24 ottobre 2014 – Una proposta di legge antirazzista. La facciamo approvare?

Più di un anno fa, insulti a una Ministra della Repubblica

La notizia, anche per la particolare volgare incisività degli insulti del Calderoli, ebbe subito una certa notorietà e un senatore reagì.
Ricopio la notizia come da comunicato Ansa del 2013.

(ANSA) – ROMA, 15 LUG – “Stamattina ho inviato all’Unar- Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, una formale segnalazione dell’inquietante episodio di offese a sfondo razziale verso la ministra Cecile Kyenge che ha avuto come protagonista il vice presidente del Senato Roberto Calderoli”. Lo dichiara Sergio Lo Giudice, senatore del Partito Democratico. “Per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in ottemperanza alla Direttiva 2000/43/CE contro le discriminazioni razziale, l’Unar svolge da anni una meritoria attività di rilevazione e monitoraggio degli episodi di razzismo che accadono nel nostro paese. Ho ritenuto mio dovere segnalare questo episodio che, per la fonte istituzionale da cui proviene, assume una gravità eccezionale e rischia di essere elemento di sostegno e promozione di comportamenti fondati su un’idea di superiorità razziale e di discriminazioni sulla base delle origini etniche”, conclude. (ANSA). PH 15-LUG-13 13:36 NNNN

Nel clima di soporosa indifferenza ai problemi posti da una diffusa cultura razzista, l’idea che un  senatore ne identificasse finalmente un caso fra i tanti mi sembrò interessante, anche se non conoscevo e non conosco quella persona. Perciò gli scrissi esprimendo apprezzamento per la sua iniziativa e allo stesso tempo mi dichiarai “sconvolta dall’idea che ci siano bambini cui è negato per legge il certificato di nascita”, esprimendo la speranza che volesse occuparsene “con l’intelligente incisività con cui ha affrontato il caso che ho sopra ricordato”. Gli ricordai la proposta di legge 740, ben nota a questo blog, che rimedierebbe alla situazione se non si giacesse alla (dis)attenzione della commissione Affari Costituzionali della Camera dal mese di giugno dello scorso anno.

.Qualcuno risponde. Capita.

Ieri sera mi raggiunge un messaggio del sen. Lo Giudice che, ricopiando per fortuna in calce la mia vecchia comunicazione di cui avevo perso memoria, mi scrive: “Vorrei segnalarle che ho presentato in Senato  il disegno di legge 1562 “Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno e divieti di segnalazione.” Può scaricare il testo da questo indirizzo: www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00797393.pdf
Grazie per la sua sollecitazione.”

Verifico: il link funziona. Per sicurezza ne indico un secondo così – di qua o di là- chiunque voglia la potrà leggere..

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/797393/index.html

La bella novità: un senatore risponde a una cittadina e le segnala un adempimento realizzato! Non capita spesso.
Ora però è necessario mettere in atto tutti i mezzi possibili perché la proposta sia discussa e approvata.
L’unico mezzo che finora ha funzionato (almeno per me) è scrivere ai singoli parlamentari firmatari della proposta. Molte volte l’ho praticato e suggerito per la camera dei deputati, ora lo ripropongo per il senato.
I firmatari della pdl 1562 sono (nell’ordine di firma): Sergio Lo Giudice; Monica Cirinnà; Gianpiero Dalla Zuanna; Rosa Maria Di Giorgi; Francesco Giacobbe; Luigi Manconi; Marino Germano Mastrangeli; Francesco  Palermo; Magda Angela Zanoni; Lucrezia Ricchiuti

Ricopio inoltre il testo dell’ottima relazione, che chiarisce il senso della norma evitando le tecnicità del linguaggio legislativo,  e ne evidenzio in grassetto i passaggi essenziali

La relazione della proposta 1562

Il testo della norma è stato modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, in materia di sicurezza pubblica. In particolare è stato modificato il comma 2 dell’articolo 6 recante «Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno».

Il testo attualmente vigente afferma che «Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.»

Nell’ambito dei provvedimenti esclusi dall’obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno, la formulazione introdotta nel 2009 ha eliminato l’esplicito riferimento agli atti di stato civile e all’accesso ai servizi pubblici sostituendolo con quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie e alle prestazioni scolastiche obbligatorie.

La norma così modificata garantisce a tutti i cittadini provenienti da Paesi terzi presenti sul territorio nazionale l’accesso alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno, infatti, non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, fatto salvo il caso in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Sono così garantiti la tutela sociale della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

Tuttavia non può dirsi altrettanto per quanto riguarda gli atti di stato civile — certificati di nascita, stato di famiglia ed altro — espunti dal testo e sottoposti così ad un dubbio interpretativo relativo alla necessità o meno dell’attestazione del soggiorno.

La necessità di chiarimenti sulle questioni inerenti allo stato civile come modificate dalla legge n. 94 del 2009 è testimoniata dalla circolare del Ministero dell’interno n. 19 del 7 agosto 2009, protocollo n. 0008899, che al punto 3 specificava come «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell’interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».

Tuttavia il contrasto fra le indicazioni della circolare ministeriale e la lettera della norma mantiene una incertezza interpretativa che non agevola la gestione univoca di situazioni analoghe nei diversi uffici dei diversi enti locali. Questo ha prodotto nel tempo diversi casi di mancata registrazione all’anagrafe della nascita dei propri figli da parte di genitori provenienti da Paesi non comunitari per paura di denunce e di espulsioni.

Dal canto loro gli uffici di alcuni enti locali, nella situazione di dubbio sulla corretta applicazione della norma, rifiutano di accettare la registrazione della nascita da parte di genitori sprovvisti di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale.

Il mancato riconoscimento dello status di figlio, indipendentemente dalla situazione di irregolarità dei genitori, lede un diritto fondamentale del bambino il quale, in assenza di una certificazione anagrafica, risulterebbe giuridicamente inesistente. La Costituzione garantisce tutti i diritti a tutti i soggetti, senza distinzione alcuna, e in particolare afferma il principio dell’inviolabilità del diritto del nato, in sintonia con quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, secondo la quale: «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi».

Un ulteriore problema si è posto con la sostituzione del riferimento generico all’accesso ai servizi pubblici con la più specifica formulazione riferita alle prestazioni scolastiche obbligatorie, che rende incerto il tema dell’obbligo di presentazione dei documenti di soggiorno per l’accesso alle scuole dell’infanzia e agli asili nido.

Per garantire una uniforme applicazione della norma in oggetto su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle incertezze interpretative illustrate, si propone — con l’articolo 1 del presente disegno di legge — la modifica dell’articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, volto a chiarire sul piano legislativo che sono esclusi dall’obbligo di presentazione di documenti attestanti il soggiorno, oltre che i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35, quelli attinenti all’accesso ai servizi pubblici e alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell’infanzia e gli asili nido, nonché i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile.

Vengono poi introdotti, sulla scia della previsione attualmente contenuta nell’articolo 35, comma 5 del testo unico sull’immigrazione in materia di accesso alle prestazioni sanitarie, due analoghi divieti di segnalazione all’autorità volti a rendere effettivo per i migranti privi di un regolare permesso di soggiorno l’accesso ai provvedimenti inerenti gli atti di stato civile, nonché quelli attinenti all’accesso ai pubblici servizi ed alle prestazioni scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi le scuole dell’infanzia e gli asili nido.

Il presente disegno di legge non comporta variazioni al bilancio dello Stato, in quanto da esso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

24 Ottobre 2014Permalink