12 gennaio 2020 – Attendendo il 27 gennaio: giorno della memoria.

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto. È stato così designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria

Un primo segnale in attesa del 27 gennaio.
Il segretario della Lega M. Salvini ha invitato la senatrice Segre al convegno ‘Le nuove forme dell’antisemitismo’ che si svolgerà il 16 gennaio a Palazzo Giustiniani, ma Liliana Segre, non potrà essere presente perché “impegnatissima” tutto il mese a Milano con le iniziative per il Giorno della Memoria.
Traggo la notizia da un comunicato Ansa di ieri di cui riporto in calce il link      [Nota 1]

Voglio sottolineare la competenza e l’eleganza della senatrice Segre ricopiando le sue parole: “Ritengo che non si debba mai disgiungere la lotta all’antisemitismo dalla più generale ripulsa del razzismo e del pregiudizio che cataloga le persone in base alle origini, alle caratteristiche fisiche, sessuali, culturali o religiose”. “Questa visione – aggiunge – mi pare tanto più necessaria in questa fase storica, in cui le condizioni di disagio sociale spingono tanti ad indirizzare la propria rabbia verso un capro espiatorio, scambiando la diversità per minaccia”.
Una gran donna, nominata senatrice a vita il 19 gennaio 2018, il 26 giugno dello stesso anno aveva presentato la sua proposta di legge S362 “ Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”.
Quella proposta decadde con il primo governo Conte ma nel secondo (data del giuramento 5 settembre 2019) è stata approvata nella forma di istituzione di una Commissione speciale (30 ottobre 2019), conforme al dettato della proposta decaduta.
La Commissione – a quanto ho capito – eserciterà un monitoraggio sui fenomeni di intolleranza, oltre ad avere compiti di stimolo legislativo con una attenzione particolare allo hate speech, le male parole che diventano fatti carichi di consenso. E’ accaduto nel passato, accade nel presente .

Una cascata di date per orientarci nelle vicende del Consiglio Regionale del FVG
Il consigliere regionale del FVG Furio Honsell il 29 febbraio 2019 aveva presentato Mozione n. 55 “Sulla necessità di completare l’iter e approvare al più presto il Ddl nazionale S. 362”.
La mozione venne respinta nella seduta N° 83 del 26/06/2019.
Vale la pena a questo punto ricordare il testo della rivoluzionaria, proposta del consigliere Honsell, dinamite verbale che la rendeva inaccettabile: “ attivare politiche di sensibilizzazione e promozione sul territorio regionale anticipando in tal modo i contenuti e il senso della proposta legislativa della senatrice Segre, con la finalità di ribadire e rafforzare la tradizione di civiltà e apertura della nostra comunità regionale”.
L’intreccio di date che sono andata a verificare è un segnale interessante che indica come su temi fondanti, che si pensa di poter spazzolare con un ostentato disinteresse non privo di qualche volgarità anche nell’abbigliamento, da molte parti (ohimè non solo da parte di chi si colloca in obbedienza salviniana) si navighi a vista dopo aver perso gli occhiali.

Infatti la Mozione Honsell, bocciata in giugno 2019, è pienamente conforme allo spirito e al testo della Commissione speciale approvata dal Senato il 31 ottobre dello stesso anno.
Confesso che le date messe in fila mi fanno riflettere (ma mi fanno anche ridere tanto più quando sperimento i fastidi che la mia insistenza procura a chi potrebbe parlare e tace e pensa di rabbonirmi con atteggiamenti di bonario consenso).

Testarda (ma la sclerotizzazione è una caratteristica della tarda età che necessariamente mi appartiene) non posso corrispondere agli inviti a non ripetermi, a non riproporre sempre lo stesso argomento. Che altro fare alla mia età?
La mia fastidiosa argomentazione ripetitiva riguarda gli ostacoli creati dalla legge 94/2009 in opposizione alla richiesta di registrazione di dichiarazione di nascita di nati in Italia se figli di migranti non comunitari privi di permesso di soggiorno.
Spero che qualcuno si faccia carico di promuovere una verifica della correttezza di comportamento agli sportelli dei comuni italiani che (e lo ha ribadito la brava ministra Lamorgese) devono rispettare una circolare che interpreta la legge sopracitata affermando (relativamente alla lettera g del comma 2 dell’art.1) il contrario di quanto la legge 94/2009 dice.      [Nota 2 ]

Per fortuna – a ricordarci fondamenti di civiltà ben presenti nella Costituzione ci sono le ammirevoli sardine (che oggi saranno in piazza Duomo ad Aviano e, a quanto leggo, hanno scoperto la simbologia coraggiosa del silenzio) ma c’è anche la parola di una donna giovane, consigliera comunale a Udine che ha presentato un documento “mozione di sentimenti” che è stato approvato all’unanimità.
Lo ricopio confortata e ammirata e ringrazio la consigliera Eleonora Meloni.

“Antisemitismo: Meloni, importante voto unanime a Udine
Con la votazione all’unanimità della mozione di sentimenti, la città tutta ha espresso la sua solidarietà e vicinanza alla senatrice Liliana Segre.
“Non possiamo pensare di rimanere indifferenti di fronte all’odio, all’intolleranza, il razzismo, l’antisemitismo e ai pregiudizi che circolano tanto in rete quanto nella realtà, e come amministratori locali abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce, prendere una posizione chiara, netta e far giungere tutto il nostro sostegno a Liliana Segre.
Ci uniamo così al percorso che Segre ha dato avvio in Parlamento, con l’istituzione della Commissione straordinaria di contrasto dei fenomeni d’intolleranza e razzismo e dare l’esempio ai cittadini che rappresentiamo. Abbiamo un obbligo morale di riconoscenza nei confronti di Liliana Segre per l’importante opera di divulgazione per mantenere viva la memoria, raccontando l’indifferenza e gli orrori della Shoah e dell’Olocausto, di tutti i deportati e di coloro che negli anni non hanno mai smesso di mantenere viva la memoria.
La città di Udine, Medaglia d’Oro al valore militare, è stata retta da un altro ebreo deportato, il sen. Elio Morpurgo. Con questa votazione unanime, proprio nell’Aula da lui un tempo presieduta, abbiamo dato idealmente voce anche al Sen. Morpurgo, prendendo così una posizione chiara contro ogni forma di odio, intolleranza e antisemitismo”.

Domenica prossima un percorso definito seguirà l’itinerario di pietre d’inciampo che proprio quel giorno verranno inserite per concludersi davanti alla casa che fu del Senatore Morpurgo.

Nota 1
http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2020/01/11/segre-da-forfait-a-invito-salvini-sono-impegnatissima_1c9e4ef3-5020-4413-a091-c8e9136989b2.html
Nota 2
https://diariealtro.it/?p=6937

12 Gennaio 2020Permalink

25 febbraio 2016 – Un capro espiatorio deve continuare ad esistere

Il senato ha approvato.

E voglio pensare con riconoscenza ai senatori che si sono adoperati per salvare il salvabile. Ricordo tre nomi: Cirinnà, Lo Giudice, Lo Moro, sperando ce ne siano altri altrettanto determinati.

Intanto però non mi nego il diritto di scrivere quello che penso io.

L’amara fulminea battuta di Jena è una buona premessa “Tesoro, la tua mamma è morta ma io non ti posso adottare.  E quindi?   Divertiti all’orfanotrofio”.

E’ accaduto l’inimmaginabile: un senato organizzato contro i bambini!

Infatti uno dei punti di forza imposti col voto di fiducia è la scomparsa della stepchild adoption

I nostri eroi hanno dimenticato la necessità di tutelare il superiore interesse dei bambini, di tutti i bambini, pur affermato in una legge, ratifica di una convenzione ONU, che forse non conoscono (176/1991). Nel 2009 erano riusciti (benedicente Maroni) a cancellare del tutto quelli con genitori non comunitari burocraticamente irregolari, oggi hanno pensato a cancellare la certezza della continuità affettiva per quelli con due mamme e due papà.

Dal cinismo politico al cinismo vescovile

L’Avvenire (autorevole voce della Conferenza Episcopale Italiana) oggi scrive a firma di Angelo Picariello: «.. sulle adozioni viene detto con chiarezza che non si applica per intero la legge 184 del 1983 che regolamenta la materia: non c’è più quindi non solo la stepchild adoption, ma anche l’ac cesso alle adozioni speciali. Sebbene, si aggiunge, “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, lasciando quindi aperta la possibilità di specifici pronunciamenti dei giudici minorili» Poiché questi signori e monsignori sciocchi non sono sanno benissimo che, per quanto esperti e consapevoli siano i magistrati, la situazione dei loro uffici rende per sé lenti i processi e che quindi la posizione del bambino, abusato per spaventare i genitori, si può ancora adoperare in uno spazio di grave insicurezza. L’avevo già sospettato seguendo il disinteresse con cui il mondo cattolico in genere e la sua componente gerarchica in particolare (pur impegnata in un “sinodo sulla famiglia”) aveva voltato le spalle ai bambini invisibili per legge. C’è stato un momento in cui avevo sperato la voce della CEI si scuotesse dal suo glaciale torpore (che tanto l’avvicina al torpore laico) quando – fra il 30 settembre e i primissimi giorni di ottobre delle scorso anno – Avvenire ne aveva parlato. Una svista perché poi ha perseguito della sua cecità tanto ignobile quanto volontaria. Ne avevo scritto sul mio blog del 17 ottobre   https://diariealtro.it/?p=4045 Concludo con una citazione da un articolo di Rodotà da La Repubblica di oggi: «… i bambini, strumentalmente come oggetto di una necessaria tutela e che. invece, rischiano d’essere ricacciati in una condizione di discriminazione, creando una nuova categoria di ‘illegittimi’. più che un intento discriminatorio ormai uno spirito persecutorio».

