20 marzo 2010 – Quando le infamie si incontrano … non si sommano, si moltiplicano.

Guazzando nell’Italia padana.
Anche in Friuli Venezia Giulia la Lega Nord ricatta la maggioranza negando il suo voto al piano sanitario se non saranno chiusi gli ambulatori STP (Stranieri Temporaneamente Presenti). Leggo su un periodico locale (Il Nuovo Friuli 18 marzo) che “Non sono “ambulatori per clandestini”, offrono un servizio sanitario a tutte le persone che sono escluse dal Servizio sanitario nazionale: gli immigrati che per qualsiasi ragione sono,anche solo temporaneamente, non in regola, ma anche i richiedenti asilo, i cittadini italiani senza fissa dimora e gli emigranti friulani o giuliani iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero)”.
E’ questione di cui mi occupo da più di un anno, da quando il pacchetto sicurezza era ancora in discussione. Erano i mesi in cui parte del personale sanitario si impegnava – con finale successo – per la salvezza del segreto sanitario. La prima stesura della norma li avrebbe obbligati a denunciare chi si fosse presentato ai pubblici servizi privo di permesso di soggiorno (era un punto essenziale nella prevista persecuzione in nome del ‘reato di clandestinità).
Non si mossero invece i sindaci per cui la proposta di esibizione del permesso di soggiorno, chiesto anche agli immigrati irregolari (e non esibibile per ‘contraddizion che nol consente’ – Dante, Inferno, XXVII, 118-120), avrebbe dovuto creare un disagio profondo. L’applicazione infatti della lettera g) del comma 22 dell’articolo 1 della legge n. 94/2009 .(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) sottraeva ai sindaci un compito fondamentale loro spettante: la registrazione di chi nasce nel loro comune (che non significa l’attribuzione della cittadinanza italiana, come molti credono). Dato il disinteresse delle più rispettate associazioni locali per la questione cercai di avvicinare anche personalmente alcuni sindaci e assessori comunali: risultato zero.
Non dimentichiamo che anche agli immigrati senza permesso di soggiorno spettano “le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”-e ”Sono, in particolare, garantiti: … la tutela sociale della gravidanza e della maternità, … la tutela della salute del minore (secondo quanto prevedono norme internazionali ratificate dall’Italia), … le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni, …gli interventi di profilassi internazionale, …la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai”.
Per garantire questi interventi dovuti gli ambulatori STP svolgono, con personale volontario, le funzioni altrimenti attribuite al medico di famiglia.

Le paure dell’on. Fini.
A fronte del ‘pacchetto sicurezza’ uno dei timori di molti (ivi compreso il Presidente della Camera) era quello della mancata scolarizzazione dei figli di chi, non potendo esibire il permesso di soggiorno … (ma questo lo sappiamo). Così propose – e ottenne- che l’iscrizione alle scuole dell’obbligo non comportasse tale esibizione (lettera g, comma 22, art. 1 legge94/2009).
Non si accorse (non sapeva? non voleva?) che le esperienze formative non iniziano con la prima elementare ma con il nido e la scuola per l’infanzia.
Se ne accorsero naturalmente i solerti sindaci leghisti che – dopo le infamie natalizie di Coccaglio e quelle di poco successive di San Martino dall’argine (chi non ne avesse memoria può leggere il mio testo del 26 novembre – Sindaci d’Italia, fra inerzia e Ku Klux Klan) si sono fatti sentire a Goito (Mantova) dove la maggioranza del consiglio comunale ha “approvato un regolamento che impone nella scuola per l’infanzia, come condizione per iscrivere il figlio all’asilo, l’accettazione di una sorta di preambolo religioso: la provenienza da una famiglia cattolica o cristiana, escludendo di fatto molte famiglie di immigrati di diverso orientamento religioso” e –aggiungo io a quanto ha scritto la Gazzetta di Mantova- atei e agnostici.

Quando la realtà è peggiore dell’immaginazione.
Pensavo che il peggio sarebbe accaduto quando fossero cresciuti i bimbi apolidi – come governo vuole e sindaci compiacenti assicurano.
E invece il peggio é già in atto.
Alcuni di noi immaginavano che, oltre alle difficoltà nell’iscrizione alla scuola, nell’accesso alle cure … uno dei rischi per questi bimbi fantasma fosse quello di essere maggiormente esposti alla violenza dei pedofili.
Ora sappiamo che costoro abbondano anche nella chiesa cattolica, impossibilitata ormai a giovarsi della cultura tradizionale che finora era riuscita a mettere la sordina alla questione. La vicenda finanziaria della diocesi di Boston ha scoperchiato il vaso di Pandora e la possibilità di coprire i criminali al momento sembra meno sicura.
Però ancora non leggo, nemmeno da parte della massima autorità della chiesa cattolica, una dichiarazione chiara in merito a un crimine che spetta ai tribunali (civili non ecclesiastici) giudicare e sanzionare.
La catena che salda omissioni e compiacenti complicità in Italia é evidente.
Pur essendo la pedofilia un reato, le leggi votate dal parlamento, il disprezzo dei sindaci per il loro ruolo, il disinteresse dimostrato dai sordidi silenzi della politica (ma bambini e puerpere non vanno in piazza, quindi non creano né consenso né dissenso e perciò non interessano) trovano il loro autorevole riscontro nelle ambiguità papali.
Che dire?

Aggiungo un link all’intervento dell’avv. Nazarena Zorzella (asgi) che merita una attenta lettura.

20 Marzo 2010Permalink

13 marzo 2010 – Fra progetti ripugnanti scopro ancora qualche segno positivo.

 La Corte di Cassazione fa autocritica.

Roma, 12 marzo 2010 – Scrivono i co-presidenti dell’organizzazione umanitaria EveryOne, Roberto Malini, Matteo Pegoraro e Dario Picciau:
“Con una sentenza sconcertante che viola tutti gli accordi e le disposizioni internazionali a tutela dei diritti umani – la n. 5856 -, la Corte di Cassazione ha sancito che i clandestini, anche se hanno figli minori che studiano in Italia, vanno comunque espulsi dal territorio nazionale, anche se il distacco dai genitori comportasse per i bambini un trauma affettivo”.
“Contrapponendosi a tutte le norme che tutelano i diritti dei migranti e dei rifugiati, nonché alla Convenzione ONU per i Diritti del Fanciullo e alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea,” continuano gli attivisti, “la Cassazione mette in primo piano la tutela della legalità delle frontiere rispetto alla tutela della famiglia, dell’infanzia e dei diritti fondamentali della persona”.
“La precedente sentenza della stessa Cassazione che autorizzava la permanenza di un clandestino per gli stessi motivi viene definita ‘riduttiva in quanto orientata alla sola salvaguardia delle esigenze del minore, omettendone l’inquadramento sistematico nel complessivo impianto normativo“.

Della questa precedente sentenza – riferita naturalmente a persona diversa da quella considerata il nel procedimento conclusosi il 10 marzo – ho scritto nel mio articolo del 26 gennaio.

 Coerenza maligna 
Naturalmente il disprezzo per figure genitoriali ‘razzialmente’ diverse da noi, il disinteresse per i diritti dei minori come proclamati in documenti internazionali che l’Italia ha approvato, non possono non trovare coerenza a livello locale.
E’ accaduto così che in Friuli-Venezia Giulia, sentito il parere dell’avvocato della regione, anche l’assessore regionale alla ‘salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali’ si sia asservito all’andazzo sciagurato che ci domina fra il ghigno di parecchi e l’indifferenza soporifera dei più e abbia deciso la chiusura degli ambulatori STP. aperti agli Stranieri Temporaneamente Presenti (fra cui ci sono coloro che non dispongono di permesso di soggiorno).
L’opinione pubblica si è lasciata convincere che tali ambulatori siano uno spreco e un privilegio accordato a stranieri illegalmente penetrati nel nostro territorio (dimenticando che fra questi c’è, ad esempio, la badante che fino alla sua morte ha assistito il nonno ed è poi rimasta senza lavoro, diventando perciò ‘clandestina’).
Le voci contrarie al coro becero ormai dominante non si alzano con decisione e costanza: purtroppo chi sostiene di essere difensore degli irregolari non ha l’accortezza e la determinazione dei vocati al Ku Klux Klan.

