Fra politica e geometria: rette parallele o convergenze parallele?
Da qualche anno la politica nei confronti di nuovi nati sembra svolgersi sue due parallele, esclusivamente su quelle che non si incontrano e non si piegano al ricordo delle convergenze parallele, un bizzarro ossimoro di solito attribuito ad Aldo Moro.
Mettiamola in un altro modo: ci sono i figli nostri e i figli degli altri. Lo spazio fra loro è impercorribile
I figli sono classificabili per categorie o sono solo figli?
Per assicurare che non ci siano più figli divisi in categorie di serie A e di serie B il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 propose la “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219” da attuarsi con delega al governo.
Il testo di quella norma di sintesi stabilisce:
• l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
• il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;
• la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;
• la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio. [fonte 1]
Potremmo quindi sperare che la novità, introdotta anche da un linguaggio che identifica i figli come tali senza alcuna classificazione, annullando aggettivi imposti per distinguere, aggettivi nati da vecchi pregiudizi, sia finalmente non solo norma ma anche cultura condivisa.
Potremmo se il dibattito parlamentare sulle Unioni Civili non ci avesse dato una scossa di brutale realismo, creando un ostacolo, per ora non superato, al riconoscimento della possibilità dell’adozione del figlio del partner (Stepchild Adoption). [fonte 2]
Ancora una volta il capro espiatorio è il bambino.
Quello che è accaduto nella mutilazione della proposta Cirinnà è il segno della cultura che non tollera di confrontarsi con il minore persona e tratta i bambini, che pur esistono, a misura delle modalità della loro gestazione, infischiandosi brutalmente anche della norma che riconosce come valore la continuità affettiva, riproponendo quindi serie A e B sia pure fondate su nuove ipotesi di classificazione. E’ stato trovato un utile oggetto di carne (peso medio kg 3) che si può usare per intimorire i genitori. Non ha difese e nessuno lo rappresenta. Quel che conta è promuovere la paura non la vita e la nuova figura del bambino spia è culturalmente significativa nella sua capacità di diffusione. [fonte 3]
Se è pienamente comprensibile che – nel restringimento dei tempi e delle modalità del dibattito – il sacrificio del bambino sia stato il prezzo pagato all’approvazione della legge sulle Unioni Civili, è pur vero che durante la discussione in parlamento accadde il peggio e ne fanno fede i modi in cui si svolse (prendo come esemplare di riferimento l’allora on. Giovanardi, ma non era il solo).
Fu completamente ignorato il principio del superiore interesse del minore e il minore venne invece usato per indebolire la posizione genitoriale se collegata alle coppie omossessuali. [fonte 4]
Il neonato fantasma
E così torniamo al “principio della fine”. E finiamo sulla parallela dei minori che, per essere ‘di serie B, non devono incontrarsi con i diritti di serie A.
Secondo me, è necessario – o almeno per me lo è – ricominciare a far ordine per conservare una memoria che non si appaghi di frammenti usati pretestuosamente a vantaggio di scelte indifferenti all’eventuale devastazione del l’art. 3 della Costituzione, a partire dal rispetto dei minori.
Ricollochiamoci nel 2008, quarto governo Berlusconi, ultimo della XVI legislatura.
Il Ministro dell’Interno, on. Roberto Maroni, ancora si qualificava (per chi volesse, come io ho fatto, verificare) come LN. Il Nord ci riporta a una Lega non ancora delocalizzata in altre latitudini del territorio del Paese. I signori in questione, validamente appoggiati dai loro collaboratori, si predisponevano a osare l’impossibile: peggiorare la legge Bossi Fini. E ci riuscirono.
Io comunque mi limito al mio solito problema dei bambini fantasma, quello che appartiene all’art. 1 comma 22 lettera g alla legge che seguirà l’anno successivo con il n. 94.
Vado ancora una volta per ordine, seguendo la documentazione che ho raccolto.
