Premessa: le note non sono collegate per difficoltà del PC ma segnalate e si trovano in calce con i link funzionanti
Domenica 13 marzo a Udine abbiamo deciso il quadro politico del comune, pienamente conforme a quello della Regione il cui presidente appartiene alla Lega.
Non dimentichiamo che una norma diventata legge nel 2009 inquina ancora la nostra convivenza.
L’aveva voluta l’on. Maroni, ministro dell’interno nel quadro del quarto governo Berlusconi che se ne fece garante. Non ne è stata compresa la gravità e ha resistito impavida, scivolando dalla XVI legislatura alla XVII, assicurata dalla continuità dell’indifferenza dei governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni.
Ora passerà alla XVIII legislatura nel contesto di un quadro politico che attraversa le istituzioni dallo stato al al Comune che potrebbe diventare il luogo in cui si nega esistenza a chi nasce sul nostro territorio.
Mi riferisco alla negazione per legge del certificato di nascita ai nati in Italia, figli dei migranti non comunitari privi del permesso di soggiorno.
Provo a ripercorrerne la storia di vicenda sconcertante
Provo a ripercorrerne la storia senza dimenticarne il riferimento indispensabile, l’art. 3 della Costituzione.
« Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
Quando il fenomeno delle immigrazioni divenne ineludibile se ne occupò la cd legge Turco-Napolitano (legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 6) indicando, tra l’altro, le circostanze in cui lo straniero non doveva esibire il permesso di soggiorno altrimenti necessario.
Il termine “fatta eccezione”, che ritroviamo nell’art. 6, diventerà determinante nel prosieguo del discorso perché su quelle due parole si fonda un segnale di riconoscimento dei diritti civili, affermato nella legge Turco Napolitano e vanificato poi da altre norme.
«Art. 6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. [NOTA 1]»
Alla legge Turco Napolitano fece seguito la cd Bossi Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) che, nonostante l’impegno ad appesantire le norme della legge precedente, non osò toccarne l’art.6.
Ma nel quadro del quarto governo Berlusconi l’allora ministro Maroni riuscì ad imporre la sua volontà e a far approvare il cd “pacchetto sicurezza” (ossia la legge 94/2009) con voto di fiducia che naturalmente garantì anche la norma che ora ricopio.
«Articolo 1 comma 22 lettera g
g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»
Attenzione: le parole “sono sostituite” implicano la cancellazione delle parole oggetto della sostituzione e precisamente dell’espressione “fatta eccezione per i provvedimenti … inerenti gli atti di stato civile o all’accesso ai pubblici servizi”.
Di conseguenza la domanda di registrazione degli atti di stato civile da allora richiede la presentazione del permesso di soggiorno e l’assenza di quel documento potrebbe determinare l’espulsione di chi ne è privo come si può evincere dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero [NOTA 2]
Fra doppiezza e indifferenza
E infine si arriva a misurare il significato dell’inclusione degli atti di stato civile fra quelli per cui risulti necessaria la presentazione del permesso di soggiorno facendo riferimento a un passaggio critico che, in prima battuta, si legge in una interrogazione dell’allora parlamentare Leoluca Orlando e nella risposta del sottosegretario di stato Michelino Davico. [NOTA 3]
Il 7 agosto 2009 era stata emanata la circolare n. 19 secondo la quale in Ministero dell’Interno, con una sorprendente interpretazione, affermava che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto». [NOTA 4]
E’ molto interessante osservare che il sottosegretario firmatario della circolare apparteneva politicamente alla Lega – il partito che, nel quadro del quarto governo Berlusconi, poteva con governativo conforto impegnarsi coraggiosamente nella lotta al nemico più debole: i neonati. [NOTA 5]
Lo aveva fatto imponendo l’approvazione del ‘pacchetto sicurezza’ con voto di fiducia (sostenuto con forza dall’allora Ministro dell’Interno on. Maroni), ed emanando immediatamente la circolare n. 19.
