31 luglio 2023 — Fra Del Rio e Pillon, tutti insieme appassionatamente per tacitare chi nasce da famiglie sbagliate. Si comincia così

Promemoria per me

Da quando ho saputo che all’interno del Pd c’è un gruppo di cattolici (una confessione religiosa  che fa gruppo!? La rinascita della balena bianca!) e ho scoperto che questo gruppo  fa capo a Del Rio che so essere coinvolto in una specie di lobby focolarina ho paura.
Infatti nel trattare della maternità surrogata  Del Rio parte dalla tipologia della maternità  e usa la parola chiave “nascituro”  (il grassetto che metto nel testo  come promemoria è mio)
Mai parla diritto del nato . E’ chiaro che si approfitta del soggetto nato per trasformarlo in nascituro e precipitarsi ad omaggiare Pillon.
E il fondamento della censura deliberata che impedisce di assicurare il diritto dei sans papier a registrare la nascita del proprio figlio e che impedisce ancora  di assicurare la famiglia al figlio di coppie arcobaleno.
E’ molto interessante che questa  notizia sia comparsa su Il tempo.
Mi chiedo se diffonderla consenta di ragionare a chi non vuol sapere che il fondamento di ogni discorso in cui ci sia un minore (e in primis un nato!) .è il suo superiore interesse ( legge 176/1991 art. 3). La diffonderò  oculatamente ma non  voglio illudermi chi per 14 anni non ha voluto capire che chi nasce ha diritto alla registrazione anagrafica si adatti a capire e  a trarne le conseguenze.
Particolarmente rivoltante il Sinodo dei Vescovi del 2015 che si è esplicitamente rifiutato di segnalare fra le difficoltà legate alla famiglia la negazione del certificato di nascita ai figli dei sans papier, un  raggiro che ha funzionato.
Infine la beffa della citazione di  mc4,9
«Chi ha orecchi per intendere intenda!»  (CEI)
«Chi ha orecchi da udire oda» (Riveduta 2020 e Nuova Diodati)

20 luglio 2023  Maternità surrogata, anche il senatore Del Rio del Pd la boccia: “Non è  umana”

Il dibattito sulla gestazione per altri spacca la politica italiana.
La maggioranza ha proposto di rendere universale, ossia perseguibile anche se commesso all’estero, il reato di maternità surrogata. L’aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate da Pd e +Europa. I voti a favore sono stati 124, i contrari 187. Oggi, a tornare sull’argomento è stato il senatore del Pd Graziano Delrio.
In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il dem ha bocciato senza mezzi termini la Gpa, presentandola come una pratica “non umana”.
Delrio, medico endocrinologo, si è detto contrario alla maternità surrogata. Il Motivo? “È una pratica in cui non c’è nulla di umanità e non c’è rispetto dei diritti del figlio. È già vietata in Italia, perché comporta lo sfruttamento di altre persone ed è un’offesa alla dignità della donna.  Lo dice la Corte costituzionale, non io. Inoltre: il diritto alla genitorialità non può essere ridotto a una logica di mercato, ignorando i diritti del nascituro“, ha affermato il senatore. Stando alle dichiarazioni di Graziano Delrio, poi, la maternità surrogata solidale, cioè una donazione senza compenso, non esiste. “La relazione tra madre e figlio è una relazione strettissima, biologica, sensoriale, come dimostrato da tutte le ricerche. Non riesco a pensare alla maternità surrogata come un atto di generosità. Perché è comunque un fatto contrattuale ma i figli non si comprano né si vendono”.

Nessun dubbio sull’emendamento Magi. “Rispetto la decisione proposta dei deputati. Avrei personalmente proposto di dire con chiarezza no in Aula: sia al centrodestra, sia alla proposta di Magi.
È un dibattito etico che non si governa con emendamenti. Ci sono implicazioni politiche e sociali: è una responsabilità enorme”, ha detto con chiarezza Graziano DelRio

https://www.iltempo.it/politica/2023/07/20/news/maternita-surrogata-gpa-graziano-delrio-pd-boccia-emendamento-magi-non-umana-36424777/

31 Luglio 2023Permalink

18 agosto 2018 – Nella fine il mio principio _2

Fra politica e geometria: rette parallele o convergenze parallele?

Da qualche anno la politica nei confronti di nuovi nati sembra svolgersi sue due parallele, esclusivamente su quelle che non si incontrano e non si piegano al ricordo delle convergenze parallele, un bizzarro ossimoro di solito attribuito ad Aldo Moro.
Mettiamola in un altro modo: ci sono i figli nostri e i figli degli altri. Lo spazio fra loro è impercorribile
I figli sono classificabili per categorie o sono solo figli?

Per assicurare che non ci siano più figli divisi in categorie di serie A e di serie B il Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 propose la “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219” da attuarsi con delega al governo.
Il testo di quella norma di sintesi stabilisce:
• l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
• il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;
• la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;
• la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.                                                                         [fonte 1]

Potremmo quindi sperare che la novità, introdotta anche da un linguaggio che identifica i figli come tali senza alcuna classificazione, annullando aggettivi imposti per distinguere, aggettivi  nati da vecchi pregiudizi, sia finalmente non solo norma ma anche cultura condivisa.
Potremmo se il dibattito parlamentare sulle Unioni Civili non ci avesse dato una scossa di brutale realismo, creando un ostacolo, per ora non superato, al riconoscimento della possibilità dell’adozione del figlio del partner (Stepchild Adoption).                                                                            [fonte 2]

Ancora una volta il capro espiatorio è il bambino.
Quello che è accaduto nella mutilazione della proposta Cirinnà è il segno della cultura che non tollera di confrontarsi con il minore persona e tratta i bambini, che pur esistono, a misura delle modalità della loro gestazione, infischiandosi brutalmente anche della norma che riconosce come valore la continuità affettiva, riproponendo quindi serie A e B sia pure fondate su nuove ipotesi di classificazione. E’ stato trovato un utile oggetto di carne (peso medio kg 3) che si può usare per intimorire i genitori. Non ha difese e nessuno lo rappresenta. Quel che conta è promuovere la paura non la vita e la nuova figura del bambino spia è culturalmente significativa nella sua capacità di diffusione.                    [fonte 3]
Se è pienamente comprensibile che – nel restringimento dei tempi e delle modalità del dibattito –  il sacrificio del bambino sia stato il prezzo pagato all’approvazione della legge sulle Unioni Civili, è pur vero che durante la discussione in parlamento accadde il peggio e ne fanno fede i modi in cui si svolse (prendo come esemplare di riferimento l’allora on. Giovanardi, ma non era il solo).
Fu completamente ignorato il principio del superiore interesse del minore e il minore venne invece usato per indebolire la posizione genitoriale se collegata alle coppie omossessuali.                                                     [fonte 4]

Il neonato fantasma
E così torniamo al “principio della fine”. E finiamo sulla parallela dei minori che, per essere ‘di serie B, non devono incontrarsi con i diritti di serie A.
Secondo me, è necessario – o almeno per me lo è – ricominciare a far ordine per conservare una memoria che non si appaghi di frammenti usati pretestuosamente a vantaggio di scelte indifferenti all’eventuale devastazione del l’art. 3 della Costituzione, a partire dal rispetto dei minori.

Ricollochiamoci nel 2008, quarto governo Berlusconi, ultimo della XVI legislatura.

Il Ministro dell’Interno, on. Roberto Maroni, ancora si qualificava (per chi volesse, come io ho fatto, verificare) come LN. Il Nord ci riporta a una Lega non ancora delocalizzata in altre latitudini del territorio del Paese. I signori in questione, validamente appoggiati dai loro collaboratori, si predisponevano a osare l’impossibile: peggiorare la legge Bossi Fini. E ci riuscirono.
Io comunque mi limito al mio solito problema dei bambini fantasma, quello che appartiene all’art. 1 comma 22 lettera g alla legge che seguirà l’anno successivo con il n. 94.
Vado ancora una volta per ordine, seguendo la documentazione che ho raccolto.
So che questa è la conclusione di un impegno che ho preso con me stessa e insieme la morte di una speranza. Ne esco sconfortata soprattutto per aver constatato che gli spregiatori dei bambini-persona, persona che fin quando ha meno di 18 anni non ha chi la rappresenti, abbondano.
In Italia non abbiamo nemmeno un termine che dignitosamente identifichi i minori per cui la legge che ha ratificato la Convenzione di New York ha scelto il penoso ‘fanciullo’.                                                                   [fonte 4]

Come si creano spie efficaci e gratuite.

Il primo tentativo fu con i medici che avrebbero dovuto denunciare i pazienti non comunitari senza permesso di soggiorno che si fossero presentati per cure necessarie.
Il tentativo fallì per la reazione forte , consapevole e responsabile di medici e personale sanitario che si rifiutarono alla devastazione della deontologia nella loro professione e la norma arrivò in parlamento senza quell’articolo.
Ne ho scritto molto nel mio blog e a quello rinvio.                    [fonte 5]
La legge, così come era stata predisposta, venne approvata con voto di fiducia.
E nella conclusione del mio impegno voglio ancora una volta percorrere una strada che ho conosciuto, una strada che abbonda di esempi che fanno male a chi si senta umano.

Cominciamo dal permesso di soggiorno.
La legge 6 marzo 1998, n. 40 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (la cosiddetta Turco Napolitano) che , per questo aspetto, passò indenne attraverso le forche caudine della Bossi Fini, aveva detto:

Art. 6 comma 2  “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.
La norma letta in altro modo forse è più comprensibile:
Gli stranieri non comunitari non devono esibire agli uffici della pubblica amministrazione i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8 (dlg 25 luglio 1998 n. 286), se il motivo dell’ingresso in Italia sia l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo o la richiesta di registrazione di atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi”.                        [fonte 6]

Ma non è alla legge Turco Napolitano che dobbiamo far riferimento, né alla successiva Bossi Fini (2002), bensì al pacchetto sicurezza.

Ora propongo una lettura coordinata dell’Articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) mentre riproduco l’originale in nota                                     [fonte 7]
I documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, del dlg 25 luglio 1998 n. 286 non devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione se il motivo dell’ingresso sia l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo o l’accesso alle prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale ( di cui all’articolo 35 – dlg 25 luglio 1998 n. 286) o l’accesso alle prestazioni scolastiche obbligatorie)”.

Mentre annoto in nota l’elenco delle prestazioni sanitarie dovute agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale rinvio il riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie a una prossima puntata delle mie memorie              [fonte 8]

Non posso però sorvolare sul punto 5 dell’articolo 35 che recita:
L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”.
Nelle scemenze che ho sentito non ho mai trovato questa norma. Gli ululati di Salvini non l’hanno mai citata e quindi non esiste. E il silenzio rafforza la cultura che identifica ‘l’altro’ con il delinquente. Penso con fastidio e peggio anche al silenzio di comodo (non scontentare la plebe desiderosa di ululare!) del Pd e altra sinistra – anche di quella che più sinistra non si può

Per parlare di chi non esiste ma c’è – Due documenti ufficiali

Un anno dopo l’approvazione del pacchetto sicurezza l’on Leoluca Orlando interroga il governo.
Al testo dell’interrogazione segue la risposta firmata dal sottosegretario Davico, pure lui LN come il ministro Maroni..
Sono due documenti importanti perché dimostrano che a un anno dallo scempio operato dal pacchetto sicurezza la minaccia era ancora pienamente valida: “Ci sei ma non esisti e io faccio di te una pietra di inciampo alla sicurezza di tua mamma, papà, fratelli e sorelle”.

Il primo: Interrogazione a risposta scritta 4-08314 presentata da Leoluca Orlando lunedì 2 agosto 2010, seduta n.363

LEOLUCA ORLANDO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che: in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
alla lettera g del comma 22 dell’articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali ‘articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »;
questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure;
in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana;
con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione; al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»;
a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa -: se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare. (4-08314)

Il secondo: Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426 all’Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando

Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo».
È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato.
Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico.

Qualche tempo dopo l’on Orlando, sollecitato da Paola Schiratti, allora bravissima consigliera provinciale (purtroppo Paola non è più fra noi), presentò una proposta di legge di assoluta semplicità che sarebbe stata poi la base per azioni ulteriori che mai si volle raggiungessero un livello operativo.
Sia la proposta Orlando, sia le due successive non impegnavano alcuna modalità di spesa.
Ricopio solo il testo della pdl lasciando la relazione alle note [fonte 9]

XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756 PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI
Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 7 novembre 2011.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti all’accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell’infanzia e gli asili nido, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati

Una strada verso il nulla

La proposta Orlando appartiene alla XVI legislatura, come pure la circolare 19 cui l’interrogazione e la relazione alla pdl fanno riferimento e di cui scriverò più avanti.
Durante la XVII legislatura furono presentate due proposte di legge (740/camera e 1562/senato) che – pur con qualche precisazione maggiore – ricalcavano lo schema della proposta Orlando.
Se ne possono leggere i testi con i link in nota                          [fonte 10]

L’on Boldrini e il sen Grasso (rispettivamente nel loro ruolo di presidente della Camera e del Senato) le affidarono alle rispettive commissioni Affari Costituzionali dove giacquero ignorate dai proponenti e dalla società (in)civile per tutto il tempo scandito dai Governi Monti, Letta e parzialmente Renzi perché nel 2015 avvenne un cambiamento che investì poi anche il governo Gentiloni, ultimo della XVII legislatura
Nel corso degli anni, se ben ricordo dal 2011, era alla attenzione del parlamento una proposta di legge costruita su altra a iniziativa popolare “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza”
Nel 2015 venne approvata dalla Camera e trasmessa al senato dove si giacque intatta per due anni sebbene avesse un ampio sostegno nell’opinione pubblica, soprattutto di giovani
In nota un link che permette di raggiungerne uno schema molto utile data la complessità della materia.