Un capro espiatorio deve continuare ad esistere

La triste approvazione probabilmente necessaria del ddl Cirinnà ora affida il testo alla Camera. Cosa accadrà se non lo approvano così com’è? Un nuovo balletto sulla pelle dei bambini? Il capogruppo del Pd ha concluso assicurando una prossima modifica della legge sull’adozione. Legge necessaria ma qualcuno gli avrà detto che l’adozione riguarda chi non ha genitori e che invece i piccoli discriminati radicalmente dalla nascita hanno i genitori che però la legge ha condannato a costruire l’inesistenza dei figli? Qualcuno si occuperà anche di loro o un capro espiatorio deve continuare ad esistere? E perché continui ad esistere tornerà a sbucare un cardinale sostituto del presidente dell’Assemblea?

25 Febbraio 2016Permalink

2 gennaio 2016 – Entra in vigore l’accordo tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina firmato lo scorso 26 giugno

Entra in vigore l’accordo tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina firmato lo scorso 26 giugno. Lo ha comunicato oggi il Vaticano spiegando che «la Santa Sede e lo Stato di Palestina hanno notificato reciprocamente il compimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore». L’intesa è arrivata dopo 15 anni dall’ accordo base tra la Santa Sede e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) che era stato firmato il 15 febbraio 2000 e che ha costituito il punto di partenza dei negoziati.

Il testo: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/06/26/0511/01117.html#com

Il precedente all’ONU

La prima bandiera palestinese all’Onu

01 ottobre 2015 09:43

Il 30 settembre 2015 è stata issata per la prima volta la bandiera della Palestina al palazzo delle Nazioni Unite. La cerimonia si è svolta durante il discorso del presidente palestinese Abu Mazen di fronte all’assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il 10 settembre del 2015, l’assemblea ha votato in favore di una mozione che permette anche alle bandiere degli stati osservatori (dal 2012 Palestina e Città del Vaticano) di sventolare insieme ai vessilli dei 193 paesi membri dell’Onu. I paesi che riconoscono la Palestina come stato sono 135.

http://www.internazionale.it/notizie/2015/10/01/bandiera-palestina-onu-foto

I

2 Gennaio 2016Permalink

9 giugno 2015 – Bambini ostinatamente invisibili

Faccio seguito alla relazione pubblicata il 2 maggio scorso inserendone una più completa proposta a fine maggio nel contesto delle iniziative del Festival della Costituzione di San Daniele del Friuli

Il certificato di nascita: un diritto personale assoluto

Dal 1991 è legge in Italia la ratifica della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che all’art. 3 recita: “Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi”. La registrazione alla nascita infatti, afferma Geeta Rao Gupta, Vicedirettrice dell’Unicef « è più di un semplice diritto. Riguarda il modo in cui la società riconosce l’identità e l’esistenza di un bambino» ed «è fondamentale per garantire che i bambini non vengano dimenticati, che non vedano negati i propri diritti o che siano esclusi dai progressi della propria nazione».  [i]

L’articolo 10 della Costituzione conferma la conformità dell’ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute [ii]  e, per ciò che riguarda il minore, l’art 3 della Convenzione e conseguentemente della legge 176/1991, precisa ancora che il suo superiore interesse debba essere la considerazione preminente, comunque, in ogni decisione [iii] . Ciò non bastasse anche Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata il 18 dicembre del 2000 riprende questi principi  [iv]

Sembra che l’alto significato etico e politico di queste norme sia entrato in qualche modo nella cultura del nostro paese e così quando mi capita di riferire che “Dall’8 agosto del 2009 ad alcuni bambini che nascono in Italia è ostacolata l’acquisizione del  certificato di nascita”  in alcuni interlocutori scattano anche atteggiamenti di democratico, fiducioso negazionismo. C’è chi infatti drasticamente rifiuta  tale possibilità, forse forte di una fresca o lontana memoria dell’avvenuta dichiarazione di nascita dei propri figli e della garanzia loro assicurata proprio dal certificato che li accompagnerà per  tutta la vita [v] . Purtroppo chi non crede nella legale possibilità del rifiuto del certificato di nascita ha torto ma per capire il pasticcio legislativo che conduce a tanto bisogna ripercorrere la storia della norma in questione.

Il permesso di soggiorno fra istituzione e legittimo abuso 

Il permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e per gli apolidi fu istituito nel 1998 con la cd legge Turco-Napolitano  [vi] . Ma non era un assoluto. Già in quella norma ne venivano indicate deroghe alla necessità di presentazione di quel documento  relative e chi venisse in Italia per esercitare “attività sportive e ricreative a carattere temporaneo” e per chi richiedesse “atti di stato civile” (cioè la registrazione della dichiarazione di nascita, matrimonio e morte). La dichiarazione di nascita riguardava e riguarda evidentemente chi nasce in Italia, e non è cittadino italiano perché viene registrato necessariamente a seguito della cittadinanza dei genitori. Il permesso di soggiorno invece doveva – e deve – essere opportunamente esibito “agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero” Quattro anni dopo la norma  fu mantenuta senza modifiche anche con la legge nota come Bossi Fini  [vii] Sette anni dopo, nel 2oo9, il cd ‘pacchetto sicurezza’ cancellò le parole ‘inerenti agli atti di stato civile’, vanificando così l’eccezione già prevista,  e imponendo quindi la presentazione del permesso di soggiorno per chi volesse sposarsi o dichiarare la nascita dei propri figli  [viii]E insisto per evitare equivoci: “dei proprio figli che nascono in Italia”. L’aspetto surreale della questione è che il permesso di soggiorno viene chiesto anche a chi, essendo irregolare, non possiede quel documento per definizione ma nello stesso tempo deve assicurare la dichiarazione di nascita al proprio figlio perché essere registrato all’anagrafe è un diritto proprio del bambino.

La conseguenza della norma quale si presenta oggi è quella di offrire agli amministratori e alle forze dell’ordine l’opportunità di far uso dei figli per identificare i genitori da espellere. A quei poveri cosini inconsapevoli è affidata la stessa funzione dei centri di identificazione ed espulsione ma a costo certamente inferiore.

In realtà la norma originaria era più radicale. Si prevedeva infatti che– in un intervento dovuto a chi si presentasse o venisse presentato in stato di necessità a una struttura sanitaria- i medici chiedessero il permesso di soggiorno e, in assenza, ne dessero  comunicazione alla questura per la conseguente espulsione. Evidentemente il legislatore di allora ignorava norme fondamentali della deontologia professionale dei medici e si manifestò quindi una reazione forte della categoria a livello nazionale  e la norma decadde ancor prima di venir discussa in parlamento. Non mancarono anche reazioni locali. Scriveva il dr. Conte, presidente dell’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri e ripercorrendo nel suo comunicato un elenco che troviamo nell’art. 3 della Costituzione: «Il medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia”, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera» [ix]. La sua presa di posizione da noi ebbe solo il sostegno del Gruppo locale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni che ne diffuse lo slogan “Siamo medici e infermieri, non siamo spie”. Non accadde altrettanto invece per la questione degli atti di stato civile dando luogo a una situazione che in un suo scritto anche il dr. Salvatore Geraci, in quegli anni presidente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni,  [x]  definiva «inutile per aumentare sicurezza e dannosa per il convivere sociale».

Ma è tempo di tornare ai neonati che da allora – era il tempo del quarto governo Berlusconi, ministro dell’interno l’on. Maroni – continuano ad essere presenti in legge come fragili ma implacabili presidi delle condizioni per l’espulsione dei loro genitori.

Ministro Maroni: un acrobata

Quando la legge 94 (il cd pacchetto sicurezza, approvata il 15 luglio 2009) entrò in vigore – era l’8 agosto – il ministero dell’interno aveva emanato da 24 ore una circolare, evidentemente finalizzata ad evitare penalizzazioni internazionali, che affermava ciò che la legge negava e tuttora nega  [xi]. Ce ne illustra il significato una risposta data dal sottosegretario di stato Davico (della Lega Nord) ad una interrogazione presentata dall’allora parlamentare Leoluca Orlando (a tanto sollecitato dalla nostra corregionale Paola Schiratti, allora consigliera provinciale). Scriveva il sottosegretario: «Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 <…>, volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”. E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale  [xii], indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico». Quindi il governo di allora, dimostrandosi ben consapevole della funzione del certificato di nascita, sventolava lo spauracchio dei “matrimoni di comodo” come copertura dello sfregio costituito dalla negazione del certificato di nascita stesso. Certamente il problema dei matrimoni di comodo era reale e non poteva essere ignorato. Ciò che non sembra essere tollerabile è lo strumento scelto per provvedere e soprattutto  l’uso che ne venne fatto per creare un coacervo confuso in cui inserire anche i neonati. E’ buffo ma –per una piccola ma non insignificante eterogeneità dei fini – proprio lo scritto ministeriale che ho letto mi ha suggerito il titolo di questa relazione. Bambini che non esistono, diceva il sottosegretario. E io chioso: se non devono esistere non si vedono, sono invisibili.

Come dicevo a fronte di una legge negazionista fu approvata – probabilmente allo scopo di evitare penalizzazioni internazionali – la circolare che consente ciò che la legge nega. Non dimentichiamo che una circolare è atto di rango inferiore alla legge e che potrebbe venir cancellata senza neppure darne notizia al parlamento, così come per atto unilaterale del ministero era stata stilata.

