{"id":791,"date":"2011-07-31T09:47:53","date_gmt":"2011-07-31T08:47:53","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.altervista.org\/blog\/?p=791"},"modified":"2011-07-31T09:47:53","modified_gmt":"2011-07-31T08:47:53","slug":"31-luglio-2011-le-ragioni-di-un-turbamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=791","title":{"rendered":"31 luglio 2011 \u2013 Le ragioni di un turbamento"},"content":{"rendered":"<p>Chi legge questi diari sa \u2013 e comunque ne sono ben consapevole io che li scrivo a mia futura memoria\u2013 che da pi\u00f9 di due anni mi occupo della registrazione della nascita dei figli dei migranti senza permesso di soggiorno e che ho, con testarda, ottusa, stupida fiducia, cercato di trasferire il problema a istituzioni, partiti politici, organizzazioni della societ\u00e0 che civile (?!), convinta che la loro voce sarebbe stata pi\u00f9 forte della mia.<br \/>\nMa la voce non c\u2019\u00e8 stata, mai.<br \/>\nE continuavo a pensare che l\u2019indifferenza di fronte alla questione fosse dovuta soltanto al fatto che i neonati non fanno opinione (a meno che non siano usati per promuovere la vendita di pannolini, omogeneizzati ecc. ecc.) e che perci\u00f2 far loro riferimento fuori del contesto sentimental-commerciale non provocasse l\u2019obiettivo esclusivamente perseguito del consenso,<br \/>\nE invece l\u2019indifferenza era molto pi\u00f9 profonda: si allargava all\u2019impianto istituzionale, fondante la nostra vita di relazione assicurato dai principi che la Costituzione (invano ?) definisce.<br \/>\nE non avevo valutato fino in fondo la ferita inferta al nostro ordinamento e lo scivolamento, sempre pi\u00f9 precipitoso, in una deriva razzista.<\/p>\n<p><strong>Nascite e matrimoni<\/strong><\/p>\n<p>Certamente mi era noto il significato della soppressione delle parole \u201cper quelli inerenti agli atti di stato civile\u201d che sottraeva la registrazione delle dichiarazioni di nascita morte e matrimonio dall\u2019obbligo della presentazione del titolo di soggiorno. Erano parole contenute nel &#8220;Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero&#8221; (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).<br \/>\nLe \u201cDisposizioni in materia di sicurezza pubblica\u201d (il cd <a href=\"http:\/\/www.parlamento.it\/parlam\/leggi\/09094l.htm\">pacchetto sicurezza<\/a> del 2009) crearono l\u2019obbligo della presentazione di quel documento che, per definizione, i migranti irregolari non possiedono.<br \/>\nPer chi volesse documentarsi ricordo solo uno dei miei tanti interventi, l\u2019articolo pubblicato dalla rivista <a href=\"http:\/\/diariealtro.altervista.org\/blog\/15-marzo-2011-quaderni-de-il-gallo-periodico-genovese\/\">Il Gallo<\/a> e trascritto in questo blog il 15 marzo scorso.<br \/>\nOra la questione \u00e8 non solo evidente ma formalmente affrontata dalla <a href=\"http:\/\/www.asgi.it\/public\/parser_download\/save\/corte_costituzionale_sentenza_245_2011.pdf\">Sentenza<\/a> della Corte Costituzionale n. 245 dd. 25 luglio 2011.<\/p>\n<p><strong>La Corte Costituzionale si esprime<\/strong> <strong>sul matrimonio<\/strong>.<\/p>\n<p>Ricopio dalla sentenza della Corte:<\/p>\n<p><em>1.\u2014 Il Tribunale ordinario di Catania ha sollevato \u2013 in riferimento agli articoli 2, 3, 29, 31 e 117, primo comma, della Costituzione \u2013 questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall\u2019art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole \u00abnonch\u00e9 un documento attestante la regolarit\u00e0 del soggiorno nel territorio italiano\u00bb.<\/em><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>1.1.\u2014 In punto di fatto, il Tribunale remittente premette di essere stato adito da una cittadina italiana e da un cittadino marocchino per la declaratoria dell\u2019illegittimit\u00e0 del <span style=\"text-decoration: underline;\">diniego opposto dall\u2019ufficiale dello stato civile<\/span> alla celebrazione del loro matrimonio.