{"id":8653,"date":"2023-11-27T09:00:54","date_gmt":"2023-11-27T09:00:54","guid":{"rendered":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=8653"},"modified":"2023-11-27T09:00:54","modified_gmt":"2023-11-27T09:00:54","slug":"27-novembre-2023-_-per-la-dignita-dei-bambini-invisibili-per-legge-e-dei-loro-genitori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariealtro.it\/?p=8653","title":{"rendered":"27 novembre 2023 _  Per la dignit\u00e0 dei bambini invisibili per legge e dei loro genitori"},"content":{"rendered":"<p>Spero che\u00a0 il mio promemoria serva anche ad altri e perci\u00f2 lo trasferir\u00f2 in Facebook<\/p>\n<p><strong>PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 2<\/strong><\/p>\n<p>&lt;&lt;Modifica all\u2019articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno&gt;&gt;<\/p>\n<p>Presentata dai consiglieri HONSELL, MORETTI, MORETUZZO, CAPOZZI, BULLIAN, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, LIGUORI, MARTINES, MASSOLINO, MENTIL, PELLEGRINO, PISANI, POZZO, PUTTO, RUSSO<\/p>\n<p>il 22 novembre 2023<\/p>\n<p><strong>RELAZIONE ILLUSTRATIVA<\/strong><\/p>\n<p>Appare molto grave che l\u2019Italia non abbia ancora raggiunto sul piano legislativo il <strong>Target 16.9<\/strong> dell\u2019Obiettivo 16 dell\u2019Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell\u2019ONU, ovvero \u201cEntro il 2030, fornire l&#8217;identit\u00e0 giuridica per tutti, compresa la registrazione delle nascite\u201d<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p>Vige ancora, infatti, quanto introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 \u201cDisposizioni in materia di sicurezza pubblica\u201d, all\u2019articolo 1, comma 22, lettera g), ovvero la modifica del comma 2 dell\u2019articolo 6 del \u201cTesto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u2019immigrazione e norme sulla condizione dello straniero\u201d, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, emanato ai sensi della Legge 40\/1998 c.d. Turco-Napolitano. Questa era norma di civilt\u00e0 che prevedeva che per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile o all\u2019accesso a pubblici servizi non fosse necessario esibire il permesso di soggiorno. Per capire fino in fondo l\u2019importanza di questa norma, ora abrogata, \u00e8 sufficiente riflettere sulla circostanza che tutti i servizi di sostegno alla persona si fondano sulla premessa che la persona possa essere <em>identificata e se ne possano quindi verificare le condizioni per assicurare l\u2019esercizio dei diritti che a quella persona appartengono<\/em>; tuttavia, senza una certificazione di nascita, una persona \u00e8 semplicemente considerata \u00abgiuridicamente inesistente\u00bb.<\/p>\n<p>N\u00e9 va sottaciuto l\u2019articolo 22 della Costituzione che recita \u201cNessuno pu\u00f2 essere privato, per motivi politici, della capacit\u00e0 giuridica, della cittadinanza, del<strong> nome<\/strong>\u201d e l\u2019art. 1 del Codice Civile che recita \u201cLa capacit\u00e0 giuridica si acquista al momento della nascita\u201d: ci\u00f2 nel rispetto dell\u2019art. 10 della Costituzione \u201cL&#8217;ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute\u201d.<\/p>\n<p>Va rilevato altres\u00ec che l\u2019Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176 \u201cRatifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo\u201d (New York, 20 novembre 1989) ha ratificato una convenzione internazionale in assoluta contraddizione con l\u2019articolo 1 comma 22 della Legge n. 94 del 15 luglio 2009.<\/p>\n<p>Questa Proposta di Legge Nazionale vuole, ripristinare quell\u2019aspetto della norma abrogata nel 2009, per quanto concerne il diritto, a nostro avviso inalienabile, dei bambini ad avere una certificazione anagrafica anche quando i genitori siano migranti privi del permesso di soggiorno. Riteniamo, infatti, che la certificazione anagrafica, al pari di altri atti di stato civile e dei provvedimenti inerenti all\u2019accesso ai pubblici servizi, debba essere considerata comunque un diritto fondamentale e inviolabile, che deve prescindere dalla condizione di irregolarit\u00e0 dei propri genitori, come peraltro richiede la stessa Agenda 2030 che individua proprio nel rispetto dei diritti fondamentali una delle condizioni per lo sviluppo sostenibile. Il 7 agosto 2009, il Ministero dell\u2019interno \u2013 Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha adottato la circolare n.19\/2009, interpretativa del citato comma 2 dell\u2019articolo 6 del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che per\u00f2 si \u00e8 rivelata priva della forza giuridica necessaria a dare certezza giuridica a queste fattispecie in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, e quindi insufficiente a convincere i migranti irregolari a riconoscere i propri figli per non rischiare l\u2019espulsione o altre gravi forme di penalizzazione.