{"id":6352,"date":"2019-01-05T14:22:28","date_gmt":"2019-01-05T14:22:28","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.it\/?p=6352"},"modified":"2019-01-05T14:22:28","modified_gmt":"2019-01-05T14:22:28","slug":"5-gennaio-2019-quando-la-legge-puo-garantire-lumanita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=6352","title":{"rendered":"5 gennaio 2019  &#8211;  Quando la legge pu\u00f2 garantire l&#8217;umanit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p><strong>Oggi 5 gennaio<\/strong> ho ascoltato il TG delle 13.30 su La7 in cui veniva riferita una esternazione della on. Giorgia Meloni in merito ai sindaci dissenzienti del \u2018decreto sicurezza\u2019 . Non ci credevo ma invece la ricerca di un testo scritto ha confermato ufficialmente le parole della deputata. Per la verit\u00e0 i testi di conferma sono parecchi ma io scelgo il comunicato dell\u2019ANSA:<\/p>\n<blockquote><p>ROMA, 4 GEN &#8211; &#8220;Fratelli d&#8217;Italia \u00e8 pronta a denunciare in procura i sindaci che si rifiutano di applicare la legge e dare piena attuazione al decreto sicurezza. In Italia la legge \u00e8 uguale per tutti, anche per i sostenitori dell&#8217;immigrazione incontrollata\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p><\/blockquote>\n<p>Si tratta quindi dell\u2019obbedienza a una legge che, presentata come assoluta, non avrebbe possibilit\u00e0 di contrasto. Eppure ci sono esemplari eccezioni anche a questo rigore<\/p>\n<p>Ricordo alla on. Melloni e a chi ritiene corretto sostenerla che esiste una legge che formalmente ammette il rifiuto di se stessa e trova in una circolare lo strumento per renderlo operativo.<br \/>\nNe descrive l\u2019iter una interrogazione dell\u2019on. Rosato (16 aprile 2013) che riporto testualmente e pressoch\u00e9 integralmente, interrogazione che si pu\u00f2 raggiungere facendo buon uso del link che trascrivo<br \/>\n<a href=\"https:\/\/parlamento17.openpolis.it\/singolo_atto\/9570\">https:\/\/parlamento17.openpolis.it\/singolo_atto\/9570<\/a><\/p>\n<blockquote><p>\u201c\u2014 Al Ministro dell\u2019interno. \u2014 Per sapere \u2013 premesso che:<br \/>\nil permesso di soggiorno e la carta di soggiorno consentono agli stranieri presenti sul territorio nazionale regolarmente di accedere ai servizi dello Stato; pertanto, l\u2019esibizione del permesso di soggiorno o della carta \u00e8 richiesta dagli uffici ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni od altri provvedimenti di interesse dello straniero;<br \/>\nl\u2019articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, cos\u00ec come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede che siano fatti salvi dall\u2019obbligo di esibizione di tale documenti da parte dello straniero, i provvedimenti che riguardino l\u2019\u00abaccesso alle prestazioni sanitarie [\u2026] e quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie\u00bb;<br \/>\nin particolare, la legge 15 luglio 2009, n. 94, sostituisce la precedente previsione normativa che estendeva la non sussistenza dell\u2019obbligo a tutti i provvedimenti inerenti \u00abgli atti di stato civile o all\u2019accesso a pubblici servizi\u00bb;<br \/>\nil decreto legislativo, cos\u00ec novellato, escluderebbe \u2013 stando ad una interpretazione restrittiva \u2013 la possibilit\u00e0 per lo straniero irregolare di poter registrare anagraficamente la nascita di un figlio in territorio nazionale;<br \/>\neppure, l\u2019articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, che anche l\u2019Italia ha recepito con legge 27 maggio 1991, n. 176, dichiara che \u00abIl fanciullo \u00e8 registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi\u00bb;<br \/>\nil Ministero dell\u2019interno ha emanato una circolare del 7 agosto 2009, del dipartimento per gli affari interni e territoriali, nella quale si precisa che \u00abper le attivit\u00e0 riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita \u2013 stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti il soggiorno\u00bb;<br \/>\nsebbene la circolare ministeriale abbia contribuito a dirimere il dubbio iniziale circa l\u2019interpretazione dell\u2019articolo 6 del decreto legislativo di cui sopra, affinch\u00e9 tale disposizione non si ponga in contrasto con l\u2019articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, sarebbe necessaria una sua modifica \u2013:<br \/>\n&lt;\u2026&gt; (4-00229)<\/p><\/blockquote>\n<p>Se ne era occupato qualche anno prima anche l\u2019on Orlando con una interrogazione del 2 agosto 2010 (Seduta n. 363). Gli aveva risposto l\u2019allora sottosegretario (Lega Nord) Michelino Davico, con un testo interessante che in parte ricopio:<\/p>\n<blockquote><p>\u201cIl Ministero dell&#8217;Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novit\u00e0 introdotte dalla legge n. 94\/09 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarit\u00e0 del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni &#8220;fittizi&#8221; o di &#8220;comodo&#8221;.<br \/>\nE&#8217; stato chiarito che l&#8217;eventuale situazione di irregolarit\u00e0 riguarda il genitore e non pu\u00f2 andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarit\u00e0 di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarit\u00e0 di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l&#8217;atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell&#8217;ordinamento giuridico.<br \/>\nIl principio della inviolabilit\u00e0 del diritto del nato \u00e8 coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (artt. 2,3,30 ecc .), nonch\u00e9 con la tutela del minore sancita dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27\/05\/1991), in particolare agli artt. 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.<br \/>\n&lt;..&gt;<\/p><\/blockquote>\n<p>Quindi una legge dice doversi presentare il permesso di soggiorno per chiedere la registrazione della dichiarazione di nascita, una circolare nega nel caso specifico tale esibizione impegnando gli Uffici Anagrafe dei comuni a non farne richiesta.<br \/>\nMi \u00e8 noto che la circolare cui fanno riferimento l\u2019on. Rosato e il sottosegretario Davico, ottemperando il dettato della citata convenzione di New York in Italia ratificata in legge , viene identificata come interpretativa. Evidentemente un rispettabile livello istituzionale pu\u00f2 ignorare l\u2019uso di un normale vocabolario, mentre a me quel termine richiama una foglia di fico di biblica memoria atta a nascondere la \u2018vergogna\u2019 che non si vuole esibire.<\/p>\n<p><strong>Se vale una analogia basterebbe quindi una circolare interpretativa a trasformare i sindaci ribelli in legittimi soccorritori di soggetti in difficolt\u00e0 anche (o meglio proprio perch\u00e9) fragili e privi di parola.<\/strong><br \/>\n<strong>O no? E se no perch\u00e9?<\/strong><br \/>\n<strong>\u2003<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oggi 5 gennaio ho ascoltato il TG delle 13.30 su La7 in cui veniva riferita una esternazione della on. Giorgia Meloni in merito ai sindaci dissenzienti del \u2018decreto sicurezza\u2019 . Non ci credevo ma invece la ricerca di un testo scritto ha confermato ufficialmente le parole della deputata. Per la&nbsp; <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=6352\" title=\"Read more 5 gennaio 2019  &#8211;  Quando la legge pu\u00f2 garantire l&#8217;umanit\u00e0\">Read more &raquo;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7,8],"tags":[15,23,31,45],"class_list":["post-6352","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-migranti","category-minori","tag-anagrafe","tag-diritto-asilo","tag-istituzioni","tag-permesso-di-soggiorno"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6352","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6352"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6352\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6354,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6352\/revisions\/6354"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6352"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6352"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6352"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}