 Gli ambulatori STP
L’ho scritto tante volte ma non ho scrupolo a ripetermi.
La nostra legislazione nel Testo unico sull’immigrazione (ancora in vigore) prevede che agli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale spettino “nei presidi pubblici ed accreditati” (con trattamento identico per i pagamenti a quello previsto per i cittadini italiani), “le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”-
”Sono, in particolare, garantiti: … la tutela sociale della gravidanza e della maternità, … la tutela della salute del minore (secondo quanto prevedono norme internazionali ratificate dall’Italia), … le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni, …gli interventi di profilassi internazionale, …la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai”.
I vantaggi per la collettività tutta, almeno per quest’ultimo intervento, sembrano evidenti.
Naturalmente la legge non prevede il servizio del medico di base e, in questo contesto, gli ambulatori che si é deciso di chiudere offrono un servizio volontario che –in forma molto limitata- al medico di base si sostituisce, assicurando, ad esempio, una minor presenza di persone in stato di necessità ai già affollati servizi di pronto soccorso.
Gli ambulatori STP assicurano i loro servizi anche agli emigranti in visita ai loro parenti e alla terra d’origine, in quanto iscritti a una particolare anagrafe per gli italiani residenti all’estero. 

Chi ha paura dei bambini e chi li rispetta
Tanto per cominciare tremano di paura coloro che governano i comuni e che vi rappresenta la cittadinanza.
Ho scritto per mesi del rischio di rendere apolidi dei sans papier, cui viene negata o impedita dalla nascita la registrazione anagrafica.
Non mi ripeto: mantengo nella prima pagina il riferimento alla ‘Lettera agli Amici del Gruppo del Gallo di Milano’ che riassume magistralmente la questione.
Voglio solo ricordare a me stessa il mio ottimismo imprudente: pensavo che le conseguenze nefaste della mancata registrazione anagrafica si sarebbero manifestate in futuro. Invece il ‘duro lavoro’ del Ministro Maroni, coerente con il dettato del pacchetto sicurezza, promuoveva da subito l’esclusione dei piccoli dai nidi e dalla scuola dell’infanzia.
A Torino l’assessore alle Risorse Educative, Beppe Borgogno, accettando le iscrizioni di questi minacciosi piccoli soggetti,dichiarava: «Prendersela con i bambini piccoli non è certo un modo per combattere la clandestinità».
E a Udine dove vivo?
Penso con dolorosa ripugnanza al disinteresse dimostrato da assessori che pur ho tentato di interpellare quando cercavo di darmi da fare per il problema della registrazione anagrafica dei figli di sans papier.  Non so cosa intendano fare in questa circostanza e nemmeno se intendano riferirsi a quella diversità che li caratterizzerebbe e che in altre circostanze, amano proclamare.
Finora della prevenzione dello scempio si sono totalmente disinteressati. 

Ancora un segno positivo; non tutti sono legadipendenti
Ho tratto la lettera che trascrivo dalla news letter di NOTAM 22 febbraio 2010.  (Corrispondenza: info@notam.it)

CIAO A VOI TUTTI , BAMBINI DEL CAMPO DI SEGRATE

Il mese scorso abbiamo seguito (e non era la prima volta) i ripetuti sgomberi di campi rom a Milano e dintorni: alcune persone sgomberate anche dieci volte, vantano le intransigenti autorità italiane che ci spendono i danari messi a disposizione dalla Unione Europea per interventi sociali a favore dei rom. Ci pare un contributo di solidarietà la lettera scritta dalle maestre della scuola frequentata da alcuni bambini sgomberati. 

Ciao Marius, ciao Cristina, Ana, ciao a voi tutti bambini del campo di Segrate.
Voi non leggerete il nostro saluto sul giornale, perché i vostri genitori non sanno leggere e il giornale non lo comperano.
È proprio per questo che vi hanno iscritti a scuola e che hanno continuato a mandarvi nonostante la loro vita sia difficilissima, perché sognano di vedervi integrati in questa società, perché sognano un futuro in cui voi siate rispettati e possiate veder riconosciute le vostre capacità e la vostra dignità. Vi fanno studiare perché sognano che almeno voi possiate avere un lavoro, una casa e la fiducia degli altri.
Sappiamo quanto siano stati difficili per voi questi mesi: il freddo, tantissimo, gli sgomberi continui che vi hanno costretti ogni volta a perdere tutto e a dormire all’aperto in attesa che i vostri papà ricostruissero una baracchina, sapendo che le ruspe di lì a poco l’avrebbero di nuovo distrutta insieme a tutto ciò che avete.
Le vostre cartelle le abbiamo volute tenere a scuola perché sappiate che vi aspettiamo sempre, e anche perché non volevamo che le ruspe, che tra pochi giorni raderanno al suolo le vostre casette, facessero scempio del vostro lavoro, pieno di entusiasmo e di fatica. Saremo a scuola ad aspettarvi, verremo a prendervi se non potrete venire, non vi lasceremo soli, né voi né i vostri genitori che abbiamo imparato a stimare e ad apprezzare.
Grazie per essere nostri scolari, per averci insegnato quanta tenacia possa esserci nel voler studiare, grazie ai vostri genitori che vi hanno sempre messi al primo posto e che si sono fidati di noi. I vostri compagni ci chiederanno di voi, molti sapranno già perché ad accompagnarvi non sarà stata la vostra mamma ma la maestra. Che spiegazioni potremo dare loro?
E quali potremo dare a voi, che condividete con le vostre classi le regole, l’affetto, la giustizia, la solidarietà: come vi spiegheremo gli sgomberi? Non sappiamo cosa vi spiegheremo, ma di sicuro continueremo a insegnarvi tante, tante cose, più cose che possiamo, perché domani voi siate in grado di difendervi dall’ingiustizia, perché i vostri figli siano trattati come bambini, non come bambini rom, colpevoli prima ancora di essere nati.
Vi insegneremo mille parole, centomila parole perché nessuno possa più cercare di annientare chi come voi non ha voce. Ora la vostra voce siamo noi, insieme a tantissimi altri maestri, professori, genitori dei vostri compagni, insieme ai volontari che sono con voi da anni e a tanti amici e abitanti della nostra zona. A presto bambini, a scuola. 

Le vostre maestre: Irene Gasparini, Flaviana Robbiati, Stefania Faggi, Ornella Salina, Maria Sciorio, Monica Faccioli 

13 Marzo 2010Permalink

26 gennaio 2010 – Puglia infedele e bazzecole.

Ho pensato a lungo prima di riprendere questo diario: avrei voluto lasciar perdere e nello stesso tempo non riuscivo a vincere la determinazione a continuare. La fine dell’anno e un periodo di forzata clausura mi hanno consentito di guardarmi alle spalle e alle spalle non c’era solo la mia memoria a ricostruire ciò che (mi) era accaduto ma lui … il sito con quello che avevo scritto, testimonianza di speranze e di un seguito di fallimenti.

So, me lo dico continuamente, che scrivo per me, in un luogo che ho creato per dire … e forse ‘dire’ è tutto quello che mi resta. Così continuo.
Non spedirò più i miei messaggi a una lista di persone che, ne sono certa, non desiderano il dialogo, che invece io desidero tanto ma non posso imporre.
Se qualcuno vuol dialogare prema la scritta webmaster in fondo alla pagina: compare lo spazio della corrispondenza e io pubblico e rispondo.

Puglia infedele.
Da un po’ di tempo vanno di moda i cattolici, se e solo se ridotti a spettri che si aggirano per l’Italia, oggetti ambiti di un desiderio diffuso di moderazione e soggezione a chi si ritiene portatore di buon senso condito da tradizioni.
Identificati, con quella disinvoltura che viene dall’ignoranza, come indifferenziati cristiani, sono così pervicacemente posti in primo piano che nascondono ogni altra confessione per occupare persino i sogni del presidente dei vescovi italiani, card. Angelo Bagnasco.
Aprendo a Roma i lavori del Consiglio permanente della Conferenza episcopale italiana, si è augurato che “una generazione nuova di italiani e di cattolici, pur nel travaglio della cultura odierna e attrezzandosi a stare sensatamente dentro ad essa, sentono la cosa pubblica come importante e alta, in quanto capace di segnare il destino di tutti”.
E’ già accaduto quando, negli anni ’70, un mondo cattolico, ricco delle sue consapevoli differenze, nutrito dal dibattito che il Concilio Vaticano II aveva suscitato e che oggi sembra spento, aveva saputo ragionare sul bene comune e agire di conseguenza.
Era l’esatto contrario di coloro che nel 2005 si prostrarono al craxiano invito del card. Ruini di non votare al referendum sulla fecondazione assistita.
Così ‘quei’ cattolici (non ‘i’ cattolici) legittimano vacui chiacchieroni che li vogliono tutti compattamente schierati (e perciò manovrabili) in un grigio gregge uniforme che riesce ad essere persino la caricatura della ‘balena bianca’ di democristiana memoria.
Ma le primarie di Puglia scombinano un po’ le carte.
Vendola ha vinto all’interno della sinistra. Sono i suoi sostenitori tutti atei o di confessione diversa dal cattolicesimo? O sono semplicemente persone che, pur di confessione cattolica, fanno – in scienza e coscienza- quello che in politica credono più opportuno senza ridursi agli irresponsabili spettri, immaginati e tanto desiderati?
Vorrei sostenere con convincimento questa ipotesi ma ogni convincimento ormai sfuma nel dubbio: la nebbia che oscura la realtà si dirada solo a momenti: staremo a vedere.