<\/p>\n<p>La presente Proposta di Legge intende, quindi, ripristinare una norma di civilt\u00e0. Basti pensare a quanti italiani, tra gli anni sessanta e settanta, hanno dovuto trovare dolorose soluzioni, scegliendo<br \/>\ndi ridurre i propri figli in clandestinit\u00e0 o di separarsene in quanto lavorando come stagionali<br \/>\nin Svizzera non era loro consentito di tenere con s\u00e9 i propri figli.<\/p>\n<p>Si tratta del fenomeno dei cosiddetti \u00abbambini nascosti\u00bb o \u00abbambini clandestini\u00bb, cio\u00e8 di bambini talvolta lasciati ai nonni in Italia anche per lunghissimi periodi, costretti a vedere i propri genitori solo una o due volte l\u2019anno oppure, pi\u00f9 spesso, semplicemente nascosti dai propri genitori, al fine di evitare la separazione, con la grave conseguenza di essere privati di ogni diritto nel Paese di destinazione.<br \/>\nQuesta Proposta di Legge Nazionale \u00e8 molto semplice ma permette all\u2019Italia di raggiungere un <em>target<\/em> molto importante dell\u2019Obiettivo 16 dell\u2019Agenda 2030 ONU. Consiste nel semplice inserimento delle parole che non prevedono pi\u00f9 l\u2019esibizione del permesso di soggiorno per gli atti riguardanti la registrazione dell\u2019atto di nascita e la filiazione. Si aggiunge anche l\u2019atto di matrimonio in quanto con Decisione n. 245 del 25 luglio 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la disposizione contenuta nell&#8217;articolo 116 del Codice Civile, come modificato dall&#8217;articolo 1, comma 15, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, la quale impone allo straniero di possedere un regolare permesso di soggiorno per potersi sposare in Italia. Dunque \u00e8 un mero recepimento della sentenza della Corte Costituzionale.<br \/>\nSono numerosi i motivi per i quali si ritiene importante che il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia faccia propria una Proposta di Legge Nazionale sulla tematica dei bambini invisibili. In primo luogo vi \u00e8 una forte sensibilit\u00e0 da parte di varie personalit\u00e0, associazioni e realt\u00e0 culturali ed educative in regione sul tema dei diritti civili, molto attive su questo tema.<br \/>\nCito solo a titolo d\u2019esempio, Augusta De Piero (prima vice-presidente donna del Consiglio Regionale della VI legislatura) che ha promosso numerose campagne, l\u2019Universit\u00e0 di Udine che cura il portale <em>equal<\/em> sul diritto antidiscriminatorio presso il Dipartimento di Scienza giuridiche, l\u2019associazione Movimento Focolarini FVG e una serie di associazioni che afferiscono alla cd. Rete Dasi, Gruppo FVG-Societ\u00e0 Italiana di Medicina delle Migrazioni, ecc.<\/p>\n<p>Lo stesso Consiglio Regionale ha approvato all\u2019unanimit\u00e0 nella seduta n. 97 del 01 ottobre 2019, la Mozione n. 92 dal titolo \u201cSull\u2019ottenimento del certificato di nascita per figli nati in Italia da persone non comunitarie irregolari\u201d, e successivamente l\u2019Ordine de Giorno n. 106 dal titolo \u201cAttivazione di attivit\u00e0 di informazione rivolte agli EE. LL e alla cittadinanza su riconoscimento dell\u2019integrale esistenza giuridica di ogni soggetto nato in FVG\u201d in sede di approvazione della Legge Regionale n. 26 del 2020 \u201cLegge di Stabilit\u00e0 2021\u201d, che prevede l\u2019impegno dell\u2019amministrazione regionale a realizzare una campagna informativa rivolta agli Enti Locali per promuovere l\u2019applicazione della circolare interpretativa n. 19\/2009 del Ministero dell\u2019Interno riferita alla Legge 15 luglio 2009, n. 94.