(Per il testo integrale della interrogazione dell’on. Orlando e relativa risposta vedi dossier 1).
Nel 2016 la Mozione, votata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Udine, ben ne definì il significato sul piano giuridico (Per il testo integrale della mozione del Consiglio Comunale di Udine vedi dossier 2)
«Considerato che la circolare ministeriale, sebbene abbia contribuito a dirimere il dubbio iniziale circa l’interpretazione dell’articolo 6 onde evitare che tale disposizione si ponesse in contrasto con l’articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale, non può ritenersi idonea a garantire la certezza del diritto in quanto, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, può essere disapplicata dagli Uffici di Stato Civile dei Comuni atteso il suo contenuto, di fatto modificativo della norma di legge». [NOTA 6]
Ricordando anche le reiterate richieste del gruppo Convention on the Rights of the Child (gruppo CRC), perché la lettera g del comma 22 dell’art. 1 sia modificata, mi limito a proporne la pubblicazione più recente in cui il Gruppo CRC presenta il 3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia [NOTA 7] [NOTA 8]
«29. Il Comitato, richiamando l’accettazione da parte dello Stato Italiano della raccomandazione n. 40 dell’Universal Periodic Review, al fine di attuare la Legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza italiana, in modo da preservare i diritti di tutti i minorenni che vivono sul territorio nazionale, raccomanda all’Italia:
a) di assicurare che l’impegno sia onorato tramite la legge e di facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia;
b) di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori;
c) di facilitare l’accesso alla cittadinanza per i bambini che potrebbero altrimenti essere apolidi. CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 29».
E ancora. Il 7 giugno 2013 l’Asgi (Associazione Studi Giuridici Immigrazione) aveva pubblicato un comunicato stampa in cui annunciava la pubblicazione di uno dei tanti rapporti CRC che contiene un passaggio di particolare interesse, ricopiato di seguito [NOTA 9]
«Le stime più recenti sulla presenza di immigrati in situazione irregolare fanno supporre che vi possa essere un numero significativo di gestanti in situazione irregolare che potrebbero, per paura di essere identificate, non accedere alle cure ospedaliere ed alla registrazione anagrafica del figlio. A seguito dell’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale previsto dalla Legge 94/2009, risulta, infatti, un obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali che rappresenta un deterrente per quei genitori che, trovandosi in situazione irregolare, non si presentano agli uffici anagrafici per la registrazione del figlio per paura di essere identificati ed eventualmente espulsi. Rispetto a questa tematica si deve nuovamente sottolineare come non sia stato sufficientemente pubblicizzato il contenuto della Circolare del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno, dove si specifica che non è necessario esibire documenti inerenti al soggiorno per attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile). La raccomandazione del Comitato ONU in cui si incoraggia il Governo ad intraprendere una diffusa campagna di sensibilizzazione appare disattesa».
Facendo forza sulla esistenza della circolare 19, si è potuto ottenere la modifica di un dépliant dell’ospedale di Udine che, disponendo di un apposito servizio per la registrazione delle dichiarazioni di nascita, aveva in un primo tempo richiesto la presentazione del permesso di soggiorno salvo poi correggersi nel 2013.
Preciso che tanto è stato possibile a seguito di una segnalazione privata nell’assenza di interventi istituzionali.
Esistenti per la Camera, annullati in Senato
La preziosa mozione votata dal Comune di Udine (si veda nota 2 nel dossier finale) ricorda anche il ddl 2092 – trasferito al Senato il 13 0ttobre 2015 affermando:
«Preso atto che il “ripristino” del testo originario dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs 25 luglio 1988, n. 286, è stato recepito nel ddl n. 2092, avente ad oggetto: “Modifiche alla L. 5/2/92 n. 91 e altre disposizioni in materia di cittadinanza”, approvato dalla Camera dei deputati il 13/10/2015 e trasmesso in pari data al Senato per l’esame da parte della competente Commissione che ha avviato i suoi lavori il 19/2/2016 » [NOTA 10]
Ecco il testo del ddl 2092 (art. 2 comma 3):
«3. Al comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».