Bazzecole.
Veramente per me sono questioni centrali ma mi ci ritrovo sempre più sola.
E’ un anno che me ne occupo e continuo.
Mi riferisco alla registrazione anagrafica dei minori, figli di immigrati irregolari.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 823 del 19 gennaio – si può leggere qui) offre argomenti molto interessanti all’analisi del rapporto figli-genitori, sottratto alle melensaggini del cattivo-buon senso comune e ai decisionismi razzisti, finalmente collocato entro gli indirizzi dei documenti internazionali che considerano il bambino soggetto di diritti e non grazioso strumento costruito per la gioia di chi gli sta attorno.
Ecco la notizia, come è stata data dall’Ansa e ampiamente ignorata dai nostri mezzi di informazione.

ROMA – La Cassazione dice ‘no’ ai giudici che negano agli immigrati irregolari presenti in Italia, genitori di figli minori, l’autorizzazione a prolungare la loro permanenza nel nostro paese per stare a fianco ai bambini.
In particolare la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un immigrato irregolare africano, padre di due bambini, al quale la Procura del tribunale per i minorenni di Milano aveva revocato l’autorizzazione temporanea a prolungare di due anni la sua permanenza in Italia per restare stare accanto ai figli. Per la Cassazione non c’é dubbio che “per un minore, specie se in tenerissima età, subire l’allontanamento di un genitore, con conseguente impossibilità di avere rapporti con lui e di poterlo anche soltanto vedere, costituisca un sicuro danno che può porre in serio pericolo uno sviluppo psicofisico armonico e compiuto”.
La Cassazione sottolinea inoltre che concedendo agli immigrati irregolari, genitori di minori, una simile autorizzazione, non si corre il rischio che ”l’interesse del minore, alla crescita armonica, venga strumentalizzato al solo fine di legittimare la presenza di soggetti privi dei requisiti dovuti per la permanenza in Italia”. In proposito – con la sentenza 823 della Prima Sezione Civile – la Cassazione rileva che l’articolo 31 del testo unico sull’immigrazione ”riconosce allo straniero adulto la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, necessariamente temporaneo o non convertibile in permesso per motivi di lavoro”.
Cosi’ i supremi giudici hanno accolto il ricorso di Chaouch N. autorizzandolo ”a permanere in Italia per due anni per assistere i figli minori” come aveva gia’ stabilito in primo grado il Tribunale dei minorenni di Milano. A supporto della sua decisione la Cassazione ricorda che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, approvata a Nizza il 7 dicembre del 2000, tutela, tra l’altro, la vita familiare e in particolare il rapporto genitori-figli.
Infine i magistrati di legittimità rilevano che i permessi di permanenza temporanea hanno l’obiettivo di assicurare ”una incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori”. Nella sentenza non e’ specificato se il genitore in questione fosse presente irregolarmente in Italia fin dal momento del suo ingresso nel nostro paese o se avesse un permesso di soggiorno scaduto. Non e’ inoltre specificato se i suoi figli avessero anche una madre in grado di occuparsi di loro, elemento peraltro ininfluente dal momento che la Cassazione afferma il diritto dei minori ad avere rapporti stabili con entrambe le figure genitoriali.

Non basta il ricorso all’autorità giudiziaria: il problema deve tornare alla politica.
Ma ne è all’altezza? E soprattutto come può essere orientata da un’opinione pubblica se non corrotta, inconsapevole e diffusamente irresponsabile?
E’ un tema su cui so che tornerò.
Per ora segnalo il commento (datato 23 gennaio) della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni che si può leggere da qui.

Una segnalazione.
Si parla tanto della salute dei migranti, per farne un pericolo e nello stesso tempo per negar loro le cure anche essenziali. Aiuta ad uscire da pressappochismo e pregiudizi un interessante documento del NAGA (Associazione Volontaria di Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Stranieri e Nomadi), di cui pure propongo il link

26 Gennaio 2010Permalink

02 dicembre 2009 – Una circolare ministeriale

Il Ministero dell’interno ha emanato una circolare (n. 12 / 27 novembre 2009) che ribadisce la validità del divieto di segnalazione degli stranieri irregolari che si presentino alle strutture sanitarie.
Il pacchetto sicurezza infatti non ha cancellato l’art. 35 del Testo Unico, in cui tale segnalazione è stata esplicitamente vietata, anche a seguito della campagna intelligente condotta con determinazione dagli operatori sanitari..
Anche se l’ho più volte citato voglio chiarire che per Testo Unico si intende il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 – S.O. n. 139).
L’art. 35 comma 5 del Dlgs 286 recita: L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.
E fino qui tutto è/sembra chiaro e la circolare conferma –come vuole la legge- il dovere del rispetto del segreto sanitario.

Ma c’è un passaggio della circolare 12/2009 che mi pone dei problemi che ora non posso né approfondire né chiarire e quindi li offro a chi se ne voglia far carico.
Spero che ci sia chi se ne voglia occupare.
Da parte mia se ci saranno interventi esplicativi li pubblicherò nel mio sito.

Il penultimo paragrafo della circolare n. 12 del 27 novembre, recita:

“Occorre infine chiarire, anche alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 22, lettera g della legge 94, cit, relative alla esibizione dei documenti inerenti al soggiorno per l’accesso a prestazioni della pubblica amministrazione, che non é richiesta l’esibizione di tali documenti per le prestazioni di cui all’art. 35 cit, come espressamente previsto dall’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 286/1998, cit, e successive modificazioni’”

L’articolo 1 comma 22 lettera g, modificando l’art. 6 del decreto 286, precisa non essere necessario presentare il permesso di soggiorno per ‘l’accesso alle prestazioni sanitarie previste dall’art. 35’ e per le ‘prestazioni scolastiche obbligatorie’ e non fa riferimento alla registrazione degli atti di stato civile che erano invece presenti nel Testo Unico come atti esenti dalla presentazione del permesso di soggiorno.

Successivamente la circolare ministeriale n. 19 del 7 agosto aveva riaperto la possibilità di registrare la nascita dei figli dei sans papier affermando:

“Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6” ”.(comma 2, del d.lgs. n. 286/1998).

La circolare n 12 del 27 novembre non mi sembra altrettanto chiara.
Siamo ancora autorizzati a ritenere che, essendo le registrazioni di atti di stato civile non “provvedimenti nell’interesse dello straniero” ma dichiarazioni “di interesse pubblico”, nella richiesta di atti di stato civile –e, nello specifico, della registrazione della nascita – il permesso di soggiorno non debba essere né esibito né richiesto?

Credo che a questo punto sarebbe necessario un intervento forte ed esplicito dei comuni a tutela dei cittadini che nascono sul loro territorio, non solo per garantirne la registrazione anagrafica ma per aiutare i genitori a superare quello stato di paura che potrebbe indurre i sans papier a non registrare la nascita dei figli.
Mentre ci sono comuni che organizzano la caccia all’uomo non ne ho trovati altri capaci di processi di civiltà, quale che sia il colore politico dei loro governi.