Un testo risolutore e un emendamento negazionista

Anche il testo che si raggiunge con questo link però non prende in considerazione il piccolo comma 3 dell’art. 2 che propongo con l’inserimento della modifica e pubblicando in nota l’originale
“2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.                                               [fonte 11]

Se la legge sulla cittadinanza fosse stata approvata senza modifiche questo articolo avrebbe risolto anche il problema di chi, non avendo un’identità riconosciuta, si sarebbe trovato ad affrontare la vita da persona legalmente inesistente. E ancora così si trova.
E tale era il convincimento che così dovesse essere che otto fra senatori/trici (FI-PdL) avevano proposto un emendamento per sopprimere il comma 3 dell’art. 2.
Questo punto per me resta una delle scoperte che nel cammino di otto anni più mi hanno meravigliato: un gruppo di adulti che affronta, con spietata spudoratezza, un neonato per dirgli: Tu non esisti.

Provvisoria conclusione
A questo punto abbiamo la certezza che l’opposizione a che i nati in Italia, figli di migranti senza permesso di soggiorno, abbiano un’identità riconosciuta e quindi un nome e una famiglia è totale.
Nessuno li vuole. Chi ne ha proposto la distruzione come persone perché è convinto che così debba essere ha giocato fra ignoranza e viltà.
L’impegno di alcune persone interne alle istituzioni non è servito a nulla
Ora mi restano nell’ordine alcuni problemi da considerare per chiudere questa orribile pagina.
Lo farò con la prossima puntata.
Per il momento li elenco: i matrimoni e la sentenza 245 della Corte Costituzionali, la circolare n. 19,  la scuola per chi non esiste, la chiesa cattolica autorità che scappa.

[fonte 1]

http://www.altalex.com/documents/news/2014/02/26/filiazione-in-vigore-il-dlgs-che-elimina-discriminazioni-dei-figli-naturali

[fonte 2] dal mio blog gennaio 2018
https://diariealtro.it/?p=5485

[fonte 3] – Legge 19 ottobre 2015 n. 173, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare

[fonte 4]
Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
(New York 20 novembre 1989)

[fonte 5]   3 febbraio 2017
https://diariealtro.it/?p=4831

[fonte 6]
Elenco dei documenti indicati nell’art. 5 comma 8 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell’interno, in attuazione dell’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996.

[fonte 7]
g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;

[fonte 8]
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) .
Articolo 35 Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.
1 e 2. (omissis)
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. (omissis)
http://www.altalex.com/documents/news/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione-titolo-v#titolo5

[fonte 9]
XVI LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 4756 PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati LEOLUCA ORLANDO, DI GIUSEPPE, MONAI.
Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno Presentata il 7 novembre 2011

Onorevoli Colleghi! — La legge n. 94 del 2009, in materia di sicurezza pubblica, ha modificato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In particolare, la lettera g) del comma 22 dell’articolo 1 della legge n. 94 del 2009 ha modificato il comma 2 dell’articolo 6 del testo unico in materia di obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno per gli stranieri: la nuova formulazione, nell’ambito dei provvedimenti esclusi dall’obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno, espungeva l’esplicito riferimento agli atti di stato civile e all’accesso ai servizi pubblici sostituendolo con quello inerente all’accesso alle prestazioni sanitarie e con quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Premesso che il citato comma 2, anche nel testo modificato, è stato di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione – diritti fondamentali e diritti umani ma, soprattutto, di primario interesse pubblico – di tutte le persone extracomunitarie presenti, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbligava le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le cure adeguate, non altrettanto può dirsi degli atti di stato civile – quali nascita, stato di famiglia e morte degli stranieri – in ordine ai quali la modifica apportata della legge n. 94 del 2009 ha creato dubbi interpretativi, cioè se questi atti siano o meno esentati dall’attestazione del soggiorno. Di diversa natura, ma altrettanto problematico, è il nuovo riferimento alle prestazioni scolastiche obbligatorie – in luogo del più generico «accesso ai servizi pubblici» – dalle quali risulterebbero esclusi le scuole dell’infanzia e gli asili nido.
La necessità di chiarimenti sulle questioni inerenti allo stato civile introdotte dalla legge n. 94 del 2009 è testimoniata dalla tempestiva emanazione di una circolare del Ministero dell’interno – n. 19 del 7 agosto 2009, protocollo n. 0008899 – la quale chiariva, al punto 3, che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».
Le indicazioni, pur lodevoli, della circolare, appaiono giuridicamente contraddittorie rispetto al tenore della normativa che, con tale strumento, non può ritenersi né sostituita né interpretata e da cui esplicitamente emerge la volontà di sopprimere il riferimento agli atti di stato civile.
In termini pratici, ciò che ne consegue è l’impreparazione degli uffici di molti enti locali in ordine a ciò che occorre applicare e la mancata registrazione di nascita da parte dei genitori extracomunitari per paura di denunce e di espulsioni, non costituendo la circolare, per loro, uno scudo sufficiente.
Dal Ministero dell’interno sono giunte a suo tempo rassicurazioni in ordine al diritto al riconoscimento dello status di figlio indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori, status che, ove mancante, lederebbe un diritto assoluto del figlio in quanto, in assenza dell’atto di nascita, risulterebbe inesistente dal punto di vista delle regole dell’ordinamento giuridico.
La Costituzione garantisce tutti i diritti a tutti i soggetti, senza distinzione alcuna, e in particolare afferma il principio dell’inviolabilità del diritto del nato, alla stregua di quanto sancito in materia di tutela dei minori dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991.
In armonia con lo spirito e con i dichiarati intenti della circolare ministeriale, nella ricerca di uno strumento idoneo a fugare ogni dubbio, si propone una modifica espressa alla normativa vigente al fine di escludere dall’obbligo di esibizione di documenti attestanti il soggiorno i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile e alle prestazioni scolastiche delle scuole dell’infanzia e degli asili nido.

[fonte 10]
XVI legislatura https://dait.interno.gov.it/documenti/circ-019-servdemo-07-08-2009.pdf
XVII legislatura
http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005820.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/44666_testi.htm

[fonte 11]
28 giugno 2017 – La proposta di legge sulla cittadinanza https://diariealtro.it/?p=5047
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/46079.pdf
Al comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

(continua  _  2)

18 Agosto 2018Permalink

15 maggio 2018 – Qualcuno si occuperà di esseri umani che la legge vuole fantasmi dalla nascita?

Premessa: le note non sono collegate per difficoltà del PC ma segnalate e si trovano in calce con i link funzionanti

Domenica 13 marzo a Udine abbiamo deciso il quadro politico del comune, pienamente conforme a quello della Regione il cui presidente appartiene alla Lega.
Non dimentichiamo che una norma diventata legge nel 2009 inquina ancora la nostra convivenza.
L’aveva voluta l’on. Maroni, ministro dell’interno nel quadro del quarto governo Berlusconi che se ne fece garante. Non ne è stata compresa la gravità e ha resistito impavida, scivolando dalla XVI legislatura alla XVII, assicurata dalla continuità dell’indifferenza dei governi Monti, Letta, Renzi, Gentiloni.
Ora passerà alla XVIII legislatura nel contesto di un quadro politico che attraversa le istituzioni dallo stato al al Comune che potrebbe diventare il luogo in cui si nega esistenza a chi nasce sul nostro territorio.

Mi riferisco alla negazione per legge del certificato di nascita ai nati in Italia, figli dei migranti non comunitari privi del permesso di soggiorno.

Provo a ripercorrerne la storia di vicenda sconcertante

Provo a ripercorrerne la storia senza dimenticarne il riferimento indispensabile, l’art. 3 della Costituzione.

« Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Quando il fenomeno delle immigrazioni divenne ineludibile se ne occupò la cd legge Turco-Napolitano (legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 6) indicando, tra l’altro, le circostanze in cui lo straniero non doveva esibire il permesso di soggiorno altrimenti necessario.
Il termine “fatta eccezione”, che ritroviamo nell’art. 6, diventerà determinante nel prosieguo del discorso perché su quelle due parole si fonda un segnale di riconoscimento dei diritti civili, affermato nella legge Turco Napolitano e vanificato poi da altre norme.

«Art. 6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. [NOTA 1]»

Alla legge Turco Napolitano fece seguito la cd Bossi Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) che, nonostante l’impegno ad appesantire le norme della legge precedente, non osò toccarne l’art.6.

Ma nel quadro del quarto governo Berlusconi l’allora ministro Maroni riuscì ad imporre la sua volontà e a far approvare il cd “pacchetto sicurezza” (ossia la legge 94/2009) con voto di fiducia che naturalmente garantì anche la norma che ora ricopio.

«Articolo 1 comma 22 lettera g
g) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi» sono sostituite dalle seguenti: «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»

Attenzione: le parole “sono sostituite” implicano la cancellazione delle parole oggetto della sostituzione e precisamente dell’espressione “fatta eccezione per i provvedimenti … inerenti gli atti di stato civile o all’accesso ai pubblici servizi”.
Di conseguenza la domanda di registrazione degli atti di stato civile da allora richiede la presentazione del permesso di soggiorno e l’assenza di quel documento potrebbe determinare l’espulsione di chi ne è privo come si può evincere dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero [NOTA 2]

Fra doppiezza e indifferenza

E infine si arriva a misurare il significato dell’inclusione degli atti di stato civile fra quelli per cui risulti necessaria la presentazione del permesso di soggiorno facendo riferimento a un passaggio critico che, in prima battuta, si legge in una interrogazione dell’allora parlamentare Leoluca Orlando e nella risposta del sottosegretario di stato Michelino Davico. [NOTA 3]
Il 7 agosto 2009 era stata emanata la circolare n. 19 secondo la quale in Ministero dell’Interno, con una sorprendente interpretazione, affermava che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto». [NOTA 4]

E’ molto interessante osservare che il sottosegretario firmatario della circolare apparteneva politicamente alla Lega – il partito che, nel quadro del quarto governo Berlusconi, poteva con governativo conforto impegnarsi coraggiosamente nella lotta al nemico più debole: i neonati. [NOTA 5]
Lo aveva fatto imponendo l’approvazione del ‘pacchetto sicurezza’ con voto di fiducia (sostenuto con forza dall’allora Ministro dell’Interno on. Maroni), ed emanando immediatamente la circolare n. 19.

(Per il testo integrale della interrogazione dell’on. Orlando e relativa risposta vedi dossier 1).

Nel 2016 la Mozione, votata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Udine, ben ne definì il significato sul piano giuridico (Per il testo integrale della mozione del Consiglio Comunale di Udine vedi dossier 2)
«Considerato che la circolare ministeriale, sebbene abbia contribuito a dirimere il dubbio iniziale circa l’interpretazione dell’articolo 6 onde evitare che tale disposizione si ponesse in contrasto con l’articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale, non può ritenersi idonea a garantire la certezza del diritto in quanto, trattandosi di provvedimento di natura amministrativa, può essere disapplicata dagli Uffici di Stato Civile dei Comuni atteso il suo contenuto, di fatto modificativo della norma di legge». [NOTA 6]

Ricordando anche le reiterate richieste del gruppo Convention on the Rights of the Child (gruppo CRC), perché la lettera g del comma 22 dell’art. 1 sia modificata, mi limito a proporne la pubblicazione più recente in cui il Gruppo CRC presenta il 3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia [NOTA 7] [NOTA 8]

«29. Il Comitato, richiamando l’accettazione da parte dello Stato Italiano della raccomandazione n. 40 dell’Universal Periodic Review, al fine di attuare la Legge 5 febbraio 1992 n. 91 sulla cittadinanza italiana, in modo da preservare i diritti di tutti i minorenni che vivono sul territorio nazionale, raccomanda all’Italia:
a) di assicurare che l’impegno sia onorato tramite la legge e di facilitarlo nella pratica in relazione alla registrazione alla nascita di tutti i bambini nati e cresciuti in Italia;
b) di intraprendere una campagna di sensibilizzazione sul diritto di tutti i bambini a essere registrati alla nascita, indipendentemente dall’estrazione sociale ed etnica e dallo status soggiornante dei genitori;
c) di facilitare l’accesso alla cittadinanza per i bambini che potrebbero altrimenti essere apolidi.                                CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 29».

