{"id":80,"date":"2009-03-15T09:46:21","date_gmt":"2009-03-15T08:46:21","guid":{"rendered":"http:\/\/diariealtro.altervista.org\/blog\/?p=80"},"modified":"2009-03-15T09:46:21","modified_gmt":"2009-03-15T08:46:21","slug":"15-marzo-2009-ci-stiamo-organizzando-per-creare-i-bambini-fantasma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=80","title":{"rendered":"15 marzo 2009 &#8211; Ci stiamo organizzando per creare i bambini fantasma."},"content":{"rendered":"<p>All\u2019Assessore regionale<br \/>\nalla salute e protezione sociale<\/p>\n<p>Al Sindaco di Udine<\/p>\n<p>Agli assessori comunali ai servizi sociali, demografici e di cittadinanza<\/p>\n<p>LORO SEDI<br \/>\nEgregi signori,<\/p>\n<p>Pu\u00f2 accadere che leggi di livello nazionale investano cos\u00ec direttamente la nostra esistenza da esigere, ancor prima di circolari esplicative che ne chiariscano i modi dell\u2019operativit\u00e0, l\u2019intervento dell\u2019ente locale quale momento di diretto contatto con le persone, minacciate da rischi il cui annuncio \u00e9 gi\u00e0 per s\u00e9 carico di gravi conseguenze. Le istituzioni in questi casi possono essere, come non mai, garanzie di coesione e ragionevoli certezze nell\u2019organizzazione sociale.<\/p>\n<p>E\u2019 ormai noto, perch\u00e9 anche mezzi di comunicazione spesso sommari e sonnacchiosi ne hanno dato ampia informazione, che la minacciata soppressione del segreto professionale nei confronti degli immigrati irregolari ha mobilitato le coscienze di medici e operatori sanitari in genere, determinati a difendere, insieme ai diritti dei migranti sans papier, la propria etica professionale e il bene della popolazione tutta.<br \/>\nIl comma 5 dell\u2019articolo 35 della Dlgs 286\/1998 \u2013 di cui il senato ha previsto la soppressione -cos\u00ec recita: \u201cL&#8217;accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu\u00f2 comportare alcun tipo di segnalazione all&#8217;autorit\u00e0, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit\u00e0 di condizioni con il cittadino italiano\u201d (Ne \u00e9 prevista la soppressione alla lettera t) comma 1 del ddl 733).<br \/>\nPerci\u00f2 non dir\u00f2 nulla in merito al problema appena richiamato, per soffermarmi invece su un altro aspetto meno noto della questione, anche perch\u00e9 espresso nel disegno di legge in un linguaggio inaccessibile al lettore, che pur avrebbe diritto ad essere informato sui contenuti dell\u2019attivit\u00e0 parlamentare.<\/p>\n<p>Oggi le norme ancora in vigore prevedono che gli immigrati non siano tenuti ad esibire il permesso di soggiorno (o analogo documento quale, ad esempio, la carta di soggiorno, come indicato all&#8217;articolo 5, comma 8 del Dlgs 286\/1998) quando chiedano documenti attinenti lo stato civile.<br \/>\nCos\u00ec recita il comma 2 dell\u2019art. 6 del Dlgs 286\/1998 \u201d Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all&#8217;accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all&#8217;articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati\u201d.<br \/>\nSe alla Camera dei deputati verr\u00e0 confermato il testo del \u2018pacchetto sicurezza\u2019 gi\u00e0 approvato inl Senato non sar\u00e0 pi\u00f9 cos\u00ec: la richiesta degli atti di stato civile comporter\u00e0 l\u2019esibizione del permesso di soggiorno, di cui \u2013per definizione- un sans papier non dispone. Di conseguenza la nuova legge, se approvata, \u201cintrodurrebbe l&#8217;obbligo per il cittadino straniero di esibire il permesso di soggiorno in sede di richiesta di provvedimenti di stato civile, tra i quali sono inclusi anche gli atti di nascita\u201d (Comunicato ASGI &#8211; 11 marzo 2009 che si riporta integralmente in calce).<\/p>\n<p>Cos\u00ec recita, nel quadro delle Modifiche al testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 proposte dal \u2018pacchetto sicurezza\u2019, la lettera f) del comma 1) dell\u2019articolo 45:<br \/>\n\u201dle parole \u00abe per quelli inerenti agli atti di stato civile o all\u2019accesso a pubblici servizi\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abe per quelli inerenti all\u2019accesso alle prestazioni sanitarie di cui all\u2019articolo 35\u00bb.