<\/em><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>[omissis]<\/p>\n<p><em>Il 31 agosto 2009, l\u2019ufficiale dello stato civile aveva motivato il diniego alla celebrazione del matrimonio per la mancanza di un \u00abdocumento attestante la regolarit\u00e0 del permesso di soggiorno del cittadino marocchino\u00bb, cos\u00ec come previsto dall\u2019art. 116 cod. civ., come novellato dalla legge n. 94 del 2009, entrata in vigore nelle more<\/em><\/p>\n<p>[omissis a questo punto la Corte elenca \u2013 con preziosa puntigliosit\u00e0- gli articoli della Costituzione connessi al problema e in seguito quelli relativi a documenti dell\u2019Unione Europea]<\/p>\n<p><em>E infine:\u00a0 <\/em><em>dichiara <\/em><em>l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall\u2019art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole \u00abnonch\u00e9 un documento attestante la regolarit\u00e0 del soggiorno nel territorio italiano\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>perch\u00e9<\/p>\n<p><em>\u201c<span style=\"text-decoration: underline;\">il matrimonio costituisce espressione della libert\u00e0 e dell\u2019autonomia della persona<\/span>, ed il diritto di contrarre liberamente matrimonio \u00e8 oggetto della tutela di cui agli artt. 2, 3 e 29 Cost., in quanto rientra nei <span style=\"text-decoration: underline;\">diritti inviolabili dell\u2019uomo, caratterizzati dall\u2019universalit\u00e0<\/span>. Inoltre, l\u2019art. 31 Cost., nel sancire che la Repubblica <span style=\"text-decoration: underline;\">agevola la formazione della famiglia<\/span>, \u00abesclude la legittimit\u00e0 di limitazioni di qualsiasi tipo alla libert\u00e0 matrimoniale\u00bb\u201d.<\/em><\/p>\n<p><strong><br \/>\nE la nascita?<\/strong><\/p>\n<p>Non voglio allungare questo diario. Rinvio quindi (oltre che ai tag che collegano questo testo ad altre mie pagine) alle sottolineature che ho apposto ai frammenti di testi della sentenza ricopiati che possono rendere evidente l\u2019analogia con la situazione dei neonati privati del certificato di nascita, primo fondamento <em><span style=\"text-decoration: underline;\">della libert\u00e0 e dell\u2019autonomia della persona, <\/span><\/em>diritto inviolabile e perci\u00f2 caratterizzato<em><span style=\"text-decoration: underline;\"> dall\u2019universalit\u00e0, <\/span>\u00a0<\/em>testimonianza fondante la presenza del nuovo nato nella<em> <span style=\"text-decoration: underline;\">famiglia<\/span> <\/em>cui invece \u00e8 impedito di accoglierlo se non subendo una minaccia che pu\u00f2 essere insostenibile, l\u2019espulsione<em><span style=\"text-decoration: underline;\">.<br \/>\n<\/span><\/em>Mi si \u00e8 detto che la <a href=\"http:\/\/www.interno.it\/mininterno\/export\/sites\/default\/it\/assets\/files\/16\/0159_circ_19_anagrafe.pdf\">circolare<\/a> n. 19 del 7 agosto 2009 sistema tutto.<br \/>\nE\u2019 tristissimo e preoccupante trovare persone (che si autoproclamano democratiche) che accettano di vedere un principio, che appartiene ai diritti fondamentali dell\u2019uomo, umiliato a una procedura consentita da una circolare e negata invece da una legge che appartiene a tutti noi. \u00a0<br \/>\nEd \u00e8 forse ancor pi\u00f9 triste vedere associazioni che \u2013 pur perseguendo a proprio uso interno nobili finalit\u00e0 &#8211; \u2013non si oppongano a una simile norma e alle sue applicazioni (non dimentichiamo che la questione degli aspiranti\u00a0 coniugi di Catania nasce dal <em><span style=\"text-decoration: underline;\">diniego opposto dall\u2019ufficiale dello stato civile<\/span><\/em><em> alla celebrazione del loro matrimonio. <\/em>E tante volte avevo cercato, invano, di porre la questione del ruolo dei comuni in questa vicenda).<br \/>\nGli sposi di Catania (come quelli di <a href=\"http:\/\/www.asgi.it\/public\/parser_download\/save\/giudice_pace_tn_ord_680_2010.pdf\">Trento<\/a>, di cui ho gi\u00e0 scritto) sono evidentemente adulti, hanno potuto disporre dei mezzi per affidarsi a un tribunale, i neonati non hanno questa possibilit\u00e0, n\u00e9 l\u2019hanno \u2013 di norma \u2013 i loro genitori. Erano affidati alla custodia di tutti, quella che si esprime attraverso le reazioni della societ\u00e0 civile e delle forze politiche, capaci di trasferire il loro impegno a livello istituzionale. Ma nessuno ha voluto far nulla.<br \/>\nSe volessimo ricordare che la maggioranza che ha voluto questa legge che, pezzo per pezzo, la Corte Costituzionale sta smontando, \u00e8 la medesima che pochi giorni fa ha negato il riconoscimento di pregiudizi<a href=\"http:\/\/www.ansa.it\/web\/notizie\/rubriche\/topnews\/2011\/07\/28\/visualizza_new.html_761017304.html\"> omofobici<\/a> come aggravante in caso di violenza, le analogie con le prime leggi razziali italiane \u2013e il costume di allora- si farebbero fortissime e potrebbero indurci a significative considerazioni, ma restiamo al presente.