2 Dicembre 2009Permalink

26 novembre 2009 – Sindaci d’Italia, fra inerzia e Ku Klux Klan

Principi volatili e concretezza devastante
Da mesi mi occupo in questo sito -e non solo- della questione della registrazione anagrafica dei figli dei sans papier. So bene che il pacchetto sicurezza ci costringe a considerare molti altri aspetti negativi, ma io ho deciso di soffermarmi su uno, per raccogliere documentazione e trasmetterla, dato che mi risulta un argomento estraneo all’interesse dell’opinione pubblica.
E’ abbastanza facile che organizzazioni varie e movimenti si concentrino (sia pure in forma molto volatile) su questioni ‘di principio’ ma é rarissimo trovare un’opinione pubblica interessata a procedure, rispettose dello spirito della Costituzione e che siano produttrici di giustizia.
Al contrario se si tratta di procedure idonee a devastare ogni senso di civiltà il consenso c’é ed é anche facilmente operativo.
Ma a qualcuno non basta. 

I primi luoghi dell’infamia organizzata: Coccaglio e San Martino

A Coccaglio (e ne ho scritto il 22 scorso – Natale 2009 e la neolingua padana) il sindaco ha mandato i vigili a ‘censire’ i clandestini casa per casa. A San Martino dall’Argine (provincia di Mantova) sono più attenti a non sprecare le risorse del comune e quindi hanno mobilitato l’intera popolazione perché si faccia carico dell’attività di delazione (in fondo a questo testo inserirò gli indirizzi per poco edificanti eventuali letture). Ciò che mi sconvolge è la prevedibilità di tutto questo.
Era facile immaginare che ci sarebbe stata una caccia all’uomo ma non ero riuscita a prevedere la caccia al neonato, vittima e insieme colpevole del disvelamento dei sui genitori.
Il meccanismo è semplice: il pacchetto sicurezza dichiara (legge 94, art. 1 comma 22 lettera g) che per registrare gli atti di stato civile gli immigrati devono presentare il permesso di soggiorno.
Il 7 agosto – la legge 94 era approvata da poco più di un mese- è intervenuta una circolare ministeriale a dare un’arzigogolata interpretazione affermando che per la registrazione di nascita il documento non va esibito. Ma la legge resta sempre superiore alla circolare, il reato di clandestinità resta, la volontà del legislatore pure, la capacità delatoria dei cittadini anche e il cerchio si salda e ci sono sindaci, che anziché governare i comuni, prima cerniera fra cittadini e istituzioni, cominciano a dedicarsi ad una attività degna del Ku Klux Klan.  

Il silenzio degli inerti
Certamente sono ancora pochi ma coloro che non si ritengono cacciatori di teste, nei cui uffici le nascite si registrano, che fanno? Non potevano non immaginare quello che sarebbe accaduto ma, per quel che mi consta non hanno fatto nulla per porre ostacoli alla diffusione dell’infamia.
Spero di essere smentita e di poter riferire scelte non conformiste ma sindaci e amministratori da me interpellati hanno dato le seguenti risposte: il silenzio, l’incredulità, l’insulto perché insistevo pregandoli di costruire tempestive difese per chi nasce sul loro territorio in condizioni di debolezza estrema.
C’é stata qualche positiva fibrillazione ma anche chi ha provato ad andare contro corrente non ha trovato alcuna risonanza né in associazioni, rappresentanti della società (in)civile, né in partiti politici, residui tristi di un passato che non sempre è stato così squallido.
Sono certa che i manifesti di San Martino si moltiplicheranno e che non solo a Coccaglio verranno mobilitati vigili (in)urbani. 

 

Informazioni

Per ciò che riguarda Coccaglio (BS) ho raccolto alcuni indirizzi al termine dell’articolo del 22 novembre ‘Natale e la neolingua padana’.
Qui ne inserisco alcuni relativi a San Martino dall’Argine (MN)
La fotografia che ho inserito si trova nell’articolo all’ultimo indirizzo.

http://www.repubblica.it/2009/11/sezioni/cronaca/immigrati-13/sindaco-leghista/sindaco-leghista.html

http://lombardia.indymedia.org/node/23586

http://quotidianonet.ilsole24ore.com/cronaca/2009/11/23/263438-denunciate_clandestini.shtml

http://gazzettadimantova.gelocal.it/dettaglio/il-sindaco-invita-alla-delazione-segnalate-al-comune-i-clandestini/1785376

26 Novembre 2009Permalink

10 novembre 2009 – I sans papier d’Italia e i corollari della sicurezza.

Dalla newsletter Notam

28 ottobre 2009

Vivere gomito a gomito con gli altri non è sempre agevole e anche con i vicini nostrani non è sempre possibile evitare beghe e ripicche di eterogenea rilevanza, figuriamoci poi se il coinquilino viene da lontano con usi odori e pelle esoticamente insoliti. Così oggettive difficoltà, regole nebulose per gli stessi autoctoni già poco inclini alla legalità per antico retaggio, nonché flussi oscillanti tra necessità e respingimento hanno alzato barriere di diffidenza, trasformata da un’abile orchestrazione politica in paura. In questo terreno germoglia e ramifica il cosiddetto Pacchetto sicurezza, codificato in legge dello Stato come Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (L 94 del 15/7/09), un testo che introduce significative novità in materia di migrazione clandestina, criminalità diffusa e organizzata, sicurezza stradale e decoro urbano, ronde comprese. Contenuti a parte, chi volesse darsi alla consultazione, per civile impegno conoscitivo, si troverebbe però davanti a un insieme di correzioni ad altre norme da collazionare e variare tanto da rendere ardue lettura e comprensione, in barba a ogni ventilata semplificazione legislativa, per la quale esiste addirittura un ministero.
Ma, si sa, nell’incalzare degli eventi, gli Italiani sono ormai in grado di ingoiare senza pudore e senza indignazione il peggio per la degradata e lacera solidarietà socialnazionale! Soltanto per l’impegno civile di medici e operatori sanitari operanti sul campo è stato possibile mantenere l’obbligatorietà del segreto sanitario per i migranti che si rivolgono alle strutture pubbliche e conservare l’accesso a servizi sanitari essenziali, come la tutela della maternità o le vaccinazioni… Fra l’altro, anche solo per egoistica lungimiranza, si può capire che un malato senza cure non giova a nessuno. Microbi e batteri non fanno discriminazioni e lo star bene personale dipende anche dallo star bene degli altri, extra compresi, piaccia o non piaccia. Collettivamente metabolizzato, dunque, il reato di immigrazione clandestina e digerite, nei TG all’ora dei pasti, le immagini filtrate dei respingimenti, si delineano, però, alcuni effetti collaterali come la questione di colf e badanti, subito sanata da un sollecito articolo bis dedicato alla Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. «Una formula -come dice Il Sole 24ore- per indicare il varo di una sanatoria per quei cittadini, soprattutto extra Ue, che prestano la loro attività in famiglia e che, con l’entrata in vigore della legge sulla sicurezza, si troverebbero in gravi difficoltà. E con loro le tante famiglie nelle quali prestano l’attività di assistenza a familiari o di lavoro domestico». Ovviamente famiglie di elettori che, eventualmente, chissà, potrebbero diversamente orientarsi. E si tenga conto, a margine, che il fenomeno badanti, è frutto quasi esclusivo del faidate italico, per vacanza di adeguate formule di assistenza strutturale per anziani e disabili.
Tra le pieghe del discorso, c’è poi un altro corollario: la questione dei neonati figli di immigrati senza permesso di soggiorno. Una voce senza peso elettorale e perciò questa volta accantonabile senza troppi riguardi. Infatti, gli unici a alzare la voce per loro potrebbero essere i genitori, quelli in flagranza di reato per immigrazione illegale e, quindi, privi del diritto di invocare giustizia per i propri figli.
E qui occorre addentrarsi nella questione. Prima dell’entrata in vigore della legge 94, per gli atti di stato civile -cioè per sposarsi registrare una nascita o presentare una dichiarazione di morte- non occorreva aggiungere ai documenti il permesso di soggiorno, dopo, invece, tale documento diventa necessario (vedi art.1, comma 22, lettera g). Quindi, in maniera linguisticamente un po’ tortuosa, gli atti di stato civile sarebbero spariti dall’elenco di quelli per cui era consentito di non presentare il permesso di soggiorno. Così, se i genitori non possono esibire il permesso di soggiorno per la registrazione anagrafica del neonato, questa non può avvenire e il minore resta formalmente inesistente, privo di identità, senza genitori dichiarati; viene a trovarsi in stato di abbandono, diventando adottabile, se non vendibile, privo di qualsiasi diritto, comprese le cure essenziali e l’istruzione obbligatoria. Il che sarebbe sfacciatamente contrario alle norme internazionali e alla Costituzione italiana, ancora vigente nonostante le vigorose recenti spallate.
Comunque, per ragioni che non contemplano, of course, la mobilitazione nazionale né di popolo né di opposizione, qualcuno, nella pur minimizzante maggioranza, deve aver notato l’enormità della cosa, tanto da intervenire, nella canicola agostana, con una circolare di precisazione, la n. 19 del Ministero dell’interno: «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto». Sembrerebbe, a questo punto, che il cittadino straniero possa registrare, senza permesso di soggiorno e senza complicazioni, la nascita del figlio e il suo rapporto genitoriale. In seguito potrà richiedere in comune un estratto di nascita, dimostrare il suo rapporto di filiazione, ottenere documenti per lasciare l’Italia con il figlio e via dicendo nel rispetto della legalità.
Eppure i rischi sono dietro l’angolo, perché a un qualunque e zelante ufficiale di stato civile potrebbe girare la voglia di richiedere il permesso di soggiorno a un incerto straniero non consapevole o senza prontezza di risposta che si troverebbe, in tal modo, con un figlio registrato, ma con una denuncia di irregolarità completa di nome e cognome. Infatti, chiunque e per qualunque motivo mostra il proprio stato di clandestino dichiara ipso facto un reato per il quale la legge ora vigente impone l’obbligo della denuncia, determinando una correità per chi lo omette. Va ricordato che il rischio non sussiste nel caso in cui la dichiarazione di nascita sia fatta in ospedale, perché, come già evidenziato, per tutto il personale operante presso una struttura sanitaria continua a valere il divieto di denuncia. Ma che succede se la madre non è in grado di riconoscere il bimbo partorito? Quali diritti può accampare il padre? In ogni caso, potrebbe succedere -e succede- che, nel dubbio sul permesso di soggiorno sì o no, il sans papier d’Italia decida di non registrare il proprio nato, per non essere denunciato e, di conseguenza, espulso, ma facendo del figlio, come si è detto sopra, un apolide senza diritti. E occorre ancora aggiungere che un clandestino non è tale solo per essere entrato nel territorio nazionale in violazione a norme precise, ma tale può essere diventato per la perdita del posto di lavoro, per non essergli stato assicurato il diritto a presentare istanza di rifugio politico o altro motivo non dipendente dalla sua volontà.
E non è finita qui in quanto, dal punto di vista giuridico, una circolare è inferiore a una legge. I contorni delle tutele si profilano labili e i margini di incertezza possono rendere cavillose e disomogenee interpretazioni e applicazioni tanto da arrivare a dover richiedere per favore quello che dovrebbe essere garantito come diritto.
Quando poi i figli extra rientrano nell’età scolastica, il citato art.1, comma 22, lettera g della legge sicurezza ha qualcosa in serbo anche per loro, ma di questo si parlerà nella prossima puntata.
Enrica Brunetti