So che questa è la conclusione di un impegno che ho preso con me stessa e insieme la morte di una speranza. Ne esco sconfortata soprattutto per aver constatato che gli spregiatori dei bambini-persona, persona che fin quando ha meno di 18 anni non ha chi la rappresenti, abbondano.
In Italia non abbiamo nemmeno un termine che dignitosamente identifichi i minori per cui la legge che ha ratificato la Convenzione di New York ha scelto il penoso ‘fanciullo’. [fonte 4]
Come si creano spie efficaci e gratuite.
Il primo tentativo fu con i medici che avrebbero dovuto denunciare i pazienti non comunitari senza permesso di soggiorno che si fossero presentati per cure necessarie.
Il tentativo fallì per la reazione forte , consapevole e responsabile di medici e personale sanitario che si rifiutarono alla devastazione della deontologia nella loro professione e la norma arrivò in parlamento senza quell’articolo.
Ne ho scritto molto nel mio blog e a quello rinvio. [fonte 5]
La legge, così come era stata predisposta, venne approvata con voto di fiducia.
E nella conclusione del mio impegno voglio ancora una volta percorrere una strada che ho conosciuto, una strada che abbonda di esempi che fanno male a chi si senta umano.
Cominciamo dal permesso di soggiorno.
La legge 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (la cosiddetta Turco Napolitano) che , per questo aspetto, passò indenne attraverso le forche caudine della Bossi Fini, aveva detto:
Art. 6 comma 2 “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
La norma letta in altro modo forse è più comprensibile:
“Gli stranieri non comunitari non devono esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8 (dlg 25 luglio 1998 n. 286), se il motivo dell’ingresso in Italia sia l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo o la richiesta di registrazione di atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi”. [fonte 6]
Ma non è alla legge Turco Napolitano che dobbiamo far riferimento, né alla successiva Bossi Fini (2002), bensì al pacchetto sicurezza.
Ora propongo una lettura coordinata dell’Articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) mentre riproduco l’originale in nota [fonte 7]
“I documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, del dlg 25 luglio 1998 n. 286 non devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione se il motivo dell’ingresso sia l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo o l’accesso alle prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale ( di cui all’articolo 35 – dlg 25 luglio 1998 n. 286) o l’accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie)”.
Mentre annoto in nota l’elenco delle prestazioni sanitarie dovute agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale rinvio il riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie a una prossima puntata delle mie memorie [fonte 8]
Non posso però sorvolare sul punto 5 dell’articolo 35 che recita:
“ L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.
Nelle scemenze che ho sentito non ho mai trovato questa norma. Gli ululati di Salvini non l’hanno mai citata e quindi non esiste. E il silenzio rafforza la cultura che identifica ‘l’altro’ con il delinquente. Penso con fastidio e peggio anche al silenzio di comodo (non scontentare la plebe desiderosa di ululare!) del Pd e altra sinistra – anche di quella che più sinistra non si può
Per parlare di chi non esiste ma c’è – Due documenti ufficiali
Un anno dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza l’on Leoluca Orlando interroga il governo.
Al testo dell’interrogazione segue la risposta firmata dal sottosegretario Davico, pure lui LN come il ministro Maroni..
Sono due documenti importanti perché dimostrano che a un anno dallo scempio operato dal pacchetto sicurezza la minaccia era ancora pienamente valida: “Ci sei ma non esisti e io faccio di te una pietra di inciampo alla sicurezza di tua mamma, papà, fratelli e sorelle”.
Il primo: Interrogazione a risposta scritta 4-08314 presentata da Leoluca Orlando lunedì 2 agosto 2010, seduta n.363
LEOLUCA ORLANDO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che: in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
alla lettera g del comma 22 dell’articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali ‘articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »;
questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure;
in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana;
con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione; al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»;
a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa -: se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare. (4-08314)
Il secondo: Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426 all’Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando
Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo».
È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato.
Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico.
