Spero che il mio promemoria serva anche ad altri e perciò lo trasferirò in Facebook
PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 2
<<Modifica all’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno>>
Presentata dai consiglieri HONSELL, MORETTI, MORETUZZO, CAPOZZI, BULLIAN, CARLI, CELOTTI, CONFICONI, COSOLINI, FASIOLO, LIGUORI, MARTINES, MASSOLINO, MENTIL, PELLEGRINO, PISANI, POZZO, PUTTO, RUSSO
il 22 novembre 2023
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Appare molto grave che l’Italia non abbia ancora raggiunto sul piano legislativo il Target 16.9 dell’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, ovvero “Entro il 2030, fornire l’identità giuridica per tutti, compresa la registrazione delle nascite”[1].
Vige ancora, infatti, quanto introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, all’articolo 1, comma 22, lettera g), ovvero la modifica del comma 2 dell’articolo 6 del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, emanato ai sensi della Legge 40/1998 c.d. Turco-Napolitano. Questa era norma di civiltà che prevedeva che per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi non fosse necessario esibire il permesso di soggiorno. Per capire fino in fondo l’importanza di questa norma, ora abrogata, è sufficiente riflettere sulla circostanza che tutti i servizi di sostegno alla persona si fondano sulla premessa che la persona possa essere identificata e se ne possano quindi verificare le condizioni per assicurare l’esercizio dei diritti che a quella persona appartengono; tuttavia, senza una certificazione di nascita, una persona è semplicemente considerata «giuridicamente inesistente».
Né va sottaciuto l’articolo 22 della Costituzione che recita “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome” e l’art. 1 del Codice Civile che recita “La capacità giuridica si acquista al momento della nascita”: ciò nel rispetto dell’art. 10 della Costituzione “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
Va rilevato altresì che l’Italia con la Legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo” (New York, 20 novembre 1989) ha ratificato una convenzione internazionale in assoluta contraddizione con l’articolo 1 comma 22 della Legge n. 94 del 15 luglio 2009.
Questa Proposta di Legge Nazionale vuole, ripristinare quell’aspetto della norma abrogata nel 2009, per quanto concerne il diritto, a nostro avviso inalienabile, dei bambini ad avere una certificazione anagrafica anche quando i genitori siano migranti privi del permesso di soggiorno. Riteniamo, infatti, che la certificazione anagrafica, al pari di altri atti di stato civile e dei provvedimenti inerenti all’accesso ai pubblici servizi, debba essere considerata comunque un diritto fondamentale e inviolabile, che deve prescindere dalla condizione di irregolarità dei propri genitori, come peraltro richiede la stessa Agenda 2030 che individua proprio nel rispetto dei diritti fondamentali una delle condizioni per lo sviluppo sostenibile. Il 7 agosto 2009, il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha adottato la circolare n.19/2009, interpretativa del citato comma 2 dell’articolo 6 del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che però si è rivelata priva della forza giuridica necessaria a dare certezza giuridica a queste fattispecie in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, e quindi insufficiente a convincere i migranti irregolari a riconoscere i propri figli per non rischiare l’espulsione o altre gravi forme di penalizzazione.
La presente Proposta di Legge intende, quindi, ripristinare una norma di civiltà. Basti pensare a quanti italiani, tra gli anni sessanta e settanta, hanno dovuto trovare dolorose soluzioni, scegliendo
di ridurre i propri figli in clandestinità o di separarsene in quanto lavorando come stagionali
in Svizzera non era loro consentito di tenere con sé i propri figli.
Si tratta del fenomeno dei cosiddetti «bambini nascosti» o «bambini clandestini», cioè di bambini talvolta lasciati ai nonni in Italia anche per lunghissimi periodi, costretti a vedere i propri genitori solo una o due volte l’anno oppure, più spesso, semplicemente nascosti dai propri genitori, al fine di evitare la separazione, con la grave conseguenza di essere privati di ogni diritto nel Paese di destinazione.
Questa Proposta di Legge Nazionale è molto semplice ma permette all’Italia di raggiungere un target molto importante dell’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030 ONU. Consiste nel semplice inserimento delle parole che non prevedono più l’esibizione del permesso di soggiorno per gli atti riguardanti la registrazione dell’atto di nascita e la filiazione. Si aggiunge anche l’atto di matrimonio in quanto con Decisione n. 245 del 25 luglio 2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la disposizione contenuta nell’articolo 116 del Codice Civile, come modificato dall’articolo 1, comma 15, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, la quale impone allo straniero di possedere un regolare permesso di soggiorno per potersi sposare in Italia. Dunque è un mero recepimento della sentenza della Corte Costituzionale.