segue 10 novembre – I SANS PAPIER D’ITALIA E I COROLLARI DELLA SICUREZZA – 2

Si scriveva nella prima parte (Notam 338) di come la legge 94/09, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, abbia determinato nei confronti dei cittadini stranieri senza permesso di soggiorno una serie di effetti collaterali che vanno, fra l’altro, a colpire i loro figli, non per diretta chiamata in causa, ma per una sorta di arcaico ripristino di ricaduta delle colpe dei padri. Infatti, si è detto della possibilità di espulsione per un sans papier che vada all’anagrafe per registrare la nascita di un figlio quando non sia informato del non obbligo di presentare il permesso di soggiorno in tale circostanza; del rischio di fare del piccolo un apolide senza diritti, nel caso prevalesse la paura di accostare l’ufficio pubblico. Ma andiamo avanti.
Quando poi i figli extra rientrano nell’età scolastica, il citato art. 1, comma 22, lettera g della legge sicurezza ha qualcosa in serbo anche per loro: l’inesistenza dell’obbligo di mostrare il permesso di soggiorno vale solo per le prestazioni scolastiche obbligatorie (la cosiddetta scuola dell’obbligo) e non per garantire, una volta eventualmente ottenuta l’iscrizione (l’obbligo scolastico è di 10 anni, legge 296/2006), la possibilità di concludere il percorso di studi nelle scuole di ogni ordine e grado, al compimento del diciottesimo anno di età. Per intenderci, l’esame di maturità non rientra nella definizione di scuola dell’obbligo e neppure il diploma professionale; mentre il ragazzo che compie 18 anni non è più un minore, non è più sottratto all’obbligo di presentare il permesso di soggiorno e si trasforma in clandestino, fuorilegge da espellere. E la scuola per l’infanzia, non obbligatoria, potrebbe rientrare nell’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno? E quali possibilità di accoglienza negli asili nido, già insufficienti e di arduo accesso per i nostrani? Se il tutto così fosse, si potrebbe leggervi una perfida vendetta nei confronti dei figli di cittadini irregolari.
Ma forse si tratta di letture troppo restrittive, peraltro insite in aspettative diffuse e spregevoli. L’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, con uno studio specifico (I minori stranieri extracomunitari e il diritto all’istruzione dopo l’entrata in vigore della legge 94/2009, www.asgi.it), tende, invece, a superare queste trappole cavillose attraverso una lettura globale della normativa ancora esistente post legem, come la legge delega 53/2003 (quella della riforma Moratti della scuola) e i successivi passi applicativi. Così facendo, si può argomentare in tutt’altro modo e arrivare addirittura a conclusioni opposte, di tutela piuttosto che di esclusione, ma siamo al duello giuridico dai contendenti incerti. Gli interessati sono l’anello debole della storia e quindi chi, nella quotidianità di una remota scuola, raccoglierà mai il guanto di sfida? Si potrà contare su dirigenti e operatori della scuola usualmente ammollati nel pantano delle ristrettezze normative e finanziarie? Di sicuro ci sarà chi provvederà a intorbidare le acque o ad accendere polemica nei casi di scantonament dalle attese più ignobili.
Comunque, rifacendosi come l’ASGI alle norme sopravvissute, si può sostenere che l’esenzione dall’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno vale dall’inizio al completamento dell’intero percorso scolastico/formativo, compreso il 18esimo anno di età, e comunque fino al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.
Questo perché in quella legge 53 si viene a ridefinire l’intero sistema educativo di istruzione e formazione, si uniscono concettualmente obbligo scolastico e obbligo formativo, mentre si precisa la sua articolazione a partire dalla scuola dell’infanzia (non obbligatoria, ma in continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria) arrivando al sistema dei licei nonché dell’istruzione e della formazione professionale.
L’obbligo di istruzione del 2006, sopra ricordato, sarebbe decennale, tuttavia nella legge 53, del 2003 ma non finora soppressa, si parla di diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni; cosa coerentemente sostenuta nelle disposizioni emanate successivamente da quel Ministero dell’Istruzione a cui non è ben chiaro se applicare l’aggettivo di Pubblica. In questa prospettiva la soglia dei 16 anni, andrebbe interpretata come età legale di accesso al lavoro e non come termine ultimo del diritto all’istruzione obbligatoria. Tale diritto potrebbe, invece, protrarsi oltre i 18 anni di età, qualora fosse necessario per completare il percorso scolastico e formativo e conseguire il titolo di studio: non ha senso perdere un diritto prima di aver raggiunto la meta!
E l’ASGI si spinge anche più in là, affermando che ai ragazzi stranieri che accedono al sistema scolastico “si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. Ne consegue che, oltre alle istituzioni scolastiche, anche gli Enti Locali sono tenuti ad erogare ai minori stranieri tutte le prestazioni relative al diritto allo studio previste per gli italiani (come i servizi educativi complementari, di sostegno o linguistici, refezione scolastica, trasporti…) e che non potranno pretendere l’esibizione del titolo di soggiorno non solo dai minori stranieri ma neppure dai genitori perché se così fosse si aggirerebbe la tutela prevista dal legislatore, anche dalla legge 94 (quella della sicurezza in questione), di garantire l’effettività dell’istruzione a tutti”.
In sostanza, però, si torna al campo di battaglia dell’interpretazione e alle infinite questioni che non invitano certo alla frequenza scolastica. Eppure non dovrebbe essere difficile da capire che, se la presenza di giovani stranieri in aula rappresenta un indubbio problema, è altrettanto vero che giovani stranieri formati nelle scuole italiane saranno più facilmente inseriti nel sistema paese con vantaggio di tutti.
Per concludere, mi chiedo: se l’opposizione non è interessata a rivolgere le proprie energie, già stentate per la sopravvivenza, a interessi elettoralmente poco produttivi e di scarso consenso come questi, dov’è la voce della chiesa? I cattolici d’Italia, tanto bravi a mobilitarsi su altri versanti, dove sono? Al solito, con poche sporadiche eccezioni, non si preoccupano delle battaglie civili: troppo laiche. Meglio, dunque, la buona assistenza tradizionale: vieni, poverino che ti aiuto io, di persona o in associazione, che forse risolve -e ben venga in assenza di alternative- problemi hic et nunc, ma non produce legalità. La coscienza è a posto, l’anima è salva e le alleanze politiche pure!
Enrica Brunetti