Il 10 luglio 2014 è stata presentata in senato una proposta di legge (e non è la sola) che ha lo scopo di cancellare la norma che nega un  diritto di nuovi nati in Italia e nella relazione che l’accompagna leggiamo che quella circolare non è per sé in grado di assicurare la certezza nel bloccare gli effetti perniciosi della legge: «… il contrasto fra le indicazioni della circolare ministeriale e la lettera della norma mantiene una incertezza interpretativa che non agevola la gestione univoca di situazioni analoghe nei diversi uffici dei diversi enti locali. Questo ha prodotto nel tempo diversi casi di mancata registrazione all’anagrafe della nascita dei propri figli da parte di genitori provenienti da Paesi non comunitari per paura di denunce e di espulsioni. Dal canto loro gli uffici di alcuni enti locali, nella situazione di dubbio sulla corretta applicazione della norma, rifiutano di accettare la registrazione della nascita da parte di genitori sprovvisti di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale». Analoghe affermazioni troviamo negli annuali rapporti del Gruppo Convention on the Rights of the Chid dove 80 associazioni, coordinate da Save the Children, affermano che [xiii]: «Il timore, …, di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori. Pur non esistendo dati certi sull’entità del fenomeno, le ultime stime evidenziano la presenza di 544 mila migranti privi di permesso di soggiorno  Questo può far supporre che vi sia un numero significativo di gestanti in situazione irregolare». E non bastasse questo il 23 aprile 2014, durante una trasmissione di RAI 3, un avvocato del foro di Roma, membro dell’Associazione Giuridici Immigrazione dichiarava che: « c’è un problema relativo a una questione  molto più grave.  Cioè la possibilità da parte di due persone che senza permesso di soggiorno, ma anche senza un documento di identità (la donna che è priva di un passaporto) di poter riconoscere il proprio figlio. Nel senso che sicuramente la normativa nazionale e internazionale le  riconosce questo diritto. Però questo diritto è stato posto in discussione più volte. Addirittura qualche anno fa il governo aveva tentato sostanzialmente di imporre una regola opposta, cioè quella per la quale per riconoscere il proprio figlio era necessario avere un documento di identità, quindi un passaporto sostanzialmente o permesso di soggiorno». [xiv] Non ho voluto ignorare questa inquietante testimonianza che aggrava certamente il problema ma di cui non è stato possibile sapere più nulla.

Torniamo alla  dichiarazione del sottosegretario Davico perché non  possiamo permetterci di trascurare un paradosso che vi è insito. Infatti lo spauracchio “matrimoni di comodo” (giustificativo – secondo il legislatore – della negazione del certificato di nascita anche ai neonati) non esiste più. Quindi gli unici penalizzati restano i neonati, dimenticati fra il segreto sanitario rispettato e i matrimoni  che non richiedono la presentazione del permesso di soggiorno.

Sì ai matrimoni con sans papier protetti. NO ai neonati

Ancora nel 2009 infatti una coppia ‘mista’ richiese di poter contrarre matrimonio, ricevendo in risposta – per lui, cittadino del Marocco – un decreto di espulsione. Ricorso al Tribunale, che sospese l’espulsione e si rivolse alla Corte Costituzionale che, con sentenza 245 del 2011  [xv], riportò la situazione a quella precedente il 2009 che non richiedeva la presentazione del permesso di soggiorno per presentare la richiesta di pubblicazioni di matrimonio. I ‘promessi sposi’ erano adulti, avevano evidentemente denaro per pagare gli avvocati che li sostennero nella causa, conoscenze per muoversi in forma corretta. Tutte opportunità negate a neonati che non hanno voce se non per piangere quando hanno fame, e insieme opportunità negate ai loro terrorizzati genitori.

Sulla residua norma funzionale a penalizzare una definita categoria di neonati così si è espressa la dr. Mellina Bares, garante regionale in FVG dei diritti della persona  «l’attuale formulazione della norma potrebbe indurre gli ufficiali di stato civile ad impedire la registrazione della nascita del bambino in condizione di irregolarità – in conseguenza dell’irregolarità del soggiorno dei genitori – con conseguenze gravissime per l’effettiva fruizione da parte del medesimo di fondamentali ed inalienabili diritti civili (diritto al nome, all’identità personale…) » e ha aggiunto, nella sua veste di garante regionale dei diritti della persona, che « ritiene che data la delicatezza della questione, che investe diritti fondamentali del minore, sussista la necessità che venga assicurata piena certezza giuridica alla materia,»  – che – «dovrebbe trovare consistente ed esplicita espressione nella norma legislativa»  [xvi].

E’ un importante passo avanti perché viene esplicitata la richiesta dell’approvazione delle proposte di legge già presentate, una alla camera [xvii] e l’altra in senato [xviii] (che ho ricordato poco fa), identiche nell’obiettivo e nella quasi totalità del testo (la proposta senatoriale contiene un elemento in più di cui dirò fra poco). Il problema della dichiarazione di nascita ostacolata nel pacchetto sicurezza sarebbe infatti risolto se venissero messe a calendario le due proposte che ripristinano la dizione che prima del 2009 escludeva la dichiarazione di nascita dalla presentazione del permesso di soggiorno e che non prevedono alcun onere di spesa. Ma così non è. [xix]

Proibiti in Svizzera, invisibili in Italia

Che i figli vengano divisi dai genitori è una tragedia non nuova nella storia d’Europa. Anche prescindendo dalla rovina della Shoà, che strappò figli ai genitori, in Europa conosciamo almeno un’altra esperienza di bambini impediti per legge a vivere con chi li ha generati, quella dei “bambini proibiti”, come si intitola uno studio loro dedicato  [xx] .

Erano i bambini che venivano separati dai loro genitori, lavoratori emigrati in Svizzera, perché la presenza di piccoli che necessitano di cure avrebbe potuto limitarne la capacità lavorativa e imporre allo stato gli oneri della presenza di minori non ammessi sul territorio. Non è accaduto in tempi lontani: la legge svizzera che prevedeva la negazione della famiglia ai figli degli emigranti lavoratori fu abrogata solo nel 2002 quando però la situazione aveva già conosciuto modifiche dovute all’efficace intervento della società civile, quell’intervento che in Italia oggi spesso si nega. Ripeto che a mia conoscenza solo la Società di Medicina delle Migrazioni si è espressa in Italia a sostegno della modifica di legge e più tardi le ha fatto eco anche l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione   [xxi]. Per il resto silenzio e, se voci di singoli parlano, restano inascoltate. E inascoltato è stato anche il piccolo mensile locale, Ho un sogno, che di tutto questo ha dato nel tempo puntuale informazione.

Comunque la diversa intitolazione della mia relazione e dello studio che ho ricordato già ci permette una precisazione: i bambini vittime delle norme svizzere erano proibiti ma esistenti, anche se la loro esistenza si consumava lontano dai genitori, con i nonni nel paese d’origine, in atroci istituti appositamente organizzati al confine italo svizzero o chiusi in stanze svizzere in cui veniva insegnato loro a non muoversi per non scoprire la loro presenza. Se fossero stati scoperti i genitori sarebbero stati cacciati e avrebbero perso il lavoro. I bambini penalizzati dalla legge italiana invece non devono esistere e perciò sono invisibili Bambini proibiti in Svizzera. Bambini invisibili in Italia,  invisibili perché inesistenti. E, insisto,  inesistenti per legge

Si può rimediare, ma …

Ho detto poco fa che la proposta di legge senatoriale contiene un elemento che non è presente nella proposta della camera e precisamente l’indicazione della non presentazione del permesso di soggiorno dei genitori che iscrivano i figli alla scuola dell’obbligo.

La precisazione della proposta senatoriale è in realtà ripetitiva della norma che si trova già nella legge in vigore, introdotta a suo tempo  su indicazione dell’allora presidente della camera, on. Fini  [xxii] Certamente quella norma, apparentemente solidale verso chi ha il diritto di andare a scuola ma rischiava di esserne escluso dalla condizione burocratica dei propri genitori (secondo lo stesso meccanismo che scatta ancora per le nascite), contiene un limite molto ambiguo. Si definisce infatti l’ambito del diritto all’istruzione nel quadro della scuola dell’obbligo e nulla si dice del nido e della scuola dell’infanzia dove l’apprendimento della lingua potrebbe trovare il suo luogo naturale in una adatta fase della vita infantile. E’ davvero conforme al superiore interesse del minore presentarsi alla scuola dell’obbligo con una scarsa conoscenza della lingua italiana? Costruire una situazione di grave difficoltà non contribuirà a quel fenomeno della dispersione scolastica che ci dicono essere fonte anche di danno finanziario? Come contabilizzeranno le conseguenze di questo problema i futuri presidi manager?. E quando finisce il tempo dell’obbligo che accade per l’iscrizione a scuola dei figli degli irregolari?

Invisibili a scuola

Su questo piano il prossimo anno scolastico si presenta come un anno particolare. Vi accederanno infatti i primi bambini nati in Italia da genitori non comunitari privi di permesso di soggiorno. Però il gruppo Convention on the Rights of the Child (CRC) e la relazione alla proposta di legge del senato ci lasciano intendere che alcuni potrebbero non avere il certificato di nascita e saranno quindi privi persino di un nome legale. Ammesso che possano accedere alla scuola come potranno rivolgersi loro gli insegnanti?

Resi invisibili e anonimi per legge, rispuntano con autorevole provocazione fra due articoli della Costituzione, proprio quelli iniziali, il numero due e tre   [xxiii]     E’ chiesto alla Repubblica, quindi non all’entità astratta dello stato bensì a tutti noi, “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. E’ affidato alla Repubblica il compito di affermare con efficacia che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. E’ sconvolgente pensare che per alcuni nuovi nati nella nostra terra gli ostacoli non derivano da una sorte avversa ma da norme che, insieme a loro ci umiliano tutti. E’ un  fatto che personalmente mi pesa in una forma insopprimibile perché rende vivo e attuale, sia pur nella forma lattiginosa dell’alba di un giorno cupo, il razzismo che ritenevo da noi solo fenomeno presente nella conoscenza dovuta allo studio. Per questo ringrazio la Società di Medicina delle Migrazioni (SIMM) che bloccò il primo sfregio e ha rilanciato la necessità di modificare la legge, il Gruppo Convention on the Rights of the Child (CRC)  che a quella richiesta si associa e la cui voce viene sia pur tardivamente replicata dall’Associazione per gli Studi Giuridici dell’Immigrazione (ASGI) e ringrazio anche il piccolo mensile Ho un Sogno che di tutto ciò ha fatto negli anni costante memoria. E naturalmente ringrazio il direttore dr. Vecchiet chi mi ha dato la possibilità di parlare in questa sala e l’accoglienza nell’ambito degli incontri ‘Aspettando Festival Costituzione’, che precedono il Festival stesso, promosso dall’associazione per la Costituzione di San Daniele del Friuli.. L’approvazione della proposte legislative già presentate da deputati e senatori consapevoli risolverebbe la radice del problema. Chi gode di autorevolezza parli e solleciti il parlamento a provvedere.