Sono numerosi i motivi per i quali si ritiene importante che il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia faccia propria una Proposta di Legge Nazionale sulla tematica dei bambini invisibili. In primo luogo vi è una forte sensibilità da parte di varie personalità, associazioni e realtà culturali ed educative in regione sul tema dei diritti civili, molto attive su questo tema.
Cito solo a titolo d’esempio, Augusta De Piero (prima vice-presidente donna del Consiglio Regionale della VI legislatura) che ha promosso numerose campagne, l’Università di Udine che cura il portale equal sul diritto antidiscriminatorio presso il Dipartimento di Scienza giuridiche, l’associazione Movimento Focolarini FVG e una serie di associazioni che afferiscono alla cd. Rete Dasi, Gruppo FVG-Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, ecc.
Lo stesso Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità nella seduta n. 97 del 01 ottobre 2019, la Mozione n. 92 dal titolo “Sull’ottenimento del certificato di nascita per figli nati in Italia da persone non comunitarie irregolari”, e successivamente l’Ordine de Giorno n. 106 dal titolo “Attivazione di attività di informazione rivolte agli EE. LL e alla cittadinanza su riconoscimento dell’integrale esistenza giuridica di ogni soggetto nato in FVG” in sede di approvazione della Legge Regionale n. 26 del 2020 “Legge di Stabilità 2021”, che prevede l’impegno dell’amministrazione regionale a realizzare una campagna informativa rivolta agli Enti Locali per promuovere l’applicazione della circolare interpretativa n. 19/2009 del Ministero dell’Interno riferita alla Legge 15 luglio 2009, n. 94. Inoltre per la posizione geografica che riveste, il Friuli Venezia Giulia ha sempre svolto un ruolo importante nei processi migratori che vedono come meta l’Italia, sia relativamente alla cosiddetta “rotta balcanica” che più recentemente in occasione degli eventi bellici in Ucraina.
Il Friuli Venezia Giulia è pertanto la regione presso la quale la maggior parte dei migranti dal Kossovo, dalla Siria, dall’Afghanistan, dal Pakistan, presenta la richiesta di asilo. Molto alto è anche il numero di lavori stranieri temporanei in questa regione: a Monfalcone ed in altri centri industriali. Infine da decenni vi è stato un flusso e una presenza costante di parecchie centinaia di Minori Stranieri non Accompagnati in Friuli Venezia Giulia e quindi delle problematiche relative al loro inserimento raggiunta la maggiore età. La nostra Regione è dunque più esposta di molte altre regioni italiane ai rischi di mancate registrazioni alla nascita.
Art. 1 (Modifica all’articolo 6 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
Al comma 2 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), dopo le parole <<carattere temporaneo,>> sono inserite le parole << per quelli inerenti alla registrazione della dichiarazione di nascita, alla filiazione, alla registrazione di matrimonio,>>.
La mia lettera ai consiglieri firmatari
Gentili consigliere e consiglieri regionali che avete firmato la pdln 2.
<<Modifica all’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno>>.
Voglio dire il mio grazie ad ognuna e ognuno di voi per questa iniziativa, una misura di civiltà che testimonia un impegno responsabile e consapevole
Nel 1998, quando la legge 40 istituì il permesso di soggiorno, stabilì fra le eccezioni al dovere di presentare documentazione riguardante il soggiorno , la registrazione degli atti di stato civile e, segnatamente , la registrazione delle nascite in Italia dei figli di migranti non comunitari su cui ora si misura la vostra proposta comune .
E quella proposta si è resa necessaria perchè nel 2009 venne negato quanto precedentemente stabilito e l’eccezione che ho sopra descritto fu soppressa.
In questi lunghi 14 anni che ci separano dall’imprensibile modifica della legge (modifica, si badi bene, introdotta con voto di fiducia) , ci sono stati movimenti che hanno cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema .
La sensibilizzazione però può provocare buoni sentimenti non buone pratiche efficaci, tali da assicurare ad ogni nato in Italia la certezza di un’esistenza riconosciuta . Per arrivare a tanto è necessaria una legge e la vostra proposta, se approvata, offre al parlamento l’occasione per impegnarsi finalmente in questo compito
Per indirizzarvi questo messaggio ho guardato nel sito della regione le pagine di tutte e tutti voi dove, fra le vostre attività, è menzionata la proposta di legge nazionale n. 2
L’impegno personale arricchisce l’impegno politico e si colloca a mio parere nel quadro di un’etica condivisa che la nostra Costituzione ben delinea
<<La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale>>.
Cordialmente
Augusta De Piero