Come è evidente l’obiettivo del dl 2092, art. 2 comma 3 era quello di ripristinare le parole «per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile». Se fosse stato approvato riconosciuto il diritto di esistere di tutti i nati in Italia secondo quanto affermato dall’art. 7 della legge 176/1991, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20/11/1989.
«Legge 27 maggio 1991, n. 176 Art. 7
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide».
Prima di chiarire la natura del comma 3 dell’art 2 del ddl 2092 e la particolarità della sua collocazione in altra norma (di cui si dirà più avanti) è importante segnalare due proposte di legge potenzialmente risolutive della questione. Il Parlamento le ignorò nell’indifferenza dei partiti di maggioranza in tutto il corso dei governo Monti (XVI legislatura), Letta, Renzi e Gentiloni (XVII legislatura che ora si chiude). [NOTA 11] [NOTA 12]
Per meglio capire torniamo al 2008.
Prima di considerare l’ascesa e caduta dell’articolo 2 comma 3 del ddl 2092 sarà opportuno far memoria della situazione alla fine del 2008 quando nacque la legge 94/2009.
In quel primo testo era prevista anche una norma secondo la quale i medici che avessero curato in una pubblica struttura un non comunitario privo di permesso di soggiorno avrebbero dovuto denunciarlo alle autorità di pubblica sicurezza.
Comunicato stampa dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Udine: preoccupazione su proposta emendamento del c.d. “pacchetto sicurezza”. OMCeO Udine – 20 novembre 2008
« Il Medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera” ».
E continua
« Qualora dovessero passare i provvedimenti annunciati dal governo, i medici dovranno rifiutarsi di denunciare i pazienti immigrati irregolari, esercitando l’obiezione di coscienza per non venir meno ai principi etici e deontologici della loro professione». L’impegno nazionale e locale fece sì che il “pacchetto sicurezza” arrivasse in parlamento senza la figura del medico spia.
Puoi sposarti ma se nasci non esisti
Spie della irregolarità-colpa dei genitori erano però i neonati che nel 2011 sarebbero rimasti soli ad esercitare la non commendevole funzione.
Infatti, considerando che gli atti di stato civile, oltre alla registrazione delle dichiarazione di nascita, comprend0no la registrazione della domanda di pubblicazioni di matrimonio, è opportuno ricordare che dal 2011 i matrimoni di sans papier o con sans papier erano stati messi al sicuro della Corte Costituzionale.[NOTA 13]
La subdola risposta del sottosegretario Davico (segnalata con nota 3) all’on. Orlando veniva così destituita di ogni fondamento. La pretesa che la norma del pacchetto sicurezza (cui dal 2009 era dovuta la modifica dell’ordinamento precedente) fosse finalizzata ai matrimoni di comodo veniva svelata come falsa nei fatti: a resistere come capro espiatorio da usare e distruggere non erano più gli sposi ma solo i neonati, strumento per indurre paura, mezzo surrettizio di governo di una politica securitaria avanzante.
Questa norma – che il mitico re Erode avrebbe potuto rivendicare – sarebbe stata corretta nel quadro della legge che il 13 ottobre 2015 passò al Senato dalla Camera che l’aveva approvata. [NOTA 14]
Purtroppo nulla fu fatto. I partiti di maggioranza non seppero –o meglio non vollero – farne un punto dei loro impegni. I Senatori se la tennero paciosamente in attesa finché, alla fine del 2017, venne lasciata cadere perché non c’erano i numeri per approvarla.
Per capire l’evolversi della situazione è opportuno ricordare che l’art. 2 comma 3 (il cui testo si legge a pag. 3) faceva parte delle Disposizioni in materia di cittadinanza, impropriamente chiamate ius soli, una proposta nata da iniziativa popolare e via via discussa. Le aspettative anche di molti ragazzi venero tradite e la beffa peggiore si può leggere in una dichiarazione dell’on. Boschi (settembre 2017) «… purtroppo, le cose stanno così. I numeri non ci sono, mi spiace molto. Speriamo nella prossima legislatura».