NOTE

[i] http://www.unicef.it/doc/5228/registrazione-alla-nascita-nel-mondo-un-terzo-dei-bambini-resta-invisibile.htm   

[ii] Art. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

[iii] Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo –  New York, 20 novembre 1989 Ratificata in legge 27 maggio 1991, n.176 Articolo 3

  1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
  2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

Preambolo alla Convenzione Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonchè l’uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà, Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari, Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione, In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui Diritti del Fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – in particolare negli articoli 23 e 24 – nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali – in particolare all’articolo 10 – e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo “il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita”, Rammentando le disposizioni della dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale ed internazionale; l’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing-Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione, Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, hanno convenuto quanto segue:

 

[iv]  http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

http://www.sulleregole.it/approfondimenti/convenzioni-internazionali/carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione-europea/

18.12.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/1

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

(2000/C 364/01)  Fatto a Nizza, addì sette dicembre duemila.

PROCLAMAZIONE SOLENNE Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea il testo riportato in appresso

Articolo 21  Non discriminazione

  1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
  2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 24  Diritti del bambino

  1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
  2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente

 

[v] LEGGE 27 maggio 1991, n.176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, pubblicata sulla G.U. n. 135 del 11-6-1991 – Suppl. Ordinario n.35,  Entrata in vigore della legge: 12/6/1991

Art. 7

  1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
  2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

art. 3 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
“Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di  una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento».

 

[vi] legge 6 marzo 1998, n. 40. “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.”  http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm

 

[vii] legge 30 luglio 2002, n.189. “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo http://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm

 

[viii] http://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/57195 Atto a cui si riferisce: C.4/08314 [Tutela della maternità della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie] Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426 All’Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando. Risposta – Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo». È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.  Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie. Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia. Il Sottosegretario di Stato per l’interno Michelino Davico

 

[ix]  Comunicato stampa dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Udine   Il Medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera”. Lo afferma Luigi Conte, Presidente dell’Ordine dei Medici di Udine parlando della proposta di emendamento al cosiddetto Pacchetto sicurezza ripresentato all’esame del Senato, nonostante il ritiro deciso nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia di Palazzo Madama. Inoltre esprime profonda preoccupazione per la notizia delle agenzie di stampa del 14 novembre u.s. secondo cui il governo intende attuare rapidamente il “Pacchetto Sicurezza” (atto 733) in discussione al Senato. Ed a tale proposito, ancora più preoccupazione desta la posizione espressa dal Ministro Sacconi che ha precisato che “il medico curante deve segnalare se il paziente è un irregolare. Se è clandestino deve essere segnalato per la sua situazione di clandestinità’  ed espulso”, manifestando così , da ministro della salute, completo disinteresse per i principi di solidarietà a fondamento della professione medica. I due emendamenti depositati da alcuni Senatori della Lega Nord (prot. 39.305 e 39.306), chiedono rispettivamente la modifica del comma 4 e l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull’immigrazione) . La modifica al comma 4 introduce un rischio di discrezionalità che amplificherebbe la difficoltà di accesso ai servizi sanitari facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione (in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile strumento di esclusione, certamente compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni . Ma in particolare è di estrema gravità l’abrogazione del comma 5. Esso prevede infatti che “l’accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere che territoriali) da parte dello straniero non in regola con le norme di soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. La sua cancellazione metterebbe in serio pericolo l’accesso alle cure mediche degli immigrati irregolari, violando il principio universale del diritto alla salute, ribadito anche dalla nostra Costituzione. L’art. 32 recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Si creerebbe inoltre una ‘clandestinità sanitaria-, pericolosa per l’individuo e per la collettività. Ma soprattutto pretenderebbe di costringere il medico ad andare contro le norme morali che regolano la sua professione contenute nel codice deontologico. La professione medica si ispira a principi di solidarietà e umanità (art.1) e al rispetto dei diritti fondamentali della persona (art. 20). Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione (art. 10). La relazione tra medico e paziente è basata infatti su un rapporto profondamente fiduciario, incompatibile con l’obbligo d i denuncia.   <omissis >  OMCeO Udine – 20 novembre 2008

[x] www.saluteinternazionale.info › Aree di Salvatore Geraci  La nuova legge sulla sicurezza è ingiusta, dannosa e pericolosa. Inserito da Redazione SI on 12 luglio 2009 – 20:27 Nel merito, l’ultimo provvedimento prevede una serie di atti, a nostro avviso inutili per aumentare sicurezza e dannosi per il convivere sociale, e che schematicamente riassumiamo: Obbligo di dimostrazione della regolarità del soggiorno ai fini dell’accesso ai servizi (con esclusione di sanità e scuola dell’obbligo) e ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita – bambini invisibili, riconoscimento del figlio naturale – figli invisibili, registrazione della morte)

[xi]  Settore: Anagrafe Circolare n. 19 del 7 Agosto 2009, concernente indicazioni operative in materia di anagrafe e stato civile in applicazione della legge 15 Luglio 2009, n.94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

[xii]  http://www.altalex.com/index.php?idnot=63746

La cancellazione del riferimento al figlio ‘naturale’ è stata determinata dal Decreto legislativo 28.12.2013 n° 154 leggibile dal link

Il testo del provvedimento stabilisce (restando a ciò che qui più ci interessa):

  • l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
  • la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;

Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di:

  • limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità;
  • introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
  • introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;

[xiii]  Rapporto CRC        I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 5° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, anno 2011-2012      –  capitolo III.1     pag.36 http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/5o_Rapporto_di_aggiornamento__Gruppo_CRC.pdf

[xiv]  Tutta la città ne parla 23 aprile 2014

Giornalista: ….  C’è un punto …. che volevamo affrontare in chiusura. Riguarda un elemento specifico della vita di chi poi arriva senza documenti, senza permesso di soggiorno nel nostro paese.  Partorire un figlio, farlo nascere in Italia e non potergli garantire un certificato di nascita Questo prevedeva la legge italiana, poi c’è stata un circolare che se non  abbiamo capito male ha rimosso questo  divieto perché, come diceva l’ascoltatrice, vivere poi e fare tante cose che sono normali nella vita senza un proprio certificato di nascita è un grosso problema. Vogliamo cercare di capirne qualche cosa di più nei minuti conclusivi e abbiamo chiesto aiuto all’avv. Salvatore Fachile. Buongiorno Avvocato: Buongiorno, buongiorno a tutti. Giornalista: Lei si occupa di immigrazione, protezione internazionale, diritto minorile. Fa parte di un network che più volte abbiamo ospitato qui a La Città, l’ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione). Fachile, allora come stanno le cose riguardo a questo punto specifico ‘certificato di nascita per i figli di chi non ha permesso di soggiorno’. Avvocato: Guardi, non c’è un problema relativo ai certificati di nascita, c’è un problema relativo a una questione  molto più grave.  Cioè la possibilità da parte di due persone che senza permesso di soggiorno, ma anche senza un documento di identità (la donna che è priva di un passaporto) di poter riconoscere il proprio figlio. Nel senso che sicuramente la normativa nazionale e internazionale le  riconosce questo diritto. Però questo diritto è stato posto in discussione più volte. Addirittura qualche anno fa il governo aveva tentato sostanzialmente di imporre una regola opposta, cioè quella per la quale per riconoscere il proprio figlio era necessario avere un documento di identità, quindi un passaporto sostanzialmente o permesso di soggiorno. Questo pericolo è stato poi sventato in  parlamento perché  si è riusciti comunque a inserire una clausola che evitava che si dovesse richiedere a una donna un documento di identità; però la normativa rimane una normativa valida. Per cui non è raro – purtroppo non è raro – il fatto che al momento del parto venga negata alla persona, alla donna che ha partorito in ospedale, la possibilità di riconoscere il figlio senza documento di identità, per cui una serie di strutture mediche trovano escamotage tipo per esempio la richiesta di testimoni che possano testimoniare che quella donna ha partorito quel figlio o anche altri stratagemmi assolutamente stravaganti. La verità è che la normativa non è chiarissima. E’ chiara soltanto la normativa generale per cui ovviamente un bambino non può che essere riconosciuto dalla madre  anche senza un documento di identità. Però nella pratica mancando delle specifiche direttive nei confronti del pubblico ufficiale quello che  succede è che .. Giornalista:  che succede nella vita di una persona, di un bambino qualora gli stratagemmi non funzionassero, quelli che ci ha indicato lei, che succede nella vita concreta di una persona che non ha un certificato di nascita? Avvocato:  Il pericolo non è quello di non avere un certificato di nascita, il pericolo è addirittura maggiore Giornalista:  E’ il mancato riconoscimento. Avvocato:  L’ospedale che non consenta il riconoscimento alla madre … Giornalista:  Si diventa minori non accompagnati Avvocato: Diventa un minore assolutamente abbandonato, perché il bambino non viene fatto uscire dall’ospedale .. Giornalista: Ma numericamente (mi scusi ma abbiamo pochi secondi però è interessante capire). Quante persone riguarda un fenomeno di questo tipo? Avvocato: Abbiamo provato in più occasioni a capire numericamente ed è veramente impossibile perché si tratta di una [due parole incomprensibili] che riguarda tutti gli ospedali d’Italia ovviamente […] e una prassi così diversificata da ospedale a ospedale che non si capisce poi in quanti rimangono impigliati nelle maglie della burocrazia impossibile  con conseguenze drammatiche rispetto appunto all’impossibilità di riconoscere il proprio bambino. Quantitativamente è impossibile fare … Giornalista: avvocato Salvatore Fachile la ringrazio per questa precisazione. http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-e439e539-9696-480c-9f08-561c44f5de68.html#

