21 novembre 2014 – Il destino è ironico quando non grottesco.

Il comma 22 è sempre in vigore

Nel 2009 avevo constatata la paradossale grottesca vicenda per cui il voto di fiducia al pacchetto sicurezza aveva imposto una numerazione che trasformava quella degli articoli del progetto di legge in numeri da attribuirsi ai commi di un unico emendamento-articolo (quello appunto su cui si sarebbe espresso il voto di fiducia).
L’articolo precedente la decisione del voto di fiducia portava il numero 45.
Il nuovo articolo si identifica nel punto specifico come comma 22 e voglio ripeterne la formulazione originaria quale pro memoria:
«Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo».
Gli aviatori americani di stanza su un’isoletta del Mediterraneo durante la seconda guerra mondiale cercavano così di difendere la propria vita, ma il cerchio era invalicabile e la vita spesso si perdeva. Il parlamento italiano nel 2009 (ma la situazione attuale è in piena paciosa, irresponsabile continuità) ha inventato un nuovo comma 22 che provo a formulare secondo attualità:
«Chi non dichiara la nascita del proprio figlio distrugge la propria paternità quale registrata per legge  ma a chi ne dichiara la nascita la paternità sarà distrutta per legge».
Praticamente questo è il senso imposto dalla legge 94/2009 con la lettera g, dell’articolo 1 del comma 22 che anche l’ONU ci chiede invano di modificare. Si veda il 7mo rapporto ONU a pag. 47
http://www.gruppocrc.net/7o-Rapporto-CRC-infanzia-e

Come non smontare il neo comma 22
La strada di cui tante volte ho scritto sarebbe la modifica dello specifico articolo del ‘pacchetto sicurezza’. Di recente il senato ha proposto un disegno di legge che porta il n. 1562 (da friulana sottolineo che nessun senatore/trice indigeno/a l’ha firmata). Per conoscerne il testo e l’ottima relazione si veda il mio blog del 24 ottobre scorso

Precedentemente era stata presentata alla Camera la pdl 740.
Avevo cercato un anno fa di promuoverne la calendarizzazione con una petizione pubblicata su change [punto] org che in un anno ha raccolto 673 firme. Poche certamente ma sono state strappate una ad una, con qualche significativo appoggio che ho sempre segnalato nel mio blog, ma le associazioni che contano in una cultura diffusa non hanno voluto assumersi responsabilità che portassero spezzare il muro che riesce ad assumere in sé le funzioni del cemento e della gomma e ostacola la calendarizzazione di entrambe le proposte facendone elemento quasi eroico di difesa nazionale per gli aderenti alla lega nord e il lega-dipendenti

Il nuovo paradosso del comma 22 si chiama 20 novembre

Il 20 novembre l’organizzazione di change mi comunica (nel rispetto delle proprie regole) che la raccolta di firme per la mia petizione si chiude (a meno che io non la rinnovi con una nuova) perché è trascorso un anno dalla presentazione della proposta stessa. Il 20 novembre è la giornata ONU per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La data è stata scelta perché coincide con l’approvazione della Convenzione che in Italia è legge n. 176 dal 1991 Ne trascrivo l’art. 7, finora condannato irrispettosamente all’inefficacia programmata per una precisa e definita categoria di nuovi nati, costruita a norma del nostro comma 22:
Art. 7 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

21 Novembre 2014Permalink