Quello che sarebbe stata la ‘prossima XVIII legislatura’ lo hanno dimostrato i fatti che una arroganza impudente prevedeva si sarebbero manifesti in una direzione che la realtà ha negato.
E non posso dimenticare, oltre alla governativa impudenza, l’atteggiamento esplicitamente punitivo ancora una volta riservato ai neonati nel quadro evidente del disprezzo “esemplare” di soggetti che si sono voluti deboli fino a negar loro il nome.
Infatti prima che le Disposizioni in materia di cittadinanza fossero dichiarate non votabili per mancanza di numeri c’era stato un inizio di dibattito e, a prescindere dalle migliaia di emendamenti del solito senatore Calderoli, il comma 3 dell’art. 2 del ddl 2092 aveva meritato un secco emendamento soppressivo.
Lo avevano firmato otto senatori di PdL, evidentemente complici di chi si era adoperato per questo sfregio di civiltà misurato sull’identità negata a nuovi nati in Italia
Ne riporto i nomi perché otto adulti, certamente più che alfabetizzati, che si coalizzano per dire a un neonato “Tu non esisti” devono restare almeno nella memoria digitale del mio blog.
Si tratta di Paolo Romani, Bernini, Gasparri, D’alì, Malan, Pelino, Floris, Fazzone.
D’Ali e Pelino non sono stati eletti.
A proposito del ‘superiore interesse del minore’ [NOTA 15]
Negli ultimi decenni non sono mancate leggi adatte a dare corpo ai diritti dei minori secondo il principio del ‘superiore interesse’ ma i neonati senza nome e senza identità sono trattati come uno di quei sassolini che si possono scalciare da parte senza che risulti compromessa l’estetica di un ordinato vialetto.
Vediamo alcune leggi
Nel 2012 venne approvata una legge che rendeva giustizia ai figli, quale che fosse la condizione (matrimoniale o meno) di chi li aveva generati e cancellava nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali» sostituendole con la dizione «figli». [NOTA 16]
Veniva inoltre modificata la legge sulle adozioni per assicurare l’adozione dell’orfano da parte dei parenti o da parte di chi avesse già con lui un rapporto stabile e duraturo, maturato anche nel corso di un affidamento familiare, l’adozione del figlio del coniuge, l’adozione del minore per cui quali risulti la “constata impossibilità di affidamento preadottivo”. [NOTA 17]
Tutti ottimi provvedimenti ma in ognuno di questi restava l’angolo della negazione dei figli dei sans papier, inesistenti per legge nessun provvedimento poteva essere loro applicato.
Ma in questa situazione, che offende tanto la logica quanto l’etica, il peggio doveva ancora venire e fummo costretti a constatarlo quando fu discussa in Parlamento una legge importante, che affrontava apertamente situazioni di fatto relative alla «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze». [NOTA 18]
Un punto dirimente riguardava ancora una volta i minori per cui era prevista la stepchild adoption [NOTA 19]
Su questo punto il dibattito raggiunse vertici tali da rendere imbarazzante l’ascolto delle sguaiataggini, urlate da alcuni parlamentari, incapaci di concentrarsi sul fatto che si sarebbero dovuti occupare del ‘superiore interesse del minore’ di fronte a minori esistenti. Coloro che erano stati capaci di ridurre a fantasmi i neonati e, ove questi minacciassero di diventare un corpo vivente con una propria identità, di ripetere l’infame manovra negazionista, non riuscendo ad impedire l’approvazione della legge sulle unioni civili, misurarono la propria vendetta sulla stepchild adoption.