E ancora. Il 7 giugno 2013 l’Asgi (Associazione Studi Giuridici Immigrazione) aveva pubblicato un comunicato stampa in cui annunciava la pubblicazione di uno dei tanti rapporti CRC che contiene un passaggio di particolare interesse, ricopiato di seguito [NOTA 9]

«Le stime più recenti sulla presenza di immigrati in situazione irregolare fanno supporre che vi possa essere un numero significativo di gestanti in situazione irregolare che potrebbero, per paura di essere identificate, non accedere alle cure ospedaliere ed alla registrazione anagrafica del figlio. A seguito dell’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale previsto dalla Legge 94/2009, risulta, infatti, un obbligo di denuncia per i pubblici ufficiali che rappresenta un deterrente per quei genitori che, trovandosi in situazione irregolare, non si presentano agli uffici anagrafici per la registrazione del figlio per paura di essere identificati ed eventualmente espulsi. Rispetto a questa tematica si deve nuovamente sottolineare come non sia stato sufficientemente pubblicizzato il contenuto della Circolare del 7 agosto 2009 del Ministero dell’Interno, dove si specifica che non è necessario esibire documenti inerenti al soggiorno per attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile). La raccomandazione del Comitato ONU in cui si incoraggia il Governo ad intraprendere una diffusa campagna di sensibilizzazione appare disattesa».

Facendo forza sulla esistenza della circolare 19, si è potuto ottenere la modifica di un dépliant dell’ospedale di Udine che, disponendo di un apposito servizio per la registrazione delle dichiarazioni di nascita, aveva in un primo tempo richiesto la presentazione del permesso di soggiorno salvo poi correggersi nel 2013.
Preciso che tanto è stato possibile a seguito di una segnalazione privata nell’assenza di interventi istituzionali.

Esistenti per la Camera, annullati in Senato

La preziosa mozione votata dal Comune di Udine (si veda nota 2 nel dossier finale) ricorda anche il ddl 2092 – trasferito al Senato il 13 0ttobre 2015 affermando:
«Preso atto che il “ripristino” del testo originario dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs 25 luglio 1988, n. 286, è stato recepito nel ddl n. 2092, avente ad oggetto: “Modifiche alla L. 5/2/92 n. 91 e altre disposizioni in materia di cittadinanza”, approvato dalla Camera dei deputati il 13/10/2015 e trasmesso in pari data al Senato per l’esame da parte della competente Commissione che ha avviato i suoi lavori il 19/2/2016 » [NOTA 10]

Ecco il testo del ddl 2092 (art. 2 comma 3):

«3. Al comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».

Come è evidente l’obiettivo del dl 2092, art. 2 comma 3 era quello di ripristinare le parole «per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile». Se fosse stato approvato riconosciuto il diritto di esistere di tutti i nati in Italia secondo quanto affermato dall’art. 7 della legge 176/1991, Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20/11/1989.

«Legge 27 maggio 1991, n. 176 Art. 7     
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide».

Prima di chiarire la natura del comma 3 dell’art 2 del ddl 2092 e la particolarità della sua collocazione in altra norma (di cui si dirà più avanti) è importante segnalare due proposte di legge potenzialmente risolutive della questione. Il Parlamento le ignorò nell’indifferenza dei partiti di maggioranza in tutto il corso dei governo Monti (XVI legislatura), Letta, Renzi e Gentiloni (XVII legislatura che ora si chiude). [NOTA 11] [NOTA 12]

Per meglio capire torniamo al 2008.
Prima di considerare l’ascesa e caduta dell’articolo 2 comma 3 del ddl 2092 sarà opportuno far memoria della situazione alla fine del 2008 quando nacque la legge 94/2009.
In quel primo testo era prevista anche una norma secondo la quale i medici che avessero curato in una pubblica struttura un non comunitario privo di permesso di soggiorno avrebbero dovuto denunciarlo alle autorità di pubblica sicurezza.
Comunicato stampa dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Udine: preoccupazione su proposta emendamento del c.d. “pacchetto sicurezza”.                       OMCeO Udine – 20 novembre 2008

« Il Medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera” ».
E continua
« Qualora dovessero passare i provvedimenti annunciati dal governo, i medici dovranno rifiutarsi di denunciare i pazienti immigrati irregolari, esercitando l’obiezione di coscienza per non venir meno ai principi etici e deontologici della loro professione». L’impegno nazionale e locale fece sì che il “pacchetto sicurezza” arrivasse in parlamento senza la figura del medico spia.

Puoi sposarti ma se nasci non esisti

Spie della irregolarità-colpa dei genitori erano però i neonati che nel 2011 sarebbero rimasti soli ad esercitare la non commendevole funzione.
Infatti, considerando che gli atti di stato civile, oltre alla registrazione delle dichiarazione di nascita, comprend0no la registrazione della domanda di pubblicazioni di matrimonio, è opportuno ricordare che dal 2011 i matrimoni di sans papier o con sans papier erano stati messi al sicuro della Corte Costituzionale.[NOTA 13]
La subdola risposta del sottosegretario Davico (segnalata con nota 3) all’on. Orlando veniva così destituita di ogni fondamento. La pretesa che la norma del pacchetto sicurezza (cui dal 2009 era dovuta la modifica dell’ordinamento precedente) fosse finalizzata ai matrimoni di comodo veniva svelata come falsa nei fatti: a resistere come capro espiatorio da usare e distruggere non erano più gli sposi ma solo i neonati, strumento per indurre paura, mezzo surrettizio di governo di una politica securitaria avanzante.

Questa norma – che il mitico re Erode avrebbe potuto rivendicare – sarebbe stata corretta nel quadro della legge che il 13 ottobre 2015 passò al Senato dalla Camera che l’aveva approvata. [NOTA 14]
Purtroppo nulla fu fatto. I partiti di maggioranza non seppero –o meglio non vollero – farne un punto dei loro impegni. I Senatori se la tennero paciosamente in attesa finché, alla fine del 2017, venne lasciata cadere perché non c’erano i numeri per approvarla.
Per capire l’evolversi della situazione è opportuno ricordare che l’art. 2 comma 3 (il cui testo si legge a pag. 3) faceva parte delle Disposizioni in materia di cittadinanza, impropriamente chiamate ius soli, una proposta nata da iniziativa popolare e via via discussa. Le aspettative anche di molti ragazzi venero tradite e la beffa peggiore si può leggere in una dichiarazione dell’on. Boschi (settembre 2017) «… purtroppo, le cose stanno così. I numeri non ci sono, mi spiace molto. Speriamo nella prossima legislatura».
Quello che sarebbe stata la ‘prossima XVIII legislatura’ lo hanno dimostrato i fatti che una arroganza impudente prevedeva si sarebbero manifesti in una direzione che la realtà ha negato.

E non posso dimenticare, oltre alla governativa impudenza, l’atteggiamento esplicitamente punitivo ancora una volta riservato ai neonati nel quadro evidente del disprezzo “esemplare” di soggetti che si sono voluti deboli fino a negar loro il nome.
Infatti prima che le Disposizioni in materia di cittadinanza fossero dichiarate non votabili per mancanza di numeri c’era stato un inizio di dibattito e, a prescindere dalle migliaia di emendamenti del solito senatore Calderoli, il comma 3 dell’art. 2 del ddl 2092 aveva meritato un secco emendamento soppressivo.
Lo avevano firmato otto senatori di PdL, evidentemente complici di chi si era adoperato per questo sfregio di civiltà misurato sull’identità negata a nuovi nati in Italia
Ne riporto i nomi perché otto adulti, certamente più che alfabetizzati, che si coalizzano per dire a un neonato “Tu non esisti” devono restare almeno nella memoria digitale del mio blog.
Si tratta di Paolo Romani, Bernini, Gasparri, D’alì, Malan, Pelino, Floris, Fazzone.
D’Ali e Pelino non sono stati eletti.

A proposito del ‘superiore interesse del minore’ [NOTA 15]

Negli ultimi decenni non sono mancate leggi adatte a dare corpo ai diritti dei minori secondo il principio del ‘superiore interesse’ ma i neonati senza nome e senza identità sono trattati come uno di quei sassolini che si possono scalciare da parte senza che risulti compromessa l’estetica di un ordinato vialetto.
Vediamo alcune leggi
Nel 2012 venne approvata una legge che rendeva giustizia ai figli, quale che fosse la condizione (matrimoniale o meno) di chi li aveva generati e cancellava nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali» sostituendole con la dizione «figli». [NOTA 16]
Veniva inoltre modificata la legge sulle adozioni per assicurare l’adozione dell’orfano da parte dei parenti o da parte di chi avesse già con lui un rapporto stabile e duraturo, maturato anche nel corso di un affidamento familiare, l’adozione del figlio del coniuge, l’adozione del minore per cui quali risulti la “constata impossibilità di affidamento preadottivo”. [NOTA 17]
Tutti ottimi provvedimenti ma in ognuno di questi restava l’angolo della negazione dei figli dei sans papier, inesistenti per legge nessun provvedimento poteva essere loro applicato.

Ma in questa situazione, che offende tanto la logica quanto l’etica, il peggio doveva ancora venire e fummo costretti a constatarlo quando fu discussa in Parlamento una legge importante, che affrontava apertamente situazioni di fatto relative alla «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze». [NOTA 18]
Un punto dirimente riguardava ancora una volta i minori per cui era prevista la stepchild adoption [NOTA 19]
Su questo punto il dibattito raggiunse vertici tali da rendere imbarazzante l’ascolto delle sguaiataggini, urlate da alcuni parlamentari, incapaci di concentrarsi sul fatto che si sarebbero dovuti occupare del ‘superiore interesse del minore’ di fronte a minori esistenti. Coloro che erano stati capaci di ridurre a fantasmi i neonati e, ove questi minacciassero di diventare un corpo vivente con una propria identità, di ripetere l’infame manovra negazionista, non riuscendo ad impedire l’approvazione della legge sulle unioni civili, misurarono la propria vendetta sulla stepchild adoption.
Così mentre passavano le Unioni Civili restava ben chiaro che le famiglie che si formassero a seguito di quelle unioni dovevano costituire una situazione di pericolo per i minori su cui doveva rovesciarsi la paura del futuro. Solo con questo sacrificio al moloch dei benpensanti la legge passò.

E quanti sacrifici di minori chiederà il moloch del prossimo governo?

NOTE

[nota 1] legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 5 comma 8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta della dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 7 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal ministro dell’Interno, in attuazione dell’azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996.

[nota 2] Dlgs 286/1998 www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/04/09/testo-unico-sull-immigrazione
Articolo 6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2, e 148) 2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

[nota 3] Atto presentato il 2/8/2010 cui fu data risposta il 31/1/2011.

[nota 4] http://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n19-del-7-agosto-2009

[nota 5] Siamo nel quadro della XVI Legislatura (29 aprile 2008 – 23 dicembre 2012), è in carica il quarto Governo Berlusconi (8 maggio 2008 – 16 novembre 2011) sostenuto dalla coalizione politica PdL, Lega Nord e MpA

[nota 6] Art. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalle legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici

[nota 7] Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC) è un network attualmente composto da 91 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed è coordinato da Save the Children Italia.
Per vedere l’immagine dei presidenti delle organizzazioni con il 9° Rapporto CRC, cliccare qui.            http://www.gruppocrc.net/-chi-siamo-

[nota 8] http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/rapportocrc-x2017.pdf Cfr cap 3.1 pag. 60

[nota 9] http://old.asgi.it/home_asgi.php%3Fn=2760&l=it.html

[nota 10] http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46079_testi.htm
Si veda l’emendamento art. 2 comma 3

[nota 11] http://www.camera.it/leg17/126?idDocumento=740
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44666.htm

[nota 12] XVI Legislatura (dal 29 aprile 2008 al 23 dicembre 2012)
XVII Legislatura (dal 15/03/2013 fino allo scioglimento delle camere in vista delle elezioni del 4 marzo. Governi Letta ; Renzi; Gentiloni (dal 12/12/2016)

[nota 13] http://www.altalex.com/documents/news/2011/07/26/immigrati-consulta-anche-irregolari-possono -sposarsi

[nota 14] Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza.  http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46079.htm

[nota 15] Si pensi, in via esemplificativa, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, il cui art. 3, par. 1, disciplina il rilievo del superiore interesse del minore nelle decisioni che lo riguardano.
Il principio, sancito dall’art. 3 della Convenzione, prevede che in ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente.
Parimenti, l’art. 24, par. 2. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dichiara: «in tutti gli atti relativi ai bambini (…) l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente»
La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176.
Si va ora diffondendo, in opposizione al vetusto termine ‘fanciullo’ una diversa traduzione della parola Child, spesso resa in italiano come: infanzia e adolescenza.

[nota 16] Legge 10 dicembre 2012, n. 219 Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

[nota 17] http://www.altalex.com/documents/news/2015/10/30/adozioni-modifiche-alla-legge-184

[nota 18] Si trattava della legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, nota anche come legge Cirinnà.  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg

[nota 19] La stepchild adoption (in inglese “adozione del figlio affine”), adozione del configlio o adozione in casi particolari è un istituto giuridico che consente al figlio di essere adottato dal partner (unito civilmente o sposato) del proprio genitore.