Il link che ho trascritto consentiva inizialmente un facile accesso al parlato della trasmissione. Ora c’è qualche complicazione tecnica che non so superare. E’ una testimonianza che introduce un elemento inquietante su cui non è stato possibile avere delucidazioni ulteriori. Voglio sottolineare però che il 28 agosto 2014, successivamente alla denuncia dell’avvocato Fachile, la sua associazione di appartenenza l’ASGI pe r la prima volta si pronunciava in favore della pdl 740 e faceva menzione del 7mo rapporto CRC http://www.asgi.it/notizia/garantire-nati-genitori-stranieri-presenti-irregolarmente-registrazione-dei-figli-allatto-nascita/

[xv]  http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=245

 

[xvi] Così la garante regionale in una lettera del 24 settembre scorso alla Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, lettera  del cui testo dispongo ma che non riesco a collegare direttamente con link. Si trova però allegata alla pagina del mio blog del 5 ottobre 2014      https://diariealtro.it/wp-content/uploads/2014/10/6918.pdf

 

[xvii]  Proposta di legge n. 740, presentata alla Camera il 13 aprile 2013    “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=740&sede=&tipo=

 

[xviii] Disegno di legge n.1562 presentato al Senato il 10  luglio 2014 Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione. http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44666.htm

 

[xix] Ne ho scritto al presidente Mattarella la cui segreteria mi ha risposto a giro di posta assicurandomi di aver inviato al ministro dell’Interno la nota informativa. La mia lettera e la scansione della risposta si trovano https://diariealtro.it/?p=3653

 

[xx]  Marina Frigerio Martina.  Bambini proibiti – Storie di famiglie italiane in Svizzera tra clandestinità e separazione Collana Orizzonti pp. 208 Casa editrice Il Margine  Trento “Lo Statuto degli stagionali è stato modificato nel 1996 ma abolito solo nel 2002. Quindi, formalmente almeno fino a quella data il problema dei bambini nascosti era presente, anche se ridimensionato grazie a varie campagne di stampa e di informazione (tra cui il libro di Frigerio e Buergeer del 1992)”.

 

[xxi]  http://www.asgi.it/notizia/garantire-nati-genitori-stranieri-presenti-irregolarmente-registrazione-dei-figli-allatto-nascita/

 

[xxii] La legge 94 è stata approvata nel 2009; siamo nel 2015 quindi il prossimo anno scolastico i bambini nati ‘nell’era del pacchetto sicurezza’, andranno a scuola. Certamente sarebbe un problema per i sindaci se nei comuni venissero identificati bambini che, pur avendone l’età, non frequentano la scuola dell’obbligo. Le soluzioni sarebbero due, entrambe paradossali: o quei bambini (che legalmente non hanno genitori) vengono loro sottratti o vengono iscritti a scuola senza presentazione alcuna di permesso di soggiorno (ma come fare se non hanno il certificato di nascita? come ne viene certificato il nome che non hanno?). Certamente la dichiarazione di nascita, pur se accolta a norma di circolare, risolverebbe almeno il problema immediato, Però a quei bambini sono stati negati il nido e la scuola dell’infanzia. Saranno stati  quindi gravemente penalizzati nell’uso della lingua italiana. Con che impudenza esponenti politici e benpensanti della società civile proclamano l’uso corretto della lingua come strumento essenziale di integrazione quando hanno negato o contribuito a negarne l’apprendimento naturale?

 

[xxiii] Art. 2  La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

10 Giugno 2015Permalink

21 novembre 2014 – Il destino è ironico quando non grottesco.

Il comma 22 è sempre in vigore

Nel 2009 avevo constatata la paradossale grottesca vicenda per cui il voto di fiducia al pacchetto sicurezza aveva imposto una numerazione che trasformava quella degli articoli del progetto di legge in numeri da attribuirsi ai commi di un unico emendamento-articolo (quello appunto su cui si sarebbe espresso il voto di fiducia).
L’articolo precedente la decisione del voto di fiducia portava il numero 45.
Il nuovo articolo si identifica nel punto specifico come comma 22 e voglio ripeterne la formulazione originaria quale pro memoria:
«Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo».
Gli aviatori americani di stanza su un’isoletta del Mediterraneo durante la seconda guerra mondiale cercavano così di difendere la propria vita, ma il cerchio era invalicabile e la vita spesso si perdeva. Il parlamento italiano nel 2009 (ma la situazione attuale è in piena paciosa, irresponsabile continuità) ha inventato un nuovo comma 22 che provo a formulare secondo attualità:
«Chi non dichiara la nascita del proprio figlio distrugge la propria paternità quale registrata per legge  ma a chi ne dichiara la nascita la paternità sarà distrutta per legge».
Praticamente questo è il senso imposto dalla legge 94/2009 con la lettera g, dell’articolo 1 del comma 22 che anche l’ONU ci chiede invano di modificare. Si veda il 7mo rapporto ONU a pag. 47
http://www.gruppocrc.net/7o-Rapporto-CRC-infanzia-e

Come non smontare il neo comma 22
La strada di cui tante volte ho scritto sarebbe la modifica dello specifico articolo del ‘pacchetto sicurezza’. Di recente il senato ha proposto un disegno di legge che porta il n. 1562 (da friulana sottolineo che nessun senatore/trice indigeno/a l’ha firmata). Per conoscerne il testo e l’ottima relazione si veda il mio blog del 24 ottobre scorso

Precedentemente era stata presentata alla Camera la pdl 740.
Avevo cercato un anno fa di promuoverne la calendarizzazione con una petizione pubblicata su change [punto] org che in un anno ha raccolto 673 firme. Poche certamente ma sono state strappate una ad una, con qualche significativo appoggio che ho sempre segnalato nel mio blog, ma le associazioni che contano in una cultura diffusa non hanno voluto assumersi responsabilità che portassero spezzare il muro che riesce ad assumere in sé le funzioni del cemento e della gomma e ostacola la calendarizzazione di entrambe le proposte facendone elemento quasi eroico di difesa nazionale per gli aderenti alla lega nord e il lega-dipendenti

Il nuovo paradosso del comma 22 si chiama 20 novembre

Il 20 novembre l’organizzazione di change mi comunica (nel rispetto delle proprie regole) che la raccolta di firme per la mia petizione si chiude (a meno che io non la rinnovi con una nuova) perché è trascorso un anno dalla presentazione della proposta stessa. Il 20 novembre è la giornata ONU per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La data è stata scelta perché coincide con l’approvazione della Convenzione che in Italia è legge n. 176 dal 1991 Ne trascrivo l’art. 7, finora condannato irrispettosamente all’inefficacia programmata per una precisa e definita categoria di nuovi nati, costruita a norma del nostro comma 22:
Art. 7 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

21 Novembre 2014Permalink

13 novembre 2014 – L’intervento del gruppo regionale al Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni

Il Congresso nazionale della Società Italiana di medicina delle Migrazioni si era svolto in primavera e nei documenti conclusivi era presente una raccomandazione importante di cui ho già scritto ma che volentieri ripeto.

Dopo aver premesso «Il minore non è soltanto “oggetto di tutela e assistenza”, ma anche e soprattutto “soggetto di diritto”, e quindi titolare di diritti in prima persona […] In questo quadro, si riconosce l’importanza del riconoscimento della cittadinanza, come diritto ad avere diritti e punto di partenza per ogni possibile percorso di inserimento sociale»

Raccomandava tra l’altro di « approvare una legge che garantisca il diritto alla registrazione anagrafica per tutti i figli indipendentemente dalla situazione giuridico–‐amministrativa dei genitori, senza la necessità di esibire documenti inerenti al soggiorno, in modo da evitare che ci siano “nati invisibili” con conseguenze aberranti di ordine sociale e sanitario »

Ora finalmente sono stati pubblicato integralmente gli atti del Congresso e mi è stata recapitata la relazione integrale del gruppo regionale, con un importante aggiornamento:

Dagli atti del Congresso Nazionale SIMM di Agrigento
Gruppo Immigrazione Salute Friuli Venezia Giulia

Prima dello jus soli   –  GrIS Fvg

Nel 2008 si profilavano concrete iniziative di modifica del testo della legge Bossi Fini, che assemblate sotto il nome di ‘pacchetto sicurezza’ sarebbero diventate legge nell’estate successiva (l.94/2009 – Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Nell’ambito della discussione parlamentare furono presentati emendamenti che prevedevano l’ abrogazione del comma 5 dell’art. 35 del D.L.286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione). Era chiaro l’intento di trasformare le strutture sanitarie in centri di identificazione degli immigrati irregolari, che sarebbero stati quindi denunciati per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale introdotto dalla stessa legge. Si scatenò una grande mobilitazione: l’Ordine dei Medici della Provincia di Udine, accogliendo l’appello della SIMM, pubblicamente precisò: “Qualora dovessero passare i provvedimenti annunciati dal governo, i medici dovranno rifiutarsi di denunciare i pazienti immigrati irregolari, esercitando l’obiezione di coscienza per non venir meno ai principi etici e deontologici della loro professione” .

La campagna NOI NON SEGNALIAMO costrinse i parlamentari a cancellare quell’emendamento: nonostante l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare, è infatti rimasto in vigore il dispositivo previsto dal comma 5 dell’art. 35 del TU: “L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione  all’autorità, …”

Meno forte – e con caratteri di estrema occasionalità – si levò la voce contro la norma che imponeva (con formule di difficile lettura che rendono le leggi testi da decriptare) la presentazione di “documenti inerenti il soggiorno” anche per la richiesta di “atti di stato civile” (legge 94/2009 art. 1, comma 22 lettera g).

Infatti il “pacchetto sicurezza” introduceva, non solo il reato di ingresso e/o soggiorno illegale ma anche l’ obbligo di dimostrare la regolarità del soggiorno ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita, riconoscimento del figlio naturale, registrazione della morte), oltre ad altre norme atte a complicare vari adempimenti burocratici ed amministrativi cui devono sottostare gli immigrati anche ai fini dell’accesso ai servizi (con esclusione di sanità, nei termini già precisati dalle norme precedenti, e scuola dell’obbligo).