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nSulla pelle dei neonati si consolidano poteri forti.<\/strong><\/p>\n<p>Sappiamo che i matrimoni celebrati nell\u2019ambito della chiesa cattolica seguono \u2013salvo eccezioni \u2013 l\u2019iter concordatario e che, se celebranti del sacramento sono gli sposi, il sacerdote che testimonia il loro patto in quel momento \u00e8 ufficiale di stato civile, quindi deve comportarsi \u2013perch\u00e9 il matrimonio sia valido agli effetti civili &#8211; secondo le norme del codice che ne assicurano la regolarit\u00e0.<br \/>\nNe ho gi\u00e0 scritto nel <a href=\"http:\/\/diariealtro.altervista.org\/blog\/21-maggio-2011-vescovi-matrimoni-e-battesimi\/\">mio pezzo<\/a> del 21 maggio ma ci tengo a precisare che le indicazioni della Corte Costituzionale che sopra ho trascritto ora valgono anche come indirizzi per la chiesa cattolica che in questi ultimi due anni si \u00e8 invece adeguata a una norma che viola i diritti umani fondamentali. Certamente la chiesa cattolica non ha opposto un rifiuto diretto a chi avesse voluto celebrare il matrimonio secondo il rito cattolico e non ne avesse i titoli. Non ne aveva bisogno. Il rigetto di un diritto fondamentale era invisibile.<br \/>\nInfatti ogni richiesta dei sans papier si sarebbe scontrata, \u00a0prima che venisse aperta la procedura ecclesiastica, con l\u2019infame codicillo aggiunto all\u2019art. 116 del codice civile\u00a0 dal pacchetto sicurezza, <em>\u00abnonch\u00e9 un documento attestante la regolarit\u00e0 del soggiorno nel territorio italiano\u00bb.<br \/>\n<\/em>La chiesa cattolica nelle sue espressioni gerarchiche \u2013 e non solo &#8211; ha chiacchierato di famiglia, di vita, di figli e quant\u2019altro in un clima di ipocrisia che io trovo offensivo e che la beneficenza, che pur viene esercitata, non riscatta.<br \/>\nIn molte realt\u00e0 parrocchiali e analoghe ha convinto persone di buona volont\u00e0 che \u00e8 sufficiente farsi carico di azione benefiche di tipo volontario e, con scelte evidentemente opportunistiche, ha glissato sul dovere di opporsi con la protesta civile alle leggi (di cui per\u00f2 sa far uso: vedi esenzione dall\u2019ICI)<br \/>\nI vantaggi che il concordato assicura ai due poteri contraenti sono troppo importanti per metterli in discussione a causa di qualche poveraccio.<br \/>\nE sono molti, anche apparentemente insospettabili, a non volersene accorgere.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Finalmente una verifica per me preziosa: la Corte Costituzionale ha accettato le considerazioni proposte dal tribunale di Catania a proposito della inaccettabilit\u00e0 della richiesta di presentazione del permesso di soggiorno per poter registrare il proprio matrimonio. Io ero al corrente di un analogo caso a Trento, avvenuto un anno fa e non ancora preso in considerazione  (la pronuncia catanese ha invece due anni) e ne avevo scritto.<br \/>\nE\u2019 chiaro che il tema su cui mi sono maggiormente soffermata \u2013 la registrazione anagrafica dei figli di sans papier \u2013 non pu\u00f2 giovarsi di denunce da parte dei soggetti interessati: mi aspettavo l\u2019intervento della societ\u00e0 civile e dei partiti politici.<br \/>\nSilenzio: evidentemente i neonati non provocano l\u2019agognato consenso.<br \/>\nChe la sentenza della Corte possa scuotere qualcuno?<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,7,8,9],"tags":[15,16,17,18,20,29,31,32,35,38,39,45],"class_list":["post-791","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cronache","category-migranti","category-minori","category-razzismo","tag-anagrafe","tag-asgi","tag-associazioni","tag-bambini","tag-chiesa-cattolica","tag-informazione","tag-istituzioni","tag-istituzioni-localregionali","tag-matrimonio","tag-obiezione-di-coscienza","tag-omofobia","tag-permesso-di-soggiorno"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/791","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=791"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/791\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=791"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=791"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=791"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}