 DOSSIER 1
Interrogazione a risposta scritta 4-08314 presentata da LEOLUCA ORLANDO lunedì 2 agosto 2010, seduta n.363
 LEOLUCA ORLANDO. – Al Ministro dell’interno. – Per sapere – premesso che: in data 8 agosto 2009 è entrata in vigore la legge 15 luglio 2009, n. 94 «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»; alla lettera g del comma 22 dell’articolo 1 della predetta legge si modificava il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sostituendone una parte, con la frase «, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui ali ‘articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, »; questa modifica è stata di fondamentale importanza per la tutela della maternità, della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie che si trovano, anche illegalmente, nel nostro Paese, in quanto non obbliga le persone in situazione di bisogno sanitario urgente alla presentazione del permesso di soggiorno per ottenere le giuste cure; in data 7 agosto 2009 è stata emanata, dal dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, una circolare (prot. 0008899) con oggetto: «Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante »Disposizioni in materia di sicurezza pubblica«. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile», ed è stata inviata a tutti i prefetti della Repubblica italiana; con questa circolare il Ministero dell’interno andava a sanare una situazione di interpretazione dubbia della suddetta legge, su alcuni temi, tra cui quello importantissimo delle dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione; al punto 3 della predetta circolare si chiariva che «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita-stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L’atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato articolo 6»; a parere dell’interrogante, molti punti della circolare stessa sono fondamentali per la struttura e per la funzionale applicazione della legge n. 94 del 2009, ma il metodo applicato dell’uso della circolare stessa appare di indicazione troppo lieve e sicuramente meno impegnativa dell’uso di una legge nell’applicazione della stessa -: se il Ministro non ritenga opportuno assumere iniziative che attribuiscano valore normativo alla circolare del 7 agosto 2009 prot. 0008899 fornendo così strumenti sicuramente più incisivi a chi la stessa debba applicare. (4-08314)

Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426
All’Interrogazione 4-08314 presentata da  LEOLUCA ORLANDO
Risposta. – Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo».
È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.
Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie.
Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia.
Il Sottosegretario di Stato per l’interno: Michelino Davico.

DOSSIER 27 giugno 2016 – La mozione 48 in sintesi

Il 31 maggio il Consiglio comunale di Udine ha approvato all’unanimità la mozione n. 48 Registrazione anagrafica dei bambini stranieri nati in Italia da genitori non regolarmente soggiornanti”, prima firmataria la consigliera comunale Chiara Gallo

Si può leggere da qui   https://diariealtro.it/?p=4424

15 Maggio 2018Permalink

22 aprile 2018 – Ancora una lettera probabilmente inutile

Egregio On. Di Maio
ho ascoltato dal sito de La Repubblica la sua breve dichiarazione titolata “Con la Lega di Salvini si possono fare grandi cose” e ne ho recuperato l’URL per garantirmene l’ascolto ripetuto, assicurandola anche a coloro che leggeranno questa lettera. Si trova in fondo al testo che invierò ad amici affidabili.
Non sono una elettrice del Movimento 5 stelle ma ho ancora consapevole attenzione a ciò che viene detto come progetto politico su cui potrebbe reggersi il governo del Paese in cui sono nata, dove vivo, osservo e conosco non per adeguarmi a una riscrittura della storia di cui lei registra l’opportunità che può ritrovarsi in una recente importantissima sentenza. Potrebbe essere occasione per cogliere in quella storia anche gli aspetti gravi, negativi e preoccupanti e cercare di capire quanto ancora radicano e inquinano il nostro presente. E insieme fare attenzione a ciò che non possiamo permetterci di perdere a partire dai principi fondamentali della Costituzione. Potrebbe ma non è detto sia così.
Dal 2009 considero un punto, frutto della determinazione dell’on Maroni, allora ministro dell’Interno che riuscì a fare di un elemento di orrore legge, assicurata dal voto di fiducia nel quadro a lui consono del IV governo Berlusconi.
Si stabilì allora che i migranti non comunitari privi di permesso di soggiorno fossero obbligati – nel momento in cui chiedevano la registrazione della dichiarazione di nascita (in Italia!) del loro bambino – a presentare il documento di cui non disponevano “per la contraddizion che nol consente”.
Così si trasformavano creature umane indifese in spie della condizione dei genitori al fine di determinarne l’espulsione. Nello stesso tempo si costruiva un segnale forte, tale da indurre i genitori a nascondere questo essere che la legge italiana vuole ridurre a un nulla.
Se mai avesse figli (non conosco la sua biografia) e se ne riconoscesse responsabilmente padre, si sarebbe recato doverosamente in Comune per registrarne la dichiarazione di nascita, garantendo doverosamente i loro diritti: al nome, all’identità che ne assicura un’esistenza legalmente riconosciuta, ad avere genitori come tali riconosciuti nel certificato di nascita che alla registrazione consegue, alla cittadinanza (che, nel caso di cittadini stranieri, sarebbe e quella dei genitori non quella italiana, come le banalità peggio che pressapochiste da anni si raccontano inducendo molti a credervi).
Non è una piccola cosa come molti mi dicono irridendo alla mia insistenza di cui ora anche lei, se leggerà questa lettera che comunque cercherò di diffondere, forse si farà carico, ma una risposta dovuta a ogni essere umano che nasca in Italia di cui l’art. 3 della Costituzione descrive puntigliosamente gli ostacoli a rispettare i diritti che gli spettano.
La storia ci documenta che nell’anno della mia nascita furono approvate le leggi razziste intese a distruggere ogni ebreo che nella vulgata del tempo si voleva nemico. Nascevano quelle leggi da una cultura che negava la dignità umana del nemico dichiarato. Ne seguì la distruzione fisica che la senatrice Segre conobbe bambina e oggi testimonia con la sua presenza che fa onore al parlamento, un onore che un senatore leghista si è rifiutato di riconoscere rimanendo ostentatamente seduto all’atto della proclamazione di senatrice a vita quale la senatrice è.
E finalmente le ragioni del mio scritto stimolato da un minuto e quarantasette secondi della sua dichiarazione.
Lei nel suo breve intervento ha parlato di contratto alla tedesca e fra i punti di quel contratto (che svelerà a breve) ha indicato l’ineludibile elemento della lotta alla disoccupazione. Ma ha anche parlato di sicurezza e diritti sociali, ignorando nel silenzio i diritti civili, che tali sono solo in termini di uguaglianza, impraticabili all’interno del motto, caro alla Lega e ampiamente diffuso, ‘prima gli italiani’, cui la legge, implacabilmente mantenuta in vigore da nove anni, assicura anche la discriminazione al diritto di esistere.
Appartengo a una generazione che per i diritti civili si è impegnata.
Non voglio intrattenerla su un tema che mi sembra estraneo alla Lega e non solo.
Provi a fare un rapido banale esercizio. Metta in parallelo gli articoli del Codice civile attinenti il diritto di famiglia quali erano prima della riforma del 1975 e dopo.
Ne tragga le conclusioni estranee al dettato imposto dalle fascinose (!?) sirene della paura.
Non so se lo farà ma se mai ne fosse interessato vedrà che se ne esce segnati da riflessioni altrimenti trascurate.
A questo punto è mio dovere citarle anche la norma cui ho fatto riferimento in questa lettera:
Testo unico sull’immigrazione. Decreto legislativo, 25/07/1998 n° 286, nel cui art. 6 comma 2 è transitata la lettera g del comma 22 dell’art.1 della legge 94/2009.
Augusta De Piero

http://www.repubblica.it/politica/2018/04/21/news/berlusconi_prova_a_frenare_salvini_e_il_nostro_leader_mai_detto_governo_col_pd_-194462952/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P2-S1.8-T1

 

22 Aprile 2018Permalink

15 gennaio 2018 – Il nemico contro cui gli italici eroi possono lottare è sempre lì: il neonato a discrimine di razza

Una verifica importante
Da molti anni vado segnalando la sentenza della Corte Costituzionale (245/2011) che ha annullato la necessità di presentazione del permesso di soggiorno per la celebrazione dei matrimoni.
Il caso riportato è esemplare: La coppia ‘mista’ si è potuta sposare ma, fuori di quel momento garantito, il posto di ‘lui’ –irregolare – era il CIE.
E così è stato in attesa di una soluzione migliore della situazione di cui dice anche l’articolo che ricopio.
Ricordo che gli unici atti di stato civile per cui sussiste ancora la necessità di presentazione del permesso di soggiorno sono le registrazioni delle dichiarazioni di nascita.
Se sapessi far musico costruirei un inno ad Erode da proporre co me inno nazionale.
Credo avrebbe successo in particolare in questo intollerabile clima già elettorale

Brindisi, migrante si sposa ma non ha il permesso di soggiorno: lascia la moglie da sola e torna al Cie
La sposa campana e i parenti hanno festeggiato senza l’uomo, che è dovuto rientrare nel centro di Restinco. Ora il 40enne, nato in India, potrà chiedere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia di CENZIO DI ZANNI
L’amore vince su tutto e questo, Jasvir e Gelsomina, lo sanno bene. Anche sui muri di un Centro di identificazione ed espulsione per migranti come quello di Restinco, alla periferia di Brindisi. Anche sulla burocrazia, talvolta cieca, dello Stato. E anche se il permesso per convolare a nozze dura il tempo necessario del rito civile, senza la possibilità di festeggiare.
Lui, Jasvir, è un 40enne indiano da tempo residente in Italia; lei, Gelsomina, ha qualche anno in più ed è della provincia di Napoli. Da sabato 13 gennaio sono marito e moglie, ma la cerimonia al Comune di San Vito dei Normanni davanti al vicesindaco Valerio Longo non è stata una come tante. Perché dopo aver detto ‘sì’ lo sposo è dovuto tornare fra le mura del Cie di Restinco. E alla festa con una ventina di amici e parenti arrivati da tutta l’Italia, Gelsomina c’è dovuta andare senza il marito.
Jasvir ha lavorato come collaboratore domestico in provincia di Brescia, con tutte le carte a posto, secondo quanto riportato dal Nuovo Quotidiano di Puglia. La loro storia d’amore è iniziata a Sorrento. È lì che durante una vacanza Jasvir ha incontrato Gelsomina. Tra loro è scoccata la scintilla e lui ha deciso di trasferirsi in Campania, dove ha continuato a lavorare stabilmente. Nel 2015, però, gli è stato negato un altro permesso di soggiorno. E dopo un controllo di routine delle forze dell’ordine mentre era in sella a un motorino è diventato ‘irregolare’. Così sulla carta, così per la legge. Quindi, tre mesi fa, le autorità hanno deciso il suo trasferimento a Brindisi. Destinazione Cie.
Intanto, le pratiche per il matrimonio erano già state avviate con l’assistenza dell’avvocato del 40enne indiano, Cosimo Castrignanò, cassazionista del foro di Lecce. C’era anche lui fra gli invitati della coppia. E il giorno del sì è arrivato il 13 gennaio, in ritardo per un inghippo burocratico con un nullaosta atteso dall’India, dove risiede la famiglia dello sposo. “Lui è un bravo ragazzo e la loro ci è sembrata da subito una bella storia d’amore. Di amore vero, non di soli interessi”, dice un funzionario dell’ufficio dello Stato civile di San Vito dei Normanni. “Avrà un permesso di soggiorno per ricongiungersi al coniuge e secondo la legge – aggiunge – occorrono due anni perché abbia la cittadinanza italiana, tempi che si dimezzano a un anno se arriva un figlio”.

http://bari.repubblica.it/cronaca/2018/01/15/news/migranti_puglia_salento_festa_di_nozze_senza_lo_sposo-186514457/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P4-S1.6-T1

15 Gennaio 2018Permalink

29 aprile 2017 – Parole da salvare, pietre per costruire

 

 

Il 24 febbraio scorso ho ricopiato la notizia della condanna che il tribunale di Milano ha inferto alla Lega Nord per aver usato l’espressione “clandestini” cui riconosce un «carattere discriminatorio e denigratorio». Le parole infatti sono pietre che possono essere gettate per distruggere gli esseri umani inserendoli in categorie che li umiliano, imprigionandoli in una definizione che diventa senso comune fino a una condanna socialmente accettata.
Diceva Nelson Mandela Disumanizzare l’altro significa inevitabilmente disumanizzare se stessi

Farsi cura invece dell’altro umanizza anche noi stessi e ci rende capaci di pronunciare parole che danno senso alle relazioni fra umani troppo spesso negate dal prevalere di una discriminazione aggressiva e arrogante. E le parole sono il mezzo potente che abbiamo per comunicare, confrontare, far crescere pensieri che possano essere base di una responsabilità condivisa nel costruire una realtà diversa da quella che ci angoscia. Tante volte ho cercato di testimoniare nel mio blog vicende che dessero il senso di questa umanità consapevolmente viva, solidale e rispettosa. Non è facile perché fanno parte della quotidianità che non fa notizia e purtroppo lo diventa quando si manifesta nella tragedia quando vi siano catapultate persone normali, più indifese di chi – per svolgere un ruolo di potere – può giovarsi di qualche significativa forma di protezione.

A Parigi: non avrete il mio odio

Il 13 novembre 2015 l’attentato terroristico al Bataclan uccideva, tra gli altri, una giovane donna, madre di un bambino di due anni. Il vedovo esprimeva il suo dolore rivolgendosi agli assassini con una espressione straordinaria “non avrete il mio odio”. Originariamente inserita in una lettera, quella frase, diventata il titolo di un libro, è entrata in una specie di vocabolario dell’umanità che non si adegua alla barbarie, fino a dare un senso pieno a un linguaggio completamente alternativo rispetto a quello che sembra dominante dell’odio, della paura, dell’indifferenza. Quella espressione è stata ripresa, sempre a Parigi, da Etienne Cardile per ricordare Xavier Jugelé, il compagno poliziotto ucciso il 20 aprile sugli Champs Elysées: «Soffro ma senza odio. Perché quest’odio non ti somiglia». E infine è riuscito a salutarlo con un «ti amo», evocazione del loro spazio privato, immune dalla malvagità.