Così mentre passavano le Unioni Civili restava ben chiaro che le famiglie che si formassero a seguito di quelle unioni dovevano costituire una situazione di pericolo per i minori su cui doveva rovesciarsi la paura del futuro. Solo con questo sacrificio al moloch dei benpensanti la legge passò.
E quanti sacrifici di minori chiederà il moloch del prossimo governo?
NOTE
[nota 1] legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 5 comma 8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal ministro dell’Interno, in attuazione dell’azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996.
[nota 2] Dlgs 286/1998 www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione
Articolo 6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2, e 148) 2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.
[nota 3] Atto presentato il 2/8/2010 cui fu data risposta il 31/1/2011.
[nota 4] http://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n19-del-7-agosto-2009
[nota 5] Siamo nel quadro della XVI Legislatura (29 aprile 2008 – 23 dicembre 2012), è in carica il quarto Governo Berlusconi (8 maggio 2008 – 16 novembre 2011) sostenuto dalla coalizione politica PdL, Lega Nord e MpA
[nota 6] Art. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalle legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici
[nota 7] Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC) è un network attualmente composto da 91 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed è coordinato da Save the Children Italia.
Per vedere l’immagine dei presidenti delle organizzazioni con il 9° Rapporto CRC, cliccare qui. http://www.gruppocrc.net/-chi-siamo-
[nota 8] http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/rapportocrc-x2017.pdf Cfr cap 3.1 pag. 60
[nota 9] http://old.asgi.it/home_asgi.php%3Fn=2760&l=it.html
[nota 10] http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46079_testi.htm
Si veda l’emendamento art. 2 comma 3
[nota 11] http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=740
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44666.htm
[nota 12] XVI Legislatura (dal 29 aprile 2008 al 23 dicembre 2012)
XVII Legislatura (dal 15/03/2013 fino allo scioglimento delle camere in vista delle elezioni del 4 marzo. Governi Letta ; Renzi; Gentiloni (dal 12/12/2016)
[nota 13] http://www.altalex.com/documents/news/2011/07/26/immigrati-consulta-anche-irregolari-possono -sposarsi
[nota 14] Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza. http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46079.htm
[nota 15] Si pensi, in via esemplificativa, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il cui art. 3, par. 1, disciplina il rilievo del superiore interesse del minore nelle decisioni che lo riguardano.
Il principio, sancito dall’art. 3 della Convenzione, prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente.
Parimenti, l’art. 24, par. 2. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dichiara: «in tutti gli atti relativi ai bambini (…) l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente»
La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176.
Si va ora diffondendo, in opposizione al vetusto termine ‘fanciullo’ una diversa traduzione della parola Child, spesso resa in italiano come: infanzia e adolescenza.
[nota 16] Legge 10 dicembre 2012, n. 219 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
[nota 17] http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/30/adozioni-modifiche-alla-legge-184
[nota 18] Si trattava della legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, nota anche come legge Cirinnà. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg
[nota 19] La stepchild adoption (in inglese “adozione del figlio affine”), adozione del configlio o adozione in casi particolari è un istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner (unito civilmente o sposato) del proprio genitore.
DOSSIER 1
Interrogazione a risposta scritta 4-08314 presentata da LEOLUCA ORLANDO lunedì 2 agosto 2010, seduta n.363
LEOLUCA ORLANDO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che: in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»; alla lettera g del comma 22 dell’articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali ‘articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »; questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure; in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana; con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione; al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»; a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa -: se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare. (4-08314)
Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426
All’Interrogazione 4-08314 presentata da LEOLUCA ORLANDO
Risposta. – Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo».
È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico.
DOSSIER 2 – 7 giugno 2016 – La mozione 48 in sintesi
Il 31 maggio il Consiglio comunale di Udine ha approvato all’unanimità la mozione n. 48 “Registrazione anagrafica dei bambini stranieri nati in Italia da genitori non regolarmente soggiornanti”, prima firmataria la consigliera comunale Chiara Gallo
Si può leggere da qui https://diariealtro.it/?p=4424