Qualche tempo dopo l’on Orlando, sollecitato da Paola Schiratti, allora bravissima consigliera provinciale (purtroppo Paola non è più fra noi), presentò una proposta di legge di assoluta semplicità che sarebbe stata poi la base per azioni ulteriori che mai si volle raggiungessero un livello operativo.
Sia la proposta Orlando, sia le due successive non impegnavano alcuna modalità di spesa.
Ricopio solo il testo della pdl lasciando la relazione alle note [fonte 9]
XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756 PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI
Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 7 novembre 2011.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell’infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati
Una strada verso il nulla
La proposta Orlando appartiene alla XVI legislatura, come pure la circolare 19 cui l’interrogazione e la relazione alla pdl fanno riferimento e di cui scriverò più avanti.
Durante la XVII legislatura furono presentate due proposte di legge (740/camera e 1562/senato) che – pur con qualche precisazione maggiore – ricalcavano lo schema della proposta Orlando.
Se ne possono leggere i testi con i link in nota [fonte 10]
L’on Boldrini e il sen Grasso (rispettivamente nel loro ruolo di presidente della Camera e del Senato) le affidarono alle rispettive commissioni Affari Costituzionali dove giacquero ignorate dai proponenti e dalla società (in)civile per tutto il tempo scandito dai Governi Monti, Letta e parzialmente Renzi perché nel 2015 avvenne un cambiamento che investì poi anche il governo Gentiloni, ultimo della XVII legislatura
Nel corso degli anni, se ben ricordo dal 2011, era alla attenzione del parlamento una proposta di legge costruita su altra a iniziativa popolare “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”
Nel 2015 venne approvata dalla Camera e trasmessa al senato dove si giacque intatta per due anni sebbene avesse un ampio sostegno nell’opinione pubblica, soprattutto di giovani
In nota un link che permette di raggiungerne uno schema molto utile data la complessità della materia.
Un testo risolutore e un emendamento negazionista
Anche il testo che si raggiunge con questo link però non prende in considerazione il piccolo comma 3 dell’art. 2 che propongo con l’inserimento della modifica e pubblicando in nota l’originale
“2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”. [fonte 11]
Se la legge sulla cittadinanza fosse stata approvata senza modifiche questo articolo avrebbe risolto anche il problema di chi, non avendo un’identità riconosciuta, si sarebbe trovato ad affrontare la vita da persona legalmente inesistente. E ancora così si trova.
E tale era il convincimento che così dovesse essere che otto fra senatori/trici (FI-PdL) avevano proposto un emendamento per sopprimere il comma 3 dell’art. 2.
Questo punto per me resta una delle scoperte che nel cammino di otto anni più mi hanno meravigliato: un gruppo di adulti che affronta, con spietata spudoratezza, un neonato per dirgli: Tu non esisti.
Provvisoria conclusione
A questo punto abbiamo la certezza che l’opposizione a che i nati in Italia, figli di migranti senza permesso di soggiorno, abbiano un’identità riconosciuta e quindi un nome e una famiglia è totale.
Nessuno li vuole. Chi ne ha proposto la distruzione come persone perché è convinto che così debba essere ha giocato fra ignoranza e viltà.
L’impegno di alcune persone interne alle istituzioni non è servito a nulla
Ora mi restano nell’ordine alcuni problemi da considerare per chiudere questa orribile pagina.
Lo farò con la prossima puntata.
Per il momento li elenco: i matrimoni e la sentenza 245 della Corte Costituzionali, la circolare n. 19, la scuola per chi non esiste, la chiesa cattolica autorità che scappa.
[fonte 1]
http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/26/filiazione-in-vigore-il-dlgs-che-elimina-discriminazioni-dei-figli-naturali
[fonte 2] dal mio blog gennaio 2018
https://diariealtro.it/?p=5485
[fonte 3] – Legge 19 ottobre 2015 n. 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare
[fonte 4]
Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
(New York 20 novembre 1989)
[fonte 5] 3 febbraio 2017
https://diariealtro.it/?p=4831
[fonte 6]
Elenco dei documenti indicati nell’art. 5 comma 8 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell’interno, in attuazione dell’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996.