In Italia: “Portare pesi impossibili con le spalle dritte”

Lo ha detto il padre di Valeria Solesin, la ragazza italiana uccisa al Bataclan, cui la città di Venezia ha riservato il funerale in piazza San Marco, accogliendo una osservazione del papà di Valeria «Se la mia famiglia ha dato un segno di civiltà vuol dire che non è morta invano». E ancora il richiamo alla negazione dell’odio: «Non sono una persona capace di odiare. Io e Luciana (la moglie e mamma di Valeria n.d.r.) crediamo nel valori che non dividono le persone».
Insieme a loro voglio ricordare anche i genitori di Giulio Regeni che rivendicano il loro diritto a quella giustizia che impone di far conoscere la verità sulla morte del figlio. Chiedono giustizia non vendetta.

In Algeria, più di vent’anni fa
Mi torna alla mente il testamento di padre Christian de Chergé scritto a Tibihrine, il primo gennaio 1994, due anni prima del rapimento suo e dei suoi monaci, di cui furono trovate solo le teste. La conoscenza della violenza del passato coloniale dell’Algeria (non dimentichiamo che le vicende di Tibihrine precedono di più di vent’anni quello appena ricordate dei giorni nostri) fonda le sua capacità di previsione: « Se mi capitasse un giorno – e potrebbe essere oggi – di essere vittima del terrorismo che sembra voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria,  vorrei che la mia comunità, la mia Chiesa, la mia famiglia si ricordassero che la mia vita era donata a Dio e a questo paese. …Che sapessero associare questa morte a tante altre ugualmente violente, lasciate nell’indifferenza dell’anonimato .. Venuto il momento, vorrei avere quell’attimo di lucidità che mi permettesse … di perdonare con tutto il cuore chi mi avesse colpito».

A Gaza: Restate umani

Lo aveva detto Vittorio Arrigoni, attivista sostenitore della causa palestinese, la sera del 14 aprile 2011 venne rapito da un gruppo terrorista dichiaratosi afferente all’area jihādista salafita, all’uscita dalla palestra di Gaza nella quale era solito recarsi. In un video immediatamente pubblicato su YouTube, Arrigoni venne mostrato bendato e legato, mentre i rapitori accusavano l’Italia di essere uno “stato infedele” e l’attivista di essere entrato a Gaza “per diffondere la corruzione”. Il 15 aprile fu assassinato.

Gabriele Del Grande: la violenza istituzionale

Il giornalista arrestato in Turchia e fortunatamente rientrato in Italia che, ritrovandosi nella sua terra ci ha dato gioia e ci ha regalato una parola, o almeno l’ha regalata a me che ormai la considero una pietra di costruzione: violenza istituzionale. Ha precisato con consapevolezza e dignità di non aver subito violenze fisiche, di essere stato trattato con rispetto ma, dato che il suo non era un rapimento ma un arresto, di aver subito una violenza istituzionale.

Il parlamento italiano e i suoi complici nel perpetrare violenza istituzionale

Dopo che l’intervento della Corte Costituzionale aveva consentito alle coppie ‘ miste’ di chiedere la registrazione delle pubblicazioni di matrimonio senza cadere nella trappola tesa dal pacchetto sicurezza, restavano solo i nuovi nati in Italia da genitori non comunitari privi di permesso di soggiorno, a soddisfare il cannibalismo cartaceo organizzato durante il quarto governo Berlusconi dall’allora  Ministro Maroni. Per sanare la situazione furono presentate due proposte di legge ma vennero abbandonate al disinteresse parlamentare (forte dell’indifferenza dell’opinione pubblica) finché l’articolo potenzialmente risolutivo venne inserito nella proposta di legge sulla cittadinanza che, approvata alla Camera, gode non solo del disinteresse ma, a quanto pare, della determinazione della commissione Affari Costituzionali del Senato ad affossarla giocando sulla lentezza. Basterà infatti una mancata approvazione prima delle elezioni per annullare tutto il lavoro svolto. Di recente un gruppo di associazioni, singoli cittadini e alcuni assessori e consiglieri comunali udinesi ha chiesto l’approvazione rapida della norma con un appello che, proposto agli strumenti di informazione, non ha ottenuto nemmeno un riscontro.

Un filo rosso fra le parole

Per fortuna le parole di giustizia, rispetto del diritto e della legalità restano. Chissà se qualcuno vorrà trovare il filo che le colleghi offrendoci la possibilità di costruire il linguaggio della dignità che si diffonda opponendosi alla barbarie che ci insozza?

 

NOTA
Nel file la cui pubblicazione nel mio blog precede questo testo ho elencato le fonti con i link che permettono di raggiungerle. L’ho fatto per non appesantirne la lettura dove sarà possibile proporla.
https://diariealtro.it/?p=4976

29 Aprile 2017Permalink

29 aprile 2017 – Documentazione relativa al post “Parole da salvare, pietre per costruire”

 Premessa: Non ho fatto ricorso alle note a pie’ di pagina perché voglio diffondere il testo del post senza che la presenza delle note (in particolare su facebook) ne scoraggi la lettura.
Nello stesso tempo non voglio cedere alla pessima, diffusa abitudine di lanciare slogan che pretendo presentarsi per sé convincenti
Condanna del termine clandestino

24 febbraio 2017 – Il peso delle parole, dette e taciute.

Lettera di Antoine Leiris
http://www.lanotiziagiornale.it/non-avrete-mai-il-mio-odio-leggi-la-toccante-lettera-allisis-di-antoine-leiris-rimasto-vedovo-a-causa-della-strage-di-parigi/

Commemorazione poliziotto
http://www.repubblica.it/esteri/2017/04/25/news/champs-e_lyse_es_compagno_agente_ucciso_non_avrete_il_mio_odio_-163861708/

Padre di Valeria Solesin

6 dicembre 2015 – Alberto Solesin “No all’odio”

Padre Christian de Chergé scritto a Tibihrine
http://www.ora-et-labora.net/ecumenismotibhirine1994.html

Gabriele Del Grande, giornalista e blogger
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-04-24/chi-e-gabriele-grande-blogger-giornalista-indipendente-viaggiatore-155416.shtml?uuid=AExYhcAB

Primo articolo pubblicato sulla negazione del certificato di nascita ai figli dei sans papier
15 marzo 2011 https://diariealtro.it/?p=673

Sentenza Corte Costituzionale sulla legittimità della non presentazione del permesso di soggiorno per la registrazione delle pubblicazioni di matrimonio

6 agosto 2011 – La situazione migliora ma io sono sempre turbata.

Commissione Affari Costituzionali senato
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1021619

Comunicato pubblicato il 4 aprile

4 aprile 2017 – Minori non accompagnati e minori fantasma

29 Aprile 2017Permalink

25 febbraio 2016 – Un capro espiatorio deve continuare ad esistere

Il senato ha approvato.

E voglio pensare con riconoscenza ai senatori che si sono adoperati per salvare il salvabile. Ricordo tre nomi: Cirinnà, Lo Giudice, Lo Moro, sperando ce ne siano altri altrettanto determinati.

Intanto però non mi nego il diritto di scrivere quello che penso io.

L’amara fulminea battuta di Jena è una buona premessa “Tesoro, la tua mamma è morta ma io non ti posso adottare.  E quindi?   Divertiti all’orfanotrofio”.

E’ accaduto l’inimmaginabile: un senato organizzato contro i bambini!

Infatti uno dei punti di forza imposti col voto di fiducia è la scomparsa della stepchild adoption

I nostri eroi hanno dimenticato la necessità di tutelare il superiore interesse dei bambini, di tutti i bambini, pur affermato in una legge, ratifica di una convenzione ONU, che forse non conoscono (176/1991). Nel 2009 erano riusciti (benedicente Maroni) a cancellare del tutto quelli con genitori non comunitari burocraticamente irregolari, oggi hanno pensato a cancellare la certezza della continuità affettiva per quelli con due mamme e due papà.

Dal cinismo politico al cinismo vescovile

L’Avvenire (autorevole voce della Conferenza Episcopale Italiana) oggi scrive a firma di Angelo Picariello: «.. sulle adozioni viene detto con chiarezza che non si applica per intero la legge 184 del 1983 che regolamenta la materia: non c’è più quindi non solo la stepchild adoption, ma anche l’ac cesso alle adozioni speciali. Sebbene, si aggiunge, “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti”, lasciando quindi aperta la possibilità di specifici pronunciamenti dei giudici minorili» Poiché questi signori e monsignori sciocchi non sono sanno benissimo che, per quanto esperti e consapevoli siano i magistrati, la situazione dei loro uffici rende per sé lenti i processi e che quindi la posizione del bambino, abusato per spaventare i genitori, si può ancora adoperare in uno spazio di grave insicurezza. L’avevo già sospettato seguendo il disinteresse con cui il mondo cattolico in genere e la sua componente gerarchica in particolare (pur impegnata in un “sinodo sulla famiglia”) aveva voltato le spalle ai bambini invisibili per legge. C’è stato un momento in cui avevo sperato la voce della CEI si scuotesse dal suo glaciale torpore (che tanto l’avvicina al torpore laico) quando – fra il 30 settembre e i primissimi giorni di ottobre delle scorso anno – Avvenire ne aveva parlato. Una svista perché poi ha perseguito della sua cecità tanto ignobile quanto volontaria. Ne avevo scritto sul mio blog del 17 ottobre   https://diariealtro.it/?p=4045 Concludo con una citazione da un articolo di Rodotà da La Repubblica di oggi: «… i bambini, strumentalmente come oggetto di una necessaria tutela e che. invece, rischiano d’essere ricacciati in una condizione di discriminazione, creando una nuova categoria di ‘illegittimi’. più che un intento discriminatorio ormai uno spirito persecutorio».

Un capro espiatorio deve continuare ad esistere

La triste approvazione probabilmente necessaria del ddl Cirinnà ora affida il testo alla Camera. Cosa accadrà se non lo approvano così com’è? Un nuovo balletto sulla pelle dei bambini? Il capogruppo del Pd ha concluso assicurando una prossima modifica della legge sull’adozione. Legge necessaria ma qualcuno gli avrà detto che l’adozione riguarda chi non ha genitori e che invece i piccoli discriminati radicalmente dalla nascita hanno i genitori che però la legge ha condannato a costruire l’inesistenza dei figli? Qualcuno si occuperà anche di loro o un capro espiatorio deve continuare ad esistere? E perché continui ad esistere tornerà a sbucare un cardinale sostituto del presidente dell’Assemblea?

25 Febbraio 2016Permalink

17 luglio 2015 – L’improbabile geografia esclusiva del sindaco di Alassio

Ricevo il testo di un’ordinanza del sindaco di Alassio che risale al primo luglio che allego e di cui ricopio, poche righe più avanti, la parte dispositiva. Credo che, per capire come un sindaco possa arrivare ad emettere un’ordinanza in cui viene affermato il fondamento razzista di una discriminazione, sia opportuno ripercorrere una storia che forse avrebbe prodotto effetti meno devastanti se qualche soggetto ritenuto autorevole se ne fosse interessato fin dall’inizio, quando nel 2009 fu approvato il ‘pacchetto sicurezza’ (legge 94). Lo faccio nella consapevolezza che quello che io posso proporre documentandolo è solo un filone di una vicenda più ampia ma è bene osservare le cose cercando di capirle punto per punto. Altri, che abbiano seguito altri filoni, ne parlino!
E così leggiamo ciò che il sindaco di Alassio

ORDINA:

«il divieto a persone prive di fissa dimora, provenienti da paesi dell’area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive e trasmissibili, di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale»  allegato1435748608 ALASSIO

A tanto si sono opposte una serie di organizzazioni  Cgil, Arci, Medici Senza Frontiere, Amnesty International, Terre des Hommes, Avvocato di Strada, Asgi, Comunità di San Benedetto, Campagna LasciateCIEntrare, Simm, in nome delle quali un’avvocata di Genova ha presentato una segnalazione al governativo Ufficio Nazionale  Anti discriminazioni Razziali (Largo Chigi, 19  00187 – Roma) (mi riservo di pubblicare in seguito il testo interessante della segnalazione).

Ora mi limito a una domanda: come si è potuti arrivare a un’ordinanza sindacale che discrimina le persone per provenienza geografica e – soprattutto – fonda la discriminazione su un improbabile documento sanitario? E sarei molto curiosa di sapere perché nordamericani, australiani (non comunitari) ed europei (comunitari) non possano essere senza fissa dimora e ‘a rischio di malattie infettive e trasmissibili’. Ma non esageriamo; restiamo al testo com’è per cercar di capire come a tanto  si è arrivati e come, finalmente, si riscontri una civile opposizione.

Una squallida storia che ci si ostina ad ignorare.

Nel 2009, prima che fosse approvato il pacchetto sicurezza , si tentò di introdurre un emendamento  in una norma che per emendamenti  procede. Si sarebbe dovuto cancellare il comma 5 dell’art. 35 (che è invece ancora in vigore) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Il comma 5, che trascrivo di seguito, faceva parte del testo unico a seguito della legge 6 marzo 1998, n. 40, la cd Turco Napolitano che , per questo aspetto, non era stata modificata neppure dalla successiva Bossi Fini  (2002/189). La proposta di cancellazione determinò un forte impegno dell’Ordine dei Medici (nazionale e nelle sedi provinciali) e del personale sanitario in genere, indisponibile a farsi spia e il comma 5 restò in vigore.

