{"id":7992,"date":"2022-07-16T07:05:37","date_gmt":"2022-07-16T07:05:37","guid":{"rendered":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=7992"},"modified":"2022-07-16T07:07:56","modified_gmt":"2022-07-16T07:07:56","slug":"16-luglio-2022_discriminato-lagente-di-polizia-locale-obiettore-di-coscienza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=7992","title":{"rendered":"16 luglio 2022_Discriminato l\u2019agente di Polizia Locale obiettore di coscienza"},"content":{"rendered":"<p><em>L&#8217;articolo che segue, pubblicato nel sito equal\u00a0 uniud Giurisprudenza a firma<\/em><br \/>\n&#8211; <strong>Anna Piovesana &#8211; 8 Luglio 2022-<\/strong><br \/>\n<em>propone\u00a0 l&#8217;obiezione di coscienza\u00a0 in\u00a0 una forma non ambigua e mi ricorda antiche battaglie per arrivare alla\u00a0<\/em><br \/>\n<em>Legge 15 dicembre 1972, n. 772.\u00a0 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza,<\/em><br \/>\n<em>allora una novit\u00e0 reale nel panorama culturale italiano.<\/em><br \/>\n<em>Certamente oggi la realt\u00e0 impone l&#8217;attenzione a situazioni nuove ma il\u00a0 filo conduttore dagli anni precedenti il 1972, quando\u00a0 l&#8217;impegno era conoscere, dire e dirsi pubblicamente , ad oggi c&#8217;\u00e8 e io sono contenta di leggerlo\u00a0 nel quadro di una memoria (anche personale)\u00a0 lontana..<\/em><\/p>\n<p>Nel maggio 2020, il Comune di Ferrara adottava un nuovo\u00a0<a href=\"https:\/\/old.comune.fe.it\/907\/attach\/politica\/docs\/4008420_regolamento_polizia_locale_terre_estensi.pdf\"><strong>Regolamento del Corpo di Polizia Locale<\/strong><\/a>, ivi introducendo una disposizione che rendeva\u00a0<strong>incompatibile l\u2019appartenenza al<\/strong>\u00a0predetto\u00a0<strong>Corpo<\/strong>, con lo status di\u00a0<strong>obiettore di coscienza<\/strong>. Il Regolamento stabiliva inoltre l\u2019assegnazione \u201cin via continuativa\u201d, \u201ca tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza\u201d, di \u201cuna pistola semiautomatica \u2026 congiuntamente a un idoneo quantitativo di munizioni\u201d.<\/p>\n<p>A seguito di tale mutamento di disciplina, un dipendente,\u00a0<strong>agente di P.S<\/strong>., adibito sin dal 2007 alla funzione di Vigile di Quartiere, mansione da sempre svolta senza portare armi, si vedeva assegnato d\u2019ufficio alla Centrale Radio Operativa, in ragione del fatto di avere, in passato,\u00a0<strong>manifestato l\u2019obiezione di coscienza<\/strong>, rifiutando di prestare il servizio militare in occasione della chiamata alla leva. Non avendo rinunciato alla sua posizione di obiettore, l\u2019amministrazione non gli aveva assegnato l\u2019arma di ordinanza e lo aveva\u00a0<strong>rimosso dalle sue mansioni operative<\/strong>.<\/p>\n<p>Nel frattempo,\u00a0<strong>tutti gli altri agenti<\/strong>\u00a0di polizia locale, muniti della qualifica di agenti di P.S., si vedevano consegnata la pistola di ordinanza, senza essere stati messi nella condizione di poter\u00a0<strong>manifestare formalmente il proprio convincimento<\/strong>\u00a0personale in materia di porto d\u2019armi. Ci\u00f2 accadeva con particolare riferimento al gruppo delle donne, che non essendo soggette alla leva obbligatoria,\u00a0<strong>non avevano potuto,<\/strong>\u00a0neppure in passato, esprimersi sul punto.