<br \/>\nIl nuovo articolo che ho cercato di ricostruire reciterebbe: \u201dFatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit\u00e0 sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti all\u2019accesso alle prestazioni sanitarie di cui all\u2019articolo 35, i documenti inerenti al soggiorno di cui all&#8217;articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati\u201d.<br \/>\nPer l\u2019aspetto che qui ci interessa cos\u00ec recita l\u2019articolo 35 del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286: \u201cAi cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all&#8217;ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch\u00e9 continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:<br \/>\nla tutela sociale della gravidanza e della maternit\u00e0, a parit\u00e0 di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanit\u00e0 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit\u00e0 di trattamento con i cittadini italiani\u201d.<br \/>\nNella stesura del nuovo articolo le parole \u2018atti di stato civile\u2019 scompaiono per essere sostituite dal riferimento alle prestazioni sanitarie previste dall\u2019art. 35 (per cui non sarebbe richiesto il permesso di soggiorno, ma che sono diventate di diffuso interesse per essere soggette a possibilit\u00e0 di conclamata delazione).<\/p>\n<p>Forse gli \u2018atti di stato civile\u2019 non sono nominati nel nuovo testo \u2013 n\u00e9 per venir riconosciuti, n\u00e9 per essere esclusi al fine dell\u2019esibizione o meno di documenti identificativi \u2013 perch\u00e9. nell\u2019intenzione del legislatore dall\u2019oscuro linguaggio, rientrano fra quelli relativi al \u201crilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati\u201d (sempre elencati nell\u2019ormai famosa lettera f) del comma 1 dell\u2019art. 45) che richiedono l\u2019esibizione previa del permesso di soggiorno o analogo documento.<\/p>\n<p>Ora cerchiamo di immaginare quale circostanza crea la necessit\u00e0 della richiesta dell\u2019atto di stato civile che attesta una nascita: \u00e9 evidentemente quella del parto, quando una mamma riconosce formalmente che una relazione d\u2019amore durata nove mesi approda all\u2019autonomia di un essere umano oppure decide di non riconoscerlo o viene costretta a tanto dalle circostanze (in cui rientrerebbe a pieno titolo il pacchetto sicurezza). La sua volont\u00e0 \u00e9 certificata nell\u2019apposito modulo \u201cCertificato di assistenza al parto\u201d, compilato dall\u2019ostetrica o dal medico che assiste al parto, in cui sono riportate anche le generalit\u00e0 della madre (data di nascita, comune di residenza e cittadinanza). A questo primo atto seguir\u00e0 la registrazione presso il comune di residenza.<\/p>\n<p>Se ci\u00f2 le viene reso impossibile dall\u2019assenza di un pezzo di carta, il permesso di soggiorno appunto, il neonato sar\u00e0 un individuo insostituibilmente presente nel divenire dell\u2019umanit\u00e0, ma inesistente all\u2019anagrafe, impossibilitalo ad essere riconosciuto figlio dei suoi genitori che, comunque, offrirebbero allo stato italiano la possibilit\u00e0 di censire una fetta di stranieri irregolari.<\/p>\n<p>Che accadr\u00e0 di quel piccolo?<\/p>\n<p>Se la mancata registrazione del bambino all\u2019anagrafe comunale verr\u00e0 incrociata con i dati del certificato di assistenza al parto, ne potrebbe conseguire l\u2019espulsione della non-mamma (\u00e9 possibile essere riconosciute madri di fantasmi?).<br \/>\nLe norme ancora in vigore prevedono che le puerpere non possano venir espulse, per rispettare il diritto del neonato ad essere accudito, appunto, dalla sua mamma.<br \/>\nA chi spetterebbe la cura di fantasmi neonati nella previsione del legislatore italiano?<br \/>\nOppure quel piccolo potrebbe venir sottratto alla madre (che volesse prendersene cura pur senza poterlo riconoscere, se, per farlo, dovesse esibire il fatal pezzo di carta di cui qualsiasi irregolare non dispone) e inserito di forza in qualche rinato istituto, a beneficio dei gestori dello stesso.