Diceva e dice il comma 5 dell’art. 35 del Testo Unico citato sopra: «L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano». Per leggere correttamente questo comma non dobbiamo dimenticare il precedente comma 3 che afferma: «Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché’ continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”. Segue l’elenco della tipologia degli interventi assicurati a chi sia privo di permesso di soggiorno.

Neonati e giullari.

Tutta questa storia l’ho raccontata in un articolo nel mese di marzo del 2011, pubblicandola nel mensile il Gallo di Genova che, ricopiato nel mio blog, si può leggere anche da qui.

Se un lavoro accorto, intenso, ragionevole e convinto dell’ordine dei medici e di varie organizzazioni legate alla sanità era riuscito a salvare il comma 5 riportato sopra, era rimasta nel dannato pacchetto una norma altrettanto grave che avrebbe dovuto trovare il dissenso della società civile invece del tutto indifferente, spudoratamente beffarda che fosse o biascicante non so che. Si trattava della lettera g del comma 22 dell’articolo 1 che, decodificato nella sua criptica formulazione, afferma che per accedere alla registrazione degli atti di stato civile è necessario presentare il permesso di soggiorno, che non è invece richiesto, ad esempio, per “l’esercizio di attività sportive e ricreative a carattere temporaneo”. Quindi per dichiarare la nascita dei propri figli (e assicurare loro un’esistenza giuridicamente riconosciuta) e per sposarsi è necessario disporre del permesso di soggiorno, invece, per entrare in Italia a temporaneo divertimento dei residenti, no. Il ministro dell’Interno del IV governo Berlusconi (tale Maroni) sapeva bene che si possono penalizzare neonati che non interessano a nessuno ma non i giullari; ‘sempre allegri bisogna stare che il nostro piangere fa male al re’ cantava qualcuno che aveva capito.

Quando mi fu offerta l’opportunità di scriverne su Il Gallo (e sono sempre grata al suo direttore) me ne occupavo da due anni e mi ero con orrore resa conto che nessuno voleva saperne e che avevo bisogno di un punto fermo per non essere in seguito accusata di aver inventato tutto. La mia fiducia nella competenza democratica degli italiani in genere e degli autoctoni in particolare era arrivata allo zero, soprattutto se si trattasse di soggetti ‘buoni’ e pensavo ormai alla scrittura come documentata necessaria difesa a futura memoria.

Come un osso a un cane

Nel mese di luglio del 2011 la Corte Costituzionale modificava il codice civile, cancellandone la norma introdotta a seguito del pacchetto sicurezza decidendo ci si potesse sposare senza presentare il permesso di soggiorno. Anche questa vicenda si può leggere da qui

Quindi:- esclusa  fin dall’inizio la funzione di spionaggio sanitario e salvati i matrimoni – la penalizzazione esplicita e implacabile restava per i neonati che non hanno titolo a chiedere alcunché alla Corte Costituzionale, né lo hanno i loro terrorizzati genitori. La soluzione del loro caso sarebbe politica o meglio legislativa e, se intervenisse, ci ridarebbe un po’ di quella dignità che abbiamo buttato nel pattume ovunque presente.

L’on Maroni e i suoi complici –potenti o solo silenti- sapevano bene che mantenendo una simile norma rafforzavano le certezze della cultura che la Lega ormai aveva diffuso (e che ancora diffonde) oltre se stessa e che non avevano quindi prezzi da pagare a un’opinione pubblica ormai convinta alla necessità della paura dello ‘straniero’. E a questa ‘pubblica opinione’ si possono gettare alcuni ben definiti neonati come si getta un osso a un cane che infastidisce per renderlo ‘inoffensivo’.
Infatti anche le associazioni che si proclamano finalizzate alla tutela dei diritti umani potevano, con paciosa viltà, infischiarsene perché solo dal rapporto con adulti visibili e parlanti era ed è loro dato godere dei vantaggi del consenso che appaga e, a volte, paga.
I parlamentari così potevano – e possono- soddisfarsi delle proposte di legge presentate per rimediare allo scempio senza oneri di spesa, non impegnandosi a farle discutere e approvare

.Non torno a raccontare questa storia ampiamente e reiteratamente riportata nel mio blog dove faccio memoria anche dei pochi che se ne sono occupati da persone adulte, consapevoli e civili. Anche questo aspetto è ripreso nel blog il 9 giugno

Confortando il sindaco di Alassio

E così arriviamo alla grottesca ordinanza del sindaco di Alassio che sostanzialmente chiude il cerchio. Il signor sindaco è certamente consapevole di ciò che affermano anche  i rapporti del gruppo Convention on the Rights of the Child (CRC). Esiste infatti una circolare che, affiancata al pacchetto sicurezza, consentirebbe ciò che la legge nega se, invece di risolvere il più semplice dei problemi, non creasse dubbi agli uffici, Probabilmente consapevole della possibilità che tali dubbi possano essere risolti nel peggiore dei modi e del silenzio dell’opinione pubblica il sindaco ha riaperto il cerchio ed è tornato alla norma originaria, negata nel 2009: le condizioni di salute vengano accertate per espellere! I neonati come strumenti di espulsione dei genitori sono stati e sono un ripiego. Manteniamolo, ma torniamo a pensare in grande. Sappiamo che la società, altrimenti civile, accetta e tace.

17 Luglio 2015Permalink

9 giugno 2015 – Bambini ostinatamente invisibili

Faccio seguito alla relazione pubblicata il 2 maggio scorso inserendone una più completa proposta a fine maggio nel contesto delle iniziative del Festival della Costituzione di San Daniele del Friuli

Il certificato di nascita: un diritto personale assoluto

Dal 1991 è legge in Italia la ratifica della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che all’art. 3 recita: “Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi”. La registrazione alla nascita infatti, afferma Geeta Rao Gupta, Vicedirettrice dell’Unicef « è più di un semplice diritto. Riguarda il modo in cui la società riconosce l’identità e l’esistenza di un bambino» ed «è fondamentale per garantire che i bambini non vengano dimenticati, che non vedano negati i propri diritti o che siano esclusi dai progressi della propria nazione».  [i]

L’articolo 10 della Costituzione conferma la conformità dell’ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute [ii]  e, per ciò che riguarda il minore, l’art 3 della Convenzione e conseguentemente della legge 176/1991, precisa ancora che il suo superiore interesse debba essere la considerazione preminente, comunque, in ogni decisione [iii] . Ciò non bastasse anche Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata il 18 dicembre del 2000 riprende questi principi  [iv]

Sembra che l’alto significato etico e politico di queste norme sia entrato in qualche modo nella cultura del nostro paese e così quando mi capita di riferire che “Dall’8 agosto del 2009 ad alcuni bambini che nascono in Italia è ostacolata l’acquisizione del  certificato di nascita”  in alcuni interlocutori scattano anche atteggiamenti di democratico, fiducioso negazionismo. C’è chi infatti drasticamente rifiuta  tale possibilità, forse forte di una fresca o lontana memoria dell’avvenuta dichiarazione di nascita dei propri figli e della garanzia loro assicurata proprio dal certificato che li accompagnerà per  tutta la vita [v] . Purtroppo chi non crede nella legale possibilità del rifiuto del certificato di nascita ha torto ma per capire il pasticcio legislativo che conduce a tanto bisogna ripercorrere la storia della norma in questione.

Il permesso di soggiorno fra istituzione e legittimo abuso 

Il permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e per gli apolidi fu istituito nel 1998 con la cd legge Turco-Napolitano  [vi] . Ma non era un assoluto. Già in quella norma ne venivano indicate deroghe alla necessità di presentazione di quel documento  relative e chi venisse in Italia per esercitare “attività sportive e ricreative a carattere temporaneo” e per chi richiedesse “atti di stato civile” (cioè la registrazione della dichiarazione di nascita, matrimonio e morte). La dichiarazione di nascita riguardava e riguarda evidentemente chi nasce in Italia, e non è cittadino italiano perché viene registrato necessariamente a seguito della cittadinanza dei genitori. Il permesso di soggiorno invece doveva – e deve – essere opportunamente esibito “agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero” Quattro anni dopo la norma  fu mantenuta senza modifiche anche con la legge nota come Bossi Fini  [vii] Sette anni dopo, nel 2oo9, il cd ‘pacchetto sicurezza’ cancellò le parole ‘inerenti agli atti di stato civile’, vanificando così l’eccezione già prevista,  e imponendo quindi la presentazione del permesso di soggiorno per chi volesse sposarsi o dichiarare la nascita dei propri figli  [viii]E insisto per evitare equivoci: “dei proprio figli che nascono in Italia”. L’aspetto surreale della questione è che il permesso di soggiorno viene chiesto anche a chi, essendo irregolare, non possiede quel documento per definizione ma nello stesso tempo deve assicurare la dichiarazione di nascita al proprio figlio perché essere registrato all’anagrafe è un diritto proprio del bambino.

La conseguenza della norma quale si presenta oggi è quella di offrire agli amministratori e alle forze dell’ordine l’opportunità di far uso dei figli per identificare i genitori da espellere. A quei poveri cosini inconsapevoli è affidata la stessa funzione dei centri di identificazione ed espulsione ma a costo certamente inferiore.

In realtà la norma originaria era più radicale. Si prevedeva infatti che– in un intervento dovuto a chi si presentasse o venisse presentato in stato di necessità a una struttura sanitaria- i medici chiedessero il permesso di soggiorno e, in assenza, ne dessero  comunicazione alla questura per la conseguente espulsione. Evidentemente il legislatore di allora ignorava norme fondamentali della deontologia professionale dei medici e si manifestò quindi una reazione forte della categoria a livello nazionale  e la norma decadde ancor prima di venir discussa in parlamento. Non mancarono anche reazioni locali. Scriveva il dr. Conte, presidente dell’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri e ripercorrendo nel suo comunicato un elenco che troviamo nell’art. 3 della Costituzione: «Il medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia”, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera» [ix]. La sua presa di posizione da noi ebbe solo il sostegno del Gruppo locale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni che ne diffuse lo slogan “Siamo medici e infermieri, non siamo spie”. Non accadde altrettanto invece per la questione degli atti di stato civile dando luogo a una situazione che in un suo scritto anche il dr. Salvatore Geraci, in quegli anni presidente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni,  [x]  definiva «inutile per aumentare sicurezza e dannosa per il convivere sociale».

Ma è tempo di tornare ai neonati che da allora – era il tempo del quarto governo Berlusconi, ministro dell’interno l’on. Maroni – continuano ad essere presenti in legge come fragili ma implacabili presidi delle condizioni per l’espulsione dei loro genitori.

Ministro Maroni: un acrobata

Quando la legge 94 (il cd pacchetto sicurezza, approvata il 15 luglio 2009) entrò in vigore – era l’8 agosto – il ministero dell’interno aveva emanato da 24 ore una circolare, evidentemente finalizzata ad evitare penalizzazioni internazionali, che affermava ciò che la legge negava e tuttora nega  [xi]. Ce ne illustra il significato una risposta data dal sottosegretario di stato Davico (della Lega Nord) ad una interrogazione presentata dall’allora parlamentare Leoluca Orlando (a tanto sollecitato dalla nostra corregionale Paola Schiratti, allora consigliera provinciale). Scriveva il sottosegretario: «Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94/09 <…>, volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni “fittizi” o di “comodo”. E’ stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale  [xii], indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico». Quindi il governo di allora, dimostrandosi ben consapevole della funzione del certificato di nascita, sventolava lo spauracchio dei “matrimoni di comodo” come copertura dello sfregio costituito dalla negazione del certificato di nascita stesso. Certamente il problema dei matrimoni di comodo era reale e non poteva essere ignorato. Ciò che non sembra essere tollerabile è lo strumento scelto per provvedere e soprattutto  l’uso che ne venne fatto per creare un coacervo confuso in cui inserire anche i neonati. E’ buffo ma –per una piccola ma non insignificante eterogeneità dei fini – proprio lo scritto ministeriale che ho letto mi ha suggerito il titolo di questa relazione. Bambini che non esistono, diceva il sottosegretario. E io chioso: se non devono esistere non si vedono, sono invisibili.

Come dicevo a fronte di una legge negazionista fu approvata – probabilmente allo scopo di evitare penalizzazioni internazionali – la circolare che consente ciò che la legge nega. Non dimentichiamo che una circolare è atto di rango inferiore alla legge e che potrebbe venir cancellata senza neppure darne notizia al parlamento, così come per atto unilaterale del ministero era stata stilata.