\u00a0 Inoltre per la posizione geografica che riveste, il Friuli Venezia Giulia ha sempre svolto un ruolo importante nei processi migratori che vedono come meta l\u2019Italia, sia relativamente alla cosiddetta \u201crotta balcanica\u201d che pi\u00f9 recentemente in occasione degli eventi bellici in Ucraina.<\/p>\n<p>Il Friuli Venezia Giulia \u00e8 pertanto la regione presso la quale la maggior parte dei migranti dal Kossovo, dalla Siria, dall\u2019Afghanistan, dal Pakistan, presenta la richiesta di asilo. Molto alto \u00e8 anche il numero di lavori stranieri temporanei in questa regione: a Monfalcone ed in altri centri industriali. Infine da decenni vi \u00e8 stato un flusso e una presenza costante di parecchie centinaia di Minori Stranieri non Accompagnati in Friuli Venezia Giulia e quindi delle problematiche relative al loro inserimento raggiunta la maggiore et\u00e0. La nostra Regione \u00e8 dunque pi\u00f9 esposta di molte altre regioni italiane ai rischi di mancate registrazioni alla nascita.<\/p>\n<p>Art. 1\u00a0 (<em>Modifica all\u2019articolo 6 del Decreto legislativo <\/em>25 luglio 1998, n. 286<em>)<br \/>\n<\/em>Al comma 2 dell\u2019articolo 6 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), dopo le parole &lt;&lt;carattere temporaneo,&gt;&gt; sono inserite le parole &lt;&lt; per quelli inerenti alla registrazione della dichiarazione di nascita, alla filiazione, alla registrazione di matrimonio,&gt;&gt;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La\u00a0 mia lettera ai \u00a0consiglieri firmatari<\/strong><\/p>\n<p>Gentili consigliere e consiglieri \u00a0regionali che avete firmato la pdln\u00a02.<\/p>\n<p>&lt;&lt;Modifica all\u2019articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno&gt;&gt;.<\/p>\n<p>Voglio dire il mio grazie ad ognuna e ognuno \u00a0di voi per questa iniziativa, una misura di civilt\u00e0 che\u00a0 testimonia un\u00a0 impegno responsabile e consapevole<br \/>\nNel 1998, quando la legge 40\u00a0 istitu\u00ec il permesso di soggiorno, stabil\u00ec\u00a0 fra le eccezioni al dovere di presentare documentazione riguardante il soggiorno\u00a0,\u00a0la registrazione degli atti di stato civile\u00a0e, segnatamente\u00a0, \u00a0la registrazione\u00a0delle nascite\u00a0in\u00a0 Italia dei figli di migranti non comunitari su\u00a0 cui\u00a0 ora si misura la vostra proposta comune .<br \/>\nE quella proposta si \u00e8 resa necessaria perch\u00e8 nel 2009 venne negato\u00a0 quanto precedentemente stabilito e l&#8217;eccezione che ho sopra descritto fu soppressa.<br \/>\nIn questi lunghi 14 anni che ci separano dall&#8217;imprensibile modifica\u00a0 della legge (modifica, si badi bene, introdotta con voto di fiducia) , ci sono stati movimenti che hanno cercato di sensibilizzare l\u2019opinione pubblica sul problema .<br \/>\nLa sensibilizzazione per\u00f2 pu\u00f2 provocare \u00a0buoni\u00a0 sentimenti non buone pratiche\u00a0 efficaci, tali da assicurare ad ogni nato in Italia la certezza di un&#8217;esistenza riconosciuta .\u00a0 Per arrivare a tanto \u00e8 necessaria \u00a0una legge e la vostra proposta, se approvata, offre al parlamento \u00a0l\u2019occasione per impegnarsi finalmente in questo compito<br \/>\nPer indirizzarvi\u00a0 questo\u00a0 messaggio ho guardato nel sito della regione \u00a0le pagine di tutte e tutti voi \u00a0dove, fra le vostre attivit\u00e0, \u00e8 menzionata la proposta di legge nazionale n. 2<\/p>\n<p>L\u2019impegno personale arricchisce l\u2019impegno politico e si colloca a mio parere nel quadro di un\u2019etica condivisa \u00a0che la nostra Costituzione ben delinea<\/p>\n<p>&lt;&lt;La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell&#8217;uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit\u00e0, e richiede l&#8217;adempimento dei doveri inderogabili di solidariet\u00e0 politica, economica e sociale&gt;&gt;.<\/p>\n<p>Cordialmente<br \/>\nAugusta De Piero<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Spero che\u00a0 il mio promemoria serva anche ad altri e perci\u00f2 lo trasferir\u00f2 in Facebook PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 2 &lt;&lt;Modifica all\u2019articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell&#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in materia di obbligo&nbsp; 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