<br \/>\nIn tal caso chi si occuperebbe di strapparlo dalle braccia della madre per adempiere al dettato criptato nella lettera f del comma 1 dell\u2019art. 45?<br \/>\nE se la madre, indotta dalla paura della delazione sanitaria, lo partorisse occultamente (affrontando tutti i conseguenti danni per la salute sua e del piccolo) potrebbe facilmente esserle tolto da organizzazioni criminali per venir immesso in qualche canale finalizzato al \u2018dono\u2019 d\u2019organi, allo sfruttamento sessuale, ad adozioni illegali (simili nell\u2019origine a quelle praticate in Argentina ai tempi dei colonnelli) o ad altro obiettivo perverso.<br \/>\nSi permetta infine ad una singola cittadina di chiedere al Sindaco in virt\u00f9 del Suo ruolo e agli Assessori nell\u2019ambito delle rispettive competenze, se vogliano preoccuparsi della questione almeno per lo sconcio imposto ai servizi anagrafici, qualora accettino, a seguito di un\u2019omissione che in futuro potrebbe essere imposta, che sul loro territorio si costruiscano apolidi o bimbi fantasma.<br \/>\nNon sembra che la gravit\u00e0 del problema consenta un\u2019attesa silente e passiva della deprecata, ma possibile, approvazione del pacchetto sicurezza, un\u2019attesa che non si assicuri la precostituzione di difese delle persone minacciate e insieme della dignit\u00e0 dell\u2019ente locale.<br \/>\nE permetta l\u2019assessore regionale, sempre ad una persona scollegata da qualsiasi vincolo di appartenenza politica o associativa, di chiedere che vengano allertati -nell\u2019ambito dei poteri della regione- i comuni e i punti nascita perch\u00e9 ottemperino, nonostante tutto, il dettato della Legge 27 maggio 1991, n.176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 di cui si trascrivono pochi articoli (precisando che il termine fanciullo indica convenzionalmente il minore).<br \/>\nArticolo 2<br \/>\n1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacit\u00e0, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;<br \/>\n2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinch\u00e9 il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attivit\u00e0, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.<br \/>\nArticolo 7<br \/>\n1. Il fanciullo e&#8217; registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.<br \/>\n2. Gli Stati parti vigilano affinch\u00e9 questi diritti siano attuati in conformit\u00e0 con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se cio&#8217; non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.<br \/>\nArticolo 8<br \/>\n1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identit\u00e0, ivi compresa la sua nazionalit\u00e0, il suo nome e le sue relazioni famigliari, cos\u00ec come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.<br \/>\n2. Se un fanciullo e&#8217; illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identit\u00e0 o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinch\u00e9 la sua identit\u00e0 sia ristabilita il pi\u00f9 rapidamente possibile.<br \/>\nDistinti saluti<br \/>\nAugusta De Piero<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera inviata All\u2019Assessore regionale alla salute e protezione sociale,<br \/>\nAl Sindaco di Udine, Agli assessori comunali ai servizi sociali, demografici e di cittadinanza<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7,8,9],"tags":[15,16],"class_list":["post-80","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-migranti","category-minori","category-razzismo","tag-anagrafe","tag-asgi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/80","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=80"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/80\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=80"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=80"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariealtro.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=80"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}