Il 10 luglio 2014 è stata presentata in senato una proposta di legge (e non è la sola) che ha lo scopo di cancellare la norma che nega un  diritto di nuovi nati in Italia e nella relazione che l’accompagna leggiamo che quella circolare non è per sé in grado di assicurare la certezza nel bloccare gli effetti perniciosi della legge: «… il contrasto fra le indicazioni della circolare ministeriale e la lettera della norma mantiene una incertezza interpretativa che non agevola la gestione univoca di situazioni analoghe nei diversi uffici dei diversi enti locali. Questo ha prodotto nel tempo diversi casi di mancata registrazione all’anagrafe della nascita dei propri figli da parte di genitori provenienti da Paesi non comunitari per paura di denunce e di espulsioni. Dal canto loro gli uffici di alcuni enti locali, nella situazione di dubbio sulla corretta applicazione della norma, rifiutano di accettare la registrazione della nascita da parte di genitori sprovvisti di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale». Analoghe affermazioni troviamo negli annuali rapporti del Gruppo Convention on the Rights of the Chid dove 80 associazioni, coordinate da Save the Children, affermano che [xiii]: «Il timore, …, di essere identificati come irregolari può spingere i nuclei familiari ove siano presenti donne in gravidanza sprovviste di permesso di soggiorno a non rivolgersi a strutture pubbliche per il parto, con la conseguente mancata iscrizione al registro anagrafico comunale del neonato, in violazione del diritto all’identità (art. 7 CRC), nonché dell’art. 9 CRC contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori. Pur non esistendo dati certi sull’entità del fenomeno, le ultime stime evidenziano la presenza di 544 mila migranti privi di permesso di soggiorno  Questo può far supporre che vi sia un numero significativo di gestanti in situazione irregolare». E non bastasse questo il 23 aprile 2014, durante una trasmissione di RAI 3, un avvocato del foro di Roma, membro dell’Associazione Giuridici Immigrazione dichiarava che: « c’è un problema relativo a una questione  molto più grave.  Cioè la possibilità da parte di due persone che senza permesso di soggiorno, ma anche senza un documento di identità (la donna che è priva di un passaporto) di poter riconoscere il proprio figlio. Nel senso che sicuramente la normativa nazionale e internazionale le  riconosce questo diritto. Però questo diritto è stato posto in discussione più volte. Addirittura qualche anno fa il governo aveva tentato sostanzialmente di imporre una regola opposta, cioè quella per la quale per riconoscere il proprio figlio era necessario avere un documento di identità, quindi un passaporto sostanzialmente o permesso di soggiorno». [xiv] Non ho voluto ignorare questa inquietante testimonianza che aggrava certamente il problema ma di cui non è stato possibile sapere più nulla.

Torniamo alla  dichiarazione del sottosegretario Davico perché non  possiamo permetterci di trascurare un paradosso che vi è insito. Infatti lo spauracchio “matrimoni di comodo” (giustificativo – secondo il legislatore – della negazione del certificato di nascita anche ai neonati) non esiste più. Quindi gli unici penalizzati restano i neonati, dimenticati fra il segreto sanitario rispettato e i matrimoni  che non richiedono la presentazione del permesso di soggiorno.

Sì ai matrimoni con sans papier protetti. NO ai neonati

Ancora nel 2009 infatti una coppia ‘mista’ richiese di poter contrarre matrimonio, ricevendo in risposta – per lui, cittadino del Marocco – un decreto di espulsione. Ricorso al Tribunale, che sospese l’espulsione e si rivolse alla Corte Costituzionale che, con sentenza 245 del 2011  [xv], riportò la situazione a quella precedente il 2009 che non richiedeva la presentazione del permesso di soggiorno per presentare la richiesta di pubblicazioni di matrimonio. I ‘promessi sposi’ erano adulti, avevano evidentemente denaro per pagare gli avvocati che li sostennero nella causa, conoscenze per muoversi in forma corretta. Tutte opportunità negate a neonati che non hanno voce se non per piangere quando hanno fame, e insieme opportunità negate ai loro terrorizzati genitori.

Sulla residua norma funzionale a penalizzare una definita categoria di neonati così si è espressa la dr. Mellina Bares, garante regionale in FVG dei diritti della persona  «l’attuale formulazione della norma potrebbe indurre gli ufficiali di stato civile ad impedire la registrazione della nascita del bambino in condizione di irregolarità – in conseguenza dell’irregolarità del soggiorno dei genitori – con conseguenze gravissime per l’effettiva fruizione da parte del medesimo di fondamentali ed inalienabili diritti civili (diritto al nome, all’identità personale…) » e ha aggiunto, nella sua veste di garante regionale dei diritti della persona, che « ritiene che data la delicatezza della questione, che investe diritti fondamentali del minore, sussista la necessità che venga assicurata piena certezza giuridica alla materia,»  – che – «dovrebbe trovare consistente ed esplicita espressione nella norma legislativa»  [xvi].

E’ un importante passo avanti perché viene esplicitata la richiesta dell’approvazione delle proposte di legge già presentate, una alla camera [xvii] e l’altra in senato [xviii] (che ho ricordato poco fa), identiche nell’obiettivo e nella quasi totalità del testo (la proposta senatoriale contiene un elemento in più di cui dirò fra poco). Il problema della dichiarazione di nascita ostacolata nel pacchetto sicurezza sarebbe infatti risolto se venissero messe a calendario le due proposte che ripristinano la dizione che prima del 2009 escludeva la dichiarazione di nascita dalla presentazione del permesso di soggiorno e che non prevedono alcun onere di spesa. Ma così non è. [xix]

Proibiti in Svizzera, invisibili in Italia

Che i figli vengano divisi dai genitori è una tragedia non nuova nella storia d’Europa. Anche prescindendo dalla rovina della Shoà, che strappò figli ai genitori, in Europa conosciamo almeno un’altra esperienza di bambini impediti per legge a vivere con chi li ha generati, quella dei “bambini proibiti”, come si intitola uno studio loro dedicato  [xx] .

Erano i bambini che venivano separati dai loro genitori, lavoratori emigrati in Svizzera, perché la presenza di piccoli che necessitano di cure avrebbe potuto limitarne la capacità lavorativa e imporre allo stato gli oneri della presenza di minori non ammessi sul territorio. Non è accaduto in tempi lontani: la legge svizzera che prevedeva la negazione della famiglia ai figli degli emigranti lavoratori fu abrogata solo nel 2002 quando però la situazione aveva già conosciuto modifiche dovute all’efficace intervento della società civile, quell’intervento che in Italia oggi spesso si nega. Ripeto che a mia conoscenza solo la Società di Medicina delle Migrazioni si è espressa in Italia a sostegno della modifica di legge e più tardi le ha fatto eco anche l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione   [xxi]. Per il resto silenzio e, se voci di singoli parlano, restano inascoltate. E inascoltato è stato anche il piccolo mensile locale, Ho un sogno, che di tutto questo ha dato nel tempo puntuale informazione.

Comunque la diversa intitolazione della mia relazione e dello studio che ho ricordato già ci permette una precisazione: i bambini vittime delle norme svizzere erano proibiti ma esistenti, anche se la loro esistenza si consumava lontano dai genitori, con i nonni nel paese d’origine, in atroci istituti appositamente organizzati al confine italo svizzero o chiusi in stanze svizzere in cui veniva insegnato loro a non muoversi per non scoprire la loro presenza. Se fossero stati scoperti i genitori sarebbero stati cacciati e avrebbero perso il lavoro. I bambini penalizzati dalla legge italiana invece non devono esistere e perciò sono invisibili Bambini proibiti in Svizzera. Bambini invisibili in Italia,  invisibili perché inesistenti. E, insisto,  inesistenti per legge

Si può rimediare, ma …

Ho detto poco fa che la proposta di legge senatoriale contiene un elemento che non è presente nella proposta della camera e precisamente l’indicazione della non presentazione del permesso di soggiorno dei genitori che iscrivano i figli alla scuola dell’obbligo.

La precisazione della proposta senatoriale è in realtà ripetitiva della norma che si trova già nella legge in vigore, introdotta a suo tempo  su indicazione dell’allora presidente della camera, on. Fini  [xxii] Certamente quella norma, apparentemente solidale verso chi ha il diritto di andare a scuola ma rischiava di esserne escluso dalla condizione burocratica dei propri genitori (secondo lo stesso meccanismo che scatta ancora per le nascite), contiene un limite molto ambiguo. Si definisce infatti l’ambito del diritto all’istruzione nel quadro della scuola dell’obbligo e nulla si dice del nido e della scuola dell’infanzia dove l’apprendimento della lingua potrebbe trovare il suo luogo naturale in una adatta fase della vita infantile. E’ davvero conforme al superiore interesse del minore presentarsi alla scuola dell’obbligo con una scarsa conoscenza della lingua italiana? Costruire una situazione di grave difficoltà non contribuirà a quel fenomeno della dispersione scolastica che ci dicono essere fonte anche di danno finanziario? Come contabilizzeranno le conseguenze di questo problema i futuri presidi manager?. E quando finisce il tempo dell’obbligo che accade per l’iscrizione a scuola dei figli degli irregolari?

Invisibili a scuola

Su questo piano il prossimo anno scolastico si presenta come un anno particolare. Vi accederanno infatti i primi bambini nati in Italia da genitori non comunitari privi di permesso di soggiorno. Però il gruppo Convention on the Rights of the Child (CRC) e la relazione alla proposta di legge del senato ci lasciano intendere che alcuni potrebbero non avere il certificato di nascita e saranno quindi privi persino di un nome legale. Ammesso che possano accedere alla scuola come potranno rivolgersi loro gli insegnanti?

Resi invisibili e anonimi per legge, rispuntano con autorevole provocazione fra due articoli della Costituzione, proprio quelli iniziali, il numero due e tre   [xxiii]     E’ chiesto alla Repubblica, quindi non all’entità astratta dello stato bensì a tutti noi, “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. E’ affidato alla Repubblica il compito di affermare con efficacia che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. E’ sconvolgente pensare che per alcuni nuovi nati nella nostra terra gli ostacoli non derivano da una sorte avversa ma da norme che, insieme a loro ci umiliano tutti. E’ un  fatto che personalmente mi pesa in una forma insopprimibile perché rende vivo e attuale, sia pur nella forma lattiginosa dell’alba di un giorno cupo, il razzismo che ritenevo da noi solo fenomeno presente nella conoscenza dovuta allo studio. Per questo ringrazio la Società di Medicina delle Migrazioni (SIMM) che bloccò il primo sfregio e ha rilanciato la necessità di modificare la legge, il Gruppo Convention on the Rights of the Child (CRC)  che a quella richiesta si associa e la cui voce viene sia pur tardivamente replicata dall’Associazione per gli Studi Giuridici dell’Immigrazione (ASGI) e ringrazio anche il piccolo mensile Ho un Sogno che di tutto ciò ha fatto negli anni costante memoria. E naturalmente ringrazio il direttore dr. Vecchiet chi mi ha dato la possibilità di parlare in questa sala e l’accoglienza nell’ambito degli incontri ‘Aspettando Festival Costituzione’, che precedono il Festival stesso, promosso dall’associazione per la Costituzione di San Daniele del Friuli.. L’approvazione della proposte legislative già presentate da deputati e senatori consapevoli risolverebbe la radice del problema. Chi gode di autorevolezza parli e solleciti il parlamento a provvedere.

NOTE

[i] http://www.unicef.it/doc/5228/registrazione-alla-nascita-nel-mondo-un-terzo-dei-bambini-resta-invisibile.htm   

[ii] Art. 10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

[iii] Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo –  New York, 20 novembre 1989 Ratificata in legge 27 maggio 1991, n.176 Articolo 3

  1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
  2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

Preambolo alla Convenzione Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonchè l’uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà, Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza, Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari, Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività, Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e di comprensione, In considerazione del fatto che occorra preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui Diritti del Fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – in particolare negli articoli 23 e 24 – nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali – in particolare all’articolo 10 – e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo, Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo “il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita”, Rammentando le disposizioni della dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale ed internazionale; l’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing-Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato, Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione, Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, hanno convenuto quanto segue:

 

[iv]  http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

http://www.sulleregole.it/approfondimenti/convenzioni-internazionali/carta-dei-diritti-fondamentali-dellunione-europea/

18.12.2000 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 364/1

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA

(2000/C 364/01)  Fatto a Nizza, addì sette dicembre duemila.

PROCLAMAZIONE SOLENNE Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea il testo riportato in appresso

Articolo 21  Non discriminazione

  1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
  2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.

Articolo 24  Diritti del bambino

  1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
  2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente

 

[v] LEGGE 27 maggio 1991, n.176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, pubblicata sulla G.U. n. 135 del 11-6-1991 – Suppl. Ordinario n.35,  Entrata in vigore della legge: 12/6/1991

Art. 7

  1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.
  2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

art. 3 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
“Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di  una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento».