Nota di Augusta
Ringrazio Enrica Brunetti per la sua competente attenzione e ne apprezzo molto il preciso riferimento alla questione di colf e badanti, subito sanata da un sollecito articolo bis dedicato alla Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie.
Così mi sono resa conto che io avevo parlato della questione senza citare la fonte. Ora rimedio
Si tratta della Legge 3 agosto 2009, n. 102. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” – art. 1 ter

10 Novembre 2009Permalink

14 ottobre 2009 – Quando le parole sono pietre e i silenzi pure

Pro mia futura memoria
Volevo scrivere di tante cose in questo mio sito.
Da tempo non scrivo nulla sul problema israelo-palestinese (e la marcia già Perugia-Assisi, ora trasferita a Gerusalemme amaramente mi ricorda la nascita della mia avventura sul web nel 2003. testimoniata nella homepage alla voce betlemme), ho interrotto il diario del viaggio di aprile in Iran (che riprenderò), nemmeno immagino di poter fare un diario del recente viaggio in Egitto. Per tutta l’estate ho seguito lo svolgersi della vicenda collegata a un articolo del pacchetto-sicurezza, quello riguardante la registrazione anagrafica dei neonati prima con meraviglia, poi con indignazione, infine con molto dolore.
Pur inorridita dalla constatazione che un diffuso senso comune è ormai asservito alla cultura leghista, al malgoverno di marca berlusconiana, all’inettitudine dell’opposizione politica, alla sordida pigrizia di una società che in altri momenti ho creduto civile … non immaginavo che tanto orrore cadesse nell’indifferenza.

Tento una sintesi ad, almeno mia, futura memoria.
Nel 2008 inizia il suo cammino parlamentare quello che avremmo poi chiamato ‘pacchetto sicurezza’ e nel dossier n. 69 del mese di novembre dell’Ufficio studi del Senato della Repubblica se ne può leggere un’illustrazione, articolo per articolo, significativa della volontà del legislatore.
Certamente un legislatore pigro, capace solo di immaginarsi modifiche a leggi già esistenti, incapace di costruire un progetto organico ma comunque garantito nei suoi frammentati interventi da un filo rosso in cui razzismo, pregiudizio, ignoranza si intrecciano in una forma che lascerà il segno nella nostra società per molto tempo.
A fronte del Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) che prevedeva per gli immigrati privi di permesso di soggiorno la possibilità di registrare gli atti di stato civile senza la presentazione di quel documento, che –per definizione- non possiedono, il nuovo provvedimento ne prevedeva (e ne prevede) la presentazione. Nel dossier del senato si può leggere la volontà del legislatore, espressa senza pudore, per cui l’articolo “in esame elimina dalle eccezioni all’obbligo di esibizione gli atti di stato civile”.
Con questa premessa, e fra varie indecenze più o meno pubblicizzate, la legge percorreva il suo iter, fino all’approvazione il 15 luglio (legge n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) .

Corpi utili e inutili
Chi non si era dimenticato che in Italia non c’è sistema che garantisca adeguatamente la popolazione bisognosa di assistenza, in maggio aveva levato la sua voce per affermare che «Nell’introduzione del reato di immigrazione clandestina, ha detto Mantovano, il Governo ha ‘saggiamente consegnato’ questa ipotesi di reato nelle mani del Parlamento, che sarà chiamato a valutare la congruità dello strumento con il fine da raggiungere. La disposizione, comunque, colpirà i clandestini che giungeranno nel Belpaese dopo l’entrata in vigore della norma e non chi è già qui. No, dunque, a un giro di vite sulle badanti …».
Così Il sole 24 ore del 23 maggio riportava, con deferente sollecitudine, la dichiarazione Mantovano e, a poca distanza di tempo, il governo si sarebbe inventato la pseudo sanatoria per le badanti e le colf che servono e possono essere utilizzate.

Non voglio però dimenticare che in conseguenza di una lunga, dignitosa campagna della società civile facente capo a medici e operatori sanitari (si veda in proposito il sito della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni) era scomparso l’obbligo di denuncia del sans papier che si presentasse ad un servizio sanitario pubblico, obbligo inizialmente previsto dal diligente legislatore.

Nulla invece veniva detto sui neonati figli di sans papier, soggetti di scarso interesse, privi di voce capace di urlo di piazza (che tale non è il pianto di un neonato affamato), quella voce che viene invece utilizzata, quando non strumentalizzata, se é segno di presenza di eventuali sostenitori.
E l’urlo di piazza – sempre più confuso con l’impegno nelle istituzioni e la verifica del loro operato- non appartiene nemmeno ai poveri genitori di quei piccoli che si ritengono protetti solo dal silenzio e dal nascondimento.
Ma evidentemente qualcuno si era accorto dell’enormità della faccenda e, con uno strano ma provvidenziale giro di parole, il 7 agosto scorso il Ministero dell’Interno (Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 che ho illustrato anche nel mio articolo del 12 agosto) precisava che “Le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non richiedono l’esibizione di documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto”.
Così ora abbiamo la garanzia di una circolare che prevale sulla legge o, quanto meno, sull’iniziale volontà del legislatore. Da un punto di vista del corretto modo di legiferare mi sembra un pasticcio ma, in ogni caso, è una garanzia?
E’ sufficiente a superare la paura che domina i sans papier?
Certamente no, se coloro che detengono i registri di stato civile –i comuni- tacciono, ignorano il dovere di trasparenza e informazione e, quando fanno qualche cosa, si affidano ad iniziative ignote e ignorate (e rinvio ancora ai miei articoli del 12 agosto e del 4 e 14 settembre).

Quando si cominciano a violare i diritti umani
la deriva è inarrestabile.
Gli esempi sarebbero numerosi e significativi. Mi limito a quello che è successo ieri in parlamento dove è stato bocciato il Ddl 1658 che prevedeva “all’articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «11-quater) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per finalità inerenti all’orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato».
Una parlamentare ormai famosa per intemperanze che la rendono capace anche di calpestare i diritti umani, l’on. Binetti, ha votato insieme alla maggioranza per non riconoscere aggravanti a chi compia atti di violenza con finalità omofobe,
Ricordo a chi nel Pd protesta per il suo voto che la deputata, come ogni altro parlamentare, non è stata eletta dal popolo italiano ma dalla segreteria del partito che forma le liste elettorali secondo il peso dei voti che costoro portano con sé.
Deve dimettersi la Binetti? Sarebbe meglio ma, prima di tutto, bisognerebbe adoperarsi per far dismettere un costume indecente e per costruire le liste degli eleggibili cercando di non avere a primo, se non unico, criterio la quantità che per sé non fa qualità.
Vorrei però ricordare a tutti i sindaci, assessori, consiglieri comunali e regionali del Pd – soprattutto a quelli con cui ho parlato e che mi hanno risposto con il silenzio, l’indifferenza e persino con l’insulto – che agli adulti consapevoli é riconosciuto il diritto a esprimersi, oltre che con il voto, con la protesta e che è dovere prestare attenzione alle loro parole, sia a livelli di istituzioni che di solidarietà politica.
Poiché ieri sono stati beffate le legittime attese degli omosessuali mi riferisco alla loro situazione per ricordare i tempi non lontanissimi (io ne ho memoria anche per le testimonianze ricevute allora da amici) in cui era loro impossibile dirsi.
Ora che possono farlo, il ‘dirsi’ da momento di liberazione diventa rischio.