Il GrIS del Friuli Venezia Giulia nel 2011, si pronunciò contro quella norma, dichiarando esplicitamente che l’esistenza giuridicamente riconosciuta di minori nati in Italia non poteva essere affidata alla labilità di una circolare, ma doveva essere garantita dalla legge: infatti a pochi giorni dall’approvazione del “pacchetto sicurezza” era stata emanata dal Ministero dell’Interno la circolare n. 19 che sostanzialmente consente ciò che la legge nega.

Come scritto nel quinto rapporto del gruppo CRC 2011-2012 al Cap. 3.1 , “l’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale previsto dalla Legge 94/2009, con il conseguente obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza della situazione di irregolarità di un migrante , comporta il rischio che i genitori presenti in Italia privi di permesso di soggiorno possano non accedere ai pubblici servizi, compresi quelli anagrafici per la registrazione del figlio appena nato. La Circolare del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno ha cercato di porre rimedio a questa situazione, chiarendo che non è necessario esibire documenti inerenti al soggiorno per attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile). … Si deve comunque sottolineare come la Circolare Ministeriale non sia una fonte primaria del diritto e di conseguenza sia suscettibile di essere modificata o revocata dal potere esecutivo senza bisogno di alcun passaggio parlamentare. Il timore, quindi, di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato…”

Il CRC ha rilanciato la raccomandazione del Comitato ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza perché il Governo italiano si impegni a superare le restrizioni legali e pratiche rispetto al diritto dei minori di origine straniera di essere registrati alla nascita e ha sua volta raccomandato al Parlamento di attuare una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori.

Alla Camera dei Deputati è stata ripresentata una proposta di legge (n.740) che, con un solo articolo, cui non necessita copertura finanziaria, ripristinerebbe il diritto ad esistere di ogni bambino: “Modifica dell’art 6 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” presentata il 13 aprile 2013 a prima firma Rosato”.*** Il 26 febbraio di quest’anno una mozione del consiglio regionale del Friuli V.G. ne ha raccomandato l’approvazione. L’eventuale passaggio dallo jus sanguinis, come criterio primario per l’acquisizione della cittadinanza italiana, allo jus soli renderebbe comunque necessaria la correzione della norma del 2009. La cittadinanza (oggi quella dei genitori, domani – nei casi previsti – quella legata al territorio) per essere riconosciuta deve essere da qualche parte trascritta e, se il certificato di nascita non c’è, resta un principio volatile che non può garantire per sé i diritti imprescindibili del nuovo nato.

***AGGIORNAMENTO ottobre 2014: in Senato è stata recentemente presentata una proposta di legge per superare la norma introdotta nel 2009; porta il n. 1562, primo firmatario il senatore Sergio Lo Giudice.

E’ più articolata di quella (n.740) a suo tempo presentata alla camera. Per chi la volesse conoscere (ottima la relazione) segnaliamo tre link,

www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00797393.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/797393/index.html
https://diariealtro.it/?p=3401

I precedenti : ; Non voglio dimenticare la bella campagna ‘Non siamo spie’, che precedette l’approvazione in Parlamento del pacchetto sicurezza e che si arricchiva anche di un logo che riporto logo_divietodisegnalazione_400x160_01

Avevo sperato di vederne uno analogo proposto da sindaci e amministratori comunali. Ma non c’è stato

Ricordo anche il lavoro di Chiara Paccagnella (che fa capo sempre al GrIS e che ho pubblicato il 28 settembre 2013)

Infine collego i link per raggiungere i miei pezzi del 3 ottobre e del 6 novembre che si connettono a quanto scritto sopra

13 Novembre 2014Permalink

6 novembre 2014 – Ancora critiche anche se appare qualche spiraglio di competenza responsabile

Oltre alla proposta di legge Lo Giudice ( si veda 24 ottobre) registro proposte di legge ragionevoli e ben strutturate, presentate dalla senatrice Francesca Puglisi (Emilia Romagna – chi andasse a cercare fra i proponenti qualche senatore autoctono di qualsiasi etnia presente nel Friuli Venezia Giulia, lasci pur perdere. Non ci sono). Mi riservo di analizzarle e scriverne (come sempre a mia futura memoria).
Per ora ancora considerazioni critiche su due potenze culturali riconosciute.

1 – Disattenzioni vaticane
Chi volesse misurarsi con il testo finale del Sinodo sulla famiglia può andare al sito della sala stampa vaticana dove troverà il documento conclusivo del consesso vescovile e potrà fare alcune constatazioni interessanti.

La novità più significativa, a mio parere, è la presenza dei voti espressi articolo per articolo. Quindi nel dibattito ci sono state diversificazioni e, se per molti sarà deludente trovare un numero insufficiente di voti favorevoli per le situazioni più scottanti, emerge però traccia di un dibattito vero che riprenderà l’anno prossimo. Il confronto è pur sempre il contrario dell’annullamento di tante voci responsabilmente pensanti sepolte sotto la coltre perversa dell’unanimità imposta. Resta però fermo il punto di vista esclusivo per cui è l’adulto colui che conta e riesce a farsi sentire e anche ascoltare. I bambini sono bagaglio della famiglia, i diritti propri che la Convenzione ONU dichiara essere loro a prescindere dalla condizione giuridica, amministrativa, sociale dei genitori non sono presi in considerazione e così ci sono piccoli che, nella cattolica ufficializzata indifferenza, nascono in Italia e che per legge possono non esistere con buona pace delle loro eccellenze ed eminenze e del popolo italiano che non trova voce per contestare l’infamia di una legge che da cinque anni nega il certificato di nascita ai figli dei sans papier. Molto ha detto il sinodo in merito a situazioni un tempo taciute o condannate, ora almeno riconosciute e trattate con rispetto, ma nei lunghi elenchi, nei sottili distinguo ci sono neonati ignorati (e quindi conseguentemente spregiati dalle Eccellenze ed Eminenze loro e dalla opinione pubblica cattolica – e non solo più – diffusa) che fantasmi sono e fantasmi restano.

2  –  Beffe dell’UNICEF
Se a livello internazionale l’Unicef non si nega alla sua funzione di promotore di diritti in nome della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (1989 – ratificata con legge 176/1991)  lo fa però solo dove può assumere una veste che, per ridurre a fatto territoriale quello che è un  diritto assoluto, appunto esistere, appare – almeno a me – quella di un beffardo colonizzatore. Infatti in Italia si guarda bene dal sostenere ciò che ritiene essenziale altrove. Riporto il relativo documento 2013 e non commento perché sarei indotta a trascendere. Mi succede quando vedo esercitata una presa in giro.

Suggested citation: United Nations Children’s Fund, Every Child’s Birth Right: Inequities and trends in birth   registration, UNICEF, New York, 2013

Registrazione alla nascita, nel mondo un terzo dei bambini resta invisibile

Nel giorno del 67° anniversario dell’UNICEF (la cui istituzione da parte dell’ONU risale all’11 dicembre 1946), l’organizzazione lancia un nuovo Rapporto secondo il quale circa 230 milioni di bambini sotto i 5 anni non sono stati mai registrati alla nascita – circa 1 su 3, a livello globale.

«La registrazione alla nascita è più di un semplice diritto. Riguarda il modo in cui la società riconosce l’identità e l’esistenza di un bambino» spiega Geeta Rao Gupta, Vicedirettore dell’UNICEF. «La registrazione alla nascita è fondamentale per garantire che i bambini non vengano dimenticati, che non vedano negati i propri diritti o che siano esclusi dai progressi della propria nazione».

Dalla Somalia al Congo, la mappa dei neonati invisibili

Il nuovo rapporto, intitolato “Every Child’s Birth Right: Inequities and trends in birth registration” (Diritto alla nascita per ogni bambino. Diseguaglianze e tendenze nella registrazione alla nascita), presenta analisi statistiche condotte su 161 Stati, con i dati e le stime sul fenomeno più aggiornate disponibili, per ciascun paese.

A livello globale, nel 2012, solo circa il 60% dei neonati è stato registrato alla nascita. Il tasso varia significativamente a seconda delle regioni, con livelli più bassi in Asia Meridionale e in Africa Subsahariana.

I 10 Stati con i tassi di registrazione alla nascita più bassi sono, nell’ordine: Somalia (3%), Liberia (4%), Etiopia (7%), Zambia (14%), Ciad (16%), Tanzania (16%), Yemen (17%), Guinea Bissau (24%), Pakistan (27%) e Repubblica Democratica del Congo (28%).

Anche quando i bambini vengono regolarmente registrati, a molti di loro non rimane traccia della registrazione avvenuta. In Africa Orientale e Meridionale, ad esempio, solo circa metà dei bambini registrati dispone di un certificato di nascita. Nel mondo, 1 bambino registrato su 7 non ha il certificato di nascita.  In molti Paesi, ciò è dovuto a costi di registrazione troppo onerosi per i più poveri. Altrove, invece, il certificato di nascita semplicemente non viene rilasciato alle famiglie.

Certificato di nascita, molto più che un pezzo di carta

I bambini non registrati alla nascita o privi di documenti di identificazione sono spesso esclusi dall’accesso alla scuola, all’assistenza sanitaria e alla sicurezza sociale. Se un bambino viene separato dalla sua famiglia durante un disastro naturale, un conflitto o a causa di qualche forma di sfruttamento, la riunificazione diventa assai più difficile a causa della mancanza di documentazione ufficiale.

«La registrazione alla nascita e il relativo certificato sono fondamentali per garantire a un bambino il suo pieno sviluppo» prosegue Rao Gupta. «Tutti i bambini nascono con un potenziale enorme. Se la società non riesce a contarli tutti, e perfino a non riconoscere la loro esistenza, sono più vulnerabili a subire abusi e ad essere abbandonati. È inevitabile che in questo modo il loro potenziale verrà sensibilmente vanificato.»

La registrazione alla nascita quale componente essenziale del registro anagrafico di un Paese, migliora la qualità delle statistiche socio-demografiche, aiutando la programmazione e l’efficienza delle misure varate da un governo.