 

[vi] legge 6 marzo 1998, n. 40. “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.”  http://www.camera.it/parlam/leggi/98040l.htm

 

[vii] legge 30 luglio 2002, n.189. “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo http://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm

 

[viii] http://parlamento16.openpolis.it/atto/documento/id/57195 Atto a cui si riferisce: C.4/08314 [Tutela della maternità della salute e dell’istruzione di tutte le persone extracomunitarie] Risposta scritta pubblicata lunedì 31 gennaio 2011 nell’allegato B della seduta n. 426 All’Interrogazione 4-08314 presentata da Leoluca Orlando. Risposta – Il ministero dell’interno, con la circolare n. 19 del 7 agosto 2009, ha inteso fornire indicazioni mirate a tutti gli operatori dello stato civile e di anagrafe, che quotidianamente si trovano a dover intervenire riguardo ai casi concreti, alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 94 del 2009 (entrata in vigore in data 8 agosto 2009), volta a consentire la verifica della regolarità del soggiorno dello straniero che intende sposarsi e ad arginare il noto fenomeno dei matrimoni «fittizi» o di «comodo». È stato chiarito che l’eventuale situazione di irregolarità riguarda il genitore e non può andare ad incidere sul minore, il quale ha diritto al riconoscimento del suo status di figlio, legittimo o naturale, indipendentemente dalla situazione di irregolarità di uno o di entrambi i genitori stessi. La mancata iscrizione nei registri dello stato civile, pertanto, andrebbe a ledere un diritto assoluto del figlio, che nulla ha a che fare con la situazione di irregolarità di colui che lo ha generato. Se dovesse mancare l’atto di nascita, infatti, il bambino non risulterebbe esistere quale persona destinataria delle regole dell’ordinamento giuridico.  Il principio della inviolabilità del diritto del nato è coerente con i diritti garantiti dalla Costituzione italiana a tutti i soggetti, senza alcuna distinzione di sorta (articoli 2, 3, 30 eccetera), nonché con la tutela del minore sancita dalla convenzione di New York del 20 novembre 1989 (Legge di ratifica n. 176 del 27 maggio 1991), in particolare agli articoli 1 e 7 della stessa, e da diverse norme comunitarie. Considerato che a un anno dall’entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 non risultano essere pervenute segnalazioni e/o richieste di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le deposizioni contenute nella predetta circolare siano state chiare ed esaustive, per cui non si è ravvisata sinora la necessità di prospettare interventi normativi in materia. Il Sottosegretario di Stato per l’interno Michelino Davico

 

[ix]  Comunicato stampa dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Udine   Il Medico non è un delatore e risponde all’obbligo deontologico di garantire assistenza a tutti “senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera”. Lo afferma Luigi Conte, Presidente dell’Ordine dei Medici di Udine parlando della proposta di emendamento al cosiddetto Pacchetto sicurezza ripresentato all’esame del Senato, nonostante il ritiro deciso nelle Commissioni riunite Affari costituzionali e giustizia di Palazzo Madama. Inoltre esprime profonda preoccupazione per la notizia delle agenzie di stampa del 14 novembre u.s. secondo cui il governo intende attuare rapidamente il “Pacchetto Sicurezza” (atto 733) in discussione al Senato. Ed a tale proposito, ancora più preoccupazione desta la posizione espressa dal Ministro Sacconi che ha precisato che “il medico curante deve segnalare se il paziente è un irregolare. Se è clandestino deve essere segnalato per la sua situazione di clandestinità’  ed espulso”, manifestando così , da ministro della salute, completo disinteresse per i principi di solidarietà a fondamento della professione medica. I due emendamenti depositati da alcuni Senatori della Lega Nord (prot. 39.305 e 39.306), chiedono rispettivamente la modifica del comma 4 e l’abrogazione del comma 5 dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 286 del 1998 (Testo Unico sull’immigrazione) . La modifica al comma 4 introduce un rischio di discrezionalità che amplificherebbe la difficoltà di accesso ai servizi sanitari facendo della “barriera economica” e dell’eventuale segnalazione (in netta contrapposizione al mandato costituzionale di “cure gratuite agli indigenti”), un possibile strumento di esclusione, certamente compromettendo la stessa erogazione delle prestazioni . Ma in particolare è di estrema gravità l’abrogazione del comma 5. Esso prevede infatti che “l’accesso alle strutture sanitarie (sia ospedaliere che territoriali) da parte dello straniero non in regola con le norme di soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano”. La sua cancellazione metterebbe in serio pericolo l’accesso alle cure mediche degli immigrati irregolari, violando il principio universale del diritto alla salute, ribadito anche dalla nostra Costituzione. L’art. 32 recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Si creerebbe inoltre una ‘clandestinità sanitaria-, pericolosa per l’individuo e per la collettività. Ma soprattutto pretenderebbe di costringere il medico ad andare contro le norme morali che regolano la sua professione contenute nel codice deontologico. La professione medica si ispira a principi di solidarietà e umanità (art.1) e al rispetto dei diritti fondamentali della persona (art. 20). Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione (art. 10). La relazione tra medico e paziente è basata infatti su un rapporto profondamente fiduciario, incompatibile con l’obbligo d i denuncia.   <omissis >  OMCeO Udine – 20 novembre 2008

[x] www.saluteinternazionale.info › Aree di Salvatore Geraci  La nuova legge sulla sicurezza è ingiusta, dannosa e pericolosa. Inserito da Redazione SI on 12 luglio 2009 – 20:27 Nel merito, l’ultimo provvedimento prevede una serie di atti, a nostro avviso inutili per aumentare sicurezza e dannosi per il convivere sociale, e che schematicamente riassumiamo: Obbligo di dimostrazione della regolarità del soggiorno ai fini dell’accesso ai servizi (con esclusione di sanità e scuola dell’obbligo) e ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (matrimonio, registrazione della nascita – bambini invisibili, riconoscimento del figlio naturale – figli invisibili, registrazione della morte)

[xi]  Settore: Anagrafe Circolare n. 19 del 7 Agosto 2009, concernente indicazioni operative in materia di anagrafe e stato civile in applicazione della legge 15 Luglio 2009, n.94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

[xii]  http://www.altalex.com/index.php?idnot=63746

La cancellazione del riferimento al figlio ‘naturale’ è stata determinata dal Decreto legislativo 28.12.2013 n° 154 leggibile dal link

Il testo del provvedimento stabilisce (restando a ciò che qui più ci interessa):

  • l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
  • la sostituzione della notizia di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;

Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di:

  • limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità;
  • introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
  • introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;

[xiii]  Rapporto CRC        I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. 5° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia, anno 2011-2012      –  capitolo III.1     pag.36 http://www.gruppocrc.net/IMG/pdf/5o_Rapporto_di_aggiornamento__Gruppo_CRC.pdf

[xiv]  Tutta la città ne parla 23 aprile 2014

Giornalista: ….  C’è un punto …. che volevamo affrontare in chiusura. Riguarda un elemento specifico della vita di chi poi arriva senza documenti, senza permesso di soggiorno nel nostro paese.  Partorire un figlio, farlo nascere in Italia e non potergli garantire un certificato di nascita Questo prevedeva la legge italiana, poi c’è stata un circolare che se non  abbiamo capito male ha rimosso questo  divieto perché, come diceva l’ascoltatrice, vivere poi e fare tante cose che sono normali nella vita senza un proprio certificato di nascita è un grosso problema. Vogliamo cercare di capirne qualche cosa di più nei minuti conclusivi e abbiamo chiesto aiuto all’avv. Salvatore Fachile. Buongiorno Avvocato: Buongiorno, buongiorno a tutti. Giornalista: Lei si occupa di immigrazione, protezione internazionale, diritto minorile. Fa parte di un network che più volte abbiamo ospitato qui a La Città, l’ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione). Fachile, allora come stanno le cose riguardo a questo punto specifico ‘certificato di nascita per i figli di chi non ha permesso di soggiorno’. Avvocato: Guardi, non c’è un problema relativo ai certificati di nascita, c’è un problema relativo a una questione  molto più grave.  Cioè la possibilità da parte di due persone che senza permesso di soggiorno, ma anche senza un documento di identità (la donna che è priva di un passaporto) di poter riconoscere il proprio figlio. Nel senso che sicuramente la normativa nazionale e internazionale le  riconosce questo diritto. Però questo diritto è stato posto in discussione più volte. Addirittura qualche anno fa il governo aveva tentato sostanzialmente di imporre una regola opposta, cioè quella per la quale per riconoscere il proprio figlio era necessario avere un documento di identità, quindi un passaporto sostanzialmente o permesso di soggiorno. Questo pericolo è stato poi sventato in  parlamento perché  si è riusciti comunque a inserire una clausola che evitava che si dovesse richiedere a una donna un documento di identità; però la normativa rimane una normativa valida. Per cui non è raro – purtroppo non è raro – il fatto che al momento del parto venga negata alla persona, alla donna che ha partorito in ospedale, la possibilità di riconoscere il figlio senza documento di identità, per cui una serie di strutture mediche trovano escamotage tipo per esempio la richiesta di testimoni che possano testimoniare che quella donna ha partorito quel figlio o anche altri stratagemmi assolutamente stravaganti. La verità è che la normativa non è chiarissima. E’ chiara soltanto la normativa generale per cui ovviamente un bambino non può che essere riconosciuto dalla madre  anche senza un documento di identità. Però nella pratica mancando delle specifiche direttive nei confronti del pubblico ufficiale quello che  succede è che .. Giornalista:  che succede nella vita di una persona, di un bambino qualora gli stratagemmi non funzionassero, quelli che ci ha indicato lei, che succede nella vita concreta di una persona che non ha un certificato di nascita? Avvocato:  Il pericolo non è quello di non avere un certificato di nascita, il pericolo è addirittura maggiore Giornalista:  E’ il mancato riconoscimento. Avvocato:  L’ospedale che non consenta il riconoscimento alla madre … Giornalista:  Si diventa minori non accompagnati Avvocato: Diventa un minore assolutamente abbandonato, perché il bambino non viene fatto uscire dall’ospedale .. Giornalista: Ma numericamente (mi scusi ma abbiamo pochi secondi però è interessante capire). Quante persone riguarda un fenomeno di questo tipo? Avvocato: Abbiamo provato in più occasioni a capire numericamente ed è veramente impossibile perché si tratta di una [due parole incomprensibili] che riguarda tutti gli ospedali d’Italia ovviamente […] e una prassi così diversificata da ospedale a ospedale che non si capisce poi in quanti rimangono impigliati nelle maglie della burocrazia impossibile  con conseguenze drammatiche rispetto appunto all’impossibilità di riconoscere il proprio bambino. Quantitativamente è impossibile fare … Giornalista: avvocato Salvatore Fachile la ringrazio per questa precisazione. http://www.radio3.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-e439e539-9696-480c-9f08-561c44f5de68.html#

Il link che ho trascritto consentiva inizialmente un facile accesso al parlato della trasmissione. Ora c’è qualche complicazione tecnica che non so superare. E’ una testimonianza che introduce un elemento inquietante su cui non è stato possibile avere delucidazioni ulteriori. Voglio sottolineare però che il 28 agosto 2014, successivamente alla denuncia dell’avvocato Fachile, la sua associazione di appartenenza l’ASGI pe r la prima volta si pronunciava in favore della pdl 740 e faceva menzione del 7mo rapporto CRC http://www.asgi.it/notizia/garantire-nati-genitori-stranieri-presenti-irregolarmente-registrazione-dei-figli-allatto-nascita/

[xv]  http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=245

 

[xvi] Così la garante regionale in una lettera del 24 settembre scorso alla Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, lettera  del cui testo dispongo ma che non riesco a collegare direttamente con link. Si trova però allegata alla pagina del mio blog del 5 ottobre 2014      https://diariealtro.it/wp-content/uploads/2014/10/6918.pdf

 

[xvii]  Proposta di legge n. 740, presentata alla Camera il 13 aprile 2013    “Modifica all’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno” http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=740&sede=&tipo=

 

[xviii] Disegno di legge n.1562 presentato al Senato il 10  luglio 2014 Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione. http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44666.htm

 

[xix] Ne ho scritto al presidente Mattarella la cui segreteria mi ha risposto a giro di posta assicurandomi di aver inviato al ministro dell’Interno la nota informativa. La mia lettera e la scansione della risposta si trovano https://diariealtro.it/?p=3653

 

[xx]  Marina Frigerio Martina.  Bambini proibiti – Storie di famiglie italiane in Svizzera tra clandestinità e separazione Collana Orizzonti pp. 208 Casa editrice Il Margine  Trento “Lo Statuto degli stagionali è stato modificato nel 1996 ma abolito solo nel 2002. Quindi, formalmente almeno fino a quella data il problema dei bambini nascosti era presente, anche se ridimensionato grazie a varie campagne di stampa e di informazione (tra cui il libro di Frigerio e Buergeer del 1992)”.

 

[xxi]  http://www.asgi.it/notizia/garantire-nati-genitori-stranieri-presenti-irregolarmente-registrazione-dei-figli-allatto-nascita/

 

[xxii] La legge 94 è stata approvata nel 2009; siamo nel 2015 quindi il prossimo anno scolastico i bambini nati ‘nell’era del pacchetto sicurezza’, andranno a scuola. Certamente sarebbe un problema per i sindaci se nei comuni venissero identificati bambini che, pur avendone l’età, non frequentano la scuola dell’obbligo. Le soluzioni sarebbero due, entrambe paradossali: o quei bambini (che legalmente non hanno genitori) vengono loro sottratti o vengono iscritti a scuola senza presentazione alcuna di permesso di soggiorno (ma come fare se non hanno il certificato di nascita? come ne viene certificato il nome che non hanno?). Certamente la dichiarazione di nascita, pur se accolta a norma di circolare, risolverebbe almeno il problema immediato, Però a quei bambini sono stati negati il nido e la scuola dell’infanzia. Saranno stati  quindi gravemente penalizzati nell’uso della lingua italiana. Con che impudenza esponenti politici e benpensanti della società civile proclamano l’uso corretto della lingua come strumento essenziale di integrazione quando hanno negato o contribuito a negarne l’apprendimento naturale?

 

[xxiii] Art. 2  La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

10 Giugno 2015Permalink