in eccesso con uno scuolabus eventualmente presso altri comuni, n\u00e9 con la costituzione, a carico di Fincantieri, di classi specificamente dedicate, come pretenderebbe il sindaco di Monfalcone;<br \/>\nconsiderato che:<br \/>\nl&#8217;incidenza degli stranieri sul totale della popolazione nel comune di Monfalcone \u00e8 di poco superiore al 20 per cento e il Comune \u00e8 al 45\u00b0 posto su 7.978 comuni per percentuale di stranieri sul totale della popolazione;<br \/>\nper regolamentare la presenza di stranieri in una classe, una circolare ministeriale del 2010 stabiliva un tetto del 30 per cento, cui i singoli Uffici scolastici regionali, d&#8217;intesa con gli Enti territoriali, possono per\u00f2 derogare, sia in aumento che in diminuzione;<br \/>\nil problema della formazione di classi di soli stranieri o a larghissima presenza di stranieri \u00e8 presente in varie localit\u00e0 del nostro Paese, ed \u00e8 oggetto di valutazioni diverse in relazione alla capacit\u00e0 di fornire agli scolari tutti gli strumenti utili all&#8217;integrazione sociolinguistica,<br \/>\nle quote di alunni, tese ad evitare le cosiddette classi ghetto, possono avere un&#8217;utilit\u00e0 indicativa se hanno un carattere propositivo e se nell&#8217;ambito dell&#8217;autonomia della comunit\u00e0 scolastica si presta la dovuta attenzione ai percorsi di integrazione e non gi\u00e0 di esclusione;<br \/>\nappare, pertanto, necessario affrontare in modo organico un fenomeno che tocca in modo particolare alcune localit\u00e0 ad alta densit\u00e0 d&#8217;immigrazione, soprattutto regolare e stanziale, al fine di prevenire frizioni e incomprensioni e favorire l&#8217;integrazione di alunni e famiglie, senza pregiudizio per lo svolgimento del cursus formativo degli alunni a tutti gli effetti italiani e italofoni;<br \/>\nrilevato, inoltre che:<br \/>\nl&#8217;articolo 3 della Costituzione prevede che: &#8220;Tutti i cittadini hanno pari dignit\u00e0 sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. \u00c8 compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libert\u00e0 e l&#8217;eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana&#8221;;<br \/>\nl&#8217;articolo 34 della Costituzione dispone che: &#8220;La scuola \u00e8 aperta a tutti. L&#8217;istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, \u00e8 obbligatoria e gratuita&#8221;,<br \/>\nsi chiede di sapere:<br \/>\nse i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le loro valutazioni in merito;<br \/>\nquali iniziative, alla luce delle macroscopiche violazioni degli articoli 3 e 34 della Costituzione, intendano assumere al fine di assicurare a tutti i bambini il diritto allo studio e alla formazione, evitando, cos\u00ec, il trauma di una discriminazione precoce e, garantendo, invece, l&#8217;opportunit\u00e0 di un&#8217;armoniosa e progressiva integrazione.<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/showText?tipodoc=Sindisp&amp;leg=18&amp;id=1069502\">http:\/\/www.senato.it\/japp\/bgt\/showdoc\/showText?tipodoc=Sindisp&amp;leg=18&amp;id=1069502<\/a><\/p>\n<p>[fonte 5]<br \/>\nRisposta scritta pubblicata luned\u00ec 31 gennaio 2011 nell&#8217;allegato B della seduta n. 426 all&#8217;Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando<br \/>\nIl ministero dell&#8217;interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novit\u00e0 introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni \u00abfittizi\u00bb o di \u00abcomodo\u00bb.<br \/>\n\u00c8 stato chiarito che l&#8217;eventuale situazione di irregolarit\u00e0 riguarda il genitore e non pu\u00f2 andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarit\u00e0 di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarit\u00e0 di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l&#8217;atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell&#8217;ordinamento giuridico.<br \/>\nIl principio della inviolabilit\u00e0 del diritto del nato \u00e8 coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonch\u00e9 con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.<br \/>\nConsiderato che a un anno dall&#8217;entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e\/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si \u00e8 ravvisata sinora la necessit\u00e0 di prospettare interventi normativi in materia.<br \/>\nIl Sottosegretario di Stato per l&#8217;interno: Michelino Davico.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&amp;numero=245\">https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&amp;numero=245<\/a><\/p>\n<p>[fonte 6]<br \/>\n<a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=818\">https:\/\/diariealtro.it\/?p=818<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cominciamo da un punto fermo La presentazione di uno specifico documento attestante non semplicemente l\u2019identit\u00e0 ma anche le modalit\u00e0 della presenza degli stranieri, a tal fine suddivisi in precise categorie che li distinguano gli un i dagli altri, \u00e8 un passaggio essenziale nella vita dei migranti e della tipologia di&nbsp; <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=6044\" title=\"Read more 21 agosto 2018   &#8211;    Nella fine il mio principio_3\">Read more &raquo;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,7,8,9],"tags":[],"class_list":["post-6044","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cronache","category-migranti","category-minori","category-razzismo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6044","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6044"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6044\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6046,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6044\/revisions\/6046"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6044"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6044"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6044"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}