Per l’UNICEF, la mancata registrazione di un bambino alla nascita è sintomo di disuguaglianze e disparità sociali. I bambini più frequentemente colpiti da questa disuguaglianze sono queli che appartengono a determinati gruppi etnici e religiosi, quelli che abitano in aree rurali o remote, i figli di famiglie povere o di madri analfabete.

I programmi di sviluppo devono identificare le ragioni per cui le famiglie non registrano i bambini, dai costi alla scarsa conoscenza delle norme, dalle barriere culturali al timore di subire ulteriori discriminazioni o emarginazione.

Quando l’anagrafe viaggia sullo smartphone

L’UNICEF utilizza approcci innovativi per aiutare governi e comunità a migliorare i loro sistemi di registrazione anagrafica. In Kossovo, ad esempio, lo UNICEF Innovations Lab ha sviluppato un sistema di identificazione e di segnalazione delle nascite non registrate efficiente, efficace e a basso costo, basato su una piattaforma di SMS.

In Uganda, il governo – con il supporto dell’UNICEF e del settore privato – sta implementando una soluzione denominata MobileVRS che usa una nuova tecnologia di messaggistica via smartphone per completare le procedure di registrazione in pochi minuti, un processo che normalmente richiede mesi.

Sempre su questo tema, l’UNICEF ha reso pubblico oggi anche “A Passport to Protection. A Guide to Birth Registration Programming”, manuale per aiutare gli operatori adibiti alla registrazione alla nascita.

6 Novembre 2014Permalink

29 agosto 2014 – Ragionando su un documento confuso

Hypotheses non fingo

Ieri ho pubblicato un documento dell’Asgi (con tutti i link che oggi mi risparmio) e l’ho definito ‘confuso’ perché in calce al testo datato 26 agosto riporta suoi importanti documenti del 2009 senza contestualizzare il periodo di latenza durante il quale mai, a mia conoscenza, ne ha fatto menzione.
Scrivo per esperienza personale ma non così privata dato che sono andata a un convegno importante a Sasso Marconi, ho partecipato ad aggiornamenti promossi dall’ASGI, sempre sui problema dei minori e, quando segnalavo il problema della registrazione degli atti di nascita all’anagrafe ai solerti rappresentanti dell’illustre associazione mai ne è stato fatto riferimento.
Perché?
A 299 anni dalla saggia prudenza scientifica di Newton tengo le mie ipotesi per me e mi limito a considerare ciò che conosco del periodo di ASGI-latenza salvo una piccola contestualizzazione: nel 2009 regnava il presidente Berlusconi (e il trono del cav era sostenuto dalla Lega Nord).
Oggi invece…basta così, se non per ricordare come la cultura dell’inciviltà, abilmente diffusa, sia diventata dilagante senso comune.
Nonostante questo l’ASGI ha riesumato i suoi documenti.
Vedremo se ne farà uso oltre quanto ha scritto sulle squadrette di calcio negate ai figli dei sans papier (si veda mio blog dell’8 maggio) e sugli ostacoli rilevati nelle linee di indirizzo del Miur a proposito dell’iscrizione dei figli dei sans papier alla scuola dell’obbligo (si veda il mio blog del 16 maggio).

Correva l’anno 2009
e la legge, nota come pacchetto sicurezza (aggiungo io: sicurezza del pregiudizio là custodito e promosso attraverso norme assicurate se non da un rissoso consenso diffuso, almeno da un pacioso silenzio), non aveva ancora meritato l’approvazione con voto di fiducia. Sarebbe accaduto nel mese di luglio.
Fu allora che mi avvicinai al GrIS regionale, strumento operativo locale di quella ‘rete di reti’ che è la Società di Medicina delle Migrazioni, quando sostenne una campagna che riuscì a coinvolgere anche l’Ordine dei medici (ricordo il coraggioso pubblico comunicato dell’allora presidente dell’Ordine del FVG).
La campagna, condotta con competenza e determinazione, riuscì a far  rimuovere dalla proposta di legge l’articolo che avrebbe imposto ai medici la violazione del segreto sanitario se avessero curato o comunque soccorso un sans papier.
Quella fu una campagna vincente.
Al corrente degli ostacoli che sarebbero stati frapposti alla registrazione degli atti di stato civile scrissi al sindaco di Udine, nell’illusione che i sindaci si sentissero onorati dall’assicurare l’esistenza giuridica a chi nasce sul loro territorio. Non mi rispose e un assessore, da me contattato, negò il problema.
La lettera g del comma 22 dell’art. 1 del pacchetto sicurezza passò.
Nel 2011 la Corte Costituzionale (sentenza 245 – si veda tra l’altro il mio scritto del 26 giugno 2014) ristabilì la legalità per ciò che concerne i matrimoni (per due anni negati ai sans papier) ma nulla fece per i nuovi nati, la cui estromissione dal consorzio civile era ormai ratificata nell’indifferenza della complicità diffusa.
La proposta di legge 740 – che fa seguito a quella precedentemente presentata dall’on Orlando (si vedano i miei blog del 15 marzo 2011 e del 17 giugno 2013) – potrebbe porre rimedio a questa ferita di civiltà (che anche l’ONU ci chiede di rimuovere  si veda tra l’altro il mio blog dell’11 agosto) ma, se non ci sarà una spinta da parte della società cd civile, penso non ne sarà fatto nulla.

Voltare la testa. Una storia di interventi beffati
Mi limito ai titoli e poco più. Le date (se non c’è altra indicazione) si riferiscono alla pubblicazione nel blog
15 marzo 2011 e 21 dicembre 2012. Due articoli pubblicati dal mensile Il Gallo, di Genova.
Neppure quella storica pubblicazione riuscì a scuotere  la tetra totale indifferenza del mondo cattolico.
20 luglio 2010 Restando alle chiese cristiane devo registrare lo stesso atteggiamento nel mondo protestante, sebbene sia comparso anche di recente un nuovo articolo sul mensile Confronti.
Il mensile locale Ho un sogno (pure citato il 20 luglio 2010, reperibile presso la libreria CLUF di via Gemona 22 – Udine)  ha seguito costantemente la questione e ne ho sempre pubblicato gli articoli nel blog.
21 dicembre 2013 Neonati “clandestini” invisibili per lo Stato, articolo di Tommaso Canetta e Pietro Pruneddu sul quotidiano Linkiesta
9 giugno 2014 – Bambini “clandestini” e diritti negati  articolo di Paolo Citran nella rivista Insegnare del Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti.
11 giugno 2914Il XIII Congresso della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni scrive tra l’altro nelle raccomandazioni conclusive: «Il minore non è soltanto “oggetto di tutela e assistenza”, ma anche e soprattutto “soggetto di diritto”, e quindi titolare di diritti in prima persona […]  E prosegue con le raccomandazioni:  approvare una legge che garantisca il diritto alla registrazione anagrafica per tutti i figli indipendentemente dalla situazione giuridico–amministrativa dei genitori, senza la necessità di esibire documenti inerenti al soggiorno, in modo da evitare che ci siano “nati invisibili” con conseguenze aberranti di ordine sociale e sanitario»
22 giugno 2014 Una nota del MoVI (Notizie dal MoVI n 23-2014)e un articolo di Elia Beacco con le interviste a Frigerio e a me che si possono raggiungere dai link che trascrivo

http://www.moviduepuntozero.it/bambini-proibiti/

http://www.moviduepuntozero.it/bambini-invisibili/

6 maggio 2014 – Una misera petizione
Lo scorso mese di novembre ho scritto su change.org una petizioni e per l’on. Boldrini chiedendole di impegnarsi per la promozione della pdl 740.
Le avevo già scritto appena presentata la proposta e in entrambi i casi mi ha dato riscontro, facilitando anche – nell’ambito delle sue competenze- l’attribuzione della proposta alla commissione Affari Costituzionali, un luogo evidentemente di lunga giacenza (la proposta sta in quel contenitore dal 21 giugno 2013).
La petizione  – in dieci mesi – ha ottenuto 531 firme e, per assicurare un illuminante confronto quantitativo, segnalo che una petizione per impedire la caccia all’orso nei boschi del trentino ha ottenuto in pochi giorni più di 65.000 firme.
Per l’opinione pubblica italiana i bambini non sono una specie protetta e ai loro diritti si può applicare a rovescio l’art. 3 della Costituzione dove gli ostacoli da rimuovere diventino nei loro confronti (non nei confronti degli orsi, per carità!) segnali per la discriminazione.

Infine le donne

Ho più volte citato i rapporti della Convention on the Rights of the Child dove, in particolare nei rapporti 5 e 6 (2012 e 2013) si ricorda che «Il timore di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori».
Dovrebbe essere considerato quindi non solo il danno al neonato, cui viene negata un’esistenza giuridicamente riconosciuta, alla vita familiare (di cui tanto si starnazza) ma anche alla salute della donna che partorisce di nascosto.
Da parte delle associazioni femminili – che ormai hanno evidentemente acquisito un concetto esclusivo di solidarietà nazionale e poco più– il silenzio è totale.
Non esistevano le ‘pari opportunità’?

29 Agosto 2014Permalink

26 giugno 2014 – Vorrei tirare le somme [Settima puntata]

Vorrei concludere questa serie ma la recentissima scoperta dell’impegno internazionale dell’Unicef per la garanzia del certificato anagrafico ai neonati del paesi del terzo mondo mi ha sconvolto per la sua grossolana contraddizione con ciò che avviene in Italia dove la legge che vuole i figli dei sans papier privi di certificato di nascita trova il suo punto di forza nei silenzi della società civile, comprese le locali sezioni dell’Unicef.
Il 22 corrente ho pubblicato ampia documentazione scrivendo un post la mattina e uno la sera e rinvio ai collegamenti .
Per darmi una spiegazione di questa situazione non so immaginare altro che un retropensiero del tipo: «I certificati di nascita? Ora lo spieghiamo al Terzo Mondo!
Noi … noi siamo i padroni e abbiamo ripreso l’antica tradizione euro-americana per cui la nascita degli schiavi non si registrava».
E così, per non restare invischiata nel neo colonialismo di cui non avevo immaginato l’esistenza e per capire …

… torno alle origini

Nel 2010 (l’anno precedente era stata approvata la legge 94/2009) anche l’allora deputato Leoluca Olando voleva capire (poi divenne sindaco di Palermo e non manifestò ulteriori curiosità) e il 2 agosto presentò al Ministro dell’Interno Maroni l’interrogazione che trascrivo limitatamente all’aspetto concernente le nascite di figli dei sans papier.