Quando i silenzi sono pietre da lapidazione.
Quello che è accaduto ieri in parlamento segna una regressione spaventosa che meglio fa comprendere lo stato dei neonati che possono affidarsi solo alle altrui parole, parole che chiedono di essere pronunciate ma non lo sono.
Particolarmente doloroso per me il silenzio delle consigliere di pari opportunità, indifferenti al fatto della disparità che colpisce alcune mamme per la loro situazione burocratica. Avevo ingenuamente riconosciuto alle donne la capacità di praticare uno spazio politico più ampio di quello tradizionalmente definito e caro agli uomini.
Mi sono definitivamente ricreduta.
In contrastante parallelo con l’on. Binetti voglio segnalare (perché anche questa è notizia di oggi che la contemporaneità rende particolarmente significativa) una senatrice statunitense, Olympia Snowe, che ieri ha votato in favore del progetto di riforma sanitaria proposto dal presidente Obama dichiarando che: “When history calls, history calls”.
Anche l’Europa ha una storia, una lunga storia che ci dovrebbe chiamare ad una coerente, non occulta, responsabilità.
Dice una costituzione beffata e ignorata: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Cosa significa per la signora Binetti solidarietà politica?
E cosa significa per tanti altri che pur votano allineati ma non la praticano?

14 Ottobre 2009Permalink

22 settembre 2009 – Giornata mondiale dell’ONU per la pace

da Giancarla Codrignani

Il 21 settembre sarebbe il giorno che l’ONU dedica al disarmo. In Italia hanno ricevuto le onoranze funebri i sei militari uccisi in Afganistan.
Della prima ricorrenza nessuno sa nulla e un pacifista che ha gridato “pace subito” (e neppure ha detto “ritiratevi”) sembra – lo troviamo su you tube – essere stato trattenuto dall’assistenza come se fosse matto. Il lutto nazionale secondo la televisione ha emozionato la massa degli utenti con strumenti orientati a una compassione patriottica che turbava poco le coscienze.
Il mondo militare è cambiato, se è vero che nessuno nomina più la guerra senza aggiungere un aggettivo che la esorcizzi: anche i capi degli eserciti sanno che la guerra non ha più onore e che la sua realtà è solo quella della morte. Anche se preventiva o umanitaria la guerra uccide: non solo i nostri sei soldati, non solo ile centinaia della Nato e degli Stati uniti, ma anche le tante migliaia di civili, che non possono accettare questa prevenzione e questa umanità.
Infatti restiamo nella vecchia logica della risposta violenta: per estendere la democrazia dove ci sono dei confitti mandiamo in ritardo i soldati e non preventivamente i cooperanti e i maestri.
Le Nazioni unite non hanno potuto realizzare quella polizia internazionale capace di fare interposizione nei casi di gravi tensioni. Oggi autorizzano missioni che dovrebbero aprire le vie della pace e invece producono guai più gravi. In Afganistan un minimo di prudenza avrebbe indotto a riflettere sulle sconfitte inferte da parte dei talebani agli inglesi nel secolo XIX e ai russi nel 1989.
Ma vale la pena di riflettere su questi funerali. Tutti amiamo il paese che chiamiamo patria come tutti i popoli chiamano patria la terra dove sono nati e dove non sempre riescono ad avere i diritti di cittadinanza. Ma dovremmo insegnare a noi stessi e alle nuove generazioni a costruire, in tutte le patrie, la vita e non la morte. La morte, che può entrare anche nella volontà di bene, non deve diventare esemplare e suggerire che è dovere ripetere le gesta dei padri e vendicare i morti della nostra parte. A quei funerali la televisione ha evidenziato da protagonisti dei bambini. E altri bambini e ragazzi hanno seguito i telegiornali, non senza sentirne qualche suggestione. I piccoli rimasti senza il babbo (che era evidente che capivano che cosa veramente accadeva nella loro vita) sono stati indotti a ripetere, mentre echeggiavano le grida cupe dei parà, comportamenti impropri per l’elaborazione di un lutto così difficile per loro: il berretto della Folgore non è adatto a un bambino. E tanto meno un’educazione che riproponga a noi tutti la morte come dovere. Non possiamo non ricordare, neppure nelle strette della dura necessità, il monito di papa Giovanni: “la guerra è roba da matti” (alienum a ratione).

22 Settembre 2009Permalink

14 settembre 2009 – Una lettera civile dal Presidente del Tribunale dei minorenni di Genova.

Devo ringraziare ancora una volta il sito ildialogo.org per aver pubblicato un documento importante che potete reperire da qui, nell’edizione in pdf. Arriverete al settore Osservatorio sul Razzismo e sulle migrazioni, dove potrete cercare il documento in data 11 settembre.

Per comodità di chi legge però ho anche ricopiato la lettera, cui faccio seguire alcuni degli articoli di norme internazionali cui il presidente Adriano Sansa fa riferimento.
Il mio commento è il grassetto.

La lettera è intestata: TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA
Viale IV novembre, 4. 16 121 GENOVA e porta il numero di protocollo 878/09

Genova, li 4.09.2009

Al Signor
Comandante della Regione Liguria dei Carabinieri
Viale Brigata Salerno 19
16 147 GENOVA

Al Signor
Comandante del Comando Regionale della Liguria
della Guardia di Finanza
Via Nizza 28
16145 GENOVA

Ai Signori Questori di
GENOVA – SAVONA – LA SPEZIA- IMPERIA- MASSA

Ai Signori Comandanti della Capitaneria di Porto
GENOVA – SAVONA – LA SPEZIA- IMPERIA
Di fronte ai drammatici avvenimenti riguardanti l’immigrazione e i tentativi di ingresso in Italia lungo le coste, sento la necessità, per quanto riguarda questo Tribunale che ha competenza da Ventimiglia a Massa, di ribadire la preminenza della tutela dei minori su ogni altra istanza. Non solo la civiltà e l’onore, ai quali Codesti Corpi da sempre usano attenersi, ma le Leggi nazionali e le Convenzioni Internazionali impongono, anche in presenza di eventuali diverse disposizioni, di salvaguardare l’interesse dei minori, accertando la loro identità e la presenza di genitori o altre persone esercenti la patria potestà, assicurando comunque quando occorra l’asilo o lo status di rifugiato, anche sulla base della Convenzione di Ginevra del 1951, e informando il Tribunale dei Minorenni per ogni intervento di sua competenza.
La considerazione che l’interesse del minore è superiore a ogni altro elemento viene sottolineata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20.10.1989, ratificata dall’Italia il 27.05.1991 con la legge 176, dalla Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei Diritti del fanciullo adottata il 25.01.1996, ratificata il 4.07.2003 e dalla Convenzione dell’Aja del 29.05.1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozioni internazionali ratificata con Legge 31.12.1998 n. 476.
In particolare l’art. 3 della Convenzione di New York stabilisce che “in tutte le azioni relative ai fanciulli di competenza … delle Autorità Amministrative … l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente ..”.
Grato se le SS. LL. vorranno comunicare la presente ai dipendenti Servizi, ringrazio per la collaborazione e invio distinti saluti.

La lettera è firmata Il Presidente
ALCUNI DIRITTI dei MINORI – COSTITUZIONE e NORME INTERNAZIONALI

Art. 3 Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo primo. legge 176/1991 ( LEGGE 27 maggio 1991, n.176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età’ inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 3 legge 176/1991
1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei dover dei sui genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.

Articolo 7 legge 176/1991
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Articolo 8 legge 176/1991
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a perseverare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Articolo 9 legge 176/1991
1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo.

14 Settembre 2009Permalink

04 settembre 2009 – Ancora sulla registrazione dei neonati figli di migranti senza permesso di soggiorno – 11

Premessa
Ho ricevuto una preziosa memoria da parte di persona competente il cui ruolo non consente di farsi fonte di informazioni ufficiali.
Neppure io posso dare ufficialità a queste informazioni, ma il mio sito può assicurarne la trasparenza e la diffusione.
Comunque trascrivo la nota che mi è stata trasmessa e faccio mio l’appello conclusivo nella tristissima consapevolezza che ciò che si può proporre rappresenta uno schermo fragile e non una certezza per il contenimento della barbarie. Ma ai nuovi nati penalizzati dallo status giuridico dei genitori non possiamo offrire di più.
Alla fine, per chi lo volesse, non mi negherò lo spazio per qualche commento.