<\/p>\n<p>L\u2019agente e la CGIL Federazione Pubblica adivano, quindi, il Giudice del Lavoro di Ferrara, con ricorso\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art28\"><strong>ex art. 28 d.lgs. 150\/2011<\/strong><\/a>, chiedendo che: A) venisse accertato il\u00a0<strong>carattere discriminatorio<\/strong>\u00a0delle disposizioni del\u00a0<strong>Regolamento di Polizia Locale<\/strong>, che avevano introdotto l\u2019incompatibilit\u00e0 dell\u2019appartenenza al Corpo di Polizia Locale con lo status di obiettore, nonch\u00e9 la\u00a0<strong>discriminatoriet\u00e0<\/strong>\u00a0della condotta del Comune, consistita nel\u00a0<strong>mancato riconoscimento<\/strong>\u00a0ai propri agenti della facolt\u00e0 di esercitare il\u00a0<strong>diritto all\u2019obiezione di coscienza<\/strong>\u00a0all\u2019uso delle armi e dell\u2019ordine di servizio con il quale il ricorrente era stato rimosso dalle precedenti mansioni esterne; B) fosse ordinato al Comune di\u00a0<strong>riassegnare<\/strong>\u00a0l\u2019agente di P.S. anche\u00a0<strong>a servizi esterni<\/strong>\u00a0che\u00a0<strong>non richiedono l\u2019uso<\/strong>\u00a0necessario delle\u00a0<strong>armi<\/strong>\u00a0e di consentire agli agenti di manifestare formalmente la propria obiezione di coscienza; C) fosse condannato il Comune al risarcimento del danni in favore sia dell\u2019organizzazione sindacale, che del lavoratore obiettore.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Ferrara, con\u00a0<strong>ordinanza del 15.04.2022<\/strong>, ha accolto il ricorso.<\/p>\n<p>Il Giudice, dopo aver effettuato un\u2019approfondita disamina della normativa in materia di obiezione di coscienza e di quella in materia di porto d\u2019armi nel settore della polizia municipale (<strong><a href=\"https:\/\/www.comunegrado.it\/attachments\/article\/77\/leggeQuadro65.pdf\">l. 7.03.1986, n. 65<\/a>;\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981;121~art114\">l. 1.04.1981, n. 121<\/a>\u00a0e\u00a0<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/1987\/04\/16\/087U0145\/sg\">D.M. 4.03.1987, n. 145<\/a><\/strong>), ha ritenuto\u00a0<strong>non condivisibile la tesi<\/strong>\u00a0del Comune, secondo cui lo\u00a0<strong>status di obiettore<\/strong>\u00a0di coscienza \u00e8\u00a0<strong>sempre incompatibile con l\u2019appartenenza al Corpo di Polizia Locale.<\/strong>\u00a0Secondo il magistrato, tale incompatibilit\u00e0 pu\u00f2 sorgere solo \u201cse lo stabilisce il regolamento\u201d che, per\u00f2, all\u2019epoca dell\u2019assunzione del poliziotto locale, non prevedeva l\u2019obbligo porto d\u2019armi, entrato in vigore nel 2020.<\/p>\n<p>L\u2019ordinanza prosegue affermando che \u201cl\u2019introduzione del porto continuativo dell\u2019arma, sia in attivit\u00e0 esterne sia in attivit\u00e0 interne, e della regola della incompatibilit\u00e0 dello status di obiettore,\u00a0<strong>non pu\u00f2 essere imposto con effetti retroattivi<\/strong>\u00a0nei confronti del personale\u201d, sicch\u00e9 il Comune non poteva imporre al vigile di osservare un \u201cobbligo che all\u2019epoca [della sua entrata nel Corpo] non esisteva e che ora era invece in grado di toccare, almeno potenzialmente, il nucleo profondo dei suoi convincimenti etici e religiosi\u201d.<\/p>\n<p>Il Giudice ha altres\u00ec precisato che \u201cil\u00a0<strong>bilanciamento degli interessi<\/strong>\u00a0e degli obiettivi,\u00a0<strong>perseguiti dal Comune<\/strong>\u00a0attraverso la scelta di armare il Corpo e le conseguenti esigenze organizzative che ne conseguono, pu\u00f2 e deve essere\u00a0<strong>contemperato<\/strong>\u00a0<strong>con quello di tali dipendenti<\/strong>\u00a0a esprimersi sulle modalit\u00e0 di svolgimento di servizi di competenza della polizia municipale che, per scelta del legislatore primario, non risultano necessariamente connessi con il porto dell\u2019arma\u201d.