L’on Orlando chiede

«in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana;

con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione;

al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»;

a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa –

se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare».

e il Ministro risponde

Il 31 gennaio dell’anno successivo ricevette una risposta scritta

 « All’Interrogazione 4-08314 presentata da LEOLUCA ORLANDO
Risposta.

Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni fittizi o di comodo.

È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.

Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico».

Identità di pensiero

L’identità di pensiero fra l’allora sottosegretario Davico (appartenenza Lega Nord) e l’Unicef inteso come agenzia della Nazioni Unite (United Nations Children’s Fund)  è perfetta.
Il vicedirettore esecutivo dell’Unicef stessa ha dichiarato: «La registrazione delle nascite è di vitale importanza. E’ la chiave per garantire che i bambini non vengano dimenticati e che non vengano negati i loro diritti. Il certificato di nascita è il passaporto di un bambino».
E allora per quale ragione non c’è impegno a far sì che in Italia sia garantito a tutti i nuovi nati il certificato di nascita su cui verrà scritta la cittadinanza qualche che sia, anche oggi a norma jus sanguinis e domani, se il nuovo principio passerà, a norma jus soli?

Le astuzie della ragione e le ragioni del pregiudizio

Poiché siamo europei possiamo permetterci un riferimento a un illustre figlio dell’Europa quale fu Georg Wilhelm Friedrich Hegel e quindi faccio uso di una sua espressione che perfettamente si collega alla grottesca situazione che vado srotolando.
Leggendo con un po’ di attenzione la ridondante dichiarazione del già sottosegretario Davico emerge il diritto del bambino, in termini tanto solenni quanto inadatti ad essere rappresentati da una circolare e non essere invece fondati su una legge.
Ma un’attenzione che non sia beota aiuta a leggere in controluce lo squallore sotteso a quelle proclamazioni.
Certamente si volevano impedire i matrimoni di comodo ma la strada scelta di impedire la celebrazione dei matrimoni tout court sembra incongrua e contorta, tanto più considerando la folle associazione ai matrimoni degli atti di nascita.
Poi … la ragione ha le sue astuzie e capitò che il  ‘lui’, di una coppia mista, a seguito della richiesta di pubblicazione dell’atto di matrimonio, ricevesse il decreto di espulsione essendo risultato privo di permesso di soggiorno. Evidentemente si trattava di adulti avveduti, cui evidentemente non  mancavano le relazioni e i mezzi intellettuali e finanziari per premetterselo, e fecero risorse al decreto arrivando fino alla Corte Costituzionale.
Con sentenza n. 245 dd. 25 luglio 2011.L Corte dichiarò «l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
Ne avevo scritto in questo blog il 31 luglio 2011 (e comunque la sentenza è facilmente raggiungibile per una lettura integrale anche da qui) esprimendo la speranza che quella lettura sostenesse l’ipotesi di una modifica della legge.
Da un anno l’ipotesi è diventata progetto ma l’astuzia del pregiudizio fa sì che, probabilmente in ossequio al consenso di un’opinione pubblica che si presume asservita alla diffusa lego cultura e quindi disposta fare la guerra anche ai neonati ‘diversi’, neppure i deputati proponenti della pdl 740 che risolverebbe la questione si prendano cura di farla approvare.

Segnalazione puntate precedenti (tutte contengono documenti)
6 maggio 2014 –https://diariealtro.it/?p=3051    (petizioni Boldrini)
8 maggio 2014 –https://diariealtro.it/?p=3056   (calcio negato ai minori stranieri)
16 maggio 2014 – https://diariealtro.it/?p=3070 (Asgi – Miur)
11 giugno 2014  –  https://diariealtro.it/?p=3110  (congresso SIMM)
13 giugno 2104    https://diariealtro.it/?p=3128   (Asgi – MCE)
21 giugno 2014  https://diariealtro.it/?p=3139 (ASGI pubblica 7 mo rapporto CRC)

A questo elenco aggiungo, oltre i documenti citati nel testo, quelli pubblicati

24 giugno 2014  -documento di lettera 22
22 giugno 2014 documenti dell’Unicef e del MoVi
—————— https://diariealtro.it/?p=3145  https://diariealtro.it/?p=3148
9 giugno 2014      articolo Paolo Citran – CIDI  https://diariealtro.it/?p=3100
7 giugno  2014    Cittadinanza ai figli dei rifugiati   https://diariealtro.it/?p=3090 .
25 maggio 2014  Lettera Kyenge   https://diariealtro.it/?p=3081
21 dicembre 2013 – Figlio di clandestini  https://diariealtro.it/?p=2852
—————-Il primo articolo scritto da altri, Tommaso Canetta e Pietro Pruneddu
15 marzo 2011 Il gallo – Il mio primo articolo oltre il blog  https://diariealtro.it/?p=673

FINE della serie o almeno provvisoria conclusione

26 Giugno 2014Permalink

18 giugno 2013 – Cercando di rendere visibili i bambini fantasma.

Ieri nel mio blog ho scritto dei bambini fantasma, considerando la proposta di legge di cui ho riportato il testo come un primo possibile sguardo su di loro o almeno per non  essere coloro che si rendono disponibili a produrne.
Oggi ne ho scritto al Sindaco di Udine. So bene che non è compito suo votare leggi, ma sollecitare iniziative necessarie a tutela dei soggetti più deboli sì.
Ne ho mandato copia anche ad alcuni assessori e consiglieri comunali.
Se qualche cosa accadrà ne darò notizia.

Lettera aperta

Egregio prof Honsell,
con questa lettera mi rivolgo al Sindaco della città dove sono nata e vivo per segnalare una questione che da anni mi tormenta.
Nel 2009 quando fu approvato il cosiddetto pacchetto sicurezza venne introdotta una modifica, secondo me di squallida portata storica, alla norma che era stata introdotta con la legge Turco Napolitano e rispettata persino dalla Bossi Fini.
Precedentemente al 2009 infatti il testo unico sull’immigrazione non richiedeva l’esibizione del permesso di soggiorno per alcuni documenti tra cui gli atti di stato civile o inerenti l’accesso a pubblici servizi.
Nel 2009, con la legge 94 (lettera g, comma 22, art. 1) si impose la presentazione del permesso di soggiorno anche per la registrazione degli atti di stato civile.
Lo stesso governo che aveva voluto quella norma, blindandola con un voto di fiducia, non potendo violare norme internazionali che impongono la registrazione anagrafica per ogni nuovo nato, intervenne con una circolare ‘interpretativa’ che consente ciò che la legge nega.
Vedo in questo anche un vulnus al ruolo del sindaco, custode dell’evidenza della popolazione del suo comune, che non può rifiutare ai nuovi nati il certificato di nascita, accontentandosi della labilità di una circolare che potrebbe essere abrogata senza intervento parlamentare.

So che ora si propongono iniziative non solo per il passaggio dal principio di jus sanguinis a quello di jus soli, come fondamento della cittadinanza, ma anche per ripristinare il regime precedente il 2009 per ciò che concerne la registrazione anagrafica, registrazione che non consegue automaticamente dall’attribuzione della cittadinanza, quale che sia, come ho scoperto essere convinzione di molti (per chiarezza mi riferisco alla pdl 740/2013).

Purtroppo per la questione dello jus soli il significato delle proposte è affogato dentro un bellissimo slogan ‘L’Italia sono anch’io’ che spesso nasconde il necessario approccio al tema, che merita certamente adesione ma deve accompagnato da quella consapevolezza critica che è la condizione necessaria per ogni efficace attuazione di un principio.
Per la registrazione anagrafica non è così. La modifica necessaria e – a mio parere anche urgente- della norma in vigore passa attraverso la correttezza della legge, per non ridursi a fonte di emozioni, piacevoli a viversi ma inutili a dare dignità alla vita stessa di coloro cui il riconoscimento di tale dignità è sottratto all’origine. E in una operazione del genere il linguaggio è tecnico. Altrimenti si riduce a beffa.

La prego quindi di fare, ciò che è possibile avvalendosi dell’autorevolezza che il suo ruolo consente, per sostenere lo spirito di tali iniziative e assicurare quindi ai nuovi nati nel comune di Udine il diritto (non la conseguenza di una benevolenza burocratica) a disporre di quel certificato di nascita che li rende legalmente  componenti di una famiglia, riconoscendone ai genitori il diritto – dovere di tutela,  e che li rende cittadini italiani (o d’altro stato finché viga il principio dello jus sanguinis)

Ora ce lo chiede anche il 6o Rapporto del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC) – rapporto presentato al Parlamento all’inizio del mese – che raccomanda al Parlamento: “ …di attuare una riforma legislativa che garantisca il diritto alla registrazione per tutti i minori, indipendentemente dalla situazione amministrativa dei genitori” (Cap 3.1).
Il Rapporto dello scorso anno così descriveva la condizione di famiglie naturali e non legalmente riconosciute di bambini non registrati all’anagrafe: “ … la scarsa conoscenza dei contenuti di questa circolare, in primo luogo tra le donne immigrate prive di permesso di soggiorno, rende necessario  promuovere una reale e diffusa campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini ad essere registrati alla nascita senza che questo comporti alcun rischio per le loro famiglie. Si deve comunque sottolineare come la Circolare Ministeriale non sia una fonte primaria del diritto e di conseguenza sia suscettibile di essere modificata o revocata dal potere esecutivo senza bisogno di alcun passaggio parlamentare.
Il timore, quindi, di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori”.

Ringraziandola per l’attenzione porgo distinti saluti
Augusta De Piero

18 Giugno 2013Permalink