Il testo ricevuto

Procedura normale …
– il genitore può dichiarare la nascita del figlio e l’eventuale riconoscimento di paternità/maternità entro tre giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell’ospedale/casa di cura in cui la nascita è avvenuta (tali dichiarazioni vengono trasmesse, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all’ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se nessuno dei genitori ha residenza in un comune del territorio italiano, oppure all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di entrambi i genitori o, se questi hanno residenza diversa, del Comune di residenza della madre); in alternativa sono i genitori stessi a potersi recare, entro 10 giorni dalla nascita, presso l’ufficio di stato civile. In entrambi i casi è necessario esibire, come è avvenuto finora, il solo documento di riconoscimento. Se il genitore non possiede documento di riconoscimento la sua identità viene registrata così come egli stesso la dichiara a voce;

– l’ufficiale di stato civile verifica se i genitori sono iscritti in anagrafe: in questo caso inserisce il figlio nella scheda anagrafica familiare, altrimenti si limita a registrare nascita, maternità e/o paternità (il che attesta che il bambino esiste, che ha quella madre e/o padre ed esclude lo stato di abbandono);

– i genitori possono chiedere in qualunque momento un estratto di nascita da cui risulta appunto il rapporto di filiazione; l’estratto di nascita permette ai genitori di lasciare l’Italia con il figlio, se l’estratto viene legalizzato in prefettura a questo scopo

Gli ufficiali di stato civile, cui il mio interlocutore si è rivolto, hanno assicurato che la circolare (così come l’indicazione sintetica presente sul sito del Ministero Interno e il rinvio presente sul sito dell’Anusca, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe) non lascia discrezionalità alcuna, e che qualunque ufficiale di stato civile che a partire dall’8 agosto 2009 chieda il permesso di soggiorno o anche solo il passaporto dei genitori per registrare la nascita e la dichiarazione di maternità/paternità si macchia di omissione d’atti d’ufficio.

… e il reato di clandestinità
Quindi l’ufficiale di stato civile non deve chiedere il permesso di soggiorno dei genitori per registrare il figlio
Se comunque, contravvenendo ai suoi doveri, chiede il permesso di soggiorno ai genitori e si rende conto che non ce l’hanno, scopre un reato (il reato di presenza non autorizzata sul territorio nazionale, previsto dall’art. 10 bis T.U. immigrazione così come modificato dalla l. 94/2009)
Gli articoli 361 e 362 del codice penale e 331 del codice di procedura penale affermano l’obbligo di denuncia solo se il pubblico ufficiale scopre il reato nell’esercizio delle sue funzioni, fra cui non si colloca la funzione di registrazione della nascita per cui non deve essere richiesto il permesso di soggiorno. In sintesi scoprire il reato durante la registrazione di nascita non fa sorgere l’obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale.
Ma se l’ufficiale di stato civile – come pubblico ufficiale – non è obbligato a fare denuncia, come cittadino ne ha la facoltà e l’autorità di pubblica sicurezza deve ricevere ogni notizia di reato, pur proveniente da chi non era obbligato a farla.

Questo significa amaramente che ogni straniero non in regola col permesso di soggiorno, se scoperto, è oggi esposto ad una denuncia di reato, da parte di chiunque.
Nel caso ipotizzato, se denunciato e quindi espulso, il cittadino straniero potrà far ricorso contro il decreto di espulsione dicendo che la sua irregolarità è stata scoperta da un ufficiale di stato civile che l’ha ingannato e, abusando del suo ruolo, gli ha fatto credere che fosse necessario esibire il permesso di soggiorno. Il giudice potrà anche dargli ragione su questo punto, condannando il pubblico ufficiale e in questo modo ammonendo tutti i suoi colleghi. Ma nessuna sentenza potrà sanare l’irregolarità del soggiorno dello straniero.
Il soggiorno è regolare solo e soltanto in presenza di determinati requisiti da parte dello straniero.

L’unica reale difesa, per il cittadino straniero che voglia registrare il suo bambino, è quella di sapere bene in quali casi è obbligato ad esibire il permesso (lo è, ad esempio, per chiedere il bonus bebè, o per firmare un contratto di locazione, …) e in quali casi la regolarità o irregolarità del suo soggiorno è totalmente irrilevante (lo è, ad esempio, per iscrivere i figli alla scuola dell’obbligo, o per essere ospitato da altre persone in case private). Perciò prima di chiedere dei servizi, rilasciare dichiarazioni, concludere atti privati, deve informarsi.
E il comune –che abbia a cuore la regolarità della registrazione delle nascite anche nel rispetto del proprio ruolo di governo di un territorio e delle convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria- non può esimersi dal produrre un chiaro e pubblico regolamento.

Il rischio di denuncia non sussiste comunque nel caso in cui la dichiarazione di nascita venga resa al Direttore Sanitario dell’ospedale, in quanto il divieto a tradire il segreto sanitario non è stato abrogato e da sempre è pacificamente interpretato come avente a destinatari non solo i medici ma tutto il personale operante presso una struttura sanitaria
Leggiamo ancora una volta il comma 5 dell’art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – tuttora in vigore- che recita: “L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità’, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.

Rifiutiamo la paura?
Certo nella pratica, anche a causa della poca chiarezza sulla questione, i genitori possono temere di rivolgersi alle istituzioni, credendo di dover presentare il permesso di soggiorno per registrare il figlio e temendo che la mancata esibizione del titolo di soggiorno comporti non solo il mancato ricevimento della dichiarazione di nascita e filiazione ma anche la denuncia per il reato di presenza non autorizzata sul territorio italiano previsto dall’art. 10 bis del T.U. così come modificato dalla legge sicurezza 94/2009 in vigore dall’8 agosto.

È dunque necessario ora adoperarsi in tutti i modi per rimuovere le condizioni che determinano il timore dei genitori privi di permesso di soggiorno, anche sollecitando la nostra Regione a imitare chi si è già mosso a diffondere presso enti locali, ASL, Aziende ospedaliere e strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio come centri di nascita, ma anche presso uffici pubblici, scuole, associazioni, … una comunicazione ufficiale che:
– accolga e ribadisca la circolare del 7 agosto, per quanto riguarda le nascite;
– ricordi che il divieto di segnalazione di cui all’art. 35 comma 5, è ancora pienamente valido e, facendo riferimento alla nozione di “accesso alle strutture sanitarie” è ritenuto pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo;
– chiarisca a tutti, cittadini “zelanti”, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, i limiti ben precisi delle norme che prevedono la denuncia di reato.

Commenti non essenziali

Spero che le associazioni che hanno voce forte nella società civile trovino in questo scritto – che volutamente non ha cancellato le perplessità generate da una legge pessima anche nella sua formulazione- un sostegno per chiedere ai comuni un regolamento relativo alle dichiarazioni di nascita, conforme alla circolare ministeriale n. 19 del 7 agosto.
Vorrei poter avere altrettanta speranza negli eletti e nelle elette presenti nelle istituzioni, ad ogni livello dell’ordinamento repubblicano, dai comuni al parlamento italiano ed europeo. I contatti che ho avuto con molti e molte di loro in questi mesi non mi consentono ottimismo, anzi…
Certamente accogliere questo appello non sarà un mezzo per modificare l’impianto generale della legge 94, ma potrà aiutare a contenere (l’onestà intellettuale non mi consente di scrivere evitare, come vorrei) un rischio terribile, che si proietterà anche nel futuro di non pochi esseri umani, quello di rendere inesistenti neonati a seguito dello status giuridico dei loro genitori o di lacerare il legame fondante madre-figlio, padre-figlio.
Non sono più i tempi in cui possiamo dire –con la speranza che sia efficace a cambiare la realtà in cui viviamo- la propria condivisibile indignazione. Occorre ricostruire pezzo a pezzo una civiltà devastata: riconoscere il diritto all’esistenza di neonati altrimenti discriminati, garantirne il diritto ad avere dei genitori può essere uno di questi passi.
E’ l’unico ‘pezzo’ di cui sono riuscita a identificare le tracce possibili: mi ha chiesto mesi di lavoro.
Certamente se a livello di istituzioni e società civile avessi trovato disponibilità al dialogo (come l’ha trovata chi si occupa di assicurarsi la presenza di badanti) avrei potuto fare di più.
Ma i neonati e le loro povere mamme ‘irregolari’ non servono a nessuno.
Se qualcuno vorrà scrivermi argomentazioni contrarie all’ipotesi che di percorso che sono stata aiutata a costruire ben venga. Pubblicherò solo argomentazioni non secchi rifiuti dell’esistenza del problema che già mi sono stati grossolanamente comunicati.

4 Settembre 2009Permalink