[fonte 7]
g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;
[fonte 8]
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .
Articolo 35 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.
1 e 2. (omissis)
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. (omissis)
http://www.altalex.com/documents/news/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-v#titolo5
[fonte 9]
XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756 PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI.
Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 7 novembre 2011
Onorevoli Colleghi! — La legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica, ha modificato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In particolare, la lettera g) del comma 22 dell’articolo 1 della legge n. 94 del 2009 ha modificato il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico in materia di obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno per gli stranieri: la nuova formulazione, nell’ambito dei provvedimenti esclusi dall’obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno, espungeva l’esplicito riferimento agli atti di stato civile e all’accesso ai servizi pubblici sostituendolo con quello inerente all’accesso alle prestazioni sanitarie e con quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Premesso che il citato comma 2, anche nel testo modificato, è stato di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione – diritti fondamentali e diritti umani ma, soprattutto, di primario interesse pubblico – di tutte le persone extracomunitarie presenti, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbligava le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le cure adeguate, non altrettanto può dirsi degli atti di stato civile – quali nascita, stato di famiglia e morte degli stranieri – in ordine ai quali la modifica apportata della legge n. 94 del 2009 ha creato dubbi interpretativi, cioè se questi atti siano o meno esentati dall’attestazione del soggiorno. Di diversa natura, ma altrettanto problematico, è il nuovo riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie – in luogo del più generico «accesso ai servizi pubblici» – dalle quali risulterebbero esclusi le scuole dell’infanzia e gli asili nido.
La necessità di chiarimenti sulle questioni inerenti allo stato civile introdotte dalla legge n. 94 del 2009 è testimoniata dalla tempestiva emanazione di una circolare del Ministero dell’interno – n. 19 del 7 agosto 2009, protocollo n. 0008899 – la quale chiariva, al punto 3, che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».
Le indicazioni, pur lodevoli, della circolare, appaiono giuridicamente contraddittorie rispetto al tenore della normativa che, con tale strumento, non può ritenersi né sostituita né interpretata e da cui esplicitamente emerge la volontà di sopprimere il riferimento agli atti di stato civile.
In termini pratici, ciò che ne consegue è l’impreparazione degli uffici di molti enti locali in ordine a ciò che occorre applicare e la mancata registrazione di nascita da parte dei genitori extracomunitari per paura di denunce e di espulsioni, non costituendo la circolare, per loro, uno scudo sufficiente.
Dal Ministero dell’interno sono giunte a suo tempo rassicurazioni in ordine al diritto al riconoscimento dello status di figlio indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori, status che, ove mancante, lederebbe un diritto assoluto del figlio in quanto, in assenza dell’atto di nascita, risulterebbe inesistente dal punto di vista delle regole dell’ordinamento giuridico.
La Costituzione garantisce tutti i diritti a tutti i soggetti, senza distinzione alcuna, e in particolare afferma il principio dell’inviolabilità del diritto del nato, alla stregua di quanto sancito in materia di tutela dei minori dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991.
In armonia con lo spirito e con i dichiarati intenti della circolare ministeriale, nella ricerca di uno strumento idoneo a fugare ogni dubbio, si propone una modifica espressa alla normativa vigente al fine di escludere dall’obbligo di esibizione di documenti attestanti il soggiorno i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile e alle prestazioni scolastiche delle scuole dell’infanzia e degli asili nido.
[fonte 10]
XVI legislatura https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-019-servdemo-07-08-2009.pdf
XVII legislatura
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005820.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44666_testi.htm
[fonte 11]
28 giugno 2017 – La proposta di legge sulla cittadinanza https://diariealtro.it/?p=5047
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46079.pdf
Al comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».
(continua _ 2)