<\/p>\n<p>Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento posto in essere dal Comune nei confronti della generalit\u00e0 degli agenti di Polizia Locale (cio\u00e8 l\u2019imposizione agli stessi dell\u2019obbligo del porto d\u2019armi, senza consentire loro di esprimersi al riguardo) costituisce una\u00a0<strong>discriminazione indiretta<\/strong>\u00a0non solo\u00a0<strong>per \u201cconvinzioni personali\u201d<\/strong>, ma anche\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198\"><strong>per ragioni di \u201cgenere\u201d<\/strong><\/a>, considerato l\u2019elevato numero di dipendenti di sesso femminile che, in quanto non chiamate alla leva, non avevano potuto esprimere obiezione di coscienza.<\/p>\n<p>Nei confronti del ricorrente, il Tribunale ha invece ravvisato la sussistenza di una\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-09;216\"><strong>discriminazione diretta per convinzioni personali<\/strong><\/a>, in relazione allo\u00a0<strong>status \u201cconclamato\u201d<\/strong>\u00a0del lavoratore\u00a0<strong>di obiettore<\/strong>. Il Giudice, dopo aver ribadito che il ricorrente era stato assunto nel Corpo di Polizia Locale in un\u2019epoca in cui non era prevista alcuna incompatibilit\u00e0 \u201cper obiezione di coscienza\u201d, sicch\u00e9 la nuova disposizione del Regolamento non poteva essere allo stesso applicata, ha evidenziato che l\u2019assegnazione allo stesso da parte del Comune di \u201cmansioni interne\u201d (Centrale Operativo), aveva comportato per il lavoratore anche la perdita dell\u2019indennit\u00e0 di servizio esterno pari ad \u20ac 9,00 giornalieri.<\/p>\n<p>Accertata dunque la natura discriminatoria diretta e indiretta degli atti\/disposizioni\/comportamenti sopra menzionati il\u00a0<strong>Giudice ha condannato<\/strong>\u00a0il Comune ad adottare uno specifico\u00a0<strong>piano di rimozione delle discriminazioni<\/strong>\u00a0(ex art. 28, c. 5, d.lgs. 150\/2011) nonch\u00e9 a risarcire il\u00a0<strong>danno patrimoniale<\/strong>\u00a0al ricorrente\u00a0<strong>e non patrimoniale<\/strong>\u00a0in favore del sindacato (sul punto richiama\u00a0<a href=\"https:\/\/www.wikilabour.it\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Cassazione_2021_20819.pdf\"><strong>Cass. S.U. 21.07.2021, n. 20819<\/strong><\/a>).<\/p>\n<p>L\u2019ordinanza costituisce in un importante precedente in un settore, quale quello della Polizia locale, ove spesso \u00e8 molto difficile contemperare esigenze diverse, quali quella di garantire il diritto all\u2019obiezione di coscienza<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;articolo che segue, pubblicato nel sito equal\u00a0 uniud Giurisprudenza a firma &#8211; Anna Piovesana &#8211; 8 Luglio 2022- propone\u00a0 l&#8217;obiezione di coscienza\u00a0 in\u00a0 una forma non ambigua e mi ricorda antiche battaglie per arrivare alla\u00a0 Legge 15 dicembre 1972, n. 772.\u00a0 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza, allora&nbsp; <a href=\"https:\/\/diariealtro.it\/?p=7992\" title=\"Read more 16 luglio 2022_Discriminato l\u2019agente di Polizia Locale obiettore di coscienza\">Read more &raquo;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[29,38,50],"class_list":["post-7992","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","tag-informazione","tag-obiezione-di-coscienza","tag-sicurezza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7992","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=7992"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7992\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7996,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/7992\/revisions\/7996"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=7992"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=7992"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=7992"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}